Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20059 Opposizione all’esecuzione procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Roma proponeva opposizione all’esecuzione avverso l’atto di pignoramento in estensione notificatogli dalla CALFIN s.r.l. nel corso del procedimento di esecuzione forzata presso terzi notificata da CITA s.p.a. alla Banca di Roma s.p.a. e alla Banca Monte dei Paschi di Siena.

Si costituiva la sola CALFIN s.p.a. (ora CALFIN s.r.l.) che chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Roma, respinta l’opposizione in riferimento ai motivi proposti nel ricorso, dichiarata l’inammissibilità del motivo di opposizione relativo al mancato rispetto del termine dilatorio L. n. 30 del 1997, ex art. 14 e L. n. 269 del 2003, art. 44 accertata la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo e la conseguente inesistenza del credito fatto valere nel processo esecutivo dalla CALFIN la condannava alla restituzione in favore del Comune di Roma della somma percepita in virtù dell’ordinanza di assegnazione in data 8 aprile 2004, pari a 31.082.267,33 Euro oltre interessi legali dal 22 aprile 2004 al saldo.

Ha proposto appello la CALFIN. Il Comune di Roma ne ha chiesto il rigetto e, in via condizionata, ha proposto appello incidentale per l’accoglimento dei motivi di opposizione proposti con l’atto introduttivo del giudizio.

La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello perchè, essendo stata la sentenza del Tribunale depositata il 1 marzo 2006, alla vicenda processuale deve essere applicato l’art. 616 c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 che esclude l’impugnabilità delle sentenze relative alle cause di opposizione all’esecuzione. La Corte territoriale ha inoltre rilevato la tardività dell’appello notificato oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione Calfin s.r.l. con due motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso il Comune di Roma e propone ricorso incidentale condizionato.

Il Comune deposita memoria difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 nonchè dell’art. 616 c.p.c. nel testo previgente alla riforma delle esecuzioni mobiliari e nel testo rimasto in vigore fino alla riforma del codice di procedura civile. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen. ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

La società ricorrente contesta l’applicazione del testo dell’art. 616 c.p.c. novellato dalla L. n. 52 del 2006 rilevando che il principio dell’immediata applicazione dello jus superveniens processuale deve essere temperato dal principio di affidamento legislativo ovverosia dall’esigenza di impedire che gli effetti degli atti processuali già formati siano alterati dalla nuova normativa con pregiudizio del diritto di difesa delle parti. In particolare mentre questa esigenza non si pone rispetto alle norme che incidono sulla tecnica processuale essa ricorre nei casi che, come quello per cui si controverte, di soppressione dell’impugnabilità delle sentenze, pongono in essere una diversa conformazione dell’azione e della tutela sostanziale che ne deriva.

La censura di parte ricorrente pur meritando la dovuta attenzione non appare fondata in quanto il parametro dell’affidamento legislativo va valutato e misurato proprio in base al concreto pregiudizio per il diritto di difesa delle parti la cui tutela non può essere concepita come opzione preferenziale, rimessa al giudice, fra la nuova e vecchia disciplina secondo astratti criteri di maggiore o minore pienezza della tutela derivante dalla vecchia o dalla nuova disciplina. La soppressione della previsione di appellabilità per le sentenze in materia di opposizione all’esecuzione rispondeva ad esigenze di maggior speditezza della definizione di tali processi e tale scelta del legislatore non può evidentemente essere sindacata dal giudice ai fini dell’applicazione temporale della nuova normativa. In relazione a tale limitazione necessaria della contemperazione del diritto di difesa con gli effetti della applicazione immediata dello jus supervenisns la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 1402/2011) ha stabilito che per le sentenze, in materia di opposizione all’esecuzione, pubblicate prima del 1 marzo 2006, il regime di impugnazione applicabile è quello dell’appello mentre per quelle pubblicate da tale data in poi diventa applicabile la nuova regola della non appellabilità con la conseguenza della esclusiva ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost..

Il secondo motivo di ricorso e il ricorso incidentale condizionato risultano assorbiti dall’esame del primo.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi riferibili alla novità della questione oggetto della controversia per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 09-06-2011, n. 23262

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma all’udienza del 14/5/2009 in sede di rinvio stabilito da Cass. Pen. Sez. 3 13/5/2008, ha dichiarato, con sua sentenza 6492/2009, non doversi procedere nei confronti di B.P. perchè estinto per morte dell’imputato il reato a lui addebitato e ha per l’effetto revocato le statuizioni civili già rese nei suoi confronti. La stessa sentenza del 14/10/2009 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di T.R. perchè estinto per intervenuta prescrizione il reato a lui addebitato e ha confermato le già rese statuizioni civili altresì condannando il T. alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili tutte partitamene nominate. Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado impugnata.

I difensori di T.R. e di B.P., nella loro qualità, propongono ricorso per cassazione, specificamente concludono per l’annullamento (della sentenza appena sopra menzionata) anche nei confronti di B.P. non più vivente.

All’udienza pubblica del 24/2/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Obbligo di chiarezza impone di rammentare in rapidissima sintesi la complessa vicenda attraverso la quale si è snodato il processo che ne occupa.

Il capo di imputazione addebitava al cardinale T. e a monsignor B. di avere, in concorso tra loro e quali responsabili della gestione e del funzionamento della Radio Vaticana, diffuso tramite gli impianti di (OMISSIS) radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o a molestare le persone residenti nelle aree circostanti, e in particolare a (OMISSIS), arrecando alle stesse disagio, disturbo, fastidio, e turbamento così violando l’art. 674 c.p..

Il Tribunale di Roma con sentenza del 19/2/2002 dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamando il Trattato 11/2/1929 noto come Patti Lateranensi. La Corte di Cassazione annullò la declinatoria di giurisdizione. Il Tribunale di Roma, con sentenza 9/5/2005, dichiarò i due imputati responsabili della contravvenzione ad essi addebitata e li condannò alla pena ritenuta adeguata , nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, danni da liquidare in separata sede.

La Corte di Appello di Roma con sentenza 4/6/2007, reputando che il Tribunale avesse raggiunto la convinzione della consumata violazione dell’art. 674 c.p., in forza di una interpretazione analogica non consentita per le norme incriminatrici, assolse gli imputati "perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato".

La Corte di cassazione, Sez. 3 Penale ha, da ultimo, pronunziato (all’udienza del 13/5/2008) la sentenza n. 36845 su ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, dalla Associazione Vas Verdi ambiente e società, da Cittadinanza attiva Onlus, da Codacons Coordinamento dei comitati e delle associazioni di tutela dei consumatori nonchè dai soggetti individuali Ma.

C., M.R., R.A. e A.M., nonchè Z.V. e P.L..

Tale sentenza ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, enunziando, come misura di linea decisionale per il giudice di rinvio, il seguente principio di diritto: "il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di interpretazione estensiva, nella previsione dell’art. 674 cp.. Detto reato è configurabile soltanto allorchè sia stato, in modo certo e oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obbiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte ravvisata non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) dell’effettivo pericolo oggettivo e non meramente soggettivo.

La Corte di Appello, nella sentenza che in questa sede è impugnata, ha adottato i provvedimenti conseguenti alla accertata morte di uno dei due imputati e alla consumata prescrizione del reato addebitato all’altro e accertato consumato fino e non oltre il (OMISSIS). Nel verificare la inesistenza di cause di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la Corte di appello ha accertato un superamento dei limiti e dei valori di attenzione delle emissioni addebitate, una consapevolezza della intensità delle emissioni su onde corte e medie obbiettivata nella istituzione (nel (OMISSIS)) di una commissione bilaterale tra Repubblica Italiana e Stato città del Vaticano, una oggettiva idoneità al disturbo e alla produzione di pericolo obbiettivata nell’ordine di allontanamento (del (OMISSIS)) dei mezzadri dai terreni della Santa Sede, ordine dato dal concedente Pontificio Collegio Germanico e Ungarico, a causa del pericolo per le persone derivante dall’aumento della intensità delle emissioni della Stazione radio trasmittente, nonchè obbiettivata dalle testimonianze raccolte sui disturbi radioelettrici registrati sugli apparecchi domestici della zona e sui timori di leucemia insorti tra la gente.

Su così fatte considerazioni la Corte di appello ha dichiarato la intervenuta prescrizione del reato addebitato negando la possibilità di qualsiasi pronunzia ex art. 129 c.p.p. e ha confermato le statuizioni civili nei confronti del solo imputato vivente.

Il nuovo ricorso per cassazione è proposto con espressa richiesta di annullamento della sentenza anche per le statuizioni rese nei confronti di Padre B..

Anzitutto è da ritenere che non sussista legittimazione dei difensori dell’imputato a impugnare successivamente alla morte di costui, una sentenza, atteso che la morte avvenuta fa cessare ogni effetto di precedente nomina (Cass. Pen. Sez. 3 11/4/2007 n 35217 e, ancora, Cass. Pen. Sez. 6 19/3/2007 n. 14248 ) e, per altro verso, non deve essere dimenticato che il ricorso per cassazione avverso pronunzia di estinzione del reato per morte dell’imputato, non è suscettibile di impugnazione posto che all’atto della proposizione di quel ricorso, manca ormai lo stesso soggetto nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale (Cass. Pen. Sez. 6 7/6/2001 n. 34400). Ancorchè il decesso di un imputato nel corso del procedimento, non esclude che a norma dell’art. 129 c.p.p., sia resa una pronunzia di proscioglimento nel merito se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla, legge come reato, nessun rimedio può essere richiesto da terzi avverso una pronunzia che abbia escluso la ricorrenza delle condizioni dell’art. 129 c.p.p., e abbia dichiarato invece non doversi procedere per morte dell’imputato (Cass. Pen. Sez. 6 3/11/1999 n. 14631). Nel caso che ne occupa, la sentenza di appello 6492/2009 esclude espressamente, con motivazione focalizzata sullo specifico punto, l’evidenza che il fatto addebitato non sussista o che l’imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato e anzi positivamente verifica la raggiunta pienezza della prova della esistenza e della addebitabilità anche al B. dei fatti a suo tempo contestati.

Il ricorso avverso le statuizioni rese segnatamente per la posizione di responsabilità e garanzia di B.P. deve dunque pianamente essere ritenuto infondato senza possibilità di pronunzia alcuna per le relative spese del procedimento e per l’eventuale sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.. Il ricorso poi, nella interezza del suo dispiegarsi, e in particolare, per il cardinale T., denunzia: nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e ancora ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), nonchè 627 c.p.p., comma 3 per inosservanza delle statuizioni della sentenza della Corte di cassazione 13/5/2008 e ancora nullità per difetto di motivazione.

La Corte di Appello per un verso non avrebbe motivato in ordine al superamento dei limiti di esposizione e di attenzione previsti dalla legge e, per altro verso, avrebbe apprezzato turbamenti e vissuti soggettivi invece che situazioni obbiettivamente riscontrate.

La sentenza di appello, pur di fronte a specifiche analisi della Suprema Corte sul rapporto tra dichiarazione di estinzione per prescrizione, diritto al proscioglimento pieno e necessità di una disamina piena del merito commessa al giudice di rinvio, avrebbe risolto la questione innocenza/colpevolezza del T. in poche battute, oltretutto dimenticando che il T. aveva cessato al (OMISSIS) di ricoprire la carica da cui derivava l’addebito, sicchè privi di rilievo dovevano essere considerati i fatti collocati dalla sentenza nel periodo 2002/2004. La sentenza di appello aveva ancora ignorato la posizione del T. che non curava la gestione tecnica della Radio Vaticana ma i rapporti tra Segreteria di Stato ed emittente, sicchè non aveva alcuna obbligazione di sicurezza o di garanzia in ordine alla diffusione delle onde provenienti dalla emittente, con la conseguenza che la assenza di motivazione sul punto era innegabile riguardo alla posizione di questo ricorrente. La sentenza di rinvio non era scesa sul piano delle ricerca della prova dei dati concreti caratterizzanti il fatto addebitato e non aveva dato risposta alle censure mosse con i motivi dell’appello relativi non solo alla specifica posizione del Cardinale T. rispetto alla emissione di onde elettromagnetiche della radio Vaticana, ma, di più rispetto alla verifica del tempo del verificarsi dei fatti contestati e del tempo dei fatti provati, nonchè alla comparazione tra quel tempo e quello di incarico del Cardinale già nominato (specialmente motivi 4^ e 5^ dell’appello alle pgg. 24 e ss.). Da ultimo era addebitato alla seconda sentenza di appello il fatto che fosse mancata ogni prova della possibilità per il Cardinale T. e per il Padre B. di evitare l’evento costitutivo del reato e della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato. Questa Corte rileva:

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, fin da Cass. Pen. Sez. 1 29/11/1999 n. 5626 che il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile alla previsione dell’art. 674 c.p., sicchè la sentenza di Cass. Sez 3 13/5/2008 n. 36845 si colloca entro un indirizzo ben chiaro di questa Corte di legittimità.

La sentenza di primo grado e la sentenza 2009 di appello che ne conferma le statuizioni in tema di esistenza accertata dei fatti addebitati e di loro addebitabilita agli imputati poi esentati da condanna con formule processuali di diversa struttura, ancorchè non costituiscano un unicum motivazionale per effetto dell’annullamento intervenuto in sede di legittimità con la recisione di ogni vincolo di unitarietà provvedimentale, devono tuttavia essere valutate alla luce dei richiami dettagliatamente operati dalla sentenza di appello del 2009. In questo contesto la sentenza del giudice di rinvio funziona come messa a fuoco di accertamenti già svolti e di valutazioni già espresse in quanto richiamati in appello con il limite delle necessità di verifica imposto dalla sentenza di annullamento. Il capo di incolpazione evidenziava un ruolo degli imputati di responsabili della gestione e del funzionamento della radio Vaticana dal (OMISSIS), mentre la sentenza 17919/2005 del Tribunale di Roma, evidenziava che le condotte del T. erano cessate il 31/12/2000 con il cessare del suo ruolo di responsabile della gestione e del funzionamento della Radio Vaticana.

L’accertamento era compiuto mediante analisi critica della circostanza che nessuna delle parti avesse esplicitato contestazioni sul punto, mediante l’esame degli Annuari pontifici per gli anni dal 1999 al 2004, dal quale emergeva che il Cardinale T.G. era stato Presidente del Comitato di Gestione della emittente per gli anni 1999 e 2000 con incidenza sui rapporti istituzionali tra Segreteria di Stato e la Radio vaticana, e sovraordinazione funzionale rispetto alla carica di Direttore Generale rivestita dal Padre B..

La sentenza di appello, che tutto ha richiamato in tema di legittimazione e responsabilità degli imputati secondo i loro incarichi, ha individuato in una serie di episodi a diverso titolo contenziosi la consapevolezza degli imputati in ordine alla molestia che le trasmissioni della radio e la immissione di onde provocarono a partire dall’anno 1999 e ha individuato in una complessa serie di episodi che attraversano una stagione temporale che ampiamente precede il 1999 e ampiamente segue il 2000, la esistenza delle molestie, la causazione di esse ad opera delle emissioni della radio vaticana, il superamento (peraltro fuori contestazione) dei valori di cautela dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui al D.M. n. 381 del 1998 dal 1998, art. 4, comma 2 in poi Ma la sentenza di appello attraverso una ricognizione che eccede volutamente i confini temporali della contestazione penale per meglio significare con il criterio del "prima" del "durante" e del "dopo" il carattere permanente e invasivo delle molestie, ha poi richiamato circostanze oggettive suscettibili di provare il carattere indubitabile, intenso e disturbante delle emissioni di onde, registrate per la loro intensità e rivelate oggettivamente da risonanze le più insolite e insospettabili in ordinari strumenti del vivere quotidiano diventati, (in connessione con la intensità delle immissioni moleste), anomali e incontrollabili apparecchi di ricezione e amplificazione (non costituiscono dunque pilastro della decisione le analisi delle misurazioni e dei metodi anche discordanti, tutti criticamente riferiti e analizzati dalla sentenza di primo grado alle pagg. 31/42 a partire dalle misurazioni effettuate per la Regione Lazio dal 1999). La consapevolezza degli imputati è stata accertata con adeguato richiamo di documenti relativi alla eccezionale potenza degli impianti di trasmissione, alle pubbliche manifestazioni di disagio portate da singoli cittadini o da associazioni di cittadini anche mediante l’uso di mezzi di comunicazione di massa, alle lamentele espresse con lettera inviata da un gruppo di cittadini costituito in comitato, direttamente al Pontefice (ed evasa da un Ufficio del Vaticano) tutto nella prospettiva del rinvio operato dalla sentenza di appello ai contenuti e ai percorsi motivazionali della sentenza di primo grado.

In conclusione la sentenza impugnata ha fornito, anche mediante richiamo esplicito o implicito dei percorsi motivazionali della decisione di primo grado, adeguata risposta ai compiti commessi dalla sentenza di annullamento e in particolare ha fornito compiuta e logica motivazione circa le responsabilità proprie del T. e del B. per ragione degli specifici incarichi ad essi attribuiti e dei poteri a quegli incarichi correlati; ha fornito, anche mediante richiamo esplicito o implicito dei percorsi motivazionali della decisione di primo grado, compiuta e logica motivazione circa il tempo nel quale gli incarichi e le responsabilità appartenenti ai due imputati coincisero con la causazione di molestie per effetto delle trasmissioni della Radio Vaticana; ha fornito, anche mediante richiamo esplicito o implicito dei percorsi motivazionali della decisione di primo grado, compiuta e logica motivazione circa la consapevolezza dei due imputati circa la entità della molestia arrecata e la diffusione del disturbo arrecato nonchè circa il riscontro oggettivo delle esistenza delle molestie e del ruolo svolto dai due imputati che, pur responsabili delle emissioni della Radio, non ne dismisero la produzione; egualmente la sentenza impugnata ha fornito, anche mediante richiamo esplicito o implicito dei percorsi motivazionali della decisione di primo grado, compiuta e logica motivazione circa il superamento dei valori di attenzione delle emissioni prodotte e ha riscontrato tale superamento con la evidenziazione di fenomeni eccezionali e abnormi di risonanza e amplificazione. La sentenza impugnata risulta pienamente esente dai vizi contestati con le censure dell’ultimo ricorso per cassazione.

In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con la condanna di T.R. al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro:

2.500,00 a favore di Codacons e Coordinamento Comitati Roma Nord;

2.000,00 a favore di Legambiente Onlus; 2.000,00 Associazione Vas Onlus 2.000,00 Cittadinanza attiva Onlus 3.000,00 a M. R., R.A., A.M., Z.V. e P.L.;

oltre accessori, come per legge, per ciascuna delle medesime parti civili.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna T.R. al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro: 2.500,00 a favore di Codacons e Coordinamento Comitati Roma Nord;

2.000,00 a favore di Legambiente Onlus;

2.000,00 Associazione Vas Onlus;

2.000,00 Cittadinanza attiva Onlus;

3.000,00 a M.R., R.A., A.M., Z.V. e P.L.;

oltre accessori, come per legge, per ciascuna delle medesime parti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 24-06-2011, n. 25345

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 26/02/2010, la Corte di Appello di Perugia – pur riducendo la pena – confermava la sentenza pronunciata in data 4/12/2008 con la quale il g.u.p. del Tribunale della medesima città aveva ritenuto P.M., I.R. e PO.An. responsabili dei delitti di rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni ai danni di M.M., M.C., T.D. e B.G..

2. Avverso la suddetta sentenza, gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.

2.1. PO. ha dedotto i seguenti motivi:

2.1.1. Violazione dell’art. 605 c.p. per avere la Corte erroneamente ritenuto che la privazione della libertà delle parti offese integrasse gli estremi del reato di sequestro di persona, laddove, invece, la limitazione della libertà di movimento si era protratta per il tempo necessario al compimento della rapina poichè le vittime riuscirono a liberarsi o ad essere liberate immediatamente dopo che i rapinatori si erano allontanati con la refurtiva.

2.1.2. trattamento sanzionatorio: il ricorrente si duole della motivazione della Corte, ritenuta illogica e contraddittoria, in ordine:

a) alla congruità della pena; b) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; c) all’erroneo riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 99 c.p..

2.2. I. ha dedotto carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per essere la pena eccessiva tenuto conto del ruolo defilato che egli aveva avuto nella rapina e della sua personalità e condotta successiva al fatto.

2.3. P. ha dedotto i seguenti motivi:

2.3.1. violazione dell’art. 112 c.p., comma 1, N. 2 per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza della suddetta aggravante laddove il riconosciuto ruolo di "ideatore" o "coideatore" della rapina non risultava tipizzato dalla suddetta norma che sanziona il ruolo di organizzatore e promotore, concetti diversi da quello del semplice ideatore;

2.3.2. Violazione dell’art. 605 c.p.: il ricorrente deduce la stessa doglianza del Po., sostenendo che, a tutto concedere, comunque, avrebbe dovuto essere prosciolto dal suddetto reato nei confronti della T. non avendo la medesima subito alcuna restrizione autonomamente rilevante;

2.3.3. violazione dell’art. 62 bis c.p. per avere la Corte motivato, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in modo illogico, non avendo attribuito alcuna rilevanza alla incensuratezza ed al suo ruolo di mero ausiliare dei concorrenti.

Motivi della decisione

3. PO.:

3.1. violazione dell’art. 605 c.p.: in punto di fatto, la Corte ha rilevato che "fu il B.G. a riuscire a liberarsi per primo, alcuni minuti dopo che i rapinatori si erano allontanati, mentre la T. non fu segregata come gli altri, in quanto sofferente di claustrofobia, ma non ve ne era alcun bisogno, in quanto fu trovata da B. in preda al panico e ad una crisi di pianto, capace solo di indicare all’uomo la stanza dove erano stati rinchiusi la M., il padre ed il nonno della stessa, per liberare i quali il B. fu costretto a sfondare la porta".

Sulla base della suddetta ricostruzione fattuale, la Corte territoriale ha concluso che gli imputati si erano resi responsabili anche del reato di sequestro di persona atteso che la privazione della libertà non aveva avuto una durata limitata al tempo strettamente necessario per il compimento della rapina, essendosi protratta anche dopo al rapina. Il ricorrente Po. (nonchè il P.) sostengono che la Corte avrebbe travisato i fatti perchè la T. non era stata affatto privata della libertà e che tutti gli altri erano stati liberati subito dopo la rapina atteso che nulla provava che l’intervallo di "qualche minuto" fosse "decisamente superiore" al tempo necessario alla consumazione del reato.

In punto di diritto va ribadito il costante principio secondo il quale il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall’art. 628 c.p., comma 3, n. 2 solo quando la privazione della libertà personale abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario all’esecuzione della rapina, ma non quando si protragga anche dopo la consumazione della stessa (ex plurimis Cass. 24837/2009 Rv. 244339). In particolare, questa Corte ha chiarito che nella violenza integratrice del delitto di rapina non si può far rientrare la privazione della libertà personale della vittima attuata dai rapinatori dopo l’impossessamento violento e non al fine dello stesso, bensì per potersi allontanare dal posto più agevolmente, giacchè tale condotta dei rapinatori integra un autonomo delitto di sequestro di persona, aggravato dal nesso teleologico: Cass. 5122/1985 Rv. 169402. Nel caso di specie, è indiscusso che alcune delle parti offese furono rinchiuse in una stanza tant’è che il B. (che era riuscito a liberarsi per primo) fu costretto a sfondare la porta.

E’ del tutto evidente, quindi, che, al di là della mera contabilità temporale in cui i ricorrenti si avventurano adducendo elementi di fatto il cui esame è precluso in questa sede, ciò che rileva è la circostanza che gli imputati privarono della libertà personale le parti offese non solo al solo fine di commettere la rapina ma anche per garantirsi la fuga ed impedire che le parti offese dessero subito l’allarme: tanto basta per ritenere integrato anche l’autonomo reato di sequestro di persona proprio perchè la privazione della libertà, nella fattispecie, si protrasse per un tempo apprezzabile dopo la consumazione, così da non risultare più necessaria al dinamismo causativo del reato di rapina.

Fondata deve, invece, ritenersi la doglianza in ordine al sequestro della T..

Invero, nonostante la questione fosse stata dedotta con uno specifico motivo di gravame sia dal P. (pag. 2 dell’appello), sia dal Po. (pag. 7 dell’appello), la Corte ha respinto la censura con una motivazione del tutto contraria allo stesso elemento fattuale da essa stessa evidenziato. Si legge infatti, nella motivazione che "(…) la T. non fu segregata come gli altri, in quanto sofferente di claustrofobia (…)": di conseguenza, non avendo la Corte evidenziato altri elementi fattuali dai quali desumersi che anche la T. fu privata della libertà personale (nè se ne evincono dalla sentenza di primo grado), la sentenza, sul punto, va annullata senza rinvio, dovendosi estendere la pronuncia anche a favore dell’ I. ex art. 587 c.p.p. Peraltro, dovendo essere effettuata nuovamente la rideterminazione della pena in ordine alla continuazione per il reato di sequestro di persona (previa eliminazione della pena che la Corte riterrà di giustizia per la T.), gli atti vanno trasmessi alla Corte di Appello di Firenze.

3.2. trattamento sanzionatorio: la doglianza, sotto tutti e tre i dedotti profili è infondata in quanto la Corte territoriale, dopo averla presa in esame, l’ha disattesa con motivazione ampia, congrua ed adeguata agli evidenziati elementi di fatto, sicchè la medesima deve ritenersi non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.

4. I.:

In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha scritto: "ne può accedersi alla richiesta di un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, trattandosi di pluripregiudicato, tratto in arresto, dopo i fatti in questione, per un tentativo di rapina commesso in (OMISSIS) ed il cui percorso di reinserimento sociale risulta tutto da dimostrare".

La censura, alla stregua della suddetta motivazione, deve, quindi, ritenersi generica ed aspecifica atteso che la Corte, facendo leva su un ben preciso elemento fattuale (arresto dopo i fatti per cui è processo per un tentativo di rapina), ha correttamente ed incensurabilmente ritenuto che il "percorso di reinserimento sociale risulta tutto da dimostrare". 5. P.:

5.1. violazione dell’art. 112 c.p., comma 1, n. 2: la censura, nei termini in cui è stata dedotta è manifestamente infondata in quanto frutto di un evidente sofisma basato sulla terminologia adoperata.

Infatti, basta leggere il capo d’imputazione, nonchè la stessa motivazione della sentenza, per avvedersi che l’aggravante di cui all’art. 112 c.p., comma 1, n. 2 è stata ritenuta proprio perchè il P. è stato considerato (insieme al To. giudicato separatamente), sulla base di precisi riscontri di natura fattuale (cfr pag. 18-19), al di là della terminologia usata (peraltro nel capo d’imputazione il P. viene qualificato come "istigatore, ideatore ed organizzatore del reato"), come il vero ideatore ed organizzatore del reato.

5.2. violazione dell’art. 605 c.p.: vale, in proposito, quanto detto a proposito dello stesso motivo dedotto dal Po..

5.3. violazione dell’art. 62 bis c.p.: la doglianza è manifestamente infondata atteso che la Corte ha ampiamente chiarito e spiegato le ragioni per le quali l’imputato non era meritevole delle attenuanti generiche nonostante la sua incensuratezza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P. M., Po.An. e, per l’effetto estensivo, anche nei confronti di I.R., limitatamente al sequestro di persona nei confronti di T.D. perchè il fatto non sussiste rigetta i ricorsi nel resto e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Firenze per la rideterminazione della pena in ordine alla continuazione per il reato di sequestro di persona di cui al capo B) d’imputazione.

Dichiara irrevocabile la condanna per i residui reati.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 15-07-2011, n. 6388 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premette il dott. Spadaro di essere destinatario di pronuncia favorevole della Sezione, resa con sentenza n. 6171/05 del 12 agosto 2005 in accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di inidoneità al concorso pubblico di Dirigente amministrativo dell’Inps, e che la stessa decisione, ancorché gravata dall’Ente avversario, non è stata sospesa, e, pertanto, è esecutiva.

Con il ricorso in epigrafe introduce azione per l’esecuzione della citata decisione, chiedendo l’adozione di un provvedimento che assicuri l’esecuzione interinale della sentenza n. 6171/05 del 12 agosto 2005.

Si è costituito l’intimato Ente previdenziale, che ha depositato in atti copia della decisone del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2740/2011, con cui, in accoglimento dell’appello proposto, ha riformato la sentenza n. 6171/05 ed ha, per l’effetto, respinto il ricorso di primo grado presentato dal ricorrente.

Alla stregua di quanto sopra rilevato, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso per l’ottemperanza.

Di tanto il Collegio non può che prendere atto, dichiarando l’improcedibilità del ricorso.

Le spese possono essere compensate, sussistendone sufficienti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.