Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-12-2011, n. 28574 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Lecce P.G. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’atto della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato nei confronti dell’I.N.P.S. dinanzi al Tribunale di Trani – sezione lavoro nell’ottobre 2003, definito nel marzo 2008 con sentenza di declaratoria della cessazione della materia del contendere. La Corte d’appello ha rigettato la domanda, con onere delle spese di lite a carico del ricorrente. Avverso tale decreto P.G. ha proposto ricorso a questa Corte per tre motivi, cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo si denunzia la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, deducendo che la corte territoriale non avrebbe dato atto della durata di oltre quattro anni del procedimento presupposto, nè avrebbe tenuto conto – nonostante i criteri di valutazione indicati in premessa nel decreto – dei lunghi rinvii inutilmente stabiliti dal giudice, per una causa non complessa che avrebbe potuto essere decisa in non più di dieci mesi. Con il secondo motivo, si denunzia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e ss., artt. 34 e 35 della C.E.D.U., artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali: la corte territoriale ha, in assenza di specifica eccezione sul punto, ritenuto il ricorso irricevibile perchè manifestamente infondato (art. 35 CEDU), dando erroneamente rilevanza all’avvenuto riconoscimento, nel corso del giudizio presupposto, della prestazione vantata in ricorso.

3. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente perchè connesse, sono infondate. La Corte d’appello non ha ignorato affatto i parametri di durata del processo normalmente indicati dalla Corte Edu, ma ha respinto la domanda per il fatto che il ricorrente aveva ottenuto il pagamento dell’indennizzo richiesto in meno di due anni, come dichiarato dall’INPS nella comparsa di costituzione in Tribunale dell’ottobre 2005 e confortato dalla circostanza che la controversia è stata poi dichiarata definita nel marzo 2008 per cessazione della materia del contendere. Ha pertanto applicato il principio enunciato da questa Corte (cfr. Sez. 1 n. 1049/2007; Sez. 6 n. 13742/2011), secondo cui in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 la durata del processo va commisurata al tempo necessario per il concreto ottenimento del bene della vita dedotto in giudizio, che nel caso in esame consisteva proprio nel pagamento della differenza, in precedenza non riconosciutagli, di indennità di disoccupazione. Bene conseguito dal ricorrente entro un periodo ragionevole, mentre alla prosecuzione del processo per circa due anni e mezzo egli non ha dimostrato di avere interesse. Si è cioè realizzata (come già ritenuto da questa Corte in caso analogo nella citata pronuncia n. 13742/2011) la fattispecie di carenza di interesse del ricorrente alla celere definizione del giudizio da lui stesso proposto, e quindi di insussistenza di un pregiudizio non patrimoniale: escluso dalla giurisprudenza in tutti i casi nei quali il protrarsi del giudizio appaia, se non rispondente ad uno specifico interesse della parte, destinato comunque a produrre conseguenze che la parte stessa non percepisce come a sè sfavorevoli (ex multis Cass. n. 14053/2007; n. 10124/2006; 8716/2006).

4. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole in subordine della liquidazione delle spese del giudizio di merito, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e vizio motivazionale, con riguardo alla mancanza di specificazione dei singoli diritti ed onorari riconosciuti a controparte, e della fascia tabellare applicata. Tali critiche si palesano tuttavia generiche e comunque prive di fondamento, atteso che la Corte d’appello ha liquidato "complessivi Euro 1000,00 di cui Euro 800,00 per onorari", in tal modo indicando per differenza (tenuto conto che per il rimborso delle spese della parte pubblica si procede con prenotazione a debito) l’importo liquidato per diritti.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 495,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 16-09-2011, n. 34203

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza dell’8 maggio 2009 ha parzialmente confermato, riducendo la pena e il quantum del risarcimento danni a cagione della limitazione della responsabilità per il solo delitto di bancarotta documentale, la sentenza del Tribunale di Grosseto dell’11 giugno 2008 con la quale M.L. era stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una mancanza di motivazione sul punto dell’affermazione della penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 216 L. Fall.;

b) una mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;

c) una omessa motivazione sul punto delle statuizioni civili.

Motivi della decisione

1. Deve, sicuramente, affermarsi l’inammissibilità del ricorso.

2. Invero, quanto al primo motivo, esso fa riferimento, peraltro in maniera del tutto generica, esclusivamente al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dal quale l’imputato risulta essere stato assolto.

3. Del pari generico, nonchè improponibile avanti questa Corte di legittimità, è il motivo attinente la erroneità del trattamento sanzionatorio che, al contrario, risulta essere stato operato e motivato con pieno rispetto degli elementi di cui all’art. 133 c.p..

4. Infine, pretestuoso è l’ultimo motivo di doglianza in quanto si sostanzia nella pretesa omessa motivazione circa l’avvenuta riduzione del quantum delle statuizioni civili in considerazione dell’avvenuto proscioglimento dall’imputazione della bancarotta fraudolenta per distrazione.

Al contrario, il Giudice del merito ha motivato proprio sulla riduzione a cagione dell’avvenuto proscioglimento e non si vede nè è stato aliunde indicato su quale altra parte dell’imputazione avrebbe dovuto la Corte territoriale esprimere il proprio convincimento.

5. Dall’inammissibilità deriva, in conclusione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 30-09-2011, n. 35607

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza pronunciata in data 7 ottobre 2009, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata dall’imputato, ha confermato la condanna di C. P. per il reato di cui all’art. 570 cod. pen., per aver fatto mancare al figlio minore L. i mezzi di sussistenza.

2. Avverso la sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) vizio di motivazione della sentenza, con riferimento alla sussistenza del reato e al diniego di circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Dalla sentenza impugnata emerge, da un lato, che l’imputato versa in condizioni disagiate, è impossibilitato a svolgere attività di lavoro e vive con la pensione mensile d’invalidità (Euro 440);

dall’altro lato, che il minore è titolare di un assegno mensile di mantenimento (Euro 440) e vive con l’aiuto della madre, della nonna e dello zio.

I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del reato in quanto l’imputato, "nonostante l’impossibilità di lavorare, avrebbe dovuto rinunciare anche soltanto ad una parte della sua pensione per versare al figlio, almeno saltuariamente, una qualche somma, sia pure inferiore a quella stabilita dal Tribunale (già esigua), così dimostrando di volere anch’egli contribuire economicamente al mantenimento del bimbo, entro i limiti delle sue scarse possibilità". 2. Osserva innanzitutto il Collegio che la Corte territoriale sembra dare decisivo rilievo alla mancanza di un gesto espressivo della buona volontà dell’imputato, interessandosi così dell’elemento soggettivo del reato senza avere previamente motivato sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto; in secondo luogo, rileva un improprio e fuorviante riferimento all’obbligo di mantenimento del figlio minore e all’assegno stabilito dal giudice civile a carico del C..

In proposito deve ribadirsi che, attraverso la tutela penale apprestata dall’art. 570 cpv. c.p., n. 2, il legislatore mira a garantire al minore d’età le risorse necessarie ad assicurargli i mezzi di sussistenza, cioè di quanto è strettamente indispensabile per vivere (vitto, abitazione, medicinali, vestiario, spese per l’istruzione, etc.).

Non sussiste, pertanto, alcuna interdipendenza tra l’obbligazione tutelata in sede penale e l’assegno liquidato dal giudice civile, finalizzato a un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio minore.

3. Ad integrare l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 570 cpv. c.p., n. 2 è necessario lo stato di bisogno del soggetto passivo, che nel caso di figli minori sussiste per la naturale impossibilità di costoro provvedere autonomamente al proprio sostentamento. In proposito, questa Corte ha reiteratamente precisato che, anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provvedano l’altro genitore o altri parenti, lo stato di bisogno del minore non viene meno.

Occorre poi che l’accertamento della sussistenza della concreta capacità economica dell’obbligato a fornire i mezzi d sussistenza.

4. La motivazione della sentenza impugnata è carente sullo stato di bisogno dell’imputato, obbligato a prestare i mezzi di sussistenza al figlio.

A fronte della parità di reddito accertato (Euro 440 al mese), la Corte territoriale ha omesso di esaminare il costo delle necessità primarie per la sopravvivenza del C., pur avendo l’appellante espressamente fatto riferimento (come risulta dalla stessa sentenza impugnata) alla necessità di destinare 400 Euro all’affitto e alle spese.

5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello che, sulla base dei principi di diritto sopra indicati, procedere a nuovo giudizio, eventualmente esaminando le doglianze, allo stato assorbite, relative alle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 14-10-2011, n. 37097 Falsità ideologica in atti pubblici

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Svolgimento del processo

1. T.G. e gli altri dodici imputati indicati in epigrafe, nonchè le due società loro facenti capo, erano stati oggetto di richiesta di rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze per rispondere:

1 – tutti, salvo le società:

– del reato (capo A) di cui l’art. 416 cod. pen., L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, per avere costituito e partecipato ad un’associazione per delinquere destinata a commettere una serie indeterminata di contrabbandi doganali, e reati connessi; contestato come commesso in Firenze da luglio 2001 a giugno 2007;

2 – C., + ALTRI OMESSI :

– del reato (capo B) di cui agli artt. 319 e 321 c.p., art. 322-bis c.p., comma 2, n. 2, art. 61 c.p., n. 2, per avere corrotto funzionari dell’Autorità doganale delle Filippine al fine di far loro rilasciare certificati d’origine Form-A ideologicamente falsi perchè falsamente attestanti la produzione delle merce nelle Filippine; contestato come commesso in Campi Bisenzio, Firenze e Manila dal 2001 alla fine del 2004;

– del reato (capo C) di cui all’art. 480 c.p. e art. 61 c.p., n. 10 per avere dato apporto alla compilazione dei medesimi certificati d’origine falsi; fatto contestato ai sensi dell’art. 6 cod. pen. come in parte commesso in Campi Bisenzio e Firenze dal 2001 alla fine del 2004;

– del reato (capo D) di cui agli artt. 48 e 479 c.p., art. 61 c.p., n. 2, per avere, con l’inganno consistito nell’allegazione delle dichiarazioni doganali Form-A di cui ai capi precedenti, indotto in errore i funzionari doganali italiani, così portandoli ad "attestare falsamente fatti dei quali i loro atti erano destinati a provare la verità", ossia a formare bollette doganali nelle quali era attestato contrariamente al vero che la merce era stata prodotta nelle Filippine anzichè, come nella realtà, in Cina; fatti contestati come commessi in la Spezia, Genova, Firenze, Milano e Livorno dal 2001 alla fine del 2004;

– del reato (capo E) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292, art. 295, comma 2, lett. c) e d), in relazione all’art. 1 reg. CE n. 1470 del 2001; D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 67 e art. 70, comma 1; L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, per avere, con le condotte prima indicate, sottratto merce al pagamento dei diritto di confine nella percentuale dovuta; fatto riferiti a bollette dal 2001 al 2004 e contestati come accertati in Firenze nell’ottobre 2007;

3 – C., + ALTRI OMESSI :

– del reato (capo F) di cui agli artt. 319 e 321 c.p., art. 322-bis c.p., comma 2, n. 2, art. 61 c.p., n. 2, e, dall’aprile 2006, di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 4, per avere corrotto funzionari del Ministero dell’Industria della Malesia al fine di far loro rilasciare certificati d’origine Form-A ideologicamente falsi perchè falsamente attestanti la produzione di merce nella Malesia, anzichè in Cina; fatto riferito a Form-A emessi dal 9.12.2004 al 21.4.2006 e contestato come commesso il Campi Bisenzio, Firenze e Kuala Lampur dal dicembre 2004 all’aprile 2006;

– del reato (capo G) di cui all’art. 480 c.p. e art. 61 c.p., n. 10, per avere dato apporto alla compilazione dei medesimi certificati d’origine falsi; fatto contestato ai sensi dell’art. 6 cod. pen. come in parte commesso in Campi Bisenzio e Firenze dalla fine del 2004 all’aprile del 2006;

– del reato (capo H) di cui agli artt. 48 e 479 c.p., art. 61 c.p., n. 2, e, dall’aprile 2006, di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 4, per avere, con l’inganno consistito nell’allegazione delle dichiarazioni doganali Form-A di cui ai capi F e G, indotto in errore i funzionari doganali italiani, così portandoli ad "attestare falsamente fatti dei quali i loro atti erano destinati a provare la verità", ossia a formare bollette doganali nelle quali era attestato contrariamente al vero che la merce era stata prodotta in Malesia anzichè, come nella realtà, in Cina; fatti contestati come commessi in la Spezia, Genova, Roma, Milano e Pisa dalla fine del 2004 a maggio 2006;

– dei reati (capi I e M) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292, art. 295, comma 2, lett. c) e d), in relazione all’art. 1 reg. CE n. 1470 del 2001; D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 67 e art. 70, comma 1; L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 per avere sottratto con i comportamenti merce al pagamento dei diritto di confine nella percentuale dovuta; fatti contestati come accertati in Firenze nell’ottobre 2007;

4 – A., + ALTRI OMESSI – del reato (capo N) di cui agli artt. 319 e 321 c.p., art. 322-bis c.p., comma 2, n. 2, art. 61 c.p., n. 2, L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 4 per avere corrotto funzionari del Ministero dell’Industria della Malesia al fine di far loro ostacolare gli accertamenti Olaf; fatto contestato come commesso in Campi Bisenzio, Firenze e Manila dall’ottobre 2006 al gennaio 2007;

5 – Duralamp s.p.a. e Targhetti Stankey s.p.a.:

degli illeciti (capi O e R) di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 8 e art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25, comma 2, in relazione ai delitti di corruzione transazionali.

2. Con sentenza pronunciata il 30 settembre 2010, depositata il 14 ottobre 2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze dichiarava la propria incompetenza affermando che, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., era competente per ragioni di territorio, in relazione ai più gravi reati contestati ai capi D) e H) il Tribunale di Livorno.

Osservava, a ragione, che trattandosi di contestazione che faceva riferimento a falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti fidefacenti, la pena edittale per tali reati superava quella prevista per il delitto di associazione per delinquere, anche calcolando, per entrambi, l’aggravante del reato transnazionale.

2. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Livorno propone conflitto.

Osserva che le falsità ideologiche contestate con le imputazioni ai capi D) e H) non potevano considerarsi riferiti ad atti, o meglio a parti di atti, facenti fede fino a querela di falso. La falsità concerneva difatti la provenienza e origine dei prodotti, dichiarata in Italia dallo spedizioniere per conto della società produttrice e non gli aspetti riferibili alla provenienza del documento dal Pubblico ufficiale, ovvero alle dichiarazioni delle parti ed altri fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (indicati dall’art. 2700 cod. civ.).

3. L’Agenzia della Dogane ha prodotto memoria tramite l’Avvocatura dello Stato, con la quale sposa la tesi del Giudice di Livorno, insistendo per la competenza di Firenze sul rilievo che la falsità della dichiarazione e della documentazione prodotta dallo spedizioniere – revisionabile ai sensi del D.Lgs. n. 372 del 1990, art. 11 (recte, n. 374) – recepita suo tramite nella bolletta doganale (IM4), non incide sulla parte dell’atto che ha forza certificativa privilegiata, la bolletta non può attestare perciò sino a querela di falso la veridicità dell’origine della merce.

Motivi della decisione

1. Sussiste materia di conflitto negativo ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. giacchè sia il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze sia il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Livorno hanno ricusano la competenza. E il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze.

2. E’ principio consolidato (Sez. 5, Sentenza n. 17425 del 13/03/2007, Giuliano) che l’efficacia fidefacente può essere riconosciuta soltanto ad atti tipici, espressamente disciplinati dalla legge come idonei a conferire certezza legale a quanto in essi documentato, anche se non può confondersi codesta tipicità con le categorie cui si riferiscono gli artt. 2699 e 2700 cod. civ., che non esauriscono gli atti fidefacenti perchè si riferiscono solo alle rogazioni e alle verbalizzazioni (sent. Giuliano e ivi citate: Sez. 6, 07/10/1969, Doddi, Rv. 113391; Sez. 5, 30/06/1971, Paolini, Rv.

119096), Dal collegamento tra veste di pubblico ufficiale del rogante e fede privilegiata dell’atto, discende direttamente, invece, che la natura di documenti dotati di fede privilegiata può riconoscersi soltanto a quei documenti, o meglio a quei contenuti documentati, che – in quanto emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall’ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all’atto medesimo pubblica fede – presentino "i requisiti dell’attestazione da parte del pubblico ufficiale, de visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione dell’atto nell’esercizio del potere di pubblica certificazione". Non basta perciò a rendere l’atto facente fede "fino a querela di falso" la circostanza che l’atto provenga da Pubblico ufficiale investito di potestà certificatrice, ma occorre anche che esso abbia un suo particolare contenuto concernente "l’opera propria del Pubblico ufficiale", ovverosia quanto da lui attestato come fatto, rilevato od avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 4568 del 24/03/1972, Garbo) o, al più, quanto da lui attestato in relazione a constatazioni o accertamenti che era in sua facoltà e nella sua discrezionalità eseguire (Sez. 3, n. 5471 del 17.3.1987, Rapetti, Rv. 175868).

3. Ora, nel caso in esame, l’imputazione che potrebbe rilevare ai fini dello spostamento di competenza da Firenze a Livorno, perchè in tesi più grave rispetto all’associazione per delinquere aggravata ai sensi della legge n. 146 del 2006, contestata a tutti gli imputati, è soltanto quella al capo H), contestata soltanto a parte degli imputati, relativa a falsità ideologica continuata, e pure essa aggravata ai sensi della L. n. 146 del 2006 per l’ultima frazione della condotta.

La falsità, secondo il capo d’imputazione commessa inducendo in errore i funzionari doganali italiani circa il luogo di produzione della merce (Malesia anzichè Cina) mediante l’allegazione alle dichiarazioni doganali in importazione dei falsi certificati d’origine (Form-A) oggetto dei precedenti capi, è riferita però soltanto a quella parte dei contenuti delle bollette in cui i pubblici ufficiali italiani recepiscono documentazione eteroformata, accettata ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 8, circa il luogo di produzione della merce. E poichè in relazione il luogo di produzione l’accertamento dell’ufficiale doganale è per forza di cose limitato alla verifica della rispondenza tra la dichiarazione per l’importazione e la documentazione allegata, l’attestazione in proposito contenuta nella bolletta doganale, non riconducibile ad un controllo sul fatto documentato effettuato direttamente dal Pubblico ufficiale, ha mero valore derivato e non può acquisire valore fidefacente in ordine a tale fatto.

Nè può incidere, come sostengono le difese degli imputati, la circostanza che la falsità delle bollette doganali sia stata contestata ai soggetti privati ai sensi dell’art. 48 cod. pen. (per l’induzione appunto dei pubblici ufficiali). Il rapporto di causa- effetto tra il fatto attestato, o documentato mediante allegazioni, dal privato, quale presupposto dell’emanazione dell’atto del pubblico ufficiale, ed il contenuto dispositivo di quest’ultimo e la stretta connessione logica tra l’uno e l’altro, comportano (come dice Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi) che "la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo, sicchè la recepita falsa attestazione del decipiens acquista la ulteriore veste di falsa attestazione del pubblico ufficiale deceptus sui fatti falsamente dichiarati dal primo e dei quali l’atto pubblico è destinato a provare la verità". Ma la idoneità dell’atto a provare la verità su di un fatto in esso attestato, che costituisce requisito base della fattispecie prevista dall’art. 479 cod. pen., non comporta necessariamente che esso debba assumere, in relazione a tale suo contenuto o parte di contenuto, valore di fede privilegiata.

3. Ne consegue che, non apparendo e non potendo ritenersi contestata in fatto l’aggravante dell’art. 476, comma 2, per rinvio dall’art. 479 cod. pen., il reato edittalmente più grave è l’associazione per delinquere aggravata ai sensi della L. n. 146 del 2006, la cui commissione in Firenze non risulta confutata da alcuno, e la competenza a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio appartiene al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.