Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-05-2012, n. 7154 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con sentenza del 2 aprile 2003 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (nell’ambito di un giudizio già intrapreso nei confronti del Comune di Milazzo e della Edilter Coop a r.l, già interrotto a seguito del fallimento di tale società e riassunto nei confronti del solo ente territoriale) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di detta amministrazione comunale in relazione alle domande di indennità, o, in subordine, di risarcimento dei danni, avanzate da M.C. e L.M.M. in qualità di affittuari di fondi siti in (OMISSIS), ritenendo – sulla base del capitolato speciale d’appalto stipulato da detto Comune e dall’ATI all’uopo costituita – che fosse intervenuta una vera e propria concessione traslativa, tale da determinare la legittimazione esclusiva della concessionaria.

1.1 – La Corte di appello di Messina, con la decisione indicata in epigrafe, accogliendo il gravame proposto dal L.M. e da M.S. e S.L., quali eredi di M. C., affermata la legittimazione passiva del Comune, accoglieva le domande, rilevando che l’indennità aggiuntiva, da determinarsi in base al valore agricolo medio del fondo (VAM), competesse agli attori ai sensi della L. n. 685 del 1971, art. 17. Ad analoga conclusione – aggiungeva la corte territoriale – si sarebbe potuto pervenire qualora si fosse ritenuta la configurabilità, nel caso in esame, di un’occupazione espropriativa.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Comune di Milazzo, deducendo quattro motivi, illustrati da memoria.

Resistono il L.M. e M.S., anche quale erede, oltre che di M.C., anche della S., deceduta nelle more del presente giudizio, i quali propongono ricorso incidentale, affidato a unico motivo.

Motivi della decisione

2 – Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima decisione.

3 – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione della L.R. Siciliana n. 21 del 1985, art. 42 nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione passiva del Comune di Milazzo.

Si sostiene che con il contratto stipulato dal Comune con l’associazione temporanea di imprese, nonchè con l’art. 27 bis del capitolato speciale di appalto, si sarebbe prevista una concessione traslativa, in virtù della quale sarebbero state trasferite tutte le funzioni e le potestà proprie dell’espropriante, con conseguente esclusione della legittimazione del Comune.

3.1 – Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Sotto il primo profilo deve rilevarsi una grave violazione del principio di autosufficienza del ricorso, nel senso che le invocate clausole non vengono in esso riportate, in maniera tale da non consentite a questa Corte di apprezzare le ragioni per cui si è chiesta la cassazione della sentenza di merito e, altresì, di non permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass., 14 giugno 2011, n. 12970; Cass. 10 marzo 2011, n. 5700; Cass. 2 dicembre 2010 n. 24548).

3.2 – Vale bene evidenziare, per altro verso, che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte in tema di legittimazione dell’ente espropriante: non contraddetti dalla decisione 23018/2007 delle Sezioni Unite ricordata dal Comune, la quale si è limitata ad escludere sulla scia della costante giurisprudenza della Corte, la configurabilità dell’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva tra un ente pubblico ed un soggetto privato: e, perciò, che nella fattispecie il comune di Milazzo avesse potuto utilizzare siffatta delega nei confronti della società capogruppo dell’ATI, ivi invocata dal ricorrente, potendo la stessa "aver luogo solo nei rapporti tra enti pubblici a seguito di delegazione amministrativa intersoggettiva".

Con riferimento, poi, alla concessione traslativa, mette conto di richiamare il più recente, ma ormai consolidato orientamento secondo cui: A) tale figura giuridica, mutuata da istituti a rilevanza esterna nell’ambito del concorso di più enti pubblici, quale la delegazione amministrativa intersoggettiva, e caratterizzata dal trasferimento, in tutto od in parte, al concessionario dell’esercizio delle funzioni pubbliche proprie del concedente, non può risolversi nella mera attribuzione di detto incarico, essendo necessaria in ogni caso che l’attribuzione all’affidatario dei poteri espropriativi e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge (come avviene, ad esempio, nell’ipotesi disciplinata dalla L. n. 219 del 1981: cfr.

Cass., 17 giugno 2009, n. 14080), in quanto non è consentito alla pubblica amministrazione di disporre a sua discrezione di detti poteri e sollevarsi in tal modo dalle responsabilità conferitele dall’ordinamento; B) ove poi la facoltà di conferirli sia rimessa alla discrezionalità dell’espropriante, è necessario altresì che il conferimento non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che, nell’attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell’esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell’esercizio del potere espropriativo, (Cass., Sez. un., 20 marzo 2009, n. 6769; Cass., 11 giugno 2008, n. 15558; Cass., Sez. un. 23 novembre 2007, n. 24397;

Cass., 21 marzo 2007, n. 6807; Cass., 12 gennaio 2006, n. 464).

Questi principi sono stati applicati dalla giurisprudenza di legittimità anche alle fattispecie applicative della Legge sui lavori pubblici della Regione Siciliana n. 21 del 1985, il cui art. 42, nel testo originario, non ne prevedeva affatto come obbligatorio l’affidamento tramite concessione traslativa, ma disponeva, nel primo comma, che "l’esecuzione degli interventi in materia di opere pubbliche può essere affidata in concessione per lavori, d’importo superiore a L. 25.000 milioni, che presentano caratteristiche di complessità esecutiva…"; e, nel terzo, che "l’affidamento in concessione comporta per il concessionario tutti gli oneri per la realizzazione dell’opera ed, eventualmente per la gestione anche temporanea, compresa la progettazione, le espropriazione per pubblica utilità, l’acquisizione di concessioni e di autorizzazioni, l’esecuzione delle forniture e dei lavori ed ogni altra attività o prestazione necessaria per la consegna dell’opera completa ai fini della utilizzazione prevista".

Invero, detta legge regionale per la realizzazione delle opere in essa indicate, devolveva alle amministrazioni interessate, il potere discrezionale di avvalersi ("può essere affidata in concessione…") dello strumento privatistico, espressamente disciplinato nell’art. 31 e segg., così come di quello pubblicistico (art. 2); e, nell’ambito di quest’ultimo, dell’affidamento in concessione, il cui contenuto è stato parzialmente vincolato soltanto a seguito delle modifiche introdotte delle L.R. n. 10 del 1993 e L.R. n. 22 del 1996 limitatamente all’obbligo di trasformare la concessione di opera in concessione di costruzione e di gestione, secondo le direttive della Comunità europea. Senza per questo influire, per il resto, sulla facoltà discrezionale dell’amministrazione concedente di affidare all’impresa concessionaria la mera esecuzione delle attività materiali relative al procedimento ablatorio da compiersi comunque in nome e per conto di essa delegante; ovvero, per converso, di trasferirle non solo gli oneri indicati nell’art. 42, comma 3 concernenti il compimento di (uno o più) atti della procedura ablativa (tra cui quello di provvedere al pagamento delle relative indennità), ma anche le funzioni e le potestà in origine sue proprie per conseguirne il trasferimento coattivo in nome proprio anche se pur sempre nell’interesse del concedente: perciò dando luogo ad una concessione c.d. traslativa. Proprio quest’ultima ipotesi è stata ravvisata nelle fattispecie esaminate dalle sentenze nn. 790 del 1999; 2102 del 2002 e 25201 del 2011 di questa Corte, che, conseguentemente, hanno dichiarato la legittimazione passiva esclusiva del concessionario per il pagamento delle obbligazioni indennitarie, peraltro in fattispecie di occupazione legittima: in cui i provvedimenti ablatori erano stati all’evidenza conseguiti da quest’ultimo in nome proprio.

Laddove nel caso concreto la rilevata mancanza di autosufficienza della censura non consente neppure di stabilire se all’impresa l’esecuzione dei lavori sia stata affidata in appalto (come sembra suggerire il capitolato speciale ricordato dal comune), ovvero in concessione; ed in quest’ultimo caso la tipologia concessoria prescelta dal comune, posto che il ricorso agli strumenti della concessione e dell’appalto non può portare, indiscriminatamente, ad attribuire all’affidatario dell’opera la titolarità di poteri espropriativi (Cass. 821/2004; 25544/2006). I quali, d’altra parte, non possono ricavarsi neanche dai provvedimenti ablatori, perchè il comune non ne ha trascritto il contenuto; e non ha prospettato neppure l’esistenza di atti comprovanti che nei rapporti con il soggetto passivo dell’esproprio, il concessionario si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell’esercizio del potere espropriativo.

Le rilevate carenze del ricorso sul piano dell’autosufficienza non consentono, quindi, di rilevare, nell’impugnata decisione, alcuna violazione dei principi sopra enunciati, sulla base di una ricostruzione del merito della vicenda insindacabile in questa sede, per le ragioni esposte, non censurabile sotto il profilo del vizio motivazionale.

4 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 20 nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la corte territoriale disatteso, pur affermando la legittimità della procedura ablativa, l’eccezione relativa alla competenza in unico grado della corte di appello, per altro recependo le deduzioni, in tema di valore agricolo medio dei terreni, formulate dagli attori in primo grado.

4.1 – La censura è infondata.

Sotto un primo profilo,va osservato che la deduzione relativa all’omesso esame della questione della competenza non assume alcun rilievo, sia perchè, come nello stesso ricorso si afferma, la stessa risulta implicitamente risolta dalla corte territoriale, sia perchè, pur essendo stata la relativa eccezione tempestivamente formulata nel giudizio di primo grado (sull’applicabilità dell’art. 38 c.p.c. alla fattispecie in esame, cfr. Cass., 12 ottobre 2007, n. 21434), deve ritenersi che la Corte di appello, pronunciando sulla domanda di determinazione dell’indennità, abbia fatto buon governo delle di- sposizioni che disciplinano la materia, in coerenza ai principi affermati da questa Corte. Vale bene premettere che la speciale competenza in unico grado della corte di appello, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 a decidere le cause di opposizione avverso la stima della indennità di espropriazione, comprende anche i giudizi, come quello in esame, relativi alla determinazione della indennità aggiuntiva in favore del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante prevista e disciplinata dalla medesima legge, art. 17, comma 2, costretti ad abbandonare il terreno espropriato, nè sussistono ragioni per limitare detta speciale competenza esclusivamente alle ipotesi di cessione volontaria (Cass., 8 settembre 2011, n. 18450; Cass., 10 maggio 2005, n. 19685). Rilevata, quindi, la competenza in unico grado della Corte di appello, deve trovare applicazione il principio secondo cui la domanda di determinazione dell’indennità di esproprio può essere formulata anche nel contesto di un giudizio che vede la Corte come giudice di secondo grado, investito dell’impugnazione rispetto ad altre questioni (Cass., 20 febbraio 2009, n. 4202) .

Invero, a fronte della circostanza, del tutto incontestata, relativa alla riproposizione della domanda di determinazione dell’indennità alla Corte di appello, stabilire se il Tribunale avesse o meno avuto competenza a provvedere sulla domanda di determinazione di questa indennità non assume rilevanza alcuna, così come non può attribuirsi alcuna incidenza al fatto che la Corte di appello dovesse provvedere quale giudice di secondo grado sull’impugnazione proposta su altre statuizioni, come quella relativa alla legittimazione passiva dell’amministrazione comunale: assume decisiva ed esclusiva rilevanza la circostanza che la competenza a liquidarla appartenesse L. n. 865 del 1971, ex art. 20, proprio alla Corte adita, seppure in unico grado (Cass. 25013/2006; 11322/2005; 18067/2004; 11864/2001).

Infatti, appartenendo la competenza funzionale alla Corte d’appello in unico grado, viene in considerazione una domanda proposta al giudice competente, e non già l’impugnazione della statuizione al riguardo del Tribunale: domanda che, per ragioni di economia processuale, può ben essere proposta alla Corte come giudice di unico grado, nel contesto di giudizio che la vede anche come giudice di secondo grado investito dell’impugnazione riguardo ad altre questioni (Cass. 10617/1998; 11864/2001).

5 – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 14 e della L. n. 2359 del 1865, art. 27, comma 3, nonchè contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver attribuito agli attori, in qualità di conduttori dei fondi ablati, somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte, o, meglio, destinate (mediante il deposito presso la Casa Depositi e Prestiti) ai proprietari degli stessi terreni, in violazione de principio dell’unicità dell’indennità. 5.1 – Il motivo è infondato. L’amministrazione comunale fonda il proprio assunto su arresti giurisprudenziali non pertinenti, trascurando la natura autonoma dell’indennità aggiuntiva prevista dalla L. n. 685 del 1971, art. 17 a favore dei soggetti ivi indicati.

Vale bene in proposito ribadire che, come già rilevato da questa Corte (Cass., 12 luglio 2007, n. 21434; Cass., 1 ottobre 2008, n. 20997), la previsione contenuta nella L. n. 865 del 1971, art. 17 non rappresenta una quota dell’indennità di esproprio, sottraibile al proprietario (come nell’ipotesi di diversi diritti personali di godimento), ma un’aggiunta premiale in considerazione del valore costituzionale del lavoro (Cass. 29.7.2005, n. 15936; 11.3.2006, n. 5381), che semmai trova un limite a favore dell’espropriante, costituito dal valore venale del bene (Corte cost. 9.11.1988, n. 1022).

6 – Con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendosi che la corte territoriale erroneamente avrebbe disposto la compensazione per metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio e per l’altra metà condannato il Comune di Milazzo, in quanto i signori M., S. e L.M., "in virtù del principio di soccombenza di cui alle sopra citate norme, avrebbero dovuto essere condannati alle spese di entrambi i gradi di giudizio". 6.1 – Con l’unico motivo del ricorso incidentale la M. e il L.M. si dolgono della compensazione delle spese, deducendo, a loro volta, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c…

6.2 – Detti motivi, che, per evidenti ragioni di connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Deve puntualizzarsi, quanto alla censura proposta dal Comune, che alla sua genericità si associa una sorta di natura condizionata, nel senso che il riferimento alla totale soccombenza delle controparti evidentemente presuppone l’accoglimento, in realtà non verificatosi, dei motivi relativi alla condanna pronunciata dalla corte territoriale nei confronti dello stesso Comune. Non viene per altro sviluppata, e neppure accennata, alcuna critica sotto il profilo dell’incompetenza funzionale del tribunale adito: riguardo a tale questione, tuttavia, versandosi nell’ambito di un unico procedimento, non può prescindersi dall’applicazione del principio dell’esito finale della lite.

6.3 – L’esercizio, poi, del potere di compensare, in quanto superflue, le spese inerenti al primo grado del giudizio, così come quello di compensare quelle relative al giudizio svoltosi davanti alla Corte di appello, di natura squisitamente discrezionale, non può essere sindacato in questa sede, se non sotto il profilo motivazionale, riguardo al quale non risulta svolto, in alcuno dei motivi oggetto di scrutinio, alcun rilievo.

La corte territoriale, per altro, ha congruamente fatto riferimento, con un giudizio evidentemente confortato dall’alternanza di statuizioni di segno opposto, alle difficoltà inerenti alla individuazione del soggetto passivamente legittimato.

7 – L’aspetto preponderante della soccombenza del Comune di Milazzo determina il regolamento delle spese processuali, che si liquidano, come da dispositivo, a favore degli intimati.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il Comune di Milazzo al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità in favore delle controparti, che liquida in 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 19 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9033 Malattie professionali

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 18 febbraio 2006, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di rigetto delle domande, svolte da F.G. nei confronti della sua ex datrice di lavoro Klopman International s.r.l., di risarcimento del danno biologico e del danno morale subiti per la grave ipoacusia riscontratagli e contratta, secondo il richiedente, a causa o in occasione del rapporto lavoro, per colpa della società.

In ambedue i gradi di giudizio, i giudici, avendo rilevato che una prima diagnosi della malattia e della inabilità conseguente (poi ulteriormente aggravatasi) risaliva alla data del 6 febbraio 1990 e che il primo atto interruttivo della prescrizione era intervenuto con la notifica dell’atto introduttivo del giudizio in data 29 maggio 2002, hanno ritenuto maturata la prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento del danno morale e quella decennale della domanda relativa al danno biologico.

Per la cassazione di tale sentenza F.G. propone ora ricorso, notificato il 19 febbraio 2007 e affidato a quattro motivi.

Resiste alle domande la società con rituale controricorso.

Motivi della decisione

1 – Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al silenzio serbato dalla Corte in ordine al motivo di appello col quale il F. aveva contestato di avere mai avuto comunicazione del certificato medico del 6 febbraio 1990 (prodotto dalla società) e aveva altresì messo in dubbio che la relativa visita audiometrica fosse stata mai effettuata, sostenendo comunque che la prima occasione in cui era venuto a conoscenza della origine professionale della malattia risaliva al 1997-1998.

2 – Col secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. e del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 41 e art. 49, lett. f e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 171, cpv..

La censura investe l’affermazione che la Corte territoriale avrebbe fatto, secondo cui, in materia di diritto al risarcimento dei darmi ex art. 2087 c.c., la prescrizione decorre dalla conoscenza della malattia e non dalla piena consapevolezza della sua origine professionale, nel caso in esame sicuramente successiva. Al riguardo, il ricorrente afferma infatti che la comunicazione relativa alla contratta ipoacusia gli era stata effettuata solo informalmente da un infermiere invece che "nelle forme previste in adempimento degli oneri posti dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 49, lett. f" o in quelle indicate dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 17, comma 1. Inoltre, al termine di ogni visita medica da parte del medico di fabbrica, egli era stato dichiarato idoneo alle mansioni cui era stato in precedenza addetto, per cui non aveva avuto la possibilità di rendersi conto, in buona fede, dell’origine professionale della malattia.

3 – Col terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza. Anche a superare l’obiezione secondo cui la comunicazione del primo certificato medico e dei successivi avrebbe dovuto avvenire nelle forme di cui al decreti legislativi citati e a voler ritenere sufficienti forme equipollenti a di tale comunicazione, i giudici di merito avrebbero dovuto ammettere la sua richiesta di provare, come suo diritto, di non aver mai ricevuto comunicazioni in alcuna forma, richiesta viceversa da essi respinta.

4 – Col quarto motivo, il F. deduce infine, in via gradata, la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c. nell’escludere che il verbale di conciliazione tra le medesime parti di altra vertenza del 29 giugno 2000 contenesse espressioni di volontà del ricorrente qualificabili come atti interruttivi della prescrizione.

5 – I primi tre motivi di ricorso, che conviene esaminare congiuntamente, sono infondati, con conseguente assorbimento della necessità di esaminare il quarto.

5.1 – A norma dell’art. 2935 cod. civ., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Questa Corte, in linea con la propria giurisprudenza in materia di prescrizione del diritto al risarcimento danno soprattutto per fatto illecito (cfr., per tutte, da ultimo, Cass. 27 gennaio 2012 n. 1263), ha avuto modo di affermare che in tema di risarcimento del danno subito dalla persona del lavoratore per la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi impostigli dall’art. 2087 cod. civ., la prescrizione decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento del successivo aggravamento che non sia dovuto da una causa autonoma (Cass. 11 settembre 2007 n. 19022). Quanto alla requisito della riconoscibilità, è stato costantemente precisato che il momento di decorrenza della prescrizione va individuato in quello in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza dell’origine del danno lamentato.

Quanto all’insorgenza della ipoacusia che ha colpito il F., non può essere contestato il certificato medico che l’attesta in data 6 febbraio 1990, in assenza della proposizione nel giudizio di merito di una querela di falso.

Data la gravità della ipoacusia così accertata, i giudici di merito ne hanno coerentemente rilevato la sicura conoscenza da parte dell’interessato, indipendentemente dalla formale comunicazione della stessa, pretesa dal ricorrente, "sulla scorta della considerazione che tale patologia è talmente sintomatica che il danneggiato non può non esserne immediatamente consapevole".

Con riguardo, infine, alla possibilità per il ricorrente di avere conoscenza dell’origine professionale della malattia (e quindi della possibile responsabilità per colpa della datrice di lavoro), i giudici di merito hanno accertato, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio, che già dagli anni ’70 era noto ai dipendenti che le lavorazioni della Klopman s.p.a. potevano essere dannose per l’udito.

Il rigetto dei primi tre motivi di ricorso rende definitivo l’accertamento della decorrenza della prescrizione dal febbraio 1990.

A ciò consegue l’irrilevanza del quarto motivo, diretto a contestare l’accertamento secondo il quale la conciliazione intervenuta tra le parti in data 29 giugno 2000 non avrebbe contenuto altresì un atto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall’ipoacusia, nella forma di una riserva di azione in proposito.

Tale verbale di conciliazione (contenente comunque una mera riserva, ritenuta nella giurisprudenza di questa Corte insufficiente a concretare un atto interruttivo: cfr., ad es., Cass. 12 febbraio 2010 n. 3371) si colloca infatti temporalmente oltre lo scadere del decimo anno successivo alla data di decorrenza della prescrizione.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese, effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali (12,50%), IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2012, n. 11276 pposizione al valore di stima dei beni espropriati

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Svolgimento del processo

Con atto del 14.10.1993 G.C. – i terreni del quale, siti in Genova, per mq. 10.186 erano stati sottoposti a procedura espropriativa per la realizzazione di un PdZ di EEP, procedura conclusa con decreto 3.4.1996 – propose opposizione alla stima L. n. 865 del 1971, ex art. 19 innanzi alla Corte di Genova lamentando l’inadeguatezza della indennità. Costituitosi il Comune, la controversia vide esperita una prima consulenza e quindi, intervenute pronunzie della Corte Costituzionale sul D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis convertito in L. n. 359 del 1992, un supplemento di indagine.

All’esito, la Corte adita, con sentenza 18.01.2005 respinse l’opposizione. La Corte in motivazione ebbe ad affermare che la emissione in corso di causa del decreto di esproprio rendeva proponibile la opposizione alla stima, che contrariamente alla opinione dell’opponente,per la quale lo strumento urbanistico da valorizzare ai fini del computo dell’indice di edificabilità era quello del PRG 14.10.1959 (perchè vigente all’atto dell’inserimento dei terreni nel PEEP de 1965), doveva affermarsi l’applicazione dello strumento sopravvenuto alla imposizione del vincolo e vigente all’epoca di emissione del decreto di esproprio, che infatti la giurisprudenza di legittimità imponeva di far capo nella individuazione dello strumento urbanistico al momento di emissione del decreto di esproprio ed escludendo l’incidenza del vincolo espropriativo, che quindi andava esclusa dalle valutazioni ogni variante che fosse apportata allo strumento al fine di realizzare l’opera, in tal caso dette varianti essendo le fonti immediate dei vincolo espropriativo, nel mentre andavano considerate le varianti intervenute dopo l’apposizione del vincolo che avessero natura conformativa, quali quelle operanti una nuova zonizzazione del territorio e non certo quelle operanti una mera localizzazione, che nella specie avevano carattere conformativo tanto il Piano di coordinamento del 1990 quanto la variante di salvaguardia dei 1996, con la conseguenza per la quale dette modificazioni avevano ricondotto le aree dell’opponente nell’ambito di quelle non edificabili e valevano pertanto, esclusa la configurabilità di un tertium genus, ad avvalorare la piena congruità della indennità offerta, anche alla luce dei calcoli del CTU che aveva indicato un’importo spettante pari a somma addirittura inferiore.

Per la cassazione di tale sentenza il G. ha proposto ricorso il 3.3.2006 cui si è opposto il Comune nel controricorso del 12.4.2006.

Entrambe le parti hanno depositato memorie finali ed i difensori hanno discusso oralmente.
Motivi della decisione

Nel ricorso, a sostegno della denunzia di violazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis conv. in L. n. 359 del 1992, dell’art. 1 prot.

add. CEDU, art. 42 Cost., si rammenta che solo con la delibera di adozione della variante di salvaguardia del 14.12.1995, e quindi adottata alla vigilia dell’esproprio (3.4.1996), il Comune aveva riclassificato i terreni G. in zona agricola ZE. Su tale premessa si critica la opinione della Corte di Genova di non correlare la considerazione della natura del fondo alla stregua degli strumenti vigenti alla data di apposizione del vincolo (nella specie il PEEP approvato nel 1965), in tal senso consigliando una corretta lettura dell’art. 5 bis D.L. 333 del 1992. In particolare, e come precisato dalla Corte Cost. nella sent. 442 del 1993, se era pensabile che la destinazione edificatoria sopravvenuta al di dell’esproprio dovesse essere utilizzata a favore dell’espropriato, non poteva ammettersi che, dopo trenta anni, una sopravvenuta classificazione non edificatoria avesse a incidere negativamente sull’espropriato stesso, mai le vicende successive all’epoca di apposizione del vincolo potendo andare a detrimento del proprietario.

In ogni caso pertanto, ad avviso del ricorrente, la delibera 14.12.1995 di inclusione delle aree in ZE agricola non poteva essere applicata, anche per non adottare una interpretazione che finiva per confliggere con la ferma giurisprudenza della CEDU. La censura è infondata sol che si rammenti il principio posto da questa Corte (Cass. 10570 del 2003, 3146 e 13199 del 2006 e 19924 del 2007) al quale il Collegio intende dare pieno seguito, per il quale l’accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, prescinde dall’incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tiene conto del regime urbanistico dell’area al momento del decreto di espropriazione, in attuazione delle cui previsioni generali, mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, è stato apposto il vincolo espropriattvo. Si deve invero escludere che il regime urbanistico possa essere accertato risalendo ad una pianificazione anteriore, non più attuale e quindi "astratta", o ad una condizione pre-urbanistica, dovendosi invece affermare che la natura del suolo va desunta dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale, o dalle successive varianti alla data della espropriazione, sempre che ad essa disciplina possano riconoscersi i caratteri di generalità ed astrattezza atti ad escludere il carattere espropriattvo del vincolo. E tale ineluttabile applicazione del regime urbanistico generale vigente alla data del decreto di esproprio, se consente al proprietario di beneficiare delle sopravvenute qualificazioni della zona in termini di edificabilità, specularmente lo grava – come considerato dalla Corte di Genova – della sopravvenuta qualificazione di segno opposto, senza che siffatta sopravvenienza ove, come nella specie, seguita ad un trentennale vigore di una qualificazione edificatoria, abbia elementi di irragionevolezza.

Da un canto, infatti, la protrazione del vincolo era – notoriamente – comportamento qualificabile come dannoso e l’inerzia del proprietario non giustificabile, posto che al medesimo, a fronte di reiterazioni ingiustificate era data l’alternativa tra la domanda di indennizzo (S.U. 12185 del 2007 e Cass. 4879 del 2011) e l’adozione di iniziative sollecitatorie o costitutive in mora nei confronti dell’Amministrazione comunale (Cass. 8384 del 2008).

Dall’altro canto, il quadro normativo che, come appresso si dirà, è stato determinato dal succedersi delle sentenze 348 del 2007 e 181 del 2011 della Corte Costituzionale, unificante tutti gli indennizzi sotto il criterio del valore effettivo dei suoli, consente di escludere che il vigente quadro delle regole di indennizzabilità possa qualificare come inaccettabile la sopra rammentata modificazione della natura dopo trenta anni dalla apposizione del vincolo.

Se le censure sono dunque prive di fondamento, avendo la Corte di Genova applicato i principii sopra rammentati, nondimeno, e come anche di recente ribadito (ex multis Cass. 2998 e 2774 del 2012, 9763 del 2011, 25567 del 2010), la presenza di censure sulla liquidazione dell’indennità, sia con riguardo al criterio (e nella specie è proprio il criterio in discussione, discusso essendo lo strumento classificatorio dei suoli applicabile), sia in relazione al quantum dell’indennizzo, rende contestata da parte dell’espropriato detta statuizione e consente, provvedendo sul ricorso, di dare ingresso al nuovo criterio di indennizzo emergente dopo la sentenza 181 del 2011 della Corte Costituzionale (per le espropriazioni anteriori alla entrata in vigore della nuova disciplina ex D.P.R. n. 327 del 2001 ancora il valore venale pieno di cui all’art. 39 della legge 2359 del 1865), come più volte ribadito da questa Corte (Cass. 25718, 21386, 19938 del 2011).

Pertanto, cassata la sentenza, il giudice del rinvio dovrà determinare l’indennizzo alla stregua del seguente principio:

Al fine di determinare la giusta indennità per i terreni non edificabili deve essere applicata la regola già elaborata dalla Cassazione per l’occupazione espropriativa, la quale, applicata al caso di specie, "impone di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio, pertanto consentendo pure al proprietario G. interessato dalla espropriazione rituale, di dimostrare, se del caso attraverso indagini tecniche, che il valore agricolo correlato alla Delib. n. 264 del 1995 di inserimento in ZE sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà, e, quindi,che il suo fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà,abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc), utilizzazioni beninteso assentite dalla normativa vigente anche con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative".

Competerà al giudice del rinvio, da ultimo, regolare le spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-04-2013, n. 18249 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28/1/2011 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha convalidato il provvedimento con cui il Questore di Vicenza ha imposto al sig. M. il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive che vedono protagonista la squadra di calcio del Vicenza e l’obbligo di presentazione alle autorità di pubblica sicurezza in contemporanea con tali manifestazioni.

Avverso tale decisione il sig. M. propone ricorso in sintesi lamentando:

a. Errata applicazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b), con riferimento al rigetto da parte della Questura della richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo ex L. n. 241 del 1990;

b. Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. e), con riferimento alla ritenuta necessità della imposizione anche dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza;

c. Errata applicazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b), per l’omessa notificazione dell’ordinanza di convalida anche al Difensore.

Motivi della decisione

1. Rileva la Corte che il primo motivo è manifestamente infondato.

Eventuali vizi dell’atto amministrativo concernenti l’accesso della parte agli atti del procedimento non rivestono autonoma rilevanza ai fini della decisione del giudice e debbono essere fatti valere avanti l’autorità giudiziaria competente al controllo dell’atto amministrativo. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come rispetto alle prescrizioni imposte dal Questore e consistenti nell’obbligo di presentazione possano compiutamente esercitarsi i controlli e le garanzie previste dalla procedura disciplinata dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, a tal proposito fissando il principio che il diritto di difendersi in sede di convalida avanti il Giudice delle indagini preliminari debba essere effettivo e richieda che la parte privata abbia a disposizione per la presentazione delle memorie lo stesso termine di 48 ore concesso al Pubblico ministero per l’inoltro della richiesta di convalida a partire dal momento in cui il provvedimento del Questore è notificato al destinatario.

Durante tale termine gli atti sono presenti presso la segreteria dell’ufficio requirente e possono essere consultati dalla parte. Ora, risulta che la Difesa del ricorrente ha presentato al Giudice delle indagini preliminari una propria memoria che può considerarsi fondata sui medesimi elementi di fatto e documentali a disposizione del Pubblico ministero, così che non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa nell’ambito della fase giudiziale; inoltre, tutte le parti hanno avuto contezza dei presupposti in fatto che il Questore ha posto a fondamento della propria decisione, così che va escluso che si versi in ipotesi di illegittimità dei provvedimenti adottati.

2. Anche il secondo motivo deve considerarsi inammissibile. Sia il Questore sia il Giudice delle indagini preliminari hanno messo in evidenza il disvalore delle specifiche condotte tenute dal ricorrente in occasione della manifestazione sportiva in esame e formulato su tale base una prognosi negativa. Non sussiste, dunque, il lamentato difetto di motivazione, avendo il Giudice delle indagini preliminari chiaramente indicato quali sono i presupposti in fatto e le valutazioni della propria decisione, che non appare nè incoerente nè manifestamente illogica rispetto alle premesse.

3. Quanto al terzo motivo di ricorso, la Difesa ha pienamente e tempestivamente esercitato le facoltà garantite attraverso la notificazione della decisione alla parte, proponendo un utile ricorso che prende ad esame in modo articolato la motivazione dell’ordinanza impugnata. Non sussiste, dunque, alcuna violazione del diritto di difesa in concreto, posto che le finalità cui mira la comunicazione della decisione sono state in concreto raggiunte e la difesa è stata compiutamente esercitata.

4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.