Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-03-2011, n. 5114 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’arch. M.M. proponeva ricorso, al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine di Pistoia, con la quale gli era stata inflitta la sanzione dell’avvertimento.

Il ricorso veniva respinto (decisione n. 8 del 4 maggio 2006).

Il M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione con due motivi.

Gli intimati non hanno presentato difese.

2. Il Collegio dispone che sia redatta motivazione semplificata.

3. Con i motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, senza i prescritti quesiti di diritto.

Ratione temporis rileva l’art. 366 bis c.p.c.. Tale norma è applicabile anche ai ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La Giurisprudenza della Corte, infatti, ne ha già ritenuto l’applicabilità al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., in genere (Cass. S.U. n. 7258 del 2007), oltre che al ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cass. n. 19487 del 2007).

I motivi proposti, sulla base della consolidata giurisprudenza della corte, sono pertanto inammissibili per la mancanza del prescritto quesito di diritto (primo motivo) e per la mancanza del momento di sintesi, necessario quando venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (secondo motivo).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2010) 18-02-2011, n. 6224 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

J.S., R.R. e N.P. proponevano ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Messina del 27/07/2010 con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza del G.I.P presso il Tribunale di Patti che aveva disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.

A sostegno del ricorso ponevano i seguenti motivi:

1. Violazione di legge e motivazione mancante e manifestamente illogica ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, E) in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 4.

L’art. 275 c.p.p., comma 4 stabilisce una presunzione iuris tantum di inadeguatezza della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra l’altro delle donne in stato di gravidanza o madri di prole di età inferiore a tre anni, superabile soltanto allorquando siano accertate in concreto esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto lo stato di gravidanza un aggravante delle esigenze cautelari e non una condizione di incompatibilità con il regime carcerario.

Le ricorrenti sollevavano eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 275 c.p.p., comma 4 con riferimento all’art. 3 Cost., art. 27 Cost., comma 3 e art. 30 Cost. in relazione all’art. 146 c.p. per disparità di trattamento fra la fase esecutiva e la fase cautelare.

2) Violazione di legge, motivazione illogica e travisamento della prova ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, E) in relazione all’art. 273 c.p.p., comma 1, art. 291 c.p.p., comma 1, art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 ed artt. 110 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2 e n. 5, art. 61 c.p., n. 7 (capo A della rubricagli G.I.P. presso il tribunale di Patti aveva applicato la misura di massimo rigore nei confronti delle indagate anche per l’episodio delittuoso di cui al capo A) della rubrica, per il quale i gravi indizi di colpevolezza emergerebbero dal contenuto dei fotogrammi estrapolati dal sistema di video sorveglianza a circuito chiuso nella disponibilità della persona offesa mentre nel fascicolo trasmesso al Tribunale del Riesame mancavano i suddetti fotogrammi.

3) Violazione di legge, motivazione illogica ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, E) in relazione all’art. 273 c.p.p., comma 1 ed artt. 110 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2 e n. 5, art. 61 c.p., n. 7 (capi B, C, D, della rubricale tre indagate erano state ritenute gravemente indiziate di tre furti commessi l'(OMISSIS) nelle abitazioni dei Sig.ri A., Aq. e dei coniugi C. quando dallo svolgimento dei fatti si evinceva che solo la J. si oppose alla perquisizione dell’auto in quanto solo lei era a conoscenza della esistenza della refurtiva.

Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

Per quanto specificamente riguarda la donna incinta, è noto come l’art. 275 c.p.p., comma 4 ponga limitazioni alla possibilità di instaurare e mantenere la custodia carceraria, prevedendo che essa può aver luogo solo quando sussistano esigenze di eccezionale rilevanza. Il Tribunale ha fornito adeguata motivazione in relazione alla sussistenza di esigenze di eccezionale rilevanza giustificative della scelta di mantenere la custodia in carcere per le tre imputate.

Ha legato la valutazione di eccezionalità al numero dei furti consumati dalle indagate, tre furti addirittura nello stesso giorno, con violenza sulle cose e danno patrimoniale rilevante per le vittime;la pericolosità delle indagate rilevabile dell’elevato numero di precedenti similari per condotte tenute in tutte le parti d’Italia la circostanza che nonostante le numerose condanne subite ed i benefici goduti, quali la sospensione condizionale della pena e l’indulto, esse abbiano continuato a delinquere non fermandosi neanche per rispettare la condizione di donna incinta e la salute dei nascituri. Tali elementi hanno portato i giudici del riesame a formulare una prognosi altamente negativa sulla possibilità che le imputate in futuro smettano di commettere reati della stessa indole.

In relazione all’eccezione di illegittimità costituzionale si osserva che l’art. 146 c.p. prevede che la pena detentiva sia differita, se essa, tra l’altro, deve aver luogo nei confronti di donna incinta. E dunque di tutta evidenza che l’istituto si applica alla pena, conseguente ad una sentenza passata in giudicato, e non alla custodia cautelare. Lo scopo della misura cautelare è, con ogni evidenza, quello di assicurare una (o più) delle esigenze di cui all’art. 274 c.p.p., lett. a), b), c).

Si tratta dunque di finalità, da un lato contingente, in quanto legata all’evolversi di una fase procedimentale, dall’altro strumentale,in quanto posta a garanzia delle indagini e del processo (oltre che – eventualmente – della collettività, quando sussista il pericolo di commissione di reati ritenuti particolarmente gravi). In tal ottica, d’altronde, il legislatore si è comunque posto il problema di un bilanciamento tra le esigenze di cautela e le esigenze di tutela di salute dell’indagato/imputato, prevedendo che essa può aver luogo solo quando sussistono esigenze eccezionale rilevanza.

Il legislatore, con riferimento allo stato di donna incinta, ha consapevolmente mantenuto distinta la disciplina del rinvio della esecuzione della pena rispetto a quella della custodia cautelare.

Le funzioni della pena (retributiva, risocializzante, neutralizzatrice) possono subire compressione (e possono essere anche rimodulate) a seguito di una esecuzione procrastinata; non così le funzioni della custodia cautelare, per la instaurazione della quale, è, ovviamente necessario che il pericolo derivante dallo status libertatis del soggetto sia attuale. Non a casa dunque, nell’art. 146 c.p. compare l’espressione "la pena…è differita", nel senso letterale di "spostata in avanti"; viceversa una misura cautelare applicato ad una donna gravida, al di fuori dei casi previsti dell’art. 275 c.p.p., comma 4, dovrebbe essere semplicemente revocato.

Essendo quindi due situazioni diverse non appare censurabile sotto il profilo della ragionevolezza la diversità della normativa.

In relazione alla presunta mancanza dei fotogrammi nel fascicolo del Tribunale del riesame, eccezione non formulata nella precedente fase, si osserva che i gravi indizi di colpevolezza a carico delle indagate sono fondati su di una pluralità di elementi, quali indagini dei carabinieri, ritrovamento della refurtiva, contenuto delle denunzie delle persone offese, impronte delle loro scarpe, di una delle imputate all’interno di una abitazione svaligiata, la palese illogicità delle loro difese, per cui la mancanza di fotogrammi non inficerebbe il solido e grave quadro indiziario.

Uguale motivazione deve sostenere il rigetto dell’ultimo motivo di ricorso in quanto la rilevanza, ai fini del quadro indiziario già acquisito, della circostanza che una sola delle donne sia stata più aggressiva con i carabinieri opponendosi alla perquisizione dell’autovettura con a bordo la refurtiva, è del tutto neutra.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali.

D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 94.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 01-03-2011, n. 1861 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2430 del 2.6.1999, questo Tribunale ha accolto il ricorso del deducente, volto ad ottenere l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione integrativa ex art. 33 del Regolamento di previdenza e quiescenza, nel senso che la quota onorari dovesse essere commisurata a quella percepita dai legali di pari grado in servizio, "con aggiornamento fino al 31.12.1997, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, fermo restando il divieto di cumulo di detti accessori per le somme maturate successivamente al 31.12.1994, ex art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e con calcolo degli stessi separatamente sul valore nominale del credito (cfr. CdS Ad. Plen. 15.6.1998, n. 3) e ciò anche dopo il D.M. Tesoro n. 352/1998".

L’INPS dava esecuzione al predetto pronunciamento, ma non in relazione agli interessi legali e rivalutazione monetaria, sicché il ricorrente si vedeva costretto a sollecitare l’Istituto, senza, tuttavia, ricevere risposta.

Anche il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione provinciale del lavoro non sortiva alcun esito.

Con precedente comunicazione in data 20 febbraio 2001, l’Istituto aveva comunicato che con mandato del 1° marzo 2001 aveva provveduto a liquidare le competenze dovute per interessi legali e rivalutazione monetaria, precisando l’aliquota del 36,18% applicata sull’importo lordo, ammontanti a Lire 78.701.444.

Tale cifra, ad avviso del ricorrente, era di molto inferiore a quella spettantegli, poiché l’Ente, contrariamente a quanto disposto dalla sentenza, aveva effettuato i conteggi sul capitale al netto delle trattenute erariali e non sul valore nominale.

Sono seguite varie vicende giudiziarie sino alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13/515/7/2008 n. 19345, che dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza.

Non avendo l’Istituto dato seguito alla notifica dell’atto di costituzione in mora in data 30 ottobre 2008, l’interessato ha adito questo Tribunale per ottenere l’esatto adempimento della citata sentenza relativamente alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, da calcolarsi separatamente sulle somme nominali dovute e non sulle somme dovute al netto delle trattenute fiscali detraendo da tale importo quanto già corrisposto e quantificando gli ulteriori accessori sulla somma residua spettante, a decorrere dal 20 febbraio 2001.

Dichiara, al riguardo, esibendo copia dei relativi atti, che:

– la sentenza di cui trattasi è stata regolarmente notificata, in forma esecutiva in data il 10 dicembre 2007;

– che la medesima sentenza non è stata appellata per cui è passata in giudicato, come per legge.

Risulta, altresì, come riferito, che l’Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla sentenza di questo Tribunale, ragion per cui l’interessato (ex art. 90 R.D. 642/1907) ha notificato alla controparte, in data 30 ottobre 2008, un atto di costituzione in mora. Tuttavia, anche a seguito di tale intimazione l’Amministrazione non ha adempiuto all’ordine contenuto nella sentenza in questione, neppure nei 30 (trenta) giorni successivi alla notifica di tale intimazione.

Conclude l’istante per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

L’Istituto intimato ha prodotto memoria, chiedendo che il ricorso sia respinto.

Alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza di questo Tribunale, che gli ha riliquidato la pensione integrativa ex art. 33 del Regolamento di previdenza e quiescenza, nel senso che la quota onorari devesse essere commisurata a quella percepita dai legali di pari grado in servizio, "con aggiornamento fino al 31.12.1997, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, fermo restando il divieto di cumulo di detti accessori per le somme maturate successivamente al 31.12.1994, ex art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e con calcolo degli stessi separatamente sul valore nominale del credito (cfr. CdS Ad. Plen. 15.6.1998, n. 3) e ciò anche dopo il D.M. Tesoro n. 352/1998", non abbia avuto, da parte dell’Istituto, integrale esecuzione, posto che gli interessi sono stati calcolati sulle somme al netto delle trattenute fiscali ed erariali e non sulle somme lorde.

Il ricorso non merita accoglimento.

Osserva il Collegio che secondo giurisprudenza consolidata il calcolo del computo degli interessi deve essere compiuto sugli importi dovuti al netto delle ritenute assicurative e fiscali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2000, n. 1349; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 26 gennaio 1995, n. 907).

Invero, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti, vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione, non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5177; Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3).

In particolare, per quel che concerne il caso di specie, la giurisprudenza ha altresì affermato che il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi dovuti dalla pubblica amministrazione per il ritardato pagamento al proprio dipendente va effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali. Ciò perché quello che danneggia il creditore e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Consiglio Stato, sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383).

Consegue che, applicando i principi sopra enunciati al caso di specie, il Collegio giudica corretto l’operato dell’Istituto intimato, rilevando che l’affermazione contenuta nella sentenza, vale a dire "(…) con calcolo degli stessi (interessi) separatamente sul valore nominale del credito", lungi dall’imporre un calcolo del credito al lordo, intendeva solo chiarire che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi.

Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-05-2011, n. 12057 Cassa integrazione guadagni

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cidentale.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto l’illegittimità della collocazione in CIGS di M. A. per il periodo dal 9.12.2002 al 8.12.2003 condannando la Fiat Auto spa al pagamento in favore della ricorrente delle differenze tra la normale retribuzione di fatto e quanto percepito a titolo di CIGS. A tale conclusione il giudice d’appello è pervenuto osservando che non poteva ritenersi che il D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, comma 5 avesse abrogato il disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 che prevedeva l’obbligo di esplicitare nella comunicazione di apertura della procedura i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonchè le modalità della rotazione;

che la comunicazione inviata dall’azienda alle RSU nell’ottobre 2002 risultava del tutto generica sotto il profilo della indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CIGS e che tali criteri non erano stati specificati in nessuna fase successiva; che non era possibile attribuire al verbale di riunione del 5.12.2002 alcuna capacità certificatrice o addirittura sanante di vizi procedurali attribuibili al datore di lavoro, il quale, con l’inosservanza degli obblighi di comunicazione, era andato a ledere diritti soggettivi pieni dei lavoratori; che neppure poteva riconoscersi valore sanante agli accordi sindacali aziendali del marzo e del luglio 2003, posto che tali accordi erano stati sottoscritti solo dopo la sospensione dei lavoratori interessati e non potevano valere a vanificare le illegittimità della procedura già concretizzatesi con la omessa comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e delle ragioni della mancata rotazione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Fiat Group Automobiles spa (già Fiat Auto spa) affidandosi a sette motivi di ricorso cui resiste con controricorso M.A., che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato con un unico motivo.

La società ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del lavoratore. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

1 – Profili preliminari.

1.- Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. 2.- Sempre in via preliminare, deve rigettarsi la richiesta, avanzata dal controricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., di dichiarare inammissibile il ricorso principale per l’intervenuta definizione del procedimento di repressione della condotta antisindacale, promosso dalle OO.SS. nei confronti della FIAT, per violazione degli obblighi di informazione strumentali all’applicazione della CIGS. La difesa del controricorrente ha prodotto le sentenze di questa Corte 9 giugno 2009, n. 13240 e 1 luglio 2009, n. 15393, di rigetto dei ricorso proposto dalla FIAT avverso la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente il comportamento antisindacale e dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione adottati a seguito della procedura avviata con la comunicazione del 31 ottobre 2002.

I giudicati formatisi – in epoca successiva alla notifica dell’attuale ricorso – nei confronti della FIAT, per effetto delle suindicate sentenze, in ordine all’antisindacalità del comportamento tenuto nell’ambito della procedura di CIGS per cui è causa (per violazione degli obblighi di informazione) potrebbero essere opposti alla stessa dall’attuale controricorrente (ancorchè egli non abbia partecipato ai giudizi conclusisi con le predette sentenze) per le seguenti ragioni:

a) il comportamento antisindacale è un comportamento plurioffensivo, pertanto la rimozione dei relativi effetti può richiedere l’adozione di provvedimenti direttamente incidenti sui rapporti di lavoro dei singoli lavoratori, pur se inerti nel far valere i propri diritti (vedi: Cass. 18 giugno 2008, n. 16517);

b) l’obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, è configurabile come una particolare fattispecie di obbligazione solidale attiva e/o indivisibile, di modo che le pronunce in questione, intervenute tra FIAT e le OO.SS., possono essere fatte valere ai sensi dell’art. 1306 cod. civ. da tutti gli altri creditori (in questo caso i lavoratori) contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno dei creditori;

c) una lettura costituzionalmente orientata – in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – dell’art. 2909 cod. civ. dovrebbe portare a leggere l’espressione secondo cui il giudicato fa stato tra le parti nel senso che il giudicato fa stato nei confronti delle parti e, quindi, non solo nei rapporti tra le parti stesse.

2.1.- Rileva, al riguardo, il Collegio che, ferma restando la conoscibilità dei precedenti di questa Corte e la possibile rilevabilità d’ufficio, nel giudizio di cassazione, del giudicato esterno, al pari di quello interno, non solo nell’ipotesi in cui emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi di formazione del giudicato successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi, per tutte: Cass. 5 marzo 2009, n. 5360; Cass., 23 dicembre 2010, n. 26041), va tuttavia osservato che:

1) è anche possibile, in particolari situazioni, la produzione di un giudicato esterno rilevante per la controversia fino all’udienza di discussione della causa in sede di legittimità e prima dell’inizio della relazione, fermo restando che, qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall’art. 378 cod. proc. civ. per il deposito delle memorie, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall’art. 384 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni, onde assicurare il rispetto del principio del contraddittorio (vedi, per tutte: Cass. SU 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. SU 14 aprile 2008, n. 9743; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1883);

2) con le memorie di cui art. 378 cod. proc. civ. possono solo essere illustrate questioni già trattate nel ricorso e nel controricorso e non possono essere dedotte questioni di diritto nuove, a meno che si tratti di questioni nuove rilevabili d’ufficio, e a condizione che il rilievo ex officio sia già possibile sulla base degli atti interni del processo, quali la sentenza o le specifiche autosufficienti deduzioni contenute nel ricorso o controricorso (Cass. 27 giugno 2006, n. 14710), diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (Cass. SU 15 maggio 2006, n. 11097);

3) nella specie, il controricorrente, nella memoria, deduce l’esistenza di giudicati esterni, i cui effetti si chiede vengano estesi anche tra le parti del presente giudizio, sulla base di una lettura estensiva dell’art. 2909 cod. civ.;

4) tale assunto non può essere accolto, in quanto, in linea generale, il giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone – a differenza di quanto qui riscontrabile – che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (giurisprudenza consolidata: vedi, per tutte, Cass. 31 ottobre 1970, n. 1979; Cass. 27 gennaio 2006 n. 1760; Cass. 3 agosto 2007, n. 17078);

5) d’altra parte, per quanto riguarda l’efficacia riflessa del giudicato rispetto ai terzi estranei al giudizio in cui si è formato, per consolidato e condiviso orientamento di questa Corte:

dal principio stabilito dall’art. 2909 cod. civ. – secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, a contrario, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa (vedi per tutte: Cass. SU 5 novembre 1996, n. 9631; Cass. 27 marzo 2007, n. 7523; Cass. 13 gennaio 2011, n. 691);

6) resta salva la possibilità dell’espressa previsione legislativa dell’indicata facoltà, come accade nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell’art. 1306 cod. civ. (Cass. 26 ottobre 1994, n. 8779; Cass. 27 maggio 2009, n. 12260; Cass. 13 gennaio 2011, n. 691);

7) conseguentemente, per potersi ipotizzare un’efficacia riflessa dei suddetti giudicati nell’attuale giudizio sarebbe necessario esaminare, in primo luogo, la questione della configurabilità dell’obbligo di comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, come obbligazione solidale attiva e/o indivisibile (di cui si è detto sub b), ma ciò non è possibile in quanto si tratta di questione del tutto nuova ed estranea al presente giudizio dedotta per la prima volta dal controricorrente nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ. 2- Sintesi dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato.

3.- Col primo motivo del ricorso principale, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione:

a) della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 1 e al D.P.R. n. 218 del 2000; b) dell’art. 15 preleggi, in riferimento al rapporto tra il suddetto D.P.R. n. 218 del 2000 e la L. n. 223 del 1991, art. 1.

Sostiene, in particolare la ricorrente che – muovendo dal rilievo che l’intervento legislativo attuato mediante la L. n. 59 del 1997, art. 20 costituisce espressione della scelta operata dal legislatore stesso di procedere alla c.d. delegificazione delle materie sulle quali non esiste riserva di disciplina legale – non può dubitarsi che oggetto dell’intervento regolamentare e del conseguente effetto di delegificazione mediante abrogazione della preesistente disciplina legale sia anche il procedimento per la concessione della CIGS, in tutti i suoi momenti e atti coordinati e collegati in serie (fase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione).

Di talchè, così come nel vigore della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8, le Sezioni Unite civili di questa Corte, nella sentenza 11 maggio 2000, n. 302, hanno configurato la comunicazione di avvio della procedura, nonchè l’esame congiunto (all’epoca disciplinati dalle suindicate disposizioni) come momenti della serie coordinata e collegata di fasi, atti e adempimenti prodromici alla emanazione del provvedimento finale di concessione della CIGS, analogamente la Corte d’appello di Torino avrebbe dovuto ritenere che le nuove disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 hanno regolamentato tanto la comunicazione di avvio quanto la fase di esame congiunto, così incidendo direttamente, abrogandolo, sul complessivo sistema procedimentale delineato dalla menzionata L. n. 164 del 1975 e dalla successiva L. n. 223 del 1991. 4.- Col secondo motivo, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 e ancora del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 in relazione alla nozione di ragioni ostative alla rotazione.

In particolare si sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha omesso di considerare che il tema della rotazione è stato affrontato nella sede normativamente corretta, ossia nell’ambito dell’esame congiunto di cui al D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, comma 5, tanto che, a seguito degli incontri intervenuti con le Organizzazioni sindacali e con la parte pubblica, l’azienda ha riconsiderato la propria iniziale indisponibilità alla rotazione.

Conseguentemente non poteva dubitarsi che la procedura fosse stata correttamente eseguita, mentre la Corte d’appello, muovendo dell’errata premessa che le esigenze ostative alla rotazione debbano avere carattere assoluto e immodificabile, ha ritenuto che esse siano state negate, desumendolo dalla successiva stipulazione di un accordo sindacale.

Si sottolinea, altresì, che la Corte territoriale ha ritenuto di escludere che tale questione abbia formato oggetto di esame congiunto senza compiere alcuna indagine istruttoria, sebbene richiesta dalla difesa, volta a dimostrare il contenuto del confronto e l’esplicitazione dei temi attinenti non solo ai criteri di scelta, ma anche all’impossibilità di procedere alla rotazione, anche alla luce del valore probatorio da attribuire al verbale del 5 dicembre 2002, ove è sancita la regolarità dei confronto stesso.

5.- Col terzo motivo si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, – omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all’Accordo di programma, allegato al fascicolo della prima fase e al presente ricorso, presentato dal Governo e sottoscritto dalla società nel dicembre 2002.

La ricorrente rileva che la Corte torinese ha del tutto omesso di valutare e, quindi, di motivare in merito al contenuto del suddetto Accordo, nel quale si è dato atto della proposta, da parte della FIAT, di criteri di rotazione, sui quali però non si è trovato il consenso sindacale, sicchè si è poi pervenuti all’intesa del 18 marzo 2003, nella quale la società, modificando la propria linea iniziale si è dimostrata disponibile ad applicare la rotazione con le modalità gestionali definite con le OO.SS. mediante la intesa stessa.

6.- Con il quarto motivo, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., e ancora del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 con riguardo al verbale del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2002; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento al suddetto verbale di esame congiunto del 5 dicembre 2002, redatto dal Ministero del Lavoro.

In particolare, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia fatto erronea applicazione sia dei principi legali in materia di ripartizione dell’onere della prova, sia del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 laddove erroneamente ha del tutto omesso di considerare il valore probatorio da attribuire al verbale del 5 dicembre 2002 – con il quale il Ministero del Lavoro ha certificato la regolarità della procedura svoltasi – ritenendo tale atto privo di ogni valenza legale e così trascurando del tutto che, trattandosi di un atto amministrativo, il relativo effetto certificativo non può essere messo in discussione dal giudice ordinario, che non può sindacare del vizio di eccesso di potere, ma solo della violazione di legge e dell’incompetenza.

7.- Con il quinto motivo si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, nonchè dell’art. 2697 cod. civ. e del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 in relazione al contenuto della lettera di apertura della procedura; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento al suddetto verbale di esame congiunto del 5 dicembre 2002, redatto dal Ministero del Lavoro.

La ricorrente sostiene, in particolare, che, pur nell’ipotesi di applicabilità della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, non si sarebbe potuto dubitare della esaustività del contenuto delle comunicazioni di avvio della procedura di CIGS in oggetto.

La diversa conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale nasce, ad avviso della ricorrente, da una "rigoristica e fuorviante" lettura della suddetta disposizione e della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6. Ciò in quanto la comunicazione aziendale del 31 ottobre 2002 non si è limitata ad individuare il solo criterio di scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione fondato sulle "esigenze tecniche, organizzative e produttive", ma ha previsto una sequenza di ulteriori indicatori – quali l’individuazione delle unità organizzative interessate dalle sospensioni, la specificazione delle singole attività o produzioni coinvolte, la suddivisione numerica tra impiegati e operai, la determinazione degli elementi in cui trovavano concretizzazione le dedotte esigenze tecnico, produttive ed organizzative, la rilevanza delle esigenze funzionali e professionali – dai quali era agevole desumere come i criteri indicati fossero dotati di sufficiente chiarezza e specificità, sia pure come linee guida dell’operazione selettiva.

Conseguentemente si è anche riscontrato il pieno rispetto dell’obbligo informativo dell’azienda, obbligo che nella fase iniziale non poteva essere troppo "stringente", e la cui "concretezza" non poteva che essere vagliata solo nel momento del confronto sindacale.

8.- Col sesto motivo si denuncia: a) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1375 cod. civ., nonchè violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione agli Accordi sindacali 18 marzo 2003-22 luglio 2003; b) ) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 – in particolare: comma 8 – della L. n. 223 del 1991 e successive modificazioni; c) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per i giudizio.

Si sottolinea come la Corte torinese abbia ritenuto irrilevanti i suindicati accordi sindacali, muovendo dall’assunto dell’impossibilità di accordi successivi alla sospensione in CIGS di sanare illegittimità procedurali già verificatesi.

Tale assunto, ad avviso della ricorrente, è invece smentito anche dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8, che espressamente prende in considerazione l’evenienza di un accordo postumo.

Comunque, quanto meno a decorrere dal 18 marzo 2003, quando, per effetto del menzionato Accordo, i lavoratori effettivamente sospesi sono stati individuati in base a precisi e concordati criteri, la sospensione continuativa dovrebbe essere considerata legittima.

9.- Col settimo motivo, infine, si prospetta: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, nonchè dell’art. 2697 cod. civ. e del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 in relazione alla posizione soggettiva del ricorrente; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all’omessa motivazione sulla posizione soggettiva del lavoratore collocato in CIGS. Si rileva, al riguardo, che nella sentenza censurata la Corte torinese si è limitata ad una astratta valutazione della legittimità della procedura, senza esaminare la specifica posizione soggettiva dell’attuale controricorrente.

Invero, la Corte ha ritenuto che i criteri di scelta indicati dalla società fossero mere clausole di stile, inidonee a ricostruire il percorso aziendale che ha portato alla scelta del ricorrente, mentre i suddetti criteri, per quanto non particolarmente dettagliati e del tutto oggettivi, avrebbero imposto al giudice di svolgere l’attività istruttoria necessaria a veri fi care la conformità dei criteri individuati alla funzione dell’istituto con riguardo ai singoli lavoratori interessati.

10.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato il controricorrente deduce violazione del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, art. 2 assumendo che erroneamente la Corte d’appello di Torino ha escluso che una corretta interpretazione della indicata disposizione comporti l’obbligo, nell’ambito dell’esame congiunto, di formalizzare per iscritto la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma, onde renderne possibile la verifica anche da parte dei lavoratori coinvolti nella vicenda, in ragione dei principi di trasparenza e verificabilità, cui sia la Corte costituzionale sia la Corte di cassazione hanno ritenuto di condizionare il potere del datore di lavoro di scelta dei lavoratori da sospendere in CIGS. In particolare, dovrebbe considerarsi obbligatoria, per l’imprenditore la comunicazione scritta, nel corso dell’esame congiunto, dei seguenti dati: a) il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione nonchè delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale; b) i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere; c) le modalità della rotazione tra lavoratori o le ragioni tecnico organizzative della mancata adozione dei meccanismi di rotazione.

Dovrebbe, altresì, considerarsi previsto l’obbligo dei funzionali pubblici presenti all’incontro di verbalizzare per iscritto il contenuto delle comunicazioni contemplate dalla norma.

3. – Esame dei motivi.

1.1 – Appare opportuno premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento all’esame dei primi due motivi del ricorso principale, da trattare in un unico contesto, in ragione della loro intima connessione.

11.1.- La L. 23 luglio 1991, n. 223 – che ha introdotto una riforma organica dell’istituto della CIGS, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla predisposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che, dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi di superamento della stessa, e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1-2).

Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata.

I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle OO.SS. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale ( L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione, il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse (art. 1, comma 8, secondo periodo).

11.2.- Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato a seguito della delega conferita dalla Legge di semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 che ha inserito il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria regolato dalla L. n. 223 del 1991 tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla stessa L. n. 59 del 1997).

Il D.P.R. n. 218 del 2000, all’art. 2, regolamenta l’esame congiunto della situazione aziendale e testualmente prevede che:

"7. L’imprenditore che intende richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne da tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è presentata, dall’imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.

3. La richiesta di esame congiunto è presentata:

a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall’intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione;

b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. In tal caso, l’ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

4. Agli incontri per l’esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche funzionari della direzione provinciale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a seconda che l’intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola provincia o in più province della medesima regione.

5. Costituisce oggetto dell’esame congiunto il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonchè delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L’impresa è tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

6. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti". 11.3.- Dalla sovrapposizione delle diverse fonti normative ha origine il problema del coordinamento della disciplina della fase di avvio della procedura di ammissione alla CIGS, oggetto principale del ricorso in esame.

I rapporti tra le due suddette fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. n. 218 del 2000 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultimo testo. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle prescrizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, – riguardanti l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare alle Organizzazioni sindacali l’avvio della procedura per l’integrazione salariale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione – atteso che la disciplina da esso prevista attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (vedi per tutte: Cass. 28 novembre 2008 n. 28464; Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393).

Gli argomenti addotti a sostegno di questa impostazione, secondo cui il D.P.R. n. 218 cit. persegue lo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l’autorizzazione della CIGS, e non quello di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla L. n. 223 del 1991 a tutela dei singoli lavoratori e delle Organizzazioni sindacali, sono di ordine sistematico e di ordine testuale.

Sul piano sistematico, deve osservarsi che mentre gli organi pubblici (C1PI, Ministero del lavoro) partecipano all’accertamento della crisi ed emanano i conseguenti provvedimenti amministrativi, spetta ai soggetti privati (datori di lavoro e Organizzazioni sindacali) gestire la crisi aziendale, secondo la disciplina della L. n. 223 del 1991, che svolge una funzione garantistica tanto delle posizioni di diritto soggettivo riconosciute ai lavoratori quanto delle prerogative istituzionali delle organizzazioni sindacali. Esiste, dunque, una chiara distinzione tra procedimento amministrativo volto all’emissione del provvedimento concessorio e la gestione della cassa integrazione ad opera di soggetti che agiscono in regime privatistico, di cui costituiscono momenti significativi la comunicazione dei criteri di scelta e l’individuazione delle modalità di applicazione dei relativi criteri. Ciò trova ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità in materia di integrazione salariale, per la quale le posizioni di diritto soggettivo dei privati nascenti dal provvedimento di ammissione dell’impresa alla cassa integrazione degradano ad interesse legittimo ove intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca del provvedimento (Cass. SU 11 gennaio 2007, n. 310; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1732), mentre all’interesse legittimo si sostituisce, per effetto del provvedimento di ammissione, la piena posizione di diritto nel rapporto tra l’imprenditore (o i lavoratori) e l’INPS (Cass. S.U. 10 agosto 2005, n. 16780).

Quanto ai riferimenti di carattere testuale, si rileva che nello stesso D.P.R. n, 218 la semplificazione è riferita a singoli momenti del procedimento amministrativo, quali gli atti iniziali ("la domanda di intervento straordinario", art. 3), gli accertamenti ispettivi (art. 4), i termini di conclusione del procedimento (art. 8), la validità ed efficacia del provvedimento (art. 9), e mai al complesso delle garanzie apprestato dalla L. n. 223. Inoltre, si rimarca che tra le disposizioni esplicitamente abrogate dal D.P.R. 218, art. 13 non è inclusa alcuna disposizione della L. n. 223.

In conclusione, dunque, deve ribadirsi – con la già richiamata sentenza n. 28464 del 2008 e le altre che ad essa hanno fatto riferimento – che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Organizzazioni sindacali, e ciò anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, atteso che la disciplina introdotta da tale decreto non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni legislative, ma è volta unicamente a regolamentare diversamente il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione dell’integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro ( L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 – 8), precisando, altresì, che la normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione del datore di lavoro di avvio della procedura a quello, immediatamente successivo, dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma del D.P.R. n. 218, art. 2 resterebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri del datore di lavoro con la compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393 cit., entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle OO.SS. nei confronti di FIAT con riferimento alla procedura di CIGS in esame).

Sulla base delle suddette considerazioni, nonchè dei richiamati e condivisi orientamenti di questa Corte, può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito secondo cui – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore di lavoro è tenuto a dare, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5 alle rappresentanze sindacali aziendali deve contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del prescritto esame congiunto.

Il primo ed il secondo motivo vanno, pertanto, rigettati.

12.- A tale rigetto consegue l’assorbimento del terzo, del quarto e del sesto motivo con i quali, sostanzialmente, si contesta la mancata valutazione sia del contenuto dell’Accordo di programma presentato dal Governo e sottoscritto dalla società nel dicembre 2002 sia del valore probatorio del verbale di esame congiunto del 5 dicembre 2002 redatto dal Ministero del Lavoro e degli Accordi sindacali 18 marzo 2003-22 luglio 2003.

E’, infatti, evidente che, muovendo dalla esatta premessa della necessaria predeterminazione dei criteri di individuazione e delle modalità della rotazione, ai suddetti documenti – ad avviso della ricorrente, utili per dimostrare l’avvenuta determinazione dei suddetti elementi in un momento successivo (cioè in sede di esame congiunto) – la Corte d’appello di Torino non poteva, giustamente, attribuire alcun valore probatorio nel presente giudizio.

13.- Infondato è anche il quinto motivo, formulato a contestazione della ritenuta insufficienza dei criteri di scelta fissati nella comunicazione del 31 ottobre 2002 di avvio della procedura.

Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, benchè la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, stabilisca che la comunicazione debba avere ad oggetto i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, tali criteri debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla idoneità …. ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri. Inoltre, il suddetto requisito non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta, ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione, infatti un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo nella scelta, non un criterio di scelta (vedi, per tutte, Cass. 1 luglio 2009, n. 15393 cit, che richiama Cass. 23 aprile 2004, n. 7720, e fa chiaro riferimento a Cass. S.U. n. 302 del 2000, cit.; Cass. 10 maggio 2010, n. 11254).

La Corte d’appello di Torino non ha, nella specie, riscontrato la suddetta specificità, visto che la comunicazione in oggetto è stata considerata come una mera clausola di stile, inidonea a dare conto del percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere.

Trattasi di valutazione di merito che, essendo congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità. 14.- Infondato è anche il settimo ed ultimo motivo, con cui si sostiene che la Corte d’appello, anche in presenza di violazioni procedurali di carattere formale, avrebbe comunque dovuto valutare nel merito se la scelta di collocare in CIGS l’attuale controricorrente fosse coerente con i criteri indicati nella comunicazione iniziale.

Infatti, dall’accertata inidoneità dei criteri indicati deriva la superfluità di ogni indagine sul punto.

4 – Conclusioni.

15.- In sintesi, si deve precisare che la Corte d’appello di Torino si è attenuta ad una lettura della normativa basata sul principio consolidato (dopo l’intervento di Cass. S.U. 11 maggio 2000, n. 302 cit.) secondo cui, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle OO.SS., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente anche diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, e tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata (nello stesso senso, cfr. anche: Cass. 31 gennaio 2011, n. 2155, n. 2156, n. 2157, n. 2158; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2357;

Cass. 3 febbraio 2011, n. 2601, n. 2602, n. 2603, n. 2604, n. 2605, n. 2606, n. 2610, n. 2611, n. 2612; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3373 e, da ultimo, Cass. 24 febbraio 2011, n. 4517, tutte relative a giudizi analoghi all’attuale).

16.- Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato. Tale rigetto comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte in favore del difensore sottoscrittore del controricorso, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 53,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’avv. Bruno Cossu.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.