Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6971

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P. 1. Con sentenza del 14/06/2010, il g.u.p. del Tribunale di Napoli dichiarava n.d.p. nei confronti di K.A. perchè il fatto non sussiste in ordine al reato di circonvenzione di incapace commesso ai danni di S.G..

P. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Napoli deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere il g.u.p. ritenuto che fossero insussistenti i requisiti dell’induzione e della incapacità di intendere e volere, laddove numerosi atti contraddicevano la suddetta decisione.
Motivi della decisione

P. 3. Il ricorso deve ritenersi fondato.

In diritto, va premesso, che, in base all’art. 425 c.p.p., comma 3, il g.u.p. può pronunciare sentenza di non luogo a provvedere solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l’accusa in giudizio e cioè quando manchino le condizioni per una prognosi favorevole all’accusa; il giudizio del g.u.p., quindi, dev’essere di mera valutazione processuale e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell’imputato, giudizio che compete solo al giudice del dibattimento: in terminis Cass. 22864/2009 riv 244202 – Cass. 45046/2008 riv 242222 – Cass. 14034/2008 rv 239514 – Cass. 13163/2008 rv 239701 – Cass. 45275/2001.

In fatto, va osservato che il P.m. aveva richiesto il rinvio a giudizio dell’imputato per il "delitto p. e p. dall’art. 61 c.p., n. 5, art. 643 c.p., per avere, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, dopo avergli concesso due prestiti per una complessiva somma da restituire di Euro 38.760 ed aver appreso da Se.

G. (sia per le vie brevi che a mezzo fax e corrispondenza) che S.G. era affetto da disturbo bipolare a tratti ossessivi di personalità con marcata angoscia e spiccata depressione dell’umore, patologia per la quale era in cura farmacologica ed era stato sottoposto a molteplici TT.SS.00, abusando del suo stato di deficienza psichica, indotto lo stesso a stipulare un nuovo contratto di finanziamento avente n. 430941 per un importo di Euro 14.067 con effetti giuridici dannosi sia per lui che avrebbe dovuto restituire la somma complessiva di Euro 24.360 che per la sua famiglia. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità in ragione del modesto reddito da lavoro dipendente percepito ed a lui noto. In (OMISSIS)".

Il g.u.p. ha ritenuto di pronunciare sentenza di non luogo a procedere:

– perchè mancherebbero elementi sintomatici dai quali dedurre la sussistenza dell’induzione;

– perchè il S., sebbene invalido, "non è interdetto, espleta un’attività lavorativa e dalla documentazione sanitaria allegata nulla si rileva in ordine ad una possibile incapacità d’intendere e volere".

Il procedimento seguito dal g.u.p. deve ritenersi errato perchè non rientra nelle competenze del suddetto organo, procedere ad un vero e proprio giudizio di merito sugli elementi probatori offerti dall’accusa e, quindi, sostituirsi, in modo surrettizio, al Tribunale al quale solo spetta, all’esito del dibattimento, stabilire se l’imputato, sulla base delle risultanze dibattimentali, possa o meno ritenersi colpevole. Il g.u.p. ha una funzione di filtro e, nel rispetto di tale funzione, gli spetta solo decidere se il materiale probatorio offerto dall’accusa sia o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio: giudizio prognostico che, con tutta evidenza, è, però, di natura processuale e non di merito sicchè dev’essere escluso il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell’imputato si prestino a soluzione alternative o aperte o, comunque che possano essere diversamente rivalutate: in terminis, Cass. sez 2, 8/10/2008 n. 40406 – Cass. 35178/2008 Rv. 242092.

Nel caso di specie, è sufficiente la lettura della sentenza impugnata per rendersi conto dell’erroneità della motivazione addotta dal g.u.p. il quale, non solo è entrato nel merito dei singoli indizi ma, a seguito di una disamina (peraltro non priva di elementi di illogicità e contraddittorietà puntualmente evidenziati dal P.G. nell’atto di impugnazione), è, in pratica, pervenuto ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito sostituendosi, così, in modo surrettizio, alla valutazione del Tribunale, laddove, invece, avrebbe dovuto solo valutare se, sul piano processuale, il materiale probatorio fosse o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio. In particolare, errata, sotto il solo profilo di stretto diritto, deve ritenersi l’affermazione secondo la quale uno degli elementi materiali del reato sarebbe l’incapacità d’intendere e volere, laddove è sufficiente la lettura dell’art. 643 c.p. per avvedersi che così non è atteso che la norma richiede infermità psichica o la deficienza psichica ossia un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità, tuttavia, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico.

Incongrua deve ritenersi anche la motivazione in ordine all’asserita mancanza dell’elemento dell’induzione alla stregua degli elementi probatori evidenziati dal P.m. ricorrente (pag. 4 ss ricorso). In conclusione la sentenza impugnata va annullata e gli atti trasmessi nuovamente ad un diverso g.u.p. del Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "il g.u.p., nel pronunciare sentenza di non luogo a provvedere a norma dell’art. 425 c.p.p., comma 3 deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Il g.u.p., nell’effettuare la suddetta valutazione, non può entrare in una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, essendo tale valutazione riservata al Tribunale all’esito del dibattimento ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell’imputato si prestino a soluzione alternative, aperte o, comunque ad essere diversamente rivalutate".
P.Q.M.

ANNULLA Con rinvio la sentenza impugnata e DISPONE Trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli – in persona di giudice diverso – per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-02-2011) 08-03-2011, n. 9018

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Venezia avverso la sentenza del Giudice di Pace di Portogruaro in data 7 dicembre 2009 con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.D. in ordine ai reati (minacce, percosse e ingiurie del (OMISSIS)) ad essa contestati per remissione tacita di querela.

Deduce la erronea applicazione della legge, che non consente di valorizzare come remissione tacita di querela il comportamento della persona offesa consistito nel non presentarsi in aula.

Il ricorso è fondato.

Con sentenza n. 46088 del 30/10/2008 (dep. 15/12/2008) Rv. 241357, P.M. in proc. Viele, le Sezioni unite hanno affermato che sia nel procedimento dinanzi al giudice togato che nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata,; comparizione del querelante – persino nel caso in cui sia stato previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della; remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2.

Hanno rimarcato le Sezioni unite che l’art. 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che "la remissione è processuale o extraprocessuale", dispone che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". Deve, dunque, trattarsi di fatti, cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d’animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati.

Nella ipotesi in esame, l’unico comportamento che viene in rilievo è la mancata comparizione in udienza, cioè uno specifico accadimento che si situa tutto nel processo e solo nel processo: prima di esso non v’è alcun altro fatto che sia stato allegato, assodato, comprovato, del quale poi la mancata comparizione possa essere considerata un portato inevitabilmente consequenziale e logico. Hanno concluso rilevando che la opposta tesi "non trova agganci nel diritto vigente".

Tanto premesso, la sentenza impugnata, basata proprio sul principio disatteso dalle Sezioni unite,con decisione alla quale questo Collegio aderisce, va annullata con rinvio per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Portogruaro per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-03-2011, n. 1717 operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

alcanti, Morcavallo, Gualtieri;
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, con la sentenza n. 1738 del 19 luglio 2010, nella resistenza della Regione Calabria e dei signori A.L., A.S., E.D.M., M.F., F.M., C.P., S.P. e F.M., ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso proposto dai signori G.P., G.S., N.G. e L.A., cittadini elettori iscritti nelle liste elettorale del Comune di Crotone, per l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale della Calabria del 27 febbraio 2010 di ammissione alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010 delle liste regionali dei candidati a presidente "S." e "L." e dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale della Regionale Calabria.

Ad avviso del tribunale, infatti, per un verso la denunciata illegittimità delle operazioni elettorali per l’inammissibile applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi regionali 6 febbraio 2010, n. 4, e 12 febbraio 2010, n. 6, era assolutamente generica, non essendo state in alcun modo evidenziate le illegittimità asseritamente verificatesi, né a quali specifici atti si riferisse tale illegittimità, mentre per altro verso non vi era alcuna ragione per negare l’immediata applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, di cui avevano usufruito le liste "S." e "L." con esonero dall’obbligo di sottoscrizione degli elettori, a nulla rilevando che tale legge regionale fosse entrata in vigore dopo l’emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali; d’altra parte, proprio con riferimento all’esonero dall’obbligo della sottoscrizione delle liste, la situazione delle liste "S." e "L." era del tutto diversa in punto di fatto da quella della lista Partito Comunista dei lavoratori, con candidato Presidente della Giunta Regionale, il sig. Giuseppe Siclari, esclusa dalla competizione elettorale proprio per mancanza sia delle sottoscrizioni che dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, il che escludeva qualsiasi illegittimità nell’operato dell’Ufficio Centrale elettorale presso la Corte d’Appello di Catanzaro.

2. Con atto di appello notificato in data 8 settembre 2010 i signori G.P., G.S., N.G. e L.A. hanno chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone la erroneità alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, rubricato "Eccesso di potere per erroneità manifesta e falsa applicazione della legge regionale 12.2.2010 n. 6, sopravvenuta dopo l’inizio del procedimento elettorale – Violazione degli art. 3, 122, 1° comma, 48 e 51 della Costituzione – Violazione della legge 17.2.1968, n. 108; violazione della legge 23.2.1995, n. 43 art. 1 comma 7 in riferimento al decreto legislativo 20.12.1993, n. 533 art. 9, comma 6 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, per contraddittorietà di provvedimenti – Eccesso di potere per motivazione illogica, perplessa, contraddittoria – Violazione di principi giurisprudenziali sanciti dal Consiglio di Stato – Eccesso di potere per erronea interpretazione e falsa applicazione della legge n. 108/68 e n. 43/95 – Inapplicabilità della legge n. 4 del 6.2.2010 perché in contrasto con l’art. 15 dello Statuto della Regione e conseguentemente viziata da profili di illegittimità costituzionale".

Sono state in tale modo riproposte riproposto le censure sollevate in primo grado, che, secondo gli appellanti, erano state erroneamente respinte sulla scorta di motivazioni erronee ed approssimative, frutto di un superficiale apprezzamento delle questioni prospettate e di una inammissibile interpretazione delle norme di legge rubricate: in particolare, ad avviso degli appellanti, non potevano trovare applicazione al procedimento elettorale per l’elezione del Consiglio regionale della Calabria né le disposizioni contenute nella legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, perché entrata in vigore successivamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali; né quelle contenute nella legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4, perché contrastanti con l’articolo 15 dello Statuto della Regione Calabria.

3. Hanno resistito al gravame la Regione Calabria, nonché i signori S.P., M.F., F.M., A.L. ed E.D.M., che ne hanno dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, chiedendone il rigetto.

4. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

5. L’appello è infondato, potendo essere trattate congiuntamente tutte le censure sollevate con l’unico articolato motivo di gravame.

Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.

5.1. Deve innanzitutto evidenziarsi che il procedimento elettorale finalizzato all’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale ha effettivamente inizio con il decreto di convocazione dei comizi elettorali, così come disposto dall’articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e si conclude, com’è naturale, con la proclamazione degli eletti.

Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto degli appellanti, non vi è alcuna disposizione, né nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, né nelle altre che si occupano delle elezioni dei consigli regionali (quali, per esempio, la legge 23 febbraio 1995, n. 43; la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; la legge 2 luglio 2004, n. 165), che attribuisca al decreto di convocazione dei comizi elettorali la natura di lex specialis del procedimento elettorale, nel senso inteso dai predetti appellanti, cioè di fissare a priori e soprattutto di cristallizzare le norme di legge applicabili in un certo momento ad un determinato procedimento elettorale, con conseguente inapplicabilità delle norme emanate successivamente alla sua emanazione: a ciò consegue che ai singoli atti e alle singole fasi del procedimento elettorale trovano applicazione le disposizioni di legge di volta in volta regolanti le singole fattispecie, nel rispetto del principio generale del tempus regit actum.

5.2. Ciò premesso, come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, la tesi sostenuta con il ricorso introduttivo del giudizio circa l’inapplicabilità alla competizione elettorale del 28 e 29 marzo 2010 delle disposizioni contenute nella legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, in quanto entrata in vigore successivamente alla emanazione del decreto del Prefetto di Catanzaro, avvenuta l’8 febbraio 2010, è priva di fondamento giuridico.

Posto infatti che, come si è osservato, il decreto di convocazione dei comizi elettorali dà l’avvio al procedimento elettorale, stabilendo il dies a quo ai fini del corretto e regolare svolgimento delle successive fondamentali fasi volte all’esercizio del diritto di elettorato passivo e attivo (ammissione delle liste alla competizione, preparazione dei seggi, corretta compilazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, etc.), senza tuttavia indicare e fissare in maniera immutabile ed irreversibile una determinata normativa applicabile all’intero procedimento, ben poteva il legislatore regionale introdurre disposizioni riguardanti in particolare, per quanto qui interessa, le modalità di presentazione delle liste elettorali, esonerando dall’obbligo delle firme di presentazione quelle liste che possedessero i requisiti previsti.

Invero l’unico limite logico – giuridico all’applicabilità della nuova normativa deve rinvenirsi nell’eventuale avvenuta apertura della fase (sub procedimentale) di ammissione delle liste, circostanza non sussistente nel caso di specie: infatti, poiché ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le liste devono essere presentate tra il trentesimo ed il ventinovesimo giorno precedente le elezioni, nel caso di specie esse dovevano essere presentate tra il 26 ed il 27 febbraio 2010, laddove la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, è entrata in vigore lo stesso 12 febbraio 2010 (essendo stata pubblicata sul supplemento straordinario n. 6 del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria).

E’ appena il caso di rilevare che le precedenti osservazioni escludono anche la dedotta violazione del principio generale della irretroattività della legge in questione.

5.3. Sotto altro profilo, occorre rilevare che il quarto comma dell’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ("Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale"), così come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, stabilisce che: "In deroga a quanto previsto dall’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressioni di partiti rappresentati nel Parlamento Italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero una delle componenti di cui all’articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali".

Con tale disposizione, il legislatore regionale ha evidentemente inteso conciliare e coordinare i due opposti interessi pubblici che vengono in rilievo nell’ambito del procedimento elettorale nella peculiare fase di ammissione delle liste, da un lato quello alla più ampia possibile partecipazione alla competizione elettorale (partecipazione considerata quale indefettibile elemento di democraticità del sistema) e dall’altro quello (sostanzialmente strumentale al primo) della semplificazione delle modalità di presentazione delle liste di candidati: l’esonero dall’obbligo della raccolta delle firme di presentazione (che costituisce lo strumento concreto per assicurare il contemperamento dei predetti interessi) è così ancorato al verificarsi di determinati presupposti di fatto, dai quali può presumersi (iure et de iure) la sussistenza di adeguati indizi di rappresentatività (o di radicamento politico e sociale) delle liste di candidati che intendessero partecipare alla competizione elettorale, tra cui in particolare – ed in riferimento alle novità introdotte con la legge 12 febbraio 2010, n. 6 – per le liste provinciali l’essere espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all’articolo 27 dello Statuto e comunque per le liste regionali l’essere collegate alle liste provinciali.

Orbene per quanto riguarda le liste "S." e "L.", fermo restando quanto osservato sub. 5.1. e 5.2. circa la sicura applicabilità della nuova normativa regionale alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010 (ed indipendentemente dalla delibazione delle argomentazioni difensive della Regione Calabria, ad avviso della quale la nuova normativa regionale sarebbe meramente interpretativa o quanto meno esplicativa delle originarie disposizioni contenute nel comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1), è sufficiente rilevare che gli appellanti non hanno fornito neppure nel presente grado di giudizio alcun elemento volto a far almeno dubitare del collegamento, delle liste regionale di cui hanno contestato l’ammissione, con liste provinciali espressioni di partiti rappresentanti in parlamento ovvero di gruppi consiliari o di componenti presenti in consiglio regionale e cioè della sussistenza di uno dei fatti legittimanti l’esonero dalla sottoscrizione degli elettori, come prescritto dalle citate disposizioni regionali.

D’altra parte, indipendentemente da ogni valutazione sulla stessa ammissibilità della censura, gli appellanti non hanno neppure puntualmente controdedotto alle specifiche argomentazioni degli appellati signori Agazio L. e Sandro Principe circa l’insussistenza quanto alla lista Partito Comunista dei lavoratori, con candidato presidente il signor Giuseppe Siclari, dei requisiti fissati dalla normativa regionale per beneficiare dall’esonero dell’obbligo di raccolta delle firme per la presentazione della lista stessa.

5.4. La sentenza impugnata in definitiva, ad avviso della Sezione, non merita le censure che le sono state mosse, non potendo ragionevolmente dubitarsi della genericità della deduzioni circa la asserita complessiva illegittimità delle elezioni svoltesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Calabria e dell’infondatezza delle altre censure sollevate.

Per completezza la Sezione osserva che, sulla scorta delle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, non è suscettibile di favorevole considerazione neppure la questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali 6 febbraio 2010, n. 4, e 12 febbraio 2010, n. 6, per asserita violazione degli articoli 3, 48, 51 e 122, comma 1, atteso che tutte sono imperniate sulla asserita violazione del principio generale dell’affidamento sulla immutabilità delle disposizioni normative da applicare al procedimento elettorale dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, che tuttavia non trova alcun fondamento logico – giuridico.

6. In conclusione l’appello deve essere respinto.

La sostanziale novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dai signori G.P., G.S., N.G. e L.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, con la sentenza n. 1738 del 19 luglio 2010, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 01-04-2011, n. 2865 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato nei giorni 18 – 22/3/1999 e depositato il successivo 31/3 i ricorrenti, già ufficiali delle Forze Armate, collocati in ausiliaria ai sensi dell’art. 43, V comma, della legge 19/5/1986, n. 224, e dunque con diritto al trattamento pensionistico ed all’indennità di buonuscita che sarebbe loro spettata se fossero rimasti in servizio fino al limite di età, lamentano di avere percepito un’indennità di buonuscita non comprensiva di tutti gli elementi prescritti dalla norma predetta, di cui deducono dunque la violazione.

L’art. 43 della legge n. 224/86, la cui ratio è quella di favorire l’esodo degli ufficiali in esubero, garantendo loro gli stessi benefici che avrebbero ottenuto ove fossero rimasti in servizio fino al limite di età, dà diritto ai ricorrenti di ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione di tutti gli aumenti (tra cui quelli periodici ed i passaggi di classi di stipendio) conseguiti dai pari grado e pari anzianità nel periodo intercorrente tra il loro collocamento in ausiliaria o nella riserva ed il raggiungimento del limite di età.

Si sono costituiti in giudizio l’I.N.P.D.A.P. ed il Ministero della Difesa; l’Istituto previdenziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l’estromissione dal giudizio, asseritamente vertendosi in tema di determinazioni di stato giuridico dei dipendenti statali per le quali legittimato passivo sarebbe il Ministero della difesa, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.

All’udienza del 10/3/2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Deve essere anzitutto disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa dell’I.N.P.D.A.P. sul difetto di legittimazione passiva dell’Istituto perché si verterebbe in tema di determinazioni di stato giuridico dei dipendenti statali di competenza del Ministero della difesa, avendo il presente ricorso limitato il petitum alla sola rideterminazione dell’indennità di buonuscita.

A tal riguardo, osserva il Collegio che, nel caso di specie, si tratta di un giudizio di accertamento di diritti patrimoniali con domanda di condanna al pagamento delle differenze dovute e, pur essendo il ricorso formalmente proposto nei confronti sia dell’Amministrazione statale di appartenenza sia dell’I.N.P.D.A.P., in realtà la domanda attorea di riliquidazione delle competenze di buonuscita deve ritenersi spiegata nei confronti dell’Ente previdenziale, in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, "l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’I.N.P.D.A.P." (Consiglio Stato, sez. VI, 31/1/ 2006, n. 329) che, pertanto, è titolare della legittimazione processuale passiva nel presente giudizio. Ciò, alla stregua del convincimento per cui l’INPDAP, che, a norma dell’art. 4, d.lg. n. 479 del 1994, è succeduto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS) nella totalità dei relativi rapporti giuridici, deve ritenersi l’unico soggetto legittimato passivo nei giudizi promossi, come nel caso in esame, in materia di indennità di buonuscita" " (C.d.S., sez. VI, 6/9/2010, n. 6465).

2. Nel merito, il ricorso appare meritevole di positiva valutazione e deve dunque essere accolto.

Ed invero l’invocato art. 43, V comma, della legge 19/5/1986, n. 224 dispone che "il Ministro della Difesa ed il Ministro delle Finanze, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4".

Quest’ultima norma riconosce ai predetti ufficiali, all’atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente comma 3, ed in particolare, per quanto disposto sub lett. a), "il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio".

In applicazione delle esposte disposizioni, gli odierni ricorrenti, collocati in ausiliaria, su domanda, quando a ciascuno di essi mancavano meno di quattro anni al raggiungimento del limite di età, avevano diritto a ricevere, all’atto della cessazione dal servizio, l’indennità di buonuscita calcolata sulla base del trattamento economico che avrebbero maturato qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età.

Non avendola ricevuta in tale misura, hanno ora diritto ad ottenere la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto sarebbe loro spettato (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 2/7/2008, n. 6363; id., 20/3/2007, n. 2433; T.A.R. Veneto, Sez. III, 26/1/2005, n. 246).

Vale la pena osservare come, del resto, l’art. 43 della legge n. 224/86 costituisce una disposizione non nuova nel nostro ordinamento, essendo analogo all’art. 1 bis del d.l. 23/12/1978, n. 814, convertito nella legge 19/2/1979, n. 52, sul quale si era formato un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 20/5/1992, n. 553; T.A.R. Lazio, Sez. I, 21/1/1985, n. 89), nel senso che agli ufficiali collocati a riposo con i benefici previsti dalla stessa norma spettava la perequazione dell’indennità di buonuscita in base agli incrementi retributivi di carattere generale concessi al personale in servizio di pari grado ed anzianità, ed avente decorrenza compresa tra la cessazione dal servizio e la data in cui gli ufficiali stessi avrebbero raggiunto il limite di età.

L’importo da corrispondere a tale titolo ai ricorrenti deve essere maggiorato con gli accessori legali, ai sensi dell’art. 22, XXXVI comma, della legge 23/12/1994, n. 724, dalla data di maturazione del diritto stesso al saldo, nei limiti ed alle condizioni fissate dalla decisione del Cons. Stato, Ad. Plen., 15/6/1998, n. 3.

3. – In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Inpdap alla riliquidazione, nei confronti dei ricorrenti, della buonuscita nei termini sopra specificati.

Attesa la natura delle questioni trattate, il Collegio ritiene peraltro sussistere giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’I.N.P.D.A.P. di corrispondere ai ricorrenti, nei sensi di cui in motivazione, la differenza tra l’indennità di buonuscita percepita e quella spettante se fossero rimasti in servizio fino al limite di età.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.