T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 19-09-2011, n. 7401

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è Ufficiale, con il grado di "Generale di Brigata", del Corpo della Guardia di Finanza.

In data 7.11.2007, allorquando era in servizio quale Capo di stato maggiore presso il Comando Interregionale dell’Italia Meridionale di Napoli, gli veniva notificata la scheda valutativa che lo concerne, relativa al periodo corrente dal 30.9.2006 al 22.2.2007, redatta dal Comandante Generale Roberto Speciale.

Avverso il citato documento, il ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il quale con proprio Decreto (PR del 15.4.2009) lo accoglieva annullando la scheda in questione su conforme parere (n.3384/2008) della III^ Sezione del Consiglio di Stato, avendo ritenuto fondate le censure relative alla immotivata mutazione in pejus della precedente valutazione (sulle sue qualità fisiche, morali e di carattere).

Senonchè, in sede di riformulazione della valutazione (in asserita esecuzione del decreto presidenziale menzionato), il Comandante Generale (Gen. Roberto Speciale) formulava un giudizio complessivo deteriore rispetto a quello annullato con il ricorso straordinario, nonché rispetto al giudizio da lui stesso precedentemente redatto, relativo al periodo corrente dal 30.9.2005 al 29.9.2006 (periodo immediatamente precedente a quello in valutazione).

Con il ricorso in esame l’interessato impugna la predetta scheda di valutazione, chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni..

Lamenta, al riguardo:

violazione e falsa applicazione del DPR n.429/1967, del DM 1.8.1974 (recante Istruzioni sui documenti caratteristici), delle Circolari nn.218000 del 14.61996 e 330000/1290/1 del 16.9.1996, nonché dell’art.3 della L.n.241/1990, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, deducendo che la modifica in pejus non appare giustificata da alcuna circostanza, né comunque congruamente motivata;

eccesso di potere per illogicità, e contraddittorietà, deducendo che dalla succinta motivazione emerge un contrasto fra premessa e conclusione;

violazione e falsa applicazione delle Circolari del Corpo, deducendo che la valutazione è stata espressa oltre il termine perentorio previsto.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha controdedotto ai motivi del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.

Infine, udite le conclusioni dei Difensori indicati nell’apposito verbale d’udienza, la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Con i primi due mezzi di gravame – che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa – il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del DPR n.429/1967, del DM 1.8.1974 (recante Istruzioni sui documenti caratteristici), delle Circolari nn.218000 del 14.61996 e 330000/1290/1 del 16.9.1996, nonché dell’art.3 della L.n.241/1990, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, deducendo:

che la modifica in pejus non appare giustificata da alcuna circostanza, né comunque congruamente motivata; e che dalla succinta motivazione emerge un contrasto fra premessa e conclusione;

che, in ogni caso, la valutazione impugnata continua ad esprimere una flessione di giudizio, risultando in essa omessa – non ostante il disposto del decreto presidenziale (ed il parere del Consiglio di Stato sul quale si fonda) – ogni conferma delle espressioni di lode già contenute nel precedente giudizio (relativo al periodo corrente dal 30.9.2005 al 29.9.2006)

L’articolata doglianza merita accoglimento.

1.1. Nel periodo oggetto della valutazione (corrente dal 30.9.2006 al 22.2.2007) il ricorrente è stato chiamato a svolgere funzioni vicarie di "Comandante Interregionale" (a causa di una grave patologia contratta dal Comandante), impegno gravoso comportante attività aggiuntive e di grande responsabilità, che ha svolto ottenendo risultati di assoluto pregio ed un encomio solenne.

Dalle allegazioni prodotte non emerge alcunché di negativo circa il rendimento del ricorrente nel periodo in questione, sicchè la flessione nel giudizio (aggravata dal "ritiro" delle precedenti espressioni di lode) non appare giustificata da alcun fatto obiettivo e concreto.

Essa appare, poi, ancor più inspiegabile se si consideri che l’Ufficiale ha dovuto svolgere funzioni ed attività aggiuntive rispetto a quelle d’istituto e che lo ha fatto ottenendo risultati di eccellenza, il che costituisce un ulteriore titolo di merito.

D’altro canto il compilatore del giudizio non ha fornito – neanche allusivamente, concisamente o "per relationem" – alcuna motivazione, né ha allegato o indicato alcun concreto ed obiettivo elemento di fatto (o episodio) atto a giustificare l’affermazione secondo cui le doti di "trasparenza e di dedizione" del ricorrente avrebbero subìto una flessione.

E ciò non ostante nel parere reso dal Consiglio di Stato (a supporto del Decreto presidenziale di annullamento della precedente scheda valutativa) fosse stato espressamente chiarito e sottolienato:

– che nel caso di svolgimento di elevatissime e delicate funzioni, l’improvvisa flessione di giudizio (e cioè la mutazione in pejus di un precedente giudizio) impone, per mantenersi legittima, un "particolare onere di motivazione";

– e che "appare necessario corroborare la nuova valutazione con idoneo apparato motivazionale da cui emergano le ragioni (exempli gratia, carenza nelle doti, flessione nel rendimento, minor apprezzamento serbato al servizio reso etc.) del nuovo giudizio".

Il Consiglio di Stato aveva accolto la censura del ricorrente volta a contestare, tra l’altro, l’immotivato "ritiro", nella scheda valutativa impugnata, delle espressioni di massima lode contenute nella precedente scheda; ritiro che costituiva l’indice più evidente di una flessione di giudizio non sufficientemente motivata.

Ne consegue che in sede di compilazione della nuova scheda valutativa (e di attuazione del Decreto presidenziale e del parere del Consiglio di Stato sul quale esso si fonda), il compilatore avrebbe dovuto reinserire le espressioni di lode; ovvero – in alternativa – motivare puntualmente in ordine alle specifiche e concrete ragioni (di fatto) su cui fondare una nuova e meno lusinghiera valutazione, omissiva delle precedenti espressioni "della più ampia ed incondizionata lode".

Ma ciò non è stato, con la conseguenza che la nuova scheda presenta ancora – ed a maggior ragione – i vizi motivazionali che avevano spinto il Consiglio di Stato ad esprimere il parere positivo sull’accoglimento del ricorso al Capo dello Stato.

1.2. L’affermazione valutativa di disvalore contenuta nella scheda impugnata appare, inoltre, intrinsecamente contraddittoria.

Essa risulta in stridente contrasto:

sia con la premessa argomentativa, secondo cui risulta "confermato" il pieno possesso, da parte del ricorrente, "di qualità e doti personali complessive eminenti";

sia con la conclusione del paradigma valutativo, laddove si afferma che – comunque – la asserita mutazione caratteriale in pejus "non ha inciso in maniera sostanziale sul livello di rendimento fornito, mantenutosi elevatissimo".

Ed invero, se il precedente giudizio meritava di essere "confermato" e se il ricorrente ha "mantenuto" elevatissimo il livello di rendimento – come ammesso dallo stesso compilatore – non si vede per quale ragione (giuridicamente rilevante e dunque non metagiuridica) sia stata inserita una valutazione, dal valore dichiaratamente (id est: "confessoriamente") ininfluente, basata su sensazioni interne (o su sentimenti soggettivi) anziché su fatti obiettivi e concreti.

E poiché tale valutazione offende lede e pregiudica – immotivatamente e contraddittoriamente – il ricorrente, lasciando una ingiustificata traccia negativa nel suo curriculum vitae, la scheda va annullata anche per questa ragione.

2. In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento della scheda valutativa, salvi gli ulteriori e motivati provvedimenti dell’Amministrazione, da adottare in conformità ai principii enunciati nel precedente capo (e nel parere n.3384/2008 della III^ Sezione del Consiglio di Stato, sulla cui scorta è stato adottato il DPR n.1069 del 15.4.2009, con cui è stata annullata la precedente valutazione).

Si ravvisano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che si liquidano in complessivi Euro.2000,00 oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla la scheda valutativa impugnata, salvi gli ulteriori motivati provvedimenti da adottare in conformità ai principii affermati e richiamati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali con le modalità e nella misura indicate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-02-2012, n. 1665

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 9 maggio 1997 O.M. evocava, dinanzi al Tribunale di Oristano, C.P. esponendo di essere proprietaria del terreno sito in (OMISSIS) distinto in catasto al f. 6 mapp. 96 e 467 ex 53 formante un unico corpo, confinante con strada provinciale, P.S., strada comunale, V.P., e cimitero per due lati, per successione legittima della sorella O.C. (come da dichiarazione di successione del 14.12.1995 dell’Ufficio del registro di (OMISSIS));

aggiungeva che detto terreno era detenuto a titolo di comodato precario da C.P., al quale con lettera racc. A/R del 24.12.1996 aveva intimato il rilascio senza sortire alcun effetto, per cui chiedeva la condanna del convenuto al rilascio del terreno e al risarcimento dei danni.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza del C., il quale contrastava la domanda attorea deducendo che il terreno era stato a lui donato nell’agosto 1975 dal O.G.B., fratello e procuratore dell’attrice e delle sorelle, perchè vi avviasse un’attività lavorativa e di avere da quella data posseduto pacificamente il fondo su cui aveva eseguito importanti opere di trasformazione (costruzione strada di accesso, sbancamenti per livellarlo, realizzazione di due baracche, poi di un capannone industriale, recinzione del fondo, muri di sostegno, trivellazione di un pozzo, allacci idrici, elettrici e telefonici, costruzione di un silos di cemento e di una cisterna di acqua, apertura di altra strada di accesso sulla provinciale per (OMISSIS)), spiegata riconvenzionale per avere usucapito il diritto di proprietà del terreno ed in via subordinata la dichiarazione del diritto a percepire una indennità pari all’aumento del valore conseguito dall’immobile per effetto delle opere di miglioramento, il Tribunale adito, espletata istruttoria, accoglieva la domanda attorea dichiarando il convenuto tenuto all’immediato rilascio del terreno, con rigetto di quella risarcitoria.

In virtù di rituale appello interposto dal C., con il quale lamentava oltre all’incertezza dell’oggetto della domanda con conseguente nullità della citazione, l’illegittimità dell’ammissione delle prove perchè prodotte dall’attrice con memoria ex art. 183 c.p.c., nel merito che il giudice di prime cure aveva errato nel riconoscere nella specie la mera detenzione in nomine alieno, la Corte di appello di Cagliari, nella contumacia dell’appellata, rigettava l’appello. A sostegno della decisione impugnata la corte distrettuale evidenziava che il giudizio, introdotto dalla O. per ottenere la restituzione dell’immobile detenuto dal C. a titolo di comodato precario, era stato formalizzato nelle forme dei rito ordinario, cui si era associato il convenuto, anche in appello, notificando l’atto con le nullità evidenziate il 17.9.2002 (e quindi entro trenta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 4.7.2002), ma non depositandolo nello stesso termine, circostanza che nel rito speciale avrebbe comportato la inammissibilità dell’appello, per cui per orientamento giurisprudenziale costante l’omesso mutamento del rito da ordinario a speciale ai sensi dell’art. 426 c.p.c., per le materia indicate dall’art. 447 bis c.p.c., non spiegava effetti invalidanti, tranne le ipotesi di violazione del contraddittorio, dei diritti della difesa, delle determinazioni sulla competenza e sul regime delle prove, non ricorrenti nella specie per essere stata dalla O. dedotta la sola prova contraria, considerando che peraltro il mutamento del rito avrebbe dovuto comportare la concessione di un termine perentorio entro cui le parti avrebbero dovuto provvedere alla integrazione degli atti introduttivi.

Aggiungeva che le argomentazioni del giudice di prime cure circa la natura del contratto in virtù del quale la O. aveva maturato il diritto alla restituzione del bene erano condivisibili essendo rimasto accertato che il C. aveva la mera detenzione in nomine alieno del fondo conseguente alla sussistenza di comodato precario ex art. 1810 c.c., senza pattuizione di un termine di durata. Dimostrato che il possesso esercitato dal CADEDDU si fondava su un titolo che a ciò lo legittimava, mentre il possesso utile "ad usucapionem" operava se e in quanto non si fosse trattato di rapporto obbligatorio, non risultava essere stata manifestata la sua volontà di possedere non più nomine alieno ma uti dominus, per privare l’altra parte del suo possesso, mediante una interversio possessionis, essendosi l’appellante limitato a non ottemperare alla richiesta di rilascio da parte della O. avvenuta con nota del 23.12.1996. Del pari era condivisibile il rigetto della domanda subordinata di indennità quale possessore di buona fede ex art. 1147 c.c. per i miglioramenti e le addizioni ex art. 1150 c.c., comma 2 e u.c. per non avere dimostrato un possesso di buona fede, ma solo una detenzione a titolo precario, proposta solo in appello la domanda ai sensi dell’art. 1808 c.c., comma 2, nonchè quella di riconoscimento del suo diritto di ritenzione.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione il C., che risulta articolato su cinque motivi, al quale ha resistito la O. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4 e art. 183 c.p.c., comma 5, nonchè dell’art. 277, comma 1, combinato con l’art. 112 c.p.c., oltre a difetto di motivazione, essendo rimasto assolutamente incerto il presupposto logico-giuridico della domanda di rilascio, se da riferire a recesso dal contratto di comodato ovvero da detenzione sine titulo da parte del C. e ciò anche in relazione alla scelta del rito da parte della O. per essere stata la domanda introdotta nelle forme ordinarie e non dell’art. 447 bis c.p.c.. In altri termini, sostiene il ricorrente che dalle argomentazioni del giudice del gravame non si evince con certezza l’effettiva ragione legittimante la condanna di rilascio del terreno: se sulla base del recesso da un supposto contratto di comodato, non dimostrato, ovvero a detenzione del terreno per mancanza di titolo da parte dello stesso a continuare ad utilizzarlo contro la volontà della proprietaria, ciò anche ai fini della determinazione del petitum e della causa petendi e della valutazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per questo denunciato il vizio di pronuncia di ultra o extra petita. Aggiunge che l’attrice avrebbe dovuto dare prova della sua qualità di comodante.

Nel caso in esame non sono ravvisabili gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto e che presuppongono una ricostruzione dei fatti di causa (con riferimento, in particolare, all’individuazione del titolo di detenzione del ricorrente e alla titolarità del bene da parte della resistente) diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice di secondo grado. Come ampiamente riportato nella parte narrativa e motiva della decisione, la Corte di appello ha proceduto alla attenta e meticolosa disamina delle risultanze istruttorie e, sulla base di elementi e circostanze di fatto qualificanti, ha coerentemente ricostruito – nel pieno rispetto delle regole che disciplinano l’onere della prova – le vicende relative alla detenzione del terreno in contesa ed alla proprietà dello stesso, nonchè ai rapporti intercorsi tra le parti connessi a detto fondo. Al riguardo la corte di merito ha affermato che: a) l’azione proposta era costituita da domanda di restituzione di un bene detenuto dal C. senza titolo a seguito di cessazione del rapporto conseguente ai conferimento con titolo precario del terreno da parte di O.G. B., procuratore di O.C., deceduta; b) quanto alla legittimazione della appellata ha affermato che la qualità di comodante le derivava dall’essere erede della sorella, O. C.; c) trattandosi di detenzione derivante da rapporto obbligatorio, doveva ritenersi che il potere esercitato sul fondo dall’appellante era in nomine alieno, conseguente alla sussistenza di comodato precario ex art. 1810 c.c., senza pattuizione di un termine di durata.

La corte territoriale è pervenuta a tali conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonchè frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata, dando conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni il ricorrente formula ingiuste critiche di indeterminatezza, in particolare quanto all’omesso mutamento del rito da ordinario a speciale, ai sensi dell’art. 426 c.p.c., per le materie indicate dall’art. 447 bis c.p.c., laddove il giudice distrettuale ha correttamente chiarito, facendo applicazione dei principi già affermati da questa corte, che non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è nè inesistente nè nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l’esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (v., in tal senso, di recente Cass. 18 luglio 2008 n. 19942).

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro, inoltre, che la Corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della O. ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del C.. In definitiva, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5 e conseguente illegittima valutazione, da parte dei giudici di merito, di elementi decisivi ai fini della decisione, oltre a difetto di motivazione, per illegittimità dell’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, in particolare della prova per testi contraria articolata dalla O., nonchè delle produzioni documentali della stessa O. in quanto acquisiti oltre i termini perentori fissati dal giudice.

Il mezzo, che peraltro deduce una questione nuova, è anche erroneamente prospettato sotto il duplice e peraltro intrinsecamente contraddittorio profilo della violazione di norma di diritto e del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c, comma 1, nn. 3 e 5), è apprezzabile solo sotto il diverso profilo della nullità del procedimento ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Esso è in ogni caso infondato.

Vero è che, a seguito della Legge di riforma 26 novembre 1990, n. 353, il procedimento di primo grado è scandito dall’ordinata successione delle fasi destinate, rispettivamente, alla trattazione della causa e della definizione del thema decidendum, e successivamente del thema probandum. Con specifico riguardo al problema dei limiti alla produzione di nuovi documenti, questa corte ha osservato che, al fine di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza del processo ed il diritto di difesa delle parti in relazione al giudizio di cognizione ordinaria, il legislatore ha disciplinato le modalità di produzione del documenti e la proposizione dei mezzi di prova, inserendo la fase delle deduzioni e richieste istruttorie ( art. 184 c.p.c.) tra la fase di trattazione (fissazione del thema decidendum) e quella di assunzione delle prove costituende (fase istruttoria in senso stretto); ed ha poi fissato il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie, facendola decorrere dall’ordinanza di ammissione delle prove, ne caso in cui non sia stato chiesto il termine ex art. 184 c.p.c., ovvero, quando tale termine sia stato concesso, dallo spirare del termine in questione, per le richieste di nuovi mezzi di prova e la produzione dei documenti, e dallo spirare del secondo termine per l’indicazione della (eventuale) prova contraria ( art. 184 c.p.c., commi 1 e 2, sostituito, con decorrenza dal 30 aprile 1995, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 18). Il superamento della barriera preclusiva di cui al già citato art. 184 importa, poi, la decadenza dal potere di esibire documenti, salvo che la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo assunto dal processo o che la formazione sia successiva allo spirare del suddetti termini (Cass., Sez. un., 20 aprile 2005 n. 8203). Ne discende che la produzione di un documento in un momento (udienza di rinvio fissata a norma dell’art. 183 c.p.c., comma 5) destinato in realtà ancora alla trattazione della causa, e all’eventuale modificazione delle eccezioni già proposte, ma per ciò stesso anteriore alla preclusione al deposito di nuovi documenti ex art. 184 c.p.c., commi 1 e 2, non viola le menzionate disposizioni.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto l’accertamento del rapporto di comodato non sarebbe risultato da elementi sufficienti, essendo le dichiarazioni dei testi generiche in quanto nessuno aveva dichiarato di avere assistito alla conclusione del contratto di comodato e l’oggetto della donazione da effettuarsi nei confronti del Comune era insufficiente a chiarire se la volontà riguardasse il terreno nella sua interezza ovvero una minore porzione, destinazione cimiteriale del terreno che peraltro sarebbe irrealizzabile per questioni altimetriche, oltre alla presenza di vicini insediamenti abitativi. Anche detto mezzo è privo di pregio.

Occorre affermare che le doglianze relative alla valutazione delle risultanze istruttorie (deposizioni dei testi P., D. e Ca.) non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità, oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, si da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.

Nella specie le censure mosse dal CADEDDU con il motivo in esame sono carenti sotto l’indicato aspetto, in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle prove testimoniali e documentali genericamente indicate in ricorso e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di dette prove. Tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal ricorrente.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., nonchè il difetto di motivazione, in relazione al diritto esercitato dal C. di acquisto per usucapione del diritto di proprietà del terreno in contestazione in virtù del possesso continuato per oltre venti anni, per avere tutti i testi escussi confermato che il C. esercita, senza interruzioni e/o opposizioni dei proprietari e in modo manifesto, atti denotanti il potere sulla cosa in godimento corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1147 e 1150 c.c., oltre al difetto di motivazione in quanto la mancata acquisizione della prova certa ed inconfutabile circa l’effettiva sussistenza di un rapporto obbligatorio di comodato, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a riconoscere il diritto del C. al diritto le indennità per i miglioramenti recati alla cosa, stante l’operatività a suo favore delle presunzioni di cui al citato art. 1141 c.c., incontestata la relazione di fatto dello stesso con le aree predette.

In conseguenza del rigetto dei primi tre motivi, è assorbito l’esame del quarto e del quinto motivo del ricorso, con i quali il C. si duole dell’omesso esame della sua tesi difensiva di tutela possessoria, sostenendo che la controversia era da risolvere sotto il profilo della prescrizione acquisitiva del diritto fatto valere e di infondatezza nel merito della pretesa.

Per completezza si osserva, quanto al momento della consegna del terreno, che il richiamo effettuato dal ricorrente alle deposizioni testimoniali a lui favorevoli è privo di autosufficienza, in quanto non specifica il contenuto delle prove erroneamente valutate ovvero non esaminate. fronte della critica, dalla decisione del giudice di appello emerge una valutazione delle deposizioni testimoniali nel senso che, salvo una, escludevano la donazione verbale; inoltre, nella sentenza si da ampio conto che ciò che ha radicato il convincimento dei giudici di merito è stata l’assenza di prova dell’interversione della detenzione e, in ogni caso, di un possesso ventennale, sia per il tenore del ricorso proposto al TAR dallo stesso C. sia per essere stata l’autorizzazione dei lavori di spianamento nel 1982 richiesta dall’ O. e a questo concessa.

Del resto una volta accertato che si trattava di rapporto di comodato, correttamente la corte di merito ne ha fatto discendere tutte le conseguenze in tema di possesso ad usucapionem e di restituzioni.

In conclusione il ricorso va rigettato alla stregua delle precedenti considerazioni.

Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 06-10-2011, n. 36305

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 4 ottobre 2010, il GIP del Tribunale Bari ha respinto la richiesta di decreto penale di condanna, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione alla contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1952, art. 5, comma 1, lett. d), e art. 6, comma 4, commessa l’11 settembre 2006, per essersi la stessa estinta, per prescrizione triennale, nel settembre 2009. 2. – Avverso tale provvedimento, il procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 157 c.p., sul rilievo che tale disposizione, nel testo modificato dalla L. n. 251 del 2005, applicabile ratione temporis, prevede un termine prescrizionale di quattro anni e non di tre, come erroneamente ritenuto in sentenza.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè basato su un motivo manifestamente infondato.

Il pubblico ministero sostiene correttamente che alla fattispecie in esame è applicabile il termine prescrizionale quadriennale. E ciò perchè, in mancanza di atti interruttivi del corso della prescrizione, trova applicazione il termine-base quadriennale previsto dal nuovo art. 157 c.p. e non il termine prolungato quinquennale previsto dall’art. 161 c.p., comma 2.

Da tale corretta premessa, lo stesso pubblico ministero trae la conseguenza della mancata prescrizione; conseguenza palesemente erronea, perchè il reato, commesso l'(OMISSIS), si è invece prescritto l’11 settembre 2010, ovvero in un momento comunque anteriore al 4 ottobre 2010, data della pronuncia impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-10-2011, n. 38654 Associazione per delinquere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19/2/2007 il G.U.P. del Tribunale di Firenze dichiarava S.E., S.D. e R.I., cittadini albanesi, colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per essersi associati allo scopo di commettere più delitti di importazione, illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina in rilevanti quantitativi, acquisite sul mercato internazionale e immesse sul territorio fiorentino, agendo i primi due insieme ad altri coimputati quali promotori e dirigenti dell’organizzazione e il terzo quale partecipe, nonchè di vari episodi di spaccio ex artt. 81-110 c.p. -D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; S.R., D.S. e M. K., cittadini anch’essi di nazionalità albanese, di concorso negli stessi episodi di spaccio, e li condannava ciascuno alla pena di giustizia, come da dispositivo.

Fondava il giudice di primo grado l’affermazione della colpevolezza sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, da cui emergevano i contatti tra i suddetti imputati ed altri coimputati, le richieste di pagamento delle forniture da parte dei menzionati cittadini albanesi, il pagamento da parte degli acquirenti, nonchè sull’esito delle operazioni di o.p.c. e sequestro di stupefacenti poste in essere dalla p.g.. formulando un giudizio positivo in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, oltre che dei reati satelliti.

A seguito di gravame degli imputati la Corte di Appello di Firenze, condivideva la ricostruzione dei fatti operata in prime cure e i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a conferma del giudizio di colpevolezza, passando in rassegna i singoli episodi di acquisto e cessione di stupefacenti e analizzando le censure mosse nei motivi di appello e in parziale riforma della sentenza impugnata rideterminava in misura inferiore la pena inflitta a ciascuno di essi, come da dispositivo, confermando nel resto.

Contro tale decisione ricorrono gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori e ne chiedono l’annullamento.

In difesa di S.E., S.D. e S. R. l’avv. Filippo Cei denuncia con i primi due motivi l’erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi associativa e censura l’errore dei giudici del merito nella valutazione degli elementi costitutivi del reato ex art. 74 D.P.R. cit., ritenuto pur in assenza dei requisiti di una struttura organizzata, volta alla commissione di reati concernenti gli stupefacenti, della stabilità del gruppo, dell’effettiva ripartizione dei compiti tra gli associati in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare, della consapevolezza in ciascuno dei compartecipi di contribuire attivamente alla vita dell’associazione. Con il secondo motivo e terzo motivo eccepisce il difetto di motivazione e l’erronea applicazione della norma concorsuale ex art. 110 c.p., in riferimento alla posizione della S.R. e sostiene come vi fosse una palese difformità tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, laddove a fronte di un capo di imputazione che coinvolgeva tutti e tre i fratelli S. nell’ipotesi associativa e nei reati satelliti, la donna era stata considerata estranea all’associazione e colpevole a solo titolo di concorso interno nel reato di spaccio, senza considerare che l’accordo tra i concorrenti deve avvenire anteriormente o contemporaneamente alla commissione del reato, laddove nel caso in esame la R. di fatto e inequivocabilmente non risultava mai essere intervenuta nei contestati episodi nè prima, nè durante l’azione qualificante la condotta.

In difesa di R.I. l’avv. Filippo Viggiano denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sancito dall’art. 522, comma 1 e art. 521 c.p.p., comma 2, e sostiene che erroneamente i giudici del merito avevano ritenuto l’insussistenza di una unica associazione, affermando che si era in presenza di due contesti associativi, di fatto sostituendo all’associazione delineata nel capo di imputazione, che prevedeva quattro persone al vertice e alla base un’articolata rete di mercato, di cui faceva parte il ricorrente, altra e distinta associazione, contrassegnata da una struttura particolare e diversa a piramide rovesciata, costituita da due vertici e un subordinato con la rete di spaccio all’esterno dell’associazione, in tal modo contravvenendo al principio espresso di recente nella giurisprudenza di legittimità, che vieta al giudice di modificare nella fase della cautela e quindi a fortori nella fase dibattimentale il fatto contestato.

Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato e censura l’errore del giudice del gravame, che aveva travisato le doglianze difensive e aveva omesso di motivare su punti nodali della fattispecie criminosa. Sostiene in particolare, quanto alla diversa ipotesi associativa ritenuta un sentenza che era stato travisato il contenuto della doglianza che non segnalava solo la ristrettezza temporale della partecipazione associativa e l’incoerenza di una struttura composto solo da tre persone, di cui due di esse in qualità di vertice, ma contestava anche il requisito dell’indeterminatezza del programma criminoso, conseguente alla reggenza temporanea, nonchè al dato fattuale che il terzo associato lo S.E. comparisse solo a Novembre. Ad avviso della difesa la corte di merito non aveva motivato sul perchè l’associazione sussistesse nel pur breve periodo in cui non erano presenti tutti e tre soggetti, sul perchè a dispetto della sua assenza dalle scene lo S. doveva ritenersi legato agli altri due sin dai momenti precedenti. Inoltre non era stata data alcuna risposta alla doglianza circa l’altro dato fattuale, che legava il R. al solo associato S.D. e quindi la necessità di dimostrare che il ricorrente fosse a conoscenza del vincolo che legava i due fratelli.

In difesa di D.S. l’avv. Savino Lupo nell’unico motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, in riferimento alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato e il vizio di motivazione nella valutazione del requisito della pericolosità sociale.

Infine in difesa di M.K. l’avv. Stefano Raddi denuncia con il primo motivo la violazione dell’art. 597, c.p.p., comma 3, in riferimento al divieto di reformatio in peius, avendo la corte fiorentina, pur accogliendo il gravame in ordine al trattamento sanzionatorio, aveva ridotto la pena detentiva, applicando una pena pecuniaria superiore a quella irrogata dal G.I.P.; con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 133 e 81 c.p., nonchè il vizio di motivazione nella individuazione della violazione ritenuta in concreto più grave, nella determinazione della pena base, che del tutto irragionevolmente non teneva conto delle pur riconosciute condizioni di disagio morale dell’imputato, nella determinazione del quantum attribuito a titolo di continuazione, nella determinazione della riduzione operata in forza dell’applicazione dell’art. 62 bis c.p., ingiustificatamente non applicata nella sua massima estensione.

I ricorsi, ad eccezione di quello di M.K., che va accolto solo parzialmente, come più avanti si dirà, non hanno fondamento e vanno rigettati.

Partendo dall’esame del più grave reato associativo, va sgomberato il campo dall’eccezione di nullità, formulata nell’interesse di R.I. già in sede di gravame, concernente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, conseguente alla ritenuta scomposizione dell’originaria unica ipotesi associativa in due distinti gruppi organici.

Sul punto si è già pronunciata la corte fiorentina, la quale uniformandosi alla consolidata giurisprudenza in materia, secondo cui per aversi mutamento del fatto ex art. 521 c.p.p., comma 2, occorre che la fattispecie concreta, che realizza la previsione astratta della legge, venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da arrecare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa (ex multis Cass. Sez. Un. 19/6-22/10/96 n. 16; Sez. 2^ 16/10- 10/12/07 n. 45993 Rv. 239320) – con motivazione ineccepibile ha dimostrato alla stregua del materiale probatorio acquisito, come nessun pregiudizio difensivo fosse derivato dalla scissione dell’originaria associazione contestata, posto che sia in quella contestata, sia in quella ritenuta in sentenza il ruolo dell’imputato, "quale partecipe, non avente poteri decisionali, e che sostituiva lo S.D. in sua assenza, provvedendo a consegnare lo stupefacente", è rimasto immutato. L’aver ritenuto l’imputato partecipe di un sodalizio, composto dai soli due S., in luogo di quello originariamente contestato, e composto oltre che dai tre predetti anche da C.A., D.S. ed altri, non poteva comportare per la difesa una diversa strategia difensiva.

Quanto alla sussistenza del sodalizio criminoso i giudici del merito hanno dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo, cui in precedenza si è fatto cenno, delle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza in capo a tutti e tre gli imputati, enunciando gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine. In particolare richiamando e analizzando le numerose fonti probatorie, costituite dagli esiti delle attività svolte dalla p.g., consistite in operazioni di o.p.c. arresti, perquisizioni e sequestri, e dai risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, è stato dimostrato come sia pure nell’arco di un breve periodo i due S. e R., tutti di nazionalità albanese, si fossero accordati per la realizzazione di un determinato programma delinquenziale in materia di stupefacenti. I viaggi, le consistenti quantità di droga, destinate di volta in volta ai vari acquirenti, tra i quali alcuni fissi ( K., G., B.), la stabilità dei rapporti intrattenuti con i fornitori, la frequenza dei rifornimenti evidenziavano come nel periodo dall’estate 2003 ai primi mesi del 2004 i tre imputati avessero realizzato in Firenze un fitto mercato della droga. E che si trattasse di un accordo, destinato a durare anche dopo la consumazione dei singoli delitti, lo si poteva dedurre dalla sistematicità dei contatti tra gli associati e dalle numerose forniture, volte a soddisfare le innumerevoli richieste di coloro che si rifornivano direttamente e per interposta persona dai tre imputati. Innumerevoli sono i richiami alle numerose captazioni telefoniche e ambientali puntualmente valorizzate nella sentenza di primo grado, e richiamate nella sentenza impugnata, per dimostrare la predisposizione dei mezzi, non solo rudimentali e semplici, quali cellulari e autovetture, ma anche immobili, come il magazzino dell’abitazione di L. e R., ove si custodiva la droga nelle more della sua distribuzione a terzi, l’apprestamento di attrezzi necessari alla suddivisione e alla pesatura della droga, che non potevano di certo essere improvvisati attesi i quantitativi di volta in volta ceduti. Non ha mancato poi la corte territoriale di evidenziare i ruoli ricoperti dai tre componenti del sodalizio, i quali avevano compiti diversificati: lo S.E. nella prima fase, quando si trovava in Albania aveva il ruolo di supervisore e referente dell’attività, successivamente, giunto in Italia, si ingeriva direttamente nella realizzazione materiale dell’illecito traffico; lo S.D. ricopriva anch’egli una posizione di vertice e si avvaleva della stretta collaborazione del cugino R.I.; quest’ultimo, utilizzando l’utenza cellulare del D., provvedeva ad avere i contatti con i clienti, ad effettuare le consegne e in assenza dei due fratelli, su ordine di questi ultimi, anche ad approvvigionarsi di stupefacenti.

Devono pertanto ritenersi presenti nel caso in esame tutti i requisiti che l’elaborazione giurisprudenziale ha enumerato, per ritenere la sussistenza del reato, come contestato e ritenuto in sentenza, per cui la motivazione, che offre la sentenza impugnata sul punto, non appare sindacabile in sede di controllo di legittimità, specie ove si consideri che i ricorrenti si limitano sostanzialmente a richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte e a sollecitare, come fa la difesa del R., un non consentito riesame del merito, attraverso la rilettura del materiale probatorio.

Per quanto attiene al reato fine contestato in concorso alla S.R. la motivazione a sostegno della conferma del giudizio di colpevolezza resiste alla censura mossa nel ricorso, e si ravvisa immune da vizi logici o interne contraddizioni, laddove valorizza le conversazioni telefoniche intercorse con il fratello D., nelle quali la donna chiedeva conferma di quanto dovuto dalla G. a titolo di acquisto di stupefacente, per dedurne insieme alla circostanza che nella sua abitazione i fratelli solevano depositare la droga nelle more della sua distribuzione a terzi, che costei fosse pienamente consapevole dell’attività illecita posta in essere dai predetti, ne condividesse l’operato e contribuisse alla realizzazione della vendita della partita di stupefacente, riscuotendone il prezzo.

La censura mossa nel ricorso di D.S., al limite dell’ammissibilità, è destituita di fondamento, avendo la corte fiorentina a sufficienza motivato sulla pericolosità sociale dell’imputato a giustificazione della misura di sicurezza adottata, valorizzando le modalità dello spaccio da lui posto in essere e i quantitativi non limitati di droga trattati.

Parzialmente fondato, come si è detto, è il ricorso di M. K.. Risulta infatti vera la violazione del divieto di reformatio in peius in riferimento al calcolo della pena pecuniaria, dovuto probabilmente ad un errore della corte di merito, nel ridurre di un terzo per il rito prescelto la pena di anni sei di reclusione e Euro 27.000,00 di multa, errore che tuttavia in questa sede può essere sanato ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2, rideterminando in Euro 18.000,00 la pena della multa inflitta all’imputato.

Le residue censure, al limite anche esse dell’ammissibilità, tendono a sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito, che nel caso in esame si è correttamente adeguato ai parametri suggeriti dagli artt. 132-133 c.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di M. K. limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in Euro 18.000,00 e rigetta il ricorso nel resto.

Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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