T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4029 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente è proprietaria di due manufatti monopiano, adibiti ad attività di ristorazione, aventi accesso da Via Casilina, n. 713 e Via Romolo Balzani, nn. 5 e 25.

I manufatti sono condotti in locazione dalla C. Srl.

In data 19.3.2004 la C. Srl ha presentato due domande di condono ai sensi dell’art. 1 della L. 326/2003 in relazione all’ampliamento del locale commerciale.

Con la determinazione dirigenziale del 24.3.2004, notificata il 7.6.2004, è stata ordinata alla ricorrente la demolizione di due ampliamenti di due preesistenti manufatti.

Il predetto provvedimento è stato impugnato con il ricorso in epigrafe in cui la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione e falsa applicazione art. 32, commi 25 e ss. del DL 269/2003, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 326/2003; eccesso di potere per errore nei fatti presupposti;

2) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 44 della L. 47/1985 e dell’art. 32, commi 25 e ss., del DL 269/2003, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1 L. 326/2003;

3) In subordine: eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e errore nei fatti presupposti.

Con ord. n. 4929/2004 è stata accolta la domanda cautelare.

In data 20.1.2011 si è costituito il Comune di Roma che ha precisato che:

a). "come risulta dal verbale dei Vigili urbani, prot. n. 9677 del 3.3.2004, i lavori di ampliamento non erano stati ultimati alla data del 31.3.2003 ma erano in corso d’opera al momento dell’accertamento eseguito dalla Polizia municipale";

b). inoltre, la procedura di rilascio della sanatoria era sottoposta dalla legge al meccanismo del silenzio rigetto; nel senso che la richiesta si intendeva respinta se entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Comune non si fosse pronunciato;

c). nella specie, la ricorrente non ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla sua domanda.

In data 25.2.2011 la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha fatto presente di avere presentato domanda di sanatoria e ha chiesto l’improcedibilità del ricorso.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in pendenza di domanda di sanatoria – presentata anteriormente – e non definita.

E’ principio giurisprudenziale, infatti, che – in pendenza di domanda di sanatoria – è preclusa all’Amministrazione la possibilità di adottare provvedimenti repressivi dell’abuso oggetto di detta domanda in quanto la repressione renderebbe inane la domanda di sanatoria che non potrebbe più svolgere la sua funzione di ricondurre a legittimità la costruzione abusiva.

Cosicchè proprio per consentire a tale domanda di esplicare i suoi effetti legittimanti, sempre che ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione deve prioritariamente pronunciarsi su essa; del resto la repressione di un abuso edilizio sconta la illegittimità del soggetto autore, illegittimità che, in caso di pendenza di domanda di sanatoria, è suscettibile di conversione attraverso il particolare procedimento di sanatoria, per cui la repressione senza la previa definizione di tale domanda introdurrebbe surrettiziamente, senza le garanzie dello stesso procedimento di sanatoria, un definitivo giudizio di insanabilità dell’abuso.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato; restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Comune all’esito della domanda di sanatoria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 25-05-2011, n. 20933

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di G. N. la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200 di multa per il reato continuato di cui all’art. 624 c.p., e art. 625 c.p., nn. 2 e 7, contestato come commesso fino al (OMISSIS) impossessandosi di energia elettrica mediante manomissione del contatore della propria abitazione di (OMISSIS) ed allaccio abusivo alla rete dopo che la fornitura era cessata.

Il ricorrente deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, correttamente riconducibile alla diversa ipotesi della truffa.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. Il lontano precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente a sostegno della propria tesi (Sez. 1, n.1328 del 10.5.1989, imp. Braconi, Rv. 18.1506) è invero superato dall’ormai consolidato orientamento per il quale la manomissione del contatore dell’energia elettrica erogata da luogo al reato di furto in quanto diretta a superare la mancanza del consenso del titolare dell’energia sottratta all’utilizzazione della stessa nei termini risultanti dal misuratore, prescindendo da detta alterazione la materiale apprensione del bene sottratto (Sez. U, n.10495 del 9.10.1996, imp. Nastasi, Rv.206174; Sez. 5, n.45325 del 17.10.2005, imp. D’Agostino, Rv.232736). Tanto, considerato che la deducibilità in cassazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto in una sentenza di applicazione di pena è limitata ai casi di errore evidente, ed esclusa dalla sussistenza anche solo di margini di opinabilità sulla questione, (Sez. 4, n.10692 dell’11.3.2010, imp. Hernandez, Rv.246394), rende il ricorso manifestamente infondato.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 22851 Notificazione

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9.6.2010 la corte d’Appello di Napoli rigettava l’incidente di esecuzione con cui G.B. mirava a fare dichiarare non definitiva la sentenza emessa dalla stessa Corte il 28.4.2009, per difetto di notificazione dell’estratto contumaciale.

La corte territoriale rilevava che la notificazione dell’estratto contumaciale era avvenuto ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8, in quanto non avendo rinvenuto alcuno presso il domicilio, l’ufficiale giudiziario aveva depositato l’atto presso la casa comunale, dove peraltro non era stato ritirato, sicchè ne era seguita la compiuta giacenza con perfezionamento della notificazione.

2. Avverso detta pronuncia, ha interposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente per dedurre erronea applicazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179 e 180 cod. proc. pen., in relazione all’art. 548 c.p.p., comma 2, art. 157 c.p.p., comma 8 bis, art. 161 c.p.p., comma 4. La difesa si duole che il G. non abbia mai ricevuto l’estratto contumaciale della sentenza, che a sua opinione andava notificato ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis. La notificazione dell’estratto contumaciale per compiuta giacenza, secondo le modalità previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, sarebbe nulla con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione non è decorso e che la sentenza solo apparentemente è passata in giudicato. Ancora, secondo la difesa, non sarebbe stato affisso alla porta dell’abitazione dell’interessato l’avviso ex art. 157 c.p.p., comma 8, con il che il prevenuto non avrebbe conseguito la conoscenza dell’atto. Viene quindi chiesto di dichiarare nulla l’ordinanza impugnata, che non avrebbe rilevato l’esistenza di atto nullo.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso, rilevando la ritualità della notificazione effettuata ex art. 157 c.p.p., essendosi perfezionata con la compiuta giacenza dell’atto presso la casa comunale, senza la necessità di ulteriori adempimenti, avendo l’imputato dichiarato un domicilio, circostanza che precludeva la notificazione ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis.

4. La difesa ha depositato memoria difensiva con cui ha insistito sulla mancanza di certezza che il ricorrente abbia ricevuto l’avviso di compiuta giacenza, che per più di un evento potrebbe non essere mai arrivato a destinazione nelle mani del G., ragion per cui non si può ritenere la conoscenza dell’atto.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il ricorrente aveva dichiarato domicilio, per cui la notificazione non poteva avvenire nelle forme di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8 bis: è stato infatti statuito in un arresto delle Sezioni Unite di questa Corte che l’operatività della norma in parola è subordinata all’assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio, principio questo che trova il suo ancoraggio nella riserva iniziale contenuta nell’art. 157 cod. proc. pen. "salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 cod. proc. pen." (v. sul punto Sez. Un. 27.3.2008, n. 19602).

Pacifico quindi che la notificazione dell’estratto contumaciale andava eseguita nelle forme di cui all’art. 161 cod. proc. pen. e che in caso di impossibilità di consegna della copia all’interessato, o a persona convivente, o al portiere o a chi ne fa le veci, l’atto andava depositato – come in effetti avvenne – nella casa del comune dove l’interessato risiedeva, con affissione dell’avviso di deposito alla porta della casa di abitazione e comunicazione dell’avvenuto deposito a mezzo di lettere raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 8. La notifica, una volta esperiti detti adempimenti, andava ritenuta regolarmente eseguita, come opinato dal giudice a quo, atteso che gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con cui si avvisa l’interessato dell’avvenuto deposito dell’atto (Sez. 5^, 18.6.290101, n. 27151); al mancato ritiro dell’atto medesimo, da fare risalire alla esclusiva ed autonoma volontà dell’interessato, non può essere ricollegato alcun effetto in senso contrario. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con conseguente addebito delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 23055 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte rilevato:

che D.N.T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli depositato in data 23.9.08 con cui veniva rigettata la domanda di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un procedimento innanzi alla Tar Campania;

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato atto di costituzione;

che la Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

OSSERVA:

Il decreto impugnato ha rigettato la domanda di equo indennizzo sulla considerazione che il giudizio presupposto, tenuto conto anche della inerzia processuale del ricorrente, era stato proposto nella consapevolezza della infondatezza dell’azione stante l’univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi del ricorrente.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la Corte d’appello non avrebbe potuto rilevare il proprio mancato interesse alla prosecuzione del giudizio in assenza di specifica eccezione della controparte e che comunque la consapevolezza della infondatezza dell’azione va rilevata solo del caso di temerarietà dell’azione.

Con il secondo motivo deduce che non poteva ritenersi al propria quiescenza in assenza di prova che la segreteria del tar aveva comunicato l’avviso di perenzione del processo ultradecennale.

Con il terzo motivo contesta che la consapevolezza della infondatezza dell’azione potesse desumersi dall’inerzia nella presentazione dell’istanza di prosecuzione L. n. 205 del 2007, ex art. 9.

Con il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della complessità della causa ed al comportamento dell’autorità giudiziaria che ha sollevato motu proprio una eccezione non dedotta dall’Amministrazione.

Il primo motivo si rivela fondato in relazione alla adombrata censura relativa alla ritenuta consapevolezza della infondatezza della azione in ragione dei contrari precedenti giurisprudenziali.

Questa Corte ha ripetutamente ritenuto che le situazioni concrete in cui le conseguenze pregiudizievoli ,sotto il profilo della sofferenza psicologica della pendenza del processo, vanno escluse, sono quelle in cui il protrarsi del giudizio risponde ad un interesse della parte o questo è comunque destinato a produrre conseguenze che la parte percepisce a sè favorevoli (Cass. 1338/04) mentre, più in generale, può dirsi che la piena consapevolezza nella parte processuale civile della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità rende inesistente il danno non patrimoniale, perchè tale consapevolezza fa venire meno l’ansia ed il malessere correlati all’incertezza della lite, essendo con gli stessi incompatibile (v., in tal senso, Cass. 2385/11; Cass. 25595/08; Cass. 11 dicembre 2002 n. 17650; Cass. 18 settembre 2003 n. 13741).

La consapevolezza della infondatezza della propria domanda deve peraltro essere desunta sulla base di elementi indiziari precisi e concordanti (Cass. 25519/10).

La Corte d’appello non si è attenuta a siffatti criteri.

Nel caso di specie la motivazione del decreto è basata sul fatto che il ricorrente avesse consapevolezza della infondatezza dell’azione stante la univoca e costante giurisprudenza contraria alla sua tesi processuale.

La Corte d’appello peraltro ha omesso del tutto sia di specificare quale fosse l’esatto l’oggetto della controversia e sia di dare indicazioni circa la giurisprudenza ritenuta assolutamente maggioritaria ditalchè la motivazione è del tutto apparente ed apodittica.

La Corte d’appello avrebbe infatti dovuto rendere conto di quali fossero le questioni oggetto della controversia nel giudizio presupposto e valutare in relazione ad esse i precedenti giurisprudenziali dandone conto nella motivazione.

Il primo motivo va pertanto accolto per quanto di ragione restando assorbiti le altre censure in esso contenute relative alla necessità della eccezione da parte dell’Amministrazione.

Il secondo ed il terzo motivo sono anch’essi fondati per quanto di ragione in ordine alla deduzione che erroneamente la Corte d’appello ha desunto dal comportamento processuale inerte e dalla mancanza di istanze sollecitatorie la sussistenza della consapevolezza della infondatezza dell’azione.

L’inerzia è, infatti,di per sè un comportamento del tutto neutro dal quale non è desumibile alcuna consapevolezza circa l’infondatezza dell’azione nè alcuna mancanza di interesse alla causa potendo semmai tale comportamento essere indizio di una minore sofferenza psicologica in ragione della mancanza di una urgenza alla decisione della causa.

Resta assorbito il quarto motivo del ricorso e le altre censure non oggetto di esame da parte della presente decisione.

Il decreto impugnato va di conseguenza cassato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
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