Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 06-12-2013, n. 49090

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Pesaro, Sezione Distaccata di Fano, con sentenza del 12/7/2005, dichiarato B.A. colpevole d’illecita cessione di stupefacente di tipo eroina, nonchè del delitto di cui agli artt. 586 e 589 cod. pen., per avere cagionato, quale conseguenza non voluta del delitto di spaccio di stupefacenti di cui sopra, la morte di T.A., condannò il predetto alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa in ordine al primo delitto e a quella di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, in ordine al secondo. I fatti risalgono al (OMISSIS).
1.1. La Corte d’appello di Ancona, investita dall’impugnazione dell’imputato, con sentenza del 26/3/2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ritenuta la continuazione fra tutti i reati contestati, ridusse la pena a complessivi anni due e mesi uno di reclusione.
2. L’imputato, a corredo del ricorso, deduce unitaria, articolata censura, con la quale denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al vaglio probatorio che aveva condotto ad ingiusta affermazione di colpevolezza.
La Corte territoriale, incongruamente e violando le regole probatorie, dopo aver valutato inattendibili le dichiarazioni con le quali i testi S.P. e M.A. avevano discolpato, sentiti al dibattimento, l’imputato, ne aveva valorizzato quelle rese in fase d’indagini preliminari, prive di efficacia probatoria e utili al solo fine di porre in contestazione quanto affermato al dibattimento.
L’asserto che il ragazzo presentatosi all’appuntamento per cedere lo stupefacente vi fosse giunto a bordo di uno scooter rosso, calzando un casco nero era stata inopinatamente attribuito a tale Tr., delle cui dichiarazioni si era data lettura ex art. 512, cod. proc. pen.. Peraltro, la disponibilità in capo all’imputato dello scooter e del casco in parola non poteva trarsi dai CC assunti in qualità di testi (mar. M.A. e brig. P. o D.M.).
Quanto all’evidenziazione, dai tabulati telefonici acquisiti, della telefonata effettuata dal defunto T. all’imputato si osserva nell’atto d’impugnazione che trattavasi di elemento neutro e comunque non decisivo, stante che doveva reputarsi ben credibile, e non smentito, che si fosse contattato l’imputato al solo fin di avere informazioni in ordine al luogo ove poter approvvigionarsi di stupefacente, stante che il B. era tossicodipendente.
Motivi della decisione
4. Il ricorso deve essere rigettato.
4.1. Non è condivisibile la ricaduta probatoria che la Corte territoriale fa derivare dalle ritrattazioni (quasi totale, quella di S.P. e parziale, ma significativa, quella di M. A.). Invero, non può porsi in dubbio che la lettura "a contestazione" non ammette tra il materiale probatorio le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dal teste, ma ha lo scopo di screditare, o, comunque, introdurre ragionevoli dubbi, a riguardo della versione fornita in sede di formazione dibattimentale della prova. Di conseguenza, pur mostrandosi logicamente ineccepibile il giudizio d’inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rilasciate al dibattimento, in aperto ed ingiustificato contrasto con quanto in precedenza narrato ai CC (pag. 5), espresso dalla Corte d’appello, perciò solo le stesse non avrebbero potuto utilizzarsi quale prova diretta del fatto, bensì, quale argomento di sostegno e corroborazione di elementi probatori aliunde acquisiti.
4.2. La prova della colpevolezza del ricorrente, tuttavia, espunto il peso probatorio erroneamente attribuito dalla Corte territoriale alle letture di cui s’è detto (prova di resistenza) si coglie, conformemente ai criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen., dall’insieme delle evidenze probatorie legittimamente acquisite, vagliate e correlate in sede di merito con motivazione congrua dal giudice del merito.
Ovviamente, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità.
Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all’interno della decisione.
Nel caso di specie è stato puntualmente messo in rilievo quanto appresso: a) Tr.Gi., le cui dichiarazioni sono state legittimamente acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., ha confermato la telefonata fatta allo spacciatore con il telefono cellulare di T.A. e, poco dopo, il sopraggiungere, a bordo di uno scooter bordeaux, di un giovane, calzante un casco nero, dal quale la vittima ed un suo amico, avevano dichiarato, nell’immediatezza di aver acquistato, per la somma di L. 100.000, una bustina di eroina, della quale i tre ne utilizzarono subito circa la metà, restando l’altra metà nel possesso del T.; b) dall’acquisizione dei pertinenti tabulati telefonici si è appurato che nello spazio temporale qui preso in considerazione due telefonate, partite dal cellulare del T. avevano raggiunto l’utenza intestata all’imputato; c) a differenza di quel che si adduce in ricorso, le circostanza individuante del possesso da parte del B. di uno scooter di quel colore non costituisce sapere la cui fonte era riposta nelle dichiarazioni delle persone informate acquisite dagli inquirenti, bensì conoscenza precedente ed autonoma dei CC, ai quali l’imputato era ben noto (deposizione teste P.); d) M. A., pur ritrattando, come s’è detto, gran parte delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, ha, tuttavia, ammesso le telefonate effettuate a tale " L." o " A."; nonchè il sopraggiungere dello scooter di colore rosso; e) probatoriamente certa e non contestata la consumazione del residuo dello stupefacente da parte del T. presso la comunità terapeutica che lo ospitava e il decesso di costui in seguito alla detta assunzione.
L’insieme delle superiori risultanze, al di là d’ogni ragionevole dubbio, costituisce legittimo percorso motivazionale esente da vizi rilevabili in sede di legittimità. Reiteratamente questa Corte ha avuto modo di chiarire che la formula dell’oltre ogni ragionevole dubbio solennizza la prescrizione, già insita nel sistema, che l’affermazione di colpevolezza derivi dalla certezza processuale legalmente formata (fra le tante, da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 10411 del 28/1/2013; Sez. 2, n. 7035 del 9/11/2012). Restano, quindi, pur sempre estranei alla conoscenza del giudice, e, quindi, all’area della decisione, eventi e circostanze il cui accadimento debba rilegarsi all’assolutamente improbabile.
5. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale 17234/2010 Per la tentata concussione non è necessario lo stato di soggezione.

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 25/5/06 il G.U.P. del Tribunale di Catania dichiarava A.M. colpevole di nove episodi di concussione ex art. 317 c.p., contestati ai capì a), c), d), e), g), h), i), j), n), di due episodi di tentata concussione ai capi b), e f ), di due episodi di istigazione alla corruzione ai capi k) e 1), nonchè di un episodio di corruzione impropria susseguente al capo m) della rubrica e lo condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno alle costituite parti civili.

Si addebitava all’ A., quale Direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia, titolare del potere di stabilire il "piano operatorio", decidendo il medico e la data in cui dovessero essere operati i diversi pazienti, che si rivolgevano a quella struttura ospedaliera, per sottoporsi a delicati interventi chirurgici, aveva utilizzato o tentato di utilizzare tali poteri decisionali per uno scopo diverso da quello, per cui era stato investito, prospettando a costoro la possibilità, in alternativa all’intervento condotto in regime ospedaliero ordinario e gratuito, soggetto a lunghe liste di attesa, di un intervento intramoenia con possibilità di scegliere l’equipe chirurgica di propria fiducia, dietro pagamento all’azienda di circa Euro 12.000, metà dei quali destinati al Direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia, ovvero di un intervento condotto da lui personalmente, facendo figurare comunque il regime ospedaliero gratuito, a condizione però che gli fosse corrisposta direttamente e in contanti una somma di danaro da versare dopo l’intervento – di solito inferiore rispetto a quella prevista per gli interventi intramoenia – e che venisse sottoscritta una lettera, da cui doveva risultare contrariamente al vero che tale dazione di danaro era una spontanea iniziativa dei soggetti operati, destinata ad opere di beneficenza. In altre occasioni il predetto, sempre nella qualità, si faceva consegnare, pur senza aver esercitato pressioni, dai pazienti operati in regime ospedaliero ordinario gratuito, una somma di danaro non dovuta per l’attività da lui espletata in adempimento di un atto del proprio ufficio, così come si adoperava per sollecitarli a promettere o a versare una somma di danaro in cambio della sua prestazione. Secondo il giudice di primo grado l’affermazione della colpevolezza si fondava sulle dichiarazioni delle persone offese, o di persone informate sui fatti, sull’esito delle disposte intercettazioni ambientali e sulle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, che accertavano che nel periodo in contestazione nella Divisione di Cardiochirurgia de qua non risultava essersi svolta alcuna attività in regime intramoenia, che non esisteva alcuna lista di attesa, che i colleghi dell’imputato non avevano mai ricevuto somme di danaro a titolo di retribuzione per gli interventi svolti e che l’Associazione (OMISSIS) non aveva mai ricevuto contributi da parte di soggetti residenti a (OMISSIS) e Provincia.

A seguito di gravame dell’imputato e delle parti civili la Corte di Appello di Catania con la sentenza indicata in epigrafe in parziale riforma della decisione di primo grado, qualificato il fatto di cui al capo e) della rubrica come corruzione impropria susseguente ex art. 318 c.p., comma 2, rideterminava la pena da anni otto ad anni sei, mesi otto giorni venti di reclusione, liquidava in misura maggiore i danni sofferti dalle parti civili confermando nel resto l’impugnata sentenza.

In motivazione la corte di merito condivideva in fatto la ricostruzione della vicenda, come operata in prima grado, facendo propri i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado sul punto.

In diritto non dubitava del requisito dell’induzione nella condotta persuasiva ed ingannevole dell’imputato consistita nel segnalare ai pazienti o ai loro parenti che la grave malattia cardiaca, da lui pronosticata non consentiva, di procrastinare, se non a rischio di morte, l’intervento chirurgico a causa della lunga lista di attesa. Di fronte poi all’indisponibilità finanziaria dei suoi interlocutori si dichiarava disponibile a eseguire lui stesso l’intervento in cambio di una offerta in danaro da destinare a beneficenza, così come di fronte alla riluttanza dei pazienti di farsi operare da lui personalmente, prospettava l’opportunità che fosse lui ad operare, in quanto più "esperto, chiedendo in cambio una minor somma di danaro rispetto a quella prevista per il regime intramoenia (capi h, i, j).

Quanto al requisito del metus pubblicae potestatis, osservava che la consegna o la promessa di una somma di danaro in cambio della prestazione professionale non avveniva per effetto di una libera determinazione del soggetto passivo, nè in funzione di un rapporto sinallagmatico paritario, ma per effetto della pressione psicologica esercitata dall’imputato sui pazienti attraverso la prospettazione implicita o esplicita di un danno alla salute, che sarebbe stato evitato solo se i destinatari avessero accettato la richiesta di danaro, che peraltro non era dovuta, stante che l’intervento veniva eseguito in regime gratuito ospedaliere.

Quindi la Corte di merito nel passare all’esame delle tesi difensive, escludeva che nei casi in esame potesse ravvisarsi l’ipotesi alternativa della truffa, richiamando l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia, che aveva individuato il discrimine tra le due ipotesi nella doverosità oggettiva della dazione o della promessa; riteneva poi un post-factum irrilevante la circostanza che la dazione avvenisse dopo l’intervento chirurgico.

Quanto agli episodi di tentata concussione (capi b e f) la corte di merito evidenziava come l’imputato, discreditando i suoi collaboratori e rappresentando ai suoi interlocutori un male maggiore, ove l’intervento non fosse stato da lui eseguito, aveva posto in essere una condotta certamente idonea a porre i soggetti passivi in una condizione di soggezione, così come per gli episodi di istigazione alla corruzione (capi k e l) segnalava come la richiesta di danaro avanzata dopo l’esecuzione dell’intervento integrasse ugualmente il reato contestato e non quello della truffa, come prospettato dalla difesa.

Analogamente per gli episodi di corruzione impropria susseguente (capi e) ed m), ravvisava gli estremi del reato e non quello della truffa nella condotta dell’imputato, che, pur non avendo esercitato pressioni psicologiche sulla volontà del paziente, aveva ricevuto una somma di danaro non dovuta, essendo stato l’intervento eseguito in regime ospedaliere gratuito e in adempimento di un atto del proprio ufficio.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo dei suoi difensori, i quali a sostegno della richiesta di annullamento articolano quattro motivi.

Con il primo motivo denunciano la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti. Osservano che i giudici del merito non avevano dato risposta all’argomento difensivo sulla natura dei compensi, secondo il quale il prof A. era autorizzato all’esecuzione di attività professionali al di fuori delle trentotto ore settimanali, onde oltre tale debito orario chi avesse voluto avvalersi del prof. A. non avrebbe potuto confidare nel trattamento a carico del servizio sanitario, ma avrebbe dovuto pagare i relativi compensi accedendo al regime intramoenia. Si sarebbe dovuto accertare, ad avviso della difesa, se l’imputato avesse in qualche modo cercato di orientare la scelta dei pazienti affinchè fosse lui ad eseguire l’intervento, e nella negativa appurare se il prof. A. fosse tenuto al trattamento a spese del servizio sanitario o se invece assistendoli oltre le ore dovute potesse richiedere i propri compensi.

Evidenziano, quanto agli ulteriori elementi costitutivi del reato, l’alcatorietà del concetto di induzione, e le oscillazioni, che si riscontrano nella giurisprudenza di legittimità tra ciò che è e ciò che non è punibile come induzione, per affermare che i giudici del merito avevano inglobato nel calderone dell’induzione concussoria anche vicende, in cui inesistente è la presunta trattativa prima dell’intervento, essendovi prova di una dazione di danaro solo all’esito dell’operazione, e trasformato in induzione punibile ex art. 317 c.p., ciò che altrimenti si palesava come incontro di volontà per un reciproco interesse. La condotta concussiva, incalza la difesa, è costituita da un’attività di convincimento portata a termine in modo tale da determinare la volontà del soggetto passivo, nel quale viene ingenerata la convinzione di sottostare alle ingiuste pretese, laddove le richieste di danaro nella fattispecie concreta non furono mai subordinate alla prospettazione di un pericolo nel caso in cui non si "fosse accondiscesi alle sue pretese. I giudici del merito avevano dato una interpretazione fuorviante del "metus pubblicae potestatis", finendo col relegare il reato di corruzione a ipotesi residuale, verificabile solo nei casi in cui sia il privato a assumere l’iniziativa "tangentizia", e svuotare di applicazione pratica l’ipotesi di istigazione alla corruzione, posto che ogni richiesta di danaro, per il solo fatto di pervenire da un pubblico ufficiale, presupporrebbe quello sbilanciamento dei rapporti per la supremazia insita nei suoi poteri.

Quindi la difesa passava in rassegna tutti gli episodi contestati, secondo l’ordine affrontato in sentenza, per dimostrare che delle tre indicazioni fornite dall’imputato e ritenute induttive, la prima, concernente l’esposizione di un grave quadro clinico per porre i pazienti e i loro familiari in una condizione d’ansia e maggiore vulnerabilità alle richieste di danaro, corrispondeva alla realtà clinica del soggetto, onde non solo non poteva sostenersi l’impiego strumentale della circostanza, ma anzi sussisteva un dovere informativo, la cui omissione sarebbe stata sanzionabile; la seconda, rappresentata dal riferimento alla lista di attesa, per convincere i malati a un’adesione alle richieste del sanitario per accelerare i tempi di cura, era smentita dalle intercettazioni ambientali, che non evidenziavano alcun riferimento a liste d’attesa, ma solo a programmi operatori, con cui gli interventi venivano pianificati, e mai a lunghi tempi per l’esecuzione dell’intervento; la terza, costituita dallo screditamento degli altri medici dell’equipe, per piegare chi doveva subire un delicato intervento chirurgico ad avvalersi del primario del reparto non si era mai verificata, giacchè affermare che vi erano medici in formazione, corrispondeva ad una circostanza reale, riferita del sanitario non come allusione a chi eventualmente avrebbe potuto compiere gli interventi, ma come giustificazione degli impedimenti del primario, che non poteva dedicarsi solo alla cura dei pazienti, ma anche all’attività didattica.

Con il secondo motivo, concernente la determinazione della pena e la riduzione per effetto delle generiche la difesa lamenta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, e sostiene che dal dispositivo della sentenza mancava il riferimento alla concessione delle generiche e che l’interesse a rilevare l’omissione derivava dalla mancata esplicitazione del calcolo, che, essendosi discostati dalla pena minima e dalla riduzione ex art. 62 bis c.p., nella massima espansione esigeva l’assolvimento dell’onere della motivazione.

Con il terzo motivo, concernente la determinazione dell’aumento a titolo di continuazione, eccepisce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza e erronea applicazione della legge penale e processuale, censurando l’errore in cui erano incorsi i giudici del gravame, i quali avevano quantificato l’aumento nella identica misura stabilita dal G.I.P., omettendo di considerare in tale computo la concessione delle generiche secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità, a mente della quale nel caso di più reati, uniti tra loro con il vincolo della continuazione le attenuanti generiche, riconosciute con riguardo a quello di essi ritenuto più grave, devono ritenersi operanti anche con riguardo ad altri reati, onde nel caso in esame si dovevano considerare le concesse generiche anche in riferimento agli aumenti per la continuazione, che di conseguenza dovevano essere disposti in misura inferiore rispetto a quelli ritenuti dal G.I.P..

Infine con il quarto e ultimo motivo, concernente le disposizioni civili, la difesa deduce la mancanza della sentenza e l’inosservanza della legge processuale, censurando l’omessa motivazione della riforma in termini peggiorativi del capo della sentenza, concernente i danni liquidati alle parti civili.

Le censure di cui al primo motivo di ricorso, quanto alla ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alla vicenda giudiziaria all’esame di questa Corte, esulano dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del comma 3, cit. art., volte, come esse appaiono ad accreditare una valutazione della prova diversa da quella operata di giudici del merito e una versione alternativa dei vari episodi contestati, indicata come preferibile rispetta a quella adottata nella sentenza impugnata, entrambe precluse in sede di scrutinio di legittimità.

E’ lo stesso ricorrente che, nel sostenere alla pag. 4 del ricorso, che se i fatti, che avevano dato luogo al processo si fossero svolti secondo la sequenza descritta in sentenza, si sarebbe potuto convenire anche sulla ricostruzione giuridica degli stessi, implicitamente ammette di dover introdurre un motivo diverso da quello consentito. Ricorda il collegio che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate e i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (ex multis Cass. Sez. Un. 24/9/03 Petrella Rv. 226074; n. 12 del 23/6/00; n.6402 del 2/7/97; n.930 del 29/1/96).

In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è, per espressa disposizione legislativa, rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Al giudice di legittimità è quindi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Queste operazioni trasformerebbero la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici del merito rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Nel caso in esame tale controllo non può che sortire effetti positivi, giacchè la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento con gli argomenti, ricordati in premessa, fondando "l’affermazione della responsabilità su di un quadro probatorio ben definito, che ha come elemento decisivo le dichiarazioni delle persone offese o delle persone informate sui fatti, l’esito delle intercettazioni ambientali e delle indagini di p.g., e non mancando di vagliare analiticamente le deduzioni difensive sottoposte al suo esame.

Destituite di fondamento sono le censure in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte poste in essere dall’A b.. Ritiene il collegio, alla stregua dei fatti così come ricostruiti nella sentenza impugnata, che correttamente i giudici del merito hanno qualificato le condotte contestate all’imputato come concussione ai capi a), c), d), g), h), i), j), n) e come tentativo di concussione ai capi b) e f), evidenziando come nella condotta dell’imputato fossero ravvisabili tutti gli elementi costitutivi di tale reato: l’abuso dei poteri inerenti il pubblico servizio e la induzione del privato a promettere indebitamente danaro.

Nessun dubbio che la posizione di direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia di un Ente Ospedaliere, come l’Ospedale (OMISSIS), comporti l’attribuzione della qualità di pubblico ufficiale e,: quindi la configurabilità del reato di concussione in danno dei pazienti (Cass. Sez. 6^ 1/4/1980 n.1017 Dattolo).

La condotta dell’imputato, come descritta nei vari capi di accusa e come accertata dall’istruttoria dibattimentale ha senza dubbio determinato un oggettivo condizionamento della libertà morale dei pazienti, i quali ricoverati per essere sottoposti a delicati interventi chirurgici, aderivano alla proposta in una situazione di soggezione psicologica nei confronti del primario, che li sottoponeva a pressioni anche indirette per ottenere quelle dazioni di danaro, di cui le persone offese percepivano l’ingiustizia.

In analoga fattispecie questa Corte ha avuto modo di affermare che l’induzione, sufficiente per la configurazione del reato di cui all’art. 317 c.p., sussiste anche in presenza della sola richiesta di compensi indebiti da parte del medico, preposto al servizio pubblico sanitario, rivolta a persone malate o ai loro familiari, dal momento che questi soggetti si trovano particolarmente indifesi di fronte ad un medico, dalle cui prestazione dipende la conservazione di un bene fondamentale, quale la salute (Cass. Sez. 6^ 29/3/1995 n. 5806 Azzano). Nella fattispecie si è di fronte a condotte che, così come ricostruite in sentenza, configurano indubbiamente una induzione che, com’è noto, non è vincolata a forme predeterminate e tassative, potendo concretizzarsi anche in frasi indirette ovvero in atteggiamenti o comportamenti surrettizi, che si esplicitano in suggestione tacita, ammissioni o silenzi, purchè siano idonee ad influenzare la volontà della vittima, convincendola dell’opportunità di provvedere al pagamento indebito richiesto (Cass. Sez. 6^ 1/10 – 31/12/03 n. 49538 Rv. 228368).

Pienamente condivisibile si ravvisa poi l’interpretazione che i giudici del merito hanno dato al concetto di "metus pubblicae potestatis", allineandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale tale elemento deve essere ravvisato non solo quando la volontà del privato sia coartata dall’esplicita minaccia di un danno o fuorviata dall’inganno, ma anche ove venga repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale pur senza avanzare esplicite e aperte pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nella vittima la fondata convinzione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, inducendolo così a dare o promettere danaro o altra utilità (Cass. Sez. 6^ 23/10 – 3/12/09 n. 46514 Rv. 245335).

Nessun dubbio poi sulla correttezza della qualificazione giuridica come concussione tentata dei due episodi ai capi b) e f), in cui le vittime rifiutarono la proposta del Direttore dell’Unità Cardiochirurgica, formulata con le solite modalità.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte per la configurabilità del tentativo è sufficiente che siano stati posti in essere atti idonei a indurre taluno a dare o a promettere danaro o altre utilità, indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima per effetto del "metus pubblicae potestatis", bastando che la condotta del pubblico ufficiale abbia determinato una situazione idonea in astratto a generare quel timore per integrare "l’ipotesi di concussione tentata (Cass. Sez. 6^ 25/2/94 n. 6113 Fumarola).

Ne consegue che qualora la persona offesa resista alla proposta, come nei casi di cui ai capi summenzionati, non può parlarsi di inidoneità degli atti, nè di desistenza, ma deve aversi riguardo alla adeguatezza della condotta rispetto al fine che l’imputato intendeva perseguire, potendosi configurare il tentativo di concussione.

Di questo principio ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, che ha ritenuto la condotta dell’imputato idonea a determinare uno stato di soggezione nei confronti delle vittime dei due episodi contestati.

Sulla configurabilità dell’ipotesi della truffa ha già risposto il giudice del gravame, individuando, in linea con i principi più volte affermati da questa Corte in materia, il discrimine con la concussione nel fatto che nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse, mentre nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto (Cass. Sez. 6^ 16/12/05 – 23/1/06 n. 2677 Rv. 233493).

Nei casi in cui il paziente o il suo familiare ha effettuato o promesso il pagamento, ciò ha fatto non allo scopo di trarre vantaggio dall’abuso del pubblico ufficiale, ma per effetto di quella situazione di timore provocato dallo stesso imputato. In entrambe le figure di reato l’induzione è lo strumento della condotta antigiuridica dell’agente, ma nella truffa essa avviene attraverso una serie di atti ingannatori, che portano all’errore del soggetto passivo; nella concussione la persuasione avviene per la pressione prevaricatrice del pubblico funzionario.

Allo stesso modo non sembra possibile allo stato ritenere configurabile il solo reato di truffa aggravata in danno dell’ente ospedaliere. Come ha già messo in risalto il Tribunale nella sentenza di primo grado, richiamata dalla corte di merito, i malati erano stati effettivamente operati in regime ospedaliero gratuito e quindi non al di fuori dell’orario di lavoro, come sostiene la difesa, per cui nessun danno patrimoniale poteva aver subito l’azienda ospedaliera, che non aveva "diritto in tali casi di ottenere il pagamento di somme di danaro per gli oneri aggiuntivi, semmai il reato di truffa potrebbe concorrere con quello della concussione, ma mai essere a questo alternativo.

Analogamente deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica di istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p., comma 3, in relazione all’art. 318 c.p., degli episodi ai capi k) e l), in cui la richiesta di danaro, secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, era avanzata dall’imputato dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico, quindi per un atto del suo ufficio già compiuto, e non preceduta nè accompagnata da alcuna pressione psicologica da parte dello stesso, in linea anche qui con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. Sez. 6^ 21/1 – 11/3/03 n.11382; 13/1 – 24/2/00 n. 2265; 8/11/02 – 8/1/03 n. 52); a mente della quale la norma incriminatrice citata è un’ipotesi di reato residuale, introdotta per punire quelle condotte del pubblico ufficiale, che non integrano la concussione e si configurano quando difettano gli elementi della costrizione o della induzione nei confronti del privato.

Lo stesso vale anche per la qualificazione come corruzione impropria susseguente ex art. 318 c.p., comma 2, in relazione agli episodi ai capi m) ed e), nei quali per la sua prestazione professionale l’imputato riceveva dai pazienti una somma di danaro non dovuta in quanto l’intervento era stato eseguito in regime ospedaliero gratuito e in adempimento di un atto del proprio ufficio, per cui non è neppure a parlarsi di tentata truffa, come pure prospettato dalla difesa, non sussistendo alla stregua della ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, alcuna condotta ingannatrice dell’imputato e in mancanza della consapevolezza in capo ai soggetti passivi della doverosità della somma di danaro consegnata all’imputato.

Manifestamente infondata si rivela la censura di cui al secondo motivo di ricorso, in quanto a parte la mancanza di interesse ad essa sottostante in ordine al mancato riferimento nel dispositivo dell’avvenuta concessione del beneficio, il giudice del gravame ha comunque giustificato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, richiamando da un lato lo stato di incensuratezza dell’imputato e la sua condotta processuale, in parte riparatrice dei danni cagionati ad alcune delle vittime del reato e dall’altro la strumentalizzazione del proprio ufficio da parte dell’imputato in danno di pazienti gravemente ammalati, e facendo corretta applicazione del potere discrezionale, conferitogli dalla legge, nel bilanciare tali opposte circostanze nella determinazione della pena base e della relativa riduzione ex art. 62 bis c.p..

Analogamente infondata è la censura di cui al quarto motivo, anch’essa priva di consistenza giuridica, avendo anche qui il giudice del gravame, nel rideterminare il risarcimento del danno in favore delle parti civili in termini peggiorativi, sufficientemente giustificato il maggior importo richiamando la gravità e l’entità delle sofferenze fisiche patite dalle parti offese, avuto riguardo alla natura della malattia, di cui ciascuna di esse era affetta, e tale motivazione non appare sindacabile in questa sede.

Fondato si ravvisa invece la censura di cui al terzo motivo. Sul punto non può che essere richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, e qui pienamente condiviso, a mente del quale in tema di unificazione con il vincolo della continuazione di vari reati, le circostanze attenuanti vanno valutate e applicate in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, non essendo necessario che essa sia presente in ciascuno di essi, essendo invece sufficiente che ricorra in ordine al reato più grave (Cass. Sez. Un. 27/114/08 – 23/1/09 n. 3286 Rv. 241755; Sez. 2^ 14/5 – 26/5/04 n. 24115 Rv. 229719).

Nella fattispecie il giudice del gravame, pur avendo riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ha operato la riduzione solo in riferimento al reato ritenuto più grave e non pure ad ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, in ordine al quale ha lasciato immutato l’aumento determinato in primo grado. Sotto questo profilo si impone l’annullamento sul punto della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello di Catania, che nel demandato nuovo giudizio provveda ad eliminare la segnalata incongruenza, allineandosi al principio di diritto summenzionato.

Nel resto il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico (OMISSIS), che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena inflitta per la continuazione e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte civile Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico (OMISSIS) le spese del grado, che liquida in complessive Euro 2.486,25 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 3691/2011 Revocazione: va bene depositare la copia!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 1974, passata in giudicato, la proprietà di un immobile veniva trasferita ex art. 2932 c.c., a I.R., a condizione che pagasse, in luogo di G.C., le rate di mutuo gravanti sull’immobile. Con sentenza del Tribunale del 1997, passata in giudicato, l’ I. – rimasto contumace nel giudizio iniziato nel 1993 – veniva condannato a restituire al G. l’immobile in argomento, non avendo adempiuto agli obblighi imposti dalla precedente sentenza.

L’azione proposta dall’ I. nel 1999, per far valere la nullità della notifica dell’atto di citazione del giudizio concluso nel 1997, veniva dichiarata improcedibile dal tribunale (sentenza del 2001), atteso che avrebbe dovuto proporre appello.

1.1. Avverso la sentenza del 1997 l’ I. proponeva ricorso per revocazione dinanzi al Tribunale, ex art. 395 c.p.c., n. 3, deducendo di aver ricevuto (22 giugno 2002) – solo successivamente al passaggio in giudicato e da un collaboratore del proprio pregresso difensore defunto – un plico contenente la prova dei pagamenti.

Il Tribunale, su eccezione del G., dichiarava improcedibile il ricorso, ex art. 399 c.p.c., per omesso tempestivo deposito dell’originale dell’atto di citazione in revocazione.

La Corte di appello, adita dall’ I. nel contraddittorio con il G., ritenuta la procedibilità della domanda non essendo imposto dall’art. 399 c.p.c., il deposito dell’originale, rigettava la revocazione nel merito (sentenza del 24 gennaio 2008).

2. L’ I. ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, corredati da quesiti; illustrati da memoria.

Con il controricorso il G. ha proposto ricorso incidentale con un motivo, corredato quesito, per violazione dell’art. 399 c.p.c..

Si discute, quindi, della procedibilità della domanda di revocazione e del rigetto della stessa.

3. L’esame del ricorso incidentale è logicamente preliminare, nonostante lo stesso venga qualificato come condizionato.

E’ pacifico tra le parti che l’ I. depositò la velina dell’atto di citazione in revocazione, con procura, ai fini della tempestiva iscrizione a ruolo e che depositò l’originale solo all’udienza di prima comparizione.

Con il ricorso incidentale, il G., sostiene l’improcedibilità della revocazione ex art. 399 c.p.c., essendo necessario il deposito dell’originale.

Sino ad ora, la Corte non ha avuto occasione di pronunciarsi espressamente sul punto.

Invece, il profilo del deposito della copia, al posto dell’originale, è emerso corposamente rispetto alla improcedibilità prevista per l’appello, dall’art. 348 c.p.c., in riferimento agli artt. 347 e 165 c.p.c., nel caso di pluralità di convenuti. In questi casi l’improcedibilita è stata esclusa; il deposito della copia ritenuto necessario (Cass. n. 17958 del 2007) e, a determinate condizioni, integrante irregolarità (Cass. n. 17666 del 2009; Cass. n. 25640 del 2010).

D’altra parte, sempre in riferimento all’appello, è stata esclusa l’improcedibilità nel caso di processo con un convenuto e di costituzione nei dieci giorni dalla notifica, mediante deposito di copia dell’atto di citazione notificato, e di successivo deposito dell’originale (Cass. n. 23027 del 2004). Questa decisione è la prima ad ammettere la possibilità della costituzione in giudizio mediante tempestivo deposito della copia notificata, in un periodo in cui la Corte non era ancora pervenuta alla conclusione che, nel caso di appello nei confronti di pluralità di convenuti, l’atto depositato in fase di costituzione non può non essere in copia (Cass. n. 17958 del 2007). Afferma il principio che il deposito, al momento della costituzione in giudizio dell’appellante, di una copia dell’atto di appello notificato – e non dell’originale (depositato dopo la scadenza del termine prescritto per la costituzione) – non comporta, ove non sia in discussione la conformità tra i due atti, la sanzione dell’improcedibilità del gravame, in quanto non determina la nullità della costituzione stessa, ma integra una mera irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione alcuna lesione dei diritti della controparte.

Ritiene il collegio che, anche ai fini richiesti dall’art. 399 c.p.c. – dove l’originale della citazione non è espressamente richiesto – il deposito della copia, invece dell’originale, costituisca una mera irregolarità, non integrante lesione dei diritti di controparte;

ferma restando la conformità tra i due atti e il deposito dell’originale all’udienza di comparizione.

Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, rigettato.

4. Nel merito, la Corte di appello, sia pure con motivazione stringata, ha rigettato la richiesta revocazione ritenendo non assolto l’onere della parte attrice di dimostrare una situazione di fatto tale da giustificare la mancata conoscenza dell’esistenza dei documenti; questa costituisce la ratio decidendi fondante della decisione. L’ulteriore argomentazione, basata sulla mancata illustrazione delle ragioni per cui l’ I. rimase contumace nel giudizio definito con la sentenza sottoposta poi a revocazione, nonostante sia preceduta da "soprattutto", è evidentemente ininfluente. Infatti, per fondare il rigetto della domanda di revocazione, è sufficiente, da solo, il mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine all’incolpevole ignoranza della conoscenza dell’esistenza dei documenti.

4.1. Con i primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per la stretta connessione che li caratterizza, il ricorrente principale censura la ratio decidendi fondante della decisione impugnata.

Sostiene che la sentenza è errata, avendo ritenuta necessaria la prova diretta dell’ignoranza incolpevole, invece della prova indiretta (violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 398 c.p.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, motivo).

Lamenta, (attraverso la prospettazione dell’omessa e insufficiente motivazione rispetto alla valutazione dei documenti prodotti a fondamento della richiesta di revocazione, di cui al secondo e terzo motivo), che il giudice non abbia ricavato dai documenti prodotti la prova indiretta dell’ignoranza incolpevole e della forza maggiore a proprio vantaggio.

La Corte d’appello, in una ipotesi di ignoranza dell’esistenza dei documenti (come nella specie, in cui si assume il pagamento di un terzo – l’avvocato deceduto – per conto dell’ I., senza che quest’ultimo sapesse, v. p. 25, e 28, 29 del ricorso), ha applicato il principio (Cass. n. 735 del 2008) r richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Secondo tale principio, la parte attrice ha l’onere di dimostrare che l’ignoranza dell’esistenza del documento non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore e il relativo onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza.

Le censure del ricorrente, sostanzialmente, contrappongono una diversa valutazione dei documenti delibati. In tal modo i motivi si risolvono in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, quindi, in una richiesta di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alle finalità del giudizio di cassazione. I motivi sono, pertanto, infondati.

4.2. Con i motivi quarto e quinto il ricorrente censura la sentenza – pure sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione – nella parte in cui fonda il rigetto della domanda di revocazione anche sulla mancata illustrazione delle ragioni per cui l’ I. rimase contumace nel giudizio definito con la sentenza sottoposta poi a revocazione.

Questi motivi sono ininfluenti sull’esito del ricorso, atteso che l’ipotetico loro esame e accoglimento non intaccherebbe la sentenza impugnata fondata sulla prima ratio decidendi.

4.3. Con il sesto motivo, si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver il giudice di appello esaminato le istanze istruttorie (non specificate) relative alla prova della domanda di revocazione, dopo averla ritenuta (al contrario del giudice di primo grado) procedibile. Il motivo è inammissibile atteso che questa Corte si è più volte pronunciata univocamente nel senso di escludere la deducibilità della violazione dell’art. 112 c.p.c., come vizio di motivazione (Cass. n. 604 del 2003).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere lega

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 2649 Brevetto; Uso del marchio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Srl BCM conveniva davanti al Tribunale di Lucca la S.r.l.

Versilcraft nonchè M.A. chiedendo che fossero condannati a risarcirla in solido, per i danni conseguiti alla pronuncia emessa nei suoi confronti e nei confronti del suo esportatore Marine Technic sarl dal tribunale di Grande Instance di Parigi, che l’aveva ritenuta responsabile della contraffazione di una lampada per imbarcazioni da essa prodotta e diffusa su autorizzazione del M., preteso autore del progetto nonchè socio e presidente della Versilcraft.

Il Tribunale di Lucca rigettava la domanda.

La corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente l’appello della soccombente.

Riteneva, per quanto rileva nella fase attuale, provato il contratto di produzione e commercializzazione della lampada, tra il M. e l’appellante società, benchè non formalizzato in un atto scritto.

Riteneva pure che il modello di lampada realizzato da BCM aveva posto in essere la contraffazione di una lampada prodotta da SA Ateliers Jean Perzel, come già affermato con sentenza dal tribunale parigino, e che di tale illecito dovessero rispondere tanto il M. quanto la stessa BCM che avrebbe potuto accertare la mancanza di originalità dell’idea in questione, prima di metterla in produzione e di diffonderne il modello attraverso la presentazione al Salone Internazionale della Nautica di (OMISSIS). Pertanto, ai sensi dell’art. 2055 c.c., riteneva di distribuire la gravità delle rispettive colpe in parti uguali tra BCM e M., e condannava quest’ultimo a rifondere a BCM la metà di quanto da essa pagato in base alla sentenza francese.

Bcm di Benedetto Giuliano sas, propone ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Resiste M. e propone ricorso incidentale articolato su tre motivi.

Il ricorrente principale ha depositato una memoria

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

2. Con il primo motivo di ricorso BCM ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 lamenta la motivazione erronea e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia. Rileva che la Corte di merito, dopo di avere esattamente individuato il ruolo dominante svolto da M. nella produzione della contraffazione, giunge poi in modo contraddittorio e compiendo salti logici a ritenere essa BCM responsabile del danno conseguente all’illecito suddetto. Invece, a dire della ricorrente, la ricostruzione dei fatti così come compiuta dalla sentenza impugnata esclude ogni responsabilità concorrente a quella del M..

2.a. Con il secondo motivo, che è connesso al primo,e deve pertanto essere esaminato insieme ad esso, BCM lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. Sostiene che oggetto del giudizio di merito era esclusivamente il suo affermato diritto di essere risarcita dei danni subiti per essere stata illegittimamente autorizzata dal M. a diffondere lampade da altri ideate. L’accertamento della sua presunta responsabilità dunque sarebbe stato, oltre che erroneo per le ragioni appena indicate, anche in violazione del divieto di extra petizione.

2.b. Osserva il collegio, con riferimento anzitutto alla seconda censura, che il giudice del merito, adito per accertare la responsabilità del M., ha ritenuto che essa non fosse esclusiva, come invece sostenuto da BCM. Ha ritenuto infatti che l’illecito in questione, ovvero la contraffazione della lampada francese, fosse stato commesso anche per colpa di BCM, tenuta, (foglio 13 della sentenza impugnata) ad un doveroso accertamento della possibilità di introdurre lecitamente il prodotto nel mercato internazionale, in considerazione della sua attività specifica nel campo delle luci. In sostanza la sentenza impugnata sostiene, senza alcun salto logico, che essendo BCM esperta del ramo, doveva compiere tutte le doverose attività di ricerca della legittimità della diffusione della lampada, ancorchè essa fosse stata asseverata come prodotto originale dal M..

Il giudice d’appello non ha in alcun modo violato il principio di cui all’art. 112 c.p.c., come sostenuto nel primo mezzo di ricorso, ma invece ha rilevato all’interno del thema decidendum, accertarsi la responsabilità del M.), di doverla quantificare alla luce di una individuata colpa concorrente.

Conclusione questa che oltre a non essere affatto esclusa dal principio di cui all’art. 112 c.p.c., è assolutamente coerente con tutta la ricostruzione del fatto. Giacchè, vale la pena di sottolineare, anche a ritenere fondamentale l’attività del M. nel determinare in capo a BCM una sorta di buona fede, tale situazione soggettiva non esclude il rilievo della qualità di esperto del ramo, valorizzata, appunto, dalla impugnata sentenza.

2.c. I due motivi pertanto sono in parte infondati ed in altra parte inammissibili laddove tentano di riesaminare i fatti di causa.

3. E’ inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale il quale pur con obiettivi opposti a quelli del ricorrente, mette in discussione l’accertata circostanza dell’avvenuta conclusione di un contratto tra M. e BCM. In sostanza il ricorrente incidentale sostiene che il contratto fu concluso tra Versilcraft e BCM e che il M. agì solamente come rappresentante legale della società di cui era amministratore. Ed afferma che la mancanza di prova scritta del contratto è stata disinvoltamente superata dalla corte di merito, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di far ricorso all’art. 2721 c.c., comma 2 con l’utilizzo esclusivo dei testi.

3.a. Osserva il collegio che la sentenza di appello ha rilevato come il contrasto processuale non si è sviluppato tanto sul contratto di produzione di sei lampade da collocare su natanti della Versilcraft, giacchè ciò è sostanzialmente ammesso ed è provato adeguatamente dalla consegna al legale rappresentante di BCM dei disegni del progetto esecutivo e dalla individuazione del M. quale ideatore del progetto (foglio sei della sentenza impugnata). Il contrasto piuttosto si è sviluppato sulla ulteriore circostanza dell’accordo di produzione per il lancio del prodotto sul mercato internazionale. Prodromo del quale lancio doveva essere la presentazione delle lampade al Salone internazionale della nautica di (OMISSIS). Va rilevato sul punto che la corte di appello, esaminando in modo compiuto e dettagliato tutti gli elementi emersi nell’istruttoria, si sofferma sulla lettera in data 18 febbraio 1992 nella quale si cenna al compenso dovuto al M. in quanto ideatore del prodotto ed all’accertamento tecnico eseguito in (OMISSIS) ad istanza della società rivendicante; quindi sulle collimanti deposizioni di tutti i testi ascoltati i quali riferiscono di un accordo con il quale M. autorizzava BCM a produrre in serie le lampade e non soltanto le sei di occorrevano alla Versilkraft. Quindi ancora sulle dichiarazione dell’esecutore tecnico della lampada,sulla la corrispondenza mediante fax tra BCM ed il rappresentante francese della Marine Tecniche, ed infine sull’incarico dato a quest’ultimo, con consegna di un assegno personale del M. per la somma di Fr. 20.000, di tentare un accordo con la società rivendicante francese prima della sentenza del tribunale di Grande Istance.

Il giudice di merito pertanto non ha basato la sua decisione esclusivamente su alcune, pur ritenute precise testimonianze, ma ha valutato una serie complessiva di indizi e di prove e nell’ambito di queste anche le testimonianze.

La censura in realtà mira a sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito con piena adeguatezza di motivazione, un’altra contrastante. Essa è inammissibile.

4. Inammissibile è anche il secondo motivo del ricorso incidentale con il quale M. sostiene che negli atti non vi è la prova Che BCM è espose a (OMISSIS) proprio la lampada corrispondente ai disegni da lui consegnati e che il giudice avrebbe dovuto disporre una CTU. Premesso infatti che il giudice non ha l’obbligo di fare ricorso alla Consulenza Tecnica, la circostanza è stata accertata è di tale accertamento la sentenza impugnata da conto in modo adeguato soprattutto nella parte in cui si espone l’avvenuto esame del depliant illustrativo del prodotto esposto al salone parigino:alla manifestazione fu presentato proprio il prodotto offerto dal M. a BCM, e non certo una terza lampada.

5. E’ infondato il terzo motivo con il quale la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. sostenendo che erroneamente M. è stato ritenuto responsabile di una contraffazione accertata dal giudice francese, in un giudizio quale egli non partecipò.

Osserva infatti il collegio che il giudice italiano è stato adito per accertare anche la responsabilità del M. nel proporre la produzione di una lampada la cui idea apparteneva ad altri. La sentenza di secondo grado ha compiuto il suo autonomo accertamento della contraffazione rilevando, (foglio 11 e seguenti in particolare), l’identità della fisionomia della lampada esposta al salone parigino con quella proposta nei disegni dal M. a BCM. 6.1 due ricorsi vanno respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.