T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 265 Edilizia e urbanistica

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to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che con il presente ricorso si impugna l’ordinanza del sindaco del comune di Sora 7663 del 5 maggio 1999 con la quale è stata ordinata la rimozione e rimessa in pristino stato dei luoghi di un box metallico e di due accessi carrabili eseguiti in difformità dalla concessione edilizia 435 del 17 novembre 1994.

Che in data 18 ottobre 1999, il responsabile dell’ufficio urbanistica del comune procedeva con proprio atto 7792 del 18 ottobre 1999 a convalidare la precedente ordinanza 7663.

Che tale nuovo provvedimento è stato prodotto dal comune di Sora e dello stesso ne viene dato atto da parte di questo tribunale nella camera di consiglio del 4 novembre 1999 nella quale l’avanzata istanza incidentale di sospensione è stata accolta con la ordinanza cautelare R.O. 527/1999.

Che con successivo ricorso notificato in data 18 febbraio 2000, la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 7792 del 18 ottobre 1999 e che il relativo giudizio iscritto nel ruolo 297/2000 è stato definito con sentenza 26/2010 che ha accolto nel merito il ricorso.

Che conseguentemente il ricorso qui in esame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-06-2011, n. 14410 Assicurazione della responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 13.1.2003, la RAS, Riunione Adriatica di sicurtà, s.p.a., appellava davanti al Tribunale di Pescara, la sentenza del giudice di pace della stessa città n. 72/2002, con cui essa era stata condannata, in solido con i responsabili D.R. A. e M.M., a pagare la somma di Euro 4.011,01, quali danni conseguenti ad incidente stradale avvenuto il (OMISSIS), in favore dell’attore D.L.G..

Il Tribunale, con sentenza depositata l’8.6.2004, rigettava l’appello.

Riteneva il Tribunale che, per quanto il contratto assicurativo per la r.c.a. fosse stato stipulato solo in data 25.9.2000, e quindi successivamente all’incidente, dalla polizza emergeva che la garanzia era fatta decorrere dalle ore 24 del 16.9.2000, con la conseguenza che stante questa pattizia retrodatazione, risultava coperto anche l’incidente per cui è causa.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAS, che ha presentato memoria.

Resiste con controricorso D.L.G., che ha presentato anche memoria.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1882, 1895 e 1917 c.c. nonchè della L. n. 990 del 1969, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Assume la ricorrente che l’evento dannoso, per cui era stata proposta la domanda risarcitoria, essendosi verificato il (OMISSIS), non poteva ritenersi coperto dal contratto assicurativo concluso il 25.9.2000, nonostante che nella relativa polizza si dicesse che la copertura assicurativa era retrodatata al 16.9.2000, in quanto la mancanza del rischio per il periodo precedente alla stipula del contratto,rendeva nullo il contratto per tale periodo; che, in ogni caso, il mancato pagamento del premio al momento del verificarsi dell’incidente rendeva inoperante la copertura assicurativa, tant’è che non era stato consegnato nessun contrassegno o certificato assicurativo, se non successivamente alla stipula del contratto. Assume la ricorrente che tale eccezione di inesistenza della copertura assicurativa poteva essere proposta dall’assicuratrice anche a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18. 2.1. Il motivo è fondato e va accolto.

Va, anzitutto, rilevato che nella fattispecie non si versa in ipotesi in cui il proprietario dell’auto era in possesso di valido certificato assicurativo e l’auto presentava un valido contrassegno (ipotesi regolata dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, comma 2 secondo cui "L’assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’art. 1901 c.c., comma 2"). Nella fattispecie alla data del sinistro l’auto del convenuto non presentava alcun contrassegno assicurativo nè la proprietaria M. era in possesso di alcun certificato assicurativo della Ras.

2.2.Premesso questo, ed esclusa quindi l’applicabilità della fattispecie dell’art. 7 cit., occorre considerare quale valenza abbia la polizza assicurativa nella parte in cui retrodatava la copertura assicurativa al 16 settembre 2000, pur essendo stata la stessa stipulata il 25 settembre 2000.

L’obbligo dell’assicurazione, disciplinato dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, è adempiuto mediante la stipulazione di un contratto d’assicurazione (artt. 1882 e 1917 cod. civ.) e l’esistenza di un tale contratto, oltre alla sua efficacia in rapporto alla durata convenuta tra contraente ed assicuratore, costituiscono il presupposto del diritto del terzo danneggiato ad essere risarcito direttamente dall’assicuratore, nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

La durata dell’assicurazione, cioè del periodo di assicurazione, è individuata quanto al momento iniziale e finale attraverso la norma dettata dall’art. 1899 cod. civ., che prevede che il contratto abbia effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione. Tale norma non involge un interesse generale, tale da attribuirle carattere di cogenza, sicchè non esclude una pattuizione anticipatrice degli effetti contrattuali, ma sempre per un tempo successivo alla stipulazione del contratto (cioè si può pattuire che il contratto produca immediatamente i suoi effetti assicurativi, cfr. Cass. 24/12/1994, n. 11142).

2.3.La disciplina dell’assicurazione obbligatoria non interferisce per questo aspetto su quella codicistica del contratto di assicurazione, non attribuisce cioè prevalenza ad interessi facenti capo al terzo danneggiato.

Tra i requisiti causali necessari del contratto di assicurazione è l’esistenza del rischio al momento della stipula del contratto.

Infatti l’art. 1895 c.c. recita che il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Si ha preesistenza del rischio quando al momento della conclusione della polizza l’evento temuto ed assicurato sia futuro, incertus an o almeno quando, non voluto, non impossibile.

Ciò che deve preesistere al momento della stipula è la situazione fonte di responsabilità e della probabilità del verificarsi del rischio.

Nè consegue che il contratto è nullo se l’evento rischioso assicurato si è già verificato, al momento della stipula.

In questo caso, infatti, da una parte il contratto assicurativo è privo della sua funzione causale e dall’altra ha perso il carattere dell’aleatorietà suo proprio (art. 1882, Cass. 30.10.1985, n. 5319).

2.4.Nei contratti di assicurazione, quindi, deve essere tenuto distinto il momento della conclusione del contratto da quello della c.d. operatività del contratto, ossia del momento da quale iniziano a decorrere gi effetti del contratto e, in particolare, la copertura assicurativa del rischio protetto.

Questa distinzione tra i due momenti acquista rilevanza proprio in funzione della disciplina normativa relativa all’inesistenza del rischio.

Infatti, se l’inesistenza vi è già al momento della conclusione del negozio, si ha la nullità del contratto (art. 1895 cod. civ.); se, invece, si verifica dopo la conclusione del negozio si produce lo scioglimento del contratto, anche se il rischio cessi nell’intervallo tra la conclusione medesima e l’inizio degli effetti dell’assicurazione (art. 1896 c.c., comma 2). In sintesi, allora, ai fini della nullità del contratto per inesistenza del rischio a mente dell’art. 1895 cod. civ. si deve far riferimento al momento della stipula del contratto di assicurazione e non a quello dell’inizio degli effetti del contratto.

Ne deriva, inoltre, che occorrendo far riferimento al momento in cui il rapporto sorge, diventa del tutto irrilevante ai fini della presente decisione la questione relativa alla individuazione del momento della decorrenza degli effetti del rapporto assicurativo in relazione al pagamento del premio (art. 1901 c.c.), pure invocata dalla ricorrente.

3.1. Occorre ora esaminare se tale eccezione di nullità del contratto per inesistenza del rischio sia eccepibile dall’assicuratore al terzo danneggiato che abbia proposta l’azione diretta, a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, che statuisce che "Per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto …". Tale norma è identica a quella di cui all’attuale D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 2009, art. 144, comma 2,.

Sul punto si è già pronunziata questa Corte che ha statuito che la disposizione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18, comma 2 che nega all’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltà di opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell’assicurato al risarcimento, non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto, quale quella di nullità per inesistenza del rischio che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente alla data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato (Cass. 17/10/1994, n. 8460).

3.2. Il principio va ribadito.

Secondo la condivisibile dottrina maggioritaria, sono inopponibili al danneggiato solo le eccezioni relative all’invalidità ed all’inefficacia del contratto, mentre restano estranee al suddetto regime soltanto le ipotesi di nullità del contratto di assicurazione e di inesistenza del rapporto. Infatti l’art. 18 in questione, nel precludere all’assicuratore la possibilità di opporre al danneggiato che agisca nei suoi confronti le eccezioni "derivanti dal contratto", presuppone comunque l’esistenza di un contratto giuridicamente rilevante e non fa venir meno, per l’assicuratore convenuto, la possibilità di sollevare eccezioni attinenti alla stessa esistenza giuridica del contratto di assicurazione.

4. Ne consegue che va accolto il ricorso e va cassata l’impugnata sentenza, relativamente alle statuizioni tra la Ras e D.L. G..

Non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la causa può essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1.

Essendosi il sinistro per cui è causa verificato prima della stipula del contratto di assicurazione, stante l’inesistenza del rischio a norma dell’art. 1895 c.c., e quindi la nullità del contratto, quanto meno relativamente a tale periodo antecedente, va rigettata la domanda dell’attore nei confronti della RAS. Esistono giusti motivi per compensare per intero le spese del giudizio di merito tra le parti, mentre il resistente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, limitatamente ai rapporti tra la s.p.a. RAS e D.L.G., e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda dell’attore nei confronti della RAS. Compensa tra dette parti le spese del giudizio di merito e condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla ricorrente e liquidate in complessivi Euro 1500,00, di cui Euro 200,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 26-04-2011, n. 1054 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono proprietari di aree incluse nel comparto ATR/RE 12 classificate come aree di trasformazione residenziale di riequilibrio ecologico.

L’art 61 delle NTA, del PRG approvato nel 2005, statuisce che l’area di trasformazione ATR/RE 12 "viene interamente subordinata ad un piano di coordinamento – predisposto dal Comune, soggetto a semplice approvazione da parte del Consiglio Comunale – all’interno del quale dovranno essere predisposti uno o più piani di Lottizzazione".

L’art 31 prevede che il piano di coordinamento venga predisposto dal Comune e sia soggetto ad approvazione del Consiglio Comunale.

Fin dal dicembre del 2009 alcuni dei proprietari odierni ricorrenti, hanno sollecitato all’Amministrazione Comunale l’approvazione del piano di coordinamento, indispensabile per edificare sulle suddette aree.

A fronte dell’inerzia, è stata notificata formale atto di diffida e messa in mora, in data 25 marzo 2010, che veniva riscontrata con la nota del 29 marzo 2010, in cui si comunicava che, essendo imminenti le elezioni, la definizione sarebbe stata rimessa alla nuova Amministrazione. Nella nota veniva richiamata la delibera consiliare 28 gennaio 2010 di variante semplificata al PRG, "prodromica alla approvazione del piano di coordinamento".

Poiché tuttavia l’inerzia dell’Amministrazione permaneva anche dopo l’ulteriore istanza presentata dai ricorrenti nell’agosto del 2010, è stato notificato l’inscritto ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta, nel caso l’inadempimento continui a perdurare.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone quindi il rigetto, affermando da un lato che la previsione della necessità del piano discende da una disposizione non impugnata, dall’altro che l’adozione del piano di coordinamento rientra nell’attività discrezionale pianificatoria della PA.

Alla camera di consiglio del 24 marzo il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’Amministrazione comunale, non solo deve dare riscontro alla istanza dei proprietari, ma deve avviare il procedimento di approvazione del piano di coordinamento.

E" noto al Collegio l’orientamento secondo cui l’interesse particolare ad una rapida definizione del procedimento di approvazione della variante urbanistica, non può ricevere tutela giuridica attraverso l’istituto del silenzio rifiuto, considerato che l’interesse del singolo proprietario, se ed in quanto indifferenziato dagli altri interessi coinvolti nel procedimento, non può che affievolire dinanzi al prevalente interesse pubblico alla corretta definizione del procedimento di approvazione della variante che non interessa solo il suolo di sua proprietà ma i suoli di numerosi altri soggetti. Tuttavia va rilevato come nel caso di specie i proprietari hanno sollecitato, non l’avvio del procedimento di pianificazione generale, ma di provvedimento, seppure di natura pianificatoria, necessario per l’avvio di un piano attuativo, al fine di poter edificare, conformemente alla destinazione delle aree.

Né vale l’eccezione di mancata impugnazione delle norme che prevedono il piano di coordinamento, in quanto non viene contestata la legittimità della procedura prevista dalle NTA, ma la mancata applicazione, cioè il comportamento dell’Amministrazione di non avviare il procedimento per l’adozione di un atto necessario per poter esercitare prerogative edificatorie dell’area di loro proprietà.

Infatti se è innegabile che l’Amministrazione ha discrezionalità nell’ambito della attività pianificatoria, è altrettanto indubbio che nel caso di specie la domanda dei ricorrenti non è finalizzata a sollecitare il procedimento di adozione di un atto generale, quale il PRG, ma un atto intermedio, necessario per esercitare poi la facoltà edificatoria riconosciuta dal piano generale.

In tal caso quindi va riconosciuta una discrezionalità nel quomodo, ma non nell’an e nel quando, pena la vanificazione della potestà edificatoria delle aree.

La posizione dei ricorrenti può essere assimilata a quella del proprietario di un’area interessata da un vincolo scaduto; in tal caso si riconosce l’obbligo del Comune di attivarsi reiterando i vincoli oppure rinnovando la regolamentazione dell’area e, mediante l’accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’inerzia del Comune, attivato mediante il procedimento del silenziorifiuto, viene imposto al Comune l’obbligo di rispondere alla richiesta del privato comunicando il regime attuale di edificabilità dell’area a seguito della sopravvenuta scadenza del vincolo di in edificabilità.

Così nel caso di specie, l’interesse dei ricorrenti riceve tutela attraverso l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla loro specifica istanza, riconoscendo in capo all’Amministrazione l’obbligo di attivarsi per avviare una fase necessaria all’esercizio della facoltà edificatoria riconosciuta dal piano.

Per tali ragioni il ricorso va accolto e va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e l’obbligo di avviare il procedimento di approvazione del piano di coordinamento entro 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Nel caso detto termine decorra infruttuosamente, viene nominato quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, o suo delegato, il quale dovrà provvedere ad avviare il procedimento nel termine di ulteriori 90 giorni.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Comune di Voghera ad avviare il procedimento di approvazione del piano di coordinamento entro 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Nel caso detto termine decorra infruttuosamente, viene nominato quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, o suo delegato, il quale dovrà provvedere nel successivo termine di ulteriori 90 giorni.

Condanna altresì il Comune di Voghera a liquidare a favore di parte ricorrente la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 11-05-2011, n. 18535 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

Il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 5 aprile del 2006, pronunciata sull’accordo delle parti, disponeva tra l’altro la demolizione delle opere realizzate in (OMISSIS). Divenuta irrevocabile la sentenza, il Procuratore della Repubblica ha ingiunto la demolizione.

Gli interessati hanno proposto incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca (in via principale) ovvero la sospensione (in via subordinata), dell’ordine di demolizione lamentando la mancata considerazione, da parte del Pubblico Ministero che aveva ingiunto la demolizione, della pendenza di istanze di condono, presentate sia a norma della L. n 47 del 1985, art. 31 che art. 32.

Il tribunale ha respinto l’istanza trattandosi di opera non condonabile ed ha aggiunto che la non condonabilità dell’opera rendeva inapplicabile la cosiddetta Legge casa (L.R. Campania n 19 del 2009).

Ricorrono per cassazione gli imputati sulla base di due motivi.

Con il primo motivo deducono l’illegittimità dell’ingiunzione a demolire del pubblico ministero perchè la competenza spettava all’Ufficio Tecnico della Regione Campania trattandosi d’intervento realizzato in zona sismica ed emesso a norma della L. n 64 del 1974, art. 24 ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 100 testo unico sull’edilizia.

Con il secondo motivo deducono la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 31 e della L.R. Campania n. 19 del 2009, artt. 4, 6, 12 e 13.

Sostengono che il tribunale aveva omesso di considerare che erano state presentate due domande di condono: una a norma della L. n. 47 del 1985, art. 31 e l’altra a norma della L. n. 326 del 2003, art. 32. Inoltre con la L.R. Campania n 19 del 2004 si era consentito in deroga agli strumenti urbanistici l’ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edilizi residenziali uni – bifamiliari e comunque degli edifici non superiori ai mille metri cubi.

L’intervento anzidetto può essere realizzato su unità abitativa costituente la prima casa nella fattispecie era stato documentato che i ricorrenti abitano nella casa oggetto dell’ingiunzione.

Con memoria aggiuntiva si è contestata l’affermazione del Procuratore generale in ordine all’asserita mancanza d’interesse relativamente alla competenza in materia di demolizione.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato.

E’ ben vero che la L. n. 64 del 1974, art. 23 (ora art. 98 del Testo unico) prevedeva l’irrogazione della sanzione amministrativa demolitoria da parte dell’A.G. penale, con il decreto o la sentenza di condanna, allorchè le opere fossero state eseguite in difformità dalle norme tecniche prescritte in materia di costruzioni in zone sismiche e che il successivo art. 24, precisava (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 99 testo unico sull’edilizia) che la sanzione della demolizione disposta dal giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna competeva all’Ufficio Tecnico della Regione, ma nella fattispecie l’ordine di demolizione è stato disposto anche a norma della L. n 47 del 1985, art. 7 la cui esecuzione compete esclusivamente all’autorità giudiziaria. Orbene l’ordine di demolizione impartito dal giudice, quando riguarda l’intero manufatto assorbe quello specifico dettato per le zone sismiche, giacchè una volta disposta la demolizione totale del fabbricato non v’è spazio per le valutazioni (riservate all’Ufficio tecnico del Genio Civile, relative alla conformità alle norme tecniche antisismiche dell’intero o di parte del fabbricato, dovendo lo stesso essere comunque eliminato dal territorio. I problemi di competenza e di coordinamento si possono porre allorchè l’ordine del giudice sia relativo ad una parte soltanto del fabbricato. In tale situazione sarà il giudice dell’esecuzione a fissare i limiti della competenza dell’autorità giudiziaria. D’altra parte,come rilevato dal Procuratore generale, il ricorrente non ha dimostrato di avere un interesse meritevole di tutela all’esecuzione della demolizione da parte dell’Autorità Amministrativa.

Anche il secondo motivo è infondato Secondo 1′ orientamento costante (cfr. tra le molte, sez. 3, sentenza n. 24665 del 15/04/2009), di questa Corte il pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell’illecito edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, nè l’estinzione del reato nè l’automatica caducazione dell’ordine di demolizione.

In materia di sanatoria edilizia, infatti, il legislatore non ha compreso l’estinzione della pena e la cessazione della sua esecuzione fra le conseguenze derivanti dall’oblazione intervenuta dopo il giudicato di condanna, in quanto preciso intendimento legislativo è stato quello di limitare l’efficacia estintiva del condono edilizio fino alle sentenza definitiva.

L’oblazione in funzione della domanda di condono non può, perciò, degradare da causa speciale di estinzione del reato a causa estintiva della pena o della sua esecuzione, se corrisposta dopo il giudicato irrevocabile; in tale ipotesi, infatti, l’avvenuta sanatoria comporta la cessazione solo di alcuni degli effetti penali della condanna, essendosi esclusa la sua computabilità ai fini della recidiva e la valutabilità della stessa come precedente ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena, come risulta dalla L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 3.

La determinazione da parte dell’amministrazione comunale di congruità dell’oblazione versata non è idonea a determinare la revoca o la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, in quanto soltanto a seguito del rilascio del permesso sorge in capo al giudice dell’esecuzione l’obbligo di verifica della legittimità dello stesso e della compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici (Sez. 3, Sentenza n. 3988 del 03/12/2003 Rv. 227555);

Secondo quest’ultimo orientamento la sospensione può essere disposta solo allorquando sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l’autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di esecuzione (Sez. 3 n. 11051 del 30/1/2003, Rv. 224347).

Nella fattispecie il tribunale ha ritenuto inutile sospendere il procedimento trattandosi di opera non condonabile Invero secondo il consolidato orientamento di questa Corte(cfr per tutte Cass. N. 24647 del 2009) le opere realizzate in area vincolata sono insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità tanto assoluta quanto relativa. Siffatta interpretazione risulta sia pure implicitamente avallata dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte cost. n 54 del 2009 e n. 150 del 2009 nonchè Sentenza n 290 del 2009) Nella decisione da ultimo citata la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo unico della L.R. Marche n 11 del 2008, il quale, tramite un’asserita interpretazione autentica della L.R. n. 23 del 2004, art. 2, comma 1, lett. a) aveva stabilito che i vincoli previsti dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 27, lett. d) convertito nella L. n. 326 del 2003 impedivano il condono solo se comportavano inedificabiltà assoluta.

Nella fattispecie nonostante siano trascorsi moltissimi anni dall’ultimazione del manufatto, non è stata ancora concessa la sanatoria.

La L.R. n. 19 del 2009 citata dal ricorrente non è applicabile alla fattispecie, in quanto l’art. 3 della citata legge dispone che gli interventi di cui agli artt. 4, 5 e 7 della medesima legge non possono essere realizzati su edifici che al momento della presentazione della denuncia di inizio attività risultino realizzati in assenza o in difformità dal titolo.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.