Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-02-2011) 11-04-2011, n. 14396 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- All’esito di giudizio ordinario il Tribunale di Roma con sentenza emessa il 15.5.2006: 1) ha assolto con la formula dell’insussistenza del fatto reato i tre imputati indicati in epigrafe dal delitto di associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, svolgendo il G. il ruolo di capo ed organizzatore del sodalizio, ritenendo non raggiunta idonea prova della effettiva operatività dell’organismo criminoso all’infuori di quella connessa all’unico accertato episodio di importazione di droga in territorio italiano; 2) ha riconosciuto i tre imputati colpevoli del delitto di concorso in acquisto in Ecuador, importazione in Europa (Barcellona) e successiva tentata introduzione in Italia di trenta chili di cocaina, quantità ingente di stupefacente occultata in due pistoni idraulici spediti dall’Ecuador e destinati a Roma ad un sedicente R.M., come da conclusivo accertamento del 24.2.1994.

Concesse a tutti e tre i prevenuti le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2) e riconosciuta loro la diminuente per il giudizio abbreviato in origine richiesto dagli imputati ma non giustificatamente negato dal procedente g.u.p., il Tribunale ha condannato il G., il C. e il P.J. alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa ciascuno oltre alle pene accessorie di legge.

L’accertamento dell’episodio criminoso per cui è intervenuta condanna è il risultato di articolate indagini preliminari svolte nei confronti di più persone (sono stati tratti a giudizio G.C. e altri undici coimputati), scandite da plurimi servizi di intercettazione telefonica susseguitisi dal febbraio 1993, da servizi di osservazione e controllo di p.g. con coeve acquisizioni documentali, da una operazione di consegna "controllata" di droga autorizzata dalla allora procedente autorità giudiziaria di Genova ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 98) in relazione all’emerso progetto degli indagati di importare in Italia una partita di cocaina acquistata in Colombia facendola giungere, occultata nel corpo cilindrico di due pistoni idraulici per uso industriale, in Spagna per poi introdurla in Italia da lì importando i pistoni idraulici.

Indagini culminate il (OMISSIS) con l’intervento degli operanti militari della Guardia di Finanza presso un capannone di (OMISSIS), destinazione finale dei pistoni spediti per via aerea dalla Spagna a (OMISSIS). Intervento che conduce, oltre al sequestro dei pistoni, all’arresto tra gli altri di C. B. e del cittadino (OMISSIS) P.J.C.A. nonchè a perquisizioni domiciliari nei confronti degli indagati (incluso il G.) ed al sequestro di documenti pertinenti all’organizzata importazione della cocaina.

Le sequenze delle indagini e dei suoi esiti probatori ripercorse nella sentenza del Tribunale possono come di seguito sintetizzarsi.

Gli imputati acquistano in Colombia un consistente quantitativo di cocaina, che viene occultata in due pistoni idraulici spediti da (OMISSIS) dalla società ecuadoregna Bustamante Enrique alla società spagnola Interseal s.a. di (OMISSIS). I pistoni giungono a Barcellona, dove avviene la "consegna controllata" nel corso della quale la polizia spagnola rinviene e sequestra trenta pani di cocaina nei pistoni, che vengono svuotati, richiusi e lasciati proseguire per (OMISSIS) a seguito delle operazioni di sdoganamento e di nuova spedizione verso l’Italia in apparenza da parte della società spagnola Interseal, ma con l’effettiva presenza sul posto (come rivelano le intercettazioni) degli imputati, coordinati dal G. (non recatosi in (OMISSIS)), P.J. e C..

Quest’ultimo si avvale di una fittizia delega al ritiro per conto della Interseal al nome di R.M., nominativo che risulta essere anche quello del destinatario italiano del macchinario celante la droga.

Il Tribunale ha considerato acquisiti univoci e concordanti elementi di prova della concorrente penale responsabilità dei tre imputati nell’acquisto, detenzione, trasporto e importazione illeciti dei trenta chili di cocaina, desunti:

– quanto a G.C., dai significativi contenuti delle intercettazioni telefoniche, che lo rappresentano nel guidare e coordinare l’attività criminosa e nel seguire – in costante contatto con i correi presenti sul posto – tutte le fasi dello sdoganamento del macchinario con la droga nel porto di Barcellona e della sua successiva "riesportazione in Italia" in uno alla formazione dei necessari documenti di viaggio (fatture, lettere di carico, ecc);

– quanto a C.B., dalla disponibilità di documenti (sequestrati nella sua abitazione) intestati al G. e dimostrativi del diretto collegamento tra i due coimputati, dalla sua presenza nel capannone in cui sono consegnati a Roma i pistoni idraulici che dovrebbero contenere la droga, dal riconoscimento effettuatone dal coimputato P.J. (da lui atteso in auto al suo arrivo a (OMISSIS)) come del " R.M." postosi in contatto con la società di spedizione Eurosped (che cura il trasporto dei macchinari dall’aeroporto di (OMISSIS) al capannone della (OMISSIS));

– quanto a P.J.C.A., dal possesso di un appunto in spagnolo contenente le istruzioni per l’apertura dei pistoni recanti la cocaina e dalla effettuata confessione di aver preso parte all’intera operazione criminosa.

2.- Giudicando sulle impugnazione- dei difensori dei tre imputati, la Corte di Appello di Roma con la sentenza in data 19.6.2009, ha condiviso, al termine di una autonoma disamina delle risultanze processuali correlate ai rilievi critici degli imputati, le conclusioni raggiunte dal Tribunale in punto di penale responsabilità concorsuale dei tre appellanti per la contestata ipotesi consumata – e non già unicamente tentata, come sostenuto dalle difese – della fattispecie criminosa loro contestata.

Responsabilità che, quindi, ha confermato, ritenendo tuttavia di ridurre, per il loro stato di incensuratezza, le pene inflitte al C. e al P.J. a cinque anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa ciascuno. Ribadita la solidità del quadro probatorio attestante la condotta criminosa concorsuale di tutti e tre gli imputati (segnatamente respinta dal G.), la Corte di Appello ha specificamente affrontato le tematiche, di carattere subordinato, sollevate dalle difese dei prevenuti sulla qualificazione giuridica conferibile alla complessiva attività criminosa ascritta ai tre imputati.

In tale ottica i giudici di secondo grado hanno, in primo luogo, evidenziato l’insostenibilità della tesi del reato impossibile ex art. 49 c.p. (appello G.) per l’addotta inesistenza dell’oggetto del reato di importazione della cocaina, i due pistoni idraulici essendo giunti a destinazione in Italia "vuoti", cioè senza la cocaina nascosta al loro interno già prelevata in Spagna dalla locale polizia attivata dalla A.G. e dagli organismi investigativi italiani. La Corte di Appello ha precisato che il reato impossibile è configurabile, nella seconda previsione di cui all’art. 49 c.p., comma 2, nel solo caso in cui l’inesistenza dell’oggetto del reato rivesta carattere assoluto ab origine e non quando detta inesistenza sia meramente accidentale perchè sopravvenuta in virtù dell’intervento interruttivo del fatto criminoso compiuto dalla polizia giudiziaria.

In secondo luogo la sentenza di appello ha escluso l’invocata riqualificazione in termini di tentativo del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestato dall’accusa come consumato.

Soltanto il segmento della condotta integrato dalla importazione della cocaina in Italia si rende sussumibile nella ipotesi del tentativo, ciò che non può dirsi delle concorrenti e coeve attività di acquisto, detenzione e trasporto della droga, compiutamente realizzate. La norma incriminatrice di cui alla D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, osserva la Corte territoriale, sanziona una serie di condotte tipiche equivalenti che si pongono in rapporto di alternatività formale. Quando alcune di tali condotte si susseguono senza soluzione di continuità temporale ed esecutiva e in un medesimo contesto di disponibilità della sostanza stupefacente, non si è in presenza di più fatti criminosi (singoli e autonomi reati), ma di una unitaria condotta articolata in più fasi (acquisto, detenzione, tentativo di importazione) che si fondono nell’assorbente fatto della illecita detenzione della droga. Nel caso dei tre imputati le condotte di acquisto, detenzione e trasporto della cocaina dalla Colombia (transitata in Ecuador) sino alla Spagna e, potenzialmente, dalla Spagna in Italia è materialmente attuata all’estero, ma è giuridicamente punibile in Italia ai sensi dell’art. 6 c.p., in Italia avendo avuto origine l’attuazione del progetto criminoso e la predisposizione delle sue fasi successive attraverso l’accordo raggiunto dai coimputati e l’acquisizione dei mezzi finanziari occorrenti per l’acquisto estero della cocaina e dei macchinari in cui occultarla per poterla trasportare in Europa e in Italia.

3.- La descritta sentenza di secondo grado è stata impugnata per cassazione, con l’ausilio dei rispettivi difensori, dai tre imputati che deducono vizi di violazione di legge e di insufficienza e illogicità della motivazione, riassumibili nei termini che seguono ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Ricorso G..

1. Carenza di motivazione in ordine alla confermata responsabilità dell’imputato, desunta da meri contatti telefonici con alcuni coimputati e dai contenuti di poche conversazioni intercettate, il cui oggetto solo induttivamente è riferibile a traffici di droga e alla importazione dei trenta chili di cocaina per cui è processo.

D’altra parte l’imputato non era presente nel magazzino della (OMISSIS) dove sono arrivati i pistoni idraulici provenienti dalla Spagna e dove è avvenuto l’intervento finale della p.g..

2. I fatti accertati avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a ritenere integrata l’ipotesi del reato impossibile (i pistoni essendo "giunti in Italia privi della sostanza stupefacente previamente estratta dalla polizia in Spagna, pertanto privi dell’oggetto dell’azione criminosa"). In subordine gli stessi fatti non superano le connotazioni del tentativo criminoso, perchè le fasi iniziali del progetto di importazione della cocaina in Italia, non portata a buon fine (perchè in Italia non è arrivata la droga), rimangono incerte e nebulose e perchè comunque non può ritenersi integrare la detenzione di stupefacente la condizione di chi attenda il recapito o la consegna della sostanza stupefacente previamente acquistata.

3. Eccessività della pena inflitta all’imputato, determinata assumendo a base del calcolo sanzionatorio un pena troppo alta.

Con memoria depositata in cancelleria il 12.10.2010 il difensore del ricorrente, riprende e ribadisce il motivo di impugnazione concernente la configurabilità del reato tentato e non consumato di importazione di stupefacente, richiamando precedenti giurisprudenziali che avvalorerebbero tale tesi, e lamenta – prefigurando ulteriore profilo di doglianza, anch’esso subordinato- la ritenuta sussistenza della contestata aggravante della ingente quantità della droga destinata in Italia, dal momento che mancano dati tecnici sulla effettiva qualità e sul grado di purezza della cocaina sequestrata in Spagna.

Ricorso C..

1. Erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 56 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La Corte di Appello ha confermato la sussistenza della ipotesi consumata del reato contestato agli imputati in base al rilievo che le condotte di costoro integrano una unica fattispecie articolata in più fasi assorbite dalla condotta di detenzione della droga consumata all’estero ma preordinata in Italia. Ma tale ricostruzione non è condivisibile. Se per il principio di territorialità ( art. 6 c.p.) il reato deve considerarsi commesso in Italia quando quivi si sia verificato anche solo un frammento della condotta che costituisce il reato, occorre pur sempre avere riguardo alla qualità e alle componenti della condotta (o frazione di essa) realmente posta in essere nel territorio italiano. In situazioni del tutto analoghe a quella oggetto del processo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto configurabile la fattispecie tentata e non consumata di importazione di sostanze stupefacenti.

2. Difetto di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità della aggravante della ingente quantità della droga ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.

La sentenza impugnata ha omesso di accertare la sussistenza degli oggetti vi indici di riconoscibilità dell’aggravante in questione ed in particolare di quelli attinenti alla qualità della sostanza stupefacente oggetto di reato.

3. La Corte di Appello non ha fornito una risposta appagante, salvo il ricorso a formule di stile sulla gravità del reato, al subordinato motivo di appello invocante un giudizio di prevalenza delle pur concesse attenuanti generiche rispetto alla ridetta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.

Ricorso F.J..

1. Motivazione carente in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della ingente quantità della droga, fondata sulla rilevanza del solo non decisivo dato ponderale della sostanza stupefacente e non anche degli altri criteri (in primo luogo quello qualitativo) che concorrono a dare corpo alla aggravante.

2. Insufficiente motivazione in punto di mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche concesse al prevenuto. Prevalenza di cui questi deve ritenersi meritevole in ragione, oltre che del suo stato di incensuratezza, della sua personalità e del suo leale contegno processuale (confessione dell’addebito).

4.- Tutti e tre i ricorsi vanno respinti per l’infondatezza, per taluni versi manifesta, e per l’indeducibilità – in punto di trattamento sanzionatorio – degli illustrati motivi di impugnazione, in larga parte comuni, il solo imputato G. dolendosi anche della sua confermata responsabilità concorsuale.

A. Il primo motivo di ricorso di G., attinente alla sua ribadita colpevolezza per i fatti di causa, è generico e manifestamente infondato. Generico, sia per vaghezza di contenuti, sia per difetto di specificità, essendo costituito dalla pedissequa letterale riproduzione del medesimo motivo di gravame enunciato avverso la sentenza di primo grado, avulso da una qualsiasi reale lettura critica degli argomenti e dei dati probatori in base ai quali i giudici di appello hanno condiviso il giudizio di responsabilità del ricorrente in ordine alla sua sicura partecipazione alla complessa operazione di acquisto, detenzione, dissimulato trasporto ed importazione della individuata partita di trenta chili di cocaina.

Manifestamente infondato, perchè adeguatamente smentito dalle emergenze processuali passate in rassegna dalle due conformi decisioni di merito. Le conversazioni intercettate nelle quali interviene personalmente il G., richiamate dalla sentenza del Tribunale e riprese dall’impugnata sentenza di appello, non lasciano alcuna incertezza sulla univoca dimostrazione del ruolo di partecipe e di organizzatore dell’operazione illecita ricoperto dall’imputato, sì da rendere perfettamente irrilevante il contingente dato per cui il G. non è a sua volta presente nel capannone della (OMISSIS) in cui giungono a destinazione i pistoni idraulici che, secondo il programma criminoso, dovrebbero contenere la cocaina. Non sottacendosi poi che il diretto coinvolgimento del G. nella vicenda di narcotraffico, come non mancano di sottolineare – con pertinente logicità – entrambe le decisioni di merito, è riscontrato anche dalle dichiarazioni collaborative di F.L., che nel riferire dei suoi illeciti legami con il G. per traffici di droga ha rivelato di avere appreso dallo stesso della imminente importazione dalla Spagna di un carico di cocaina occultato in un macchinario di forma cilindrica.

B. Messa da canto – per sua totale inconferenza giuridica, alla stregua delle ragioni già esposte dalla sentenza impugnata con il conforto della giurisprudenza di legittimità – la generica prospettazione del reato impossibile per inesistenza dell’oggetto del reato (droga) formulata con il ricorso (secondo motivo, prima parte) del G. (Cass. Sez. 1, 6.3.2007 n. 22722, P.G. in proc. Grande Aracri, rv. 236764: "L’inesistenza dell’oggetto del reato da luogo a reato impossibile solo dove l’oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l’oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali"), infondata deve valutarsi la censura relativa alla mancata definizione del fatto criminoso come tentativo di importazione dello stupefacente e non come fattispecie consumata, secondo quanto riaffermato dalla Corte di Appello. Censura espressa, anche in questo caso richiamando l’omologo motivo di gravame contro la sentenza del Tribunale, dai ricorrenti G. (secondo motivo di ricorso, seconda parte) e C. (primo motivo di ricorso).

In proposito è indispensabile precisare – per gli effetti di cui all’art. 521 c.p.p. – che l’accusa contestata agli imputati è specificamente integrata, come da formulata imputazione, dalle concorrenti diacroniche condotte di "acquisto" in (OMISSIS) della cocaina (i trenta chili sequestrati, durante il percorso della droga, in Spagna), di sua "spedizione" – ovviamente presupponente una coeva detenzione illecita – dall’Ecuador in modo occulto, di sua "tentata introduzione" (importazione) nel territorio dello Stato. Tanto chiarito, è agevole rilevare la correttezza giuridica degli argomenti in virtù dei quali la Corte di Appello di Roma ha ritenuto di escludere la ravvisabilità nel fatto-reato, globalmente considerato nelle sue dinamiche sequenze esecutive, del tentativo di reato, in luogo del reato consumato di cui sono stati giudicati responsabili i tre ricorrenti.

L’esatta analisi al riguardo sviluppata dalla sentenza di appello è incardinata, per un verso, sulla esegesi strutturale della fattispecie criminosa prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, rimasta sostanzialmente immutata – quanto alle componenti della materialità del reato-dopo la novella normativa di cui alla L. 21 febbraio 2006, n. 49, e – per altro verso – sulla puntuale applicazione del principio di territorialità come disciplinato dall’art. 6 c.p., comma 2.

Come dedotto dalla sentenza impugnata, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 deve considerarsi norma a più fattispecie alternative (condotte plurime), la cui eventuale congiunta realizzazione implica l’assorbimento delle diverse condotte in un unico reato. Allorchè siano attuate, in un medesimo contesto modale e temporale ovvero in sequenza cronologica senza soluzione di continuità, più condotte tra quelle sanzionate dalla L. n. 633 del 1941, art. 73 aventi per oggetto materiale uno stesso compendio di sostanza stupefacente non si determina un fenomeno di concorso formale di reati, ma un unitario fatto criminoso posto in essere nella dinamica esecutiva di un organico ed indivisibile progetto antigiuridico (cfr.: Cass. Sez. 4, 19.11.2008 n. 6203/09, Canu, rv. 244101; Cass. Sez. 3, 26.11.2009 n. 8163/10, Merano, rv. 246211; Cass. Sez. 6, 11.12.2009 n. 9477/10, Pintori, rv. 246404). E’ di tutta evidenza che in una siffatta situazione, in cui le singole condotte illecite afferenti alla stessa quantità di droga siano contestuali o cronologicamente contigue e siano riconducibili ad uno stesso soggetto agente o a più soggetti operanti in concorso e previo accordo tra loro, l’unitarietà e la medesimezza del fatto reato, cioè della condotta nel suo complesso e nei suoi segmenti formativi, producono la sussunzione (o assorbimento) del contegno illecito per dir così minore in quello più grave e, in senso lato, onnicomprensivo. Effetti che assumono una propria specifica significatività quando, come nel caso di specie, uno dei segmenti dell’unitario comportamento antigiuridico è costituito da una condotta di detenzione illecita dello stupefacente, cioè da una ipotesi criminosa di natura permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo in cui si esplica la relazione di disponibilità, materiale e/o giuridica, della droga facente capo ai soggetti agenti in concorso (v. Cass. Sez. 4, 3.6.2009 n. 34332, Baye, rv. 245200).

Nella descritta casistica ermeneutica, sul piano della territorialità della condotta delittuosa ( art. 6 c.p., commi 1 e 2), è agevole rilevare che ad istituirne la consumazione nello Stato è sufficiente che qui sia attuato uno dei frammenti della complessiva azione illecita, secondo il criterio di ubiquità accolto dal legislatore. Nel senso che a tal fine basta che nel territorio nazionale sia avvenuta anche una parte minima dell’azione esecutiva, ancorchè -in via di ipotesi- priva dei requisiti di idoneità ed inequivocità richiesti per integrare il tentativo del reato (Cass. Sez. 6, 6.5.2003 n. 26716, Viti, rv. 225966). Ora non è revocabile in dubbio, alla luce degli elementi di prova vagliati e valorizzati dalla sentenza di appello (sulla scia della condivisa sentenza del Tribunale), che -in piena simmetria con il principio di correlazione con l’accusa (come enunciata in imputazione)- gli imputati: in Italia hanno ideato e programmato l’acquisto della consistente partita di cocaina in Sud America; in Italia hanno acquisito e predisposto i mezzi finanziari, non certo irrisori in rapporto alla quantità e qualità della droga da acquistare, per poter perfezionare l’acquisto estero; in Italia e dall’Italia hanno organizzato le modalità di trasferimento dissimulato (importazione) dello stupefacente in Europa e in Italia, dopo l’acquisto e la raggiunta disponibilità dello stesso, da considerarsi – per ciò – in loro autonoma detenzione; in Italia hanno organizzato modi e tempi di spedizione della cocaina "detenuta" e giunta nella penisola iberica, dalla Spagna in Italia (v: Cass. Sez. 4, 22.5.1997 n. 7204, Franzoni, rv. 208534: "Per l’applicabilità del principio di territorialità di cui all’art. 6 c.p. è sufficiente che in Italia sia avvenuta una parte dell’azione anche piccola, purchè preordinata -secondo una valutazione "ex post" – al raggiungimento dell’obiettivo delittuoso. Ne consegue che, in tema di traffico internazionale di stupefacenti, se l’accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi occorrenti alla importazione e all’occultamento della droga, realizzati in Italia, appaiono preordinati all’acquisto e alla detenzione della stessa, poi effettivamente consumati all’estero, il reato deve ritenersi commesso in Italia"; Cass. Sez. 4,13.6.2007 n. 34116, Vilardell Bonadona, rv.

236943).

C. Destituito di fondamento è il motivo di ricorso prospettato dagli imputati C. (secondo motivo) e P.J. (primo motivo) in ordine alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante della quantità ingente della cocaina oggetto del reato, che le due conformi decisioni di merito coniugano alla oggettiva rilevanza e pericolosità della quantità di cocaina detenuta dagli imputati.

Valutazione aderente allo stabile indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice, che ha sempre privilegiato, tra gli indici rivelatori della configurabilità dell’aggravante, l’idoneità della stessa a costituire un grave pericolo per la salute pubblica in ragione della sua attitudine quantitativa a soddisfare le esigenze di consumo di un numero elevato di tossicodipendenti, a prescindere dalla incidenza della situazione del mercato locale o della sua eventuale saturazione. Criteri anche di recente ulteriormente ribaditi e meglio definiti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6, 2.3.2010 n. 20119, Castrogiovanni, rv. 247374: "In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non possono di regola definirsi ingenti i quantitativi di droghe pesanti o leggere che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi").

D. Indeducibili vanno qualificati i rilievi dei tre ricorrenti (terzo motivo ricorso G.; terzo motivo ricorso C.; secondo motivo ricorso P.J.) in merito alla addotta severità del trattamento sanzionatorio ad essi applicato. I rilievi investono un profilo della regiudicanda, appunto quello del trattamento sanzionatorio, che è rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e si sottrae a scrutinio di legittimità, quando – come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza di appello – si mostri sorretto da una congrua e logica motivazione. La Corte di Appello ha adeguatamente chiarito le ragioni della conferma della pena inflitta in primo grado al G. e delle cause ostative ad una ulteriore riduzione, per effetto di un eventuale bilanciamento di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto all’aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, della diminuita pena inflitta al C. e al P.J..

Al rigetto delle impugnazioni segue per legge la condanna dei tre ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2011, n. 16407 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Badolato condannava Enel Distribuzione S.p.A. a risarcire a B.R. il danno da inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica, quantificato in Euro 1,00.

L’inadempienza veniva ravvisata nel mancato rispetto del provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia, in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. -il contratto di somministrazione.

Con sentenza n. 699, depositata il 1 giugno 2009, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello di Enel Distribuzione, respingeva la domanda e condannava la B. al pagamento delle spese di entrambi i gradi. Il Tribunale osservava per quanto interessa: l’art. 1196 c.c. stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore; la norma è derogabile contrattualmente o per effetto di clausole che vengano inserite automaticamente nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.; il potere integrativo dell’Autorità Garante riguarda in gran parte il rispetto degli standard qualitativi nell’erogazione del servizio pubblico e l’effetto integrativo del contratto individuale di utenza si limita all’ambito oggettivo della prestazione del servizio da parte del concessionario, ma non si estende – fatta eccezione per la determinazione delle tariffe – alla prestazione di pagamento da parte dell’utente.

Avverso la suddetta sentenza la B. ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione.

Enel Servizio Elettrico S.p.A., procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A., ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1 – Il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista;

in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. Sez. 3^, 11 giugno 2008, n. 15478).

2 – Il primo motivo adduce nullità della sentenza e del procedimento; violazione degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non sono ammissibili per il procedimento di appello;

violazione art. 24 Cost..

La censura, che non indica a quale delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. ci si intenda riferire, è manifestamente infondata.

Anche di recente è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. 13 giugno 2009, n. 6205), secondo cui la norma dell’art. 281- sexies c.p.c. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – è norma applicabile anche nel giudizio di appello, in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado (Cass. 27 gennaio 2011 n. 2024).

Nella specie parte ricorrente non si era avvalsa della facoltà concessa alle parti nel giudizio di appello dall’art. 352 c.p.c., comma 2 e, in questa sede, non ha spiegato il pregiudizio al proprio diritto di difesa che la scelta processuale del Tribunale le avrebbe arrecato Al riguardo va ribadito il seguente principio: l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3^, 20 novembre 2009, n. 24532).

3 – Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare degli art. 1196 e 1339 c.c. con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 200 del 1999.

Al ricorso è applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata antecedentemente al 4 luglio 2009) l’art. 366-bis c.p.c., a norma del quale i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ orientamento costante della Corte (confronta la recente Cass. 25 marzo 2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta; poi la rapporti ad uno schema normativo tipico; infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Parte ricorrente chiede "se il provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999 art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede che (Tempi e modalità di pagamento della bolletta) "L’esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" integri ex art. 1139 c.c. i contratti individuali tra società Enel Distribuzione S.p.A. e singoli utenti, di tal che questi ultimi, in caso di inottemperanza da parte della predetta società, possano adire l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno".

Il quesito risulta privo di riferimenti all’art. 1196 c.c., pure indicato nella rubrica della censura, il quale, peraltro, stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore e, quindi, pone una regola opposta a quella, postulata.

Inoltre il riferimento all’art. 1139 implica un’attività interpretativa del contenuto e dei limiti dell’indicato provvedimento dell’Autorità.

Infine, il quesito pecca di astrattezza, in quanto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato le ragioni che avevano indotto il Tribunale a negare che detto provvedimento potesse integrare i contratti individuali.

4 – Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad Enel.

La censura riguarda l’affermazione del Tribunale circa la mancanza di. prova del danno subito dalla parte ricorrente. Essa è inammissibile, sia perchè tratta una questione che implica apprezzamenti di fatto, sia perchè viola l’art. 366-bis c.p.c..

Quando ci si duole per un vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897).

Nella specie manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

5 – Il quarto motivo ipotizza violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c..

La doglianza attiene all’obbligo di informazione all’utenza circa le modalità gratuite di pagamento.

Il quesito finale (se per effetto degli artt. 1175 e 1373 c.c. la società Enel Distribuzione sia obbligata a informare gli utenti delle modalità gratuite di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia) non si presta all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

6 – Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-05-2011, n. 2912 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso n. 1273 del 2005, proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, il professor G. M., nella qualità di professore associato di fascia b), già incaricato stabilizzato, chiedeva l’annullamento del decreto rettorale n. 53980 in data 1° agosto 2005, di revoca del precedente decreto n. 52196 del 13 giugno 2000, con cui era stato concesso il prolungamento biennale del servizio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992.

2. Il ricorso veniva respinto dal citato TAR con la sentenza n. 3472 del 9 novembre 2005, nella quale si rilevava come la revoca impugnata fosse – al di là del "nomen iuris" utilizzato – un vero e proprio atto di annullamento d’ufficio, per la rilevata illegittimità della precedente delibera, con la quale era stato concesso al ricorrente il prolungamento biennale del servizio.

Il prolungamento, infatti, non avrebbe potuto essere accordato, essendo stato già attribuito ai professori associati, ex incaricati stabilizzati, un innalzamento a 70 anni del limite di età per il collocamento a riposo (limite fissato a 65 anni per gli altri professori associati), con conseguente inapplicabilità della norma (art. 16 D.Lgs. n. 503/1992 cit.), che rende possibile il prolungamento del servizio effettivo per un biennio, rispetto ai limiti ordinari (ma non anche straordinari) del collocamento a riposo.

Insussistenti, infine, sarebbero state le denunciate violazioni dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 136 della legge n. 311/2004, non ritenendosi necessaria una specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico all’annullamento di un atto, disposto come nel caso di specie prima che lo stesso acquistasse efficacia e non essendo applicabili al rapporto di servizio dei docenti universitari di ruolo disposizioni, riferite solo ai rapporti fra privati; in nessun caso, peraltro, le esigenze di contenimento della spesa previdenziale avrebbero potuto giustificare casi di trattenimento in servizio non consentiti dalle legge.

3. In sede di appello, l’interessato ribadiva le proprie contestazioni, con riferimento sia all’assenza dei presupposti della revoca, sia alla omessa motivazione sull’interesse pubblico all’annullamento (se tale dovesse ritenersi la natura del provvedimento impugnato), essendo il disposto pensionamento in contrasto con le finalità (perseguite dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992) di contenimento della spesa previdenziale ed emesso, per di più, mentre il prolungamento biennale di cui trattasi (nella fattispecie operante nel periodo 1.11.2004 – 31.10.2006) era efficace ed in corso di esecuzione.

La sentenza appellata, inoltre, risulterebbe priva di motivazione, non potendo ritenersi sufficiente il richiamo a precedenti conformi, ove sottoposti a "critica analitica ed articolata": nella fattispecie, infatti, l’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia sarebbe erroneo, in quanto i professori associati – già incaricati stabilizzati – non godrebbero affatto di un regime di quiescenza privilegiato, essendo stato soltanto mantenuto per i medesimi il precedente sistema di pensionamento, così come avvenuto per i professori ordinari ed essendo per entrambi decaduta la norma limitativa contenuta nel D.L. n. 460/1993, non convertito in legge.

4. Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello non possa trovare accoglimento, per ragioni che – in base a criteri di priorità logica – debbono partire dalla disamina della questione interpretativa prospettata, circa l’applicabilità, o meno, ai professori associati, ex incaricati stabilizzati, del prolungamento biennale del servizio attivo, nei modi previsti per la generalità dei pubblici dipendenti dall’art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992.

Tale applicabilità, in effetti, non può essere ammessa, risultando i professori associati destinatari di una norma – art. 24 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 – che al primo comma dispone, in via generale, il collocamento a riposo degli appartenenti alla categoria "dall’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età" e che pone, al secondo comma, una disposizione speciale per "i professori incaricati stabilizzati, divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità", i quali conservano "il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell’anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età".

In tale contesto, numerose pronunce giudiziali hanno escluso l’applicabilità della elevazione, prevista in via generale, dei limiti di età per il collocamento a riposo, nei confronti di coloro che – come i professori associati ex incaricati – fossero già destinatari di un beneficio derogatorio, rispetto al trattamento degli altri docenti di pari qualifica (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, nn. 3204 del 6 giugno 2000, 4500 del 5 settembre 2002, 3388 del 6 giugno 2006; Cons. St., sez. V, n. 266 del 12 marzo 1996; Cons. St., sez. IV, n. 7210 del 7 dicembre 2006).

Il Collegio non ritiene di doversi discostare da tale linea interpretativa, che fa applicazione di criteri ermeneutici corretti, là dove esclude che il più volte citato art. 16 D.Lgs. n. 503/1992 – riferito agli ordinari limiti di età per il pensionamento – sia applicabile ai pubblici dipendenti, per i quali risultino dettate disposizioni speciali di analoga natura (senza che muti i termini della questione, evidentemente, il fatto che dette disposizioni speciali costituiscano, o meno, conservazione di benefici preesistenti, essendo la distinzione basata sulla specialità della disposizione rispetto alla regola, dettata in via generale per la categoria di appartenenza).

Appare dunque corretto ritenere, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, che i professori incaricati stabilizzati (destinatari di disposizioni peculiari come quella di cui all’art. 111 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ma pur sempre nell’ambito della fascia degli associati) – conservando in via straordinaria la possibilità di permanere in servizio fino al 70° anno di età – non possano cumulare l’ulteriore beneficio del prolungamento del servizio effettivo per un altro biennio, senza peraltro che possano operarsi, come suggerito dall’appellante, generalizzati parallelismi con la complessa normativa riservata ai professori ordinari (cfr. Cons. St., sez. VI, 23 novembre 1994, n. 579 e 3 marzo 1999, n. 264, nonché, da ultimo, art. 1, commi 17 e 18 della legge 4 novembre 2005, n. 230).

L’interpretazione fatta propria dal Collegio – oltre a comportare il rigetto del secondo ordine di censure, prospettato dall’interessato – implica la condivisione della tesi, recepita nella sentenza appellata, circa la natura sostanziale del provvedimento impugnato, che – pur formalmente denominato "revoca" – opera in realtà l’annullamento, in via di autotutela, di un atto illegittimo (originario decreto rettorale applicativo dell’art. 16 D.Lgs. n. 503/92).

Va conseguentemente respinto anche il terzo motivo di gravame (sulla dedotta insussistenza dei presupposti della revoca), mentre ugualmente non condivisibili appaiono le ulteriori argomentazioni difensive, riferite a violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90, dell’art. 1 comma 136 della legge n. 311/2004 e dell’art. 3, comma 1, della legge delega n. 421/1992, nonché a difetto di motivazione sotto vari profili.

Nel caso di specie infatti, non può dirsi superato il "termine ragionevole" per l’annullamento d’ufficio, di cui alla prima disposizione sopra citata, in quanto l’atto annullato – ad esecuzione differita – non aveva ancora avuto completa esecuzione, mentre le ragioni di interesse pubblico per agire in via di autotutela risultano correttamente esposte dall’Amministrazione universitaria, anche con riferimento all’art. 1, comma 136 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (sul contenimento degli oneri finanziari, quale finalità ribadita anche dall’art. 3, comma 1 della citata legge n. 421 del 23 ottobre 1992).

Deve essere considerato infatti che – se l’innalzamento dei limiti di età, previsti per il collocamento a riposo, costituisce misura di contenimento della spesa pubblica a livello macroeconomico – mantenere in servizio unità di personale, oltre i limiti previsti dalla legge, implica indubbiamente un aggravio finanziario sul bilancio dell’Amministrazione interessata, di modo che correttamente l’Università appellata ha rilevato, nel provvedimento impugnato, che "il prolungamento del servizio per un ulteriore biennio dei professori associati ex incaricati stabilizzati comporterebbe un maggiore onere di spesa sia in ambito universitario che in ambito previdenziale, non supportato da riscontri normativi".

5. Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio – da porre a carico della parte soccombente – vengono liquidate nella misura di Euro. 500,00 (Euro cinquecento/00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello n. 2282 del 2006, in epigrafe indicato.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di Euro. 500,00 (Euro cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-05-2011) 27-05-2011, n. 21381 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ti di reclusione.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza 13 dicembre 2010 del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, deducendo vizi e violazioni nella motivazione della decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) I motivi di impugnazione del Procuratore generale della Corte di appello di Catania.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, con la quale ex art. 444 c.p.p. è stata applicata all’imputato la pena di mesi sei di reclusione, per il delitto di cui all’art. 337 c.p..

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione della norma di cui all’art. 99 c.p., comma 4, poichè non è stato effettuato nella misura ivi prevista l’aumento di pena conseguente alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata nel quinquennio.

Invero, il Tribunale, dopo avere correttamente osservato che non ricorre nel caso di specie alcuna ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e che la qualificazione giuridica operata dalle parti alla luce dei risultati delle espletate indagini è corretta, ha omesso di rilevare che l’accordo, prospettato sull’entità della pena da applicare, è errato e che la pena alla quale si è pervenuti è illegale.

Le parti infatti, dopo avere deciso di tener conto della circostanza aggravante soggettiva della recidiva reiterata infraquinquennale correttamente contestata, considerando il delitto espressione di una spiccata pericolosità sociale, in perfetta conformità con la capacità criminale manifestata dall’imputato, con la commissione dei reati per i quali ha già riportato condanna con sentenze passate in giudicato, non hanno, poi, operato sulla pena base, determinata in mesi sei di reclusione, l’aumento di pena nella misura fissa prevista dal legislatore con le modifiche apportate all’art. 99 c.p., comma 4 dalla L. n. 251 del 2005.

Tale novella ha introdotto l’obbligo per il giudice, che, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ritenga di dovere tener conto della recidiva reiterata, di effettuare l’aumento di pena nella misura fissa pari alla metà della pena nel caso di cui all’art. 99, comma 1 e di due terzi nel caso di cui al predetto art. 99, comma 2.

L’unico limite al predetto aumento di pena – osserva ancora il ricorrente – nasce dalla previsione dell’art. 99, u.c., che sancisce:

"In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".

Tale limite, però, non può nel caso in esame servire a calmierare la pena, avendo l’imputato riportato in passato condanna a pene che cumulate consentono di individuare un tetto massimo che è superiore all’aumento dei due terzi della pena anzidetto.

Pertanto, ad avviso della parte pubblica, avendo le parti determinato la pena base mesi sei di reclusione, l’aumento prescritto dalla legge per la recidiva reiterata nel quinquennio applicata doveva essere di mesi quattro di reclusione, sicchè, applicata alla pena finale la riduzione di 1/3 ex art. 444 c.p.p., la pena doveva essere di mesi sei mesi e giorni venti di reclusione.

Il Procuratore generale presso questa corte di legittimità, a sua volta, ritenuto che, così come eccepito dal ricorrente, con riferimento alla quantificazione della contestata recidiva (aumento in misura fissa), è stata irrogata una pena "illegale" e che ciò è da ascrivere a mero errore materiale, poichè il meccanicistico e non discrezionale conteggio porta ad una pena finale di mesi sei e giorni venti di reclusione (anzichè mesi sei) attraverso i vari passaggi precisati nei motivi di ricorso, ha concluso chiedendo l’applicazione nella delle regole di cui all’art. 619 c.p.p., comma 2 con conseguente rettifica della sentenza emessa dal giudice del tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, in data 13.12.2010 nei confronti di D.P.A., determinando la pena finale in mesi sei e giorni venti di reclusione.

2.) le ragioni della decisione di questa Corte di legittimità.

Ritiene il Collegio, pacifica l’illegittimità della pena, che nella specie non sia praticabile la chiesta rettificazione della sentenza ex art. 619 c.p., comma 2 ma che sia necessario procedere all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Invero, nella specie, è evidente che è venuto radicalmente meno l’accordo negoziale tra parte pubblica e parte privata sulla pena finale concordata: la nullità della statuizione relativa alla scorretta ed illegittima determinazione della sanzione travolge in questo caso l’intera sentenza, deliberata in esito alla procedura di accordo tra le parti ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p..

La gravata sentenza va quindi annullata senza rinvio con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.