T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 30-03-2011, n. 443 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha inoltrato alla Questura di Vibo Valentia istanza per il rilascio dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività raccolta scommesse. Detta istanza è stata respinta con decreto del 16 febbraio 2008, in considerazione sia del fatto che a carico del ricorrente risultavano, a partire dal 2002, diverse denunce (per violazione delle norme sull’obiezione di coscienza, per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per falsità in scrittura privata e truffa, per rifiuto di indicazione della propria identità, per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa), sia perché in data 5 gennaio 2008, con verbale del Comando Compagnia Carabinieri di Tropea, il ricorrente è stato avvisato oralmente ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 1423/1956 in quanto lo stesso avrebbe tenuto comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e per le sue frequentazioni con soggetti che vantano precedenti di polizia. Alla luce di tali accertamenti, il Questore ha ritenuto che il ricorrente non fosse in possesso del requisito della buona condotta previsto dall’articolo 11, comma 2 del R.D. n. 773/1931.

Avverso detto decreto il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Vibo Valentia che è stato respinto con il decreto avversato con il primo ricorso, n. 763/2008.

L’avviso orale del 5 gennaio 2008 di cui sopra si fonda sulle richiamate denunce, sulla asserita pericolosità sociale del ricorrente e sulla circostanza che lo stesso si accompagna a persone con precedenti di polizia. Avverso detto avviso orale è stato proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Vibo Valentia respinto con decreto n. 918 Area I^, notificato il 5 novembre 2008 e avverso il quale è stato proposto il secondo dei ricorsi di cui in epigrafe, n. 161/2009.

A sostegno del ricorso n. 763/2008 il ricorrente deduce: carenza ed erroneità della motivazione del provvedimento impugnato, violazione di legge, ingiustizia manifesta, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà e mancanza di attualità.

In particolare, afferma il ricorrente che il decreto prefettizio sarebbe privo di motivazione, carente di istruttoria atteso che le denunce richiamate sono risalenti nel tempo e soprattutto non hanno portato all’instaurazione di alcun procedimento penale a suo carico e, infine, difetterebbero i presupposti per l’applicazione della richiamata normativa speciale in materia di rilascio delle autorizzazioni di polizia.

Per quanto concerne l’avviso orale il ricorrente fa presente che lo stesso si fonda su semplici denunce delle quali è stato destinatario e che non hanno mai portato ad alcun procedimento penale e dalle quali le autorità di P.S. hanno, invece, dedotto l’indice di pericolosità dello stesso per l’ordine e per la sicurezza pubblica.

Inoltre, per quanto concerne le frequentazioni con persone che hanno precedenti penali, il ricorrente afferma che, vivendo e lavorando in un piccolo centro, può essersi verificato che abbia incontrato o salutato tali persone senza tuttavia intrattenere rapporti di frequentazione con le stesse.

A sostegno del ricorso n. 161/2009, proposto avverso il decreto che respinge il ricorso gerarchico relativo all’avviso orale, il ricorrente deduce: eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge, dell’insufficienza della motivazione e della carenza di istruttoria. In particolare il ricorrente afferma che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 1 della legge 1423/1956.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione eccependo l’infondatezza di entrambi i ricorsi.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti attese le ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

I ricorsi vanno accolti siccome fondati.

Preliminarmente appare necessario richiamare il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 11 del R.D. 773/1931 prescrive che "Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".

Quanto all’avviso orale, l’articolo 1 della legge n. 1423/1956 concernente "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità" dispone che "I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".

L’avviso orale di cui all’art. 4 l. n. 1423/1956 rappresenta la misura più tenue tra quelle previste dalla citata legge e consiste nell’avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilano "elementi di fatto" che facciano ritenere l’appartenenza di essa ad una delle categorie previste dall’art. 1 sopra richiamato. L’avviso orale, quindi, non produce altro effetto se non quello di consentire la proposta, entro tre anni, all’autorità giudiziaria, di applicazione delle misure di prevenzione (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 02 marzo 2010 n. 267). Il presupposto per l’emanazione dell’avviso in questione non è costituito dall’esistenza di "specifiche prove" sulla commissione di reati, essendo sufficiente che l’Autorità di polizia sospetti semplicemente della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3548; id sez. VI 30 dicembre 2005, n. 7581) ovvero da ritenere sussistenti quelle condizioni di pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubbliche della persona avvisata che possano eventualmente dar luogo, in seguito, all’applicazione di una misura di prevenzione (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 31 gennaio 2008, n. 57; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 22 marzo 2010 n. 727).

Ciò premesso, la legge impone comunque all’amministrazione l’obbligo della motivazione sia sull’appartenenza del destinatario dell’ordine ad una delle categorie di cui all’art. 1 l. n. 1423 del 1956, sia sulla pericolosità sociale del soggetto. Il principio di legalità, difatti, assolutamente esclude che l’ordine dell’Autorità possa incidere sulle libertà personali in assenza dei presupposti normativi ed al fine di espungere dal territorio talune manifestazioni di irregolarità sociale e malcostume (Cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 19 ottobre 2010, n. 7000).

Nella fattispecie all’attenzione del Collegio non pare che il quadro indiziario emerso a carico del ricorrente e posto a fondamento di entrambi i provvedimenti impugnati individui un soggetto pericoloso socialmente, atteso che l’avviso orale si fonda su denunce, alcune datate, per violazione delle norme sull’obiezione di coscienza, per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per falsità in scrittura privata e truffa, per rifiuto di indicazione della propria identità, per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa, denunce che, come risulta dagli atti, non hanno condotto ad alcun procedimento penale né tantomeno ad alcuna condanna.

Vero è che il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la commissione di specifici reati, ma certamente l’insieme degli indizi e dei sospetti sul suo conto deve mostrare una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici, dato questo che nella specie non emerge.

Il richiamo, poi, alla frequentazione di persone con precedenti di polizia non è accompagnato dalla evidenziazione di elementi di riscontro e, stante la sua evidente genericità, non appare affatto sufficiente a giustificare l’avviso orale irrogato dal Questore.

La circostanza stessa per cui la Prefettura di Vibo Valentia che, con nota 18/08/Area I, aveva chiesto che fosse revocata, per ragioni di sicurezza, l’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande già rilasciata al ricorrente, successivamente ha comunicato che l’attività medesima potesse continuare, non avvalora le tesi della sussistenza di un soggetto pericoloso o che possa relazionarsi in maniera antisociale.

A fronte di ciò, l’amministrazione non ha in alcun modo contestato i fatti allegati in ricorso che, pertanto, possono essere posti a fondamento della decisione del Giudice (art. 64, comma 2, c.p.a.).

Alla luce delle svolte considerazioni i ricorsi in epigrafi vanno accolti e per l’effetto va annullato sia il decreto emesso dal Prefetto di Vibo Valentia con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento adottato dal Questore di Vibo Valentia con il quale è stato disposto il rigetto della richiesta di revoca dell’avviso orale, sia il Decreto del Prefetto di Vibo Valentia con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento amministrativo con cui è stato disposto il diniego dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese dei presenti giudizi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-04-2011, n. 3417 commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione la società G. s.r.l. – premesso di avere avuto conoscenza dell’adozione del provvedimento impugnato a seguito della notificazione nei suoi confronti del ricorso presentato dalla società O.R.I.P.M. s.r.l. avverso lo stesso – ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di RomaMunicipio I Roma Centro storico, n. 123 dell’11.4.2007, notificata in data 8.5.2007, con la quale è stata disposta la decadenza dall’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della L. n. 287 del 1991 per l’inattività protratta per oltre un anno ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a), della medesima legge, a seguito di accertamento della Polizia Municipale dell’8.3.2006, in quanto nonostante la richiesta presentata ai fini dell’interruzione del procedimento di revoca, la stessa non ha fatto pervenire al Municipio la documentazione originale relativa al registro dei corrispettivi richiesta con la nota del 10.10.2006.

Ne ha dedotto la illegittimità, previa riaffermazione della propria legittimazione al ricorso, per i seguenti motivi di censura:

1. Mancata notificazione del provvedimento impugnato.

2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed indeterminatezza.

3. Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza e contraddittorietà

La ricorrente ha acquisito l’azienda in questione in data 10.10.2005 e l’ha ceduta in affitto alla società O.R.I.P.M. s.r.l. in data 2.11.2005, per cui non potrebbe imputarsi alla stessa l’eventuale inattività dei propri danti causa o dell’affittuario; peraltro la società affittuaria ha posto in essere un’attività a scartamento ridotto nel periodo novembre 2005gennaio 2006, avendo deciso di avviare i lavori di ristrutturazione del locale e rendendolo disponibile esclusivamente per cene private, la cui realizzazione sarebbe comprovata dalle fatture allegate in copia al ricorso e, comunque, ha avviato a pieno regime l’attività in data 3.5.2006, per cui sarebbe illogico comminare la decadenza a distanza di un anno.

Non sarebbe, inoltre, stata effettuata l’indicazione del termine a decorrere dal quale dovrebbe computarsi il periodo annuale di inattività rilevante ai fini della decadenza ma sarebbe esclusivamente stato richiamato al riguardo il verbale della polizia Municipale dell’8.3.2006.

Il Comune ha depositato documentazione in data 2.10.2007 ed in data 25.5.2010 nonché memoria difensiva in data 7.6.2010, con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto; quindi, dopo un nuovo deposito documentale in data 16.2.2011, ha depositato, in data 23.2.2011, la memoria conclusiva, con la quale, dopo avere ripercorso in punto di fatto la vicenda di cui trattasi, ha argomentatamene dedotto l’infondatezza del ricorso, insistendo per il rigetto.

Con la memoria del 16.3.2011 la ricorrente, dopo avere richiamato le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 6.4.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza delle parti come da verbale di causa in atti.
Motivi della decisione

L’articolo 4 della legge 25 agosto 1991, n. 287, rubricato "Revoca dell’autorizzazione.", dispone testualmente che: "1. L’autorizzazione di cui all’articolo 3 è revocata:

a) qualora il titolare dell’autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;…".

Al riguardo si evidenzia come la giurisprudenza sul punto ha avuto più volte modo di rilevare come, in tema di esercizi pubblici, il legislatore, con il richiamato articolo 4, abbia impropriamente definito "revoca" un provvedimento, ad adozione e contenuto vincolato, che presenta piuttosto i marcati connotati di una decadenza di tipo sanzionatorio; il detto atto non ha, peraltro, valore costitutivo ma solo dichiarativo, tanto che l’effetto di estinzione si formalizza con la mera sequenza dei presupposti di legge a prescindere dalla ricognizione del comune.

L’interesse tutelato dalla norma è quello ad una celere utilizzazione degli assensi rilasciati, funzionale all’ordinario svolgimento del commercio ed al fine di scongiurare il rischio di deprecabili fenomeni di indebita locupletazione sui titoli suddetti.

L’obiettiva natura vincolata della detta revoca attenua l’esigenza di una diffusa motivazione del provvedimento, apparendo sufficiente, ai fini di un’esauriente esternazione delle ragioni che lo giustificano, che dal tenore dell’atto emerga l’insussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.

La misura della revoca dell’autorizzazione al commercio, per effetto dell’accertata inattività protratta per un periodo superiore a 12 mesi, prevista dal richiamato articolo 4 procede al suddetto accertamento e ne è conseguenza automatica, a meno che l’intestatario non deduca comprovate necessità, per effetto delle quali la decadenza può essere differita di un anno, ovvero abbia dato prova di asserite cause di forza maggiore che gli avrebbero impedito di eseguire le opere necessarie a riavviare la sua attività commerciale; mentre nel caso che la necessità derivi unicamente da esigenze del titolare tanto è ininfluente.

Pertanto nel caso in cui l’esercente non abbia dato prova di asserite cause di forza maggiore che gli avrebbero impedito di eseguire le opere necessarie a riavviare la sua attività commerciale, il comune legittimamente fa decorrere dalla data della prima comunicazione della chiusura dell’esercizio, il termine annuale di inattività, costituente il presupposto per l’adozione del provvedimento di decadenza di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a), della l. n. 287 del 1991 (Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6321).

Ed è legittima la revoca dell’autorizzazione comunale per mancato svolgimento dell’attività di somministrazione come accertato con sopralluogo della polizia municipale, in quanto l’effettivo esercizio di tale attività deve essere dimostrata mediante l’esibizione d’idonea documentazione.

Tanto premesso in punto di diritto, ai fini della decisione è, tuttavia, necessario ripercorrere in punto di fatto i passaggi salienti della vicenda di cui trattasi nei termini che seguono:

– la società dante causa della ricorrente, con l’istanza del 14.7.2005, ha comunicato al comune la sospensione dell’esercizio dell’attività in questione per un periodo inferiore all’anno;

– la società O.R.I.P.M. s.r.l. ha effettuato la denuncia di inizio dei lavori di ristrutturazione del locale al comune in data 18.8.2005;

– la Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo in data 15.9.2005 dal cui verbale emerge che i locali erano ancora interessati dai lavori di ristrutturazione e che, da informazioni assunte sul luogo, l’attività risultava sospesa dal mese di febbraio 2005;

– con la nota di cui alla nota prot. n. 69806 del 6.10.2005 la società dante causa ha comunicato al comune la riattivazione dell’esercizio;

– la società G. s.r.l. ha rilevato l’azienda con contratto di acquisto del 10.10.2005;

– la Polizia Municipale ha effettuato un nuovo sopralluogo in data 8.11.2005 dal quale è emerso che l’attività non risultava essere stata ripresa;

– con il contratto di affitto di azienda stipulato in data 2.11.2005 la gestione dell’esercizio è passata dalla società G. s.r.l. alla società O.R.I.P.M. s.r.l.;

– la società O.R.I.P.M. s.r.l. avrebbe svolto la propria attività nel periodo novembre 2005gennaio 2006 "a scartamento ridotto", organizzando piccoli ricevimenti privati contestualmente all’effettuazione dei lavori di ristrutturazione del locale;

– la Polizia Municipale ha effettuato nuovi sopralluoghi in data 19.1.2006 e 2.2.2006 dai quali è emerso che l’attività non risultava essere stata ripresa;

– il comune ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione dell’intervenuta decadenza ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a), della l. n. 287 del 1991 in data 26.4.2006;

– l’attività sarebbe iniziata a pieno regime in data 3.5.2006;

– il comune ha rilasciato la voltura della concessione di occupazione di suolo pubblico relativa all’esercizio di cui trattasi, richiesta in data 9.2.2006, in data 26.6.2006;

– il comune ha notificato la richiesta di integrazione documentale in data 10.10.2006;

– il comune ha adottato il provvedimento impugnato di decadenza in data 11.4.2007 e lo ha notificato nella successiva data dell’8.5.2007.

Dall’esame degli atti depositati emerge, inoltre, che effettivamente la notificazione sia della comunicazione dell’avvio procedimentale che della richiesta di integrazione documentale, pur essendo state effettuate regolarmente nei confronti della società G. s.r.l. nella sede di via di Tor Fiorenza, sono state, invece, effettuate nei confronti dell’Osteria al vecchio indirizzo di via Casilina nonostante che, con l’istanza del 2.5.2006, la stessa avesse indicato nell’intestazione la nuova sede in via di Tor Fiorenza n. 56.

Da quanto esposto emerge come il comune abbia calcolato l’anno di inattività (pur non avendolo specificato nel provvedimento impugnato ma soltanto negli scritti difensivi) a decorrere dal febbraio 2005 (data indicata in sede di assunzione di informazioni nel corso del sopralluogo effettuato in data 15.9.2005), visto che anche nella comunicazione dell’avvio procedimentale il riferimento è all’accertamento pervenuto in data 8.3.2006 (ossia il verbale in copia agli atti con indicati anche i sopralluoghi del 19.1.2006 e del 2.2.2006).

Tuttavia, la copia del verbale del detto sopralluogo del 15.9.2005 non evidenzia da chi siano state assunte le informazioni e quale sia stato il loro esatto contenuto con riferimento ai dati di fatto acquisibili; sicuramente l’attività non è stata esercitata a decorrere dal 14.7.2005 (vista la richiesta di sospensione dell’esercizio dell’attività per meno di un anno inoltrata da parte della società dante causa della G. s.r.l.) e fino al 3.5.2006, almeno non in modo continuativo, atteso che sono state depositate in atti soltanto n. 6 fatture relative all’attività svolta nel locale nel periodo ottobre 2005marzo 2006 e che è stato, comunque, accertato che all’interno vi erano in corso i lavori di ristrutturazione.

Ne consegue che non può fondatamente ritenersi che, al momento dell’adozione della comunicazione dell’avvio procedimentale (nonché dell’impugnato provvedimento di decadenza) fosse con certezza effettivamente decorso l’anno di inattività che costituisce il presupposto per la declatoria della decadenza dall’autorizzazione amministrativa di cui trattasi.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-05-2011, n. 2770

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti à sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso in epigrafe va respinto, per quanto qui appresso specificato.

1.1. La S. S.r.l. nonché – anche in proprio – il legale rappresentante della medesima Società, hanno impugnato innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, il provvedimento con il quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale del Comune di Salve (Lecce) ha respinto l’istanza presentata dalla Società predetta in data 11 aprile 2008 al fine di conseguire l’autorizzazione ad allestire case mobili di pernottamento presso il complesso turistico (campeggio) denominato "Ionia Club", gestito sempre da S.

Il provvedimento di reiezione dell’istanza – debitamente preceduto dalla comunicazione di cui all’art. 10bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, a sua volta contestualmente impugnata – si fonda sulla seguente, testuale motivazione: "la richiesta di cui all’oggetto rientra tra gli interventi soggetti al rilascio del permesso di costruire, giusto art.3, comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; considerato che l’intervento proposto ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico la stessa dovrà acquisire il relativo nulla osta da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo ai sensi dell’art 146 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n.42".

Nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado le parti ricorrenti hanno dedotto le censure di

incompetenza, violazione dell’art 17 della L.R. 11 febbraio 1999 n. 11, falsa applicazione dell’art 3 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione dell’art 10, comma 1, lettera b), della L. 7 agosto 1990 n. 241.

1.2. Con sentenza n. 2047 dd. 30 settembre 2010 la Sezione II^ del T.A.R. adito ha respinto il ricorso, evidenziando che la tesi delle ricorrenti "muove dalla presunta riconducibilità delle case mobili, di cui si fa menzione nella domanda di autorizzazione dell’11 aprile 2008, agli allestimenti mobili di pernottamento, disciplinati dall’art 17 della legge Regione Puglia 11 febbraio 1999 n.11. La legge regionale in argomento, dopo aver definito campeggio la struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi di pernottamento, stabilisce quali sono le ulteriori dotazioni strutturali che possono, per così dire, ampliare l’offerta di servizi agli utenti di un camping. Si prevede, da un lato, che possono essere riservate apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti che siano sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomo; ciò nei termini massimi di trenta unità abitative per ettaro e, in ogni caso, in maniera tale da non superare una ricettività pari a 90 posti letto per ettaro; dall’altro lato, ai sensi del comma 4 del precitato art 17, si stabilisce che è altresì consentita la realizzazione, in determinati termini percentuali da ragguagliare alla ricettività complessiva consentita in strutture fisse, di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili i quali godono, dal punto di vista edilizio, di un regime di autentica liberalizzazione.

Tuttavia, " gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che: a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione; b) non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; ed ancora, gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento""; conseguentemente "la installazione, all’interno di una struttura ricettiva con le caratteristiche di camping, di allestimenti mobili di pernottamento sia subordinata alla duplice condizione che si tratti di strutture di minimo ingombro, non collegate al terreno in forma permanente, e che l’eventuale dotazione di servizi non ne impedisca la facile rimovibilità. In definitiva, il regime di liberalizzazione opera solo quando sussiste la ragionevole previsione, a motivo delle caratteristiche tecniche degli allestimenti di cui si discute, di un carico urbanistico non significativo. Nella fattispecie concreta posta al vaglio del Giudice amministrativo, non sembra invece di poter desumere che le strutture allestite dalla ricorrente presentino le caratteristiche tipologiche sopra esaminate posto che le case mobili che la società ricorrente ha inteso installare in numero di 60 all’interno del proprio campeggio sono esclusivamente descritte quali strutture servite da una serie di impianti (idrico, di scarico reflui, gpl, elettrico e Tv) ma senza alcuna specifica menzione alla permanente funzionalità del meccanismo di rotazione, alla natura non permanente del collegamento al terreno, e alla facile rimovibilità degli allacciamenti alle reti tecnologiche. Le considerazioni che precedono appaiono dirimenti e permettono di ritenere che il regime applicabile sia, invece, come correttamente opinato dalla difesa del comune di Salve, quello del preventivo assenso edilizio".

2. S. e il suo legale rappresentante hanno quindi proposto appello avverso la sentenza sopradescritta, affermando innanzitutto che il giudice di primo grado sarebbe "andato ben oltre il corredo motivazionale degli atti impugnati in quanto il diniego da esse contestato "non poneva minimamente in discussione la mancanza dei requisiti richiesti dalla citata L.R. 11 del 1999", posto che soltanto nel corso del giudizio di primo grado la difesa del Comune avrebbe "genericamente eccepito che gli allestimenti mobili progettati non corrispondono per caratteristiche tecniche a quelli fotografati dal citato art. 17, comma 4, della L.R. 11 del 1999" (cfr. pagg. 5 e 6 dell’atto introduttivo del presente giudizio di appello), e fermo comunque restando che nel corso del medesimo giudizio di primo grado le stesse ricorrenti avevano comunque fornito la prova della sussistenza per i propri manufatti dei requisiti costruttivi contemplati dalla testè riferita disciplina di fonte regionale (cfr. al riguardo la documentazione di cui al n. 14 usque 17 depositata anche nel presente grado di giudizio, tra cui la relazione tecnica dell’Ing. Marcello Menni e la perizia dell’Ing. Maurizio Papa).

In secondo luogo la ricorrente evidenzia che con la propria istanza dell’11 aprile 2008 essa aveva inteso soltanto chiedere allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Salve "l’aggiornamento della propria licenza commerciale n. 118/89" e che "sorprendentemente" (cfr. pag. 9 dell’atto introduttivo del giudizio di appello) è stato pertanto adottato a riscontro di tale istanza un atto a contenuto diverso, recante un diniego illegittimo in quanto riferito ad "attività assolutamente libera all’interno di una struttura ricettiva all’aria aperta già autorizzata" (cfr. ibidem).

Tutto ciò premesso, ai fini della reiezione del ricorso in appello è qui sufficiente rimarcare, in via del tutto assorbente, che a fronte della presentazione della predetta domanda di mero "aggiornamento della propria licenza commerciale n. 118/89" l’Amministrazione Comunale ha legittimamente ritenuto tale adempimento del tutto insufficiente per legittimare l’allestimento delle case mobili in questione anche sotto il profilo paesaggistico ed edilizio, dandone dapprima contezza alla richiedente mediante il preavviso di rigetto di cui all’art. 10bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, e quindi, adottando il provvedimento di reiezione dell’istanza stessa.

Sotto il profilo paesaggistico, risulta infatti di solare evidenza che l’inserimento di 60 case mobili nel contesto di una struttura ricettiva pur già fruente di autorizzazione paesistica di per sé configura una consistente trasformazione morfologica della struttura medesima, con sicuro impatto visivo; né può obiettarsi in contrario che la dichiarata mobilità dei manufatti in questione esime ex se dal procedimento autorizzatorio di cui all’art. 146 del D.L.vo 42 del 2004 e successive modifiche, posto

che la mobilità dei manufatti in questione è meramente eventuale e- comunque – per certo non è attuata nel periodo estivo, allorquando si pone con maggiore evidenza la necessità della tutela dell’integrità del contesto tutelato.

Sotto il profilo edilizio, risulta del tutto inconferente qualsivoglia richiamo alla disciplina di cui all’art. 17 della L.R. 11 del 1999, stante il fatto che trattasi di disciplina implicitamente abrogata dal T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 laddove esplicitamente configura quale "intervento di nuova costruzione… l’installazione… di case mobili" (cfr. ivi l’art. 3, comma 1, lett. e 5), correlativamente non contemplando l’intervento medesimo tra quelli propri dell’attività edilizia libera (cfr. ibidem, art. 6).

3. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo, nel mentre va dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di Euro 3.000,00. (tremila/00) oltre agli accessori legali.

Dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-09-2011, n. 19695 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 28/36/07, depositata il 17.4.07, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano (OMISSIS) avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società Riccardo Gay Model Management s.r.l. nei confronti dell’avviso di accertamento, emesso a seguito dell’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte e sanzioni per IRPEG ed IRAP, relative all’anno 1998. 2. La CTR riteneva, invero, che i giudici di prime cure avessero correttamente vagliato le ragioni della società e quelle dell’amministrazione finanziaria, e che elementi favorevoli a favore della contribuente ben potessero desumersi dal giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della Riccardo Gay Model Management s.r.l., per reati connessi alla vicenda processuale in esame.

3. Per la cassazione della sentenza n. 28/36/07 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo, al quale la Riccardo Gay Model Management s.r.l. ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, proposta nel controricorso dall’intimata Riccardo Gay Model Management s.r.l.

1.1. Rileva, invero, la società resistente che, in data 27.5.08 – come si evince, altresì, dall’atto di notifica in rinnovazione del successivo ricorso del 21.6.08 – era stato notificato dall’Avvocatura dello Stato, presso la sede legale della società, un primo ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Lo stesso atto era stato, peraltro, notificato dalla difesa erariale anche al Dr. Francesco Spinoso, difensore costituito nel giudizio di appello nel quale la Riccardo Gay s.r.l. rivestiva la qualità di appellata, presso lo Studio Tributario Internazionale, in (OMISSIS), ove la società contribuente aveva eletto domicilio, in persona del predetto difensore. Tale notifica non era, tuttavia, andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, per cui il ricorso per cassazione era stato notificato in rinnovazione, in data 24-28.6.08, alla Riccardo Gay s.r.l. presso il codifensore in appello, avv. Gianni Marongiu, nello studio di quest’ultimo, sito in (OMISSIS).

Senonchè, essendo stata tale seconda notifica effettuata oltre il termine di un anno – previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo previgente, applicabile alla fattispecie ratione temporis) – dal deposito della sentenza di appello, avvenuto il 17.4.07, il ricorso per cassazione, nonostante l’effettuata notifica in rinnovazione, dovrebbe essere dichiarato inammissibile, ad avviso dell’ intimata, essendo l’Avvocatura dello Stato ormai decaduta dal potere di impugnare la sentenza di secondo grado.

1.2. Nè la costituzione della Riccardo Gay s.r.l. nel presente giudizio di legittimità, avvenuta con controricorso depositato l’11.7.08, potrebbe valere ad ovviare alla tardività del ricorso, atteso che detta costituzione, avvenuta a termine di impugnazione ampiamente scaduto, potrebbe, a parere dell’intimata, sanare la nullità della notifica dell’atto introduttivo solo con efficacia ex nunc, ossia con effetto dalla suindicata data di deposito del controricorso.

1.3. L’eccezione è infondata e va disattesa.

1.3.1. Rileva, invero, la Corte che, dall’esame della sentenza di appello, si evince che la Riccardo Gay Model Management s.r.l. nel giudizio di secondo grado era difesa da più codifensori, tra i quali il dr. Francesco Spinoso – che rivestiva, altresì, la qualità di domiciliatario della parte – e l’avv. Gianni Marongiu, attuale difensore dell’odierna intimata.

Ne consegue che la notifica in rinnovazione del ricorso per cassazione, avvenuta in data 24-28.6.08 presso il professionista da ultimo menzionato, è stata effettuata dall’Avvocatura dello Stato presso uno dei difensori costituiti in secondo grado, ancorchè non avente la qualità di domiciliatario della parte.

1.3.2. Ebbene – come questa Corte ha già avuto modo più volte di precisare – la notificazione del ricorso per cassazione al codifensore costituito della parte appellata, privo della qualità di domiciliatario della medesima per il giudizio di appello, deve ritenersi nulla e non inesistente. E’, invero, del tutto evidente che, in siffatta ipotesi, la notifica del ricorso, benchè eseguita in un luogo diverso da quello prescritto (presso il procuratore costituito, che sia anche domiciliatario, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1), non è, tuttavia, priva di un astratto collegamento con il destinatario, poichè il professionista, presso cui l’atto risulta notificato, è pur sempre un difensore costituito del destinatario.

Ne discende che la notifica in tal modo effettuata, in quanto determina, non già l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, bensì la sua nullità, è sanata, con effetto ex tunc, per raggiungimento dello scopo ( art. 156 c.p.c.), per effetto della costituzione in giudizio dell’intimato, ancorchè questa avvenga dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, ed anche se effettuata al solo scopo di eccepire la nullità (cfr., tra le tante, Cass. 15190/05, 10119/06, 1108/06, 20731/10, 6470/11).

1.3.3. L’avvenuta sanatoria, con efficacia retroattiva, della nullità della notifica del ricorso per cassazione esclude, pertanto, nel caso concreto la dedotta inammissibilità del ricorso per tardività; per il che l’eccezione proposta, in tal senso, dalla Riccardo Gay s.r.l. deve essere rigettata.

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 2.1. Osserva, invero, l’Ufficio che la ripresa a tassazione, costituente oggetto dell’avviso di accertamento impugnato dalla contribuente, si fondava su un assunto di fondo dell’amministrazione finanziaria, e cioè sul carattere fittizio della società inglese Riccardo Gay International Ltd., costituente una "società non operativa, fitti ziamente interposta nelle transazioni commerciali della contribuente, al fine di abbattere la sua base imponibile in Italia e far emergere parte degli utili del gruppo all’estero".

In tal senso, l’amministrazione finanziaria aveva rilevato, nel giudizio di appello, che i costi recuperati a tassazione, poichè ritenuti non deducibili, inerivano essenzialmente alla corresponsione a favore di due società inglesi – la Lyon Trading Ltd. in una prima fase, esauritasi in precedenti periodi di imposta, poi, la Riccardo Gay International Ltd. – di una commissione pari al 15%, quale compenso per lo svolgimento del compito di scelta e gestione delle modelle (ed. scouting), effettuata in relazione all’attività svolta dalla Riccardo Gay Model Management s.r.l. Quest’ultima, invero, è una società di servizi, che ricerca e seleziona, per i propri clienti, modelli/e per sfilate, ed effettua servizi fotografici ed altre attività connesse.

Tali società estere, che – a detta della contribuente – provvedevano al pagamento dei compensi alle modelle, erano, tuttavia, risultate – a seguito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza – del tutto prive di personale e di qualunque struttura operativa idonea a svolgere l’attività concernente le prestazioni fatturate.

Per tali ragioni, pertanto, l’Ufficio era pervenuto al convincimento che il compenso corrisposto dalla Riccardo Gay s.r.l. alle consociate estere – ed in particolare per l’annualità 1998 – nella misura suindicata, fosse da ritenersi afferente ad operazioni inesistenti e, quindi, reddito sottratto all’imposizione fiscale.

2.2. Senonchè il giudice di appello – stando alle deduzioni della ricorrente – non avrebbe in alcun modo preso in considerazione i diversi mezzi di prova allegati dall’amministrazione a sostegno del gravame, nessuna traccia rilevandosi, al riguardo, nella stringata motivazione dell’impugnata sentenza.

La CTR avrebbe, invero, fondato l’impugnata decisione esclusivamente sull’esistenza di un giudicato penale (di assoluzione del legale rappresentante della Riccardo Gay s.r.l.) favorevole alla società contribuente, e sull’apodittica considerazione della correttezza del percorso decisionale seguito dal giudice di appello.

Di qui la censura di insufficiente motivazione, mossa dall’Agenzia delle Entrate all’impugnata sentenza.

2.3. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

2.3.1. Questa Corte ha, infatti, più volte – ed anche di recente – avuto modo di puntualizzare che il motivo di ricorso con il quale si denunci l’omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione, deve indicare il fatto controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente. Al riguardo si è, inoltre, precisato che per "fatto" deve intendersi, non una "questione" o un "punto" della sentenza (come prevedeva il testo previgente dell’art. 360 c.p.c., n. 5), bensì un fatto vero e proprio, ossia un fatto principale ex art. 2697 c.c., che dia luogo alla costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante (fatto di per sè decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), ovvero un fatto secondario, dedotto, cioè, in funzione di prova di un fatto principale, purchè sia – a sua volta – controverso e decisivo (cfr. Cass. 12990/09, 2805/11).

Per quanto concerne, più in particolare, la denuncia di difetto di motivazione che investa la mancata ammissione o l’omessa valutazione di prove costituende o di documenti prodotti in causa, o ancora l’omessa o insufficiente valutazione di risultanze probatorie o processuali, questa Corte ha, poi, avuto modo di precisare che il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato, o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione. Quest’ultima è, infatti, finalizzata a consentire alla Corte – in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso – il controllo della decisività dei fatti da provare e delle prove stesse (v., tra le tante, Cass. 17915/10, 4201/10).

2.3.2. Orbene, nel caso concreto, l’amministrazione ha indicato nel ricorso il fatto centrale controverso, costituito – come si evince dalla stessa impugnata sentenza – nella sussistenza di un’interposizione fittizia della società estera summenzionata nei rapporti tra la Riccardo Gay s.r.l. ed i propri collaboratori (modelli/e), in conseguenza della quale l’odierna intimata aveva corrisposto a detta società estera un compenso per l’attività svolta nel suo interesse (15% sui compensi corrisposti ai modelli/e), al fine di sottrarre materia imponibile al fisco italiano e di trasferirla alla controllata inglese, sotto forma di fittizie commissioni. La suindicata circostanza, dedotta dall’amministrazione nel giudizio di merito, aveva dato origine all’atto impositivo impugnato nel presente giudizio, ponendosi, pertanto, come il fatto costituivo principale della situazione giuridica controversa.

L’Ufficio ha, inoltre, provveduto ad indicare nel ricorso tutti i mezzi istruttori dedotti nel giudizio di appello (dichiarazioni spontanee rese dall’amministratore unico della Riccardo Gay s.r.l., dichiarazioni rese dalla sig.ra M.C.A., dichiarazioni rese dal sig. G.G., dipendente della Riccardo Gay s.r.l., documentazione extracontabile reperita in sede di verifica) , ed ha integralmente trascritto, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, l’intero contenuto delle deposizioni suindicate.

2.3.3. Per converso, nell’impugnata sentenza non vi è menzione alcuna di tali mezzi istruttori, avendo la CTR del tutto omesso di considerare la fonti di prova allegate dall’amministrazione finanziaria.

Ed invero, la motivazione dell’impugnata sentenza si fonda esclusivamente sul giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della Riccardo Gay s.r.l. – che, peraltro, come più volte affermato da questa Corte non ha neppure efficacia vincolante nel processo tributario, potendo fornire al giudice solo materiale indiziario, da valutare nel quadro complessivo degli elementi di prova acquisiti nel giudizio (Cass. 10945/05, 5720/07, 20860/10) – e sull’acritico rinvio alla sentenza di primo grado, apoditticamente considerata convincente ed esaustiva sul punto in discussione.

La totale obliterazione di elementi probatori che, ove considerati, avrebbero potuto indurre la CTR ad una diversa decisione del giudizio, evidenzia – a parere della Corte – la sussistenza del vizio motivazionale denunciato dall’Agenzia delle Entrate.

3. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, in accoglimento del ricorso dell’amministrazione, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che – tenuto conto di quanto statuito da questa Corte – dovrà adeguatamente motivare in ordine al fatto controverso costituito dalla sussistenza, o meno, di operazioni commerciali inesistenti, nei rapporti tra la Riccardo Gay Model Management s.r.l. e la Riccardo Gay International Ltd, che abbiano dato luogo a costi non deducibili ai fini IRPEG ed IRAP, previa adeguata valutazione dei mezzi di prova articolati dall’amministrazione finanziaria.

4. Il giudice di rinvio provvedere, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvedere alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.