Cons. Stato Sez. V, Sent., 15-12-2011, n. 6592

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado da S. E., titolare della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Barga, avverso la deliberazione n. 9295 del 26.9.1994 con la quale la Regione Toscana aveva disposto il trasferimento provvisorio dell’esercizio farmaceutico del dott. S. C., titolare della sede n. 2, da via del Giardino n. 71 in via Pascoli, n. 20. Il Tribunale ha posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso diretto a contestare l’ubicazione dei locali prescelti per la nuova sede nel territorio di pertinenza della sede n. 1, la considerazione che anche i locali dai quali è stato autorizzato il trasferimento sono ubicati nella zona n. 1. Di qui la conclusione che il provvedimento gravato in prime cure non ha prodotto alcuna innovazione, dotata di capacità lesiva, rispetto alla situazione preesistente.

L’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.

Resistono la Regione Toscana e il controinteressato.

Le parti hanno depositato apposite memorie ai fini dell’illustrazione delle rispettive tesi difensive.

La difesa delle ragioni del controinteressato è stata, da ultimo proseguita, ai sensi dell’art. 111 del codice di procedura civile, da Amedeo C., succeduto a S. C. nella titolarità della dell’esercizio farmaceutico di che trattasi..

2 Reputa la Sezione che il ricorso originario, pur se ammissibile, è infondato nel merito.

2.1.Sotto il profilo dell’ammissibilità, negata dalla decisionedi prime cure, è sufficiente rimarcare che l’assunto ivi sostenuto, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in ragione dell’ubicazione anche dell’esercizio a quo nell’ambito di afferenza della zona 1, è erroneo in punto di fatto e di diritto.

Sul piano fattuale l’istruttoria espletata nel corso del giudizio ha, infatti, consentito di acclarare che i locali presso i quali era in precedenza ubicata la farmacia in parola erano senza dubbio allocati nel territorio della sede n. 2. Sul versante giuridico, inoltre, il dato dell’ubicazione della sede precedente nulla sposta in merito alla caratterizzazione lesiva dell’autonoma determinazione che ha individuato una nuova sede dell’esercizio in ipotesi illegittima.

2.2.Il ricorso è, tuttavia, infondato nel merito.

Dall’esame della documentazione in atti, e segnatamente dalle risultanze dell’istruttoria disposta dalla Sezione, si ricava che la precisa linea di demarcazione tra le due sedi farmaceutiche non era, all’epoca dei fatti di causa, definita in modo chiaro ed univoco.

Il decreto n. 30692/1955, pubblicato sul FAL della Prefettura di Lucca in data 7121955, includeva nella sede n. 1 "il territorio comprendente la parte alta del capoluogo fino all’altezza del fabbricato Turicchi e del viale Cesare Biondi". Nella relazione del sopralluogo effettuato dalla Regione in data 23.10.1991 si rileva, tuttavia, che, sulla base di una planimetria disposta dal Comune di Barga nel 1973, risultava utilizzato, per la parte interessata, come criterio di delimitazione, il Rio Fontanamaggio, non essendo più rintracciabile il fabbricato Turicchi e non essendo precisato da quale punto di viale Biondi tracciare la linea di demarcazione delle due sedi farmaceutiche in questione.

In risposta a detta nota l’amministrazione comunale comunicava di non disporre di cartografia di riferimento e di non avere, quindi, la possibilità di "definire l’esatta linea di separazione delle due sedi farmaceutiche ", soggiungendo che l’ipotesi formulata dalla Regione Toscana sul Rio Fontanamaggio era "un" ipotesi condivisibile".

In definitiva la ricostruzione, oggetto di una convergenza delle due amministrazioni territoriali, che utilizza quale criterio di delimitazione il suddetto corso d’acqua, includendo via Pascoli nello spazio di pertinenza della sede n. 2, risulta l’unica a risolvere in modo ragionevole i dubbi derivanti dall’esame della documentazione ratione temporis disponibile. Di qui il corollario della legittimità della determinazione in questa sede impugnata, che ha autorizzato il trasferimento provvisorio dell’esercizio del dott. C. proprio facendo leva su tale criterio di delimitazione.

Va soggiunto che con la delibera della Giunta Regionale n. 139 del 2.3.2009, adottata proprio al fine di dare risposta alla richiesta comunale di chiarire e precisare i riferimenti toponomastici per garantire una migliore leggibilità delle perimetrazioni, è stata disposta una revisione della pianta organica che conferma la corretta ubicazione dell’esercizio farmaceutico del controinteressato, sia con riferimento alla sede di cui al trasferimento provvisorio in questa sede contestato sia con riguardo all’attuale sede individuata nel provvedimento di trasferimento definitivo di cui al decreto n. 5209 del 15 marzo 2000.

3. Le considerazioni che precedono conducono, in definitiva, alla reiezione del ricorso.

La peculiarità della controversia giustifica,tuttavia, la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l "appello, confermando, nei termini di cui alla diversa presente motivazione, la sentenza impugnata, con reiezione del ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-06-2012, n. 9635 Imposta di pubblicità e affissioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 92/05/2003, depositata il 17.2.2004, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla società New Look Pubblicità s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, limitatamente all’applicazione dell’aumento del 20%, avverso l’avviso di accertamento per Euro 68.309.972, relativo all’imposta sulla pubblicità, per il periodo d’imposta 1997.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che, allorchè la pubblicità venga effettuata per affissioni dirette su impianti di proprietà e la durata dell’affissione non sia superiore a tre mesi, si applica la tariffa prevista dal D.P.R. 507 del 1993, art. 12, comma 2, ritenendo anche che dall’imposta di pubblicità debbano essere escluse le "superfici tecniche" quali la cornice che svolge soltanto una funzione di sostegno. Proponeva ricorso per cassazione il Comune di Roma deducendo i seguenti motivi:

a) Inammissibilità del ricorso in appello per nullità della procura e conseguente nullità della decisione della CTR di Roma;

b) Violazione di legge e carenza di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 e 9, all’art. 8 del regolamento comunale n. 289 del 1994, L. n. 388 del 2000, art. 145, commi 55, 56, rilevando che, nel caso degli impianti di cui al citato art. 12, comma 3 a differenza del comma secondo, non si deve tener conto delle singole esposizioni nel corso dell’anno solare ma della disponibilità degli impianti per tutto il periodo indicato nel titolo rilasciato;

Deduceva, quindi, l’erroneità dell’interpretazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 recepita dalla C.T.R. perchè tale interpretazione non tiene conto della differente disciplina contenuta nel citato art. 12 per quanto riguarda da un lato la pubblicità ordinaria (insegne, cartelle e simili) e dall’altro le affissioni dirette (manifesti e simili affissi su apposite strutture adibite all’esibizione). Tale differenza di disciplina consiste, secondo l’Amministrazione comunale ricorrente, nel prevedere periodi di imposta inferiori all’anno esclusivamente per la pubblicità ordinaria e nel ragguagliare le tariffe della pubblicità ordinaria ad ogni metro quadro di mezzo pubblicitario mentre le tariffe per le esposizioni dirette sono calcolate in base alla superficie complessiva dell’impianto pubblicitario (vuoto per pieno). Nel supportare la propria tesi interpretativa il Comune rileva il carattere innovativo e non interpretativo della novella rappresentata dalla L. n. 388 del 2000, art. 145, comma 56;

c) violazione di legge e carenza di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 7 e 9 alla Delib. numero 289 del 1994, art. 7 violazione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., dovendosi commisurare d’imposta in base alla "superficie complessiva degli impianti" e non già alla sola "superficie espositiva".

La società intimata resisteva con controricorso, lamentando, in via subordinata, come il giudice di primo grado non abbia dichiarato non applicabili le sanzioni e, quindi, le soprattasse e gli interessi moratori stante l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni D.Lgs. 546 del 1992, ex art. 8.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 10.5.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la irritualità della documentazione presentata in udienza ex art. 372 c.p.c..

Con riferimento all’asserita avvenuta definizione agevolata della lite ai sensi della Dec. G.C. 9.2.2009, n. 15, l’art. 5, comma 3, delibera cit. prevede che ai fini della conclusione del procedimento giurisdizionale, al termine della durata della sospensione e nelle ipotesi in cui si sia perfezionata la definizione agevolata, la parte che originariamente ha proposto la controversia sarà tenuta a presentare avanti la competente Commissione tributaria (e quindi anche davanti alla Corte di Cassazione ove il relativo ricorso risulti pendente), l’atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, debitamente sottoiscritta dalla controparte per accettazione della richiesta di compensazione delle spese del giudizio.

Tale adempimento non risulta adempiuto dalla ricorrente.

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente deduce la nullità della procura rilasciata con l’atto di appello al difensore della società New Look, in quanto l’atto di appello è stato sottoscritto dal sig. F.V., qualificatosi rappresentante legale senza indicare la carica ricoperta all’interno della società, e senza precisare quale organo è investito del potere di rappresentanza. Tali carenze secondo il Comune ricorrente determinano la non riferibilità dell’atto di appello alla società e comporterebbero oltre che la nullità della procura, la inammissibilità dell’appello.

Il motivo di ricorso deve ritenersi infondato. E’ infatti valida la procura "ad litem" conferita da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell’ente ricorrente, mentre incombe su colui che nega tale qualità l’onere di fornire la prova contraria (Cassazione civile, sezione 3, n. 575 del 17 gennaio 2001). La parte ricorrente avrebbe dovuto in ogni caso dimostrare di aver contestato tempestivamente la predetta qualità in modo da consentire al soggetto che aveva sottoscritto la procura speciale alle liti di indicare l’atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante (cfr.

Cassazione civile, sezione 3, n. 13381 dell’8 giugno 2007).

2. Sono fondati gli ulteriori motivi di ricorso.

L’art. 12 prevede due fattispecie di presupposti impositivi distinti:

1) la pubblicità ordinaria, effettuate mediante insegne, cartelli simili (disciplinata dai commi uno e due), 2) la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui di manifesti simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 vigente ratione temporis, prevedeva che "1. per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente….2.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche perconto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Il comma 3 ha effettuato un espresso rinvio quanto alla "misura e modalità" della imposta, al solo comma 1 e non al comma 2, non trovando, quindi applicazione, la successiva modifica normativa, in vigore dal 1 gennaio 2001 che ha modificato il comma 3 inserendo anche il comma 2 tra le modalità di pagamento dell’imposta, stabilendo una durata prestabilita connaturale al tipo di impianti questioni, indipendentemente dallo sfruttamento dell’impianto e dell’invio di messaggi pubblicitari, dovendosi, all’epoca, valutare l’idoneità astratta dell’impianto ricevere messaggi ai fini dell’imposta, di là delle scelte concrete dell’operatore durante il periodo di durata della concessione, prevedendo un periodo di imposta fisso e non inferiore all’anno.

Con riferimento al caso di pubblicità per affissione diretta effettuata da società su impianti di proprietà e per conto di terzi, la modifica al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, comma 3, introdotta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 56, ha portata innovativa e, quindi, è priva di efficacia retroattiva (così come la Delib. n. 42 in data 27 gennaio 2001, con cui il consiglio comunale di Roma dava pronta attuazione – ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3 – alla suddetta disposizione innovativa), per cui alle fattispecie impositive di data anteriore non può essere applicata la tariffa commisurata alla durata non superiore a tre mesi del messaggio pubblicitario, ma il precedente sistema di calcolo dell’imposta in questione, riferito all’anno solare (Cassazione civile, sezione 5, n. 1915 del 30 gennaio 2007 e n. 2826 del 7 febbraio 2008).

Pertanto, nel caso di impianti di cui al terzo comma, con riferimento all’anno d’imposta 1997, non è consentito tener conto della durata delle singole esposizioni nel corso dell’anno solare ma della disponibilità degli impianti per tutto il periodo indicato nel titolo rilasciato.

3. L’imposta va commisurata, ai sensi del terzo comma del citato art. 12, alla "superficie complessiva degli impianti" e non già alla sola superficie espositiva; pertanto la superficie degli impianti è da intendersi quella comunque disponibile ed utilizzabile dal contribuente perchè i termini impianto, mezzo pubblicitario, superficie complessiva usati nelle varie disposizioni va riferito a tutta la installazione pubblicitaria, composta anche dalla struttura che lo contiene, comprensiva delle cornici (salvo che servano da mero sostegno).

Il principio di imponibilità omnicomprensiva di tutta la superficie "esposta" trova deroga solo nel caso in cui venga fornita dimostrazione da parte del contribuente che le strutture, destinate a veicolare messaggi pubblicitari (piedi, pali, grappe, supporti, cornici), hanno una funzione di mero sostegno quali "superfici tecniche", espressamente esenti dall’imposta D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 7 e dunque non comprese nel calcolo della superficie soggetta a tassazione in quanto strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria. (Cass. 552/07). Di tale specifica funzione non è stata fornita prova alcuna dalla società intimata che si è limitata ad una mera affermazione, risultando ammesso dalle intimata che la superficie disponibile degli impianti e di 18 m2.

4. La censura della intimata, sulla non applicabilità le sanzioni e, quindi, le soprattasse gli interessi moratori stante l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8 va disattesa risultando sufficientemente chiaro l’ambito applicativo della disposizione nè ravvisandosi l’impossibilità, esistente in sè , d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione del caso di specie. (Corte cass. 28.11,2007 n. 24670 ; id. 21 marzo 2008, n. 7765; id. 11.9.2009 n. 19638).

Pertanto, in accoglimento del ricorso del Comune di Roma andrà cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori indagini nel merito (non essendo stata impugnato dal Comune la determinazione della CTP, relativa all’erronea applicazione dell’aumento del 20% operato con la Delib. 17 febbraio 1998, n. 12), va confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale. Ricorrono giusti motivi – stante la natura e peculiarità della controversia – per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso del Comune, cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. – conferma la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 456/21/2001. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-07-2012, n. 11867 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che:

1. P.E. ha chiesto, con ricorso del 15 luglio 2008 alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti con ricorso del 28 novembre 2001 e definita con sentenza del 12 novembre 2007.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in 3 anni e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 1.500 applicando il parametro di 500 Euro per ogni anno di durata eccessiva.

3. Ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.U. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e della tariffa professionale forense relativamente alla liquidazione delle spese di giudizio.

4. Non svolge difese il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

6. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. e con quella di questa Corte che ritiene necessaria una liquidazione pari almeno a 750 Euro per i primi tre anni di durata eccessiva della procedura giudiziaria e pari ad almeno 1.000 Euro annui per il periodo successivo (Cass. civ. n. 21840 del 14 ottobre 2009).

7. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 2.250 Euro e al pagamento di tale somma con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero essendo la controversia suscettibile di essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.

8. La rideterminazione dell’indennità comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso dovendosi provvedere anche alla riliquidazione delle spese del giudizio di merito oltre che alla condanna del Ministero al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento in favore del ricorrente dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 liquidato in Euro 2.250 oltre interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 806 Euro, di cui 311 Euro per diritti, Euro 445 per onorari e Euro 50 per spese, in favore del difensore antistatario, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 595 Euro di cui 100 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-01-2011, n. 460

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con atto notificato il 21 novembre 2005 la dott.ssa A.D.S. proponeva ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Sezione n. 7642 del 22 novembre 2004.

Con detta decisione, la Sezione, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. II, n. 3219 del 15 ottobre 1998, che aveva dichiarato inammissibili due ricorsi riuniti proposti dalla dott.ssa A.M. e dal dott. F.L. avverso l’ esito di un concorso a posti di ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli studi di Salerno:

– riconosceva l’ ammissibilità dei ricorsi indipendentemente dall’ impugnativa dell’ atto consequenziale di approvazione ministeriale della graduatoria;

– annullava la procedura concorsuale per la mancata determinazione in via preventiva dei criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli scientifici ammessi valutazione, stante anche l’ inidoneità del punteggio espresso in termini solo numerici a motivare il giudizio di merito.

La dr.ssa D.S. deduce i seguenti motivi di revocazione:

a) il collegio giudicante sarebbe incorso in errore di fatto, avendo emesso la pronunzia supponendo che il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica fosse stato evocato in giudizio, circostanza indiscutibilmente e incontestabilmente esclusa dagli atti di causa;

b) sussisterebbe, inoltre, contrasto fra giudicati, essendo restata inoppugnata la statuizione del primo giudice sulla necessità della notifica del ricorso al Ministero dell’ università e della ricerca scientifica e tecnologica, oltreché l’ omessa cognizione di detto giudicato come fatto storico.

Il Ministero intimato, nonché la dr.ssa M. ed il dr. L., si sono costituiti in resistenza.

2). Osserva il Collegio, quanto al motivo sub a), che la chiamata in giudizio dell’ organo ministeriale competente all’ approvazione della graduatoria non ha costituito punto controverso della vicenda processuale in ordine alla quale l’ organo giudicante, per svista o errore nella cognizione delle risultanze processuali, abbia omesso di pronunziarsi, così che possa introdursi il motivo di revocazione di cui all’ art. 395, n.4), c.p.c.

La Sezione ha riformato la sentenza del Tribunale regionale con richiamo alla nozione di invalidità caducante – che è vizio che inficia in via derivata gli atti consequenziali quando nell’ atto presupposto impugnato, dichiarato illegittimo, trovano l’ unico antecedente logico e procedimentale – riconoscendo per implicito, con valutazione che può essere non condivisa in punto di diritto, ma che non integra l’ errore revocatorio, la non necessità della presenza in giudizio dell’ autorità competente ad emettere l’ atto consequenziale.

2.1). Quanto al motivo sub b) l’ istanza di revocazione per contrasto fra giudicati presuppone l’ esistenza di una decisione pronunciata in un processo diverso, ormai passata in giudicato, intervenuta fra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto. E ciò al fine di consentire la proposizione dell’ exceptio rei iudicate ad iniziativa di chi è già risultato vincitore in altra lite.

La domanda di revocazione si configura, in conseguenza, inammissibile ove sia dedotta, come nel caso di specie, per contrasto fra la sentenza di primo grado e la decisone in appello (cfr. Cons. Sttato, Ad. plen. n. 3 dell’ 11 giugno 2001), fermo restando che – per l’ effetto devolutivo dell’ appello – tutta la vicenda processuale, ivi compresa la questione dell’ integrità del contraddittorio, è rifluita nella cognizione del secondo giudice, con esclusione della formazione di giudicato interno sulla rituale proposizione del ricorso avanti al Tribunale regionale.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.