Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-02-2011, n. 3440 Immissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 1 agosto 2001 O. V. conveniva davanti al Giudice di pace di Cetraro Z. V., proprietaria di un immobile nelle vicinanze di quello di essa attrice, sostenendo che la stessa aveva illegittimamente installato un motorino (ventola per l’aspirazione) dal quale provenivano di continuo immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità.

La convenuta, costituitasi, contestava il fondamento della domanda, che veniva rigettata dal Giudice di pace con sentenza in data 25 febbraio 2002.

O.V. proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Paola, con sentenza in data 15 ottobre 2004, in base alla seguente motivazione:

…questo Tribunale ritiene che il giudice di primo grado con motivazione corretta ed all’esito di un sopralluogo abbia ritenuto che comunque non ricorresse l’ipotesi delle immissioni intollerabili, dal momento che i rumori e le esalazioni erano percettibili solo in assenza di altri rumori.

Del resto la stessa O. lamenta che i rumori si avvertono principalmente nelle ore notturne e serali, quando cioè non vi sono altri rumori.

E’ del tutto evidente che se le immissioni fossero intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c., le stesse verrebbero percepite anche nel corso della giornata.

Inoltre le dimensioni dello sfiato, per come si evince dal verbale di sopralluogo, appaiono fortemente ridotte e tale da escludere che sussistano immissioni intollerabili.

Dinanzi a questi dati e soprattutto dinanzi ad un sopralluogo effettuato personalmente, il giudice non aveva certo l’obbligo di disporre consulenza tecnica.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione O. V., con tre motivi.

Resiste con controricorso Z.V..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente sostanzialmente deduce che la intollerabilità delle immissioni sonore andava accertata con riferimento alle ore serali e notturne, quando viene a mancare il "rumore di fondo" che durante il giorno le copre o quanto meno le attenua, e della destinazione esclusivamente residenziale della zona in cui si trova la propria abitazione.

Il motivo è infondato, in quanto identifica la percezione dei rumori con il superamento della normale tollerabilità.

E’ vero che secondo la giurisprudenza di questa S.C. il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi (cfr., da ultimo, sent. 12 febbraio 2020 n. 1438, emessa con riferimento ad una fattispecie per certi versi simili all’attuale), ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore.

In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile. Non a caso questa S.C., con la sentenza 2 febbraio 2010, cit., ha confermato la decisione di merito che aveva fatto riferimento ad elevati livelli dei valori sonori accertati strumentalmente.

La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell’uomo medio, come affermato da questa S.C. con la sentenza 27 luglio 1983 n. 5157.

Non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore.

Nella specie i giudici di merito hanno tenuto conto di tutti questi elementi (il rumore del motorino era percepibile solo nelle ore serali o notturne; il motorino era situato in immobile addirittura non confinante con quello della attrice e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi odori).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce testualmente:

In sentenza di merito è stato ritenuto che le dimensioni dello sfiato, rilevate nel sopralluogo di data 13.12.2001 del diametro di 12 cm., fossero talmente ridotte da escludere di per sè sole la intollerabilità dei rumori e delle esalazioni. La illogicità e contraddittorietà dell’assunto sono evidenti sotto un duplice aspetto: in primo luogo, è cosa invece nota che il buon funzionamento dell’impianto sia determinato soprattutto dal corretto dimensionamento della condotta che convoglia rumori ed odori all’esterno, conducendo cosi le dette dimensioni alla intollerabilità e non alla tollerabilità delle immissioni; in secondo luogo, in tal modo il giudice d’appello ha arbitrariamente introdotto, fra i criteri dettati dall’art. 844 c.c., per la valutazione della tollerabilità delle immissioni, un criterio aggiuntivo, quale quello del dimensionamento della fonte delle immissioni stesse, utilizzandolo in maniera non corretta e, anzi, ritenendolo da solo determinante, nella fattispecie, per la formazione del suo errato convincimento di tollerabilità e perciò per la decisione di carattere consequenziale.

La sentenza ha altresì utilizzato immotivatamente e contraddittoriamente lo stesso criterio per escludere la necessità di una CTU quando invece tale ausilio, proprio per la palese mancanza di quelle competenze tecniche specifiche che il giudicante ha inteso applicare, sarebbe stato appropriato ed indispensabile.

E’ ovvio d’altronde che la valutazione secondo la quale le immissioni si avvertono solo nelle ore serali e notturne non può valere per le esalazioni maleodoranti in quanto, essendo abitata la casa che emette (verbale di sopralluogo del 13.12.2001), l’uso del bagno è ininterrotto. Nessuna indagine è stata condotta sulla circostanza, che invece costituisce punto decisivo della controversia, con conseguente omessa valutazione della stessa.

Infatti, se la sentenza di merito avesse considerato la nocività delle esalazioni maleodoranti immesse nell’abitazione della O. dallo sfiato del bagno di casa Z., avrebbe dovuto constatare la decisività già di tale valutazione in favore della O. stessa in quanto, qualora dall’impianto di ventilazione di un bagno si propaghino in una diversa unità immobiliare immissioni di odori intollerabili (nella specie, di escrementi e quant’altro) nessuna influenza può avere l’eventuale riscontrata tollerabilità dei rumori prodotti dallo stesso impianto.

Il motivo non può trovare accoglimento.

L’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata in ordine alla incidenza delle dimensioni dello sfiato sulle immissioni è irrilevante, in quanto diretto contro una affermazione ad abundantiam, essendo la motivazione fondata soprattutto sulla ridotta percebilità delle immissioni sonore, con conseguente esclusione del superamento della soglia della normale tollerabilità.

La doglianza, relativa alle immissioni di odori deve ritenersi inammissibile, in quanto la loro intollerabilità era stata denunciata nel giudizio di primo grado, ma l’appello aveva appello aveva fatto riferimento alle sole immissioni di rumori.

Con il terzo motivo del ricorso si deduce testualmente:

La sentenza d’appello è pervenuta alla conclusione di negare l’esistenza della intollerabilità delle immissioni di rumore e di esalazioni maleodoranti senza disporre di elementi probatori idonei rispetto alle immissioni di rumore e non disponendo di alcun elemento probatorio in ordine alle immissioni esalazioni ritenute, queste ultime, non presenti al momento del sopralluogo giudiziale (sol perchè non utilizzato per l’evacuazione il bagno in quella circostanza, come rilevasi dal verbale, che non fa menzione di un tal uso). Ha altresì negato, la sentenza, l’espletamento di appropriate indagini tecniche attraverso una CTU, senza confutare in alcun modo le motivazioni a fondamento della relativa richiesta proposto più volte in primo grado (in verbali d’udienza del 6.12.2001, del 15.1.2002) e riproposta in sede di gravame in citazione dalla parte interessata, senza altresì considerare che il D.P.C.M. 1 marzo 1991, stabilisce che qualsiasi emissione sonora può essere disturbante se supera i limiti contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997, limiti che devono essere verificati da un tecnico competente nella materia, con adeguati strumenti.

Allo stesso motivo di nullità conduce la mancata valutazione, da parte giudice d’appello, della previsione di cui all’art. 35 del regolamento comunale di Acquappesa (prodotto dal difensore dell’attrice all’udienza del 15.01.2002 dinanzi al giudice di pace), nel quale è specificato che "nelle pareti esterne (quale quella della casa Z.) è vietato sistemare canne di ventilazione o canalizzazioni interne": ove considerata e correttamente valutata, la circostanza avrebbe dovuto condurre all’applicazione del divieto, ovvero ad una decisione diversa e contraria rispetto a quella adottata in sentenza.

Il motivo è infondato.

Premessa, per le ragioni in precedenza esposte, la inammissibilità delle deduzioni relative alle immissioni di odori, correttamente i giudici di merito non hanno disposto una CTU, dal momento che hanno ritenuto scarsamente percepibili le immissioni di rumore.

Per quanto riguarda il D.C.P.M. 1 marzo 1991, premesso che non si comprende come lo stesso possa far riferimento al successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997, ed a prescindere dalla sua applicabilità o meno nei rapporti tra privati, la ricorrente da per dimostrato il superamento dei limiti da tale provvedimento previsti.

Non viene, infine, spiegato come l’eventuale violazione del un regolamento comunale invocato possa costituire la prova della immissione di rumori in misura superiore alla normale tollerabilità.

In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, ed oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 01-02-2011, n. 916 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 5 ottobre 1999, i ricorrenti, tutti dipendenti del CNR, rivendicano il loro diritto ad essere retribuiti, in relazione al lavoro in turni prestato dalla data dell’1.1.1994, secondo il parametro economico previsto dall’art. 47 del CCNL del 7 ottobre 1996.

Riferiscono che il trattamento economico per la prestazione di lavoro in turni era regolamentato dall’art. 21 del d.P.R. n. 171 del 12.2.1991. Il nuovo CCNL del 7 ottobre 1996, all’art. 47, ha previsto che la predetta prestazione venga integralmente pagata, indipendentemente da una eventuale prestazione parziale o completa nella fascia obbligatoria di presenza.

Il CNR ha provveduto al pagamento del più favorevole importo per lavoro in turni prestato dalla data del 7 ottobre 1996 di entrata in vigore del predetto CCNL.

Diversamente, i ricorrenti ritengono di aver diritto alla corresponsione degli importi in argomento a decorrere dalla data dell’1 gennaio 1994.

A sostegno della loro pretesa deducono:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 47 del CCNL 7 ottobre 1996 per i livelli dal IV al X. Eccesso di potere per difetto nei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta.

I ricorrenti assumono che la disciplina più favorevole del lavoro in turni prevista dall’art. 47 del CCNL 7.10.1996 debba essere applicata sin dal 1° gennaio 1994 e ciò sul rilievo che la norma che prevede il beneficio in questione non contiene alcuna decorrenza, sicché debba farsi riferimento alla norma di carattere generale di cui all’art. 2 del CCNL, che dispone la decorrenza, sia giuridica che economica, dall’1.1.1994, con i consequenziali ulteriori diritti al pagamento degli importi per rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati dalla data di maturazione dei rispettivi ratei di credito sino alla data del soddisfo.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio senza svolgere attività difensiva.

All’Udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, i ricorrenti, tutti dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) rivendicano il loro diritto ad essere retribuiti, in relazione al lavoro in turni prestato dalla data dell’1.1.1994, secondo il parametro economico previsto dall’art. 47 del CCNL del 7 ottobre 1996.

Il ricorso merita accoglimento.

Giova richiamare l’art. 21 del d.P.R. n. 171 del 1991, il quale, con riferimento al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, prevedeva che "per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario pari al 20% per i turni pomeridiani e all’80% per turni notturni e quelli festivi, con il limite minimo rispettivamente di Lire 2.500, Lire 5.200, Lire 8.800, per ogni ora di lavoro".

La nuova disciplina di cui all’art. 47 del CCNL 7 ottobre 1996, ha previsto che "per ogni ora di lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri spetta una maggiorazione pari al 20% della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario; per i turni effettuati in giorni festivi la maggiorazione di cui sopra è pari al 50%, mentre per quelli notturni e festivi la medesima è pari all’80%. E’ stabilito un limite minimo delle suddette maggiorazioni pari, rispettivamente, a Lire 3.500, Lire 7.000 e Lire 10.000".

La nuova e più favorevole disciplina, che consente il pagamento integrale e, quindi, anche per le ore prestate entro la fascia obbligatoria di presenza, è stata erroneamente applicata dall’Ente intimato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL.

Ed invero, è principio generale quello secondo cui qualora la decorrenza del miglior trattamento economico non sia indicata nella norma che lo disciplina, deve farsi riferimento alla norma di carattere generale che stabilisce la decorrenza dell’applicazione del nuovo Accordo collettivo.

Orbene, nella specie, il predetto art. 47 CCNL 7 ottobre 1996 nulla dispone in proposito, sicché deve farsi riferimento all’art. 2 del predetto Accordo, il quale dispone: "Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 1994 (…)".

Né risulta, per la parte economica che qui interessa, che la previsione di cui all’art. 2 sia condizionata da qualche successivo adempimento, poiché, al contrario, dalla lettera della disposizione, è chiara la volontà di disporre l’attribuzione integrale dei trattamenti economici più favorevoli ivi previsti, dalla data del 1° gennaio 1994.

Il Collegio ritiene, quindi, che debba trovare applicazione, con la decorrenza di cui all’art. 2 del CCNL 7 ottobre 1996, il miglior trattamento per la prestazione di lavoro in turni di cui all’art. 47 del predetto CCNL.

In conclusione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente accertamento del diritto preteso e conseguente condanna del CNR alla corresponsione della prestazione di lavoro in turni secondo i corrispettivi previsti dall’art. 47 del CCNL 7 ottobre 1996.

Per quanto concerne la richiesta accessoria di interessi legali e rivalutazione monetaria, va rammentato che l’art. 22, 36° comma, della legge 23.12.1994, n. 724 attribuisce, per i crediti maturati successivamente al 31.12.1994, unicamente il diritto ad ottenere la "maggior somma" fra interessi e rivalutazione monetaria, impedendo il "cumulo" delle somme accessorie (A.P. del Cons. Stato 15.6.1993, n. 3), sicché per il periodo successivo al 31.12.1994 va riconosciuto il diritto alla corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria nei limiti sopra enunciati; mentre per il periodo antecedente, vale a dire dal 1° gennaio 1994 al 31.12.1994, vanno corrisposti, oltre agli interessi legali (secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei) anche la rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dai sigg.ri L.F., C.E., M.M., N.P., R.P., D.M., A.M., R.R., F.T., M.B., B.S., lo accoglie e per l’effetto condanna il Consiglio Nazionale delle Ricerche al pagamento di quanto dovuto, con interessi e rivalutazione, da determinarsi secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna la predetta Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in Euro 2.000 (duemila/00 euro)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-01-2011) 23-02-2011, n. 6908 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza dell’11 novembre 2009, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, il 17 marzo 2006 nei confronti di R. G., ha rideterminato in mesi tre di reclusione la pena inflitta al medesimo per il reato di occupazione abusiva di un’area demaniale sottoposta ad uso civico.

Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale lamenta nel primo motivo la insussistenza dell’elemento oggettivo del contestato reato, non essendovi stata, nella specie, alcuna invasione dell’area contestata, ma semplice immissione in possesso dal dante causa.

Si deduce, poi, la totale carenza di motivazione in punto di elemento psicologico.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a prospettare la buona fede nell’acquisto dell’area demaniale in contestazione, a fronte delle diverse emergenze puntualmente poste in luce nelle sentenze del doppio grado di merito. D’altra parte, la circostanza che l’imputato fosse perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi e della impossibilità di procedere al relativo acquisto, trattandosi di area demaniale gravata da uso civico, è asseverata dal fatto che l’acquisto stesso non è stato effettuato sulla base di un rogito notarile, ma, per quanto sottolinea lo stesso ricorrente, di una semplice scrittura privata. Quanto, poi, alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato, va ribadito che integra la condotta di invasione di terreni, anche la occupazione abusiva dell’area attraverso la semplice recinzione con rete metallica, posto che il delitto si connota per il requisito della arbitrarietà e non per il profilo di violenza che può anche mancare (cfr. ex multis, Cass., Sez. 2, 9 aprile 2009, n. 30130; Cass., Sez. 3, 3 aprile 1996, n. 865, Coppola).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 1385 Contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il motivo di ricorso con il quale O. Italia S.r.l., aveva contestato gli esiti della procedura ristretta accelerata, indetta dall’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, per la fornitura e installazione di apparecchiature sanitarie per il servizio di endoscopia.

L’aggiudicataria P.I. s.p.a contesta gli argomenti posti a fondamento della sentenza gravata e propone appello incidentale.

Resiste la parte originariamente ricorrente.

Si è costituta in giudizio altresì l’Azienda Ospedaliera- Istituti Ospitalieri di Cremona.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 18 gennaio 2011 la causa stata trattenuta per la decisione.

2. La Sezione reputa che resista al gravame in epigrafe il capo assorbente della sentenza con cui si è disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in ragione dell’avvenuta consegna da parte della P., ai fini dell’espletamento della prova richiesta dall’amministrazione in ossequio alla prescrizione di cui alla pagina 7 della lettera d’invito, di un video colonscopio pediatrico (apparecchiatura EC3485FK) diverso da quello offerto in sede di gara (apparecchiatura EC3470FK). Alla fondamentale tesi difensiva secondo cui gli apparecchi sarebbero sostanzialmente equipollenti, si deve replicare, per un verso, che le differenze riscontrate -rappresentate dalla presenza nel campione sottoposto alla prova di un cappuccio distale e dal differente diametro del tubo di inserzione – non risultano prive di valenza sostanziale sul piano della funzionalità dell’apparecchio, e, per altro assorbente profilo, che la sottoposizione a verifica empirica impone per sua natura la necessità di un riscontro sul campo dello specifico apparecchio offerto all’amministrazione, senza che detta indagine empirica possa essere surrogata da verifiche documentali dotate di un fisiologico tasso di astrattezza. Si deve allora convenire con i Primi Giudici che la decisione, assunta dalla Commissione, di considerare irrilevante detta discrasia tra prodotto offerto e prodotto sottoposto a sperimentazione, contrasta con la comune logica in quanto ad un giudizio di equivalenza fra due prodotti per i quali sia richiesta una prova pratica può pervenirsi, ragionevolmente, solo dopo averli direttamente esaminati entrambi, e ciò nella specie non è accaduto. Deve allora concludesi che, una volta che l’ente abbia stabilito di effettuare la prova, essa può essere condotta solo sulla macchina offerta (cfr. pag 7 della lettera d’invito), senza che siano ammissibili sostituzioni.

L’infondatezza del motivo di appello, attesa l’idoneità del riscontrato vizio a decretare l’annullamento della procedura, fa venir meno l’interesse dell’appellante alla coltivazione del motivo di gravame teso a contrastare il secondo motivo di accoglimento

3. Sono del pari infondati, alla stregua delle considerazioni che seguono, i motivi di appello volti a riproporre i motivi del ricorso incidentale non articolato in prime cure a causa della emanazione di decisione in forma semplificata:

a)in forza di una consolidata e condivisibile giurisprudenza, è legittima l’emissione di sentenza in forma semplificata, ove sia stato dato alle parti il prescritto avviso, anche laddove siano pendenti i termini per la notifica di ricorso incidentale;

b)il possesso, da parte dell’Azienda sanitaria, di alcune delle apparecchiature offerte dalla O. è giustificato dai pregressi e documentati rapporti convenzionali intercorsi tra i soggetti in questione e, in assenza di elementi di prova, non è comunque elemento sintomatico di uno sviamento di potere;

c)la documentazione prodotta dalla parte appellante smentisce l’assunto del ricorrente in ordine alla mancata produzione da parte della O. delle apparecchiature richieste in vista della prova clinica programmata per il 16 ottobre 2008;

d)l’esame della polizza fideiussoria prodotta dalla O. ne dimostra la piena conformità alle prescrizioni all’uopo recate dalla lettera d’invito.

4, Si deve a questo punto procedere all’esame della domanda di pronuncia dichiarativa dell’inefficacia del contratto formulata dalla O. e della domanda risarcitoria dalla medesima articolata in sede di appello incidentale.

La prima domanda non è suscettibile di positiva valutazione, posto che l’avvenuto esaurimento della fornitura e la sensibilità dell’interesse pubblico in rilievo escludono la praticabilità della tutela in forma specifica alla luce dei parametri all’uopo fissato dall’art 122 del codice del processo amministrativo.

Va invece accolta, in parte, la domanda risarcitoria.

Sul piano dell’an sussistono gli elementi costitutivi della fattispecie, essendo comprovata la spettanza dell’aggiudicazione in favore dell’appellante incidentale in caso di doverosa esclusione della P. e desumendosi la colpa dell’amministrazione dalla gravità della violazione delle regole di evidenza pubblica in punto di necessaria conformità dell’apparecchiatura sottoposta a verifica empirica rispetto a quello offerto in sede di gara.

E’ quindi la riconoscere il danno subito per l’utile di impresa non conseguito a seguito. dell’illegittimo esito della procedura.

Venendo al quantum, la richiesta nella misura del 20% del valore dell’offerta non è assistita da specifico corredo probatorio.

Come affermato da questo Consiglio (sez. V, 13 giugno 2008 n. 2967), non può neanche farsi riferimento in modo automatico al criterio del 10%, che conduce di regola al risultato che il risarcimento dei danni è per l’imprenditore ben più favorevole dell’impiego del capitale.

In tal modo il ricorrente non ha più interesse a provare in modo puntuale il danno subito quanto al lucro cessante, perché presumibilmente otterrebbe di meno.

In senso contrario all’automatico riconoscimento di tale percentuale depone anche il principio dell’aliunde perceptum, in base al quale, onde evitare che a seguito del risarcimento il danneggiato possa trovarsi in una situazione addirittura migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovata in assenza dell’illecito, va detratto dall’importo dovuto a titolo risarcitorio, quanto da lui percepito grazie allo svolgimento di diverse attività lucrative.

In definitiva, il Collegio, in assenza di specifici elementi di prova di una percentuale maggiore, deve accedere ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., e stima equo, tenuto conto dell’oggetto della fornitura, del tenore dell’offerta e di tutte le circostanze del caso concreto, quantificare detto importo nella misura del 5% dell’importo dell’offerta presentata dalla concorrente.

Non può infine essere riconosciuto il rivendicato risarcimento del danno per perdita di chance in relazione alla clausola di estensione prevista dalla pag. 1 della lettera di invito nei confronti di altre aziende ospedaliere, essendo comprovato, in base alle non contestate indicazioni fornite dalla stazione appaltante, che detta clausola non è stata utilizzata nei diciotto mesi di sua validità.

In definitiva, in accoglimento parziale dell’appello incidentale, l’azienda sanitaria Istituti Ospitalieri di Cremona va condannata al pagamento del rammentato importo del 5% dell’offerta presentata dall’appellante incidentale. Trattandosi di debito di valore, all’appellante spetta anche la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stato stipulato il contratto con l’impresa aggiudicataria sino alla pubblicazione della presente sentenza (a decorrere da tale momento, in conseguenza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta). A partire da quest’ultima data e fino al soddisfo spetteranno, invece, gli interessi legali

5. Il Collegio ravvisa infine giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e accoglie in parte, nei sensi in motivazione specificati, l’appello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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