Cassazione Civile, Sentenza 22279 del 2010 Inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi con la quale si lamenti la lesione del contraddittorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 24-25 gennaio 2006 il Tribunale di Potenza dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., proposta nell’ambito di una esecuzione immobiliare da [OMISSIS] e [OMISSIS] – con l’intervento di [OMISSIS], in proprio e quale legale rappresentante della [OMISSIS] s.r.l. -. Il Tribunale osservava che il termine di cinque giorni per far valere vizi della notificazione dell’atto di pignoramento decorreva, in ogni caso, dal 7 marzo 2001, cioè dalla data in cui gli opponenti avevano dichiarato di aver ricevuto la notifica della diffida a rendere il rendiconto, atto – questo – che presupponeva necessariamente l’esistenza del pignoramento. Sotto altro profilo, il
Tribunale osservava che l’opposizione ex art. 617 c.p.c., basata sul difetto di instaurazione del contraddittorio nell’ambito di una procedura esecutiva, è inammissibile a meno che non vengano palesate eventuali – e precise lesioni – di situazioni giuridiche protette: ipotesi, questa, non realizzatasi nel caso di specie, nel quale gli opponenti avevano dedotto di non aver ricevuto la notifica del pignoramento immobiliare e della successiva udienza di comparizione. Quanto all’opposizione alla esecuzione, la stessa doveva essere rigettata perché con la opposizione ex art. 615 c.p.c. possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente il titolo esecutivo, purché essi siano successivi alla definitività di questo ultimo: ipotesi, questa, non verificatasi nel caso di specie. Quando, come nel caso di specie, l’opposizione riguardi l’esecuzione posta in essere sulla base di un titolo giudiziale (nel caso di specie: decreto ingiuntivo) il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio definito con il titolo esecutivo, dovendosi egli limitarsi a controllare la eventuale validità ed esistenza del titolo stesso.

Avverso tale decisione i B. hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con distinti controricorsi [OMISSIS] s.p.a. – e [OMISSIS] s.r.l.

Motivi della decisione.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano “error in procedendo” per violazione del principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi, gli attuali ricorrenti avevano, innanzi tutto, richiesto al giudice adito di provvedere in ordine alla declaratoria di inesistenza, nullità ed improcedibilità della domanda e del relativo giudizio di espropriazione immobiliare per inesistenza e/o nullità e/o inefficacia degli atti di pignoramento immobiliare inoltrati mediante notificazione a mezzo del servizio postale. Il Tribunale aveva omesso ogni pronuncia al riguardo, limitandosi a rilevare che la opposizione agli atti esecutivi era da considerare tardiva, in quanto proposta oltre il termine di cinque giorni, previsti dall’art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notificazione della diffida a rendere il rendiconto. Il vizio di omessa pronuncia era tale da determinare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Con il secondo motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, relativamente agli articoli 112, 156, 159, 492, 555, 617 e 618 c.p.c. La costituzione in giudizio dei ricorrenti – debitori esecutati – pur potendo, in ipotesi, sanare il difetto di notificazione dell’atto di pignoramento, non aveva comunque sanato la mancata intimazione di cui all’art. 492 c.p.c., che nel caso di specie non era stata rivolta dall’ufficiale giudiziario agli interessati.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge relativamente agli articoli 112, 139, 149, 156, 159, 492, 555, 617 e 618 c.p.c., ed art. 8 legge 890 del 1982. Le parti ricorrenti non avevano avuto alcuna contezza dell’atto di pignoramento (che doveva necessariamente ricomprendere la intimazione ex art. 492 c.p.c.), e dei successivi atti sino alla diffida a rendere il conto, nella qualità di custodi nominati ex lege, essendo state eseguite le notificazioni di tali atti, in dispregio delle disposizioni normative di cui agli artt. 139 e 149 c.p.c. L’atto di pignoramento immobiliare era stato notificato a G. B., B. B. e a N. B. a mezzo del servizio postale in luogo diverso dalla residenza anagrafica ed effettiva dei destinatari, non era stato ritirato direttamente dagli stessi, non era stata data loro comunicazione dell’avvenuto deposito dei pieghi presso l’ufficio postale, seppur diverso da quella della propria residenza.

Osserva il Collegio: I motivi esposti possono essere esaminati congiuntamente essendo le censure connesse ed interdipendenti e finalizzate tutte al riconoscimento dell’asserita nullità del processo esecutivo.

Osserva la Corte che non è anzitutto ravvisabile il presupposto delle conseguenze pregiudizievoli lamentate dai ricorrenti e cioè la mancata conoscenza della procedura esecutiva a loro carico. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che le dedotte nullità, invero, non integrano, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, violazioni del principio del contraddittorio perché nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio nel significato e con le caratteristiche di quello che si instaura nel processo di cognizione, considerato, da un canto, che le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all’accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo, e, dall’altro, che proprio la esistenza di un titolo esecutivo pone il creditore precedente in situazione privilegiata rispetto al debitore esecutato nel senso che a quest’ultimo non è dato contestare l’azione esecutiva in via di eccezione come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma soltanto di avvalersi del rimedio dell’opposizione che determina un giudizio di cognizione distinto dal processo di esecuzione. E dunque sfugge a qualsiasi censura la decisione impugnata, la quale ha ribadito che è inammissibile l’impugnazione di un atto dell’esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato la ingiustizia del processo, causata dalla impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.

La sentenza impugnata non presenta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (né “errores in procedendo”) in quanto l’accoglimento della eccezione di tardività della opposizione risulta essere assorbente di ogni altra domanda e/o eccezione. Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “L’inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 617 cod. proc. civ. per l’opposizione agli atti esecutivi comporta l’inammissibilità dell’opposizione proposta, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità”. (Cass. 20 febbraio 2004 n. 3404). L’inesistenza di un atto del processo di esecuzione si riverbera sull’atto successivo, che risulta radicalmente nullo, ma la nullità può essere fatta valere soltanto con l’opposizione di cu all’art. 617, nel termine di cinque giorni, che, nell’ipotesi di mancata comunicazione o notificazione dell’atto nullo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’atto successivo che necessariamente lo presuppone. Il momento del compimento dell’atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, coincide con il momento in cui l’esistenza dell’atto stesso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (Cass. 19 luglio 2005 n. 15222, 6 agosto 2001 n. 10841). Nel caso di specie, la costituzione degli odierni ricorrenti è avvenuta ben oltre il termine di cinque giorni, decorrente dal 7 marzo 2001 (data della notificazione della diffida a presentare il rendiconto) e precisamente il 22 giugno 2001, sicché sfugge a qualsiasi censura la conseguente pronuncia di tardività della opposizione.

Ogni altra censura formulata dai ricorrenti rimane assorbita dalle considerazioni che precedono (oltre che dalle osservazioni formulate dalla controricorrente Capitalia Service J.V. s.r.l., in ordine alla regolarità della notificazione dell’atto di pignoramento immobiliare B. e G. B.).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in modo differenziato, tenuto conto della attività difensiva svolta dai due controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida, rispettivamente, in euro 2.600,00, in favore di Capitalia, di cui euro 2.400,00, per onorari di avvocato, e di euro 3.200,00 in favore di SGA, di cui euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 2 Novembre 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 20-01-2011, n. 1803 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata; Modificazione dell’imputazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati T.M., T.C., D.P.G.R., A.M. per l’annullamento del decreto del Giudice per la udienza preliminare, che ha disposto il loro rinvio a giudizio, deducendo violazione di legge e abnormità del provvedimento.

In sunto, i primi due imputati hanno rilevano:

– che il Giudice ha modificato di propria iniziativa un capo di imputazione formulato dal Pubblico Ministero (da artt. 416 e 640 cod. pen. in artt. 416 e 515 c.p.) senza seguire le regole normativamente previste, cioè, sollecitare l’organo della accusa a correggere o integrare la imputazione oppure restituirgli gli atti;

– che, in tale modo, il Giudice ha esorbitato dai suoi poteri limitando le garanzie di difesa degli imputati tanto nel merito quanto nelle scelte processuali o del rito.

Oltre a quanto su riferito, gli imputati D. ed A. hanno dedotto:

– che,per la stranezza ed atipicità del contenuto e per avere il Giudice esercitato un potere che non gli competeva, la ordinanza in esame deve ritenersi affetta da abnormità strutturale.

Le censure sono manifestamente infondate.

L’art. 423 proc. proc. pen – la cui ratio va individuata nella necessità della corrispondenza tra la imputazione con quanto all’emerso all’esito della udienza preliminare – disciplina le seguenti situazioni: 1) risulta un fatto diverso da quello descritto nel capo di incolpazione o si riscontra una circostanza aggravante;

2) si evidenzia un reato in concorso formale o in continuazione con quello per cui si procede;

3) emerge carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio.

Nei primi due casi, il Pubblico Ministero modifica la imputazione e la contesta allo imputato presente o al suo difensore, se il primo è assente o contumace; nel terzo, il Giudice autorizza la nuova contestazione se la Pubblica Accusa ne fa richiesta e l’imputato acconsente.

Da quanto detto, consegue che la modifica del capo di imputazione è atto di esercizio della azione penale, quindi, potere – dovere attribuito all’organo della accusa e non al Giudice che, tuttavia, può dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica.

La locuzione "fatto, inserita nell’art. 423 cod. proc. pen., deve essere intesa come accadimento umano, (cioè, come fattispecie concreta e non astratta) ed è collimante con l’elemento psicologico e materiale del reato in tutte le sue componenti attinenti alla condotta, al nesso causale ed all’evento.

Pertanto, l’ambito di operatività della norma va circoscritto al caso in cui il coacervo probatorio (risultante dalle indagini espletate dopo la richiesta rinvio a giudizio oppure già acquisite) non sia in sintonia con la struttura materiale della contestazione.

Dalla lettura dell’art. 423 cod. proc. pen., si rileva che il Giudice non può modificare il fatto oggetto della imputazione, ma può dare allo stesso il nomen juris che reputa più puntuale.

Sul tema, si rileva come il potere del Giudice di qualificare correttamente, sotto il profilo giuridico, il fatto sul quale è chiamato a pronunciarsi, risolvendosi in una esatta applicazione della legge, è connaturale allo esercizio della giurisdizione, non tollera limitazioni e non necessita di esplicita previsione (Sezioni Unite sentenza 16/1996).

Ciò si è verificato nella ipotesi in esame, nella quale il Giudice non ha modificato l’accadimento materiale ed il contenuto storico dell’accusa – rimasto immutato e qualificato dal Pubblico Ministero come truffa – e si è limitato a sussumerlo nel reato meno grave di frode nello esercizio del commercio.

Tale puntualizzazione non ha precluso agli imputati di esplicare una concreta azione difensiva anche in relazione alle scelte processuali di eventuali riti di sfittimento.

Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna di ciascun proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa congruo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-03-2011, n. 5721 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 26 agosto 2008, la Corte d’Appello di Perugia rigettava il gravame svolto da Poste italiane s.p.a. contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a B.D. nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo.

2. La Corte territoriale riteneva che l’eccedenza di personale doveva essere verificata per ciascuna unità produttiva e che tale verifica non poteva ritenersi sanata dall’accordo sindacale comprendente l’individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva; riteneva, inoltre, non dimostrato, nè allegato, nè minimamente accennato nelle obbligatorie comunicazioni ex L. n. 223 del 1991, che presso l’unità produttiva cui era addetto B. vi fosse eccedenza in relazione al suo profilo professionale o a profili professionali similari.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrato con memoria. L’intimato ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso e ha proposto ricorso incidentale subordinato. L’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

4. Preliminarmente, la Corte dispone la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 e art. 4, comma 3 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e formula il quesito di diritto con il quale chiede alla Corte di dire se viola le norme predette la decisione della corte territoriale che non consideri sufficientemente provate le ragioni tecnico-produttive poste a fondamento del licenziamento collettivo quando, come nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, la comunicazione di cui alla citata legge, art. 4, contenga l’indicazione del numero dei lavoratori eccedenti sebbene suddiviso tra diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale su tutto il territorio nazionale, introducendo un’interpretazione formalistica della norma gravante sull’imprenditore dell’obbligo di specificare nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità l’entità dell’esubero unita produttiva per unità produttiva.

6. Il motivo è inammissibile perchè l’illustrazione delle due censure, per violazione di legge e per vizio motivazionale, si conclude con la formulazione di un unico quesito. Invero, il ricorso per cassazione nel quale, come nella specie, si denunzino, con un unico articolato motivo d’impugnazione, vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è ammissibile, alla stregua della disciplina dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, solo qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., ex multis, Cass., SU, n. 7770/2009).

7. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e formula il quesito con il quale chiede alla Corte di dire se nell’impugnazione del licenziamento collettivo, il lavoratore abbia l’onere di allegare e dedurre le specifiche irregolarità del procedimento commesse dal datore di lavoro e che l’onere probatorio del datore sorge solo in conseguenza dell’adempimento di quello allegatorio a carico del lavoratore essendo sottratti al controllo giurisdizionale i motivi a fondamento della riduzione di personale.

8. Anche
P.Q.M.

requisiti richiesti dall’art. 566 bis c.p.c., per mancanza di pertinenza e specificità – in riferimento alla ratio decidendi della sentenza impugnata – non assolvendo, per come formulato, la funzione propria di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis, Cass. 8463/2009), proponendone una alternativa e di segno opposto (ex multis, Cass. 4044/2009).

9. Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 223 cit., art. 5, comma 1 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e formula il quesito con il quale chiede alla Corte di dire se viola la predetta disposizione normativa la corte territoriale che statuisca che il criterio di scelta della prossimità alla pensione sia stato illegittimamente applicato ritenendo necessaria la prova dell’eccedenza del profilo professionale presso le unità produttive cui era addetto il lavoratore omettendo in tal modo di considerare che l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità era stato concordato da Poste spa e le OO.SS. in relazione alle esigenze tecnico-produttive dell’intero complesso aziendale.

10. Il Collegio ribadisce quanto statuito al punto 5 che precede, atteso che l’illustrazione del motivo, comprensivo delle censure per violazione di legge e per vizio motivazionale, si conclude con la formulazione di un unico quesito.

11. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, assorbito il ricorso incidentale subordinato; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M. La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 34,00 per spese, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-02-2011, n. 501 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe.

Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.

Durante la camera di consiglio del 03.02.2011 la causa è stata trattenuta in decisione
Motivi della decisione

Con sentenza n. 1034/2010 del 13 aprile 2010, non appellata, il Tribunale ha accolto l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti e diretta ad ottenere la restituzione, a seguito di occupazione sine titulo – correlata ad una procedura espropriativa non conclusa dall’amministrazione mediante l’emanazione del decreto di espropriazione – dei terreni di proprietà, situati in Comune di Colico identificati al C.T., foglio 7, mappali nn. 999/e e 4607/c.

Le aree in questione sono state oggetto di una procedura espropriativa promossa da ANAS, con occupazione d’urgenza risalente al 1983, al fine di realizzare la superstrada da Lecco al Trivio di Fuentes – Lotto X° – 2° Stralcio – Lavori di completamento – Strada Statale n. 36 "del lago di Como e dello Spluga".

Con la sentenza suindicata, il Tribunale ha condannato le amministrazioni resistenti alla restituzione delle aree e al risarcimento del danno per equivalente, secondo i criteri e le modalità precisati nella motivazione della medesima sentenza.

Nonostante la formazione del giudicato, le ricorrenti lamentano la mancata esecuzione della sentenza suindicata, atteso che l’amministrazione – neppure costituitasi nel presente giudizio – non ha restituito le aree, né ha provveduto al risarcimento del danno.

Tanto premesso, al Tribunale non resta che prendere atto della mancata esecuzione della sentenza n. 1034/2010 ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere con gradualità al fine di favorire l’esecuzione da parte dell’amministrazione inadempiente.

Pertanto, va ordinato ad A.- A.N.A.D.S. s.p.a. – e alla società I.F.G. T. s.p.a., l’impresa "Ing. T." s.p.a. (ora I.F.G. T. s.p.a.) – già incaricata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 7355/C.478 P.S. del 22.07.1983 di svolgere, in nome e per conto dell’A.N.A.S., ai sensi dell’art. 324 della legge 1865 n. 2248 all. F, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie necessarie per il perfezionamento delle espropriazioni e delle occupazioni temporanee funzionali alla realizzazione delle opere suindicate – di ottemperare alla sentenza n. 1034/2010 entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione se anteriore.

In considerazione del tempo già inutilmente trascorso e al fine di garantire l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il Tribunale, ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. c), del c.p.a., pone a carico di ANAS s.p.a. (in quanto soggetto nel cui interesse è avvenuta l’occupazione) l’obbligo di versare alle parti ricorrenti la somma complessiva di Euro 500,00 (cinquecento) per ogni ulteriore settimana di ritardo nell’esecuzione del giudicato (somma da approssimare per eccesso in caso di frazioni settimanali), a decorrere dalla scadenza del suindicato termine di 60 giorni, assegnato per l’ottemperanza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

1) Ordina alle parti resistenti di ottemperare alla sentenza del Tar Lombardia Milano n. 1034/2010 del 13.04.2010 entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione se anteriore;

2) Ordina ad ANAS s.p.a. di corrispondere alle parti ricorrenti la somma complessiva di Euro 500,00 (cinquecento) per ogni ulteriore settimana di ritardo nell’esecuzione del giudicato, a decorrere dalla scadenza del suindicato termine di 60 giorni assegnato per l’ottemperanza.

Fissa per il prosieguo l’udienza del 14 aprile 2011 ad ore di rito.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.