Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-10-2011, n. 5515 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha impugnato in primo grado la nota della Cassa Conguaglio G.P.L. 24 giugno 2005, n. 1583 con la quale veniva respinta la domanda di indennizzo relativa all’impianto in Otranto (LE) perché trattasi di impianto sulla banchina del porto di Otranto, su suolo demaniale, e rifornisce esclusivamente natanti da diporto.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso perché ha ritenuto che le disposizioni relative alla concessione dell’indennizzo negato si applichino solo agli impianti stradali.

Il Tribunale ha esplicitamente affermato che: "Per impianti stradali si intendono ovviamente i distributori posti a servizio dei veicoli su ruote e non anche quelli destinati a servire esclusivamente i natanti (e tale è l’impianto per cui è causa, come risulta dal citato decreto n. 524/1988).

Le ragioni che militano in favore di tali conclusioni sono due, una di ordine testuale e l’altra di ordine logico e sistematico.

Sotto il primo profilo, l’art. 2 del D.M. 24 febbraio 1999 (recante le disposizioni applicative dell’art. 6 del d.lgs. n. 32/1998) menziona espressamente, come destinatari del Fondo in argomento, i gestori di impianti stradali (come sopra definiti).

L’argomento sistematico, invece, si desume dalla ratio ispiratrice della c.d. liberalizzazione del mercato di riferimento, operata dal citato d.lgs. n. 32/1998.

Il processo de quo è chiaramente finalizzato all’eliminazione delle rigidità della rete di distribuzione dei carburanti ubicati sulla rete stradale ordinaria e dedicati al rifornimento degli automezzi; tale obiettivo, nel sistema introdotto dal decreto delegato, viene perseguito attraverso la trasformazione delle vecchie concessioni in autorizzazioni e, dal punto di vista della tutela della concorrenza, nella riduzione, a carico delle maggiori compagnie petrolifere (fra cui l’ENI, dante causa della ricorrente), del numero di impianti posseduti da ciascuna di esse sulla rete stradale (come risulta, fra l’altro, dal provvedimento dell’AGCM n. 9773 in data 19 luglio 2001, richiamato nel ricorso).

Se questa è la ratio del sistema, se ne deduce che l’operazione di contrazione forzata del numero di impianti (che viene parzialmente compensata con la concessione dell’indennizzo per cui è causa) non può che riguardare la rete di distribuzione collocata sulla viabilità stradale, e non anche gli impianti dedicati al rifornimento dei natanti, in quanto questa seconda "subrete" non è omogenea come l’altra, dipendendo la collocazione e la concentrazione degli impianti in parola dall’esistenza di porti commerciali o turistici e dal traffico che gravita su ciascuno di essi. Per cui, questo "mercato ristretto" obbedisce a logiche diverse, tanto è vero che l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 32/1998 prevede una espressa deroga alla chiusura forzata proprio per gli impianti posti a servizio dei porti marini e lacuali".

La società ricorrente ha impugnato la sentenza alla luce dei seguenti motivi così epigrafati:

1. Violazione e falsa applicazione dell’at. 6 del d.lgs, n. 32/1998. Falsa applicazione dell’art. 2 del DM 24 febbraio 1999. Falsi presupposti di fatto e di diritto. Motivazione carente e/o insufficiente. Falsa applicazione dell’art. 3, comma 4, del d.lgs n. 3271998. Contraddittorietà della motivazione.

2. Violazione del comma secondo del DM 24 febbraio 1999. Omessa pronuncia su punto decisivo della questione. Carenza di motivazione.

3. Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. Falsa applicazione dell’at. 21octies della medesima fonte.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni appellate chiedendo il rigetto del ricorso ricorso.

All’udienza del 24 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Nel primo motivo di ricorso (pagina 8) la società ha dedotto che nel caso di specie "sovveniva un impianto del tutto particolare il quale benché destinato ai soli natanti, è collocato su strada comunale ed inserito pienamente nel contesto urbano della città. Tale specificità è stata riconosciuta anche a livello regionale attraverso l’emanazione del regolamento del 10 gennaio 2006, n. 2, attuativo della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23. L’articolo 20 (disciplinante gli impianti marini) di tale regolamento, al comma 4, prevede: "Il divieto di cui al comma precedente (ossia il divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali) non si applica per gli impianti già esistenti che siano collocati su tratti di rete stradale ordinaria in posizione tale da non arrecare intralcio al traffico così come previsto dal presente regolamento. In tal caso l’amministrazione comunale, verificata la conformità dell’impianto sotto tutti gli ulteriori profili contemplati dalla normativa di settore, ivi compresa la normativa fiscale, di sicurezza antincendio, sanitaria e ambientale, potrà autorizzare il rifornimento anche ai veicoli stradali".

È proprio il caso di specie tant’è che il Comune di Otranto, verificato il possesso dei requisiti contemplati nella disposizione citata, ha già provveduto a rilasciare all’appellante il titolo abilitante il rifornimento anche alle autovetture (documento 12)".

La circostanza dedotta non è stata dimostrata.

In realtà, così come correttamente indicato nel foliario, la società ricorrente si è limitata a depositare una semplice istanza datata 26 febbraio 2006, ma senza numero di protocollo di ingresso, con la quale si chiedeva il rilascio di un uovo certificato di agibilità privo di ogni limitazione delle vendite rientrando il caso in quelli espressamente previsti dall’art. 20, comma 4, del regolamento della Regione Puglia 10 gennaio 2006, n. 2.

Detto certificato non è mai stato depositato in giudizio, né all’atto del deposito dell’appello, né nell’imminenza dell’udienza di trattazione del ricorso.

Quanto affermato dalla società ricorrente dimostra l’esattezza della sentenza appellata in quanto anche la nuova disciplina regionale distingue tra impianti marini e gli altri impianti, classificati nell’articolo 3 del citato regolamento. Orbene se l’indennizzo era dovuto anche per la soppressione degli impianti diversi da quelli stradali, non v’era ragione di introdurre una norma derogatoria, e solo per quelli preesistenti, che comunque prevedeva una preventiva autorizzazione.

Permanendo la distinzione, nessun indennizzo poteva essere riconosciuto alla società ricorrente.

Ma anche se il Comune di Otranto avesse rilasciato il richiesto certificato, la circostanza sarebbe stata irrilevante ai fini del giudizio.

"Il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la sua legittimità va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato" (Consiglio Stato, sez. VI, 29 marzo 2011, n. 1900).

Orbene il provvedimento impugnato in primo grado è stato adattato il 24 giugno 2005.

Un atto regolamentare di una regione, adottato successivamente (10 gennaio 2006), non può rendere illegittimo retroattivamente un atto di un ente pubblico statale (Cassa Conguagli GPL).

Infine la Sezione non può ribadire il proprio orientamento in merito all’applicabilità dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990: "Non è consentito l’annullamento dei provvedimenti amministrativi, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ex art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, come integrata dalla l. n. 15 del 2005" (Consiglio Stato, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1673).

Il rigetto del ricorso, com’è ovvio, non impedisce alla società di rinnovare la richiesta, sempreché essa possa ritenersi ancora tempestiva, allegando il certificato richiesto al Comune di Otranto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, della somma di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) per le spese di questa fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 06-10-2011, n. 36266 Archiviazione

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Svolgimento del processo

1. Con decreto del primo dicembre 2010, il Gip del Tribunale di Tivoli ha disposto l’archiviazione de plano del procedimento promosso a carico di S.F., indagato per calunnia in danno di P.G..

Ricorre per cassazione il P. denunciando, con un unico ed articolato motivo, inosservanza dell’art. 408 c.p.p., comma 2 in relazione a quanto previsto dall’art. 409 c.p.p., comma 6 e dall’art. 127 c.p.p., commi 1 e 5, non essendo stata fissata la necessaria udienza in contraddicono; ha chiesto la declaratoria di nullità del provvedimento adottato de plano. A tal fine ha depositato memoria, ulteriormente illustrativa dei motivi.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’annullamento del provvedimento.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e il decreto impugnato è da annullare senza rinvio.

1. In tema di archiviazione, è da rammentare il principio che l’omessa fissazione da parte del G.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione. (fra tante, tutte conformi, da ultimo cass. sez. 6 n. 4061/08): l’esercizio da parte del G.I.P. del potere interdittivo all’accesso della parte offesa nel procedimento di archiviazione, attraverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ove avvenga In violazione delle condizioni di legge, rende impugnabile per cassazione il decreto di archiviazione; ciò in quanto l’arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti, se non maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale.

Il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del procedimento di archiviazione, per cui a fronte dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il G.I.P. deve, di norma, provvedere a fissare l’udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l’indagato e la parte lesa, sulla richiesta del P.M. Il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta inoperante in due soli casi e cioè quando non sia stata presentata tempestiva opposizione ( art. 409 c.p.p., comma 1) o quando la parte offesa non abbia ottemperato l’onere, imposto a pena d’inammissibilità ( art. 410 c.p.p., comma 1), di indicare i temi dell’"investigazione suppletiva" e "i relativi elementi di prova". Il che vuoi dire che la sanzione di inammissibilità viene a connotarsi in termini di automaticità analoghi a quelli che conseguono alla mancata tempestiva opposizione e che la delibazione di ammissibilità è pregiudiziale a quella del merito. Di conseguenza prima di ogni valutazione di merito deve avere ingresso la verifica dell’idoneità dell’atto introduttivo al rito camerale.

2. In relazione a queste premesse, è jus receptum, affermato dalla sentenza a sezioni unite del 14.2.96, Testa, ed ulteriormente ribadito dalle successive pronunce di questa corte, che il giudice può ritenere de plano inammissibile l’opposizione, se le prove indicate sono non pertinenti, perchè "non inerenti alla notizia di reato" o l’oggetto dell’investigazione suppletiva è irrilevante, cioè "non incidente concretamente sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari".

Qualificata la richiesta diretta dello offeso al giudice, come una forma di gravame improprio, volto a prevenire il provvedimento pedissequo del giudice, resta fermo che le ragioni per cui il giudice può ritenere inammissibili le indicazioni nell’atto di opposizione sono ancorate dalla legge ai parametri di oggetto dell’investigazione suppletiva, ed a quelli dei relativi elementi di prova.

3. Nel caso in esame il gip non si è attenuto ai detti principi:

vale osservare che la opposizione proposta dalla parte offesa è corredata dalla indicazione di testi da escutere e documenti da acquisire; a fronte della enunciazione delle nuove indagini, così come richiesto dall’art. 410 c.p.p. a pena di inammissibilità, il Gip, oltre a trascurare i temi proposti, ha osservato che l’eventuale assunzione di testi non porterebbe ad alcun risultato, in quanto il risultato delle testimonianze inciderebbe sul dolo di calunnia, mentre nella specie non sarebbe ravvisabile alcun reato, non avendo egli che la posizione di consulente di parte e non quella di consulente di ufficio, necessaria per la ravvisabilità del reato attribuitogli.

Ma tanto non è consentito; il giudice, nel disporre l’archiviazione "de plano", deve limitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, sia senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini (da ultimo Sez. 6, Ordinanza n. 40593 del 29/05/2008 Cc. (dep. 30/10/2008 ) Rv. 241360) e poi solo nel caso che la richiesta non sia ammissibile procedere alla valutazione della infondatezza della notitia criminis, specie se, come nel caso in esame, non sia ictu oculi ravvisabile la insussistenza di un comportamento penalmente rilevante.

4. In definitiva il motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione del contraddittorio, è fondato. Di conseguenza l’impugnato decreto va annullato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 24-10-2011, n. 38348

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Pescara in data 16.1.2009, con la quale M. G. veniva condannato alla pena di Euro 500 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in Pescara l’1.6.2005 stringendo Z.D. per il collo e cagionandogli lesioni.

La responsabilità dell’imputato era ritenute in base alle dichiarazioni della persona offesa ed al riscontro delle stesse nelle certificazioni mediche, nelle fotografie prodotte dallo Z. e in quanto riferito dai testi D.C.A. e A. G..

2. L’imputato ricorre deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine:

2.1. all’omessa valutazione della versione difensiva, esposta nelle memorie depositate e sorretta dagli elementi ivi indicati per la quale l’autovettura dello Z. urtava quella del M., danneggiandola, e di seguito lo Z. colpiva con calci il M., aggressione alla quale quest’ultimo si limitava a reagire;

2.2. alla valutazione come elementi di prova di fotografie e certificazioni mediche prodotte dallo Z., inutilizzabili in quanto formate in sede estranea a quella dibattimentale e, quanto alle fotografie, prive di data certa;

2.3. alla mancanza di lesioni apprezzabili e compatibili con la dinamica aggressiva descritta dalla parte lesa, lamentando l’omessa disposizione di una perizia sul punto.

4. Il ricorrente sollecita infine declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell’art. 157 cod. pen., comma 5.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’omessa valutazione della versione difensiva è infondato.

La sentenza impugnata non ignorava invero la prospettazione dei fatti contenuta nelle memorie presentate dalla difesa, ma valutava esplicitamente come corretta la decisione dei giudici di primo grado laddove la stessa disattendeva tale versione a fronte delle dichiarazioni della persona offesa, della conferma della stessa nella deposizione del teste D.C.A., il quale assisteva direttamente all’episodio, e del riscontro offerto dai certificati medici, dalle fotografie acquisite e dalle dichiarazioni del teste A. in merito alle lesioni riscontrate sulla persona dello Z.. Ed a questa argomentazione, esente da vizi di manifesta illogicità, il ricorrente contrappone unicamente una diversa valutazione tendente in termini di maggiore attendibilità degli elementi a difesa.

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo all’eccepita inutilizzabilità delle fotografie e delle certificazioni mediche prodotte dallo Z.. Sia le fotografie (Sez. 3, n. 11116 del 15.6.1999, imp. Finocchiaro, Rv.214457) che i certificati (Sez. 5, n. 11933 del 12.11.1997, imp. Domenici, Rv. 209648) hanno infatti natura documentale, e possono pertanto essere acquisite e valutate nel processo; nè la datazione certa costituisce presupposto di validità delle documentazioni fotografiche, attenendo tale aspetto al diverso profilo della valutazione dell’efficacia probatoria dei documenti unitamente agli altri elementi acquisiti, che si è visto essere stata coerentemente effettuata dai giudici di merito.

3. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza delle lesioni ed alla loro compatibilità con la condotta contestata è anch’esso infondato. Le certificazioni mediche prodotte dalla parte offesa e lo stesso referto rilasciato dal pronto soccorso, come puntualmente evidenziato nella sentenza di primo grado, facevano infatti riferimento non solo alla contusione al rachide cervicale che peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, integra un’alterazione anatomica e funzionale apprezzabile (Sez. 5, n. 22781 del 26.4.2010%, imp. I., Rv.247518); ma anche ad escoriazioni multiple al collo della parte offesa, correttamente valutate dai giudici di merito come compatibili con la dinamica aggressiva descritta da quest’ultima e riportata nell’imputazione.

4. Infondata è infine la richiesta del ricorrente in ordine alla ritenuta estinzione del reato per prescrizione. L’art. 157 cod. pen.,, comma 5, nel prevedere il termine prescrizionale di anni tre per i reati sanzionati con pene diverse da quelle detentive e pecuniale, non si riferisce invero con quest’ultimo accenno alle sanzioni paradetentive contemplate per i processi che si svolgono dinanzi al giudice di pace, poste dalla norma come applicabili in via non esclusiva ma alternativa alla pena pecuniaria e per altro verso equiparate a tutti gli effetti alle pene detentive dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, ma ad altre sanzioni attualmente non previste dall’ordinamento penale (Sez. 5, n. 8268 dell’11.1.2008, imp. Bignozzi, Rv. 239469; Sez. 4, n. 13966 del 22.2.2008, imp. Antichi, Rv. 239601). Il reato contestato è dunque soggetto all’ordinario termine prescrizionale pari, per effetto degli atti interruttivi, ad anni sette e mesi sei, e pertanto decorrente nella specie all’1.12.2012.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che avuto riguardo all’impegno processuale si liquidano in Euro 1.300 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.300 per onorari, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 7534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.P. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli D.C. esponendo: di essere proprietario di un appartamento sito in (OMISSIS); che il convenuto aveva pavimentato i lastrici di copertura adiacenti detto appartamento apponendovi una ringhiera in ferro; che aveva quindi trasformato il balcone e le due finestre preesistenti in vani di accesso al terrazzo, costruendovi una struttura in muratura.

Lamentava quindi l’attore che tali opere avevano comportato un cambio di destinazione d’uso dell’immobile, determinando un nuovo affaccio e una nuova veduta nel suo appartamento.

S.P. chiedeva di accertare che le opere realizzate da D.C. erano state eseguite in violazione delle norme di edilizia e di ornato pubblico di cui all’art. 871 c.c., e che la loro realizzazione aveva determinato per esso attore gravi pregiudizi quali la turbativa per l’affaccio, l’immissione di rumori, la riduzione della commerciabilità del bene.

L’attore chiedeva quindi la condanna del D. al risarcimento in proprio favore dei danni subiti quantificati in L. 500.000.000 oltre accessori.

Il convenuto eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che le opere erano state realizzate in epoca anteriore all’acquisto da parte sua.

Il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava D. al pagamento della complessiva somma di Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni in favore di S..

Avverso la relativa sentenza proponeva appello il S. lamentando che il Tribunale aveva erroneamente limitato la valutazione dell’antigiuridicità della condotta del convenuto alla sola illegittima realizzazione di servitù d’affaccio e di veduta che costituiva soltanto la conseguenza principale della presenza del terrazzo a livello, avendo quest’ultima determinato altresì l’immissione di rumori nell’appartamento di proprietà dello stesso S., nonchè la diminuzione di luminosità degli ambienti ubicati in corrispondenza del terrazzo, tutte circostanze, queste, idonee ad incidere sulla stessa diminuzione di valore commerciale dell’appartamento.

L’appellante contestava altresì la valutazione equitativa del danno, ritenuta esigua.

L’appellato chiedeva il rigetto dell’appello e proponeva appello incidentale sia sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sia sulla riduzione della liquidazione dei danni subiti da controparte.

La Corte d’Appello accoglieva l’appello principale per quanto di ragione e, confermata nel resto l’impugnata sentenza, in parziale riforma della stessa, condannava D.C. al risarcimento in favore di S.P. dei danni subiti dall’appartamento di sua proprietà che liquidava in Euro 230.643,21 oltre accessori; rigettava l’appello incidentale di D. C..

Propone ricorso per cassazione D.C. con due motivi e presenta memoria.

Resiste con controricorso S.P..

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso D.C. lamenta "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame di punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5) in ordine alla sussistenza dei presupposti per la riduzione equitativa del danno in relazione agli artt. 2056 e 1226 c.c., in riferimento all’art. 2697 c.c., ed agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.".

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Omesso esame pronuncia esame di punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) in ordine alla disponibilità al ripristino dello stato dei luoghi".

Il ricorso è inammissibile.

In ordine alla esposizione sommaria dei fatti della causa, il ricorrente ha inserito l’atto di citazione di S.P. davanti al Tribunale di Napoli, la comparsa di costituzione e risposta di D.C., la sentenza del Tribunale di Napoli, l’atto di appello del S. con i relativi motivi, la comparsa di costituzione con appello incidentale del S., la sentenza della Corte d’Appello.

Quindi, dalle pp. 54 a 71 del ricorso il ricorrente ha indicato i motivi del ricorso stesso per i quali ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, è chiesta la cassazione della sentenza impugnata.

In conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa, che non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante spillatura o – come nella specie – a riprodurre, nel corpo del ricorso (tutti o parte degli) atti o documenti del giudizio di merito, rimettendo alla iniziativa del giudice la individuazione della materia del contendere, in contrasto con lo scopo della disposizione, volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura.

Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza – infatti – è necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del troppo e del vano, non potendo gravarsi la Corte di cassazione del compito – che non le appartiene – di ricercare, negli atti del giudizio di merito, ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare. Il ricorrente, quindi, è – al riguardo – tenuto non già a una attività materiale meramente compilativa, alternando pagine con richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione, bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito, trovando a tale stregua ragione il tenore dell’art. 366 c.p.c., là ove impone di redigere il ricorso esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice. (Cass. 29 agosto 2011, n. 17646, specie in motivazione).

In altri termini, alla luce di un insegnamento giurisprudenziale consolidato, il ricorso per cassazione è inammissibile se il ricorrente, anzichè narrare i fatti di causa ed esporre l’oggetto della pretesa come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, si limiti a trascrivere integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio (Cass. 16 marzo 2011, n. 6279).

La prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa – in particolare – non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass., sez. un., 17 luglio 2009 n. 16628. Sempre nella stessa ottica, altresì, Cass. 22 settembre 2009, n. 20393).

Come già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, sempre al riguardo deve evidenziarsi, a conferma, di quanto premesso, altresì, che il ricorrente allorchè – come nella specie – anzichè corredare il ricorso della esposizione sommaria dei fatti della causa come prescrive l’art. 366 c.p.c., n. 3, trascrive in ricorso tutte le proprie difese svolte nel giudizio di merito, viola palesemente il precetto di cui alla ricordata disposizione.

Alla luce delle considerazioni che seguono:

– l’art. 111 Cost., prescrive – per quanto rilevante al fine di una corretta interpretazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 – che ogni processo si svolge … davanti a giudice terzo e imparziale;

– palesemente non è giudice terzo il giudice cui la parte ricorrente (sollecitandolo perchè epuri il proprio ricorso da quanto non conforme a legge) rimette, in pratica, l’onere di riscrivere (o di leggere) il proprio ricorso in modo che sia conforme al modello di cui all’art. 366 c.p.c.;

in sede di redazione del ricorso per cassazione è attività propria e esclusiva del difensore della parte ricorrente – oltre che indicare i motivi per i quali chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto sulle quali si fondano (senza, pertanto, che al riguardo possa ritenersi sufficiente, come pure dovrebbe affermarsi nell’ottica che ha indotto la difesa del ricorrente alla compilazione del proprio ricorso nei termini qui censurati, la mera trascrizione di repertori di giurisprudenza di legittimità, anche se, eventualmente, tutti relativi al caso di cui si discute) – procedere a una personale e soggettiva esposizione sommaria dei fatti della causa, esposizione che – come evidenziato sopra e non controverso nella più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice – non può essere sostituita dalla mera trascrizione delle sentenze di primo e di secondo grado;

– quanto precede si ricava, del resto, oltre che dalle considerazioni svolte sopra e nella giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte regolatrice da una lettura sistematica degli artt. 366 e 369 c.p.c.;

– quest’ultima disposizione in particolare prevede che il ricorrente, in occasione del deposito del ricorso nella cancelleria della corte di cassazione depositi – tra l’altro – copia autentica della sentenza impugnata, nonchè gli atti processuali sui quali il ricorso si fonda e, ancora, la richiesta di trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione del fascicolo di ufficio delle fasi di merito, ove sono contenute copie di tutti gli scritti difensivi precedenti;

– disponendo, comunque – ex art. 369 c.p.c., la Corte sia di copia della sentenza impugnata sia di tutte le difese svolte dalle parti nei precedenti gradi del giudizio è palese che ove il legislatore avesse inteso – come suppone la difesa del ricorrente – porre a carico della stessa Corte l’onere di ricostruire, sulla base di tali atti, quelli che sono stati i fatti della causa è palese che all’art. 366 c.p.c., n. 3 o avrebbe imposto la trascrizione, nel ricorso di tali atti, o – comunque – non avrebbe previsto, a pena di inammissibilità del ricorso, che lo stesso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti della causa anche in presenza di ricorso procedibile (certo essendo che in una tale eventualità la Corte di cassazione ha – comunque – la disponibilità di tutti gli elementi sulla cui base ricostruire il ricorso in modo conforme al modello di cui all’art. 366 c.p.c.);

– deve concludersi, pertanto, anche alla luce delle considerazioni svolte sopra che è impossibile leggere l’art. 366 c.p.c., n. 3, nel senso che la esposizione sommaria dei fatti della causa possa risolversi nella mera riproduzione degli atti e documenti dei precedenti gradi del giudizio e, in particolare, nella trascrizione delle sentenze di primo e di secondo grado o di tutti (o di gran parte) gli atti difensivi predisposti dalla parte ricorrente nel corso del giudizio di merito.

Il proposto ricorso, in conclusione, è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 3.800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

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