Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 03-08-2011, n. 30872 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 2.05.2011, previa esclusione dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, confermava l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania il 18.04.2011, con la quale era stata applicata nei confronti di S.A. la misura della custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale evidenziava che il prevenuto era stato tratto in arresto il 15.4.2001 per detenzione di gr. 1200 di marijuana e che il G.i.p. presso il Tribunale di Catania, convalidato l’arresto, aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

Nel censire i motivi di doglianza, il Tribunale del Riesame considerava che il dato ponderale relativo allo stupefacente detenuto e la natura dello stesso, che porta ad escludere la possibilità di conservazione per tempi lunghi, erano evenienze indicative della finalità di spaccio. Oltre a ciò, il Collegio evidenziava che parimenti sussisteva un quadro indiziario connotato da gravità, con riferimento alla contestata coltivazione di una pianta di "cannabis indica".

Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale escludeva che rispetto al fatto in addebito, connotato dal carattere professionale dell’attività illecita, risultasse applicabile la fattispecie attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Esclusa di converso l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, il Collegio si soffermava poi sul reato di detenzione illegale di arma, evidenziando la gravità del quadro indiziario al riguardo.

Sul versante cautelare, il Tribunale considerava la sussistenza di un attuale pericolo di attività recidivante specifica, inferibile dalla natura non occasionale della condotta criminosa e dai non esigui profitti derivanti dall’attività di spaccio svolta in un circuito criminale di elevato spessore. Il Collegio rilevava, quindi, che unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari specifiche era quella carceraria in atto, tenuto anche conto del fatto che S. deteneva presso la propria abitazione la massima parte della sostanza stupefacente in sequestro e che nel giardino della medesima casa il prevenuto aveva realizzato la coltivazione illecita sopra richiamata. Il Tribunale considerava, inoltre, la necessità di interrompere i collegamenti sussistenti tra S. e ambienti criminale di maggior allarme.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.A., a mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. La parte rileva che il Tribunale, in assenza di alcuna analisi di laboratorio, ha effettuato valutazioni sull’efficacia drogante della sostanza in sequestro ed ha tratto inferenze in ordine alla gravità indiziaria, con ciò disattendendo lo specifico motivo di doglianza dedotto dalla difesa.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito specificati.

3.1 Si osserva che la difesa dell’esponente, già nel gravame proposto avanti al Tribunale del Riesame, aveva evidenziato l’assenza di analisi di laboratorio che offrissero indicazioni circa la natura della sostanza in sequestro. Ed il Tribunale adito, nell’ordinanza oggi impugnata, procedendo alla valutazione della gravità indiziaria, ha omesso ogni riferimento in ordine alla dedotta questione relativa alla assenza di accertamenti sulla natura della sostanza ritenuta stupefacente.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di traffico di sostanze stupefacenti, durante le indagini preliminari ed ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza funzionali all’applicazione delle misure cautelari, non occorre l’espletamento di una perizia tossicologica sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il "narcotest" eseguito dalla polizia giudiziaria (Cass. Sezione 6, sentenza n. 44789 del 30.09.2003, dep. 20.11.2003, Rv. 227732). Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che ai fini dell’accertamento della natura di una sostanza ritenuta stupefacente non è necessaria la perizia, qualora il giudice del merito possa utilizzare le dichiarazioni confessorie rese dalla persona sottoposta ad indagini ovvero le dichiarazioni provenienti da persone informate sui fatti (Cass. Sezione 4, sentenza n. 4278 del 13.01.2009, dep. 29.01.2009, Rv. 242516).

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale non da conto nè del tipo di analisi effettuate sulla sostanza in sequestro, nè si sofferma sulle dichiarazioni rese dal prevenuto, in sede di interrogatorio, ovvero su altri elementi indiziari significativi rispetto all’accertamento della natura della sostanza rinvenuta nella disponibilità dell’indagato (con specifico riferimento alla sostanza trovata all’interno della cuccia del cane e del garage), il Tribunale del riesame, invero, non ha effettuato alcuna valutazione rispetto alla dedotta questione afferente al mancato accertamento della natura della sostanza in sequestro, limitandosi sul punto ad osservare che il quantitativo trovato nella disponibilità del S. era con estrema probabilità destinato allo spaccio, in considerazione della tipologia di stupefacente di cui si tratta, che non consente la conservazione per tempi prolungati.

4. Si impone, allora, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, stante la fondatezza del rilievo afferente al dedotto vizio motivazionale, con rinvio al Tribunale di Catania, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 1359 Sanzioni amministrative e pecuniarie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che M.M. è proprietaria, come da atto di acquisto rep. n°11840 racc. 1888 del 23 dicembre 2003 Notaro Grazioli di Chiari (doc. 1 ricorrente, copia di esso), di un immobile sito in Manerba del Garda (Bs) alla via Seselle 59;

– che in relazione a tale immobile, ella ha ricevuto il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale le si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’aumento di valore venale dell’immobile asseritamente in relazione a un non autorizzato cambio di destinazione d’uso senza opere di un complesso avente destinazione di residenza turistico alberghiera. In sintesi, il provvedimento afferma che l’immobile di proprietà della ricorrente farebbe parte di un siffatto complesso, che esso sarebbe stato vincolato alla descritta destinazione come da atto di obbligo unilaterale rep. n°1058 del 20 novembre 1997, che detta destinazione non si sarebbe mai concretata, in particolare per l’assenza di una gestione unitaria del complesso in parola, e che l’immobile in fatto sarebbe invece fruito dalla proprietaria come normale abitazione. Quanto al cambio d’uso così realizzato, il provvedimento irroga la sanzione (doc. A ricorrente, copia provvedimento; doc. 3 ricorrente, copia atto d’obbligo);

– che M.M. impugna il provvedimento in parola con ricorso affidato, in ordine logico, a cinque motivi. Con il primo di essi, rubricato come censura 1/b a p. 13 dell’atto, deduce come vizio derivato l’incompetenza del Sindaco. In proposito, premette che il medesimo Sindaco di Manerba aveva già indirizzato ai proprietari delle varie unità del complesso una diffida a concretare la gestione unitaria, e quindi la prevista destinazione, di esso; deduce di aver gravato con autonomo ricorso tale diffida e che la stessa sarebbe viziata di incompetenza, in quanto atto di spettanza del dirigente; assume quindi che identico vizio affliggerebbe l’ordinanza per cui è causa, ancorché emanata dal dirigente, in quanto consequenziale alla diffida in parola. Con il secondo motivo, rubricato come censura 1/a a p. 10 dell’atto, deduce eccesso di potere perché la mancata realizzazione della unitaria gestione del complesso sarebbe da ascrivere ad altro soggetto, in ispecie la società titolare di un annesso albergo, parte del complesso originario. Con il terzo motivo, rubricato come censura 2/a a p. 17 dell’atto, deduce nominalmente violazione dell’art. 27 T.U. 380/2001, ma in effetti ulteriore eccesso di potere, perché, a suo dire, le sanzioni irrogate a lei e agli altri proprietari delle varie unità abitative sarebbero strumentali a costringerli ad un accordo con la predetta società. Con il quarto motivo, rubricato come censura 2/b a p. 20 dell’atto, deduce violazione dell’art. 53 l.r. Lombardia 12/2005, perché a suo dire il cambio di destinazione per cui è causa sarebbe ormai libero. Con il quinto motivo, rubricato come censura 3/a a p. 24 dell’atto, deduce infine che la sanzione sarebbe stata determinata in base ad un’errata stima dell’aumento di valore, e produce a supporto come doc. 9 le stime per il primo semestre 2010 delle quotazioni immobiliari in Manerba per zona periferica, elaborate dalla Agenzia del territorio;

– che il Comune, costituitosi nei termini, eccepisce la inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla presunta gerente della residenza, asserita controinteressata, e ne chiede comunque la reiezione nel merito;

– che l’eccezione preliminare è infondata, atteso che la presunta gerente è se mai cointeressata alla caducazione del provvedimento impugnato;

– che il ricorso è peraltro infondato e va respinto quanto alla domanda di annullamento. In ordine al primo motivo, si osserva che il presunto nesso di consequenzialità non sussiste, se non altro perché l’atto impugnato, contrariamente a quanto afferma la ricorrente (p. 23 ricorso in fine), si limita a irrogare la sanzione e non ordina alcun ripristino. In ordine al secondo motivo, si osserva che, ancora contrariamente a quanto deduce la ricorrente (p. 4 ricorso), l’atto d’obbligo dal quale discente il vincolo le era ben noto, come asserito espressamente al Par. 2 dell’atto di acquisto del bene (doc. 1 ricorrente cit. p. 4); pertanto, eventuali responsabilità di terzi nel mancato rispetto dell’originaria destinazione d’uso non elidono la sua personale. Quanto al terzo motivo, eventuali, non ben specificate, pressioni del Comune non sono assistite da prova alcuna, e si risolvono in una affermazione gratuita. Quanto al quarto motivo, anche a mente dell’art. 51 della l.r. 1/2005, che amplia notevolmente le possibilità di mutare le destinazioni d’uso, il carattere negoziale del vincolo medesimo ne esclude la cessazione di efficacia; si deve infatti notare che l’atto d’obbligo (doc. 3 ricorrente cit.) permette il mutamento di destinazione, ma solo a seguito di nuova pianificazione e di assenso del Comune, e siffatta previsione non appare superabile in base all’art. 51 citato, che fa salve le destinazioni imposte dagli strumenti pianificatori. Infine, il quinto motivo è infondato in fatto, perché la via Seselle, come deve considerarsi fatto notorio, si trova non in zona periferica, ma in zona semicentrale, per la quale le quotazioni dell’Agenzia sono superiori e non significativamente difformi da quelle valorizzate dal Comune;

– che per conseguenza va respinta anche la domanda risarcitoria;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per intero. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. III, Sent., 27-10-2011, n. 5791 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistendo i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

L’odierno appellante ha presentato istanza per il rinnovo e conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, respinta dalla Questura di Modena a motivo della mancata autorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del Lavoro.

Proposto ricorso avverso tale atto, con sentenza n. 158/2011 il Tar ha reputato infondate le censure relative alla violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. 241/1990 e 24 del d.lgs. 286/1998.

Il signor M. ha impugnato quindi la sentenza in appello, reiterando le censure già dedotte in primo grado, chiedendone in via cautelare la sospensione.

Prima della relativa camera di consiglio, l’appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso, dandone rituale e tempestiva notificazione alla controparte che non si è opposta a tale esito.

L’art. 84 c.p.a. prevede, al riguardo, che "la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza o documentata nel relativo verbale".

Ai sensi dell’art. 84 del Codice sul processo amministrativo, il Collegio prende atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.

Si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-11-2011, n. 8885 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’esponente aziona la pretesa ad ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Al riguardo è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza asseritamente passata in giudicato, sia indeterminata o futura.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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