Cass. civ. Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 29027 Notificazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che L.B. ricorre per cassazione avverso il decreto di convalida del trattenimento presso il CIE di Gradisca d’Isonzo;

rilevato che il ricorso non è stato notificato e che, pertanto, il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 16-09-2011, n. 34183 Indagini preliminari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto d’appello, ritualmente proposto, R.A. e R.U., a mezzo del proprio difensore, impugnavano la sentenza del GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28.3.2003 con la quale venivano condannati alle pene di anni uno di reclusione ed Euro 200,00 e mesi dieci di reclusione in ordine al delitto di cui al capo A) delitto di cui all’art. 643 c.p. (la R.A.) e del reato di cui al capo D) art. 476 c.p., nonchè del reato di cui all’art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11 (così riformulato il capo B) e del reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p., così precisata la imputazione di cui al capo C) il R. U.. All’esito del giudizio la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 26.2.2010, dichiarava la estinzione dei delitti di cui ai capi B), C), e D) per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; confermava la condanna di R.A. nonchè, ex art. 578 c.p.p. le statuizioni civili.

Entrambi gli imputati ricorrono per Cassazione avverso la suddetta decisione, deducendo rispettivamente quanto segue:

R.U.:

1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), il ricorrente lamenta la mancanza di elementi di prova in ordine alla penale responsabilità, nonchè vizio di motivazione, perchè: a) fondata su una perizia calligrafica le cui conclusioni sono inattendibili; b) le somme di denaro prelevate sono state consegnate a Suor M. G. nell’interesse della persona offesa; c) manca la prova dell’elemento psicologico del reato; d) non ricorre la aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 con la conseguenza che il reato può essere perseguibile solo a querela. Il ricorrente lamenta altresì che è eccessiva la liquidazione delle spese di giudizio riconosciuta alla parte civile.

2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) il ricorrente lamenta che il giudice avrebbe utilizzato prove acquisite dal Pubblico Ministero dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari.

R.A.:

3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) la ricorrente lamenta la inesistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, difettando la prova della condizione di incapacità della persona offesa;

4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricorrente censura: a) la valutazione della deposizione R. in relazione alla diagnosi di incapacità di intendere e di volere della persona offesa; b) la circostanza che i giudice del merito non avrebbero preso in considerazione documentazione del dr. G.;

5.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) la ricorrente lamenta che il giudice avrebbe utilizzato prove acquisite dal Pubblico Ministero dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari.

6.) lamenta la mancata dichiarazione di prescrizione del delitto di cui all’art. 646 c.p. e in subordine il vizio di illegittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 in relazione all’art. 3 Cost.;

7.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 157 c.p., perchè la Corte territoriale non avrebbe dichiarato la estinzione del delitto di cui all’art. 643 c.p. (consumato in data (OMISSIS)), maturata in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello del 26.2.2010.

Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla utilizzabilità ai fini del giudizio degli atti di indagine acquisiti dal Pubblico Ministero successivamente alla data della scadenza del termine delle indagini preliminari (motivi sub 2. – per R. U. – e 5. – per R.A.).

La questione posta da entrambi gli imputati è infondata.

In primo luogo la doglianza è generica, perchè non viene fornita alcuna indicazione specifica degli atti che si assume essere inutilizzabili, perchè compiuti successivamente alla scadenza del termine massimo previsto per il compimento delle indagini preliminari. E’ infatti onere di chi assume la inutilizzabilità di un determinato atto processuale, dare precisa indicazione dello stesso (natura dell’atto di indagine e data del suo compimento correlata al termine di conclusione delle indagini preliminari), fornendo altresì specifica indicazione della rilevanza dell’atto nell’ambito del processo decisionale assunto dal giudice. In entrambi i ricorsi sono totalmente pretermesse le suddette specificazioni.

In secondo luogo la questione posta da entrambi i ricorrenti è, in sè, alla luce di costanti affermazioni giurisprudenziali di questa Corte, infondata, perchè gli atti di investigazione compiuti dopo la scadenza del termine di indagine preliminare sono comunque utilizzabili nell’ambito del giudizio abbreviato (v. in tal senso, fra le ultime: Cass. Sez 3, 12.7.2010 n. 38420 e Cass sez. 6, 24.2.2009 n. 16986). La giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare Cass. SU n. 16/2000), infatti ha analizzato l’aspetto dell’inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile anche nell’ambito del giudizio abbreviato. Pur prescindendo da una tesi estrema, secondo la quale la inutilizzabilità va qualificata come un’ipotesi estrema e residuale, ravvisatole solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento (Cass. sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006 ced 233106), il Collegio condivide l’orientamento, non contraddetto dalla citata decisione delle Sezioni unite, secondo il quale l’inutilizzabilità prevista dall’art. 407 c.p.p., comma 3 non è equiparabile a quella di cui all’art. 191 c.p.p., poichè l’una è riferita agli atti d’indagine, mentre l’altra è riferita alle prove.

Ne discende che nei confronti degli atti d’indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari non opera il principio della rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento della inutilizzabilità, bensì il diverso principio della sua rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe anche trovarsi ad avere un interesse opposto alla dichiarazione di inutilizzabilità (cfr. Cass. sez. 1, n. 1176 del 17.3.1992 in Ced Cass.n. 189856; Cass. sez. 1, n. 2383 del 28.4.1998 in Ced Cass. N. 210673; Cass. sez. 6, n. 40791 del 10.10.2007 in Ced Cass. N. 238040). Ne consegue che la scelta negoziale delle parti, sul rito, di tipo abdicativo (come il c.d. giudizio abbreviato di cui al presente procedimento) fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto del termine di cui all’art. 407 c.p.p. e delle forme di rito. Per le suddette considerazioni la censura va quindi rigettata.

Passando all’esame del primo motivo del ricorso del R. U., il Collegio osserva quanto segue. La Corte d’Appello, dichiarando la estinzione dei reati di cui ai capi 8), C), D) per intervenuta prescrizione ex art. 578 c.p.p., ha confermato la condanna dell’imputato ai fini civili indicando le fonti di prova sulla cui base ha fondato il proprio giudizio. Il ricorrente formula riserve sulle risultanze della perizia grafologica, sulla valutazione dell’elemento psicologico del delitto di appropriazione indebita, e lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle modalità (ritenute legittime nell’atto di appello) con le quali l’imputato ha prelevato le somme della parte offesa consegnandole alla Suora M. G..

La doglianza è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione succinta, ma esaustiva, ha affrontato le questioni che le sono state sottoposte con l’atto di gravame.

Infatti la Corte napoletana: 1) ha affermato essere corretta la ricostruzione dei fatti svolta sulla scorta delle dichiarazioni di Suor M., ritenuta pienamente attendibile; 2) ha ritenuto che le censure mosse dalla difesa all’elaborato peritale grafologico non attengono alla firma relativa al prelievo di L. 10.000.000 dal libretto intestato al Ma.Ar., con conseguente ininfluenza delle dette censure; 3) ha ritenuto comunque sussistente l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 sulla base della natura dei rapporti personali intercorrenti tra l’imputato e le persone offese dal reato.

La decisione della Corte d’Appello, da leggersi congiuntamente a quella di primo grado (alla quale espressamente fa richiamo), essendo le sentenze fra loro conformi, appare in sè coerente e non manifestamente illogica nella valutazione delle circostanze di fatto e di diritto sottoposte alla sua attenzione.

In primo luogo va affermato che è corretta sul piano giuridico l’affermazione per la quale integra il delitto di cui all’art. 646 c.p. la condotta di chi illegittimamente preleva somme dal conto postale di persona deceduta, dando ad esse destinazioni e impieghi (anche per estinguere obbligazioni asseritamente ritenute in capo al de cuius) senza l’autorizzazione o l’espresso consenso di coloro che rivestano la qualità di legittimi eredi del deceduto, i quali si ritrovano in tal modo, espropriati delle suddette somme. Di qui consegue che nessuna censura sul punto può essere mossa alla decisione della Corte napoletana in ordine alla applicazione dell’art. 646 c.p., nè censura può essere mossa in ordine alla correttezza della motivazione.

In secondo luogo va osservato che la doglianza per la quale nella condotta dell’imputato non sarebbe ravvisabile il dolo del delitto di appropriazione, si traduce, nella specie, in una censura di merito non suscettibile di attenzione nella presente sede. In particolare nel ricorso non vengono messi in evidenza, sul punto vizi specifici della motivazione del provvedimento impugnato, desumibili dalla sola lettura dello stesso.

In terzo luogo è pure da ricondursi a questione di merito, la valutazione della natura dei rapporti intercorsi fra il R. e le parti offese, essendo comunque corretta, in linea di principio, l’affermazione che nel concetto di "abuso di relazioni di prestazioni d’opera" (di cui all’art. 61 c.p., n. 11) vanno ricompresi anche i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un tacere e che instaurino, comunque, fra le parti, un rapporto di fiducia.

Il ricorrente d’altro canto non ha fornito ragioni giuridiche specifiche che permettano di considerare erronea da parte della Corte d’Appello l’applicazione dell’art. 61 c.p., n. 11.

Con riferimento alla doglianza, infine, circa la eccessività della somma liquidata dalla Corte territoriale a titolo di rimborso delle spese legali e di assistenza sostenute dalla parte civile, il Collegio non può non rilevarne il vizio di genericità.

Il procedimento di liquidazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali rese a favore della parte civile costituita nel giudizio penale, è connesso alla normativa stabilita ad hoc (v.

D.M. 8 aprile 2004 in GU 18.5.2004), alla quale il giudice deve attenersi, salvo discostarsene motivatamente. Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a lamentare in modo del tutto generico della entità della somma liquidata in sentenza di appello, definendola eccessiva in relazione alla prestazione svolta, senza peraltro fornire indicazione circa gli specifici errori commessi dal giudice del merito nella liquidazione delle somme legali dovute per la assistenza legale della parte civile costituita. Conseguentemente il motivo è generico e come tale deve essere dichiarato inammissibile.

Passando alla disamina delle doglianze formulate dalla R. A., il collegio (richiamato quanto già detto in precedenza con riferimento al motivo sub 5.) osserva ancora quanto segue, i motivi sub 3) e sub 4) sono inammissibili perchè fondati su argomenti che richiamano il contenuto delle prove assunte nel corso del giudizio proponendone una differente lettura, attività, quest’ultima che è preclusa in sede di giudizio di legittimità (v. in tal senso, fra le altre: Cass. Sez 4, 23.9.2009 n. 40587; Cass. Sez. 5 22.3.2006, Blandino). Va in particolare rilevato che la Corte territoriale ha puntualmente indicato le fonti di prova sulle quali ha basato la valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 643 c.p. (deposizioni L.R., C., MO. e Me., congiunti della MA.). La stessa Corte, richiamando il contenuto della decisione di primo grado ha confermato il giudizio di inattendibilità dei testi CA. e P. e ha motivatamente valutato in termini negativi (per l’imputata) la perizia psichiatrica effettuata nei confronti della MA. in data 18.7.1996, cioè successivamente alla redazione della scheda testamentaria del 20.5.1996 al fine di evitare una eventuale invalidazione del testamento.

Trattasi anche in questo caso di valutazioni attinenti al merito della vicenda, le cui motivazioni non sono contraddittorie, nè manifestamente illogiche e come tali non sono suscettibili di censura. Va infine osservato che, pur nella profusione dei richiami al contenuto degli atti processuali, la stessa ricorrente non ha indicato, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) vizi specifici della motivazione della decisione impugnata, desumibili dalla lettura della stessa, nè, tantomeno ha dedotto in modo specifico ipotesi di travisamento nella valutazione di atti processuali. Con il sesto motivo la ricorrente, pur prendendo atto della decisione 393/2006 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, denuncia la persistente violazione dell’art. 3 e 24 Cost., perchè, secondo la stessa ricorrente, la disciplina della prescrizione stabilita dalla L. n. 251 del 2005 in quanto più favorevole dovrebbe applicarsi in tutti i gradi di merito del processo, indipendentemente dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado, non apparendo ragionevole il criterio adottato dal legislatore in relazione alla deroga apportata all’art. 2 c.p.. La ricorrente ripropone nella sostanza, senza introdurre nuove argomentazioni sul piano giuridico, considerazioni che sono state già esaminate da parte della Corte Costituzionale proprio con la sentenza 393/2006 alla cui motivazione deve essere fatto rinvio. La Corte costituzionale, infatti, con la sua pronuncia, analizzando anche i rapporti giuridici intercorrenti tra i principi contenuti nella Carta Costituzionale e quelli desumibili dal Trattati internazionali sottoscritti dall’Italia, nei corso degli anni, ha indicato i termini entro i quali appare ragionevole (nel contemperamento di contrapposti interessi) la scelta operata dal legislatore, con la conseguenza che la dedotta censura di illegittimità costituzionale della L. n. 251 del 2006, art. 10 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. deve essere dichiarata inammissibile.

Passando all’esame del settimo motivo di ricorso, il Collegio osserva che la doglianza è manifestamente infondata.

Il reato di cui all’art. 643 c.p. (consumato in data (OMISSIS)), secondo la disciplina dettata dall’art. 157 c.p. nella sua versione antecedente alle modificazioni introdotte dalla L. n. 251 del 2005, ha un termine di prescrizione di anni dieci. Il suddetto termine, per effetto del compimento di atti interruttivi va prorogato di ulteriori cinque anni. La scadenza del termine di prescrizione (20.5.2011) risente inoltre degli effetti della sospensione della sua decorrenza da ricollegarsi, nel caso in esame, a rinvii disposti nella fase del giudizio di primo grado a cagione dell’astensione degli avvocati dalle udienze (così come messo in evidenza dal giudice di primo grado), senza che peraltro il provvedimento con il quale il giudice ha disposto il rinvio, abbia eventualmente o necessariamente dichiarato in modo espresso la detta sospensione (v. Cass. Sez. 6, 8.1.2010 n. 12497).

La ricorrente, pertanto, senza nulla argomentare in ordine alle suddette sospensioni della decorrenza dei termini di prescrizione quale conseguenza degli accennati rinvii (pur richiamati nella decisione del Tribunale), erra comunque nell’affermare che alla data del 26 gennaio del 2010 si fosse già verificata la causa estintiva del reato. La censura pertanto è inammissibile.

Per le suddette ragioni i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 30-09-2011, n. 35577 Sequestro conservativo

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Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

L.L., il GIP presso il Tribunale di Prato, in data 20.07.07, emetteva il decreto di sequestro conservativo di somme per l’importo di Euro 444.860,26 in danno del ricorrente a garanzia del pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.

Il L. proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Prato, con ordinanza del 07.10.2010, respingeva il gravame e confermava il decreto di sequestro impugnato.

Ricorre per cassazione l’indagato, deducendo:

1 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

1) – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della decisione per insussistenza delle esigenze cautelari, atteso che esso L. è titolare di un ingente patrimonio, per come emerge dagli atti del medesimo procedimento, essendogli stati sequestrati beni per svariati milioni di Euro; mancherebbe inoltre ogni motivazione in ordine al pericolo di dispersione del patrimonio, necessaria in tema di sequestro conservativo;

2) con il secondo motivo il ricorrente censura l’ordinanza per avere omesso di considerare che mancherebbe anche il credito da garantire;

– invero le spese per la custodia cautelare non possono ammontare all’ingente somma sequestrata, atteso che la custodia in carcere è durata solo un mese;

– le spese processuali non sono dovute perchè il ricorrente ha "patteggiato" e la sentenza del Gup non reca la condanna al pagamento delle spese processuali;

-al riguardo avrebbe errato il Tribunale per il riesame nel ritenere che tale sentenza sarebbe stata validamente "corretta" aggiungendo la condanna alle spese processuali, atteso che tale modifica realizzata mediante la correzione degli errori materiali, sarebbe nulla ed inefficace perchè disposta con procedura "de plano";

– in ogni caso, la somma indicata per le spese processuali non sarebbe certa nè determinata atteso che all’imputato non è stato mai comunicato il decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato, in violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168;

– infine, il sequestro conservativo sarebbe nullo perchè notificato all’imputato dopo che la sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. era divenuta irrevocabile e, quindi, in violazione del limite temporale previsto dall’art. 316 c.p.p. che, confina l’adottabilità del provvedimento nell’ambito del processo di merito.

CHIEDE l’annullamento del provvedimento di sequestro.

Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato.

Il sequestro conservativo è stato correttamente richiesto per garantire allo stato la soddisfazione dei crediti nascenti dal processo (Cass. pen. Sez. 3^, 11.06.2004 n. 38710);

ed anche correttamente richiesto per quanto riguarda il titolo del credito atteso che:

– per un verso, la mancata notifica dei decreti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato non è preclusiva della loro efficacia, essendo la notifica finalizzata solo all’eventuale impugnazione e la mancanza della stessa non impedisce la richiesta di sequestro conservativo , esperibile anche quando il credito non sia ancora liquido ed esigibile per mancato perfezionamento del procedimento (Cass. Pen. Sez. 1^, 08.02.1993);

– per altro verso, la procedura di correzione di errore materiale, ancorchè esperita "de plano" ha comportato una nullità di ordine generale, ex art. 178 c.p.p. (Cass. pen. Sez. 3^, 03.12.2008 n. 1460) cui si è posto rimedio mediante la notifica del decreto di correzione , effettuata in data 21.04.2010 (vedi in atti), a fronte della quale non risulta essere stata formulata impugnazione, tanto che la cancelleria ha apposto sul provvedimento l’annotazione inoppugnabilità alla data del 10.05.2010.

Il ricorrente, per altro, deduce l’abnormità del decreto di correzione di errore materiale ma il motivo non coglie nel segno, posto che il provvedimento rientrava tra i poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e posto che la violazione di legge non è, di per sè, causa di abnormità, che si verifica solo quando il provvedimento risulti avulso dal sistema e determini la stasi del procedimento. Cassazione penale, sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957.

Il Tribunale ha pertanto correttamente ritenuto sussistente il requisito del credito da garantire necessario per la richiesta ed applicazione del decreto conservativo, nè vi ostava la disciplina dell’art. 316 c.p.p. atteso che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il sequestro è stato chiesto tempestivamente ed emesso in data 20.07.2077 allorchè il processo era ancora in corso, (la sentenza di applicazione pena è del 16.10.07), a nulla rilevando la data di notifica del provvedimento, dovendosi avere riguardo per la validità solo alla data del deposito dell’atto in cancelleria, (Cass Pen. Sez., 2- 11.04.1996 n. 1616).

Il provvedimento impugnato risulta pertanto incensurabile quanto al presupposto dell’esistenza del credito dell’erario ma non altrettanto può dirsi per il secondo presupposto del sequestro conservativo, rappresentato dal "periculum in mora" che ricorre quando esiste una fondata ragione che lasci desumere la mancanza o la dispersione delle garanzie del credito (Cassazione penale, sez. 2^, 19 febbraio 2008, n. 11740) ed è agevole osservare che al riguardo il Tribunale ha omesso totalmente ogni motivazione, incorrendo nella relativa violazione di legge , rilevabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con conseguente annullamento dell’ordinanza sotto tale profilo.

Gli atti vanno perciò trasmessi al Tribunale di Prato, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa motivazione sul pericolo di dispersione del patrimonio con rinvio al tribunale di Prato per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37355

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza del 22 aprile 2010 ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento dell’11 febbraio 2008 con la quale P.F., G.L., S.G. e L.R. erano stati condannati tutti per il delitto di associazione a delinquere nonchè ciascuno di essi per numerosi reati satellite di ricettazione, spendita di denaro falso e uso di documenti falsi.

Per quanto d’interesse del presente ricorso era stata pronunziata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, quanto all’associazione a delinquere, nei confronti del G., del S. e del L. e per alcuni reati satellite (capi 91 e 93) anche nei confronti del P..

Per il resto si era proceduto ad una rideterminazione della pena inflitta in prime cure.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, lamentando:

P.F.:

a) una motivazione illogica in merito all’affermazione della sua penale responsabilità quale promotore dell’associazione a delinquere;

G.L.;

a) la mancata derubricazione dei contestati reati di cui all’art. 453 c.p. nella fattispecie di cui all’art. 455 c.p.;

b) la mancata declaratoria di prescrizione per i suddetti reati; e) l’erronea quantificazione della pena;

S.G.:

a) l’erronea mancata dichiarazione dell’intervenuta prescrizione per i reati fine per l’assenza d’impugnazione sul punto;

b) una violazione di legge e l’omessa motivazione a cagione della mancata riduzione della pena per l’applicazione del D.Lgs. n. 213 del 1998, art. 52 quater;

L.R.:

a) una motivazione insoddisfacente circa l’esclusione della diminuente dell’art. 648 c.p., comma 2.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Quanto al ricorso P. si osserva che:

a) la dedotta illogicità della motivazione dell’impugnata sentenza in merito all’affermazione della sua penale responsabilità in quanto promotore dell’associazione a delinquere si sostanzia, da un lato, in una questione di fatto non consentita avanti questa Corte di legittimità e, in ogni caso, smentita dalle risultanze processuali logicamente espresse dai Giudici di merito (in particolare dalle stesse affermazioni del correo G.).

3. Quanto al ricorso G. si osserva che:

a) la pretesa derubricazione del contestato delitto di cui all’art. 453 c.p. in quella meno grave di cui all’art. 455 c.p. non solo era stata già proposta e decisa dalla Corte di Appello ma tale decisione si appalesa, inoltre, conforme alla pacifica giurisprudenza di questa stessa Sezione della Corte (v. da ultimo Cass. Sez. 5, 3 giugno 2010 n. 26189);

b) è fondata, in diritto, la doglianza del ricorrente in merito alla non correttezza dell’impugnata decisione sul punto dell’affermazione dell’inapplicabilità della prescrizione dei reati per l’esistenza della c.d. formazione progressiva del giudicato, in quanto tale figura si evidenzia soltanto nelle ipotesi di annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell’imputato ma non anche, come nella specie, allorquando l’impugnazione, nella fase di merito, abbia investito soltanto alcuni punti e non anche il giudizio di responsabilità (v. Cass. Sez. 5, 30 settembre 2010 n. 43051): in ogni caso, l’affermazione dell’intervenuta prescrizione dei reati resta impedita dall’inammissibilità dei presenti ricorsi;

c) l’erronea quantificazione della pena è una doglianza inammissibile avanti la Corte di Cassazione se non se ne denunci una irrogazione al di là dei limiti di legge (v. per tutte Cass. Sez. 2, 17 aprile 2009 n. 27114): il che non è avvenuto nel caso di specie.

4. Quanto al ricorso S. si osserva che:

a) in merito alle doglianze circa la mancata applicazione della prescrizione ad opera della Corte territoriale valgono le stesse considerazioni già espresse sul punto di ricorso del coimputato G.;

b) la pretesa violazione dell’applicazione della diminuente di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 52 quater (introdotto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito nella L. 23 novembre 2001, n. 409) in realtà non è sussistente perchè tale normativa, emessa in occasione dell’entrata in corso legale dell’Euro, è applicabile esclusivamente alle falsificazioni concernenti tale moneta e non anche, come nella specie Dollari USA, alla falsificazione di monete in circolazione al di fuori dell’Unione europea.

5. Quanto al ricorso L. si osserva che:

a) la doglianza contenuta nel ricorso è, da un lato, del tutto generica e contravviene ictu oculi alle prescrizioni di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a) e c) e, in ogni caso, la Corte di Appello ha pure correttamente risposto sul punto.

6. Dalla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi deriva, in conclusione, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.