Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La ricorrente è proprietaria di due manufatti monopiano, adibiti ad attività di ristorazione, aventi accesso da Via Casilina, n. 713 e Via Romolo Balzani, nn. 5 e 25.
I manufatti sono condotti in locazione dalla C. Srl.
In data 19.3.2004 la C. Srl ha presentato due domande di condono ai sensi dell’art. 1 della L. 326/2003 in relazione all’ampliamento del locale commerciale.
Con la determinazione dirigenziale del 24.3.2004, notificata il 7.6.2004, è stata ordinata alla ricorrente la demolizione di due ampliamenti di due preesistenti manufatti.
Il predetto provvedimento è stato impugnato con il ricorso in epigrafe in cui la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione art. 32, commi 25 e ss. del DL 269/2003, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 326/2003; eccesso di potere per errore nei fatti presupposti;
2) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 44 della L. 47/1985 e dell’art. 32, commi 25 e ss., del DL 269/2003, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1 L. 326/2003;
3) In subordine: eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e errore nei fatti presupposti.
Con ord. n. 4929/2004 è stata accolta la domanda cautelare.
In data 20.1.2011 si è costituito il Comune di Roma che ha precisato che:
a). "come risulta dal verbale dei Vigili urbani, prot. n. 9677 del 3.3.2004, i lavori di ampliamento non erano stati ultimati alla data del 31.3.2003 ma erano in corso d’opera al momento dell’accertamento eseguito dalla Polizia municipale";
b). inoltre, la procedura di rilascio della sanatoria era sottoposta dalla legge al meccanismo del silenzio rigetto; nel senso che la richiesta si intendeva respinta se entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Comune non si fosse pronunciato;
c). nella specie, la ricorrente non ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla sua domanda.
In data 25.2.2011 la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha fatto presente di avere presentato domanda di sanatoria e ha chiesto l’improcedibilità del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in pendenza di domanda di sanatoria – presentata anteriormente – e non definita.
E’ principio giurisprudenziale, infatti, che – in pendenza di domanda di sanatoria – è preclusa all’Amministrazione la possibilità di adottare provvedimenti repressivi dell’abuso oggetto di detta domanda in quanto la repressione renderebbe inane la domanda di sanatoria che non potrebbe più svolgere la sua funzione di ricondurre a legittimità la costruzione abusiva.
Cosicchè proprio per consentire a tale domanda di esplicare i suoi effetti legittimanti, sempre che ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione deve prioritariamente pronunciarsi su essa; del resto la repressione di un abuso edilizio sconta la illegittimità del soggetto autore, illegittimità che, in caso di pendenza di domanda di sanatoria, è suscettibile di conversione attraverso il particolare procedimento di sanatoria, per cui la repressione senza la previa definizione di tale domanda introdurrebbe surrettiziamente, senza le garanzie dello stesso procedimento di sanatoria, un definitivo giudizio di insanabilità dell’abuso.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato; restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Comune all’esito della domanda di sanatoria.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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