T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 13-06-2011, n. 1528

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 20.10.2010, il Questore della Provincia di Lecco revocava il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato a favore del sig. Z.J., viste le condanne penali subite da quest’ultimo per violazione del DPR 309/1990 sugli stupefacenti.

Contro il citato decreto era proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Lecco, che rigettava l’impugnativa con proprio decreto del 3.2.2011.

Il provvedimento prefettizio era gravato davanti a questo TAR, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per la reiezione del ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 9.6.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso è infondato.

Non appare in contestazione, infatti, che l’esponente abbia subito una pluralità di condanne per violazione della disciplina sugli stupefacenti di cui all’art. 73 del DPR 309/1990 (in particolare: Tribunale di Monza in data 7.2.2008; Tribunale di Milano in data 9.7.2008 e Tribunale di Lecco in data 27.7.2010).

Sul punto, evidenzia il Collegio come i reati di cui all’art. 73 del DPR 309/1990 rientrano fra quelli ("reati inerenti gli stupefacenti"), per i quali gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 286/1998, alla luce dalle modifiche introdotte dalla legge 189/2002, escludono automaticamente l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale.

La giurisprudenza amministrativa risulta ormai consolidata nel senso che la sentenza condanna per i reati di cui sopra, viste le novità della legge 189/2002, costituisce di per sé ostacolo al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che l’Amministrazione possa effettuare una diversa valutazione della pericolosità sociale del soggetto, tenuto conto che lo stesso legislatore ha direttamente effettuato tale valutazione, mediante l’individuazione di una serie di reati ritenuti in ogni caso ostativi alla permanenza sul territorio nazionale (Corte Costituzionale, 16.5.2008, n. 148; Consiglio di Stato, sez. VI, 2.12.2008, n. 5924 e 21.4.2008, n. 1803; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 5475/2008, n. 5674/20008 e n. 3140 del 6.4.2009, TAR Lombardia, Milano, sez. III, ord. n. 405/2008 e, fra le più recenti, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 21.2.2011, n. 511, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 30-06-2011, n. 5761

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Svolgimento del processo

Con il decreto indicato in epigrafe il Direttore Generale per i Beni Ambientali e Paesaggistici ha annullato, relativamente al solo capannodeposito attrezzi indicato al n. 3, il provvedimento con cui il Comune di Monteriggioni aveva espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e dell’art. 39 della legge 724/94, in merito all’istanza di sanatoria di fabbricati abusivamente realizzato dal ricorrente nel predetto Comune su immobile distinto in località Vallecchie.

I ricorrenti, comproprietari dell’immobile in questione, impugnano, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 47/85;

Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione in relazione all’art. 82 del DPR 616/77;

Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, chiedendo il rigetto del gravame.

Non si è costituto il Comune intimato ritualmente.

Con ordinanza presidenziale n. 37 del 21.4.1997 sono stati disposti incombenti istruttori, reiterati con ordinanza collegiale n. 2067 del 7.3.2011.

Con memorie in vista dell’udienza di discussione del merito del gravame i ricorrenti hanno ulteriormente approfondito le proprie difese.

All’udienza pubblica del 12.5.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, incentrato sull’inapplicabilità della normativa in tema di sanatoria paesistica all’immobile in questione in quanto completato nel 1971 in epoca antecentente al vincolo paesistico – apposto con d.m. del 18.12.1972 – è infondato.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 20 del 22.7.1999, ribadita dalla successiva giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. St., VI, 9.9.2005 n. 4662; id., 16.3.2005 n. 1094; 16.2.2005 n. 492; id., 22.8.2003 n. 4765) ha avuto modo di chiarire che in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 32 della legge 28.2.2985 n. 47, l’obbligo di acquisire il parere da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste anche per le opere realizzate anteriormente all’imposizione del vincolo stesso. A tale conclusione l’Adunanza Plenaria è pervenuta nella considerazione che "in mancanza di indicazioni univoche desumibili dal dato normativo" alla questione di cui sopra non può che darsi una soluzione "alla stregua dei principi generali in materia di azione amministrativa, tenuto conto della valenza attribuita dall’ordinamento agli interessi coinvolti nell’applicazione della disposizione legislativa di cui si tratta" e, conseguentemente, "la Pubblica Amministrazione, sulla quale incombe più pressante l’obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone".

Tali principi sono pienamente condivisi dalla Sezione che, in numerosi precedenti, ha costantemente ribadito che il Comune, nell’esercizio del suo potere subdelegato, deve effettuare il giudizio di compatibilità paesistica tenendo conto dalla disciplina normativa vigente al momento della pronuncia in quanto la disposizione di portata generale di cui all’art. 32, primo comma, della legge 47 del 1985 relativa ai vincoli che appongono limiti all’edificazione, non reca alcuna deroga al principio di legalità che impone l’esplicazione della funzione amministrativa secondo la norma vigente al tempo in cui la funzione si esplica ("tempus regit actum").

In tale prospettiva, anche nella fattispecie in esame, va ribadito che il Comune (quale ente subdelegato) ed il Ministero erano tenuti ad applicare la normativa paesistica vigente al momento in cui il parere deve essere reso, in quanto prima l’immobile non aveva giuridica esistenza, atteso che l’art. 32, primo comma, della legge 47 del 1985 deve interpretarsi "nel senso che l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria e che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l’attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente" (cfr. tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 marzo 2011, n. 2077).

La seconda doglianza, con cui si lamenta il difetto di istruttoria, e di conseguenza di motivazione, dell’atto impugnato risulta invece fondata.

Il provvedimento impugnato dispone l’annullamento parziale del parere favorevole espresso dal Comune di Monteriggioni in merito all’istanza di sanatoria di alcune fabbricati abusivamente realizzato dal ricorrente nel predetto Comune, in quanto limita l’annullamento al solo "fabbricato contrassegnato al n. 3..adibito a deposito attrezzi".

L’atto di annullamento è stato adottato in considerazione delle caratteristiche del capanno collegate ai materiali di costruzione, come si evince dalla motivazione che indica espressamente, quale unica ragione dell’insanabilità dell’abuso, che "è realizzato in tufoni, legname e copertura in ondulina; insieme questo che evidenzia in maniera estremamente chiara la precarietà della struttura che, inserita in un contesto naturale e costruito ordinato e ben progettato, finisce per costituire una nota stridente ed estremamente deturpante" per l’ambiente circostante.

Tale rilievi, tuttavia, unicamente incentrati sul tipo di materiali utilizzati, non sembrano tener conto di alcune circostanze fondamentali prospettate dai ricorrenti, anche nel gravame introduttivo e ribadite nelle memorie successive, i quali asseriscono che l’uso di legno e lastroni nelle costruzioni dell’area interessata costituisce piuttosto una caratteristica del luogo e comunque non differisce nell’aspetto dall’immobile principale di cui rappresenta una pertinenza rispetto al quale il Ministero non ha inteso esercitare il potere di annullamento. Quest’ultimo elemento, peraltro, non è stato oggetto di alcuna considerazione da parte dell’Autorità tutoria, che non menziona neppure le modeste dimensioni del fabbricato – di appena 24 mq – né alcun altro profilo atto a ravvisare le ragioni per cui tale capanno possa essere ritenuto non compatibile, a differenza dell’immobile principale cui accede, con i valori paesistici tutelati.

Non avendo l’Amministrazione in alcun modo considerato tali determinanti elementi di valutazione l’atto gravato risulta viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, com’è confermato dallo stesso comportamento processuale della resistente che non ha ottemperato né all’ordinanza presidenziale n. 37 del 21.4.1997 – con cui si chiedevano chiarimenti in merito alla data di realizzazione dell’abuso in contestazione e la documentazione relativa all’attività istruttoria effettuata in vista dell’adozione del provvedimento impugnato – né all’ordinanza collegiale n. 2067 del 7.3.2011 con cui detti incombenti istruttori sono stati reiterati.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va accolto, assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, addossando le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, alla parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate nella misura di Euro 1,500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-11-2011, n. 25429 Personale non docente

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Svolgimento del processo

L’odierno ricorrente, già dipendente di ente locale nell’ambito del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dislocato presso istituto e scuole statali e transitato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nei ruoli del personale dello Stato, si rivolgeva al Tribunale, giudice del lavoro, per ottenere, nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’istituto scolastico di destinazione, il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale accoglieva la domanda e la decisione veniva riformata dalla Corte d’appello dell’Aquila che, con la sentenza qui impugnata, faceva applicazione di una disposizione contenuta nella legge finanziaria del 2006 ( L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218), emanata nel corso del processo. Di questa decisione il ricorrente domanda la cassazione con tre motivi, sostenendo, in particolare, l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., la violazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 e, in subordine, l’incostituzionalità della previsione della predetta norma sopravvenuta.

Il Ministero resiste con controricorso. L’istituto scolastico non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso viene accolto in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio in esito alla odierna udienza di discussione.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La richiamata norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva. Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate.

L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle Leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009).

Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); – se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo".

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente dell’art. 1, comma 218 della finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2, TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46 e 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-12-2011, n. 27772

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 5, 14 e 18 novembre 1992 la Banca Cariplo S.p.A. evocava, dinanzi al Tribunale di Verbania, P. S. e D.B.I., entrambi in proprio e quali genitori (legali rappresentanti) di D.B.V., S. P. e F.G. quali venditori, esponendo di essere creditrice di P.S. della somma di L. 28.452.252 (di cui L. 15.000.000 per capitale, oltre interessi dal 3.1.1987, in solido con D.B.F.) in virtù di decreto ingiuntivo dei 3.3.1988, emesso dal Presidente del Tribunale di Verbania, e di avere constatato, all’atto di promuovere azione esecutiva nei confronti della debitrice, l’intestazione di tutti i beni alla figlia minore D.B.V.. Deduceva, pertanto, la simulazione relativa degli atti di compravendita a rogito notaio Satta Fiores del 18.7.1991 rep. 22356, del 1.4.1992 rep. 23317 e del 6.5.1992 rep. 23420 in considerazione delle sintomatiche circostanze costituite dai tempi della loro redazione (successivamente alla notificazione e alla definitività del decreto ingiuntivo), dell’incapacità patrimoniale della minore acquirente e della promessa di vendita, con scrittura privata del 16.1.1984, dell’appartamento e dell’autorimessa da S.P. a P.S.. Tanto premesso, chiedeva l’accertamento della simulazione dei predetti atti e della conseguente dichiarazione di proprietà dei coniugi P. e D. B. del magazzino di cui all’atto del 18.7.1991 e della sola P. dell’appartamento e dell’autorimessa relativi agli altri due rogiti sopra riportati.

Instaurato il contraddicono, nella resistenza dei convenuti P. e D.B. (rimasti contumaci il F. e lo S.), che spiegavano anche riconvenzionale per il risarcimento dei danni, il Tribunale adito, all’esito dell’istruzione della causa, accoglieva la domanda attorea e, accertata la simulazione degli atti di compravendita denunciati, dichiarava la proprietà esclusiva della P. degli immobili oggetto degli atti predetti e respingeva la domanda riconvenzionale, condannando i coniugi P. e D.B. al pagamento delle spese di lite.

In virtù di rituale appello interposto da D.B.V., nel frattempo divenuta maggiorenne (citati in giudizio tutti gli eredi di D.B.I., deceduto nelle more), con il quale lamentava l’erronea qualificazione del rapporto intercorso fra le parti (alla stregua di interposizione fittizia di persona), la Corte di Appello di Torino, nella resistenza della appellata banca (costituitasi per effetto di documentata successione a titolo particolare nella posizione di Cariplo S.p.A., la IntesaBci Gestione Crediti S.p.A. in proprio e quale procuratore della IntesaBci S.p.A.) – costituiti nel giudizio gli altri eredi di D.B.I. al solo fine di chiederne la estromissione per carenza di legittimazione passiva per avere rinunciato all’eredità del fratello (rimasti contumaci il F. e lo S.) – accoglieva arzialmente l’appello e in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di simulazione relativa con riferimento all’atto di compravendita a rogito del notato Satta Flores del 18.7.1991 e dichiarava inammissibile la riconvenzionale risarcitoria, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese in favore della banca appellata, compensate fra le restanti parti.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che la prova della simulazione relativa, sub specie di interposizione fittizia di persona, essendo necessaria la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dei soggetti, interponente ed interposto, ma anche del terzo contraente, poteva ritenersi raggiunta solo con riferimento allo S., mentre nessuna prova era stata raggiunta con riferimento al terzo contraente F. in relazione ai rogito del 18.7.1991.

L’inammissibilità della domanda risarcitoria discendeva dalla mancanza di uno specifico motivo di impugnazione al riguardo ex art. 342 c.p.c..

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione D.B.V., che risulta articolato su un unico motivo, al quale ha resistito la INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A. in proprio e quale procuratrice di BANCA INTESA S.p.A. (già IntesaBct Gestione Crediti S.p.A.) con controricorso, la quale ha anche proposto ricorso incidentale con un motivo di doglianza.

All’udienza del 10 febbraio 2011 questa Corte, rilevato che l’impugnazione principale e quella incidentale non risultavano notificate a P.S., S.P. e F. G., gli ultimi due contumaci ad entrambi i gradi di giudizio, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando a tale fine il termine di giorni sessanta.

Motivi della decisione

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. va disposta la riunione del ricorso principale (iscritto al n. 21747/05 R.G.) e di quello incidentale (iscritto al n. 23844/05 R.G.), in quanto proposti contro la stessa sentenza.

Ciò posto, preliminare ed assorbente rispetto all’esame dei motivi hinc et inde proposti è la verifica dell’adempimento degli oneri processuali connessi all’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal collegio.

A norma dell’art. 371 bis c.p.c., qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilìtà, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

Nella fattispecie, il termine di giorni sessanta, decorrente dalla data dell’ordinanza pronunziata in udienza il giorno 10 febbraio 2011, scadeva il giorno 11 aprile 2011, di talchè il termine per il deposito, di cui alla norma codicistica innanzi richiamata, è spirato il successivo 2 maggio 2011, mentre l’atto di integrazione – contenente sia il ricorso principale sia quello incidentale (non tardivo) – è stato depositato solo il giorno 11 maggio 2011, come da annotazione della cancelleria.

Ne deriva l’improcedibilità sia del ricorso principale sia di quello incidentale.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.