Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 21-07-2011, n. 29275 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di P.R. con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 19.1.2011 per il reato di cui agli artt. 319 e 321 c.p., commesso il (OMISSIS) quale titolare di due agenzie di pratiche automobilistiche consegnando una somma di denaro a N. A., funzionario esaminatore della Motorizzazione Civile di (OMISSIS), per agevolare la candidata R.C.V. nel superamento dell’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida, veniva sostituita con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziario, per il resto confermandosi l’ordinanza sottoposta a riesame.

La sussistenza dei gravi indizi era desunta dai contenuti delle videoriprese e dell’intercettazione ambientale relativi all’episodio contestato.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione in ordine:

2.1. alla sussistenza dei gravi indizi, osservando che dagli elementi acquisiti non emergerebbe alcun passaggio di denaro fra la P. ed il N. e che l’ordinanza impugnata comunque non specifica gli aspetti per i quali l’esame della R. sarebbe stato agevolato, con la conseguente ravvisabilità nei fatti dell’ipotesi di corruzione impropria per la quale non è consentita l’applicazione di misure cautelari.

2.2. alla mancata valutazione di elementi favorevoli all’indagato nell’escludere la sussistenza dell’esigenza cautelare specialpreventiva.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi è infondato.

L’ordinanza impugnata era coerentemente motivata nel desumere la dazione di denaro dai contenuti delle videoriprese, osservando come dalle stesse risultasse in diversi momenti che il N. prima dell’esame riceveva dalla P. denaro che riponeva in un cassetto della scrivania e dopo la prova prelevava la somma conservandola in una tasca della giacca, ed il riferimento della dazione stessa ad atti contrari ai doveri d’ufficio dalla valutazione del carattere particolarmente sbrigativo e benevolo della conduzione dell’esame. A queste conclusioni il ricorrente oppone unicamente una diversa lettura degli stessi elementi di prova, peraltro dedotta, quanto all’asserita mancanza della consegna di denaro, dal dato parziale della visione di un unico fotogramma allegato al ricorso, rispetto all’articolata operazione descritta nel provvedimento gravato; e non evidenzia pertanto vizi logici rilevabili in questa sede.

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell’esigenza cautelare specialpreventiva. Il provvedimento impugnato motiva congruamente anche per questo profilo ponendo in rilievo la disinvoltura mostrata dalla P. nel consegnare il denaro pressochè contestualmente al suo ingresso nell’ufficio del N., senza porsi il problema dell’eventualità di un rifiuto dell’offerta o di una denuncia; valutando evidentemente come soccombenti rispetto a queste considerazioni, nel giudizio sulla probabile reiterazione del reato, i riferimenti della difesa all’unicità dell’episodio ed alla mancanza di precedenti specifici.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 02-08-2011, n. 30575 Affidamento in prova

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Svolgimento del processo

I.F. ricorre, tramite il difensore, avverso l’ordinanza di cui in epigrafe, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità della istanza di affidamento in prova al Servizio sociale ex art. 47 OP per la ritenuta ostatività (ex art. 4 bis OP) dei reati per i quali lo stesso ebbe a riportare condanna.

Deduce erronea applicazione di legge, atteso che la connotazione mafioso dei reati per i quali I. ha riportato condanna è stata ritenuta con riferimento a fatti anteriori alla tipizzazione normativa di cui all’art. 416 bis c.p.. Invero la L. 13 settembre 1982, n. 646 è entrata in vigore alcuni mesi dopo la commissione dei fatti di cui alle ricordate sentenze di condanna.

Deduce violazione di legge anche sotto altro profilo, vale a dire con riferimento al merito del provvedimento, atteso che il giudicante assume di avere attinto informazioni (di contenuto negativo sul conto del ricorrente) dalla Questura di Ragusa e dal Commissariato di Busto Arsizio, mentre, ai sensi del comma 2, art. 4 bis, OP, dette informazioni vanno assunte presso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, competente in relazione al luogo di detenzione del condannato, dunque dal Comitato di Messina e non da organi di polizia, depositari di informazioni "datate" e non utili alla decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La sentenza di annullamento pronunziata il 15.6.2010 dalla prima sezione di questa Corte, investiva il giudice del rinvio di due "compiti": 1) precisare le ragioni per le quali la pena inflitta per il primo reato, non possa ritenersi espiata, 2) evidenziare le ragioni per le quali l’omicidio in relazione al quale I. aveva riportato condanna ad anni 21 di reclusione dovesse ritenersi commesso per agevolare una associazione mafioso.

La sentenza del giudice di rinvio avrebbe dunque dovuto, innanzitutto, contenere una chiara scansione cronologica, con indicazione della data di commissione dei reati, della data del passaggio in giudicato delle sentenze, della porzione di pena già scontata (anche in considerazione del fatto che al ricorrente è stata concessa la semilibertà), in modo da consentire a questa Corte di avere un quadro chiaro della situazione, allo scopo di decidere cognita causa in ordine alle questioni poste dal ricorrente.

Tanto non risulta dalla sentenza oggi ricorsa, che pur ricca di considerazioni argomentative, appare scarsa dal punto di vista della indicazione dei dati fattuali, che possano consentire a questo giudice di legittimità di "orientarsi" nella complessa vicenda processuale dello I..

Si impone dunque (ulteriore) annullamento con rinvio per nuovo esame al medesimo giudice.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 03-10-2011, n. 7675 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, diversamente da quanto sostiene in memoria, parte ricorrente non formula deduzioni sulla legittimità di esercizio della discrezionalità nella quantificazione del prezzo di vendita degli immobili, bensì – particolarmente con il primo motivo di ricorso – rivendica un diritto di enfiteusi sull’area per la quale, con l’impugnato provvedimento, è stata disposta alienazione dall’ente comunale proprietario e ritenuto, pertanto, che la vertenza deve essere portata all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente a dirimere le controversie in tema di diritti soggettivi;

Rilevato, di conseguenza, il difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa;

Ritenuti sussistere giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improponibile per difetto di giurisdizione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 845 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con nota depositata in data 22 settembre 2011, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso.

Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’improcedibilità del medesimo.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.