T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 04-08-2011, n. 4212 Carenza di interesse sopravvenuta Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Comune di Napoli, con disposizione dirigenziale n. 1129 del 22.11.2007, relativa al contenzioso amministrativo n.1228/2006, ordinava la demolizione di opere abusive ed, in particolare, delle "modifiche strutturali con demolizione di tratti di muratura (dim. mt. 3,50 e larghezza, allo stato caratterizzata da riseghe, nonché mt. 1,20 x 0,70)" di alcune unità immobiliari contigue "per determinarne l’accorpamento, con parziale cambi di destinazione d’uso finalizzato all’esercizio di attività commerciale", realizzate senza premesso di costruire in Napoli, Via Filangeri, n.24, 25 e 21.

F.F.N. S.r.l., con ricorso iscritto al numero di registro generale 4442 del 2008, impugnava la suindicata Disposizione Dirigenziale, nonché ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, chiedendone l’annullamento.

Impugnavano lo stesso provvedimento ed ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, anche i Sig.ri C.C., C.F., C.V., F.G., F.I., F.N., G.A., G.F., G.R., S.R., S.V., Z.A., Z.A., Z.E., Z.P. e Z.U., con ricorso iscritto al numero di registro generale n. 1329 del 2008, chiedendone anch’essi l’annullamento.

Interveniva ad opponendum, nel ricorso iscritto al numero di registro generale n. 1329 del 2008, il Sig. G.P..

L’adito T.A.R., con ordinanza n. 796/2010, "atteso che è emerso che è pendente dinanzi a questo T.A.R. altro giudizio iscritto al R.G. n. 4442/2008, che presenta ragioni di connessione con il ricorso qui in esame, in quanto avente ad oggetto l’impugnativa del medesimo ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi gravato nel presente giudizio da parte della F.F.N. S.r.l., individuata nell’indicato provvedimento come corresponsabile dell’abuso", rilevava l’opportunità della trattazione congiunta dei suindicati ricorsi anche al fine della loro eventuale riunione per ragioni di connessione, fissando la discussione di entrambi i ricorsi alla stessa udienza pubblica al fine di poter consentirne la trattazione congiunta e disporne eventualmente la riunione.

Successivamente la F.F. S.r.l., nell’ambito del ricorso di cui al numero di registro generale 4442 del 2008, dava atto, con memoria depositata il 2.2.2011, dell’intervenuta diposizione dirigenziale n. 252 del 18.6.2010, che rilasciava un permesso di costruire in sanatoria per le medesime opere oggetto del provvedimento gravato e dell’esistenza della nota del Comune di Napoli, prot. 991 del 14.10.2010, di archiviazione del contenzioso amministrativo 1228/06 (di cui depositava copia).

Chiedeva quindi che venisse dichiarata l’intervenuta sopravenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Entrambi i ricorsi venivano chiamati all’udienza pubblica del 6.7.2011 e trattenuti in decisione.

In sede di udienza pubblica del 6.7.2011, il difensore delle parti ricorrenti del ricorso iscritto al numero di registro generale 4442 del 2008., dichiarava a verbale "di non aver più interesse alla decisione del ricorso"

2) Il Collegio ritiene che i due ricorsi RG. 1329 del 2008 ed RG. 4442 del 2008 siano connessi e vadano riuniti avendo ad oggetto gli stessi provvedimenti impugnati, riguardando i medesimi supposti abusi edilizi, nonchè avendo parziale comunanza di parti.

Entrambi i ricorsi risultano essere divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

L’intervenuto permesso di costruire in sanatoria per le opere oggetto del provvedimento gravato e l’archiviazione del relativo contenzioso amministrativo da parte del Comune comportano, difatti, la sopravenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso sul gravato provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi.

Inoltre, la F.F. S.r.l., con atto depositato il 2.2.2011, ha espressamente richiesto che venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.

In modo analogo, il difensore delle parti ricorrenti del ricorso iscritto al numero di registro generale n.. 4442 del 2008, ha attestato, in sede di udienza pubblica del 6.7.2011, "di non aver più interesse alla decisione del ricorso", con una dichiarazione di cui il il Collegio non può, in omaggio al principio dispositivo, che prendere atto disponendo in tal senso (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004).

Come è infatti noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).

Nel caso di specie l’interesse fatto valere dai ricorrenti con gli atti introduttivi dei presenti giudizi nei confronti dei provvedimenti inizialmente gravati non presentano più il carattere dell’attualità e quindi, pur sussistendo al momento della proposizione dei ricorsi, è inesorabilmente venuto meno.

Le parte ricorrenti, infine, per entrambi i ricorsi non hanno prospettato l’esistenza di alcun possibile interesse di natura risarcitoria nei confronti dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo.

3) I ricorsi riuniti (RG. 1329 del 2008 e RG. 4442 del 2008) vanno pertanto entrambi dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della complessità della vicenda e delle ragioni procedurali sottostanti la decisione, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio per entrambe i ricorsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,

riunisce i ricorsi iscritti al numero di registro generale 1329 del 2008 e 4442 del 2008.

Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse per entrambe i ricorsi riuniti.

Compensa le spese per entrambe i ricorsi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 11-08-2011) 18-08-2011, n. 32327

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui in data 14.12.2010, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Prato ha applicato a B. A. (alias B.A., B.A., in stato di detenzione) e D.A. (con vari alias, anch’egli in stato di detenzione) la medesima pena di un anno otto mesi di reclusione ed Euro 3.000 di multa, in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (per acquisto e detenzione a fine di spaccio di gr. 10 di cocaina, recidiva infraquinquennale, il primo;

per cessione della stessa sostanza, recidiva specifica reiterata infraquinquennale, il secondo; per tutti e due ritenuta l’attenuante del quinto comma; fatto del 12.11.2010), disponendo anche l’espulsione degli imputati dallo Stato a pena espiata ai sensi dell’art. 86 stesso D.P.R., ricorrono entrambi gli imputati.

2.1 Con ricorso personale, D. deduce:

– mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di condanna, perchè il Giudice avrebbe argomentato il diniego dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., con il mero richiamo all’esito delle risultanze probatorie;

– inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 445 c.p.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, in relazione all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero, non applicabile nel caso di patteggiamento a pena detentiva, come nella fattispecie, inferiore ai due anni anche se congiunta a pena pecuniaria.

2.2 Nell’interesse del B., il difensore avv. Costanza Malerba deduce violazione di legge e mancanza della motivazione, in ordine all’applicazione dell’art. 129 c.p.p..

2.3 Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, in quanto generici.

3.1 Il primo motivo del ricorso di D. è inammissibile.

Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost., (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Nè il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129 c.p.p., comma 1, (Sez.6, sent.

15700 del 25.3-14.4.2009).

Il secondo motivo è fondato.

All’imputato è stata applicata la pena finale di un anno otto mesi di reclusione ed Euro 3000 di multa. Si tratta di pena che, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., comma 1, non consente l’applicazione di misure di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi di cui all’art. 240 c.p., (Sez.6, sent. 21834 del 21.5-4.6.2010, in motivazione), dovendosi avere riguardo alla pena in concreto irrogata e non a quella precedente la diminuzione per il rito, posto che proprio alla pena irrogata fa riferimento l’art. 445 c.p.p., comma 1.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio sul punto, all’eliminazione della misura di sicurezza potendo provvedere questa Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. L. 3.2 L’unico motivo di ricorso di B. è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, avendo il Giudice motivato espressamente le ragioni della mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. (terzo paragrafo della sentenza).

Tuttavia, l’accoglimento del secondo motivo di D., che attiene a violazione del principio di legalità su un punto della decisione comune ai due imputati, giova anche a questo ricorrente, ai sensi dell’art. 609 c.p.p., comma 2, e art. 620 c.p.p., lett. D: pure nei suoi confronti va pertanto egualmente annullata senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’avvenuta applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, che elimina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 12-10-2011, n. 243 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il signor H.N., cittadino della Tunisia, ha chiesto l’annullamento del decreto in data 7.12.2009, con il quale il Questore di Trento gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche.

Ad avviso dell’istante detto provvedimento risulterebbe sotto più profili illegittimo, atteso che sarebbe consentito il rilascio del predetto permesso allo straniero la cui permanenza sul territorio nazionale sia motivata dall’accertata necessità di fruire di cure mediche in relazione al suo stato di salute.

Si é costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, opponendo l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 20/2011 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione.

All’udienza pubblica del 28 luglio 2011 la causa è passata in decisione

Motivi della decisione

1. Va, anzitutto, premesso che il ricorrente, entrato legalmente nel territorio dello Stato, è stato sottoposto in data 6.2.2008 ad un intervento chirurgico per carcinoma indifferenziato alla laringe, successivamente ottenendo un permesso di soggiorno per cure mediche che veniva emesso dalla Questura con scadenza fissata al 14.3.2009.

L’interessato ha impugnato l’opposto diniego al rinnovo del suddetto permesso, allegando che l’art. 36 del D.Lgs. n. 286/1998 consentirebbe anche allo straniero, nell’interpretazione datane dalla Corte costituzionale, la permanenza sul territorio nazionale ai fini di fruire e completare le cure mediche ritenute indispensabili da parte delle competenti Autorità sanitarie.

2. Al riguardo, osserva il Collegio che il D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 all’art. 2 riconosce allo straniero "comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato……i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti". Nei successivi articoli il legislatore ha dettato alcune specifiche disposizioni nelle quali vengono differenziati i modi di esercizio del diritto alla salute a seconda della posizione del soggetto rispetto agli obblighi relativi all’ingresso e al soggiorno.

L’art. 34 del citato T.U. prevede che lo straniero regolarmente soggiornante nello Stato e i suoi familiari siano in linea di principio obbligatoriamente iscritti al servizio sanitario nazionale; l’art. 35, commi 1 e 2, disciplina l’ipotesi in cui lo straniero sia regolarmente presente nel territorio dello Stato, ma non sia iscritto al servizio sanitario nazionale, mentre il comma 3 dispone per lo straniero non in regola con le norme sull’ingresso e sul soggiorno che "sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva".

L’art. 36, infine, prevede la possibilità di ottenere uno specifico visto di ingresso ed un permesso di soggiorno a favore dello straniero che intende entrare in Italia allo scopo di ricevere cure mediche.

In proposito, la Corte Costituzionale, nella sentenza 17.7.2001, n. 252, ha ribadito, conformemente al proprio costante orientamento, che il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è "costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti", salva la garanzia di "un nucleo irriducibile del diritto alla salute" protetto come ambito inviolabile della dignità umana, che impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela e tali da pregiudicare l’attuazione di questo diritto.

La Corte nella richiamata decisione n. 252/2001 afferma espressamente "l’erroneità del presupposto interpretativoda cui muove il giudice a quo, secondo il quale il diritto inviolabile alla salute dello straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, garantito dagli artt. 2 e 32 Cost., potrebbe essere tutelato solo attraverso la previsione – da inserire nell’art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 – di uno specifico divieto di espulsione per il soggetto che si trovi nella necessità di usufruire di una terapia essenziale per la sua salute. Al contrario, lo straniero presente, anche irregolarmente, nello Stato ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili e urgenti, secondo i criteri indicati dall’art. 35, comma 3 citato, trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto, in linea generale, dall’art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998. La valutazione dello stato di salute del soggetto e della indifferibilità ed urgenza delle cure deve essere effettuata caso per caso, secondo il prudente apprezzamento medico; di fronte ad un ricorso avverso un provvedimento di espulsione si dovrà, qualora vengano invocate esigenze di salute dell’interessato, preventivamente valutare tale profilo – tenuto conto dell’intera disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1998 – se del caso ricorrendo ai mezzi istruttori che la legge, pur in un procedimento caratterizzato da concentrazione e da esigenze di rapidità, certamente consente di utilizzare. Qualora risultino fondate le ragioni addotte dal ricorrente, si dovrà provvedere di conseguenza, non potendosi eseguire l’espulsione nei confronti di un soggetto che potrebbe subire, per via dell’immediata esecuzione del provvedimento, un irreparabile pregiudizio a tale diritto".

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, dal canto suo, che, dal visto quadro normativo, non può che discendere la fondata pretesa dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d’urgenza o che non potrebbe ricevere nel paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo (cfr. Cons. Stato, 26.7.2010; n. 1792).

Nella specie, la documentazione medica prodotta dall’interessato, che attesta l’esistenza di una grave patologia tumorale in fase di risoluzione, ma tuttora in trattamento di mantenimento e controllo, comprova, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 286/1998, la sussistenza delle condizioni legittimanti il soggiorno del medesimo sul territorio nazionale.

In definitiva, il ricorrente ha titolo per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, riservata restando la potestà dell’Amministrazione di controllare l’evoluzione della malattia ai fini di ogni definitiva statuizione circa il rientro dell’interessato nel Paese di origine senza pericolo per la sua salute.

3. Per le suesposte considerazioni, l’atto impugnato non resiste alle censure dedotte ed il ricorso, con assorbimento dei profili non riconducibili in quelli sopra definiti, va quindi accolto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza presentata dal ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 79/2011, lo accoglie, annullando il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere al ricorrente le spese, i diritti e gli onorari del giudizio, liquidati in complessivi Euro 3.000,00, oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), all’I.V.A., a C.P.A. ed al 12,5% a titolo di rimborso spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 06-10-2011, n. 36356 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A B.L. è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS., per la durata di cinque anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

Detto decreto fu già oggetto di appello, soprattutto in relazione alla affermata illegittimità di intercettazioni telefoniche.

Lamenta, invero, la difesa che i giudici del merito non abbiano accertato e dichiarato l’inutilizzabilità della conversazioni captate, su cui si fonda l’odierna misura di prevenzione.

Pende a carico del ricorrente procedimento penale per violazione dell’art. 146 bis cod. pen..

In data 4.7.2011 sono state depositate note di udienza a firma dei due difensori, avv. Gregorio Viscomi ed avv. Salvatore Staiano.

Motivi della decisione

Il B. è sospettato, in sede penale, di esser associato alla cosca mafiosa capeggiata dalla famiglia M.. Egli sarebbe stato amministratore dell’azienda turistica sita in (OMISSIS).

Il ricorso si incentra quasi esclusivamente sulla illegittimità delle intercettazioni disposte (relative ad una risalente vicenda di danneggiamento dell’automobile di certo F., attinta da colpi d’arma da fuoco, azione che sarebbe stata favorita dall’attuale proposto, quale prova a sostegno della misura di prevenzione, prova che – tuttavia – è condizionata dalla ritualità della procedura di predisposizione del mezzo captativo, all’esito di Cass. pen., sez. un., 25 marzo 2010, Cagnazzo, n. 13426.

Ma, anche a voler tacere dell’omessa formale dichiarazione di inutilizzabilità da parte del giudice ordinario delle intercettazioni, il decreto applicativo del tribunale della misura di prevenzione e, soprattutto, il provvedimento della Corte d’Appello prescindono da siffatta risultanza.

Il provvedimento impugnato rammenta che il B. è stato raggiunto da misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, in ragione della violazione dell’art. 416 bis c.p. e, segnatamente, per avere sostituito il menzionato F. nell’amministrazione del complesso turistico di (OMISSIS).

Queste originarie emergenze permangono, secondo i giudici della Corte territoriale, in considerazione della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto, verificati al di fuori della risultanza captativa (e dalla mera contemporanea presenza della vicenda processuale penale).

La pericolosità sociale è (in ambito esterno alla fattispecie di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., come nel presente caso) giustificata dal sospetto dell’appartenenza alla associazione mafiosa (desunta non già per via presuntiva, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3 ma – per la dinamica probatoria che caratterizza questo tipo di procedimento speciale, in misura del tutto appagante), qualità che attesta la attualità della pericolosità e che, attualmente, è soggetta al vaglio dell’AG. dibattimentale.

Il recesso dalla carica gestoria dell’azienda (non dimostrata nel presente ricorso) non concreta, comunque, quella radicale dissociazione dal sodalizio (non già da qualche sua attività), gesto che la giurisprudenza costante pretende per ritenere attenuata o cessata la potenzialità lesiva in capo al proposto.

La durata della misura è stata rapportata al giudizio di pericolosità del soggetto: procedimento logico ed incensurabile in questa sede, non potendo il giudice di legittimità sindacare il merito della valutazione fornita dal giudice del merito.

Il ricorso non viene, pertanto, accolto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.