Cass. pen. n. 17266 del 23-04-2009 STUPEFACENTI – Detenzione a fini di spaccio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13.3.2006 la Corte d’appello di Firenze confermava la condanna di A.E.Y. alla pena di giustizia irrogatagli dal Tribunale di Pisa il precedente 17.6.2003 per la detenzione a fini di spaccio di 36 gr. di hashish, confezionato in singole dosi. Il Tribunale aveva applicato l’attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, perchè le analisi chimiche avevano attestato un principio attivo complessivamente pari a gr. 1,615.
Il Giudice di appello disattendeva l’unico motivo dedotto dall’appellante – di insussistenza della rilevanza penale della condotta per inidoneità della sostanza a produrre effetto drogante, previa parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per acquisire una consulenza tecnica tossicologica di parte – richiamandosi ai principi insegnati da S.U. sent. 9993 del 1998, e ritenendo quindi irrilevante l’ipotesi – sostenuta dalla difesa – che il principio attivo contenuto nelle singole dosi dell’hashish destinato allo spaccio e sequestrate all’imputato fosse inferiore alla ed soglia drogante, una volta che fosse stato già accertato – come in questo caso – che comunque si trattava effettivamente di hashish, il che era sufficiente essendo quella di stupefacente una nozione legale e non farmacologica.
2. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo denunciando violazione, erronea e falsa applicazione della legge penale, con riferimento al disposto dell’art. 49 c.p. in relazione all’ipotesi D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73.
Pur dando atto dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, ricordato ed applicato dai giudici del merito, il ricorrente deduce in primo luogo che la questione della punibilità nei casi di accertata insufficienza del principio attivo sarebbe tutt’altro che pacifica, richiamando giurisprudenza di merito e le sentenze di questa Corte Sez. 4, n. 3584 del 2000, Fucile; Sez. 6, n. 20938 del 2004 e n. 31412 del 2004, nonchè dottrina e giurisprudenza sul reato impossibile e sul principio di offensività. Afferma poi che nel caso concreto la Corte d’appello avrebbe ammesso in motivazione che la sostanza sequestrata non poteva esplicare effetti droganti e che pertanto avrebbe dovuto applicare il capoverso dell’art. 49 c.p., assolvendo l’imputato perchè il fatto non costituisce reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
La Corte distrettuale differentemente da quanto dedotto nel ricorso non ha affatto ammesso che la sostanza sequestrata non potesse esplicare effetti droganti, bensì ha ritenuto sufficiente al fine del decidere il fatto che, in ogni caso, fosse stata accertata la qualità di hashish di tale sostanza, giudicando ciò idoneo ad integrare la nozione legale di stupefacente alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite 1998, Eremi.
Tale conclusione va condivisa, con le precisazioni che seguono.
3.1 Il positivo accertamento, come nella fattispecie, della natura stupefacente di una determinata sostanza, nella specie verificata come hashish non in ragione di una mera descrizione naturalistica esteriore, ma in esito a specifica analisi chimica, inserisce innanzitutto le condotte relative a tale sostanza nell’ambito del circuito della circolazione illecita della stessa – se non pacificamente destinata all’esclusivo uso personale -. Ciò determina la concretizzazione di quella situazione di pericolo e pregiudizio per la salute, l’ordine e la sicurezza pubblici, e per la stessa salvaguardia delle giovani generazioni, tutti beni giuridici coinvolti passivamente dal mercato della droga con le sue più diverse ma proprie implicazioni (dallo stato di salute dei cittadini, ai fenomeni legati alla tossicodipendenza, alle condotte illecite indotte sia dall’uso che dalla necessità o volontà di procurarsi le risorse per gli acquisti ulteriori). Situazione di pericolo, per più ragioni concorrenti appunto, che spiega il divieto di ogni condotta che consente ed agevola la circolazione non autorizzata di determinate sostanze, normativamente identificate. Che tali siano i beni oggetto della tutela penale fornita dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sicchè l’incremento del mercato degli stupefacenti costituisce causa di turbativa per l’ordine pubblico e di allarme sociale è stato appena autorevolmente confermato da S.U. sent. 28605 del 24.4 – 10.7.2008 in proc. Di Salvia, in materia di coltivazione di piante di cannabis indica.
Sotto tale profilo, pertanto, l’accertata qualità di sostanza appartenente alla tipologia considerata espressamente dal legislatore impedisce, per sè sola, di escludere la potenziale messa in pericolo dei beni tutelati dalla norma incriminatrice, e quindi la sussistenza della cosiddetta offensività in astratto.
3.2 Al giudice spetta poi "verificare se la condotta, di volta in volta contestata all’agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva". E "inoffensiva" deve intendersi solo la condotta che non leda o metta in pericolo il bene tutelato anche in grado minimo (S.U. Di Salvia citata).
Nel caso concreto, appare assorbente la considerazione che il principio attivo indicato nell’impugnata sentenza – con quantificazione non contraddetta dagli atti di impugnazione – è di gr. 1,615 e, pertanto, comunque notevolmente superiore al dato quantitativo considerato dalle voci 40 e 41 del sopravvenuto D.M. Salute 11 aprile 2006, che ha fissato in 25 mg la dose media singola per la sostanza di cui si tratta, "intesa come la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo". Va qui rilevato che il confronto tra i due dati numerici non è apprezzamento di merito, precluso a questa Corte, essendo gli stessi certi e riconducibili alla sentenza impugnata ed a norma positiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 9395/2011 Mutatio ed emendatio: la Cassazione rimarca le differenze!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 95, P.P. conveniva in giudizio la SO.FI COOP. Spa esponendo:

1) che quest’ultima stava edificando in (OMISSIS), un complesso immobiliare su aree concesse in diritto di proprietà dal Comune di Somma Vesuviana con atto di convenzione L. n. 865 del 1971, art. 35 stipulato il 14 dicembre 79, e successivi atti aggiuntivi; 2) che, con contratto preliminare di vendita, esso istante si era obbligato ad acquistare dalla società Soficoop, promittente venditrice, l’appartamento sito al secondo piano, interno 6, della scala B del lotto n. 5 dei costruendi fabbricati, nonchè un garage sito in un area del Comune di (OMISSIS), concessa in proprietà dal detto Comune alla Soficoop; 3) che il prezzo pattuito per la vendita era stato fissato in L. 256.000.000, di cui L. 60.000.000 da corrispondere alla erogazione del mutuo ipotecario a tasso agevolato; 4) che esso istante aveva corrisposto complessive L. 130.000.000 a controparte la quale, però, aveva consegnato l’appartamento oggetto del detto preliminare non ultimato; 5) che l’art. 8 del detto preliminare prevedeva la stipula del contratto definitivo entro sei mesi dalla consegna dell’appartamento; 6) che, nonostante le ripetute sollecitazioni, la Soficoop non aveva concluso il contratto definitivo.

Tanto premesso, l’attore chiedeva emettersi sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., produttiva degli stessi effetti del contratto non concluso, trasferendo così la proprietà dei beni ad esso.

La società Soficoop, costituitasi in giudizio, contestava l’avverso dedotto e, proposte una serie di eccezioni preliminari che in questa sede più non rilevano, deduceva che la mancata stipula del contratto definitivo era da ascrivere a colpa del P., il quale non aveva fornito la documentazione richiesta per dimostrare il possesso da parte sua dei requisiti necessari per poter accedere all’acquisto di un alloggio realizzato con il contributo dello Stato e che, inoltre, nonostante fosse stato immesso nel possesso dell’immobile, non aveva neppur versato il corrispettivo pattuito, essendo ancora debitore verso la esponente delle somme pattiziamente dovute. Pertanto, non avendo il P. provveduto al pagamento di quanto dovuto secondo il detto preliminare sia per interessi di prefinanziamento che per altre causali, essa Soficoop si era trovata nella impossibilità di versare all’Istituto San Paolo di Torino i detti interessi, sicchè detta Banca aveva sospeso le erogazioni del mutuo a tasso agevolato, ed era stata pure costretta, anche per far fronte ai costi di costruzione, a richiedere al Monte dei Paschi di Siena anticipazioni garantite in via ipotecaria, a tassi notevolmente più alti.

Tanto premesso, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda attrice e, spiegando domanda riconvenzionale, chiedeva "dichiarare risolto il contratto preliminare … per colpa e fatto dell’attore, con condanna dello stesso al rilascio dell’unità immobiliare ed al pagamento della penale prevista nel preliminare medesimo, oltre i danni; in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea …, onerare lo stesso attore al pagamento di quanto dovuto alla Soficoop, disponendo, in ogni caso, che per le somme non corrisposte venisse iscritta ipoteca". La convenuta, ancora, chiedeva condannarsi sempre in via riconvenzionale l’attore al risarcimento di ogni danno subito.

Con la sentenza n. 2308/02, il Tribunale di Napoli: a) trasferiva dalla SO.FI. COOP. a P.P. la proprietà dell’appartamento per cui è causa subordinatamente alla condizione del pagamento della somma di Euro 20.302,08 in un’unica soluzione in favore della SO.FI. COOP. S.p.A. da parte del P. nonchè al contestuale accollo da parte di quest’ultimo del residuo mutuo pari a Euro 18.797,99; b) rigettava la domanda riconvenzionale; c) dichiarava inammissibile la domanda di riduzione del prezzo pure proposta dall’attore.

Avverso tale sentenza proponeva appello il P. con atto notificato in data 24 dicembre 2002, deducendo l’omessa valutazione della documentazione offerta a sostegno della domanda di rifissazione del prezzo di cessione; prospettando l’ineseguibilità e/o nullità del preliminare per non aver la Soficoop concluso il procedimento espropriativo e per non essere proprietaria del fondo ove insisteva l’immobile promesso in vendita; contestando l’apposizione della condizione del pagamento della somma di Euro 20.302,08 in favore della Soficoop. La società Soficoop, costituitasi in giudizio, contestava ogni avverso dedotto e proponeva a sua volta, avverso la medesima sentenza, appello incidentale con il quale assumeva, per quanto qui ancora rileva che la sentenza impugnata aveva omesso di fissare un termine perentorio entro il quale l’appellante avrebbe dovuto adempiere all’ordine di depositare le somme stabilite quale corrispettivo del trasferimento forzato.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 171/05, rigettava l’appello principale e, in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello incidentale proposto dalla So.Fi.COOP, fissava il termine di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per il pagamento delle somme cui era subordinato il trasferimento dell’immobile come determinate dal Tribunale (e condannava il P. alla refusione di metà delle spese processuali.

Quest’ultimo ha proposto avverso la detta sentenza ricorso per Cassazione affidato a tre motivi cui non resiste con controricorso la SO.FI.COOP spa, che ha peraltro partecipato alla discussione in udienza pubblica.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta la decisione della Corte d’appello laddove ha ritenuto che l’eccezione di nullità della clausola relativa al prezzo di cessione fosse nuova.

Con il secondo motivo contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la So.fi.coop fosse abilitata a promettere in vendita gli immobili, assumendo invece la nullità del contratto preliminare per non avere la predetta società acquisito la proprietà degli immobili per mancato completamento della procedura espropriativa.

Con il terzo motivo assume che la sentenza impugnata si sia erroneamente pronunciata sulla richiesta di fissazione di un termine per il pagamento contenuta nell’appello incidentale, dovendosi ritenere tale domanda nuova.

Il primo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha osservato che il P. formulò in primo grado con le memorie ex art 184 c.p.c. una domanda nuova chiedendo che il tribunale rideterminasse il prezzo d’acquisto dell’appartamento sostituendo a quello concordato tra le parti nel preliminare altro prezzo conforme a quanto stabilito dalla legge e che, successivamente, in sede di conclusioni, introdusse in via subordinata per la prima volta domanda per accertare l’illegittima determinazione del prezzo di cessione da parte della Soficoop per violazione dei criteri legislativi in materia di edilizia economica e popolare e conseguentemente dichiarare la nullità della clausola relativa al prezzo con la sostituzione di diritto del prezzo determinato secondo i criteri legislativi.

La Corte di merito ha ritenuto tale domanda, riproposta anche con l’appello, del tutto nuova e tardiva rispetto a quella originariamente proposta di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto di compravendita al prezzo pattiziamente stabilito.

Tale motivazione appare del tutto corretta in punto di diritto alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte e di alterare il regolare svolgimento del processo;

si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicchè risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (ex plurimis da ultimo Cass. 7579/07; Cass. 17457/09).

Nel caso di specie, ricorre certamente una mutatio libelli poichè relativamente al prezzo si verifica quanto meno un mutamento della causa petendi (essendo questa originariamente costituita dal prezzo pattuito nel contratto e basato, quindi, sull’accertamento della comune volontà delle parti, mentre la causa petendi posta alla base del prezzo legale è basata sul diverso accertamento della normativa applicabile e delle determinazioni conseguenti dell’autorità amministrativa.

Il ricorrente contesta tale assunto sostenendo che la clausola relativa alla determinazione del prezzo deve ritenersi nulla in quanto posta in violazione delle disposizioni di legge in materia di edilizia economica e popolare che non consentono una libera determinazione del prezzo stesso, dovendo questo stabilirsi in base ai criteri legali che nella specie erano stati fissati con Delib. n. 481 del 1985 della Giunta municipale del comune di Somma Vesuviana.

Assume quindi trattarsi di una mera difesa e di nullità rilevabile d’ufficio.

L’assunto è erroneo.

Va rimarcato che questa Corte ha ripetutamente affermato che il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto ex art 1421 c.c. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., sicchè solo se sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del processo, l’eventuale nullità dell’atto. Al contrario, qualora la domanda sia diretta a fare dichiarare la invalidità del contratto o a farne pronunziare la risoluzione per inadempimento, la deduzione (nella prima ipotesi) di una nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e (nella seconda ipotesi) di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto costitutivo diverso dall’inadempimento, sono inammissibili; nè tali questioni possono essere rilevate d’ufficio, ostandovi il divieto di pronunziare ultra petita (cfr. ex plurimis: Cass. 21632/06; Cass. 19903/05; Cass. 6 agosto 2003 n. 11847; Cass. 14 gennaio 2003 n. 435; Cass. 17 maggio 2002 n. 7215 ; Cass., Sez. Un., 3 aprile 1989 n. 1611 e Cass., Sez. Un. 25 marzo 1988 n. 2572).

In altri termini, la lettura dell’art. 1421 c.c. deve essere coordinata con la statuizione dell’art. 112 c.p.c. che, sulla base del principio dispositivo su cui va modellato il processo, impone al giudicante il limite insuperabile della domanda attorea. Così la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto opera quando si chieda l’adempimento del contratto stesso, allorquando ,cioè, si vogliano far valere diritti presupponenti la validità del contratto medesimo, in considerazione del potere – dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione, indipendentemente dalla condotta processuale della parte nei cui confronti si chiede che il contratto spieghi i suoi effetti. (Cass. 19903/05). Ne consegue che la nullità può essere rilevata d’ufficio solo se si pone – va ancora una volta ribadito – in contrasto con la domanda dell’attore, solo, cioè, se questi ha chiesto l’adempimento del contratto, in quanto il giudicante può sempre rilevare d’ufficio le eccezioni, che non rientrino tra quelle sollevabili unicamente tra le parti e che soprattutto non amplino l’oggetto della controversia, ma che, per tendere al rigetto della domanda stessa, si configurano come mere difese del convenuto, dovendosi di contro pervenire a diverse conclusioni nei casi in cui la nullità si colloca non nell’ambito delle eccezioni ma "nella zona delle difese dell’attore, che l’attore avrebbe potuto proporre, ma non ha proposto" (Cass. 21632/06; Cass. 19903/05; Cass. 9 febbraio 1995 n. 1453; Cass. 9 febbraio 1994 n. 1340; Cass. 15 febbraio 1991 n. 1589).

L’argomento in questione trova ulteriore conferma sulla base del principio del giusto processo e del disposto dell’art. 111 Cost., così come modificato dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, art. 1 alla luce del quale si legittima un sistema processuale che obbliga le parti, sin dai loro primi atti difensivi, a compiutamente indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della loro richiesta, ad assicurare un pieno e completo contraddittorio tra le parti stesse su un piano di assoluta parità, seppure nel rispetto di termini di decadenza e di preclusioni aventi portata acceleratoria del processo (cfr. da ultimo Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202 e 8203), ed ad evitare, al di là di precise e certe indicazioni normative, ampliamenti di poteri di iniziativa officiosa suscettibili di tradursi in un soggettivismo giudiziario, capace di incidere con ricadute negative anche sulla certezza del diritto.

Nel caso di specie , non è dubbio che il P. ha agito per l’esecuzione del preliminare di vendita chiedendo che il prezzo venisse stabilito in misura corrispondente a quella pattuita; la successiva domanda volta ad ottenere la dichiarazione della nullità della clausola consensuale determinativa del prezzo per violazione di legge introduce pertanto, un nuovo thema decidendum che investe l’invalidità di una parte del contratto che non è suscettibile di essere rilevata d’ufficio dal giudice,in virtù di quanto affermato dalla giurisprudenza dianzi rammentata ( senza incorrere nel vizio di ultra petizione, stante la tardività della nuova domanda.

La questione della nullità della clausola determinativa del prezzo avrebbe costituito una difesa solo se fosse stata dedotta dal convenuto, ma se viene proposta, come nel caso di specie, dallo stesso attore essa da luogo ad una nuova domanda con cui si chiede al giudice di dichiarare la invalidità di una clausola contrattuale. La stessa sottostà, pertanto, anzitutto al principio della tempestività della domanda non essendo possibile al giudice di aggirare la tardiva proposizione della stessa avvalendosi di poteri d’ufficio senza incorrere nel vizio di ultra petizione.

Venendo all’esame del secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del rigetto della domanda di ineseguibilità o nullità del preliminare di vendita per non essere la Soficoop proprietaria del terreno ove insiste l’immobile per mancato completamento della procedura di esproprio, questa Corte rileva l’inammissibilità del motivo di appello sul punto non rilevata dalla Corte di merito che si è invece pronunciata sul merito della questione.

Come risulta dalla parte narrativa della sentenza impugnata, il ricorrente aveva chiesto in sede di conclusioni di primo grado che con la sentenza venissero, ai sensi dell’art. 2932 c.c. prodotti gli effetti del contratto non concluso.

Tale domanda era stata accolta dal tribunale che pronunciava conformemente ad essa.

Il P. era risultato dunque vincitore in primo grado.

Ne consegue che lo stesso non aveva alcun interesse ad impugnare la predetta sentenza chiedendo al contrario con il motivo di appello la dichiarazione di nullità del preliminare.

Invero appare contrario oltre che ai principi fin qui delineati anche alla comune logica il fatto che una parte agisca per ottenere l’esecuzione di un contratto di cui quindi implicitamente riconosce la validità e che dopo avere vinto in primo grado con l’appello sostenga la tesi opposta della nullità del contratto stesso.

Il terzo motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che non integra ultrapetizione, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., la fissazione d’ufficio di un termine per l’adempimento della controprestazione nella sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, giacchè, non prevedendo l’art. 2932 c.c., comma 2, alcun termine per essa, lo stesso deve essere necessariamente stabilito dal giudice secondo la previsione dell’art. 1183 c.c., comma 1, (Cass. 24655/07 – Cass. 3926/96).

Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-10-2010) 17-01-2011, n. 979

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste ricorre per Cassazione avverso la sentenza 27.3.2008 con la quale il Tribunale di Tolmezzo, nel procedimento penale a carico di T. A., imputato dei reati di cui all’art. 648 c.p.; artt. 56, 640, 61 c.p., n. 2, dichiarava di non doversi procedere ai sensi degli artt. 66 e 529 c.p.p. per essere ignoti gli autori del reato.

L’ufficio ricorrente richiede di "… cassare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di Tolmezzo" rilevando la illogicità della decisione, in quanto il giudice, ritenendo essere inesistente la persona del T.A., avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto di irreperibilità e conseguentemente il decreto di citazione a giudizio. Rileva altresì il ricorrente, che se per absurdum il Tribunale avesse ritenuto innocente una persona nominata T. A., avrebbe dovuto assolverla con sentenza con susseguente restituzione degli atti all’Ufficio del Pubblico Ministero perchè procedesse nei confronti degli identificandi autori del reato.

In fatto risulta che T.A., con decreto, notificato ai sensi dell’art. 159 c.p.p., veniva tratto a giudizio avanti il Tribunale di Tolmezzo siccome ritenuto responsabile dei reati di cui in epigrafe.

Dalla decisione impugnata, risulta che in data 18.5.2000 si presentava presso la banca CRUP di Tolmezzo una persona che tentava di cambiare due assegni Eurocheque del complessivo valore di Euro 600.000,00, che ad un prima verifica da parte del dipendente dello istituto bancario, risultavano provento di delitto di furto. Al momento della consegna dei titoli, il portatore esibiva un documento di identità svizzero, riportante le generalità di T.A. essendovi apposta la fotografia della persona che aveva consegnato i titoli di credito al cassiere.

Nel corso del dibattimento, il Giudice del Tribunale disponeva accertamenti tramite Interpol. L’ufficio di polizia segnalava l’inesistenza di un cittadino svizzero con le dette generalità e che il documento di identità non risultava mai essere stato rilasciato dalle competenti autorità. Sulla base di questi elementi il Tribunale concludeva che l’imputato non risultava essere stato identificato in nessuna maniera, posto che il giorno del fatto, il medesimo si era dileguato prima dell’arrivo della polizia e che la fotografia apposta sulla falsa carta di identità, di per sè non poteva essere considerato mezzo idoneo per ritenere accertata la "identità fisica" del prevenuto. Pertanto il giudice pronunciava sentenza di non doversi procedere per essere ignoto lo autore del reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 529 c.p.p..

Il ricorso dell’Ufficio del Pubblico è fondato e deve essere accolto. Infatti, all’esito degli accertamenti assunti in relazione alla identità del soggetto tratto a giudizio, il giudice invece di pronunciare un’inappropriata sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato, avrebbe dovuto alternativamente decidere il merito dell’accusa mossa dall’ufficio del Pubblico Ministero o restituire gli atti al medesimo previa dichiarazione di nullità del decreto di irreperibilità e degli atti susseguenti, posto che il decreto suddetto presuppone comunque che l’identità dello indagato sia certa in modo inequivocabile, non essendo possibile l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un imputato non correttamente identificato, quantomeno sotto il profilo della sua identità fisica.

Pertanto la sentenza impugnata va annullata, peraltro "senza rinvio" atteso che il delitto di tentata truffa si è estinto per prescrizione in data 18.11.2007 e, quanto alla ricettazione, altrettanto deve presumersi, non essendo nota la data di consumazione, in forza del "favor rei".

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-03-2011, n. 5417 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 1994 C.S. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Venezia, avverso al decreto ingiuntivo n. 2838/94, con il quale il Presidente del Tribunale di Venezia gli ingiungeva il pagamento della somma di L. 13.542.000 (pari ad Euro 6.993,85), in favore di S.G., a saldo del prezzo per la fornitura di mobilio, di cui alla commissione sottoscritta in data 18.7.1985. L’opponente asseriva l’estinzione del credito per l’integrale pagamento del prezzo;

eccepiva, altresì, l’intervenuta prescrizione presuntiva del credito a norma dell’art. 2955 c.c., n. 5, trattandosi di vendita eseguita fra un commerciante e chi non fa commercio delle merci acquistate; in subordine eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto effettuata dal messo di conciliazione del comune di (OMISSIS) senza la necessaria autorizzazione del Tribunale di Venezia.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dell’opposto, che peraltro proponeva domanda riconvenzionate ex art. 96 c.p.c. di risarcimento dei danni, deferendo – in via di assoluto subordine – giuramento decisorio sul fatto estintivo dell’obbligazione, all’esito dell’istruzione della causa, il Tribunale adito, dichiarava infondata l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del C. alle spese del giudizio. In virtù di rituale appello interposto dallo stesso C., con il quale lamentava l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure per travisamento nella valutazione del documento sottoscritto in data 18.7.1985 e conseguente violazione dell’art. 2697 c.c. nonchè per violazione dell’art. 215 c.p.c. stante la mancata ammissione del giuramento decisorio sull’esistenza del pagamento, la Corte di Appello di Venezia, nella resistenza dell’appellato, respingeva l’appello.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che dalle risultanze processuali, in particolare dal documento del 18.7.1985, non emergeva alcuna prova dell’intervenuto pagamento da parte dell’appellante della somma di L. 10.000.000 al momento della sottoscrizione dell’accordo, non deponendo in tal senso la dizione letterale inserita nell’atto concluso a luglio laddove si leggeva "contanti 10.000.000 a fine settembre, il rimanente a concordare consegna mobili", definendo mere argomentazioni, irrilevanti ai fini dell’art. 1199 c.c., quelle secondo cui il venditore non avrebbe consegnato i mobili se non avesse ricevuto subito un acconto. Inoltre le tre ricevute prodotte, per un totale di L. 2.435.400, a firma B. o R.V. non potevano essere ritenute quietanze perchè non provenienti dal creditore, in assenza di dimostrazione di un rapporto organico fra l’imprenditore e colei che avrebbe sottoscritto i titoli.

Aggiungeva, inoltre, che la questione relativa alla mancata ammissione del giuramento decisorio sull’esistenza del pagamento era stata correttamente definita dal giudice di prime cure, in quanto formulata dall’appellato nella "denegata ipotesi che il Tribunale avesse accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal C.", che, di converso, era stata rigettata avendo il giudice di primo grado accertato aliunde il mancato pagamento.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il C., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito lo Stocco, con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente contesta la interpretazione dei giudici di appello circa il contenuto dell’ordine sottoscritto in data 18 luglio 1985, deducendone la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1362 c.c. e segg. per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La Corte di merito (confermando la decisione del giudice di prime cure) avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la prova della corresponsione di L. 10.000.000 da parte del ricorrente al momento della sottoscrizione della commissione, non facendo un buon governo nè dei canoni interpretativi dell’accordo nè delle risultanze probatorie.

In linea preliminare, è necessario ricordare che, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è riservata all’apprezzamento del giudice del merito, ed è censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, qualora sia riscontrabile una motivazione contraria a logica ed incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (per tutte, Cass., Sez. 3^, 21 aprile 2005, n. 8372;

Cass., Sez. 3^, 21 aprile 2005, n. 8360; Cass., Sez. 3^, 25 febbraio 2005, n. 4063; Cass., Sez. 3^, 190 luglio 2004, n. 13344; Cass., Sez. L, 20 agosto 2003, n. 12258). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (tra le altre, Cass., Sez. 3^, 6 agosto 2004, n. 15197; Cass., 17 luglio 2003, n. 11193).

Il sindacato di questa Corte non può dunque investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ai quale è esclusivamente riservata l’indagine ermeneutica e la censura neppure può essere formulata mediante l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione. Infatti, è imprescindibile la specificazione dei canoni in concreto violati, delle norme ermeneutiche che, in concreto, sarebbero state violate, precisando – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato (tra le più recenti, Cass., Sez. L, 21 aprile 2005, n. 8296; Cass. Sez. 2^, 1 aprile 2003, n. 4905), riportando, per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione (Cass., Sez. 2^, 2 agosto 2005, n. 16132; Cass., Sez. 3^, n. 4063 del 2005; Cass., Sez. L, 9 febbraio 2004, n. 2394; Cass., Sez. L, 1 aprile 2003, n. 4948), anche quando ad essa la sentenza abbia fatto riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta, di per sè, una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa, il ricorrente pretenda in ipotesi di attribuire.

Inoltre, ancora secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, non potendo detti vizi consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte. Infatti, spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra e risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (ex plurimis, Cass., Sez. 3^, 28 luglio 2005, n. 15805; Cass., Sez. L. 7 agosto 2003, n. 11936; Cass., Sez. L, 7 agosto 2003, n. 11918). Diversamente, il motivo si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito, al quale, quindi, neppure può imputarsi d’avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione la circostanza che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazione delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2005, n. 15096; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2003, n. 996; Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2000, n. 3904).

Pertanto, la denuncia del vizio di motivazione va effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati dall’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza. In altri termini, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze o a incongruenze così gravi da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione adottata (Cass., Sez. L, 7 febbraio 2004, n. 2357; Cass., Sez. 2^, 9 settembre 2004, n. 18134), restando escluso che con il vizio in esame la parte possa essere fatto valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice del merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi rispetto alle proprie aspettative e deduzioni.

Nel quadro di detti principi, la deduzione che la sentenza impugnata avrebbe inesattamente ricostruito il rapporto, erroneamente affermando l’insussistenza della prova circa il versamento dell’acconto di L. 10.000.000 è palesemente infondata sia perchè la interpretazione data dal Collegio distrettuale alla disposizione contrattuale, di cui si assume la violazione, è congruamente argomentata e conforme ai criteri di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., essendo fondata sulla formulazione letterale della dichiarazione negoziale, di contenuto tale da indurre il giudice del gravame (che ha confermato la decisione del giudice di prime cure) a ritenere che circa le modalità di pagamento della fornitura concordate fra le parti, la dizione "a fine settembre" vada concordata con quella precedente "contanti 10.000.000", mentre "il rimanente da concordare" sia da porre in relazione con "a consegna mobili". D’altro canto, diversamente interpretando, la pattuizione sarebbe stata de tutto priva di senso compiuto, in quanto il versamento del prezzo residuo sarebbe stato rimesso ad una quanto mai confusa determinazione delle parti: integralmente "a fine settembre" oppure con dilazione "da concordare a consegna mobili", integrando una previsione alternativa non supportata da alcun riscontro probatorio.

Del resto, a norma dell’art. 1369 c.c., con accertamento di merito, non censurabile in sede di legittimità, le espressioni con più sensi, nel dubbio, devono essere intese nel senso più coerente con la natura e l’oggetto del contratto (v. Cass., Sez. 1^, 12 febbraio 1993, n. 5754). Nè la tesi del C. secondo cui egli avrebbe concordato successivamente la corresponsione del residuo credito con versamenti dilazionati, stante la sua sopravvenuta illiquidità, è corrispondente ad alcun parametro interpretativo, essendo circostanza estranea all’originario accordo intercorso fra le parti, che al più avrebbe potuto giustificare una novazione dell’originaria previsione fra le parti, di cui però non vi è alcuna allegazione. La censura di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa attiene, perciò, alla valutazione del giudice di merito ed è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge.

La deduzione che nella specie, sarebbe "assurda la tesi che l’importo di L. 13.542.000, di cui al monitorio, fosse già stato depurato degli acconti" (pag. 20 del ricorso), costituisce poi una ricostruzione della fattispecie contrapposta a quella contenuta nella sentenza impugnata, risolventesi in un inammissibile diverso apprezzamento di fatto delle risultanze processuali, dedotto senza indicare specificamente le illogicità, incongruità e manchevolezze che dovrebbero inficiare la pronuncia in esame. Il motivo è, pertanto, palesemente infondato e va rigettato.

Con il secondo motivo lo stesso C. si duole della mancata ammissione del giuramento decisorio deferito da controparte sulla esistenza del pagamento, omissione che avrebbe comportato la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 233 c.p.c. e segg. per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Occorre precisare che nella specie parte opposta ha deferito il giuramento decisorio subordinandolo al preliminare vaglio della fondatezza dell’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall’opponente, come riconosciuto dallo stesso C. nel ricorso.

Il giuramento decisorio, in quanto mezzo ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell’avversario, poteva essere ammesso dal giudice del merito solo dopo che egli avesse riconosciuto come fondata l’eccezione. Ciò non è stato, per avere aliunde accertato il mancato pagamento, e la valutazione negativa, effettuata dal giudice di prime cure, non esigeva una motivazione espressa, potendo risultare per implicito dall’iter logico seguito dal giudice nel non dare ingresso al giuramento (v. in tal senso: Cass., Sez. L, 2 febbraio 1999, n. 861;

Cass., Sez. 2^, 15 aprile 1994, n. 10653).

La censura non può perciò trovare accoglimento.

Per tutte e considerazioni sopra svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.

Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

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