Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 14028 Accertamento

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Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in riforma della sentenza di primo grado, nel giudizio introdotto da B.F. con l’impugnazione della cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi per ritardato ed insufficiente pagamento dell’acconto IRPEF per il 1993, risultati dovuti all’esito del controllo formale della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ha annullato l’atto per essere l’amministrazione decaduta dall’azione impositiva, avendo notificato la detta cartella oltre il termine fissato dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 5-bis, convertito nella L. n. 156 del 2005.

Il contribuente aveva impugnato la cartella svolgendo contestazioni di merito, e cioè adducendo la regolarità e la tempestività del versamento dell’acconto IRPEF, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione.

Il B. non ha svolto attività nella presente sede.
Motivi della decisione

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., censura la sentenza per aver pronunciato d’ufficio la decadenza dalla pretesa fiscale benchè essa non fosse stata mai dedotta dal contribuente.

Col secondo motivo assume, sotto il profilo della violazione di legge, che il termine di decadenza stabilito a carico dell’ufficio, ed a favore del contribuente, per l’esercizio del potere impositivo avrebbe natura sostanziale e non apparterrebbe a materia sottratta alla disponibilità delle parti, sicchè, a norma dell’art. 2697 c.c., non potrebbe essere rilevato d’ufficio dal giudice.

Il ricorso è fondato.

In materia tributaria, il termine di decadenza stabilito, a carico dell’ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l’esercizio del potere impositivo ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non attiene alla materia dei diritti indisponibilì dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio – oltre un certo limite di tempo – alle pretese del fisco, sicchè è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione. Essa configura un’eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente e non può, ai sensi dell’art. 2969 cod. civ., essere rilevata d’ufficio dal giudice, con l’ulteriore conseguenza che, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 57, comma 2, la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in grado di appello (ex multis, Cass. n. 22015 del 2004 e n. 26261 del 2006). Da ciò consegue, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, come è stato precisato, che è valida la cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento notificato dopo la scadenza del termine di decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 (Cass. n. 18019 del 2007).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassate e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2426 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che alla luce dei provvedimenti di autotutela adottati dall’Amministrazione deve ritenersi cessata la materia del contendere, con conseguente improcedibilità dell’appello;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 06-05-2011, n. 17786

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eglianza di Potenza per nuovo esame;
Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 20 ottobre 2010, depositata in cancelleria il 26 ottobre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibili le istanze avanzate nell’interesse di V.M. volte a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47,) ovvero la semilibertà ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 50) o la detenzione domiciliare ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 bis) o, ancora, l’affidamento in prova (in casi particolari) ex D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94. 2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestiva impugnazione (al Tribunale di Sorveglianza che l’ha convertita in ricorso per cassazione) il V. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. Veniva premesso che il ricorrente aveva avanzato due istanze per accedere alle misure alternative, l’una in data 5 maggio 2010 per una pena di mesi nove e giorni cinque di reclusione e l’altra in data 4 settembre 2010 per una pena di anni tre di reclusione. In entrambe le istanze, con l’allegazione di documenti, si faceva riferimento alla nomina del difensore di fiducia avv. Antonio Cantasano che non era stato però avvisato dell’udienza, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 71, comma 2. Nel merito veniva altresì rilevato che il giudice non aveva preso in esame la documentazione allegata.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.

3.1 – E’ appena il caso di rammentare che l’omesso avviso comporta, secondo il generale principio di diritto, del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la "nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.", del procedimento, per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della "omessa citazione dell’imputato e (della) assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza" (Cass., Sez. 1, 14 ottobre 2010, n. 39683, El Marzouki, rv. 248679;

Sez. 1, 19 febbraio 2009, n. 12878, Di Paolo Petrovic, rv. 243739;

Sez. 3, 20 novembre 2008, n. 46786, Bifani, rv. 242477; Sez. 1, 22 marzo 1996, n. 1900, Prugni, rv. 204410; Sez. 3, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, rv. 211550; cui adde: Sez. 1, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, rv. 209134; Sez. 1, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, rv. 200047; Sez. 1, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, rv. 196672).

3.2. – Ciò posto deve osservarsi che, nella fattispecie, si è verificata tale nullità dal momento che risulta in atti, esame consentito dalla natura della eccezione sollevata, che la notifica dell’avviso non è avvenuta per "incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario". 3.3. – Inoltre va osservato, in punto di declaratoria di inammissibilità, che la disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p. e il relativo modello procedimentale è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del combinato disposto dell’art. 678 c.p.p., comma 1 e art. 666 c.p.p., comma 2, la decisione di inammissibilità dell’istanza, con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle sole ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

3.4. – La giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. 1, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv. 220687; Cass., Sez. 1, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368;

Cass., Sez. 1, 30 ottobre 1996, n. 5642, rv. 206445).

3.5. – Tanto premesso è dato evincere che, nel caso in esame, il provvedimento di inammissibilità è stato emesso anche in violazione della disposizione di cui all’art. 666 cp.p., comma secondo e dei principi di diritto in precedenza indicati, atteso che il Tribunale, trattando della richiesta di affidamento terapeutico, non si è arrestato alla mera constatazione della non ricorrenza dei requisiti minimi di legge sopra riportati e che impedivano la successiva delibazione di sostanza, bensì ha apprezzato il merito di causa assegnando una valutazione di fatto al programma come delineato dal Sert per il V. (in relazione al quale ha espresso una valutazione di inidoneità) pervenendo così, senza l’instaurazione di un contraddittorio con le parti processuali, ricorrente e pubblico ministero, a un concreto giudizio di non meritevolezza del beneficio richiesto, ancorchè espresso in modo incidentale sotto l’apparenza di un giudizio di ammissibilità. 4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-09-2011, n. 19769

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Svolgimento del processo

S.T.H.M., cittadina (OMISSIS), ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Trento del 13 settembre 2007 che ha rigettato il reclamo, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, proposto nei confronti del decreto del tribunale di Bolzano del 14 giugno 2007 il quale ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Questore di Bolzano il 18 giugno 2006. La corte territoriale, premesso che l’onere della prova dell’effettiva convivenza con il coniuge italiano grava sullo straniero, ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita essendo a tal fine irrilevanti sia la dichiarazione priva di data certa a firma del coniuge italiano, deceduto dopo il matrimonio, perchè contrastata dalle indagini dalle quali era emerso che non vi era stata mai effettiva convivenza tra i coniugi, sia la duplice circostanza che della convivenza si facesse menzione in un contratto di locazione e che la reclamante godesse di una pensione di invalidità del marito.

L’Amministrazione non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Il Procuratore generale, dopo avere rilevato che la fissazione di novanta ricorsi alla pubblica udienza odierna "a preferenza del rito camerale…. rende oggettivamente impossibile un adeguato intervento da parte del Pubblico ministero, per tal via rischiando di ledere fondamentali principi ordinamentali ( art. 11 Cost., comma 2; art. 70 c.p.c., comma 2, art. 379 c.p.c., comma 3 e art. 76 ord. giud.) se pure per nobilissime finalità" ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

La richiesta del p.g. non merita accoglimento.

Quanto alla contestazione della scelta relativa alle modalità di trattazione del presente ricorso nella pubblica udienza invece che in adunanza in Camera di consiglio è sufficiente osservare che si tratta di scelta insuscettibile di sindacato in sede processuale e comunque non adeguatamente criticata mediante puntuale allegazioni di ragioni per le quali avrebbero dovuto ritenersi sussistenti i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Peraltro non è dato neppure comprendere per quale ragione la trattazione in pubblica udienza di un numero cospicuo di ricorsi renda "impossibile" un adeguato intervento del p.g., non essendo neppure stato dedotta l’intempestività della comunicazione della fissazione dell’udienza che solo avrebbe potuto in astratto giustificare la critica formulata.

Il ricorso, comunque, è ammissibile perchè ritualmente e tempestivamente notificato e depositato e perchè la puntuale formulazione dei motivi, che soddisfa ampiamente l’onere dell’autosufficienza, si conclude con l’indicazione di specifici quesiti di diritto.

2. Il ricorso, che si articola in due motivi diretti a censurare l’omessa ed errata valutazione di documenti e l’omesso esercizio dei poteri d’indagine officiosi nonchè l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, come modificato con la L. n. 189 del 2002, è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.

Non fondata è la censura relativa all’erronea applicazione dell’art. 30, nella formulazione modificata con la L. n. 189 del 2002, perchè la corte territoriale ha espressamente fatto applicazione della disciplina originaria in considerazione del fatto che il matrimonio è stato contratto in data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina.

E’ inoltre inammissibile la censura relativa al mancato esercizio del potere officioso di assumere informazioni, previsto in via generale dall’art. 738 c.p.c., u.c., perchè, a differenza da quanto espressamente previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 35, comma 10, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato (Cass. n. 27310/2008), la norma generale si limita a prevedere una mera facoltà e non di un obbligo del giudice e pertanto la mancata estensione dell’indagine non determina l’ inosservanza delle norme disciplinanti il procedimento camerale e risulta incensurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in ordine al mancato esercizio della predetta facoltà, soprattutto quando la decisione si fondi sopra elementi istruttori raccolti aliunde rispetto alle informazioni dell’art. 738 c.p.c., e dei quali il giudice, attraverso la motivazione, abbia dato esauriente conto (Cass. n. 1947/1999, 14227/2004).

Fondate sono invece le restanti censure. La ricorrente, infatti, ha specificamente dedotto che la dichiarazione del coniuge italiano, il cui tenore è stato puntualmente riportato, è stata indirizzata alla Questura di Merano in data 16 febbraio 2006 e pertanto ha data certa.

Inoltre il documento contiene non solo la dichiarazione secondo la quale la straniera e il coniuge italiano hanno stabilmente convissuto fin dalla data del matrimonio (8 agosto 2001) ma anche la disponibilità a confermare tale dichiarazione "a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria". A fronte di tale documento la corte d’appello si è limitata ad affermare che "tutte le indagini svolte, in merito alla fondatezza della richiesta della cittadina colombiana, non hanno consentito di appurare se vi sia mai stata una effettiva convivenza tra la stessa e suo marito", mentre per neutralizzare l’efficacia probatoria della puntuale dichiarazione del coniuge italiano sarebbe stato necessario quanto meno indicare precisi elementi si segno contrario risultanti dalle indagini svolte dall’autorità amministrativa. E ciò anche perchè il quadro probatorio favorevole alla straniera era arricchito anche dall’ulteriore elemento desumibile da un contratto di locazione relativo al godimento dell’immobile nel quale il coniuge italiano aveva dichiarato di vivere insieme ai suoi familiari.

Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti di cui in motivazione e la causa deve essere rinviata davanti alla corte d’appello di Trento, in diversa composizione, che dovrà fornire motivazione più adeguata e logica dell’affermazione secondo la quale la cittadina straniera non avrebbe fornito la prova della convivenza con il coniuge italiano e provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla corte d’appello di Trento in diversa composizione.

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