Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 3470 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

elli, per delega dell’avv. Amatucci,;
Svolgimento del processo

Con la decisione oggetto del presente incidente di esecuzione, questa Sezione, accogliendo il ricorso per l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione convenuta, fissava un termine all’Amministrazione stessa per il pagamento delle differenze retributive e previdenziali spettanti al ricorrente per lo svolgimento di fatto di mansioni di pubblico impiego, nominando, all’uopo, il commissario ad acta.

In sede di esecuzione, la PA convenuta corrispondeva al ricorrente, a titolo di differenze stipendiali e di contribuzione previdenziale ed assistenziale, una somma che il ricorrente medesimo riteneva non congrua.

Con il presente incidente di esecuzione il ricorrente contesta la quantificazione del debito operata dalla PA, in particolare rilevando la mancata considerazione di alcuni elementi della retribuzione, quali l’anzianità individuale, l’indennità di turno, l’indennità di rischio, le ferie non godute, le festività retribuite e il lavoro ordinario festivo, lo straordinario, gli assegni per il nucleo famigliare e il TFR.

Alla camera di consiglio del 24 maggio 2011, il ricorso veniva posto in decisione
Motivi della decisione

La questione sollevata dal ricorrente riguarda l’esatta quantificazione di quanto dovuto dall’Amministrazione in conseguenza delle sentenza di questa sezione, per l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione convenuta, giudicato concernente la condanna al pagamento delle differenze retributive e previdenziali spettanti al ricorrente per svolgimento di fatto di mansioni di pubblico impiego.

Sotto un primo profilo, il collegio osserva che la sentenza di cui si chiede l’esatta esecuzione condanna l’Amministrazione senza limitare o escludere in alcun modo determinate voci o elementi della retribuzione dall’ammontare complessivamente dovuto; in quella sentenza, infatti, la Sezione ha stabilito perentoriamente ed indiscutibilmente che sussiste il diritto della parte interessata al riconoscimento delle differenze retributive e previdenziali, derivanti dal rapporto di lavoro instaurato in via di fatto, con condanna della p.a. al pagamento delle relative somme, dalla data di maturazione del credito e fino all’effettivo soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e nei limiti del divieto di cumulo, secondo i criteri stabiliti dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella decisione n. 3/1998.

Come già detto dalla Sezione, tale giudicato formatosi sulla sentenza di cui sopra in fatto non lasciava alcun margine apprezzabile per l’esercizio delle prerogative discrezionali della p.a. procedente, donde la sua natura sostanzialmente del tutto autoesecutiva, che avrebbe dovuto indurre il comune a trarne le debite conclusioni, per cui le nuove determinazioni amministrative, non escludendo, come detto, in alcun modo voci particolari dalla retribuzione complessivamente spettante ai ricorrenti, retribuzione (e relative voci previdenziali) che deve essere parametrata alla corrispondente retribuzione dei dipendenti di ruolo, svolgenti le medesime mansioni, presso l’Amministrazione convenuta.

Sotto un secondo profilo, infatti, il punto di riferimento per la liquidazione delle retribuzioni e delle somme a titolo previdenziale è rappresentato dagli emolumenti corrisposti ai dipendenti di ruolo del Comune addetti alle stesse mansioni nel periodo corrispondente di lavoro.

Come ha già statuito, in effetti, l’Adunanza Plenaria del Consiglio Stato (decisione 8 aprile 1995, n. 7), nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con la p.a., avente le caratteristiche del pubblico impiego ma tuttavia nullo per violazione di norme imperative, il trattamento economico dei soggetti privati titolari del rapporto va determinato alla luce dell’art. 2126 c.c., avendo presente il rapporto di pubblico impiego; pertanto, le prestazioni lavorative rese non possono essere retribuite mediante l’attribuzione di una paga oraria, ma mediante uno stipendio tabellare mensile lordo iniziale rapportato alle funzioni svolte, comprensivo della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità, nonché degli altri elementi accessori e continuativi della retribuzione (nella specie, contributo posto, premio di produzione, ecc.), ed infine mediante, erogazione della indennità di fine rapporto.

Pertanto, l’Amministrazione convenuta, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, dovrà ricalcolare quanto dovuto al ricorrente sulla base di tale principio, calcolando, cioè, lo stipendio tabellare mensile lordo iniziale rapportato alle funzioni svolte, comprensivo della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità, nonché degli altri elementi accessori e continuativi della retribuzione (nella specie, contributo posto, premio di produzione, ecc.), ed infine mediante, erogazione della indennità di fine rapporto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 21-06-2011, n. 24837

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 23.03.2010 la Corte d’appello di Messina confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado ad A.G. quale colpevole di avere realizzato una tettoia in territorio costiero compreso nella fascia di 300 metri dalla linea della battigia in Messina il 6.09.2002.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato paesaggistico per l’insussistenza di vincoli sull’area de qua e sulla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il secondo motivo è fondato.

Il reato, accertato il 6 settembre 2002, è prescritto perchè il termine massimo di anni 4 mesi 6 aumentato di mesi 2 giorni 9 (per un rinvio del dibattimento richiesto dal difensore) e di anni 1 giorni 20 (sospensione disposta in appello ex L. n. 125 del 2008); non è applicabile, invece, la sospensione per condono edilizio stante che l’opera insiste in zona vincolata; cfr. Cassazione Sezione 3^ n. 33297/2005, RV. 232187; Sezione 3^ n. 19719 RV. 236749 è decorso il 5 giugno 2008 prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 06-07-2011, n. 26359 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 9/6/2010 il Tribunale di Teramo nel procedimento nei confronti di D.S.V., imputato per il reato di cui all’art. 81 cpv., L. n. 638 del 1983, art. 2 per omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali, accertato in Teramo l’11/1/2008, ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300 di multa, con la sospensione condizionale della stessa;

che il procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione per erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p., in quanto la sospensione condizionale della pena risulta concessa all’imputato per la terza volta;

Considerato che il motivo è fondato in quanto risulta che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato già concesso all’imputato due volte, con la sentenza di condanna per un delitto del 16/6/1962 e del 18/1/2008;

che di conseguenza la sentenza deve essere annullata senza rinvio in quanto la violazione di legge travolge il patto sulla pena che era stato subordinato proprio alla concessione della sospensione condizionale della pena e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Teramo per il prosieguo quanto all’azione penale già esercitata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 26716 Ammissibilità o inammissibilità

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 23 giugno 2009 ha rigettato lo appello proposto dal conduttore Miv pelliccerie s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Varese che aveva risolto il contratto di locazione in relazione a morosità per oltre 41.370,00 Euro. La Corte da un lato dichiarava la inammissibilità dell’appello per difetto di specificità del gravame, e d’altro lato rilevava che la conduttrice non aveva dato la prova della valida cessione del contratto con la liberazione della parte ceduta dagli obblighi di pagamento, così confermando la decisione del primo giudice.

Contro la decisione ricorre la MIV deducendo tre motivi di ricorso, resiste la controparte con controricorso.

Motivi della decisione

2. Il collegio ha deciso che la motivazione sia in forma semplificata.

3. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi descrittiva dei motivi, soggetti ratione temporis al regime dei quesiti. Quindi se ne darà una verifica in diritto.

3.1. Sintesi dei motivi.

Nel primo motivo si deduce error in procedendo per violazione degli artt. 101, 102 e 342 c.p.c., deducendosi che:

a. in caso di cessione del contratto di locazione, il ricorrente ben poteva documentare gli atti di cessione per dimostrare che la locatrice dal 4 luglio 1996 aveva ricevuto il pagamento dei canoni e dunque la inesistenza della morosità, b. che il litisconsorzio doveva riguardare anche la parte conduttrice cessionaria. Quesiti in termini, a ff. 4.

Nel secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, sempre per violazione degli artt. 101.102 e 342 c.p.c. proponendosi due quesiti in relazione al rispetto del principio del contraddittorio e in relazione al rispetto della norma dello art. 342 c.p.c. per la specificità dei motivi, in tal senso contestandosi la ratio decidendi di inammissibilità dello appello.

Nel terzo motivo si deduce error in iudicando per violazione dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 101,102 c.p.c. con la proposizione a ff 8 di tre quesiti, sul rispetto del principio del contraddittorio, sul rispetto del profilo della specificità dei motivi, e infine sulla esistenza di altra causa dinanzi al Tribunale civile di Varese, tra Atelier della Piazza e Immobiliare San Lorenzo, che avrebbe un carattere conflittuale con la decisione oggetto di ricorso.

4. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il ricorso non merita accoglimento, trovando applicazione la norma di cui allo art. 360 c.p.c. sul rilievo che la Corte di appello, dopo avere ravvisato la inammissibilità dello appello per difetto del requisito della specificità dei motivi, ha ribadito la mancanza di prove in atti e di una valida cessione del contratto come pure di una valutazione del cedente, secondo un prudente apprezzamento delle prove ed attenendosi a consolidata giurisprudenza. In particolare S6^ dieta giurisprudenziali sulla legittimazione del conduttore originario rispetto a tutte le azioni attinenti alla prosecuzione od alla estinzione del rapporto locatizio la quale permane sia nel caso in cui la cessione non sia opponibile al locatore sia nel caso in cui questi non abbia liberato il cedente, senza che, in entrambi i casi si renda necessaria la chiamata in causa del cessionario e che lo stesso possa rivendicare la posizione di legittimato passivo e pretendere la estensione necessaria del contraddittorio nei suoi confronti vedi in tal senso Cass. 23 dicembre 2003 n. 19772 e successive 2004 n 10485 e 2005 n. 9024. Nè lo esame dei tre motivi riassunti offre argomenti giuridici idonei a mutare l’orientamento della Corte. VEDI DA ULTIMO Cass 8 ottobre 2008 n. 24792. Non senza rilevare che anche sotto il profilo di cui allo art. 366 bis c.p.c. i motivi riassunti appaiono inammissibili prima che infondati, sul rilievo che non viene in contestazione la chiara ratio decidendi della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame dello attuale ricorrente, proprio nel tentativo, come quesiti in parte nuovi e strumentali, di recuperare una valutazione di merito ormai preclusa.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della immobiliare resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente MIV Pelliccerie s.r.l. a rifondere alla società Immobiliare San Lorenzo srl le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.