Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21183 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 20 maggio 2008, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da G.G. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, promosso dall’istante nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli (OMISSIS) per il riconoscimento del diritto all’indennità di lavoro notturno per i periodi feriali e le festività nazionali.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 2000, non si era ancora concluso, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, e, tenuto conto dello stato di disagio causato dal ritardo nella definizione della controversia, in relazione al significato della vicenda giudiziaria nella vita sociale dell’interessato, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 4.000,00, pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, condannando il Ministero al pagamento della metà delle spese processuali e dichiarando compensato tra le parti il residuo.

2. – Avverso il predetto decreto il G. propone ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con i primi tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha immotivatamente riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. 1. 23 novembre 2010, n. 23654:

14 febbraio 2008. n. 3716).

2. – Sono parimenti infondati il quarto ed il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,0 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, avente ad oggetto un credito retributivo, senza fornire alcuna motivazione.

2.1. – L’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò implichi uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009. n. 17684): dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2010. n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

3. – Sono infine infondati il sesto ed il settimo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6, par. 1, della CEDU e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, nonostante l’accoglimento della domanda, ha dichiarato parzialmente compensate tra le parti le spese processuali, senza un’adeguata motivazione.

3.1. – Il giudizio in esame è stato instaurato in data successiva al 1 marzo 2006 ma precedente al 4 luglio 2009, e ad esso si applica pertanto l’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), ed anteriore all’ulteriore modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, il quale, nel richiedere l’esplicita indicazione, nella motivazione, dei giusti motivi che, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, giustificano la compensazione totale o parziale delle spese processuali, non impone l’adozione di motivazioni specificamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni poste a fondamento dello stesso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (cfr. Cass., Sez. 3^, 30 marzo 2010. n. 7766; Cass., Sez. lav., 31 luglio 2009, n. 17868).

Nella specie, peraltro, tale operazione ricostruttiva non appare neppure necessaria, in quanto la scelta compiuta attraverso la parziale compensazione delle spese processuali è stata espressamente giustificata dalla Corte d’Appello evidenziando la natura della controversia e la complessa e non univoca elaborazione giurisprudenziale di cui sono state oggetto le questioni affrontate, il riferimento alle quali, traducendosi in una motivazione idonea a sorreggere la decisione ed immune da vizi logico-giuridici, si sottrae al sindacato di questa Corte.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna G.G. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 600,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-11-2011, n. 23166 contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 16.11.2007, la Corte di Appello di Roma respingeva l’appello proposto dalla spa Poste Italiane avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta la nullità del termine apposto al contratto del 13.7.2002, stipulato tra la essa appellante e B.M., per difetto di forma scritta ad substantiam, ed affermata la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato dalla data suindicata. Il contratto oggetto di controversia era stato stipulato ai sensi della normativa vigente per esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, in attuazione di accordi sino a quello del 17.4.2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo. La Corte territoriale aveva argomentato che la tesi per la quale il contratto di lavoro a tempo determinato si risolve in un tipo contrattuale liberamente utilizzabile sulla mera allegazione da parte del datore di lavoro di una plausibile ragione oggettiva era in evidente conflitto con le fonti comunitarie ed, in particolare, con la direttiva comunitaria in materia (99/70 CE), essendolo lo scopo di quest’ultima, quale enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2000, di segno contrario a quello di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e tale per cui doveva ritenersi che le ragioni oggettive dell’apposizione del termine al contratto di lavoro dovessero essere esattamente individuate e qualificarsi con i connotati della strutturale temporaneità.

Propone ricorso per cassazione la società, sulla base di cinque motivi di impugnazione.

Resiste la B., con controricorso.

La società ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (360 c.p.c., comma 1, n. 3) e nullità del procedimento (360 c.p.c., comma 1, n. 4), assumendo che il giudice del gravame ha seguito un’ interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 11 Cost. del tutto arbitraria e pone quesito diritto, domandando se il Giudice comune, quando non trovi la regola juris applicabile in una norma del diritto comunitario direttamente applicabile, possa disapplicare una legge nazionale semplicemente perchè questa gli appare in contrasto con un principio generale del diritto comunitario, di frequente identificato con il contenuto di diritti fondamentali.

Con il secondo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè nullità del procedimento ( art. 360 c.p.c., n. 4), evidenziando che l’assunzione della B. si inserisce nel generale processo di ristrutturazione aziendale, ancora in corso durante l’anno 2002, e che il contratto a termine sia stato stipulato in piena conformità con il dettato del D.Lgs. n. 368 del 2001, in perfetta coerenza con l’attività lavorativa concretamente svolta dalla lavoratrice. Pone, a conclusione della parte argomentativa, quesito di diritto, domandando se il rapporto tra contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato debba, alla luce della normativa nazionale ed Europea, essere governato dal principio di regola ad eccezione e se le parti sociali possano ancora, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, intervenire nella individuazione di fattispecie autorizzatorie dell’apposizione del termine con efficacia per tutti i dipendenti in ragione della inscindibilità del potere organizzativo e perchè, altrimenti, si consentirebbero discriminazioni per ragioni sindacali.

Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè omessa motivazione circa un fatto decisive per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5), rilevando come non siano state ammesse arbitrariamente le prove richieste ed affermando che erroneamente era stato ritenuto dalla Corte territoriale che dal contratto si evinceva genericamente la causale dell’assunzione a termine e non la specifica causa del contratto, laddove la prova richiesta mirava a dimostrare che la dipendente era stata assunta per sostenere il livello di servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui ai vari accordi fino a quello del 17.4.2002, relativi al riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società. Formula quesito con il quale domanda se la mancata ammissione di prove su questioni rilevanti per la definizione del giudizio si traduca in un vizio di motivazione.

Con il quarto motivo la società deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa insufficiente o contraddite ria motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), rilevando che erroneamente il diritto al risarcimento del danno, in favore della B., era stato riconosciuto dal giudice del merito con decorrenza dalla messa in mora e non dalla ripresa dell’attività lavorativa e domanda, in particolare, se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retribuivo, pure in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitola.

Infine, con il quinto motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), chiedendo, nella parte dedicata al quesito, se, con riferimento all’aliunde perceptum, nel caso di oggettiva difficoltà ad acquisire piena conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni, il giudice debba valutare con minor rigore le richieste probatorie, ammettendole ogni qualvolta le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richeisto.

Va osservato che tutti i motivi, per quanto di seguito osservato presentano profili di inammissibilità e ciò prescindendo dal rilievo che, in ogni caso, con nessuno di essi si censura la decisione in relazione alla parte in cui la stessa ha fondato il rigetto del gravame anche sulla mancata specificazione delle esigenze sostitutive in periodo feriale pure poste a base del contratto stipulato tra le parti, sicchè, su tale versante, sia che le causali siano concorrenti, sia che siano alternative, in ogni caso l’impugnazione non sarebbe idonea a scalfire l’intero impianto motivazionale.

I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per comportare soluzioni di tematiche tra loro strettamente connesse, vanno dichiarati inammissibili, perchè i relativi quesiti di diritto si presentano connotati da assoluta genericità, non avendo riguardo specificamente alle argomentazioni sviluppate e comunque del tutto astratti, rivelandosi privi di ogni riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dal giudice del merito nel caso concreto esaminato. Analogamente il quarto ed il quinto motivo presentano simili profili di inammissibilità dei relativi quesiti, in relazione alla mancanza di attinenza alla specifica fattispecie esaminata ed alla genericità della relativa formulazione. In particolare, quanto al quinto motivo, se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui di riferisce la censura (cfr., ad es., Cass S. U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che il quesito come sopra formulato dalla società appare in buona sostanza estraneo alla esposizione della censura e^f comunque astratto, si che deve ritenersi inesistente, con conseguente inammissibilità del motivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (in tal senso v. fra le altre Cass. 10.1.2011 n. 325).

Infine, anche il terzo motivo rivela profili di inammissibilità connessi alla mancata indicazione dei capitoli di prova in relazione ai quali si denunzia la mancata ammissione dell’espediente probatorio, stante impossibilità di valutare se effettivamente le circostanze oggetto del mezzo istruttorio assumessero rilevanza decisiva ai fini della pronunzia.

Da ultimo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ari. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

La soccombenza della società costituisce valido motivo per porre le spese di lite del presente giudizio a carico della stessa.

P.Q.M.

LA CORTE così provvede:

rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 11-07-2011, n. 27037 Circolazione stradale colpa

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- C.G. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, del 26 maggio 2009, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, del 3 novembre 2006, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in pregiudizio di Ca.Co. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull’aggravante contestata, lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione, nonchè – in solido con il responsabile civile – al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, alla quale ha assegnato una provvisionale di 50.000,00 Euro.

In fatto, era accaduto che l’imputato, alla guida della propria auto, giunto all’intersezione con la statale n. 193, senza rispettare la segnaletica di arresto e senza assicurarsi dell’assenza di veicoli in transito, vi si era immesso, omettendo di accordare la precedenza alla sopraggiungente moto "Suzuki 600" condotta dal Ca. che, a causa dell’impatto con l’autovettura e con l’asfalto, ha riportato lesioni rivelatesi mortali.

La corte territoriale ha ribadito la responsabilità dell’imputato, rilevando nella condotta dello stesso profili di colpa generica e specifica per l’omessa osservanza di norme di legge e di regole cautelari che, se rispettate, avrebbero evitato l’incidente. A fronte della evidenza della colpa dell’imputato, la corte di merito ha ritenuto irrilevante determinare con precisione la velocità tenuta dal motociclista posto che – ha sostenuto – essa, ove anche superiore al limite previsto su detta statale, non avrebbe potuto avere alcun rilievo in termini di causalità, a fronte della palese violazione, da parte dell’automobilista, dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli transitanti su detta arteria.

-2- Avverso tale decisione ricorre, dunque, il C., che deduce:

1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, laddove il giudice del gravame ha sostenuto essere irrilevante in termini eziologici l’eventuale violazione, da parte della vittima, del limite di velocità imposto sulla SS 193; ritiene, viceversa, il ricorrente che il tema della velocità della moto, da poco acquistata dal Ca., assuma rilievo nella ricostruzione dell’incidente e nella individuazione delle responsabilità;

2) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove la corte territoriale non ha spiegato come possa esser ritenuta compatibile con i tempi di arresto la velocità tenuta dalla moto, in vista dei gravissimi traumi multipli subiti dalla vittima, nè ha spiegato come, ritenendosi adeguata la velocità della moto, il Ca. non sia riuscito ad evitare l’auto del C., che aveva ormai quasi completato la manovra di immissione nella statale; su tali punti rilevanti la corte, sostiene il ricorrente, non si sarebbe espressa;

in ogni caso, si soggiunge nel ricorso, il reato sarebbe ormai prescritto.

-3- Il ricorso è infondato. a) Inesistente è il vizio dedotto con il primo motivo di ricorso, posto che il senso dell’affermazione contenuta nella sentenza, richiamata dal ricorrente, non è quello che questi vorrebbe far intendere.

La corte territoriale, invero, dato atto della evidente e macroscopica responsabilità dell’imputato (che aveva ignorato il segnale di arresto posto all’intersezione della strada che stava percorrendo con la statale 193, lungo la quale procedeva il Ca. alla guida della sua moto), dopo avere sostenuto che dalle consulenze tecniche in atti era emerso che la velocità tenuta dalla vittima era tale da potergli consentire di arrestare la moto, ovvero di evitare agevolmente l’auto dell’imputato, solo che l’invasione della sezione stradale dallo stesso causata con la sua imprudente manovra fosse stata meno invasiva e non avesse formato un ostacolo non più evitabile da parte del motociclista, tanto premesso, dunque, la corte ha sostenuto che, in quelle condizioni, sarebbe stata irrilevante la precisa determinazione della velocità della moto ed indifferente in termini eziologici l’eventuale violazione dei limiti di velocità da parte della stessa.

Davanti all’eclatante violazione, da parte dell’imputato, degli obblighi: di fermarsi, di verificare la presenza sulla statale di altri veicoli in avvicinamento, di dare la precedenza a quanti vi si fossero trovati a transitare, la corte territoriale ha, cioè, giustamente rilevato che la condotta di guida del motociclista – nei termini in cui è stata accertata e descritta – mai avrebbe potuto interrompere il nesso di causalità tra la condotta gravemente colpevole dell’imputato e l’evento determinatosi.

Il tema della velocità della moto, peraltro, è stato adeguatamente affrontato dal giudice di primo grado che, richiamando le valutazioni e le conclusioni rassegnate dal perito incaricato di accertare le modalità dell’incidente e le relative responsabilità, ha ricordato che tale velocità, di circa 69 km orari, seppur non contenuta nei limiti previsti nella zona, non era tuttavia tanto rilevante da doverla ritenere incidente, se non in maniera del tutto trascurabile, nella ricostruzione delle responsabilità. Della condotta della vittima, del resto, i giudici del merito, in particolare il giudice di primo grado, hanno tenuto il dovuto conto, laddove il riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato, oltre che dall’incensuratezza dello stesso, anche dalla condotta di guida del Ca., ritenuta, evidentemente, non del tutto immune da colpa, seppur non incidente nella causazione dell’evento. b) Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Non risulta corrispondere al vero l’affermazione secondo cui la corte territoriale sarebbe pervenuta alla decisione di confermare la responsabilità dell’imputato pur "in mancanza di sicuri elementi che potessero condurre all’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente".

E’ vero il contrario. La dinamica dell’incidente, in realtà, risulta ampiamente accertata e ricostruita dai giudici del merito – in particolare dal giudice di primo grado, la cui sentenza la corte territoriale ha richiamato – in termini del tutto coerenti rispetto alle emergenze probatorie, attraverso precisi ed ampi richiami alle testimonianze assunte ed alle consulenze ed alla perizia tecnica in atti.

Testimonianze, rilievi ed accertamenti peritali che hanno indicato la causa del mortale incidente nella sconsiderata condotta di guida dell’imputato, pacificamente emersa e non contestata, rappresentata dal mancato rispetto degli obblighi di fermarsi e di dare la precedenza al sopraggiungente motociclista. Obblighi che dovrebbero ritenersi ancor più gravemente ignorati, ove volesse preferirsi (rispetto all’ipotesi che vede l’imputato arrestarsi all’incrocio e ripartirne senza avvedersi del sopraggiungere della moto) la tesi prospettata dal perito, e dallo stesso ritenuta la più veritiera, secondo cui il C., giunto all’incrocio, non si sarebbe neanche fermato, ma avrebbe continuato la propria marcia incurante del sopraggiungere della moto del Ca.. Tesi che riceverebbe importante riscontro dalla circostanza che nell’auto del C. è stata trovata inserita la seconda marcia, secondo quanto sostenuto da un sottufficiale dei carabinieri intervenuto sul posto, le cui dichiarazioni sono state riportate nella sentenza di primo grado.

Il ricorrente, d’altra parte, sostiene che non sarebbero stati adeguatamente valutati importanti elementi di giudizio che avrebbero potuto condurre ad una pronuncia assolutoria ed indica tali elementi nella circostanza che il Ca. era da poco tempo in possesso della moto coinvolta nell’incidente, che segnalerebbe la carente conoscenza e la scarsa padronanza del mezzo da parte dello stesso.

Circostanza che, ove registrata nei motivi d’appello, è stata giustamente ignorata dalla corte territoriale per la sua assoluta inconsistenza, posto che l’incidente oggetto del procedimento non è stato provocato dalla potenza della moto (che poi procedeva alla velocità di 69 km orari) nè dalla presunta scarsa dimestichezza del Ca. con detto mezzo, bensì dal mancato rispetto, da parte del C., di precise norme della circolazione stradale, che ha determinato l’indebita invasione, da parte dell’auto dell’imputato, della carreggiata sulla quale la vittima stava transitando. I riferimenti alla scarsa padronanza ed alla mancata conoscenza del mezzo, peraltro, sono del tutto assertivi ed apodittici (poichè nulla impedisce di ritenere che il Ca. avesse in passato guidato moto della stessa potenza della "Suzuki, e ne potesse vantare, quindi, adeguata padronanza), oltre che relativi a considerazioni in fatto, non deducibili nella sede di legittimità.

Analoghe considerazioni valgono per le restanti osservazioni riversate nel motivo di ricorso in esame, che si presentano anche manifestamente infondate posto che i gravi traumi che hanno determinato la morte del C. si giustificano ampiamente con il fatto che costui, perso il controllo della moto nel tentativo di evitare l’urto con l’auto dell’imputato, nello scivolare sull’asfalto, dopo avere impattato contro la ruota sinistra del veicolo, è andato a finire sotto le ruote dello stesso, procurandosi così le gravi lesioni al tronco ed al cranio che ne hanno determinato il decesso. c) Non può accedersi alla richiesta – peraltro genericamente formulata – di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, posto che, tenuto conto della data (27.8.01) e del titolo del reato quale ritenuto in sentenza, nonchè dei numerosi rinvii del processo accordati su richiesta di parte, il periodo decennale di prescrizione di cui all’art. 157, comma 1, n. 3, (vecchia formulazione, non potendosi la nuova, più sfavorevole, applicare nel caso di specie), prolungabile fino a quindici anni, non è ancora interamente decorso.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-12-2011, n. 27232 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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