Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-06-2011) 09-08-2011, n. 31588

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’imputato propone ricorso per la cassazione della sentenza resa in data 17 novembre 2010 dalla Corte d’appello di Trento che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha lo condannato ha assolto da uno dei reati contestati (capo C: truffa) confermando la condanna per il resto e riducendo la pena a mesi quattro di reclusione ed Euro 150,00 di multa per i reati di ricettazione e falso aventi ad oggetto un assegno bancario apocrifo provento di furto.

Col primo motivo di gravame, l’imputato censura la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere (rimasto inadempiuto) del B. indicare le generalità di chi gli aveva consegnato l’assegno di provenienza delittuosa, cosi accollandogli la responsabilità della ricettazione.

In particolare, l’imputato addita tale individuo in un "ragazzone" di origine tunisina o marocchina di cui non ricorda il nome e fa presente, comunque, di non essere stato mai interrogato al riguardo nel corso delle indagini.

Il secondo motivo di ricorso attiene, invece, all’inesistenza dell’elemento soggettivo del reato (falsa applicazione della legge penale).

In particolare, egli assume che non vi è prova alcuna che egli fosse consapevole della provenienza delittuosa dell’assegno, con particolare riferimento al reato presupposto.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo, benchè prospettato come un’ipotesi di erronea applicazione della legge penale, si risolve invece in una contestazione della motivazione della sentenza, effettuata prospettando in punto di fatto una soluzione ipotetica ed alternativa.

Ed infatti, il B. si duole – in ultima istanza – della circostanza che il giudice di merito ha ritenuto inattendibile la generica indicazione da lui fornita circa il soggetto da cui avrebbe ricevuto l’assegno.

In quanto tale, si tratta di un argomento inammissibile in sede di legittimità.

Analoghe considerazioni valgono per la seconda doglianza.

Nella sostanza, nelle censure mosse dal ricorrente non si individua alcuna violazione di una norma penale, ma – ancora una volta – la semplice non condivisione del percorso decisionale che ha condotto il giudice di merito a ritenere che egli fosse consapevole della provenienza delittuosa del titolo di credito.

Anche per questo profilo, quindi, il ricorso risulta inammissibile.

Ravvisandosi profili di colpa nell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2012, n. 1213 Padroni e committenti

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Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva del 29 giugno 2000 il Tribunale di Velletri condannò il condominio dell’edificio sito in (OMISSIS) e la società GM Elettronica Sistemi di Gestione, proprietaria di un appartamento con terrazza a livello all’ultimo piano del fabbricato, al risarcimento dei danni subiti da D.R. R. e M.G. a causa di infiltrazioni di acqua verificatesi nel sottostante loro appartamento; affermò il diritto della società e del condominio a rivalersi nei confronti di Sc.Al., S.R., P.I. e S.A., eredi dell’ing. S.M., il quale aveva diretto i lavori compiuti dalla società Edilizia di Cardamone e G. Olivandese nella terrazza suddetta per la sua impermeabilizzazione. Con sentenza definitiva del 24 aprile 2001 il Tribunale condannò la società GM e il condominio a eseguire le opere indicate come necessarie dal consulente tecnico di ufficio e a pagare fino al loro completamento la somma di L. 600.000 mensili a D.R.R. e M.G..

Adita dai soccombenti, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 27 ottobre 2004, ha confermato le pronunce di primo grado, salvo limitare alla sola società GM la condanna al pagamento di L. 4.000.000, come risarcimento del danno derivante dalla presenza di ruggine sul pavimento della terrazza di D.R.R. e M.G..

Sc.Al., S.R., P.I. e S.A. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. Si sono costituiti con controricorsi sia D.R. R. e M.G., sia la società GM Elettronica Sistemi di Gestione, sia il condominio, questi ultimi formulando a loro volta, rispettivamente, sei e quattro motivi di impugnazione in via incidentale. Non ha svolto attività difensive in questa sede la società Edilizia di Cardamone e G. Olivandese.

Motivi della decisione

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le tre impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

I motivi addotti a sostegno di ognuno dei ricorsi attengono per lo più ad accertamenti prettamente di fatto e ad apprezzamenti eminentemente di merito, che sono insindacabili in questa sede, salvo che sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata risulta immune, poichè la Corte d’appello ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione, basate su un puntuale esame e un’approfondita valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, le cui conclusioni sono state argomentatamente recepite dal giudice a quo. Ciò vale, in particolare, per l’affermazione della responsabilità dei soggetti ai quali essa è stata attribuita, in quanto autori di comportamenti commissivi e omissivi aventi diretto nesso causale con i danni subiti da d.R.R. e M.G.: responsabilità che ognuno dei ricorrenti pretende di addossare esclusivamente agli altri (oppure all’impresa esecutrice dei lavori), ma che correttamente è stata accollata a tutti, in base al rilievo che all’impermeabilizzazione del terrazzo erano tenuti, per il disposto dell’art. 1126 c.c., sia la società GM sia il condominio, mentre l’operato dell’appaltatrice era risultato conforme alle regole dell’arte e le cause determinanti delle infiltrazioni erano consistite nella mancata sostituzione di uno "stangone" di travertino, impedita dal direttore dei lavori in seguito a un grave errore tecnico, che aveva comportato l’incompletezza dell’opera, il cui compimento peraltro era rimasto bloccato anche per iniziativa della società GM, senza che poi il condominio ne deliberasse la prosecuzione, con conseguente definitivo recesso dal rapporto dell’impresa incaricata.

Del pari congruamente motivate sono altresì le valutazioni, pure criticate da tutti i ricorrenti, effettuate nella sentenza impugnata in ordine ai danni subiti da D.R.R. e M. G.. La Corte d’appello ha giustificato la decisione sul punto richiamando l’esito delle indagini svolte in proposito dal consulente tecnico di ufficio e aderendo alle liquidazioni proposte nella relazione peritale, relativamente sia all’impossibilità di normale fruizione della porzione dell’appartamento sottostante al terrazzo interessata dalle infiltrazioni, sia alle riparazioni occorrenti per gli arredi: liquidazioni che ha giudicato congrue, anche alla luce delle nozioni di comune esperienza circa i prezzi di mercato mediamente praticati.

Come per l’individuazione dei responsabili, così anche per la quantificazione dei danni, le pur diffuse contestazioni dei ricorrenti non possono dunque costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, data la constatata esistenza, sufficienza e non contraddittorietà della motivazione da cui sui punti di cui si tratta essa è sorretta.

Le ulteriori censure rivolte alla sentenza impugnata non possono avere ingresso in questa sede, poichè concernono questioni (come l’inclusione o non nell’appalto delle opere di verniciatura della ringhiera, come l’utilizzazione di materiali inadatti per l’esecuzione dei lavori e come la provenienza da un altro appartamento di alcune delle immissioni di umidità) che non sono state affrontate dalla Corte d’appello, nè i ricorrenti deducono con precisione se, in che termini e con quali modalità le avessero in ipotesi prospettate nel giudizio a quo.

Da disattendere, infine, è anche la doglianza della società GM relativa alla propria condanna al rimborso delle spese del giudizio di secondo grado a D.R.R. e M.G., pur se era stato accolto il solo motivo di gravame riguardante i danni derivati dalla ruggine. La censura non è fondata, poichè la pronuncia di cui si tratta risulta conforme al principio secondo cui il regolamento delle spese deve seguire il criterio della soccombenza complessiva, indipendentemente dall’esito dei singoli gradi di giudizio.

I ricorsi vengono pertanto tutti rigettati.

Le particolarità della vicenda cui la causa si riferisce costituiscono giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li igetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2012, n. 3193 Contratti collettivi

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso, depositato il 24.03.2005, A.W., esponeva:

– di essere stato dipendente del Ministero della Difesa quale dattilografo;

– di essere stato costretto d assentarsi dal servizio per gravi malattie già dal (OMISSIS) e di avere diritto ex art. 21 del CCNL del 16.95.1995 alla conservazione de posto di lavoro per 36 mesi, di cui i primi 18 retribuiti;

– che il Ministero gli aveva comunicato, in data 5 dicembre 2000, la scadenza del periodo del comporto, e quindi minacciato il recesso, prima della scadenza dei 18 mesi retribuiti (art. 21, comma 1 CCNL), inducendolo così a chiedere l’aspettativa senza assegni (art. 21, comma 2 CCNL);

– che il Ministero aveva illegittimamente calcolato nel periodo del comporto un periodo di malattia del dicembre 1997, anteriore al triennio da considerarsi ai fini dello stesso comporto;

– che successivamente la medesima Amministrazione, durante l’aspettativa senza assegni, lo aveva per tre volte, in maniera illegittima, dichiarato temporaneamente inabile al lavoro e poi dichiarato definitivamente inabile, privandolo in tal modo della possibilità di lavorare e di percepire le retribuzioni sia di cessare dal lavoro e di percepire la pensione;

– che lo stesso Ministero non gli aveva comunicato la possibilità di impugnare in seconda istanza le valutazioni di inabilità temporanea e definitiva, così impedendogli di ottenere tempestivamente la riforma degli anzidetti provvedimenti.

Ciò premesso, chiedeva la condanna del convenuto Ministero al risarcimento del danno patrimoniale, pari alle retribuzioni, percepite durante l’aspettativa senza assegni richiestegli in restituzione, del danno biologico e alla professionalità, nonchè del danno da dequalificazione.

2. All’esito il Tribunale di Ancona con sentenza n. 909 del 2005 respingeva la domanda della ricorrente, non riscontrando alcuna illegittimità nella condotta ministeriale sia con riguardo all’invio della comunicazione di preannuncio della scadenza del comporto, correttamente calcolato, sia con riguardo all’omessa comunicazione allo stesso dipendente della facoltà di impugnare i provvedimenti di inabilità temporanea.

3. Tale decisione, appellata dal l’ A., è stata confermata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 475 del 2009, che ha ribadito la correttezza della lettera in data 5 dicembre 2000, essendosi il Ministero limitato a preannunziare la prossima scadenza dei 18 mesi di congedo retribuito con indispensabile anticipo rispetto al momento di scadenza di tale periodo. A fronte di tale comunicazione, continua il giudice di appello, che tiene conto nel calcolo – del periodo anche dell’assenza di malattia del dicembre 1997, da comprendere nel triennio mobile precedente, il dipendente avrebbe ben potuto presentare la sua istanza di aspettativa senza assegni ex art. 21, comma 2 CCNL indicandone espressamente l’efficacia da momento di effettiva scadenza dei 18 mesi di congedo retribuito oppure di voler riprendere servizio al temine del congedo retribuito: in entrambi i casi, la visita medica sarebbe stata indispensabile. La stessa Corte territoriale ha ritenuto, poi, non rilevante e decisiva la mancata (dovuta) comunicazione al dipendente, destinatario dei provvedimenti amministrativi di dichiarazione di temporanea inabilità al lavoro, della facoltà di impugnare tali determinazioni, atteso che la dedotta perdita della possibilità di ottenere una revisione della valutazione medica, e quindi la riammissione al lavoro, avrebbe richiesto, per essere risarcibile, l’allegazione e la prova del grado di possibilità di esito positivo di quella valutazione, prova nella specie non fornita con riguardo alla circostanza che l’ A. sarebbe stato da subito (e non solo dall’agosto 2001- in cui si pronunciò in sede di revisione la Commissione medica) riammesso al lavoro.

L’ A. ricorre per cassazione con due motivi.

Il Ministero resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 21 CCNL del 1995/1997 Comparto Ministeri in relazione all’art. 1362 c.c., art. 1363 c.c., e segg., nonchè vizio di motivazione.

L’ A. rileva che l’impugnata sentenza appare ingiusta, laddove, nel valutare il contenuto della missiva del 5 dicembre 2000, ha ritenuto legittima la procedura seguita dal datore di lavoro.

Al contrario, ad avviso del ricorrente, erroneamente tale missiva è stata considerata legittima, giacchè l’Amministrazione ha costretto esso ricorrente ad anticipare la presentazione dell’istanza di cui all’art. 21, comma 2 del CCNL a data antecedente alla scadenza del periodo di comporto di 18 mesi, presentazione invece prevista dalla norma collettiva per il dipendente che ne faccia richiesta dopo il periodo di superamento di tale comporto.

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha proceduto ad un attento e puntuale esame della richiamata lettera ministeriale, non riscontrando nella stessa alcuna espressione di minaccia, ma un semplice preannuncio da parte dell’Amministrazione al dipendente della prossima scadenza dei diciotto mesi di congedo retribuito di cui all’art. 21, comma 1 del CCNL, con l’indicazione della data del 19 dicembre 2000 per la necessaria visita medico-collegiale ai fini dell’accertamento dell’eventuale permanente inidoneità al servizio.

Lo stesso giudice di appello ha aggiunto che a fronte di tale comunicazione il dipendente avrebbe potuto presentare l’istanza di aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 21, comma 2 del CCNNL, con indicazione espressa dell’efficacia dal momento dell’effettiva scadenza dei diciotto mesi di congedo retribuito, ovvero avrebbe potuto dichiarare di voler riprendere servizio al termine dell’anzidetto congedo.

La valutazione del giudice di appello, alla stregua delle disposizioni del contratto collettivo, è correttamente ed adeguatamente motivata ed è quindi immune dalle censure formulate del ricorrente, che si è limitano ad opporre un diverso apprezzamento senza alcuna indicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., e segg., che sarebbero stati violati, applicabili anche agli atti unilaterali, come nel caso di specie in relazione alla missiva ministeriale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, del D.M. 16 settembre 1993, n. 603, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè vizio di motivazione.

L’ A. osserva che il giudice di appello non ha tenuto nella debita considerazione che la mancata notifica dei verbali delle visite mediche di inabilità temporanea al lavoro e la conseguente inosservanza dell’iter procedimentale, fissato a garanzia dell’interessato, hanno impedito ad esso ricorrente di esercitare i propri diritti di tempestiva contestazione delle risultanza mediche.

Anche queste doglianze sono prive di pregio e vanno disattese.

Al riguardo l’impugnata sentenza ha fornito ragionevole spiegazione (cfr. pag. 7), osservando, come già detto, che l’omessa comunicazione dell’esito delle visite mediche e il mancato rispetto dell’iter procedimentale non hanno rilevanza ai fini della fattispecie, non avendo il ricorrente dimostrato di essere, all’epoca, guarito dalla malattia che lo aveva tenuto a lungo lontano dal lavoro, ossia alla scadenza dei primi diciotto mesi di congedo dal 20.01.2001.

D’altro canto va precisato, come sottolineato dalla difesa erariale, che i rilievi sollevati dal ricorrente nel presente giudizio non sono in stretto rapporto con la causa pretendi e il petitum azionati, avendo l’ A. chiesto unicamente il risarcimento dei danni sofferti a causa della dedotta illegittimità e non avendo il medesimo dedotto la violazione della norma collettiva (art. 21 CCNL del Comparto) sotto il profilo dell’illegittima risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del comporto.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del controricorrente Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2012, n. 5550

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6131 del 18.3.2010, accolse l’appello proposto da F.M. avverso la sentenza n. 4274/06 del Giudice di Pace che aveva dichiarato la litispendenza del giudizio in corso in relazione a quello pendente davanti alla Corte d’Appello, iscritto al n. R.G. 8407/04.

La domanda formulata dal F. nei confronti del Comune di Roma era relativa al pagamento della somma di Euro 2.087,02 a titolo di indebito arricchimento.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il Comune di Roma.

Resiste con controricorso il F..

Motivi della decisione

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione, sollevata dal resistente, di difetto di rappresentanza del Comune di Roma, da parte del Sindaco, per la istituzione della Gestione Commissariale dello stesso Comune, con bilancio separato rispetto a quella ordinaria.

Con la stessa, infatti, sono state soltanto poste a carico della detta Gestione "tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28/04/08 anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano stati liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data" (v. L. 26 marzo 2010, n. 42).

I compiti della Gestione Commissariale riguardano, pertanto, soltanto la definizione dei rapporti obbligatori assunti dal Comune, senza alterare minimamente i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale del Comune, che spettano – secondo lo Statuto (approvato il 17.7.2000 con Delib. n. 122 – art. 24) – al Sindaco.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del precedente giudicato esterno formatosi fra le parti: violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (in relazione all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.), dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (in relazione all’intangibilità del giudicato formatosi), dell’art. 360, n. 5 (in relazione all’erronea individuazione della portata del giudicato formatosi ed all’errata percezione del contenuto degli atti processuali). Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 295 c.p.c..

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.. Difetto di motivazione.

I motivi, che per la loro stretta connessione sono esaminati congiuntamente, sono inammissibili sotto svariati profili. Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare e -anche recentemente- di ribadire, perchè il giudicato esterno, che è rilevabile d’ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale – non potendone risultare la portata dal solo dispositivo – deve essere provata attraverso la produzione della sentenza completa della motivazione, recante il relativo attestato di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass. 9.3.2011 n. 5586; Cass. 8.5.2009 n. 10623;

Cass. 24.11.2008, n. 27881; S.U. 16.6.2006 n. 13916).

Nel caso in esame una tale produzione non risulta effettuata dal ricorrente, nè lo stesso avrebbe potuto provvedervi ai sensi dell’art. 372 c.p.c., trattandosi di giudicato asseritamente formatosi anteriormente al termine per la proposizione del ricorso per cassazione (S.U. 16.6.2006 n. 13916).

Va inoltre rilevato che i motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione devono rivestire i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto.

E ciò perchè è inammissibile il motivo nel quale non venga precisato, in qual modo e sotto quale profilo, la pronuncia di merito sia incorsa nella violazione denunciata.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito (ad es. Cass. ord. 21.7.2006 n. 16752).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass. 28.2.2006 n. 4403).

Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste, pertanto, nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322), conferendo alla Corte di legittimità soltanto la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, l’esame e la valutazione del materiale probatorio.

Il ricorrente non ha fatto un corretto uso dei principi riportati.

Sotto il profilo dell’autosufficienza, va evidenziato che il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es. all’affidamento "a partire dal 1991 … a vari soggetti" del "servizio di rimozione e deposito veicoli asportati per sosta vietata ed intralcio o percolo alla circolazione", ai "sub affidamenti per il materiale svolgimento dello stesso, con particolare riferimento alla custodia dei veicoli", alla costituzione del "Consorzio (CAST) fra i soggetti privati che materialmente gestivano tale servizio di deposito", alla messa in liquidazione del CAST, all’"atto di citazione in Tribunale in data 26.6.1998", all’"atto di appello", ad "altro ed autonomo atto di citazione … contenente anche una dichiarazione di rinuncia all’altra azione intrapresa", alla notificazione di "atto di rinuncia al giudizio già instaurato", agli artt. 10 e 12 della Convenzione con la quale il Comune aveva affidato il servizio all’ATAC", al "petitum (sia pur parziale sul piano solo quantitativo nel giudizio dinanzi al Giudice di pace) e della causa pretendi" del "giudizio relativo alla sentenza del tribunale n. 25619/2003", agli "atti introduttivi (in primo e secondo grado)", all’affidamento da parte del "personale della Polizia Municipale" del "veicolo rimosso (anche) alla ditta F. solo in virtù del rapporto esistente tra questa ed il Concessionario del servizio" è stato limitato al mero richiamo, senza la loro riproduzione in ricorso e senza l’indicazione della sede processuale della loro produzione e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Così operando la Corte non è posta nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito. Inoltre, sotto diverso profilo, le lacune richiamate non consentono neppure alla Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

Non sono, infatti, sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, posto che è onere del ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronuncia impugnata (fra le tante Cass. 10.9.2004 n. 18288).

Per altro verso, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Nessuna censura a tal fine degli art. 115 e 116 c.p.c. è stata formulata.

Nel caso in esame, sotto il profilo del vizio motivazionale le censure – oltre ad essere proposte secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4 – in realtà si risolvono nel dedurre una erronea attribuzione, da parte del giudice del merito, agli elementi valutati in modo difforme dalle aspettative del ricorrente ed in una inammissibile pretesa di una lettura del complesso probatorio, diversa da quella operata dai giudici di merito.

Il che, comportando una nuova valutazione in fatto, non è consentita in questa sede.

Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente ed a favore del resistente, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, che attribuisce al difensore che si dichiara antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.