Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 05-08-2011, n. 31390 Impugnazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza 1.3 – 6.4.2011, con la quale il Tribunale di Napoli ha disatteso la richiesta di riesame proposto, tra gli altri, da D.L. e S.S., avverso la misura custodiale carceraria emessa nei loro confronti dal locale GIP il 4.2.2011, rispettivamente, per entrambi, per i delitti di cui ai capi B, art. 74 L. stup., e C, art. 73 L. stup., dell’imputazione provvisoria e, per il solo secondo, anche per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (capo A), ricorrono questi due indagati, a mezzo dei rispettivi difensori, con i motivi che seguono.

2.1 D.:

– motivazione mancante/apparente in relazione all’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis, perchè il Riesame avrebbe riprodotto il testo dell’ordinanza originaria, senza confrontarsi con le deduzioni difensive svolte in udienza, in particolare sull’identificazione del D. quale soggetto impegnato nelle conversazioni utilizzate – da utenze non a lui intestate – e sull’assenza di indicazioni da parte dei collaboratori dello stesso come persona dedita allo spaccio, e con le dichiarazioni dell’imputato in sede di interrogatorio ed alla stessa udienza di riesame;

– il contenuto delle conversazioni su cui si basa il reato associativo sarebbe neutro, afferente telefono non meglio identificato che parla con il presunto acquirente C., senza riferimenti a droga o linguaggio criptico;

– quanto al reato sub C, per il quale già sarebbe intervenuta sentenza, l’acquirente avrebbe negato l’acquisto dal D., la perquisizione domiciliare avrebbe dato esito negativo – quanto a stupefacenti o strumenti per confezionamento -, l’interessamento del coindagato V. per la presenza del proprio legale al fine della presentazione spontanea dai carabinieri sarebbe fisiologicamente spiegabile con la contingente indisponibilità del proprio legale e con l’amicizia che lega il ricorrente all’altro.

2.2 S.;

– motivazione carente, "affetta da vistosi vizi logici", "travisamento della prova", in ordine:

– all’identificazione con (OMISSIS): non sarebbe vero che nel suo interrogatorio di garanzia il ricorrente avrebbe confermato l’aiuto per l’assistenza legale in favore di De., e il Tribunale senza spiegazione avrebbe individuato in L.A., di cui sarebbe genero, l’ A. della quale pure si parla, L. A. che però non sarebbe moglie di ergastolano, come invece riferito dal collaboratore Sa.Gi. nel descrivere un incontro con tale L.A. e due giovani e come dedotto in tempestiva memoria difensiva;

– alla ritenuta prestata assistenza legale, atteso il contenuto delle conversazioni tra D. e la madre e il fatto che il De. non aveva mai cambiato il proprio difensore;

– alle dichiarazioni del Sa., utilizzate senza indicare il necessario riscontro esterno;

– alla presenza del ricorrente nel summit tenuto a casa sua il 15.9.2008, in relazione alla ovvia sua presenza ed a quella di altre persone non coinvolte nell’indagine.

3. Il primo, articolato, motivo del ricorso di D. è inammissibile perchè manifestamente infondato, nei termini che seguono.

Il ricorrente denuncia vizio di omessa motivazione, nella specie della motivazione solo apparente. Questo è il vizio, unico, dedotto.

Sostiene il ricorso che il Tribunale si sarebbe limitato a riprodurre parti dell’ordinanza genetica, senza poi rispondere a specifiche censure difensive. Censure che, par di comprendere dal testo del medesimo ricorso, sarebbero state rappresentate in sede di discussione del riesame. Lamenta poi che il Tribunale non abbia tenuto conto delle dichiarazioni rese, nelle varie sedi, dal sottoposto alle indagini.

Ora, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione. Reiterare, facendola propria, la valutazione di altro giudice non integra, per sè, motivazione apparente, ogniqualvolta quella precedente motivazione a sua volta non sia generica o di stile.

Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver trattato nelle pagine iniziali del delitto associativo di cui al capo B, in particolare alle pagine 57 ss. ha dato conto del materiale probatorio che ha ritenuto rilevante a fondare i gravi indizi di colpevolezza individualizzanti, specifici, a carico del D., svolgendo un percorso argomentativo articolato che rappresenta motivazione tutt’altro che apparente (posto che, come detto, la pur ampia riproduzione di quanto argomentato da precedente giudice per sè non integra il vizio dell’apparenza di motivazione, ogniqualvolta la precedente motivazione abbia dato giustificazione della decisione congrua agli atti richiamati, non manifestamente illogica e non contraddittoria).

Il ricorrente lamenta anche che il Riesame non avrebbe tenuto conto di deduzioni svolte in sede di discussione.

Sul punto va innanzitutto premesso che è ormai pacifico l’insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale alla Corte di cassazione non compete scegliere la ricostruzione probatoria ritenuta più adeguata al contenuto degli elementi di prova acquisiti, tra le diverse prospettate, ma solo verificare che quella adottata dal Giudice del merito sia sorretta da motivazione nè inesistente nè apparente, caratterizzata da un percorso argomentativo che non sia manifestamente illogico o contraddittorio, intrinsecamente – nell’ambito della stessa motivazione – ovvero con un elemento di prova ignorato o, pur inesistente, dato per presente, quando tale elemento sia, per sè, idoneo a destrutturare l’intera ricostruzione. Si tratta, quindi, di limiti estremamente rigidi, che necessitano di un approccio nel ricorso particolarmente attento ad indicare specificamente i punti, decisivi, ignorati, ovvero quelli manifestamente illogici (con spiegazione delle ragioni logiche che fondano il vizio), ovvero quelli (nella motivazione) tra loro in insuperabile contraddittorietà logica.

Quanto poi al ricorso avverso i provvedimenti del tribunale del Riesame, va evidenziata un’ulteriore e spesso determinante peculiarità.

Se è vero che la norma consente che la relativa richiesta sia sprovvista di motivi (art. 309 c.p.p., comma 6, prima parte), tuttavia l’omessa presentazione di motivi scritti sia con la richiesta di riesame che prima dell’inizio della discussione (art. 309 c.p.p., comma 6, seconda parte) impedisce poi di dedurre un vizio di motivazione omessa, rispetto ad elementi di fatto/prova pur in ipotesi esistenti, ovvero ad elementi la cui esistenza è stata affermata con richiamo succinto ad altri atti e la cui fonte è suscettibile di eventuali approfondimenti, quando specifiche deduzioni su tali aspetti/elementi non siano stati documentalmente e tempestivamente proposti alla cognizione di merito del Riesame. Nè a tale omissione può ovviarsi con una sorta di impropria applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad esempio allegando all’atto di impugnazione davanti alla Corte di cassazione verbali o atti o documenti probatori già presenti tra quelli trasmessi al Tribunale ma eventualmente non considerati.

Questo perchè ogni valutazione della rilevanza di un elemento di prova che non sia stato specificamente indicato al Riesame, o ogni approfondimento sull’adeguatezza di un richiamo succinto ad altri atti, richiederebbe un tipico apprezzamento di merito sul senso e significato probatorio di tale elemento rispetto al contesto complessivo: quindi, necessariamente un accesso intenso e completo agli atti, del tutto precluso a questa corte di legittimità.

In altri e conclusivi termini, la denuncia/deduzione di non adeguata, o del tutto omessa, valutazione di elementi di prova presenti negli atti, ma non considerati, ovvero quella di carente verifiche delle fonti, richiamate dal giudice solo succintamente, è compatibile con lo strumento del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., solo quando la pretermissione, o la valutazione caratterizzata da manifesta illogicità o contraddittorietà, risulta evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con deduzioni specifiche scritte, o almeno fatte verbalizzare puntualmente, precedenti alla sua adozione. Altrimenti si versa, inevitabilmente – perchè va evidenziato che si tratta di una conseguenza strutturale, in quanto tipica e propria dei limiti del controllo di legittimità sui provvedimenti del Riesame -, nella prospettazione di censure di merito, inammissibili in cassazione, perchè non consentite ai sensi degli artt. 311 e 606 c.p.p., ed invece idonee a fondare una richiesta di revoca della misura, da proporre eventualmente al giudice per le indagini preliminari.

Così si verifica, nella specie, guanto al tema della prova dell’essere o meno in uso al D. i cellulari indicati nei provvedimenti cautelari come tali, atteso che tali provvedimenti, richiamando risultanze di polizia, allo stato indicano proprio tale connessione.

La doglianza relativa al contenuto delle conversazione costituisce inammissibile censura di merito, laddove prospetta interpretazione alternativa, così come quella sul silenzio dei collaboratori, posto che il Riesame indica altrove elementi probatori ritenuti per sè gravemente indiziari; inammissibile per genericità è, infine, la deduzione relativa alle dichiarazioni dell’indagato.

Il motivo relativo al capo C è, nei termini in cui è formulato, inammissibile. Lo stesso ricorrente precisa che su tale capo è già intervenuta sentenza (di condanna). Ciò preclude il riesame della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pur trattandosi di decisione dibattimentale non definitiva, oltretutto in assenza di alcuna deduzione specifica sulla permanenza dell’interesse attuale e concreto alla valutazione della genetica sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o di alcun elemento di novità sopravvenuto (Sez. 6, sent. 41104 del 19.6-4.11.2008).

4. Anche il ricorso di S. è inammissibile.

Alle pagine 41 e 42 il Tribunale si è espressamente confrontato con la memoria difensiva, spiegando perchè disattendeva la lettura probatoria riprospettata nell’odierno ricorso dalla persona sottoposta alle indagini. In particolare ha spiegato il peculiare rapporto tra la L.A. e lo S. (pag. 41), indicando nel controllo eseguito dalla polizia giudiziaria in data 15.9.2008 (pag. 9) il riscontro all’individuazione proprio della stessa quale donna di cui ha parlato il Sa. (pag. 37).

Quanto in particolare ai temi dell’assistenza legale, dell’individuazione di "(OMISSIS)" nel ricorrente, del rapporto tra D. e coloro di cui è parte "(OMISSIS)", si tratta di censure di merito, volte a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio, precluso in questa sede.

Infatti, questa Corte ha già affermato che in tema di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell’esame del dichiarante (sez.6, sent.18491 del 24.2- 14.5.2010). si è in particolare osservato, in proposito, che "l’individuazione del senso probatorio di una dichiarazione, di sue parti o del suo complesso, è operazione di stretto merito, che in genere presuppone anche non solo la conoscenza degli altri elementi di prova, ma appunto la stessa valutazione complessiva di tutte le prove". Quando è dedotto il vizio di travisamento della prova dichiarativa – e questa è presente agli atti nella sua completezza – è possibile una valutazione incidentale in cui il giudice di legittimità deve limitarsi a controllare se il senso probatorio della dichiarazione, dedotto dal ricorrente ed articolantesi su affermazioni (o silenzi) specifici del dichiarante, trovi sul piano logico una verosimiglianza non immediatamente smentita ovvero non necessitante di alcuna operazione interpretativo-valutativa ulteriore, imposta, o anche solo consentita, da altre parti del testo dell’esame complessivamente apprezzato. In tale evenienza, il giudice di legittimità deve prendere atto dell’apparente astratto contrasto tra quanto affermato nel provvedimento impugnato e quanto risultante con immediatezza dall’atto probatorio, poi dell’eventuale astratta decisività di tale contrasto avuto riguardo alla logica del percorso motivazionale di quel provvedimento, e quindi, in caso positivo, demandare al giudice del rinvio ogni ulteriore e conseguente, ma originario e libero, apprezzamento, nella pienezza del giudizio fattuale che caratterizza la valutazione delle prove e che appartiene, appunto, solo al giudice di merito". Ma non ricorrono certo queste condizioni nel caso della conversazione tra D. e la madre, laddove il primo spiega alla seconda che l’attivazione di "(OMISSIS)" per affiancargli un difensore trova spiegazione nel fatto che lui si è sempre messo a disposizione con loro per qualsiasi piacere (affermazione del tutto compatibile con la corrispondente offerta di assistenza legale argomentata dalle ordinanze cautelari originaria e del Riesame).

5. Consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, equa ai casi, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno anche della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-10-2011, n. 2349 Procedimento

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 24 ottobre 2007 e depositato il 5 novembre successivo, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 24 del 9 luglio 2007 (prot. 8487), notificata il 10 luglio successivo, con la quale è stata ingiunta l’immediata interruzione dell’attività di frantumazione degli inerti rilevata durante il sopralluogo dell’8 febbraio 2007.

A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 21octies e dell’art. 21nonies della legge n. 241 del 1990 e di eccesso di potere e di violazione del principio di autotutela.

Una volta decorso il termine per verificare la sussistenza dei presupposti che riguardano la denuncia di inizio attività, all’Amministrazione non resterebbe che attivare i poteri di autotutela previsti dagli artt. 21ocities e 21nonies della legge n. 241 del 1990. Pertanto, in mancanza di rituale revoca o annullamento dell’atto abilitativo tacito, non si potrebbero adottare provvedimenti di natura sanzionatoria, come invece avrebbe fatto il Comune di Pogliano Milanese.

Inoltre vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 37 delle N.T.A., di difetto di motivazione e di eccesso di potere.

Non sussisterebbe alcun contrasto tra l’attività esercitata dalla ricorrente e la destinazione urbanistica della zona, come si ricaverebbe dall’art. 37 delle N.T.A., che richiama, a sua volta, anche alcune previsioni contenute nell’art. 8 delle stesse N.T.A. Difatti, la frantumazione degli inerti dovrebbe rientrare nelle destinazioni ammesse dall’art. 8.2d, ossia l’insediamento di impianti e macchinari all’aperto, trattandosi comunque di zona a destinazione produttiva (D5).

Si è costituito in giudizio il Comune di Pogliano Milanese, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1757/2007 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

In data 30 settembre 2009 è pervenuta la rinuncia al mandato da parte dei difensori della ricorrente.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011, su richiesta del procuratore dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, va evidenziato che non produce alcun effetto sulla decisione della controversia la rinuncia al mandato da parte dei difensori della ricorrente, giacché la rinuncia al mandato, non seguita dalla contestuale nomina di un nuovo difensore, non ha effetto interruttivo nel processo amministrativo (art. 79 cod. proc. amm.; Consiglio di Stato, VI, 23 febbraio 2009, 1033; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 31 maggio 2011, n. 1389).

2. Passando allo scrutinio del merito del ricorso, lo stesso va respinto.

2.1. Con la prima censura si assume che, una volta decorso il termine per verificare la sussistenza dei presupposti che riguardano la denuncia di inizio attività, l’Amministrazione potrebbe soltanto revocare o annullare l’atto abilitativo tacito, ma non potrebbe adottare provvedimenti di natura sanzionatoria, come invece avrebbe fatto il Comune di Pogliano Milanese.

La censura è infondata.

Come ha affermato la giurisprudenza, "nel caso di presentazione di dichiarazione di inizio di attività l’inutile decorso del termine assegnato (…) all’autorità comunale per l’adozione del provvedimento di inibizione ad effettuare il previsto intervento edificatorio, non comporta che l’attività del privato, ancorché del tutto difforme dal paradigma normativo, possa considerarsi lecitamente effettuata e quindi andare esente dalle sanzioni previste dall’ordinamento per il caso di sua mancata rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi" (Consiglio di Stato, IV, 12 marzo 2009, n. 1474).

Nella presente fattispecie il Comune è intervenuto per interrompere l’attività svolta dalla ricorrente, visto che la destinazione urbanistica della zona non ne consentiva lo svolgimento. Ciò è avvenuto comunque attraverso la previa instaurazione di un procedimento amministrativo, che ha consentito alla ricorrente di evidenziare le proprie ragioni, che il Comune non ha ritenuto tuttavia di condividere (come risulta dal preambolo del provvedimento impugnato).

Tra l’altro, si è provveduto ad interrompere soltanto quella parte dell’attività ritenuta incompatibile, ossia la frantumazione degli inerti, rientrando la stessa nell’ambito del trattamento dei rifiuti, facendo salva invece la parte di attività riguardante il semplice deposito del materiale.

2.2. Ciò determina l’infondatezza della presente censura.

3. Con la seconda censura si asserire l’insussistenza di un contrasto tra l’attività esercitata dalla ricorrente e la destinazione urbanistica della zona, come si ricaverebbe dall’art. 37 delle N.T.A., che richiama a sua volta anche alcune previsioni contenute nell’art. 8 delle stesse N.T.A. La frantumazione degli inerti dovrebbe rientrare nelle destinazioni ammesse dall’art. 8.2d, ossia l’insediamento di impianti e macchinari all’aperto, trattandosi comunque di zona a destinazione produttiva (D5).

3.1. La doglianza non è meritevole di accoglimento.

L’art. 37 delle N.T.A. stabilisce che nella zona D5, quale è quella in cui opera la ricorrente, è ammesso il deposito dei prodotti finiti o semilavorati, nel rispetto delle norme contro ogni forma di inquinamento. Nella stessa zona sono ammesse alcune delle destinazioni di cui all’art. 8 delle N.T.A., ossia 2d, 2e, 5c, 8b e 10; tutte le altre sono vietate.

La frantumazione degli inerti effettuata dalla ricorrente si configura quale attività di trattamento di rifiuti, che non rientra in nessuna delle predette categorie di cui all’art. 8 delle N.T.A. e comunque richiederebbe una speciale autorizzazione, nel caso di specie mancante (cfr. Cassazione penale, III, 12 gennaio 2011, n. 5346; Consiglio Stato, V, 14 aprile 1997, n. 351; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 dicembre 2008, n. 5719).

3.2. Di conseguenza anche questa censura è infondata.

4. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

5. In relazione alle peculiarità anche fattuali della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 1488 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che l’art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n°78, convertito nella l. 3 agosto 2009 n°102 prevede l’istituto della cd. legalizzazione o emersione, ovvero della sanatoria della posizione di straniero non appartenente all’Unione Europea irregolarmente presente sul territorio nazionale italiano alla data del 30 giugno 2009, in presenza di dati requisiti e a certe condizioni;

– che in particolare il comma 13 lettera c) dell’articolo citato prevede che non possano essere ammessi alla procedura di emersione gli stranieri i quali "risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice";

– che con il provvedimento impugnato, meglio indicato in epigrafe, è stata di conseguenza respinta la domanda di emersione presentata nell’interesse del ricorrente da certo J.A.K., per avere il ricorrente stesso riportato condanna per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter l. stranieri (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato; nota p.a. 26 agosto 2011, con la quale si precisa che tale è l’unico precedente ostativo), ovvero per il reato previsto e punito dall’art. 14 comma 5 ter del d. lgs. 25 luglio 1998 n°286, così come introdotto dall’art. 1 comma 22 lettera m) della l. 15 luglio 2009 n°94, secondo il quale "Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato", precisandosi in base al successivo comma 5 quinquies dello stesso art. 14 che per tale reato "si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto";

– che a corretta interpretazione del d.l. 78/2009 la condanna per il sopra descritto fatto di reato è effettivamente prevista come ostativa alla legalizzazione. Essa infatti, in ragione della pena edittale prevista rientrerebbe comunque nelle fattispecie per le quali ai sensi dell’art. 381 c.p.p. è facoltativo l’arresto in flagranza; che poi, in forza della norma speciale pure descritta il legislatore abbia ritenuto di prevedere in proposito l’arresto obbligatorio in flagranza vale a disporre un regime di maggior severità, da ricondurre a quello delle fattispecie, pure ostative, dell’art. 381 c.p.p., e non certo ad apprestare un regime di maggior favore;

– che peraltro, con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sez. I 28 aprile 2011 C 61/11, la fattispecie incriminatrice di cui al citato art. 14 comma 5 ter è stata dichiarata in contrasto con il diritto europeo, e in ispecie con la direttiva del Parlamento e del Consiglio 16 dicembre 2008 n°2008/115/CE, recante norme e procedure comuni agli Stati membri in tema di rimpatrio di stranieri irregolari, direttiva cui entro la prescritta data del 24 dicembre 2010 lo Stato italiano ha omesso di dare attuazione;

– che di conseguenza, così come ritenuto da C.d.S. a.p. 10 maggio 2011 n°8, della norma in questione il giudice dello Stato italiano non può più fare applicazione alcuna ai rapporti non esauriti, fra i quali all’evidenza rientra una fattispecie come la presente, di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo che nega l’emersione sul presupposto di una condanna per un reato previsto da una norma inapplicabile, e quindi abolito;

– che di conseguenza la p.a., come da lettera depositata il 29 agosto 2011, ha ritenuto di rideterminarsi in via di autotutela sulla domanda di emersione in parola;

– che pertanto è cessata la materia del contendere;

– che le ragioni della decisione, fondate su una pronuncia sopravvenuta della Corte di Giustizia, e il pronto adeguarsi ad essa dell’amministrazione sono giusto motivo per compensare le spese,;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per intero le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37721 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 21 ottobre 2010, il G.u.p. del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo sull’istanza del 15 aprile 2010, avanzata nell’interesse di R.F. A., volta a ottenere il dissequestro dell’immobile sito in (OMISSIS), oggetto di sequestro preventivo in virtù del decreto del G.i.p. del 28 gennaio 2008, e la relativa restituzione all’avente diritto, e sulla richiesta di confisca dello stesso immobile avanzata dal Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 323 c.p.p., comma 4, e art. 676 c.p.p., per esservi anche una condanna irrevocabile alla pena della multa di Euro 335.000,00, ha rigettato l’istanza di dissequestro ai fini della garanzia del credito dello Stato di cui all’art. 316 c.p.p..

A ragione della decisione, il Giudice rilevava che:

– nei confronti del R. era stata emessa il 29 luglio 2008 sentenza ex art. 444 c.p.p., irrevocabile il 9 aprile 2010;

– con detta sentenza non era stata disposta la confisca del suddetto bene immobile, sottoposto a sequestro preventivo il 28 gennaio 2008, nè ne era stato disposto il dissequestro;

– il Pubblico Ministero, nel corso dell’udienza camerale del 19 ottobre 2010, aveva avanzato richiesta di confisca del medesimo bene a fronte della indicata condanna irrevocabile anche alla pena di Euro 335.000,00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore, R.F.A., che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), con riferimento agli artt. 323 e 676 c.p.p..

Il ricorrente, in particolare:

– premette che il provvedimento del 22 aprile 2010, con il quale il Giudice dell’esecuzione, previa acquisizione del parere favorevole del Pubblico Ministero, ha accolto l’istanza di dissequestro dell’immobile, avanzata da esso ricorrente il 15 aprile 2010, è stato eseguito il 28 maggio 2010 dai Carabinieri della Compagnia di Roma – EUR;

– deduce di avere ricevuto il 21 ottobre 2010 la notifica dell’ordinanza emessa in pari data dallo stesso giudice che, pronunciandosi sulla medesima istanza già accolta, l’ha rigettata;

– rileva che tale ordinanza è viziata da evidente abnormità presentando radicali anomalie strutturali e funzionali, per avere il giudice adottato una pronuncia di segno opposto alla precedente ordinanza, non espunta dalla realtà processuale;

– rappresenta che, in ogni caso, l’ordinanza, anche se non qualificata extra norma, è illegittima per carenza dei presupposti non essendovi alcun vincolo sul bene in oggetto.

3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta, chiedendo disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, emessa in carenza del presupposto necessario della perdurante esistenza del vincolo del sequestro ex art. 323 c.p.p..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, essendo abnorme il provvedimento adottato dal G.u.p. del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione.

2. La categoria dei provvedimenti abnormi è stata elaborata dalla giurisprudenza con l’intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi d’impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, dep. 09/05/1989, Goria, Rv. 181304, e da ultimo, ex plurimis, Sez. 2, n. 18197 del 20/04/2010, dep. 13/05/2010, P.M. in proc. Palella, Rv.

247535).

In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che il provvedimento abnorme sì discosta e diverge non solo dalla previsione contenuta in specifiche norme, ma anche dall’intero sistema organico della legge processuale, tanto da costituire un atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Sez. 3, n. 3010 del 09/07/1996, dep. 08/08/1996, P.M. in proc. Cammarata, Rv. 206060;

Sez. 1, n. 2383 del 19/05/1993, dep. 19/07/1993, La Ruffa e altro, Rv. 195510; Sez. 6, n. 4121 del 19/11/1992, dep. 26/01/1993, Bosca, Rv. 192943; Sez. 5, n. 1338 del 22/06/1992, dep. 03/08/1992, P.M. in proc. Zinno, Rv. 191559).

Si è anche osservato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, di là da ogni ragionevole limite. Si è, inoltre, precisato che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quando l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere dell’organo che l’ha prodotto, determina una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo o un’indebita regressione a una fase anteriore del procedimento, che deve avere, viceversa, un ordinato svolgimento progressivo per assicurare la ragionevole durata al processo (Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, dep. 05/07/2010, Ghiglione, Rv. 247844; Sez. 5, n. 18063 del 19/01/2010, dep. 12/05/2010, P.G. in proc. Mazzola, Rv. 247137; Sez. 3, n. 8330 del 11/01/2008, dep. 22/02/2008, P.M. in proc. Mocavero, Rv. 239278; Sez. 5, n. 41366 del 20/09/2004, dep. 25/10/2004, P.M. in proc. Personale PP.TT. Avigliano, Rv. 230007;

Sez. 2, n. 31430 del 28/04/2003, dep. 24/07/2003, Calcopietro, Rv.

226446; Sez. 2, n. 27716 del 05/06/2003, dep. 26/06/2003, P.G. in proc. Bigia, Rv. 225857; Sez. 1, n. 12568 del 05/03/2002, dep. 29/03/2002, P.M. in proc. De Tata, Rv. 221081; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. 1, n. 4023 del 11/06/1996, dep. 25/07/1996, P.M. in proc. Settegrana, Rv. 205358;

Sez. 3, n. 2853 del 14/07/1995, dep. 08/09/1995, P.M. in proc. Beggiato e altri, Rv. 205406; Sez. 5, n. 1465 del 11/03/1994, dep. 18/04/1994, P.M. in proc. Luchino e altro, Rv. 197999).

3. Il provvedimento, impugnato con l’osservanza delle forme e dei termini ordinari prescritti dalla legge processuale per l’ammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221), può farsi rientrare in detta categoria.

3.1. Con tale provvedimento è stata rigettata l’istanza di dissequestro del bene immobile, indicato in fatto, sul rilievo che detto bene era oggetto di sequestro preventivo e non era stato nè confiscato nè dissequestrato e che il sequestro andava mantenuto, a richiesta del Pubblico Ministero, a garanzia dei crediti dello Stato di cui all’art. 316 c.p.p..

Il Giudice, che l’ha emesso, non aveva, tuttavia, il potere di provvedere sulla sorte del bene, già dissequestrato dal medesimo Giudice intervenendo de plano sulla stessa istanza, restituito in esecuzione del disposto dissequestro, e non suscettibile di essere mantenuto in stato cautelare a garanzia dei crediti, in difetto del necessario presupposto del perdurante assoggettamento al vincolo del sequestro.

3.1. Il provvedimento impugnato si pone, pertanto, come atto non solo strutturalmente abnorme per essere singolare espressione di un potere non più esercitabile da parte del giudice dell’esecuzione, già pronunciatosi sulla medesima istanza, ma anche funzionalmente abnorme per aver introdotto, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi normativamente previste, il mantenimento di un vincolo cautelare reale su bene, già libero da vincoli.

4. L’abnormità, strutturale e funzionale, del provvedimento impugnato ne impone l’annullamento senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

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