Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 08-06-2011, n. 22771

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14.1.2010, il G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta dichiarò O.G. responsabile dei reati di tentata rapina e tentata violazione di domicilio, unificati sotto il vincolo della continuazione e – con la diminuente per il rito – lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza in data 18.11.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al tentativo di rapina: pur a fronte di specifiche doglianze in punto di affermazione di responsabilità (quali la non compatibilità fra le ecchimosi refertate alla B. e la asserita aggressione, la non immediatezza della denunzia, il fatto che l’imputato avesse riferito di intrattenere una relazione con la badante e donna delle pulizie della B.S.M., la quale gli aveva aperto la porta, il fatto che appena la B. glielo chiese l’imputato lasciò l’abitazione della donna) la Corte d’appello si sarebbe limitata a sostenere le stesse ragioni del primo giudice;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto solo come tentativo di violazione di domicilio: la Corte territoriale non avrebbe affermato alcunchè sui motivi di gravame;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena sulla base della asserita pericolosità del ricorrente, peraltro smentita dalla sostituzione degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; nuovamente la Corte territoriale si sarebbe limitata a ripetere gli stessi argomenti già svolti dal giudice di primo grado nella sentenza appellata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti la Corte territoriale ha fondato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa B. G., giudicate chiari, lineari, logiche e prive di contrasti, nonchè dal referto delle lesioni patite dalla donna. La violenza è stata ritenuta non limitata al permanere nell’abitazione ma finalizzata ad ottenere denaro. In relazione al tentativo di violazione di domicilio in danno di Ba.Gi. la Corte d’appello ha richiamato le dichiarazioni della stessa ed i segni di effrazione. In ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena la Corte di merito ha rilevato che vi ostavano la reiterazione dei fatti, l’aver perpetrato i fatti in danno di persone anziane.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5Asent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

E’ poi giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, (in questo senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187).

Del resto questa Corte ha chiarito che "In sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicchè, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione". (Cass. Sez. 2 sent. n. 29434 del 19.5.2004 dep. 6.7.2004 rv 229220. Nella specie la Corte ha ritenuto che la semplice circostanza che alcuno dei collaboranti avesse taciuto in ordine alla presenza di uno dei coimputati in seno all’associazione per delinquere, non incrinava la logicità della motivazione della Corte di merito che aveva confermato la responsabilità dell’imputato).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-11-2011, n. 22889 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. G.R. fa parte del contingente del personale non docente della scuola, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario), trasferito dagli enti locali allo Stato a decorrere dal 1 gennaio 2000. 2. Ha convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, suo nuovo datore di lavoro, chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda.

3. Il dipendente ha impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado, applicando una disposizione contenuta a nella Legge Finanziaria del 2006, emanata nel corso del processo.

4. Il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, impugnando la sentenza della Corte d’appello per violazione delle norme che regolano la materia e cioè la L. n. 124 del 1999, art. 8 e la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), sostenendo, in particolare, che la previsione di quest’ultima legge applicata dalla Corte non ha natura retroattiva e quindi non incide sui giudizi in corso al momento della sua emanazione. Sostiene poi che, qualora la si considerasse dotata di efficacia retroattiva, sarebbe incostituzionale sotto molteplici profili.

5. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

6. La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. 7. Tale norma, dopo aver premesso, al primo comma, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel comma 2, che "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto". 8. La disposizione ha formato oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa è stata data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 9. Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla L. n. 124, art. 8. stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2000 il ccnl 1 aprile 1999 di Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il ccnl 26 maggio 1999 della scuola. L’art. 3 dell’accordo ha disciplinato l’inquadramento professionale e retribuivo, nei seguenti termini: "i dipendenti trasferiti sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità (….).

L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale d’inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola". 10. Le controversie giudiziarie hanno riguardato in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale.

La giurisprudenza si è orientata in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

11. Sulla materia è intervenuto il legislatore, dettando una disposizione, la Legge Finanziaria 2006, art. 1, comma 218 sopra citata, che ha recepito, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M., stabilendo che la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 "si interpreta nel senso che" il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello stato "è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge". 12. Come è evidente, il comma 218 della finanziaria ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retributivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000 già riprese dal decreto ministeriale dell’aprile 2001. 13. La tesi, riproposta dalla parte ricorrente, che nega l’efficacia retroattiva della disposizione introdotta dalla finanziaria 2006, e sostiene, quindi, la sua inapplicabilità ai processi già in corso, non è fondata. Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione:

"la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 si interpreta nel senso che".

Espressione che indica la volontà di far retroagire la norma. La Corte di cassazione e la Corte costituzionale si sono espresse in modo concorde sul punto. Da ultimo, le Sezioni unite, hanno qualificato la disposizione tra le "norme di sanatoria con efficacia retroattiva" perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati) giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. "Si è trattato – precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito fare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza" (Così:

Cass. S.U., 8 agosto 2011, n. 17076, richiamando Corte cost. n. 234 del 2007).

14. Quanto al motivo di ricorso riguardante la legittimità costituzionale, esso ripropone alcune delle molteplici eccezioni sollevate da vari giudici, compresa questa Corte di cassazione, che, con ordinanza n. 22260 del 2008, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione del contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU con riferimento al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso. Le eccezioni di legittimità costituzionale sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunce: la n. 234 e la n. 400 del 2007; la n. 212 del 2008; la n. 311 del 2009. 15. Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato sono stati respinti da questa Corte (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

16. Tuttavia, l’ampio spettro dell’impugnazione che, più a monte, pone un generale problema di violazione della disciplina dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, e dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 impone di tener conto dei successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

17. Sono, infatti, intervenute sul tema, tanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, che la Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non definitiva, perchè oggetto di richiesta di rinvio dinanzi alla Grande camera.

18. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) si è espressa con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero dalla signora I. S.. – in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

19. Quest’ultima decisione è definitiva.

20. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia.

21. La prima questione consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

22. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione).

23. Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza presso quest’ultimo. E compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo". 24. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

25. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

26. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri: 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75. e al n. 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77). 2) Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 3) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo:

"all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

27. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria 2006, art. 1, comma 218, agli artt. 6 CEDU e 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

28. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

29. Il caso in esame deve quindi essere deciso, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata dalla parte ricorrente, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea.

30. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, che, applicando i su indicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bari, anche per le spese.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 07-07-2011, n. 26643 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14/7/2003 il Tribunale di Ascoli Piceno, sez. dist. di San Benedetto del Tronto, assolveva P.A. dal delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, TU (capo A) cessione di una dose di eroina a M.W.; nonchè per la detenzione di gr. 2,248 di eroina (capo B: acc. in (OMISSIS)).

Osservava il Tribunale che nell’immediatezza dei fatti il M. aveva dichiarato che la dose di eroina rinvenuta nella sua auto era stata acquistata dal P.. Sentito in dibattimento ai sensi dell’art. 210 c.p.p., si era avvalso della facoltà di non rispondere. Pertanto in assenza di prova sulla cessione della droga, l’imputato doveva essere assolto.

Con sentenza del l/3/2010 la Corte di Appello di Ancona, riformando la pronuncia di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole limitatamente al capo A) e, ritenuto il fatto di lieve entità, lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 2.600= di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, laddove la corte di merito aveva affermato che il P. era tossicodipendente, per poi però non ritenere che la droga la detenesse per uso personale e non l’avesse egli ceduta; che era stata ritenuta come effettuata una cessione, in assenza di dichiarazione in tal senso dell’acquirente;

non aveva valutato che la fuga era stata determinata dal fatto che i Carabinieri erano in borghese; che l’affermazione dell’indigenza economica del P. era apodittica ed i precedenti penali non potevano costituire indizio di responsabilità.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato ed, inoltre, basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, va pertanto dichiarato inammissibile.

Ha rilevato la Corte territoriale, richiamando anche le circostanze riportate nella sentenza di primo grado, che la responsabilità del P. emergeva dalle seguenti circostanze:

– i Carabinieri il giorno dei fatti avevano osservato un’auto con a bordo tre persone;

– ad un tratto era da essa discesa il P. (così successivamente identificato) e la sua compagna;

– intervenuti per un controllo, sull’auto, condotta da M. W. veniva rinvenuta sotto il sedile anteriore una dose di eroina; questi, nell’immediatezza dei fatti, dichiarava di averla acquistata dal P. (dichiarazione poi ritrattata in dibattimento);

– intanto P. e la compagna si erano dati alla fuga, verso il molo, gettando in mare un pacchetto che, una volta recuperato risultava contenere oltre 2 grammi di eroina, divisa in involucri;

– dalla C.T. tossicologica espletata emergeva la compatibilità della droga recuperata con quella trovata sull’auto.

Desumeva la Corte da tali circostanze ed in particolare dalla complessiva condotta tenuta dall’imputato (fuga e occultamento della residua sostanza, analoga a quella rinvenuta nell’auto del M.), che era stato egli a cedere la dose di eroina rinvenuta sull’auto di quest’ultimo ed, una volta scoperto, aveva cercato di dileguarsi.

Peraltro, tale ricostruzione dei fatti era avallata dai precedenti penali specifici dell’imputato.

Su tali punti, le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000- in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-07-2011, n. 29491 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28 settembre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha f respinto il reclamo, proposto da C.F., detenuto in attesa di primo giudizio per altra causa avverso l’ordinanza del 15 febbraio 2010, con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Napoli aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata, di cui all’art. 54 o.p., per i semestri 8 novembre 2006-8 novembre 2009. 2. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che il beneficio anzidetto non poteva essergli concesso, avendo il richiedente commesso reati (violazione aggravata legge stupefacenti) per i quali era da applicare la norma di cui all’art. 4 bis, u.c. ord. pen.; ed era emerso che, nei suoi confronti, erano stati segnalati collegamenti attuali con la criminalità organizzata, come poteva desumersi dalla nota della D.D.A. di Napoli del 2 febbraio 2010; ha poi rilevato che erroneamente il reclamante aveva fondato il proprio reclamo sul fatto che egli avesse ottenuto dal magistrato di sorveglianza il benefico della liberazione anticipata per semestre successivo, in quanto il magistrato di sorveglianza non aveva potuto tener conto di quanto riferito dalla Procura distrettuale con la nota di cui sopra.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, C.F. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione carente e contraddittoria, in quanto la condanna da lui subita per violazione legge stupefacenti aveva escluso la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ed inoltre quanto rappresentato dalla D.D.A. di Napoli con la nota del 2 febbraio 2010 era da ritenere superato dal successivo evolversi delle indagini svolte nei suoi confronti, dalle quali poteva evincersi l’inattualità dei suoi presunti collegamenti con la criminalità organizzata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da C.F. è infondato.

2. La decisione impugnata è invero pienamente condivisibile, avendo essa fatto corretta applicazione della norma di cui all’art. 4 bis, comma 3 bis o.p., applicabile anche alla liberazione anticipata;

secondo tale norma i benefici penitenziari, fra cui la liberazione anticipata, non possono essere concessi a chi, come l’odierno ricorrente, si trovi detenuto per delitti dolosi, quando il Procuratore nazionale o distrettuale antimafia abbia comunicato l’attualità dei collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata (cfr. Cass. 1, 27.2.08 n. 11661, rv. 239719).

3.Il ricorrente sostiene che, successivamente alla nota della D.D.A. di Napoli del 2 febbraio 2010, sarebbero emersi elementi tali da provare che egli non fosse attualmente collegato con la criminalità organizzata e che i fatti a lui attribuiti si sarebbero interrotti al 2006.

Si osserva al riguardo che trattasi di affermazioni meramente assertive, non essendo state allegato alcun documento idoneo a provare la veridicità di quanto da lui affermato, allegazione da ritenere invece indispensabile per il noto principio dell’autosufficienza del ricorso, vigente nel presente giudizio di legittimità.

Peraltro dall’esame del provvedimento emesso nei confronti del ricorrente dal Magistrato di sorveglianza di Napoli il 15 febbraio 2010, oggetto del reclamo proposto al Tribunale di sorveglianza di Napoli, emerge che, contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto, la condanna per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, per la quale era in espiazione pena, era stata ritenuta aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7. 8. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da C.F., con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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