Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-06-2011, n. 3513 Questioni di legittimità costituzionale Ricorso per l’esecuzione del giudicato Ricorso straordinario al Capo dello Stato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio il ricorrente in ottemperanza C. G. ha chiesto che l’Inpdap venisse in condannata a dare compiuta e puntuale esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2010 emesso a seguito del ricorso straordinario dal medesimo ricorrente proposto ed in relazione al quale la Seconda Sezione del Consiglio di Stato aveva reso – all’adunanza dell’11 marzo 2009- il parere n. 231/2005.

Egli ha illustrato in proposito di avere notificato il predetto decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2010, unitamente al parere, alla convenuta amministrazione, in data 27 maggio 2010 invitandola a darvi esecuzione, e che l’amministrazione intimata, con missiva del 14 luglio 2010 aveva fatto presente di non volere ottemperare al citato decreto in quanto con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1725/2006 era stato esclusa la possibilità di rimborsare il contributo obbligatorio dello 0,50 % agli Ufficiali delle Forze Armate all’atto della cessazione del periodo di permanenza in posizione di Ausiliaria.

Detta tesi era errata, posto che il decreto presidenziale citato era assimilabile ad una sentenza regiudicata, e possedeva la medesima forza cogente: non poteva essere disatteso a cagione di un diverso, seppur autorevole, orientamento giurisprudenziale reso in altra causa.

Alla odierna camera di consiglio del 7 giugno 2011 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1.Il ricorso per l’ottemperanza è fondato e merita accoglimento nei termini di cui alla motivazione che segue.

2. Rammenta in proposito il Collegio che la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha superato le perplessità che si opponevano alla esperibilità del rimedio del ricorso in ottemperanza al fine di ottenere la esecuzione del decreto decisorio del ricorso straordinario.(Cassazione civile, Sezioni Unite, 28 gennaio 2011, n. 2065).

3.. Il Collegio concorda con tale prospettazione e osserva che, come è noto, il ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce un rimedio giustiziale che si colloca in simmetrica alternativa con quello giurisdizionale ancorchè di più ristretta praticabilità quanto al novero delle azioni esperibili

(Consiglio Stato, sez. III, 15 ottobre 2010, n. 4609).

Di esso negli anni recenti è stata progressivamente esaltata utilità e funzione: dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare la progressiva giurisdizionalizzazione piena del medesimo (anche e soprattutto con riferimento alle garanzie defensionali): il punto più avanzato di tale processo evolutivo è rappresentato dal riconoscimento in sede comunitaria della possibilità di porre questioni pregiudiziali ai sensi dell’ art. 267 (ex art. 234) del Trattato Ce (Corte giustizia CE, 16 ottobre 1997, n. 79).

Per altro verso, il Legislatore ha di recente interpolato l’art. 13 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 espressamente prevedendo ai sensi del modificato articolo 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la possibilità che in sede di ricorso straordinario sia possibile proporre questione di legittimità costituzionale ("Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati").

Ciò a definitivo superamento delle opposte considerazioni in passato espresse dalla Corte costituzionale,nella decisione 17 dicembre 2004, n. 392 e che costituivano il più rilevante argomento per i sostenitori della tesi della non piena giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario.

4. Non è arbitrario affermare, ad avviso del Collegio, che non è dubitabile che il petitum proposto in sede di ricorso straordinario sia perfettamente equiparabile (e produca lo stesso effetto) ad una "domanda giudiziale". Non ritiene il Collegio necessario immorare su tali aspetti.

Preme rilevare, però, che costituirebbe inammissibile antinomia, ed aporia in grado di mettere in crisi il disegno legislativo duale ed alternativo sinora sommariamente descritto, un principio che negasse la possibilità di esperire il rito dell’ottemperanza per ottenere che l’amministrazione si conformi a detto decisum (così sostanzialmente svalutando la portata del giudizio impugnatorio in sede di ricorso straordinario qualificandolo "minus" rispetto a quello esperibile innanzi agli organi giurisdizionali della giustizia amministrativa).

Ciò colliderebbe con le disposizioni di legge sinora elencate e peraltro, costituirebbe il presupposto per la erosione e scomparsa dell’istituto, contrariamente alla ribadita permanente operatività del medesimo.

L’effettività del parallelismo e dell’alternatività dei due rimedi impone che – nelle materie e limitatamente alle domande per cui è proponibile ricorso straordinario- tale rimedio appresti un grado di tutela non inferiore a quello conseguibile agendo giudizialmente. Ed in tale affermazione è compresa la possibilità di esperire il ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del decreto presidenziale.

5.Il ricorso per l’ottemperanza proposto dal C. è pertanto certamente ammissibile; esso è altresì fondato, in quanto l’amministrazione omise di conformarsi richiamando il principio discendente da una decisione che -seppur certamente resa da autorevole Organo giurisdizionale – riguarda parti diverse, e non può essere invocata per paralizzare l’esecuzione del decreto decisorio su ricorso straordinario, in quanto questo possiede la stessa efficacia della sentenza regiudicata.

6.Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’amministrazione intimata deve essere condannata a dare piena compiuta ed integrale esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2010, emesso a seguito del ricorso straordinario in premessa richiamato, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione, se antecedente, della presente decisione.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza all’obbligo di esecuzione del citato decreto presidenziale si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di subdelega a dirigente da questi nominato, disponendo sin d’ora che le spese dell’esecuzione ed il compenso del commissario siano poste a carico della resistente amministrazione previa produzione di documentata certificazione, e liquidazione da parte del Collegio.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento avuto riguardo alle pregresse oscillazioni giurisprudenziali in materia ed avuto riguardo alla natura della controversia..
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza numero di registro generale 2810 del 2011, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’amministrazione intimata a dare piena compiuta ed integrale esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2010 emesso a seguito del ricorso straordinario in premessa richiamato entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione, se antecedente, della presente decisione.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza all’atto della scadenza del termine suddetto all’obbligo di esecuzione del citata decreto presidenziale si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di subdelega a dirigente da questi nominato, disponendo sin d’ora che le spese dell’esecuzione ed il compenso del commissario siano poste a carico della resistente amministrazione previa produzione di documentata certificazione, e liquidazione da parte del Collegio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 999

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il Tribunale ritiene che il ricorso sia infondato e prova a spiegare le ragioni del proprio convincimento.

Si tratta infatti di una vicenda di minore che ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno ex art. 32 d.lgs. 286/98, ma che non ha i requisiti previsti dalla nuova versione della norma (la necessità dei due anni di corso d’integrazione sociale e civile è stata introdotta infatti con la l. 94/2009 per arginare il fenomeno degli extracomunitari, che entrano in Italia quando mancano poche settimane o mesi al raggiungimento della maggiore età, ricevono un titolo provvisorio di soggiorno in quanto minorenni e quindi non espellibili, si fanno affidare a qualche persona o ente, e poi – appena scattati i 18 anni – chiedono un permesso in deroga ex art. 32 t.u., così eludendo in buona sostanza il sistema dei flussi).

Nella vicenda in esame non esiste un problema di successione di norme nel tempo, in quanto il soggetto è entrato in Italia nel marzo 2010 (pag. 2 del ricorso), cioè dopo l’entrata in vigore della novella, ed ha chiesto il permesso ex art. 32 naturalmente ancora dopo tale data.

.A questo procedimento amministrativo l’amministrazione ha pertanto applicato le regole introdotte con la novella della l. 94/2009. Ogni procedimento amministrativo, infatti, deve essere retto dalle norme vigenti nel momento in cui esso si svolge; il procedimento amministrativo per il rilascio del titolo di soggiorno ex art. 32 t.u. è stato aperto con una domanda dell’interessato presentata dopo l’entrata in vigore della norma, e si è concluso con un provvedimento emessa anch’esso dopo l’entrata in vigore della norma; esso cioè si è svolto interamente sotto il vigore delle nuove norme, che ad esso pertanto andavano applicate.

Se – in effetti – si può discutere della questione della successione di leggi nel tempo se il procedimento fosse iniziato prima della entrata in vigore della l. 94/2009 e si fosse concluso dopo, nel caso in esame neanche di successione di leggi nel tempo si può parlare perché il procedimento amministrativo che ha originato il provvedimento impugnato si è svolto interamente dopo l’entrata in vigore della nuova norma.

In questo contesto il provvedimento era vincolato, e non si può pertanto apprezzare la censura relativa all’art. 10bis l. 241/90, che non condurrebbe comunque all’annullamento del provvedimento impugnato per effetto della disposizione di cui all’art. 21octies stessa legge.

Non è possibile, infine, seguire la difesa del ricorrente nel momento in cui prospetta l’incostituzionalità della norma attributiva di potere nella parte in cui differenzia il trattamento dei minori in esame rispetto a quelli inseriti in famiglia, che godono di un trattamento normativo più favorevole (che consente loro di non aspettare i due anni per ottenere il permesso ex art. 32), in quanto la pregressa giurisprudenza della Corte Costituzionale ha assimilato la situazione del richiedente l’affidamento con quella del sottoposto a tutela, ma non ha assimilato la situazione degli affidati di fatto con quella dei minori in famiglia (che è frutto invece di creazione pretoria di parte della giurisprudenza), assimilazione su cui si regge appunto la questione di costituzionalità cui il ricorrente ritiene di aderire.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto.

RESPINGE il ricorso

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che quantifica in euro 500, oltre iva e cpa se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 12-07-2011, n. 27113 Sentenza penale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 07.12.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze proposte da O.G., collaboratore di giustizia (fine pena, allo stato, al 23.07.2016), volte ad ottenere differimento dell’esecuzione della pena o detenzione domiciliare per motivi di salute, rilevando come la patologia lamentata (grave forma di psoriasi artropatica) non ponesse pericoli quoad vitam, non fosse incompatibile con l’ambiente carcerario e fosse comunque adeguatamente seguita e curata in Istituto.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) il Tribunale aveva interpretato la domanda, esclusivamente ai sensi della disciplina ordinaria, come se fosse stata proposta solo per motivi di salute, dimenticando la richiesta ex L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, per meriti collaborativi; b) errata sottovalutazione, comunque, della condizione patologica meritevole di maggiore considerazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.

4. Con atto datato 04.05.2011 la difesa proponeva motivi aggiunti, a sostegno del ricorso.

5. Il ricorso, fondato nei limiti e nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero risulta determinante la considerazione che il provvedimento impugnato abbia omesso di motivare in ordine alla richiesta formulata dal detenuto con la sua istanza iniziale di detenzione domiciliare, quale collaboratore di giustizia, ex L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, che, avendo finalità e presupposti differenti rispetto a quella per motivi di salute, non può ritenersi decisa con l’impugnata ordinanza (che non ne tratta). L’annullamento della stessa si impone, pertanto, su tale dedotto profilo, per omessa motivazione.

Risulta corretta, di contro, la motivazione in ordine ai lamentati profili di salute, posto che vi sia stato accertamento recente di organo pubblico (Asl di Frosinone del 20.10.2010), conforme a precedente (relazione sanitaria 24.08.2010), dai quali tutti risultava la relativa gravità del quadro patologico e la compatibilità – allo stato – con l’ambiente carcerario, salvi sempre i contingenti presidi ex art. 11 Ord. Pen..

Occorre dunque procedere ad annullamento per vizio di motivazione carente, limitatamente all’istanza ex L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, nei termini di cui sopra.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-12-2011, n. 27473 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che D.V. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 28 maggio 2010, con il quale la Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso con il quale egli aveva chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la condanna del Ministero della giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata del processo da lui promosso in materia di lavoro, per il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola, processo iniziato in primo grado il 24 marzo 2003 e definito in appello il 17 novembre 2008;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che la Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso, rilevando che la durata del giudizio doveva ritenersi congrua, essendosi il giudizio concluso in primo grado in circa tre anni ed in appello in circa due anni;

che il ricorrente censura il decreto impugnato, per avere la Corte territoriale ritenuto congrua la durata del giudizio presupposto;

che i motivi sono infondati, in quanto l’affermazione che il processo nella specie si è svolto in un arco temporale da ritenersi ragionevole tiene conto della specificità della vicenda processuale ed è conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo è di circa tre anni in primo grado e di circa due anni in appello (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 settembre 2009, n. 20546; Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2011, nn. 7914 e 7915);

che il ricorso va conseguentemente respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della giustizia, che liquida in Euro 425,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

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