Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-04-2011, n. 8221 Concordato preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 6 maggio 2005. il Tribunale di Vasto ha rigettato l’istanza di liquidazione del compenso proposta dal dott. C.A. per l’espletamento dell’incarico di commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo svoltasi a carico della Iacovitti Costruzioni S.r.l. rilevando che alla data di proposizione dell’istanza era ormai scaduto il termine di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 71, comma 2, decorrente dalla data di cessazione della procedura, conclusasi nella specie con la dichiarazione di fallimento della società. 2. – Avverso il predetto decreto il C. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con il secondo motivo d’impugnazione, il cui esame appare logicamente preliminare rispetto al primo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 71 e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 39 e 165, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando il decreto impugnato nella parte in cui. per giustificare l’applicazione del D.P.R. n. 115 cit., ha qualificato il commissario giudiziale come ausiliario degli organi della procedura di concordato preventivo, attese le funzioni di controllo e consulenza che la legge gli attribuisce.

Sostiene infatti che, al pari del curatore fallimentare, il commissario giudiziale non può considerarsi un ausiliario del giudice delegato, in quanto, pur cooperando con quest’ultimo, è nominato dal tribunale e ripete i propri poteri e le proprie funzioni direttamente dalla legge. La disciplina dettata dalla legge fallimentare prevale inoltre, quale lex specialis, su quella generale di cui al D.P.R. n. 115 cit., il quale, nell’indicare gli ausiliari del giudice, non annovera tra gli stessi nè il curatore fallimentare nè il commissario giudiziale, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perchè questi ultimi, pur essendo organi della procedura cui sono attribuite funzioni di controllo e consulenza, debbano essere considerati ausiliari del giudice.

1.1. – Il motivo è fondato.

La liquidazione del compenso per l’esercizio delle l’unzioni di commissario giudiziale nell’ambito della procedura di concordato preventivo è disciplinata dal – la L. Fall., art. 165, comma 2, mediante rinvio all’art. 39 della stessa legge, il quale, con riguardo al fallimento, prevede, al primo comma, che il compenso e le spese sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

Tale disposizione detta una disciplina sostanzialmente esaustiva del procedimento di liquidazione, che si differenzia da quella contemplata dal D.P.R. n. 115 del 2002 per la liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice non solo per la mancata previsione di un termine per la presentazione dell’istanza, ma anche per la determinazione del giudice competente, che l’art. 168 del D.P.R. cit. individua ne magistrato che procede; diverso è anche il rimedio accordato contro il provvedimento di liquidazione, che nel caso previsto dalla legge fallimentare è costituito dal ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre ai sensi dell’art. 170 del citato D.P.R. consiste nell’opposizione dinanzi al presidente dell’ufficio giudiziario, il quale decide in qualità di giudice monocratico secondo il rito speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato.

L’autonomia del procedimento in esame è ulteriormente sottolineata dalla diversità della sede in cui trovano disciplina i criteri per la liquidazione dei compensi: sebbene, infatti, la fissazione di tali criteri sia demandata dalla L. Fall., art. 39, al Ministro della giustizia, al pari di quanto previsto dal D.P.R. n. 115, art. 50, il D.M. 30 maggio 2002, che detta le norme per la determinazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, nulla dispone in ordine a quelli spettanti ai curatori fallimentari ed ai commissari giudiziali, i quali, conformemente ad una prassi risalente, sono disciplinati separatamente dal D.M. 28 luglio 1992, n. 570.

E’ pur vero che nel D.P.R. n. 115 del 2002 non mancano disposizioni relative alle procedure concorsuali, e segnatamente quelle di cui agli artt. 146 e 147, le quali però, attenendo esclusivamente alla prenotazione a debito, all’anticipazione ed al recupero delle spese in caso di mancanza di denaro nell’attivo o di revoca della dichiarazione di fallimento, non intaccano l’autonomia del sistema normativo che disciplina la liquidazione del compenso dovuto al curatore o al commissario giudiziale.

Tale autonomia trova d’altronde giustificazione nella particolare posizione di questi organi, i quali, pur agendo nell’interesse della giustizia e sotto la vigilanza del giudice delegalo, non sono qualificabili come ausiliari del giudice, non essendo la loro attività riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui agli artt. 61 e ss. cod. proc. civ.. e non potendosi considerarli neppure come esperti in una determinata arte o professione o come persone idonee, ai sensi dell’art. 68, da cui il giudice si faccia assistere, nei casi previsti dalla legge, nel compimento di atti che non è in grado di compiere da sè solo. Ancorchè rimessa al tribunale, infatti, la nomina del curatore fallimentare è prevista direttamente dalla legge, la quale gli attribuisce poteri propri ai fini dell’amministrazione del patrimonio del fallito, nonchè poteri d’indagine e d’impulso ai fini del recupero e della liquidazione dell’attivo, in virtù dei quali esso si configura quale organo normale e necessario della procedura, cui fanno dunque difetto quei caratteri di occasionala e temporaneità che sono propri degl’incarichi conferiti agli ausiliari del giudice. Analogamente, nella procedura di concordato preventivo è dotato di poteri propri il commissario giudiziale, il quale, pur non avendo l’amministrazione dei beni, che resta al debitore, svolge funzioni di controllo e consulenza, vigilando sull’amministrazione del patrimonio e sull’esercizio dell’impresa (art. 167), procedendo alla verifica dell’elenco dei debitori e dei creditori e comunicando a questi ultimi le proposte del debitore (art. 171), redigendo l’inventario del patrimonio e riferendo in ordine alle cause del dissesto, alla condotta del debitore ed al contenuto della proposta di concordato (art. 172), esprimendo parere motivato sull’omologazione del concordato (art. 180) e sorvegliandone infine l’esecuzione (art. 185).

In quest’ottica, meglio corrisponde alla posizione effettiva degli organi in questione la definizione di ausiliari della giustizia (cfr.

Corte cost., sent. n. 174 del 2006). la quale esclude la possibilità di estendere automaticamente ad essi la disciplina dettata per gli ausiliari del giudice, in particolar modo per quanto riguarda la determinazione dei compensi, che costituisce oggetto di un complesso normativo avente caratteri di autonomia e specialità, tali da impedire l’avvenuta abrogazione per effetto dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione delle spese di giustizia introdotta dal D.P.R. n. 115 del 2002.

Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto nel decreto impugnato, al procedimento di liquidazione del compenso non è applicabile neppure la disposizione di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. cit., ai sensi del quale la relativa istanza dev’essere proposta, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni.

2. – Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del combinato disposto della L. Fall., artt. 39 e 169 del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71 e dell’art. 11 preleggi, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che l’art. 71 cit. non era applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

3. – La causa va dunque rinviata al Tribunale di Vasto, il quale provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese relative alla fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Vasto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-05-2012, n. 7721 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

I ricorrenti indicati in rubrica ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 1 aprile 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato il ricorso da loro proposto, quali eredi di S.A., nei confronti del Ministero della Giustizia, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Salerno il 13-14 dicembre 1995 e definito, dopo la pronuncia di primo grado del 4 aprile 2002, con sentenza della Corte di appello di Salerno de 13 febbraio 2007.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione non notificato a controparte.

Motivi della decisione

La Corte di merito ha rigettato il ricorso, osservando che i ricorrenti non hanno dimostrato la loro qualità di eredi di S. A..

I ricorrenti censurano il decreto impugnato deducendo che:

– la Corte di merito non ha tenuto conto della decisiva documentazione prodotta in giudizio, quale il certificato di morte della loro dante causa e il certificato storico di famiglia, da soli sufficienti a dimostrare la delazione ereditaria in loro favore (primo motivo):

– erroneamente la Corte di appello non ha considerato che il deposito del ricorso per equa riparazione ha comportato 1"accettazione tacita, da parte loro, della eredità di S.A. (secondo motivo).

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono fondati nei termini qui di seguito precisati.

La parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l’eredità, qualora nel giudizio dimostri con idonea documentazione la morte del de cuius e la relazione familiare su cui si fonda la successione e proponga domande che di per sè manifestino la volontà di accettare l’eredità (Cass. 2005/14081; 2011/21288).

La Corte di appello di Napoli – limitandosi ad affermare, con generica e insufficiente motivazione non ancorata alla risultanze documentali in atti, che i ricorrenti non avevano fornito gli elementi necessari per dimostrare la loro qualità di eredi di S.A., senza dar conto della produzione documentale effettuata dai ricorrenti medesimi (certificato di morte della dante causa e certificato storico di famiglia, idonei a comprovare l’avvenuto decesso di S.A. e la relazione parentale costituente titolo per la successione ereditaria) e senza valutare la possibile rilevanza come accettazione tacita di eredità del ricorso per equa riparazione proposto dai ricorrenti quali eredi della nominata S. non si è uniformata ai principi sopra enunciati.

Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato e poichè, alla stregua di quanto fin qui rilevato, sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata ad altro giudice, che si individua nella stessa Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che riesaminerà il ricorso introduttivo e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-10-2011) 25-11-2011, n. 43662

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Messina, con ordinanza in data 11.7.2011, confermava l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 5.4.2011, appellata dal PM, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di S. S. e P.F. indagati di rapina aggravata ai danni del supermercato Ard Discaunt, di Barcellona P.G. e dei connessi reati in tema di armi.

Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G. deducendo i seguenti motivi:

a) inosservanza della legge penale non avendo il Tribunale osservato i parametri di cui all’art. 133 c.p., avendo ritenuto il reato di rapina meno grave perchè non era stato consumato altro reato di lesioni volontarie aggravate;

b) difetto di motivazione in quanto l’assenza di conseguenze fisiche per le vittime non può elidere l’intrinseca gravità della rapina.

Con riferimento al S. lamentava l’omessa motivazione in ordine all’estrema pericolosità dello stesso dedotta dallo stesso PM nell’atto di impugnazione.

Il difensore del S. depositava relazione di consulenza tecnica di parte asseverata e copia del verbale di apertura buste contenente DVD/CD.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Censura il Procuratore della Repubblica l’adeguatezza della misura cautelare in ordine alla dedotta mancata osservanza dei parametri di cui all’art. 133 c.p..

Rileva il Collegio, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite, che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino (Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011 Cc. (dep. 22/04/2011) Rv.

249324). La determinazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, implica per il giudice l’obbligo di motivare, accertando in concreto e, quindi, in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonchè alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono necessario adottare comunque una misura cautelare meno grave della custodia in carcere, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un tale provvedimento, mancanti nel provvedimento impugnato.

Con riferimento al S. manca, inoltre,ogni motivazione in ordine alla pericolosità dedotta dal P.M. nell’atto di impugnazione anche con riferimento alla professionalità dimostrata, con riferimento ad altre due rapine aggravate consumate nel 2004 con analoghe modalità e alla possibilità che traesse le fonti di sostentamento proprio dalle rapine stesse.

Va, conseguentemente, annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-01-2013) 25-01-2013, n. 4039

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Svolgimento del processo

A seguito dei ricorsi proposto dagli imputati:

H.L.;

Ho.Fi.;

M.M.;

la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 10.11.2011, ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi;

In relazione alla sentenza pronunciata da questa Corte, ha proposto ricorso Straordinario, a norma dell’art. 625 bis c.p.p.;

H.L. denunciando l’errore di fatto in cui sarebbero incorsi i giudici d legittimità.

In particolare il ricorrente deduce che la Corte di Cassazione avrebbe ritenuto fondata la sua responsabilità in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso, per avere egli "insieme al fratello Ma." attivamente collaborato al fine del procacciamento della sostanza stupefacente in Albania ed al deposito della stessa in (OMISSIS);

ai deduce che la sentenza di questa Corte sarebbe incorsa in errore di fatto sul punto decisivo del rapporto di parentela con Hy.

M., atteso che esso ricorrente non sarebbe il fratello del predetto , per come emergerebbe dalla sentenza della Corte di appello di Milano del 10.11.201 che, alla pag. 20, precisa che Hy.Ma.

operava in Italia con i suoi fratelli " E. e Me." senza alcuna menzione del ricorrente L. che, quindi, sarebbe solo omonimo ma non congiunto del predetto Hy.Ma. ed avrebbe svolto tutt’altra attività;
Motivi della decisione

Va ricordato che l’errore di fatto che può dar luogo al ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis c.p.p. – consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, la cui sussistenza o insussistenza risulti invece in modo incontrovertibile dagli atti, e l’erronea percezione postula l’esistenza di un contrasto tra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti, rispettivamente, l’una dalla sentenza impugnata, e l’altra dagli atti processuali.

Il suddetto errore, deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamele erronea da parte del giudice e la decisione emessa, deve esistere un nesso causale tale che, senza l’errore, la pronuncia sarebbe stata diversa.

Alla stregua dei richiamati principi, pertanto l’odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che le doglianze su cui essi si radicano non soltanto fuoriescono, all’evidenza, dal perimetro – rigoroso, ma coerente – entro il quale è destinato a trovare spazio applicativo l’attivato rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., ma si rivelano, per di più, totalmente destituite di fondamento non avendo soddisfatto il requisito della decisività del dedotto errore.

Va in primo luogo osservato che la sentenza di appello originariamente impugnata, con il passo richiamato alla pag. 20, pur menzionando i fratelli E. e Me. con cui operava H. M., non esclude che anche H.L. fosse unito da analogo vincolo di parentela e, in secondo luogo, che l’elemento del rapporto di congiunto dell’odierno ricorrente con il predetto Hy.Ma. è indicato dalla sesta sezione della Corte di Cassazione solo a titolo di completezza della motivazione ma non come unica e determinante prova della partecipazione del L. al sodalizio criminale, partecipazione che, anzi, viene attribuita per la condotta del ricorrente che, unitamente a Hy.Ma., "teneva in Albania i contatti con i fornitori, contando sulla disponibilità dei ricettori e distributori della droga in Italia, il tutto facendosi ricorso a luoghi di deposito (prevalentemente in (OMISSIS)) dai quali la sostanza veniva prelevata e smerciata";

La sentenza prosegue osservando che H.L. ha dato prova di "ripetitività delle operazioni, la stabilità dei contatti e la esistenza di apparati organizzativi" così da giustificare il convincimento dei giudici del merito in ordine all’esistenza di un generico programma criminoso "cui il ricorrente aveva aderito con piena volontà e consapevolezza, rivestendo uno specifico ruolo").

Risulta evidente, pertanto, che la qualità del ricorrente, di "fratello" di Hy.Ma., non è stata posta nella sentenza in esame come elemento decisivo della motivazione che, anzi, è fondata sulla concreta attività di trafficante di droga e di organizzatore del sodalizio criminoso assunta da H.L., in unione al "fratello" Hy.Ma..

Ne deriva che il ricorso risulta carente dell’elemento necessario della decisività del dedotto errore, in quanto emerge in maniera evidente che la questione della parentela non ha avuto una rilevanza decisiva ai fini della decisione, sicchè, anche ove la questione della parentela sia stata determinata da errore, non ha mai assunto rilevanza sostanziale in quanto la sua esclusione non avrebbe comportato un esito diverso del giudizio.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000, alla luce dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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