Corte Costituzionale, Sentenza n. 431 del 2004, In tema di competenza dello Stato a dettare la disciplina sostanziale dell’IRAP

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

1.¾ Con ricorso del 21 febbraio 2003, depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 7 marzo, la Regione Veneto ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale, tra numerose disposizioni, anche dell’art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), ipotizzandone il contrasto con gli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

La norma impugnata «prevede proroghe di agevolazioni per il settore agricolo con una riduzione dell’aliquota IRAP con riferimento alla competenza 2002 (ed effetti di cassa nei due anni successivi)».

Ciò premesso, e sul presupposto che l’IRAP sia «un’imposta ricadente nell’area del sistema tributario regionale», la Regione Veneto contesta che la disposizione suddetta – nello stabilire «una riduzione del tributo senza peraltro prevedere alcuna forma compensativa per la finanza regionale» – possa ritenersi «conforme al testo e alla ratio» degli invocati parametri costituzionali.

2.¾ È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione.

Richiama, innanzitutto, la difesa erariale le considerazioni già invocate per escludere l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della stessa legge n. 289 del 2002 (norma anch’essa impugnata, con il medesimo ricorso in esame, dalla Regione Veneto, ma oggetto di separato giudizio). Evidenzia, pertanto, che l’imposta regionale sulle attività produttive «non è stata stabilita dalla Regione, ma dallo Stato», di talché «l’attuale disciplina dell’imposta si fonda ancora sulla legge statale». Ne consegue, quindi, che la Regione, nell’esercizio della propria competenza legislativa concorrente, ben «potrebbe formare una sua legge, naturalmente nel rispetto dei principî fondamentali» della materia. Non avendo essa, però, provveduto in tal senso (continuando invece «a fare riferimento ad una legge statale»), da siffatta inerzia deriverebbe la possibilità per lo Stato di esercitare liberamente «il potere di modificare la sua legge».

Sottolinea, infine, l’Avvocatura generale dello Stato come la questione prospettata non possa «essere affrontata ricorrendo a criteri soltanto formali», dovendo aversi riguardo anche all’obiettivo cui tende la norma impugnata. Essa, difatti, è espressione di una precisa scelta del legislatore, avendo questi ritenuto che, in «un periodo di ripresa economica molto lenta, (…) l’ampliamento della base imponibile, proprio perché non nella misura attesa, non si dovesse accompagnare con l’inasprimento delle aliquote per evitare una maggiore pressione fiscale complessiva».

Conclude, quindi, la difesa erariale come il «gettito complessivo» non sia «stato ridotto» (come sostenuto dalla ricorrente), essendosi «solo evitato che divenisse più gravoso», tanto «da pregiudicare la politica economica, di competenza del Governo».

3. ¾ Ha ribadito, invece, le proprie doglianze la Regione Veneto, nella memoria depositata il 16 novembre 2004, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge n. 289 del 2002.

Nell’evidenziare che tale articolo «detta norme in materia di IRAP», la ricorrente premette che «il passaggio dalla vecchia alla nuova formulazione dell’art. 119 della Costituzione ha determinato seri problemi di diritto transitorio riguardanti tutta la gamma dei tributi che, sotto la vigenza del precedente dettato costituzionale, sono stati istituiti dallo Stato, ma attribuiti alle Regioni, come l’IRAP».

Prescindendo, difatti, dalla questione – prosegue la Regione Veneto – «circa la natura di tributo statale o regionale dell’imposta regionale sulle attività produttive», deve rammentarsi «che le Regioni, nella vigenza del vecchio testo costituzionale, avevano introdotto agevolazioni e misure derogatorie, valorizzando i poteri concessi dalla normativa statale sull’IRAP», e segnatamente quelli di cui agli artt. 15, comma 3, e 18 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché quelli previsti dall’art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

La legge di riforma costituzionale, tuttavia, «non ha previsto alcuna disposizione rivolta a regolare il passaggio al nuovo assetto delle competenze e delle funzioni», originando così «tutta una serie di incertezze interpretative e di ricostruzione del sistema», culminate persino nell’adozione di una disposizione – alquanto “singolare”, ad avviso della ricorrente – quale quella contenuta nell’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), la quale disciplinerebbe «una “sanatoria” temporanea – fino al 31 dicembre 2006 – per “le Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e IRAP in modo non conforme ai poteri ad essa attribuiti in materia dalla normativa statale”».

Dal momento, però, che – al di là delle «innegabili (…) difficoltà ricostruttive» – la formulazione del nuovo articolo 119 della Costituzione risulta «molto più ampia rispetto a quella precedente» (sancendo «un rafforzamento della autonomia finanziaria di entrata delle Regioni»), da ciò dovrebbe dedursi – secondo la Regione Veneto – «una maggiore “severità” nel giudicare l’esercizio della potestà legislativa statale che comprima l’autonomia finanziaria regionale».

Con specifico riferimento, pertanto, alla disposizione impugnata (e pur prendendo atto che la Corte ha «risolto il problema relativo alla classificazione dell’imposta regionale sulle attività produttive escludendone la natura di tributo proprio regionale»; sentenza n. 296 del 2003), la ricorrente sottolinea come sia indubbio che l’IRAP integri «un’imposta ricadente nell’area del sistema finanziario regionale, nel senso che incide sulle risorse di cui la Regione può disporre per esercitare le proprie funzioni».

Ciò premesso, quindi, sarebbe «essenziale porre una barriera alla discrezionalità del legislatore», prevedendo, in particolare, un «divieto per lo Stato di comprimere l’autonomia già riconosciuta alle Regioni, sottraendo risorse necessarie all’attuazione del dettato costituzionale».

Su tali basi, quindi, secondo la ricorrente – risultando difficilmente comprensibile «come una disposizione di legge ordinaria dello Stato, che stabilisce una riduzione del tributo senza per altro prevedere alcuna forma compensativa per la finanza regionale, possa essere conforme al testo ed alla ratio degli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.» – dovrebbe pervenirsi alla declaratoria d’illegittimità della norma impugnata, giacché non si tratta «di mettere in discussione il potere statale di legiferare in punto di imposta regionale», bensì «di impedire che lo Stato, nell’esercitare malamente il suo potere, possa determinare una reformatio in peius del sistema fiscale regionale, con ciò violando l’art. 119 Cost.» (la Regione Veneto richiama, sul punto, la sentenza n. 37 del 2004).

4. ¾ Insiste per la reiezione della questione proposta l’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo ulteriori considerazioni a sostegno di tale conclusione nella memoria depositata il 16 novembre 2004.

Preliminarmente, peraltro, la difesa erariale sottolinea come, attraverso l’impugnativa dell’art. 19 della legge n. 289 del 2002, la ricorrente censuri «solo il primo comma dell’art. 45» del già citato d.lgs. n. 446 del 1997, cioè a dire l’unica disposizione, tra quelle alle quali rinvia l’articolo impugnato, che «si riferisce all’IRAP».

Essendo stato, tuttavia, tale comma «modificato dall’art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350» (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), dovrebbe per tal motivo «essere dichiarata la cessazione della materia del contendere».

In alternativa la difesa erariale insiste per la declaratoria d’infondatezza della questione proposta.

Evidenzia, difatti, come sul testo dell’art. 45 del già citato d.lgs. n. 446 del 1997 il legislatore sia «intervenuto ripetutamente», menzionando a titolo esemplificativo le modifiche apportate dall’art. 9, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), nonché precedentemente dall’art. 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001).

L’imposta gravante sulle attività produttive – sottolinea l’Avvocatura generale dello Stato – ha, dunque, «richiamato ripetutamente l’attenzione del legislatore», e ciò «in vista della realizzazione di un programma di politica economica» che ha contemplato – «per favorire la ripresa delle attività produttive» – una riduzione dell’imposta «per un periodo breve», successivamente prorogato in ragione della «mancata ripresa dell’economia». La norma impugnata, dunque, «non può essere vista come un intervento a sé privo di ragionevolezza, ma come elemento di una manovra complessa rivolta a stimolare la ripresa, dopo la quale, irrobustitasi l’economia ed aumentata la materia imponibile, sarebbe aumentato il gettito dell’imposta».

Ciò premesso, la difesa erariale – in aggiunta alle considerazioni di cui sopra – sottolinea come le aliquote non abbiano «un valore assoluto», dovendo anzi riconoscersi come «sul gettito complessivo» abbiano «un rilievo addirittura maggiore i criteri di determinazione della base imponibile», essendo noto che, «se si vuole evitare un carico tributario eccessivo, le aliquote vanno proporzionate all’ammontare della base imponibile»

Nel ricorso, invece, «è denunciata “una riduzione del tributo”», essendosi però «a sostegno (…) richiamata la sola variazione delle aliquote», mancando, invece, qualsiasi accenno «all’ammontare complessivo del gettito», e cioè ad un dato – sostiene la difesa erariale – «che la Regione avrebbe dovuto indicare, dandone la prova», atteso che «la sola variazione delle aliquote non determina automaticamente per la Regione una diminuzione di risorse finanziarie».

Alla stregua, pertanto, di tali considerazioni l’Avvocatura generale dello Stato reputa il ricorso infondato, analoga conclusione, peraltro, imponendosi – a suo dire – anche ove ci si voglia «soffermare sulla sola aliquota».

Si sottolinea, difatti, come la norma impugnata sia parte di una «manovra economica complessa, della quale rappresenta solo un episodio», coordinandosi con altri analoghi interventi «sia anteriori che successivi», rientrando così nel novero di quelle iniziative che «non possono essere precluse allo Stato se non si vuole rendere impossibili politiche di largo respiro destinate a favorire la ripresa dell’economia».

Di ciò, del resto, si sarebbe mostrata consapevole – conclude la difesa erariale – la stessa giurisprudenza costituzionale «quando ha rilevato (sentenza n. 37 del 2004) che non possono essere dichiarate costituzionalmente illegittime le norme quando “recano modifiche particolari ad aspetti di (…) tributi che erano già oggetto di specifica disciplina in preesistenti leggi statali e sui quali quindi il legislatore statale (…) conserva potere di intervento, fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema delle Regioni e degli enti locali”».

Considerato in diritto

1.— La Regione Veneto, con il ricorso sopra meglio indicato, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), assumendone il contrasto con gli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

1.1.— La disposizione impugnata ha previsto, per l’anno 2002, talune proroghe di agevolazioni fiscali relative all’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), inerenti all’agricoltura. La ricorrente, pertanto, sul presupposto che l’IRAP sia una imposta regionale, o che comunque ricada nell’ambito “del sistema tributario regionale”, si duole dell’avvenuta introduzione di una riduzione dell’aliquota del tributo de quo, senza che sia stata prevista alcuna forma compensativa per la finanza regionale, donde l’ipotizzato contrasto con gli invocati parametri costituzionali.

1.2.— Dal canto suo, la difesa erariale ha eccepito, preliminarmente, che l’iniziativa assunta dalla ricorrente investe «solo il primo comma dell’art. 45» del (già citato) decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), cioè a dire l’unica disposizione, tra quelle alle quali rinvia l’articolo impugnato dalla Regione Veneto, che «si riferisce all’IRAP».

Essendo stato, tuttavia, il comma 1 dell’art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997 «modificato dall’art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350» (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), dovrebbe per tal motivo «essere dichiarata la cessazione della materia del contendere».

Subordinatamente, l’Avvocatura generale dello Stato – nel ribadire che l’IRAP non è un’imposta regionale, ma statale, sicché la sua attuale disciplina si fonda sulla normativa dettata dallo Stato, al quale spetta indiscutibilmente il potere di modificare una sua legge – ha chiesto il rigetto della questione.

2.— In limine deve essere disattesa l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale.

Quantunque la norma, richiamata dalla disposizione impugnata, sia stata interessata – per effetto di ius superveniens – da una modificazione, siffatta circostanza appare priva di rilievo nel caso di specie.

La modifica apportata dall’art. 2, comma 1, della legge n. 350 del 2003 al testo del comma 1 dell’art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997, si è sostanziata nello stabilire che la misura dell’aliquota, originariamente fissata (per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della pesca e loro consorzi) nell’1,9%, “per il periodo in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro periodi di imposta successivi”, resti fissata nella stessa misura “per il periodo in corso al 1° gennaio 1998 e per i cinque periodi di imposta successivi”. Analogamente, la (originaria) previsione secondo cui “per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 %” risulta sostituita da quella secondo cui “per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 %”.

Atteso, dunque, il tenore dell’intervento normativo suddetto, deve escludersi che la modifica apportata al testo del comma 1 dell’art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997 possa considerarsi “satisfattiva” delle pretese della ricorrente, così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis ordinanze n. 137 del 2004, n. 443 del 2002, n. 347 del 2001) ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3.— Passando ad esaminare il merito della questione, deve dichiararsi la stessa non fondata.

Questa Corte (sentenze n. 37 del 2004; n. 311 e n. 296 del 2003) ha più volte affermato che l’IRAP è un tributo, istituito e disciplinato dal d.lgs. n. 446 del 1997, salve le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dal medesimo decreto legislativo. Conseguentemente la disciplina sostanziale dell’imposta rientra tuttora nella competenza dello Stato. Ne deriva che si deve ritenere spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina di tale tributo.

Ciò premesso, quanto alla specifica censura proposta dalla Regione ricorrente, deve ritenersi non condivisibile la tesi secondo cui ogni intervento sul tributo che, o per modificazione delle aliquote o per variazioni delle agevolazioni previste, comporti un minor gettito per le Regioni, dovrebbe essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale, la quale – diversamente – verrebbe ad essere depauperata.

Non può, infatti, essere effettuata una atomistica considerazione di isolate disposizioni modificative del tributo, senza considerare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione, ben potendosi verificare che, per effetto di plurime disposizioni, contenute nella stessa legge finanziaria oggetto di impugnazione principale o in altre leggi, il gettito complessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni.

Né, d’altra parte, risulta dimostrato (o meglio, ancor prima, dedotto dalla ricorrente) che l’intervento normativo compiuto sulle aliquote dell’IRAP abbia dato luogo ad una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione della Regione Veneto per l’adempimento dei propri compiti.

In forza di tali rilievi, quindi, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata non fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), proposta, in riferimento agli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-02-2011, n. 2914 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione indicata in epigrafe il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione che aveva riconosciuto il diritto del personale regionale al calcolo degli incrementi previsti dalla L.R. n. 19 del 1991, art. 5, commi 1, 4 e 6, e dal D.P.Reg. 30 gennaio 1993, art. 8 negli aumenti periodici di stipendio e condannato la p.a. alle relative differenze, accoglieva il ricorso, ritenendone preliminarmente l’ammissibilità, e per l’effetto nominava l’Assessore alla Presidenza della Regione per lo svolgimento degli incombenti relativi all’esecuzione del predetto decreto.

1.1. In particolare, la decisione qui impugnata riteneva ammissibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione, modellato su quella prevista per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, si differenzia per aspetti rilevanti da quella dettata per gli altri ricorsi amministrativi; sottolineava, al riguardo, che la garanzia del contraddittorio è assicurata in modo più puntuale, essendo previsto, a carico del ricorrente, l’obbligo di notificare il ricorso nei modi e nelle forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati, ed essendo a questi ultimi assegnato un termine per presentare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale; nè minore rilievo riveste la circostanza che la decisione del ricorso sia preceduta da un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che costituisce espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo (come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia in relazione al parere espresso dal Consiglio di Stato nell’ambito della disciplina generale del ricorso straordinario al Capo dello Stato), così come peculiare è, infine, la disciplina dei rapporti con la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, regolata secondo il principio di alternatività; principio che comporta l’inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo proposto contro il medesimo atto impugnato in via straordinaria, sia per il ricorrente che per i controinteressati che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la decisione del ricorso in sede giurisdizionale, e ha significativi riflessi sull’impugnazione in sede giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario, ammessa solo per vizi di forma o di procedimento, salvo che per i controinteressati che non siano stati posti nelle condizioni di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

2. La cassazione di tale decisione viene domandata, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., dalla Presidenza della Regione Siciliana, nonchè dagli Assessorati regionali interessati.

3. Costituzione e difese delle parti intimate come in epigrafe.

4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, dal quale sarebbe affetta la decisione impugnata. La carenza assoluta di potestas judicandi si radica, secondo i ricorrenti, nel fatto che l’atto del quale è stata chiesta e ottenuta l’ottemperanza, cioè il decreto del Presidente della Regione Siciliana emesso su ricorso straordinario, ha natura amministrativa, e non giurisdizionale, ed è quindi sottratto alla speciale forma di cognizione, quale il giudizio di ottemperanza, attribuita al giudice amministrativo.

2. Il ricorso non può essere accolto, se pure la decisione impugnata deve essere corretta e integrata nella sua motivazione.

2.1. Secondo il R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 23, comma 4, recante l’approvazione dello Statuto della Regione Siciliana, convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, gli atti amministrativi di quella Regione sono soggetti al ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La norma statutaria ha trovato attuazione, da ultimo, mediante il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (art. 9, commi 3, 4, 5 e 6).

Il ricorso è ammesso in relazione ad atti regionali, che provengano, cioè, da organi dell’amministrazione regionale e siano espressivi della potestà amministrativa riservata alla Regione.

La disciplina del procedimento decisorio è modellata su quella per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, salvo la diversa posizione del Presidente della Regione che è capo responsabile del governo regionale.

In particolare, il ricorso va depositato presso l’assessorato regionale competente; il parere, obbligatorio, è reso dalle sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; la decisione sul ricorso viene adottata dal Presidente della Regione mediante decreto.

2.2. L’analogia del procedimento sottende una identità di natura e di funzione rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato, più volte sottolineata da queste Sezioni unite in relazione alle problematiche connesse alla impugnabilità ex art. 111 Cost. (cfr.

Cass., sez. un., n. 3660 del 2003; id., n. 15652 del 2002). Ciò ha comportato, sul piano sistematico, ma anche su quello delle concrete ricadute in termini di tutela giurisdizionale, la rilevanza delle medesime incertezze e dei medesimi dubbi che hanno investito il ricorso straordinario al Capo dello Stato, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (artt. 8-15), in attuazione della delega di cui alla L. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6 (modificativa della precedente L. 18 marzo 1968, n. 249).

2.3. A quest’ultimo istituto è stato tradizionalmente attribuito, in relazione al provvedimento che conclude il relativo procedimento, un connotato di antinomia, tra forma – di atto amministrativo – e sostanza – di atto di decisione -, insito nelle stesse definizioni comunemente utilizzate per la sua collocazione sistematica (provvedimento decisorio; atto dichiarativo di un giudizio).

Come la dottrina non ha mancato di rilevare, la "ambivalenza" del ricorso straordinario deriva, storicamente, dalla diversa funzione che esso ha via via svolto, quella originaria di strumento di "tutela ritenuta", e comunque di tutela amministrativa, e quella di rimedio giustiziale tendente alla giurisdizionalità, anticipatorio della giurisdizione amministrativa e quindi concorrente con essa, in termini di alternatività (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 8; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 20, comma 3), a seguito della creazione e del consolidamento della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo.

2.4. La funzione propriamente decisoria del provvedimento emesso sul ricorso straordinario è venuta in rilievo, specificamente, in relazione alla eventualità dell’inadempimento della pubblica amministrazione, che interessa nella controversia in esame, siccome per la esecuzione coattiva di decisioni di giustizia l’ordinamento ha previsto strumenti e modalità diverse. Il giudizio di ottemperanza, di cui al R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, n. 4, integrava lo strumento esecutivo per assicurare l’effettività e la satisfattività della giurisdizione amministrativa, connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, come tale costituzionalmente necessario alla completa attuazione del diritto di difesa (cfr. Corte cost. n. 419 e 435 del 1995).

2.5. Essendo stata collegata, in via esclusiva, alla giurisdizione, l’esperibilità del giudizio d’ottemperanza è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al decreto su ricorso straordinario, del quale si è sottolineata la natura di atto amministrativo, con la conseguenza che l’eventuale comportamento inerte della pubblica amministrazione renderebbe ammissibile solo il giudizio nei riguardi del silenzio-inadempimento (giudizio suscettibile, secondo la giurisprudenza amministrativa, di concludersi con l’ordine alla p.a. di dare esecuzione al decreto presidenziale; la relativa decisione ordinatoria di adempimento sarebbe, a sua volta, suscettibile di esecuzione coattiva mediante giudizio di ottemperanza, salva in ogni caso la esperibilità dell’azione risarcitoria autonoma per i danni causati dal comportamento omissivo della p.a.).

2.6. Già con la sentenza n. 3141 del 1953 le Sezioni unite, cassando per difetto di giurisdizione la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione a decreti di accoglimento di ricorsi straordinari, rimasti inadempiuti, hanno ritenuto, a conferma dell’"insegnamento tradizionale", ostativa alla esperibilità di quel giudizio la natura amministrativa del provvedimento e, pur senza escludere l’obbligo della p.a. di uniformarsi ad esso, ne hanno inferito che un tale obbligo non abbia il carattere assoluto e vincolante proprio del giudicato, connaturato con le caratteristiche proprie dell’attività giurisdizionale, discendendo invece dalla posizione di preminenza o di supremazia che spetta al Capo dello Stato, sì che la sua efficacia è circoscritta nell’ambito della stessa sfera dell’amministrazione, senza avere rilevanza esterna e senza dare luogo a quella forma tipica di coercizione in via eteronoma che è costituita dall’esecuzione in via giurisdizionale.

2.7. La questione si è nuovamente proposta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 16 ottobre 1997, in cause riunite C-69/96 e 79/96, che ha dato ingresso alle questioni di interpretazione di norme comunitarie, sollevate dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato, riconoscendo natura di giudice nazionale a detto organo anche in tale sede; ma le Sezioni unite, con sentenza n. 15978 del 2001, hanno ribadito il precedente orientamento escludendo che i decreti con i quali sono decisi i ricorsi straordinari abbiano natura giurisdizionale e possano essere assimilati alle sentenze passate in giudicato, le uniche passibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. In particolare, tale conclusione è stata motivata con le seguenti considerazioni: a) il procedimento promosso con il ricorso straordinario ha per protagonista un’autorità amministrativa, che non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere espresso dal Consiglio di Stato, potendo anche risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla pura e semplice applicazione delle norme di diritto, così venendo a mancare i requisiti indefettibili dei procedimenti giurisdizionali, cioè il loro celebrarsi dinanzi ad un giudice terzo e imparziale, oltre che soggetto esclusivamente al diritto vigente (art. 111 Cost., comma 2 e art. 101 Cost., comma 2);

b) il meccanismo dell’alternatività, che regola il rapporto fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, non comporta la natura giurisdizionale del primo rimedio, poichè la portata del principio di alternatività è notevolmente attenuata dalla preferenza espressa dal Legislatore per il rimedio giurisdizionale, con la previsione che i controinteressati possano far venire meno la procedibilità del ricorso straordinario notificando al ricorrente e all’autorità che ha emanato l’atto impugnato la richiesta di trasporlo in sede giurisdizionale (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 10, comma 1); c) non significativa è la previsione della revocabilità del decreto (art. 15, medesimo D.P.R.), poichè la revocazione è comunemente ammessa anche per i ricorsi amministrativi ordinari, mentre, in particolare, la revocazione per l’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 5, (richiamato dal predetto art. 15) deve intendersi come riferita al contrasto con una precedente decisione di ricorso straordinario, dal momento che, invece, la sentenza passata in giudicato prevale comunque sulla difforme decisione del ricorso straordinario. Per quanto riguarda la citata sentenza della Corte di Giustizia, le Sezioni unite hanno osservato che la nozione di giurisdizione nazionale, in quanto prevista dall’art. 234 del Trattato CE e modellata in via interpretativa ai soli fini della ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, interpretativi e di validità, non rileva quando si tratta di interpretare disposizioni di diritto processuale nazionale al differente fine di ammettere, o meno, il giudizio di ottemperanza nei confronti di decisioni su ricorsi straordinari rimaste ineseguite dalla p.a.; questa non necessaria coincidenza fra le due nozioni di giurisdizione è un aspetto erroneamente non considerato nelle ordinanze di sezioni consultive del Consiglio di Stato che hanno ritenuto di poter fondare sulla richiamata sentenza della Corte di Giustizia la legittimazione del Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

2.8. Questa ultima considerazione è stata confermata dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 254 del 2004, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. n. 87 del 1994, art. 3 (nella parte in cui non prevede che il termine per la domanda di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici decorre dalla comunicazione dell’onere di presentare domanda), sollevata dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato: ciò sul presupposto che la questione era stata sollevata da un organo non giurisdizionale, la cui natura amministrativa era evidenziata dal fatto che il D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 14, comma 1, prevede che, ove il ministro competente intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (provvedimento, quest’ultimo, evidentemente non giurisdizionale, per la natura dell’organo da cui promana), mentre non rileva il riconoscimento di tale natura (giurisdizionale) da parte della Corte di Giustizia, perchè operato ad altri fini e sulla base di norme diverse da quelle che vengono in rilievo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

2.9. Successivamente alla sentenza delle Sezioni unite del 2001 e all’ordinanza della Corte costituzionale del 2004, la materia in esame è stata oggetto di vari interventi del Legislatore, che incidono in modo profondo sulle principali considerazioni poste a fondamento di quelle decisioni.

2.10. A parte il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245, comma 2, che – con riguardo ai decreti di accoglimento di ricorsi straordinari aventi ad oggetto atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici ed atti dell’Autorità di vigilanza sugli stessi – ha previsto l’applicazione degli strumenti di esecuzione di cui alla L. n. 1034 del 1971, artt. 33 e 37, interventi normativi di portata più generale, ai fini che qui interessano, sono principalmente quelli attuati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, la competitività nonchè in materia di processo civile). Il comma 1 introduce, sotto forma di periodo aggiunto al testo del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 13, comma 1, alinea, una norma che espressamente prevede che la sezione del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, ne sospende l’espressione ed attiva l’incidente di costituzionalità "ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e ss." se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata;

il comma 2 dispone l’aggiunta al primo periodo dell’art. 14, comma 1, medesimo D.P.R. delle parole "conforme al parere del Consiglio di Stato" e la soppressione del secondo periodo del comma 1, secondo periodo, dello stesso art., nonchè l’abrogazione del secondo comma, così eliminando la possibilità – originariamente prevista – che il Ministero, nel formulare la proposta di decreto presidenziale, si discosti dal parere espresso dal Consiglio di Stato, previa sottoposizione della sua proposta al Consiglio dei Ministri.

2.11. Nell’esaminare tali sopravvenute disposizioni con riguardo agli effetti che possono conseguirne nella questione in esame, queste Sezioni unite osservano che le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 69 sono tali da eliminare alcune determinanti differenze del procedimento per il ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale, quali erano state rimarcate nella richiamata sentenza n. 15978 del 2001, particolarmente in ordine alla qualificazione e ai poteri dell’organo decidente. Mette conto osservare, infatti, che la L. n. 87 del 1953, art. 23 di disciplina del giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che la questione di legittimità sia sollevata, a pena di inammissibilità, da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un giudizio, sì che la nuova norma pare implicitamente presupporre il riconoscimento di una condizione, comunque, sostanzialmente equivalente alla "giurisdizionalità" (secondo l’accezione propria anche dell’ordinamento interno, e non solo ai fini della richiesta di interpretazione preventiva della Corte di Giustizia); peraltro, la eliminazione del potere della p.a. di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato conferma che il provvedimento finale, che conclude il procedimento, è meramente dichiarativo di un giudizio: che questo sia vincolante, se non trasforma il decreto presidenziale in un atto giurisdizionale (in ragione, essenzialmente, della natura dell’organo emittente e della forma dell’atto), lo assimila a questo nei contenuti, e tale assimilazione si riflette sull’individuazione degli strumenti di tutela, sotto il profilo della effettività, che una tutela esecutiva, piena e diretta, non è assicurata dal meccanismo, altrimenti utilizzabile, del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento della p.a., ovvero avverso il comportamento violativo, o elusivo, del dictum del decreto presidenziale, sì che l’obbligatorio ricorso a tale complesso meccanismo si risolve in una disciplina che rende eccessivamente difficile l’esercizio della tutela e finisce per non garantire un rimedio adeguato contro l’inadempimento della p.a..

2.11.1. Il significativo mutamento, nei termini così precisati, trova conferma nella nuova disciplina del giudizio d’ottemperanza prevista dal nuovo "codice del processo amministrativo", contenuto nell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, emanato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo disposta dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 44. L’art. 112, nel dettare le "disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", dispone, al comma 2, che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (lett. a) e, altresì, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (lett. b), oltre che delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (lett. c), nonchè delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza (lett. d) e dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili (lett. e). In maniera corrispondente, il successivo art. 113, nell’individuare il giudice dell’ottemperanza, dispone che il ricorso si propone, nel caso di cui all’art. 112, comma 2, lett. a) e b), al giudice che ha emesso il "provvedimento" della cui ottemperanza si tratta (essendo competente il tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione del tutto conforme) (comma 1), mentre nei casi di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (comma 2), secondo un sistema fondato sulla netta distinzione fra l’ottemperanza di sentenze e altri provvedimenti del giudice amministrativo (art. 112, comma 2, lett. a) e b)), per i quali è prevista la competenza del giudice amministrativo che ha emesso la sentenza o il provvedimento, e quella di sentenze passate in giudicato, o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario o di altri giudici, nonchè di lodi arbitrali divenuti inoppugnabili (art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e)), per i quali è competente il tribunale amministrativo regionale secondo il criterio di collegamento previsto dall’art. 113, comma 2.

Nel sistema così delineato la decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca nella ipotesi prevista alla lett. b), art. 112, comma 2, e il ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi dell’art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta". 2.11.2. Il senso di una disciplina tesa a garantire la effettività di tutela anche al ricorso straordinario viene rivelato dall’esame dei lavori parlamentari che hanno condotto al definitivo testo della norma: per cogliere la incisività di quest’ultimo, occorre sottolineare che il testo originario è stato oggetto di successivi emendamenti in sede di commissioni parlamentari, in relazione alla necessità di dare attuazione ai principi enunciati dalla CEDU, nonchè alle raccomandazioni comunitarie – intese a sollecitare gli Stati membri a prevedere senza eccezioni l’azione esecutiva per l’effettività delle tutele – che erano rimaste inevase dacchè un precedente disegno di legge, che prevedeva l’ottemperanza per le decisioni su ricorsi straordinari, era decaduto per fine legislatura;

infine, il parere della commissione del Senato circa la specifica necessità di inserire anche le decisioni straordinarie del Capo dello Stato è stato recepito nella relazione governativa, con la formulazione della norma nei termini sopra richiamati, sì che, in definitiva, deve concludersi che è conforme a tale intentio legis annoverare fra i "provvedimenti" del giudice amministrativo, passibili di ottemperanza, la decisione sul ricorso straordinario.

2.12. Come la dottrina ha puntualmente osservato, alla estensione del giudizio di ottemperanza a provvedimenti che non siano sentenze, o comunque provvedimenti non formalmente giurisdizionali, non si frappongono ostacoli di ordine costituzionale, sì che è ben configurabile la previsione normativa di un tale giudizio per le decisioni, rimaste ineseguite, del Capo dello Stato, trattandosi di una scelta del Legislatore che – nel rispetto dei principi costituzionali – tende a rendere effettiva la tutela dei diritti mediante il giudizio di ottemperanza (che, appunto, svolge nell’ordinamento una funzione di "tutela": cfr. Cass., sez. un., n. 30254 del 2008). Occorre ricordare, sul punto, che il ricorso straordinario non è espressamente previsto dalla Costituzione (nè può ritenersene la costituzionalizzazione implicita: cfr. Corte cost. n. 298 del 1986), ma, non di meno, il Giudice delle leggi con diversi interventi, intesi anche a conformarne la disciplina, ne ha confermato la compatibilità con il dettato costituzionale, in relazione all’art. 113 Cost. (cfr. Corte cost. n. 1 del 1964; n. 78 del 1966; n. 31 del 1975; n. 298 del 1986; n. 56 del 2001; n. 301 del 2001), sottolineando anche come la disciplina posta dal D.P.R. n. 1199 del 1971 non solo aveva ribadito la natura del tutto atipica che il ricorso straordinario aveva assunto sin dall’epoca della monarchia costituzionale, adeguando la disciplina della alternatività al ricorso giurisdizionale al principio della "trasferibilità" in sede giurisdizionale, ma, in attuazione del criterio della economicità posto dalla legge di delegazione, ne aveva confermato il carattere di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono utilizzare con modica spesa, senza il bisogno di assistenza tecnico- le gale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi (cfr. Corte cost. nn. 56 e 301/2001, cit.);

infine, riconoscendo che le concrete modalità di coordinamento con il rimedio giurisdizionale potrebbero essere plurime e rispondere a finalità divergenti, lo stesso Giudice delle leggi ha rilevato come il Legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può dettare una disciplina che può spingersi sino ad una completa rivisitazione del ricorso straordinario e dei suoi rapporti con il rimedio giurisdizionale (cfr. Corte cost. n. 432 del 2006). Con questi presupposti, la nuova regolamentazione normativa intesa alla "assimilazione" del rimedio straordinario a quello giurisdizionale, pur nella diversità formale del procedimento e dell’atto conclusivo, non può non assicurare una tutela effettiva del tutto simile, poichè, come queste Sezioni unite hanno precisato in materia di "autodichia", una volta che si riconoscano poteri decisori, su determinate controversie, formalmente diversi, ma analoghi, rispetto a quelli della giurisdizione, infrangerebbe la coerenza del sistema una regolamentazione affatto inidonea alla tutela effettiva dei diritti e tale da condurre, in spregio al dettato dell’art. 2 Cost., comma 1 e art. 3 Cost., a creare una tutela debole (cfr, Cass., sez. un., n. 6529 del 2010).

2.13. Ma la verifica di tale coerenza deve essere condotta bensì scrutinando i risultati dell’esercizio del potere decisorio, quali previsti dalla complessiva regolamentazione, anche rammentando che i criteri costituzionali sono integrati dalle norme della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo (artt. 6 e 13), come interpretate dalla Corte di Strasburgo, secondo il procedimento di ingresso nell’ordinamento nazionale precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007. Ebbene, secondo la giurisprudenza della CEDU, da un lato sono intangibili le decisioni finali di giustizia rese da un’autorità che non fa parte dell’ordine giudiziario, ma che siano equiparate a una decisione del giudice, e dall’altro in ogni ordinamento nazionale si deve ammettere l’azione di esecuzione in relazione a una decisione di giustizia, quale indefettibile seconda fase della lite definita (cfr. CEDU, 16 dicembre 2006, Murevic c. Croazia; 15 febbraio 2004, Romoslrov c. Ucraina).

2.14. I profili di novità, tratti dalla legislazione, che sono stati anche oggetto di discussione all’odierna udienza pubblica, sono di immediata operatività a prescindere dall’epoca di proposizione del ricorso straordinario, ovvero di instaurazione del giudizio di ottemperanza.

2.14.1. Come queste Sezioni unite hanno precisato con la sentenza n. 30254 del 2008, nel campo della giurisdizione di merito proprio il caso dei ricorsi per l’ottemperanza dimostra che una questione di giurisdizione si presenta anche quando non è in discussione che la giurisdizione spetti al giudice cui ci si è rivolti, perchè è solo quel giudice che secondo l’ordinamento la può esercitare, ma si deve invece stabilire se ricorrono – in base alla norma che attribuisce giurisdizione – le condizioni perchè il giudice abbia il dovere di esercitarla: così, in rapporto al decreto di accoglimento di ricorso straordinario, il configurarsi come giudicato può essere discusso in questa sede come questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

2.14.2. Ponendosi, dunque, una questione di giurisdizione, torna applicabile il consolidato principio secondo cui "l’art. 5 c.p.c., nella parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a successivi mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell’immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio" (cfr. Cass., sez, un., n. 3877 del 2004; id., n. 20322 del 2006).

2.15. L’evoluzione del sistema, che porta dunque a configurare la decisione su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio d’ottemperanza, deve trovare applicazione per la analoga decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi della sopra richiamata normativa regionale, modellata – come s’è visto – sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato (dovendosi dunque riconoscere carattere vincolante anche al parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e dovendosi ammettere il potere di tale organismo di sollevare questioni di legittimità costituzionale rilevanti ai fini dell’espressione del parere; al riguardo, la dottrina parla di abrogazione tacita indiretta delle disposizioni del D.Lgs. n. 373 del 2003 che contrastino con le previsioni introdotte della L. n. 69 del 2009, art. 69).

3. Da tutto ciò discende l’applicazione, nella controversia in esame, della regula juris secondo cui il giudizio di ottemperanza è ben ammissibile in relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il ricorso straordinario. In base a tale regola il ricorso è quindi respinto.

4. I profili di novità della questione esaminata inducono il Collegio a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-11-2010) 02-02-2011, n. 3828 Concorso di circostanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.L.V. fu chiamata a rispondere di tre reati p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, di cui uno aggravato ex art. 80, comma 1, lett. g), con l’aggravante della recidiva specifica infraquinquennale.

Il Tribunale di Pescara, ex art. 444 c.p.p., applicava all’imputato la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, così determinata: p.b. 1 anno e 4 mesi ed Euro 3000,00 di multa per il reato più grave tenuto conto della contestata aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e della lieve entità di tutti i fatti contestati, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, aumentata di 2 mesi ed Euro 500,00 per la recidiva contestata e di 6 mesi ed Euro 1000,00 per la continuazione, ridotta di un terzo per il rito.

Ricorrono contro la sentenza l’imputata e il P.G. dell’Aquila.

La prima lamenta la mancata motivazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Il P.G. censura l’illegalità della determinazione della pena, in ragione dell’omesso giudizio comparativo fra l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e le contestate aggravanti dell’art. 80 e della recidiva (indicata in ricorso come recidiva specifica infraquinquennale reiterata, come tale condizionante, ove non esclusa, il giudizio comparativo a sensi del novellato art. 69 c.p., comma 4).
Motivi della decisione

Il ricorso del P.G. è fondato (e il suo accoglimento importa la caduta del "patteggiamento", in quanto illegale, e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, restandone così assorbita l’impugnazione dell’imputata). E’ pacifico da tempo infatti (v. Cass. S.U. 31.5.1991, n. 9148, Parisi) che, nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, deve ravvisarsi una circostanza attenuante, che, come tale, non può essere sottratta al giudizio di comparazione con le aggravanti eventualmente contestate:

giudizio da svolgersi ai sensi e con i limiti di cui all’art. 69 c.p. (ferma restando, quanto alla recidiva, la facoltà del giudice di escluderla, eccetto che per le ipotesi di cui all’art. 99 c.p., comma 5).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per l’ulteriore corso, dichiarando assorbito il ricorso dell’imputata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1433 graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto n. 88 del 14 luglio 2010 del Ministero dell’Interno, con il quale si è approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti di Vigili del Fuoco, nella parte in cui al ricorrente, classificatosi al posto n. 5523 con punteggio pari a 82,2, non è stato riconosciuto il diritto all’inserimento nella graduatoria finale dei posti di cui alla riserva del 45% in favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle forze armate congedati senza decremento;

Considerato che il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili evidenziando, in particolare, di aver diritto alla riserva del 45% dei posti messi a concorso;

Il Collegio ritiene che le censure avanzate dal ricorrente siano infondate in quanto: – la riserva di cui all’art. 1 comma 2 del bando di concorso rinvia espressamente al disposto di cui all’art. 5 comma 2 del d. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, che, a sua volta recepisce, tra l’altro, la riserva come disciplinata dall’art. 18 comma 1 del d. lgs. 8 maggio 2001, n. 215, testualmente riferita a volontari in ferma prefissata e ferma breve; – tale previsione va interpretata e applicata tenendo conto di quanto stabilito dalla legge delega ed, in particolare, dall’art. 3 comma 1, lettera f), punto 5.2, della legge 14 novembre 2000, n. 331 che limita la riserva ai "militari volontari che cessano dal servizio senza demerito"; – quindi, la posizione di congedo è requisito essenziale ai fini dell’operatività della riserva, laddove il ricorrente non riveste tale posizione, poiché alla data di scadenza della domanda di partecipazione era volontario in ferma prefissata e, pertanto, risulta congedato successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo;

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquidi in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.