Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 22-07-2011, n. 29520 Falsità materiale

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa l’11/06/010, confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 09/04/09, appellata da F.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, (capo A) della rubrica, come ritenuto in sentenza), artt. 476, 482 e 640 c.p.; D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 (come contestati ai capi B), C), E), F)) e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1500 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili S.P. e S.G., da liquidarsi in separato giudizio, assegnando loro una provvisionale, determinata come in atti.

F.D. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. l), in relazione al mancato espletamento di perizia psichiatrica sulla propria persona ai fini dell’accertamento della sua capacità di intendere e volere, all’epoca dei fatti.

Le parti civili, S.P. e S.G., proponevano ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello in data 11/06/010, con la quale era stata respinta la propria istanza avente per oggetto la revocatoria penale ex art. 193 c.p. in relazione ad una molteplicità di atti di disposizione patrimoniale effettuati direttamente /o indirettamente dall’imputato.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 07/06/011, ha chiesto rinammissibilità di entrambi i ricorsi.

Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Quanto alla impugnazione di F.D. – circoscritta al mancato espletamento di perizia psichiatrica sulla persona dell’imputato per accertare l’eventuale vizio parziale di mente, ex art. 89 c.p. – la stessa è manifestamente infondata.

La Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni poste a base dell’ordinanza de qua, ed ossia:

1. il certificato medico prodotto a sostegno della richiesta di perizia psichiatrica era privo di data e rilasciato da soggetto poi deceduto;

2. detto certificato era stato già valutato con esito negativo nell’udienza preliminare, senza che la difesa avesse rinnovato, successivamente, nel prosieguo del giudizio di 1 grado e nei motivi di appello, la richiesta di perizia psichiatrica;

3. dall’esame del citato certificato non si evincevano elementi tali da cui desumere una patologia psichiatrica dell’imputato risalente all’epoca dei fatti in esame.

Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto e vizi logici, non censurabili in sede di legittimità.

Ancora, l’elaborato peritale prodotto dalla difesa del ricorrente attinente ad accertamenti eseguiti in altro e distinto procedimento penale ed espletati in epoca successiva (09/10/010) alla sentenza della Corte Territoriale (emessa l’01/06/010), non risulta pertinente in modo certo e determinante, in riferimento alle condizioni psichiche in cui versava il D. all’epoca dei fatti relativi al presente processo.

Quanto alle impugnazioni proposte da S.P. e S.G., si rileva che la Corte ha indicato le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di revocatoria, ex art. 193 c.p.; ed ossia: non risultava, allo stato degli atti, la prova della malafede degli acquirenti dei beni immobili ceduti; acquirenti in ordine ai quali non era stato instaurato alcun contraddittorio.

Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto e vizi logici, non censurabili in sede di legittimità.

Va, peraltro, evidenziato che la revocatoria, ex art. 193 c.p., costituisce titolo giuridico ai fini dell’azione di revocatoria da espletare, però, davanti al giudice civile, non certo nel corso del procedimento penale.

Vanno dichiarati, pertanto, inammissibili i ricorsi proposti da D.F. e dalle parti civili S.P. e S.G., con condanna degli stessi, singolarmente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00 per ciascuno.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 14-09-2011, n. 7280 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso deduce l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto la disposta acquisizione al patrimonio comunale sarebbe fondata su due atti presupposti, concernenti l’accertamento dell’abuso e l’ordine di demolizione, sospesi da questo Tribunale in sede cautelare in separati giudizi, e che il Comune controbatte la inammissibile genericità delle censure;

– Rilevato che peraltro nessuna delle parti espone con precisione, nelle proprie difese, le vicende processuali ritenute rilevanti nella fattispecie in esame;

– Accertato da una verifica d’archivio, a seguito della pubblica udienza del 9.6.2011 ed ai fini della decisione nella camera di consiglio del 23.6.2011, che i due ricorsi in questione, R.G. n. 7930/88 assegnato alla Sezione II, e R.G. n. 1207/86 assegnato alla Sezione II Bis, risultano entrambi dichiarati estinti per perenzione, il primo con decreto n. 7031/2007 ed il secondo con decreto n. 9477/2011;

– Valutato che l’estinzione del giudizio determina la caducazione della sospensione cautelare interinale di efficacia del provvedimento impugnato, e che pertanto la ricorrente non potrebbe comunque ottenere alcun effetto favorevole dalla definizione del presente ricorso, essendo quello impugnato un atto dovuto fondato su provvedimenti non ulteriormente contestabili quanto alla loro legittimità;

– Ritenuto pertanto di dover pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, sussistendo peraltro motivate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-01-2012, n. 1054 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24.10.2007/1.3.2008 la Corte di appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da V.D.D. nei confronti della RAT Radiotelevisione Italiana spa (di seguito RAI) per il riconoscimento della natura subordinata dell’attività di annunciatore – traduttore svolta dal gennaio del 1987.

Osservava in sintesi la corte territoriale che non risultava alcun elemento di prova dal quale potesse desumersi uno stabile inserimento della lavoratrice nell’organizzazione aziendale nè la soggezione della stessa al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso V.D. D. con tre motivi. Resiste con controricorso la RAI. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ed, in particolare, rileva che la corte territoriale aveva omesso di accertare, per come prescritto dalla sentenza rescindente, se la ricorrente avesse l’obbligo di trattenersi nel posto di lavoro per l’orario stabilito; circostanza che, peraltro, risultava dalla documentazione prodotta, ma non era stata esaminata di giudici di appello.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando ancora vizio di motivazione, prospetta che la corte territoriale non aveva preso in considerazione un complesso di circostanze documentali dalle quali risultava che la prestazione di lavoro era inserita nella struttura organizzativa della RAI e sottoposta al potere direttivo e di controllo di quest’ultima, essendo tenuta ad osservare gli orari di lavoro unilateralmente stabiliti dall’azienda e restando soggetta, in mancanza, a rilievi disciplinari.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente osserva che la corte territoriale aveva immotivatamente omesso di pronunciare sulle istanze istruttorie avanzate, pur risultando le stesse idonee a dimostrare la natura subordinata del rapporto controverso.

2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e risultano meritevoli di accoglimento.

3. Ha accertato la sentenza rescindente come si manifestasse la necessità, alla luce della genericità di molte delle valutazioni operate dai giudici di merito, di completare l’indagine istruttoria in ordine alle modalità concrete di espletamento da parte della lavoratrice di una prestazione di cui andava tenuta presente la specifica natura intellettuale e si è, al riguardo, osservato come se è pur vero che il giudice non è tenuto ad analizzare e discutere particolarmente i singoli elementi di prova acquisiti al processo, potendo invece procedere ad un apprezzamento globale e sintetico del materiale probatorio, lo stesso dovesse comunque tener conto, nell’ambito di una valutazione complessiva, di tutti gli elementi decisivi risultanti dal complesso probatorio e mettere in rilievo quanto è necessario per chiarire e sorreggere adeguatamente la ratio decidendi.

Laddove, nella fattispecie, erano stati pretermessi doverose indagini e opportuni rilievi argomentativi in ordini ad elementi, ivi compresa l’analisi della struttura dì controllo della prestazione ed eventuali interventi a tal fine dispiegati dal datore di lavoro e loro natura e modalità, idonei a sostenere affermazioni altrimenti apodittiche, quali l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, la continuità della prestazione, la messa a disposizione delle energie lavorative.

4. In esecuzione di tale compito, la corte di rinvio ha ritenuto che non emergesse dagli atti alcun elemento di prova dal quale potesse desumersi uno stabile inserimento della lavoratrice nell’organizzazione aziendale e che, in particolare, la RAI non aveva esercitato un controllo diverso da quello diretto alla verifica del "buon risultato" della prestazione, con la predisposizione di un palinsesto delle trasmissioni che prevedeva determinate cadenze temporali, che necessariamente sfuggivano alla discrezione del lavoratore.

Nell’esprimere tale valutazione, i giudici del rinvio non hanno, tuttavia, operato quel confronto con il materiale istruttorio ritualmente acquisito agli atti che la Suprema Corte aveva ritenuto necessario per accertare, in termini concreti e non per mera deduzione da una astratta configurazione della fattispecie, le reali modalità di svolgimento della prestazione, completando una indagine istruttoria che era apparsa, per molti aspetti, viziata da genericità ed indeterminatezza.

In particolare, non risultano in alcun modo esplicitate le ragioni per le quali non si sono prese in considerazione le richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti e tese a dimostrare, fra l’altro, la sussistenza o meno dell’obbligo del lavoratore di mantenersi a disposizione dell’azienda, in esecuzione di un rapporto avente carattere di sostanziale continuità, al pari di quello svolto dai traduttori – annunciatori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, o il pagamento della retribuzione anche in presenza di eventi, quale lo sciopero dei giornalisti, che determinavano una riduzione della prestazione.

Al pari di come non si sono presi in considerazione, senza alcuna plausibile motivazione, i molteplici documenti prodotti dalla ricorrente (in particolare le svariate note di servizio) relativi all’organizzazione e determinazione dei tempi di lavoro degli annunciatori – traduttori, alla tipologia ed alle caratteristiche dei controlli esercitati dall’azienda ed alle modalità di aggiornamento professionale da quest’ultima predisposte, seppur si trattasse di documenti oltremodo rilevanti (per come ha ritenuto questa Corte in analoghe fattispecie: v. ad es. Cass. n. 5079/2009; Cass. n. 23320/2010; Cass. n. 23502/2010) per apprezzare se la società intimata fosse in grado di determinare le coordinate spaziali e temporali della prestazione, garantendone il proficuo e duraturo inserimento nell’organizzazione aziendale; o, in altri termini, per verificare, in termini di concreta analisi della fattispecie, la sussistenza in capo all’azienda di un potere unilaterale di conformazione della prestazione di lavoro, secondo come richiesto dalla sentenza rescindente.

Il che ha precluso di valutare se i poteri organizzativi della RAI avessero, con riferimento alla prestazione lavorativa della ricorrente, "una ampiezza di estrinsecazione tale da consentir(le) di disporre della stessa nell’ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva", e si è assegnato, invece, rilievo ad una astratta "caratteristica della prestazione…predefinita e cognita al momento di accettazione dell’incarico", del tutto ingiustificabile alla luce del valore dichiarativo che assume, ai fini della configurazione della fattispecie lavoristica, l’esecuzione del rapporto contrattuale.

5. Nè, infine, per giustificare tale esito possono richiamarsi i limiti cognitivi che la legge assegna al giudizio di rinvio. Tale assunto risulta incontrovertibile.

Dal momento che (non essendo controverso che la prestazione di lavoro della ricorrente si sia da sempre svolta con le medesime caratteristiche) la valutazione della documentazione acquisita nel corso del giudizio di riassunzione ben poteva trovare fondamento nel tempo della formazione di questi documenti e nella necessità, imposta dalla sentenza rescindente, di indagare le modalità di concreto espletamento del rapporto di servizio, in coerenza con le caratteristiche stesse della cassazione per vizi di motivazione, in esito alla quale, come noto, il giudice di rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti che trovino giustificazione nella sentenza di annullamento e nell’esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate, valutando liberamente i fatti di causa, al fine di pervenire ad un nuovo, e complessivo apprezzamento, adeguato ai rilievi svolti dal giudice di legittimità. E non senza che al riguardo si rammentino le esigenze di ricerca della verità materiale che, pur nell’ambito del rigoroso sistema di produzione documentale che ispira il processo del lavoro, il giudice deve, comunque, perseguire anche attraverso l’esercizio dei poteri di ufficio che appaiono indispensabili ai fini della decisione della causa, in coerenza con la tutela differenziata riconosciuta ai diritti che trovano realizzazione nel relativo giudizio (cfr. SU n. 8202/2005).

6. Il ricorso va, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altro giudice di pari grado, il quale provvedere a nuovo esame, alla luce dei criteri indicati, regolando, altresì, pure le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-02-2012, n. 2941 Crediti di lavoro

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Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe chiedeva con ricorso per insinuazione tardiva l’ammissione allo stato passivo del fallimento "WinnersSportingFootwear" del credito per spettanze lavorative relative alle ultime tre mensilità. Il curatore fallimentare si opponeva all’ammissione ed il Tribunale di Trani, mutato il rito, dichiarava inammissibile la domanda in quanto fondata su medesimo titolo già fatto valere in sede di formazione dello stato passivo a fondamento dell’istanza di ammissione di altre spettanze lavorative relative al medesimo rapporto di lavoro. Impugnata dal lavoratore innanzi alla Corte d’appello di Bari, la decisione ha trovato integrale conferma. Avverso quest’ultima statuizione il ricorrente ha infine proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi non resistiti dal curatore fallimentare intimato.

Motivi della decisione

I primi sei motivi del ricorso, articolati secondo logica connessione, censurano la declaratoria d’inammissibilità della domanda d’insinuazione tardiva delle ultime tre mensilità proposta dal dipendente dell’impresa fallita perchè priva del necessario requisito della novità, essendo stato già disposta ammissione in via ordinaria del credito per le spettanze lavorative maturate prima dell’ultimo trimestre, deducendo la limitata efficacia endofallimentare dell’approvazione dello stato passivo che non impediva al lavoratore di frazionare il diritto alla partecipazione al concorso, attesa la diversità degli elementi costitutivi della domanda.

Il ricorso introduce, riproponendola nei medesimi sensi, questione già esaminata e risolta da questa Corte nei precedenti arresti nn. 26378/2001 e 28434/2001 che, in accoglimento dei ricorsi proposti da altri dipendenti della medesima impresa fallita in relazione ai medesimi emolumenti, in adesione agli orientamenti richiamati, ha dichiarato l’ammissibilità della domanda d’insinuazione tardiva avente ad oggetto il credito riguardante le mensilità controverse, seppur maturate in relazione allo stesso rapporto di lavoro a base dei crediti ammessi in via tempestiva, disponendo la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari con rinvio ad essa per l’esame del merito.

Il collegio, condividendo appieno gli argomenti fondanti le citate pronunce che quindi conferma senza necessità di rivisitazione, pronunciando in conformità, accoglie i primi sei motivi e dichiara assorbito il settimo che riguarda il governo delle spese, disponendo la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per l’esame del merito, nonchè per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

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