T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 440 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La ricorrente Società impugna tutti gli atti con cui A.V. spa (di seguito: Autovie) ha bandito la gara (in specie: bando, disciplinare, schema di contratto e capitolato speciale d’appalto) per la concessione di gestione del servizio di distribuzione carburanti e ristoro, e attività accessorie (suddiviso in 9 lotti, di cui qui si contesta il lotto n.1), relativamente alle due aree di servizio di Duino Nord e Duino Sud sulla tratta autostradale A4 Venezia Trieste.

1.1. – Espone, in fatto, l’istante che Autovie è concessionaria di A. spa per l’esercizio della tratta autostradale di cui trattasi, e che, con gli atti qui opposti, ha bandito, per quanto qui rileva, la gara (il cui termine di presentazione delle offerte scadeva il 4.5.11) per la selezione degli affidatari della gestione dei servizi "oil e non oil’ sulle aree di servizio indicate, attualmente gestita dalla ricorrente (non in regime di subconcessione, ma "per effetto di accordi contrattuali di diverso tenore con le compagnie petrolifere").

1.2. – Secondo la prospettazione della ricorrente il bando sarebbe illegittimo sotto vari aspetti; in particolare: perché impone l’affidamento congiunto dei servizi oil e non oil; perché impone un illegittimo calmieramento degli affidamenti per marchi, ponendo il limite di due; perché introduce un criterio di aggiudicazione che (proprio per il limite massimo di non più di due aggiudicazioni per "marchio") di fatto annulla il valore dell’offerta tecnica e infine perché contiene disposizioni incerte e perplesse in ordine alla salvaguardia dei rapporti concessori in essere.

1.2. – Con un unico, articolato motivo, la ricorrente lamenta: violazione degli artt. 3, 42, 97 e 117 della Costituzione; degli artt. 1 e 3 della L. 241/90; dell’art. 1, comma 939, della L. 296706; degli artt. 36 – 62, 101109 e 173 del Trattato UE; dell’art. 2 del Reg. CE 139/2004; degli artt. 2, 30, 41, 42, 81 e 83 del D.Lg. 163/06 e della Dir. CE 2004/18. Violazione della comunicazione della Commissione Europea sulle concessioni, in GUCE n. 121/2000. Violazione di principi in materia di evidenza pubblica, dei principi di massima partecipazione e di proporzionalità. Irragionevolezza e perplessità dell’azione amministrativa; illogicità, contraddittorietà carenza di istruttoria e di motivazione.

2. – Con motivi aggiunti, depositati l’11.5.11, sono stati impugnati (lamentando i medesimi vizi già esposti) i chiarimenti FAQ pubblicati da Autovie sul proprio sito internet (ed espressamente dichiarati non vincolanti), che, a dire della ricorrente, confermerebbero i già evidenziati vizi degli atti impugnati.

3. – Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 17.5.11, è stato opposto anche "atto di "rettifica" del bando di gara e del disciplinare, che modificano gli atti già contestati limitatamente alla data ultima di presentazione delle offerte (posposta al 20.10.11). L’unico motivo di ricorso è l’illegittimità derivata.

4. – A.V. spa, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso concludendo per la sua reiezione.

In limine, ne eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse, in quanto la ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione (rectius: non ha presentato offerta) alla gara.

Con memoria ha altresì eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse, i primi perché impugnano chiarimenti espressamente definiti non vincolanti, i secondi perché l’unica modifica disposta consiste nello spostamento in avanti della data di presentazione delle offerte, nei confronti della quale l’istante non ha proposto alcuna censura.

5. – Entrambe le parti hanno presentato numerose memorie con cui ampliano e precisano le già rassegnate conclusioni.

6. – La prima questione da affrontare riguarda l’eccezione di Autovie di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non avendo al ricorrente presentato domanda di partecipazione alla gara.

6.1. – Giova premettere che, in questo particolare caso, la ricorrente non agisce quale subconcessionaria che vanta un diritto di natura contrattuale a permanere nella gestione delle Aree si servizio, ma unicamente quale gestore delle stesse, in virtù di "accordi contrattuali diversi con le compagnie petrolifere", non meglio precisati.

6.2. – La giurisprudenza è fermissima nell’affermare l’inammissibilità – per carenza di legittimazione e/o di interesse – del ricorso volto all’impugnazione degli atti di indizione di una gara da parte di un soggetto che non vi abbia partecipato. Infatti, la domanda giudiziale volta alla caducazione degli atti di una procedura concorsuale di cui si contesti la legittimità presuppone che il ricorrente "qualifichi e differenzi il proprio interesse in termini di attualità e concretezza, rispetto a quello della generalità dei consociati mediante la proposizione di una domanda di partecipazione alla gara o la formulazione della propria offerta; tanto comporta che l’interesse tutelato non può essere quello generico al rifacimento della gara, proprio di tutte le imprese rimaste estranee al procedimento, bensì quello specifico ad una partecipazione finalizzata all’ottenimento dell’aggiudicazione, cui possono aspirare soltanto i partecipanti alla gara medesima, anche attraverso l’eliminazione di clausole eventualmente lesive". Così, puntualmente, C.S. n. 102/09. Si vedano, inoltre, da ultimo: C.S. A.P. 4/11; id., n. 2033/11 e 4481/10; TAR Sicilia – Catania n. 2006/11 e Palermo n. 1003/11; TAR Lazio n. 38955/10).

6.3. – E’ ben vero che la giurisprudenza ha talora ammesso la possibilità di proporre ricorso anche in assenza di domanda di partecipazione; ma nessuna delle situazioni esaminate dal Giudice Amministrativo si attaglia al caso di specie.

Infatti, si è ritenuto ammissibile il ricorso anche in assenza di domanda di partecipazione (al di là del caso della posizione legittimante derivante dall’esistenza di precedenti rapporti con l’Amministrazione, contrastanti con la possibilità stessa di indire la gara, che qui non rileva) nel caso in cui il bando contenga clausole o disposizioni che non consentono la partecipazione alla gara, nel senso che se le imprese suddette avessero partecipato alla gara, sarebbero state sicuramente escluse. Nel caso di specie ciò non è, in quanto le clausole del bando non sono impeditive della partecipazione e le censure si appuntano non su detta impossibilità, ma su altri elementi, in parte inerenti al merito delle scelte compiute dalla stazione appaltante (quale l’opportunità di accorpare in un’unica gara i servizi oil e non oil), in parte concernenti le modalità di svolgimento della gara stessa, in parte riferite alla difficoltà (ma non certo impossibilità) pratica di trovare adeguati partners per costituire un’ATI e presentare offerta.

In definitiva, l’impugnazione del bando indipendentemente dalla domanda di partecipazione (o, come nel presente caso, di presentazione dell’offerta) è consentita, "ricollegandosi l’onere di impugnazione ad una lesione immediata, diretta ed attuale e non solo potenziale dell’atto, solo allorquando il bando contenga clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione", ovvero "qualora la lex specialis contenga clausole discriminatorie e, comunque, ostative alla partecipazione alla selezione, tali che la presentazione della relativa domanda si risolverebbe in un adempimento formale, inevitabilmente seguito da un atto di esclusione" (TAR Lazio n. 3723/11; si vedano, ancora, sul principio, TAR Veneto n. 691/11 e TAR Lombardia – Milano n. 993/11).

Allo stesso modo la giurisprudenza ammette la possibilità di impugnazione del bando a prescindere dalla domanda di partecipazione allorquando lo stesso presenti "oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara", che comportino comunque l’impossibilità, per l’interessato, di accedere alla procedura (C.S. A.P. n. 1/03)

E’ stato ancora precisato (TAR Campania – Napoli n. 1669/11) che "anche ai fini dell’interesse strumentale alla riedizione di una rinnovata procedura di gara, che è quello che (come nel presente caso) sembra muovere l’odierna ricorrente, l’onere di previa presentazione della domanda di partecipazione è da ritenere comunque sussistente, per la funzione "qualificante" che tale domanda svolge nei confronti della società interessata, facendole dismettere i panni del quisque de populo per acquisire quelli di soggetto concretamente inciso dalle prescrizioni del bando". La pronuncia da ultimo citata precisa, condivisibilmente, che l’onere di presentazione della domanda "è determinato dall’esigenza che l’interesse del soggetto ricorrente risulti munito dei necessari requisiti di differenziazione, concretezza e personalità, mediante l’individuazione, nell’ambito indistinto dei soggetti potenzialmente interessati a concorrere all’aggiudicazione di un appalto pubblico (ambito astrattamente coincidente con tutte le imprese operanti nel settore cui quest’ultimo, in relazione al suo oggetto specifico, si riferisce), di quelle posizioni di interesse correlate alla procedura di aggiudicazione da un nesso tangibile e concreto, nesso che la presentazione dell’istanza di partecipazione è appunto destinata a fare emergere, mediante il conferimento in capo al soggetto offerente dello status di partecipante alla gara".

6.4. – Né può rilevare (come ritiene la ricorrente) la circostanza che il termine per la presentazione delle offerte è ancora in corso, essendo stato prorogato al 31.10.11. Infatti, l’interesse all’impugnazione deve bensì sussistere al momento della domanda, ma anche perdurare sino a quello della decisione. Se la ricorrente ha scelto di spedire a sentenza il ricorso prima di presentare la propria offerta, pur essendo ancora in termini, ne sopporterà le inevitabili conseguenze.

Poiché, quindi, la ricorrente non ha presentato alcuna offerta e le clausole del bando non sono escludenti, né discriminatorie, né impongono requisiti impossibili da adempiere, il ricorso – ed i relativi motivi aggiunti – vanno dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione e di un interesse giuridicamente apprezzabile.

7. – Sussistono peraltro le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso e motivi aggiunti in epigrafe, li dichiara inammissibili, nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 06-10-2011, n. 36338

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 8 febbraio 2011 il Tribunale del riesame di Lecce, confermando il provvedimento del locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che G.F. rimanesse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere quale indagato per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

Gli indizi valorizzati a suo carico sono consistiti nelle propalazioni del collaboratore di giustizia P.E., che lo hanno descritto come affiliato della Sacra Corona Unita nel gruppo del dichiarante, con l’incarico di occuparsi dell’acquisto di armi per conto di costui. I riscontri di cui all’art. 192 c.p.p., n. 3, sono stati individuati nelle dichiarazioni dell’altro collaborante C.S. e nell’intercettazione di una conversazione telefonica tra L.F. e D.C.G.. In ordine alle esigenze cautelari, individuate nel pericolo di reiterazione criminosa, si è data applicazione alla presunzione di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola misura carceraria, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi congiuntamente illustrati. Con essi il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, contesta la gravità indiziaria osservando che le propalazioni dei collaboranti hanno la loro fonte in voci correnti o de relato; lamenta che non sia stata effettuata alcuna indagine sull’attendibilità oggettiva e soggettiva dei dichiaranti; deduce la mancanza di riscontri specifici; si duole della mancata risposta alle argomentazioni svolte in sede di riesame.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale non ha omesso di dedicarsi al vaglio della credibilità soggettiva di P. E. e degli altri collaboratori di giustizia, ma vi si è debitamente soffermato, verificando poi la convergenza delle loro dichiarazioni.

Sul primo argomento ha considerato quel collegio che il P., nel rendere dichiarazioni connotate da spontaneità, precisione, costanza e verosimiglianza, si era autoaccusato – assumendone la responsabilità quale componente della struttura verticistica del sodalizio di appartenenza – di tutti i delitti da lui riferiti, ivi compreso un omicidio per il quale era stato già in precedenza giudicato con esito assolutorio, oltre ad altri omicidi per i quali non risultava indagato: tanto a conferma di una sincera volontà di collaborazione, certamente non indotta dalla finalità di conseguire i benefici premiali. Degli altri dichiaranti ha rilevato la credibilità intrinseca, siccome già positivamente saggiata in altri provvedimenti cautelari e in giudizio.

Sul secondo argomento ha evidenziato che le propalazioni del P. avevano trovato precisi riscontri nelle dichiarazioni degli altri collaboranti, sia per quanto riguardante l’esistenza e la perdurante attività, nella provincia di Brindisi, dell’associazione di tipo mafioso denominata "Sacra Corona Unita", sia per quanto riguardante la partecipazione del G. al sodalizio. Ha menzionato, in proposito, le conformi dichiarazioni di C.S., concorde col P. nell’indicare l’odierno ricorrente come affiliato al clan mafioso sotto la direzione, per l’appunto, di P.E.. In aggiunta a ciò ha rimarcato come l’intercettazione di una conversazione telefonica tra L.F. e D.G. C. fosse confermativa di un episodio narrato dallo stesso P., concernente un dissidio insorto tra il G. e il L. (a causa di una relazione avuta da costui con la moglie di G.R., fratello dell’odierno indagato), in rapporto al quale G.F. aveva chiesto e ottenuto dal P. l’autorizzazione ad intraprendere azioni violente contro l’antagonista.

Il giudice del riesame si è poi curato di confutare le contestazioni mosse dalla difesa dell’indagato e intese a valorizzare il carattere derivato delle conoscenze esternate dal C.; ha osservato al riguardo che la conoscenza de relato in capo a costui, circa l’organigramma del gruppo, concerneva soltanto la situazione in atto all’epoca del suo interrogatorio, mentre per il periodo precedente egli aveva dimostrato di raccontare fatti a sua diretta conoscenza.

La linea argomentativa così adottata, immune da vizi logici e giuridici, illustra congruamente la verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti e del connesso valore gravemente indiziario riconosciuto alle loro dichiarazioni in rapporto alla posizione del G.. Con ciò il Tribunale ha soddisfatto l’obbligo di motivazione, essendo principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il giudice del gravame non è tenuto a prendere in esame ogni singola argomentazione svolta nei motivi d’impugnazione, ma deve soltanto esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico-giuridico, i motivi per i quali perviene a una decisione difforme rispetto alla tesi dell’impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, e perciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale.

E appena il caso, poi, di osservare che la lettura alternativa di tali dichiarazioni proposta dal ricorrente, avuto particolare riguardo a quelle del C., non può trovare accesso in questa sede; non è infatti compito della Corte di Cassazione attendere a un rinnovato scrutinio del compendio indiziario per sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito.

In ordine alle esigenze cautelari, va detto che il Tribunale ha dato corretta applicazione alla presunzione di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola misura carceraria, dettato dall’art. 275 c.p.p., comma 3: trattandosi di soggetto già condannato per gravi delitti e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in assenza di elementi probatori di segno contrario ha reputato sussistere l’attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-04-2012, n. 5716 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

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Svolgimento del processo

Il lavoratore indicato in epigrafe conveniva in giudizio l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui era dipendente e chiedeva, sul presupposto dell’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante, la declaratoria del diritto al computo dei relativi compensi nella base di calcolo del TFR. L’adito giudice rigettava la domanda.

La Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

La parte intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente va dato atto che il ricorso è, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, procedibile in quanto risultano depositati i contratti collettivi di cui si deduce la violazione Con l’unico motivo di censura l’Istituto ricorrente, deducendo violazione delle norme del contratto collettivo e dell’art. 2120 c.c., assume che la Corte del merito ha erroneamente interpretato il CCNL del 1992 ritenendo, relativamente al TFR, prevista una nozione di retribuzione omnicomprensiva.

La censura, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio in ossequio anche al principio di nomofilachia reputa di aderire, è fondata.

Questo giudice di legittimità infatti ha sancito, nell’interpretare direttamente ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, la denunciata norma collettiva che in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1 novembre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1, per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l. medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario (Cass. 13 gennaio 2010 n. 365 e Cass. 27 maggio 2010 n. 13048).

Nè vi è contrasto con la sentenza n. 6086 del 2010 di questa Corte in quanto trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, questa Corte non poteva procedere ad una interpretazione diretta, come invece avvenuto nella citata sentenza n. 365 del 2010, del contratto collettivo nazionale di cui il ricorrente aveva dedotto l’erronea interpretazione.

La sentenza impugnata conseguentemente va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma che farà applicazione del principio sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-05-2012, n. 7674 Dazi doganali

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 1106/09, depositata il 30.7.09, la Corte di Appello di Torino rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Guidotto Risi s.p.a. (ora Ceralcom s.r.l.) nei confronti dell’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica, relativo al pagamento dei dazi doganali afferenti alla merce di temporanea importazione e di provenienza extracomunitaria (riso tailandese).

2. La Corte riteneva, infatti, che sussistessero – nel caso di specie – i presupposti per l’applicazione, a favore della Guidotto Risi s.p.a., dell’esimente comunitaria della buona fede dell’importatore, prevista dall’art. 220 codice doganale comunitario, comma 2, lett. b) (Reg. CEE n. 2913/92, poi sostituito dal Reg. n. 450/08).

3. Avverso la sentenza n. 1106/09 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane affidato a due motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con i due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – l’Agenzia delle Dogane deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 220 del Reg. CEE n. 2913/92, applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 1.1. Nella specie, il giudice di appello – a parere della ricorrente – avrebbe, invero, del tutto erroneamente e con motivazione incongrua, riconosciuto all’importatore l’esimente comunitaria della buona fede, sulla base del comportamento meramente passivo dell’autorità competente, la quale non avrebbe sollevato obiezioni all’esenzione in precedenti operazioni dello stesso tipo, e senza operare una verifica in fatto della ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa in materia. Il tutto, dunque, in palese violazione, ad avviso dell’amministrazione ricorrente, dell’art. 220, par. 2, lett. b del codice doganale comunitario.

2. Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo.

2.1. Dall’esame degli atti si evince, infatti, che la società Guidotto Risi s.p.a. (ora Ceralcom s.r.l.) nell’anno 2000 vincolava al regime del perfezionamento attivo ex art. 115 c.d.c. (codice doganale comunitario n. 2913/92) riso di provenienza tailandese, importato in esenzione dal pagamento dei diritti doganali, poichè in compensazione, per equivalenza, di similare riso comunitario prodotto dalla stessa Guidotto, e da esportare, poi, in Ungheria. In accompagnamento della merce riesportata, la società contribuente chiedeva il rilascio del certificato di circolazione EUR 1, attestante l’origine comunitaria della stessa, al fine di ottenere il trattamento preferenziale per l’importazione in Ungheria, in forza dell’Accordo internazionale stipulato dalla CE con tale Paese.

Con avviso di accertamento suppletivo e di rettifica, peraltro, il competente Ufficio doganale provvedeva d’ufficio alla revisione dell’accertamento, ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 e richiedeva alla Guidotto Risi s.p.a. il pagamento dei dazi afferenti alle merci importate, ritenendo applicabile, nella specie, il disposto dell’art. 216 c.d.c.. Tale disposizione stabilisce che, nel caso di accordi conclusi tra la Comunità europea e taluni Paesi terzi (nella specie all’epoca nell’Ungheria), che prevedono la concessione all’importazione in questi ultimi di un trattamento tariffario preferenziale, l’importazione delle merci non comunitarie (nel caso concreto, riso tailandese) incorporate in quelle esportate nei Paesi terzi – ed ottenute in regime di perfezionamento attivo ex artt. 114 e 115 c.d.c., – è soggetta al pagamento dei relativi dazi doganali.

2.2. Il suddetto atto impositivo veniva impugnato dalla società Guidotto Risi s.p.a. dinanzi al Tribunale di Biella, che emetteva decisione favorevole alla contribuente.

Sull’appello dell’Agenzia delle Dogane, la Corte di appello di Torino – pur ritenendo effettivamente sussistente il debito doganale della Guidotto nei confronti dell’amministrazione – si pronunciava, tuttavia, nel senso di riconoscere alla contribuente l’esimente della buona fede doganale, ex art. 220, comma 2, lett. b), pervenendo, di conseguenza, al rigetto del gravame. Avverso tale decisione ha, pertanto, proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane, sulla base dei due motivi suesposti.

2.3. Rilevato quanto precede, è opportuno premettere, al riguardo, che il codice doganale comunitario disciplina talune ipotesi di destinazioni doganali di merci (tipo di utilizzazione attribuito ad una merce nel momento in cui essa entra, esce, o si muove nel territorio doganale) senza effetto di imposta, costituite dai regimi ed. sospensivi, caratterizzati dalla temporaneità o provvisorietà dell’operazione avente ad oggetto una determinata merce. Tra tali destinazioni doganali esenti da imposizione rientra il ed. regime di perfezionamento attivo, che – secondo il Reg. n. 2913/92 – può presentarsi in tre forme diverse.

Nella prima, c.d. sistema della sospensione, possono essere sottoposte a lavorazione nel territorio doganale della Comunità europea, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento (quali la lavorazione o la trasformazione), merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, sotto forma di prodotti compensatori. Tali merci – non essendo destinate a permanere a titolo definitivo nel territorio comunitario, per esservi utilizzate o consumate – non sono soggette, pertanto, a dazi di importazione, nè a misure di politica commerciale (art. 114 c.d.c.) La seconda forma di perfezionamento attivo (ricorrente nel caso di specie), c.d. sistema della compensazione per equivalenza o IM/EX consente che i prodotti compensatori possano essere ottenuti da "merci equivalenti", ossia da merci comunitarie utilizzate in luogo di quelle di importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori, purchè tali merci siano equivalenti a quelle extracomunitarie sotto il profilo tecnico e commerciale (art. 115, n. 1, lett. a). La terza forma, infine, c.d. sistema dell’esportazione anticipata o EX/IM, autorizza l’esportazione fuori della Comunità dei prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti, prima che vangano importate le merci di origine extracomunitaria (art. 115, n. 1, lett. b).

In tutte e tre le forme suesposte, pertanto, il regime doganale di perfezionamento attivo si palesa – con tutta evidenza – finalizzato a promuovere le esportazioni di merci provenienti dalle imprese comunitarie. E tuttavia, è del pari evidente che siffatta finalità – conforme alla logica di sostegno dell’economia interna della Comunità – non può in alcun caso porsi in contrasto con la prioritaria esigenza del rispetto degli obblighi internazionali, assunti – in base ad appositi accordi o trattati – dalla Comunità Europea con Stati terzi.

2.4. Ed è proprio in tale ultima prospettiva che si pone, pertanto, il disposto dell’art. 216 c.d.c., la cui finalità è diretta appunto a garantire l’osservanza degli obblighi internazionali della Comunità derivanti da taluni accordi preferenziali conclusi tra quest’ultima e taluni Paesi terzi. In forza di clausole dette di non restituzione o di "non ristorno", infatti, gli accordi in parola possono stabilire che, ove si tratti di prodotti compensatori ottenuti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo, l’applicazione del trattamento tariffario preferenziale che da tali accordi deriva è subordinata al pagamento dei dazi di importazione relativi alle merci terze contenute o utilizzate nei prodotti in questione (C. Giust. CE, 173/07, 505/07).

Orbene, nel caso di specie, trova specifica applicazione l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall’altra, sottoscritto a Bruxelles il 16.12.91, il cui protocollo n. 4 all’art. 15, intitolato "Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi", così dispone: "i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità (o dell’Ungheria, stante la bilaterale vincolatività dell’accordo) (…) non sono soggetti, nella Comunità o in Ungheria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi". La presenza nell’accordo in parola di una delle clausole suindicate ha per effetto, pertanto, di paralizzare, nell’importazione, l’applicazione del trattamento tariffario preferenziale e di impedire, all’esportatore titolare di un’autorizzazione di perfezionamento attivo, di avvalersi del beneficio della sospensione dei dazi all’importazione di una merce di origine terza utilizzata ai fini del perfezionamento, allorquando il prodotto compensatore è esportato nel Paese partner (C. Giust. CE, 173/07).

2.5. Sulla scorta di tali premesse appare, dunque, evidente che la Guidotto s.p.a., avendo posto in essere un’operazione di importazione vincolata al regime del perfezionamento attivo per compensazione per equivalente (IM/EX), con successiva riesportazione in Ungheria (Paese vincolato alla Comunità da un Accordo statuente il divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi), era certamente tenuta al pagamento dei dazi doganali sull’importazione della merce comunitaria, oggetto dell’atto impositivo in discussione.

E tuttavia, il giudice di appello ha ritenuto che fossero sussistenti, nella specie, i presupposti per l’applicabilità dell’esimente comunitaria di cui all’art. 220 c.d.c., n. 2, lett. b), sulla base dello stesso comportamento equivoco tenuto dell’autorità doganale competente, che non aveva sollevato obiezioni all’esenzione in precedenti operazioni dello stesso tipo, ed in considerazione di presunte incertezze interpretative sussistenti, in materia, nella giurisprudenza e tra gli stessi organi comunitari.

3. Tale assunto del giudice di secondo grado, a giudizio della Corte, è del tutto erroneo, e non può, pertanto, essere condiviso.

3.1. Va premesso invero, al riguardo, che, secondo la decisione n. 173/07 della Corte europea, emessa con specifico riferimento all’interpretazione dell’art. 220 c.d.c., n. 2, lett. b), qualora nell’appuramento di un’operazione di perfezionamento attivo le autorità competenti non abbiano mosso obiezioni, in base all’art. 216 del regolamento n. 2913/92, all’esenzione dai dazi all’importazione di merce di origine terza, queste debbono rinunciare alla contabilizzazione a posteriori di tali dazi all’importazione, ai sensi dell’art. 220 n. 2, lett. b), di tale regolamento, nel momento in cui tre requisiti cumulativi siano presenti. In primo luogo, occorre che i dazi in questione non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, inoltre, che l’errore di cui si tratta sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore che versi in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana.

La Corte di Giustizia ha inteso, pertanto, stabilire che l’esenzione da imposta doganale sancita dall’art. 220 c.d.c., n. 2, lett. b), che preclude la contabilizzazione a posteriori dell’obbligazione doganale in presenza di un errore dell’autorità preposta e della buona fede dell’operatore, mira a tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare, o meno, i dazi doganali.

3.2. Se ne deve necessariamente inferire che – come questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire, anche successivamente alla decisione comunitaria succitata – lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore, richiesto dall’art 220 c.d.c., comma 2, lett. b), ai fini dell’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori, non ha valenza esimente in re ipsa, ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato anche l’errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza. E tuttavia, tale errore, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile a "comportamento attivo" delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore (cfr. Cass. 15297/08, 13680/09, 7837/10; in tal senso, v. pure C. Giust. CE, n. 348/89, causa Mecanarte).

Inoltre, poichè l’esimente comunitaria in esame presuppone la genuinità delle certificazioni poste a fondamento della richiesta di esenzione, ossia la loro correttezza formale e sostanziale, incombe, in ogni caso, all’importatore che voglia fruire di detta esenzione, dimostrare l’esistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dall’art. 220 c.d.c., mentre all’autorità doganale incombe esclusivamente l’onere di allegare e dimostrare l’irregolarità delle certificazioni presentate, atteso che qualsiasi certificato che risulti inesatto autorizza il recupero dell’imposta a posteriori (Cass. 15297/08, 13680/09, 15547/10).

3.3. Orbene, nel caso concreto, dall’esame degli atti si evince che la società contribuente ha proceduto all’importazione di riso prodotto in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea (Tailandia), importato con esenzione dai dazi doganali poichè in regime di perfezionamento attivo, sistema della compensazione per equivalenza, con successiva esportazione in Ungheria, Paese – come dianzi detto – legato alla Comunità da un accordo preferenziale.

E tuttavia, come si desume anche dalla stessa sentenza di appello, in accompagnamento della merce italiana in esportazione era allegato il relativo certificato EUR/1, attestante l’origine comunitaria della merce. Ne discende che il cumulo di benefici fiscali che ne è risultato – cui la disposizione di cui all’art. 220 c.d.c. mira ad ovviare – si palesa nella specie, men che imputabile a comportamento attivo dell’amministrazione doganale, piuttosto ascrivibile a condotta dello stesso importatore, avendo il medesimo allegato, alla dichiarazione doganale per l’esportazione, documenti che attestavano l’origine comunitaria della merce esportata, invece che quelli attestanti la qualità di merce oggetto di sospensione dei dazi, in forza del regime di perfezionamento attivo.

3.4. Ebbene, va rilevato in proposito che, con riferimento ad una vicenda del tutto analoga a quella oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia ha affermato che l’indicazione, nelle dichiarazioni di esportazione, di un codice di regime doganale erroneo, poichè idoneo a designare l’esportazione di merci comunitarie, anzichè del codice per le merci oggetto di sospensione dei dazi in forza del regime di perfezionamento attivo, fa sorgere un’obbligazione doganale, conformemente all’art. 203 c.d.c., n. 1 e all’art. 865, comma 1, del regolamento n. 2454/93.

Ed invero, l’indicazione del codice di regime doganale che designa la riesportazione di merci oggetto del regime di perfezionamento attivo mira a garantire una vigilanza effettiva da parte delle autorità doganali, mettendole in grado di identificare, sulla sola base della dichiarazione in dogana, la posizione delle merci interessate senza dover ricorrere a verifiche o a accertamenti ulteriori. In particolare – ad avviso della Corte europea l’indicazione di cui trattasi è volta a consentire alle autorità doganali di decidere, all’ultimo momento, di procedere ad un controllo doganale ai sensi dell’art. 37 c.d.c., n. 1, vale a dire di verificare se le merci riesportate corrispondano effettivamente alle merci sottoposte al regime di perfezionamento attivo. Ne discende che, qualora l’indicazione del codice di regime doganale erroneo nelle dichiarazioni d’esportazione abbia erroneamente conferito alle merci di cui trattasi la posizione di beni di provenienza comunitaria incidendo, di conseguenza, direttamente sulla facoltà delle autorità doganali di effettuare controlli ex art. 37 c.d.c., n. 1, l’utilizzo dei codici in parola deve essere qualificato come "sottrazione" di tali merci alla vigilanza doganale, idonea a far sorgere un’obbligazione doganale, in forza della disposizione suindicata.

Tale erronea indicazione nella dichiarazione d’esportazione integra, peraltro, una violazione anche dell’art. 78 c.d.c., che consente di procedere alla revisione della dichiarazione di esportazione delle merci al fine di correggere il codice di regime doganale loro attribuito dal dichiarante. Le autorità doganali sono tenute infatti, da un lato, a verificare se le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato siano state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti e se gli obiettivi del regime di perfezionamento attivo non siano stati messi in pericolo, nonchè, dall’altro, ad adottare, eventualmente, le misure necessarie per regolarizzare la situazione. Il che è ovviamente impedito dalla diversa qualificazione delle merci nella documentazione allegata alla dichiarazione di esportazione (cfr. C. Giust. CE, 14.1.10, cause riunite C-430/08 e C-431/08, Terex Equipment Ltd ed altri).

3.5. Alla stregua di tutti i rilievi che precedono, pertanto, risulta del tutto evidente – a giudizio di questa Corte – che la buona fede dell’importatore – che, in via di principio va esclusa in ogni caso in cui l’errore incolpevole sia stato indotto dal fatto che l’autorità doganale abbia ricevuto una dichiarazione non veritiera sulla provenienza e sulla qualità della merce, senza effettuare alcuna contestazione, occorrendo, come detto, un comportamento attivo di detta autorità (Cass. 7837/10) – deve, a fortiori, essere ritenuta inesistente, laddove la dichiarazione non veritiera provenga dallo stesso importatore.

E ciò, in special modo laddove quest’ultimo – per la sua qualità di soggetto esercente professionalmente l’attività di importatore, come nel caso di specie la Guidotto Risi s.p.a.- abbia proceduto all’irregolare introduzione di merce in ambito comunitario, "sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare". Con la conseguenza che tale soggetto – nel caso di specie la società intimata – viene ad assumere in concreto la qualità di debitore per la relativa obbligazione doganale, ai sensi dell’art. 203 c.d.c., comma 3 (Cass. 11181/10).

4. il motivo di ricorso in esame, pertanto, a giudizio della Corte, si palesa del tutto fondato.

5. L’accoglimento della censura proposta dall’Agenzia delle Dogane comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimata soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione; accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente; condanna l’intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.

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