Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Contro la sentenza del 22 marzo 2010 con cui il Tribunale di Macerata aveva condannato B.R. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui alla L. n. 174 del 2000, art. 5 per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Iva per l’anno 2002 essendovi obbligato, con conseguente evasione Iva di Euro 98.555 (su imponibile di Euro 492.374) superiore alla soglia di legge (all’epoca Euro 77.478,33, ora 30.000), con recidiva reiterata, il difensore di B. presentava appello chiedendo l’assoluzione o in subordine la riduzione della pena al minimo con concessione dei benefici di legge. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 2 maggio 2011, respingeva l’appello condannando l’appellante alle spese del grado. Avverso questa sentenza B. ha presentato ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

2.1 Il primo motivo è qualificato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed è così formulato: "Nel merito la questione si riduce all’apprezzamento della testimonianza resa in udienza dal sig. Bo.Fl., intestatario del conto corrente, il quale ha dato ampie spiegazioni sul fatto che anche il sig. B. fosse delegato ad eseguire operazioni sul conto, operazioni eseguite sempre su incarico conferito dal sig. Bo., il quale nel 2002 aveva aperto un’attività di commercio di autoveicoli. Per maggiore comodità il sig. B., il quale coadiuvava e sostituiva il sig. Bo. nella gestione dell’attività, era stato delegato ad operare sul conto corrente." 2.2 Il secondo motivo è inosservanza delle norme processuali ex art. 606 c.p.p., lett. e) per aver la difesa dell’imputato eccepito in via preliminare al dibattimento di primo grado la nullità del provvedimento del gip del Tribunale di Macerata che autorizzava la riapertura delle indagini dopo una precedente archiviazione;

l’eccezione era stata sollevata ex art. 179 c.p.p. in relazione agli art. 178 c.p.p., lett. b, e art. 414 c.p.p., quale nullità assoluta causante la nullità degli atti processuali successivi. Il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini per esigenza di nuove investigazioni recava in motivazione la frase: "ritenuto che sono emersi nuovi elementi". Il provvedimento sarebbe nullo perchè tale motivazione non avrebbe potuto sorreggere la riapertura delle indagini per due motivi: in primo luogo, sarebbe una dicitura prestampata estranea all’art. 125 c.p.p.; in secondo, perchè non furono più svolte ulteriori investigazioni. Per la determinazione della nullità degli atti processuali successivi al decreto suddetto, il ricorrente chiede dunque declaratoria di nullità con restituzione degli atti alla procura per procedere all’archiviazione della notizia di reato. Conclude rilevando che "nel merito" la testimonianza resa all’udienza di primo grado avrebbe confermato anche nei fatti l’infondatezza dell’accusa.

2.3 Come terzo motivo è addotta la prescrizione ex art. 157 c.p. del reato, in quanto il termine massimo di prescrizione, decorrente dalla scadenza di 90 giorni dal termine più avanzato previsto dalla normativa tributaria dell’epoca per la presentazione delle dichiarazioni Iva per via telematica, quindi dal 29 gennaio 2004, è spirato il 29 luglio 2011.
Motivi della decisione

3. Mentre il primo motivo è palesemente inammissibile, per il suo contenuto fattuale che emerge dalla lettura della sua breve formulazione (allo scopo riportata sopra in modo integrale), il secondo non risulta manifestamente infondato, giacchè il provvedimento con cui il gip del Tribunale di Macerata autorizzava la riapertura delle indagini dopo l’archiviazione è davvero assai carente sul piano motivazionale.

Come insegna consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, tuttavia, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2, il giudice di legittimità è sempre obbligato alla immediata declaratoria della estinzione per intervenuta prescrizione, obbligo che prevale anche sulle nullità di rito assolute ed insanabili, essendo incompatibile il principio della immediata applicabilità di una causa estintiva del reato con il rinvio al giudice di merito che altrimenti si dovrebbe disporre (S.U. 27 febbraio 2002-8 maggio 2002 n. 17179, Conti; S.U. 28 novembre 2001-11 gennaio 2002 n. 1021, Cremonese).

Nel caso in esame, non emergendo dagli atti la prova certa delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2, sussiste effettivamente la maturazione della prescrizione, essendo corretto quanto prospettato dal ricorrente nel terzo motivo: si tratta, invero, di un delitto per cui è prevista la reclusione nella misura massima di tre anni, per cui, tenendo conto dell’interruzione e dell’assenza di sospensioni, il termine prescrizionale ammonta a sette anni e sei mesi (sei anni e un quarto) e decorre dalla scadenza di 90 giorni dal termine più avanzato previsto per la presentazione di dichiarazioni Iva per via telematica, quindi dal 29 gennaio 2004.

La prescrizione è pertanto maturata il 29 luglio 2011. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-08-2012, n. 13973

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Svolgimento del processo

Che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha respinto la domanda proposta dall’odierna parte ricorrente nei confronti dell’INPS per ottenere, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, il ricalcolo della indennità di disoccupazione agricola, perchè erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 (e non più incrementato negli anni successivi), anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale integrativa.

che il rigetto della domanda è stato motivato, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e successive modificazioni e integrazioni, con il rilievo della intervenuta decadenza dall’esercizio del diritto, per essere stata l’azione giudiziaria proposta dopo il decorso di un anno e trecento giorni dalla data della originaria domanda amministrativa della prestazione di disoccupazione;

che l’originario ricorrente chiede la cassazione della decisione sulla base di due motivi;

che l’INPS non si è costituito;

che parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;

che l’INPS ha preso parte alla discussione in udienza.

Motivi della decisione

Che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata, così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, e 437 cod. proc. civ. e artt. 2968 e 2969 per avere la Corte territoriale dichiarato la decadenza dall’azione giudiziaria (e, con essa, dal diritto fatto valere), ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nonostante che la questione non avesse costituito oggetto di specifico motivo di appello. Sostiene che la mancata riproposizione da parte dell’INPS della eccezione di decadenza, formulata in prime cure ed implicitamente respinta dal Tribunale con la decisione di accoglimento nel merito, aveva determinato la formazione del giudicato sul punto con conseguente impossibilità per la Corte territoriale di rilevare d’ufficio la intervenuta decadenza.

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. Sez. un. 12718 del 2009, nonchè, tra le più recenti, Cass. n. 8926 del 2011, n. 7527 del 2010) la decadenza che sanziona – a norma del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito dalla L. n. 438 del 1992 – la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a quelli di svolgimento del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al conseguimento delle ivi indicate prestazioni previdenziali, in quanto dettata a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ha natura sostanziale (preclude, cioè, l’esercizio del diritto e determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni medesime: D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1, convertito dalla L. n. 166 del 1991), è sottratta alla disponibilità della parte ed è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite dell’avvenuta formazione del giudicato;

che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto compatibile il principio costituzionale del giusto processo con l’esclusione del prodursi dell’effetto preclusivo di cui all’art. 324 cod. proc. civ., in assenza di una statuizione esplicita sulla decadenza sostanziale dall’azione per il decorso dei termini previsti dalla legge (Cass. n. 26019 del 2008);

che, per come ammesso dalla stessa parte ricorrente, nel caso di specie nessuna statuizione esplicita sulla decadenza era stata adottata nel giudizio di primo grado, onde del tutto legittimamente la Corte territoriale ha proceduto al suo rilievo di ufficio;

che la ritenuta rilevabilità d’ufficio della decadenza dall’azione giudiziaria, in presenza di una statuizione implicita di rigetto della eccezione di decadenza, non si pone in contrasto con la decisione di questa Sezione lavoro (sent. n. 7122 del 2012) richiamata nelle memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., in quanto, dalla lettura della relativa motivazione, non emerge se, nel caso ivi esaminato, il primo giudice aveva statuito esplicitamente o meno sulla decadenza;

che pertanto il primo motivo di ricorso risulta infondato.

che è invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 348 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il regime decadenziale, delineato dalle norme richiamate, anche alla domanda di riliquidazione di prestazione già attribuita dall’Istituto previdenziale;

che secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, consolidatosi con recente pronuncia delle Sezioni unite (v. Sez. un. n. 12720 del 2009 – che conferma le tesi della precedente Cass. Sez. un. n. 6491 del 1996), la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, al D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 e al D.L. n. 348 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, non trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo all’adeguamento della prestazione già ottenuta, perchè riconosciuta solo in parte e liquidata in un importo inferiore a quello dovuto;

che la correttezza della ricostruzione del quadro normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente avvalorata, secondo quanto osservato da una recente pronunzia di questa Corte (Cass. n. 7245 del 2012), dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), convertito in L. n. 111 del 2011, che ha integrato, con ulteriore comma, l’art. 47, prevedendo l’assoggettabilità a decadenza (con decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e l’applicabilità di tale disciplina anche ai giudizi pendenti in primo grado al momento di entrata in vigore della norma. Come, infatti, sottolineato nella richiamata sentenza n. 7245/2012, la espressa previsione di una limitata efficacia retroattiva del regime decadenziale rivela la consapevolezza nel legislatore del carattere modificativo della disposizione introdotta rispetto alla regola preesistente, quale consolidatasi per effetto della recente pronuncia delle Sezioni unite del 2009;

che, pertanto, deve ritenersi che, prima della sua integrazione per effetto dall’art. 38, comma 1, lett. d) del convertito D.L. n. 98 del 2011, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 è inapplicabile al caso di domanda di riliquidazione di prestazioni solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale;

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va cassata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza n. 313 SENTENZA 03 – 11 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 1, comma 1,
10, comma 2 e 11, comma 4, della legge della Regione Toscana 23
novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio
2005, n. 39 – Disposizioni in materia di energia), che inserisce gli
artt. 3, 16, comma 3, 17, comma 1-quater, della legge della Regione
Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-29 gennaio 2010,
depositato in cancelleria il 28 gennaio 2010 ed iscritto al n. 11 del
registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
Udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Uditi l’avvocato dello Stato Massimo Santoro per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Lucia Bora per la Regione
Toscana.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato alla Regione Toscana il 26 gennaio
2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il
28 gennaio 2010 (reg. ric. n. 11 del 2010), il Presidente del
Consiglio dei ministri ha chiesto la declaratoria di illegittimita’
costituzionale degli artt. 1, comma 1, 10, comma 2 e 11, comma 4,
della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009 n. 71 (Modifiche
alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in
materia di energia), per violazione, da parte di tutte e tre le
norme, dell’art. 117, terzo comma, Cost., e, da parte dell’ultima,
anche degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.
1.1. – L’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009,
che sostituisce l’art. 3 comma 1, lettera d), della legge 24 febbraio
2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), nel prevedere
l’autorizzazione regionale per «linee ed impianti di trasmissione,
trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione
nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura
di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale», interferirebbe
– secondo il ricorrente – sulla rete nazionale ad alta tensione, in
contrasto con i principi fondamentali fissati in materia dalla legge
dello Stato, cosi’ violando l’art. 117, terzo comma, Cost.
Il ricorrente rileva che l’art. 1-sexies del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza
di energia elettrica), convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290, al comma 1, ha
confermato l’autorizzazione unica ministeriale – gia’ prevista
dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale),
convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55 – per
la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti «facenti parte delle
rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica», definita
dall’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica), come «il complesso delle
stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione
ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente». La
legittimita’ costituzionale dell’art. 1-sexies e’ stata riconosciuta
dalla Corte con la sentenza n. 383 del 2005. Con la sentenza n. 282
del 2009 (come gia’ con la sentenza n. 364 del 2006) e’ stato, poi,
confermato che nell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’) si trovano
enunciati i principi fondamentali della materia.
Osserva, poi, il ricorrente, che riguardo alla costruzione e
all’esercizio degli elettrodotti, la giurisprudenza costituzionale ha
riconosciuto «l’attribuzione di rilevanti responsabilita’ ad organi
statali e quindi la parallela disciplina legislativa da parte dello
Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza
regionale ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost.» (sentenza n.
383 del 2005), e, a proposito dell’autorizzazione unica ministeriale,
ha affermato che «la stessa finalita’ per la quale tale disciplina e’
stata posta verrebbe frustrata da un assetto delle competenze
amministrative diverso da quello da essa stabilito, anche in
considerazione delle necessaria celerita’ con cui – al fine di
evitare il pericolo della interruzione della fornitura di energia su
tutto il territorio nazionale – le funzioni amministrative
concernenti la costruzione o il ripotenziamento di impianti di
energia elettrica di particolare rilievo devono essere svolte»
(sentenza n. 6 del 2004).
La legittimita’ costituzionale della norma impugnata, aggiunge il
ricorrente, non puo’ essere dedotta dalla limitazione dell’intervento
regionale alle linee ed impianti «assoggettati a procedura di
valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della
legge regionale 3 novembre 1998, n. 79»: gli interessi energetici
sono diversi da quelli ambientali, non potendo incidere i secondi
sulle competenze per la tutela dei primi.
La irrazionalita’ di tale accostamento sarebbe evidente anche da
un diverso punto di vista: gli interessi energetici nazionali vanno
presi in considerazione gia’ nella fase di progettazione delle linee
e degli impianti. Solo successivamente i progetti sono soggetti a
VIA. Oltre che singolare, sarebbe irragionevole che, in sede di
progettazione, si dovesse tenere conto della competenza a valutare in
futuro progetti per fini diversi e territorialmente limitati, per
estenderla alla interpretazione di interessi preliminari, di portata
nazionale, che sono del tutto diversi da quelli tutelati dalla VIA,
rispetto ai quali deve ricorrere solo la compatibilita’.
1.2. – Con l’art. 10, comma 2, della legge regionale, e’ stato
riscritto il terzo comma dell’art. 16 della precedente legge
regionale n. 39 del 2005. Con la lettera f), nonostante il richiamo
del d.lgs. n. 387 del 2003, sono state introdotte modifiche
rilevanti, che il ricorrente ritiene non consentite. L’art. 12, comma
5, del citato decreto legislativo, dispone che si applica la
disciplina della denuncia di inizio dell’attivita’ (DIA) agli
impianti la cui capacita’ di generazione sia inferiore alle soglie
individuate nella Tabella A allegata, che sono di 60 kW per l’energia
eolica e di 20 kW per l’energia solare fotovoltaica.
La norma, che attiene alla funzionalita’ della rete nazionale,
esprimerebbe principi fondamentali, necessariamente uniformi su tutto
il territorio nazionale. Basti solo considerare – sottolinea il
ricorrente – i rischi ai quali verrebbe sottoposta la funzionalita’
della rete se ogni Regione avesse la possibilita’ di elevare a
propria discrezione le soglie, al di sotto delle quali la DIA non e’
richiesta.
Contrariamente alla finalita’ della norma di principio, la
Regione Toscana ha innalzato le soglie per le quali e’ ammessa la
DIA, per gli impianti eolici da 60 a 100 kW (art. 10, comma 2,
lettera f, n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 kW (art. 10, comma
2, lettera f, n. 2).
La norma, pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima per
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
1.3. – L’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 71 del 2009,
inserendo il comma 1-quater dopo il comma 1-ter dell’art. 17 della
precedente legge regionale n. 39 del 2005, esenta da titolo
abilitativo alcuni interventi realizzati tenendo conto delle
condizioni fissate dal piano energetico regionale e dai provvedimenti
attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano i
soggetti responsabili (installazione di pannelli solari fotovoltaici
di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt; installazione di
impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;
installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale
uguale o inferiore a 200 chilowatt).
L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in cui, come detto, sono
enunciati i principi fondamentali della materia, non prevede pero’
alcun trattamento differenziato in favore delle Regioni e degli enti
locali, sotto il profilo della non necessita’ del «titolo
abilitativo» (costituito dalla DIA: art. 10, comma 1), quando «la
Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili».
Non e’ dato individuare, d’altro canto, la ragione per la quale
la DIA perderebbe la sua utilita’ in funzione della natura, anche se
pubblica, dei soggetti responsabili, la cui «responsabilita’» attiene
solo all’esercizio e per questo non puo’ essere considerata
automaticamente rilevante anche nella fase preliminare della
costruzione.
Sarebbe evidente la violazione anche dell’art. 3 Cost.: tutti
coloro che esercitano impianti per energia rinnovabile debbono avere
lo stesso trattamento a proposito della loro installazione.
La natura pubblica, del resto, non costituisce, di per se’,
nessuna garanzia ne’ giustifica perche’ uno stesso impianto debba
essere soggetto a controllo (e quindi possa incorrere in certe
limitazioni) quando e’ esercitato da soggetti diversi dagli enti
territoriali, con la conseguenza che a questi ultimi potrebbero
essere consentiti l’installazione e l’esercizio di impianti che altri
non potrebbero realizzare.
Se poi si tiene presente che l’uguaglianza in questo caso attiene
ad una attivita’ di produzione di energia, destinata ad inserirsi in
un mercato concorrenziale, la norma finirebbe per violare anche
1’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla
legislazione dello Stato la «tutela della concorrenza» che, com’e’
noto, puo’ essere realizzata solo assicurando l’uguaglianza tra i
soggetti che operano nello stesso mercato.
2. – Si e’ costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo
dichiararsi l’infondatezza del ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri.
2.1. – Riguardo alla prima censura la Regione osserva che l’art.
1-sexies del d.l. n. 239 del 2003 (norma che secondo il ricorrente
sarebbe stata violata dalla disposizione regionale) sancisce il
preminente interesse statale riguardo alla costruzione e
all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale
di trasporto dell’energia elettrica, e per questo li assoggetta
all’autorizzazione unica ministeriale.
L’art. 3, lettera d) della legge della Regione Toscana n. 39 del
2005, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 71 del 2009, non
prevede affatto che la Regione autorizzi gli elettrodotti facenti
parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica.
L’art. 3 della legge regionale n. 39 del 2005, come sostituito dalla
norma in esame, tratta infatti delle competenze regionali, mentre
l’art. 3-bis individua le competenze provinciali e l’art. 3-ter
individua le competenze comunali; alla lettera d), l’art. 3 prevede
che la Regione rilasci le autorizzazioni di cui agli artt. 11 e 13 e
le concessioni di cui all’art. 14, per quanto concerne impianti
geotermici, impianti eolici di potenza superiore a 1 megawatt, in
coerenza con la semplificazione introdotta dall’art. 27, comma 43,
lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia), nonche’ linee e impianti di trasmissione,
trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione
nominale superiore a 100 mila volt, qualora assoggettati a procedura
di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della
legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per
l’applicazione della valutazione di impatto ambientale) o qualora
interessino un ambito territoriale interregionale.
Secondo la Regione Toscana sarebbe evidente che si tratta di una
specificazione delle competenze regionali, rispetto alle competenze
provinciali e comunali, all’interno dell’insieme di impianti soggetti
alle autorizzazioni di cui agli artt. 11 e 13 (e alle concessioni di
cui all’art. 14) del Capo III (Disciplina delle attivita’
energetiche) della legge regionale, tutte relative ad impianti non
statali.
Che siano esclusi gli impianti di competenza statale lo
chiarirebbe l’art. 10, contenente i principi generali dello stesso
Capo III: al comma 1 esso precisa che sono soggette ad una
autorizzazione unica o a denuncia di inizio dell’attivita’ (DIA),
«per cio’ che concerne le competenze della Regione e degli enti
locali», la costruzione ed esercizio di impianti per produzione,
trasporto, trasmissione e distribuzione di energia, di impianti per
lavorazione e stoccaggio di idrogeno, oli minerali e gas naturali e
liquefatti, in qualunque forma, nonche’ di impianti di illuminazione
esterna.
Il ricorso statale non avrebbe considerato che tutta la
disciplina degli impianti di cui al Capo III della legge regionale
esclude gli impianti di competenza statale. L’enucleazione «linee e
impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia
elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt» individua
semplicemente che, all’interno degli impianti energetici di
competenza della Regione e degli enti locali, gli elettrodotti e i
relativi impianti, sia che distribuiscano energia, sia che la
raccolgano, sono di competenza autorizzatoria della Regione qualora
di tipologia superiore a determinate soglie (mentre sotto tali soglie
l’autorizzazione sara’ provinciale) e non rientranti tra gli impianti
riservati alla competenza statale perche’ appartenenti alla rete
nazionale ad alta tensione.
2.2. – L’impugnazione dell’art. 10, comma 2, secondo la Regione
resistente, sarebbe, invece, inammissibile, per mancata indicazione
dei motivi, nei confronti dell’intera disposizione, mentre sarebbe
infondata la censura prospettata avverso la lettera f).
La valutazione del ricorrente, secondo cui la norma impugnata
avrebbe elevato le soglie per gli impianti eolici e fotovoltaici,
rispetto a quelle previste nella tabella A allegata al d.lgs. n. 387
del 2003, non terrebbe conto che l’art. 123 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia) assimila alla manutenzione straordinaria gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’art. 1 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia), in edifici ed impianti industriali, cosi’ sottraendoli
all’obbligo di autorizzazione specifica.
Nell’intento, poi, di semplificare e razionalizzare le procedure
amministrative e regolamentari, l’art. 11 del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE), al comma 3, richiama la
disposizione da ultimo citata, stabilendo tipologie di impianti da
fonte rinnovabile che sono assimilate a manutenzione ordinaria
(quindi non necessitanti ne’ di autorizzazione unica ne’ di DIA) e al
comma 4 dichiara che tale disciplina trova applicazione fino
all’emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i
principi di esenzione minima ivi contenuti.
I principi dettati dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e
dall’art. 11 del d.lgs. n. 115 del 2008 sono principi di
semplificazione amministrativa per il perseguimento degli obiettivi
indicati dall’Unione Europea (direttiva 27 settembre 2001, n.
2001/77/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’), cui deve
conformarsi il legislatore regionale.
Sostiene, quindi, la Regione, che l’individuazione in ambito
nazionale, operata con la tabella A del d.lgs. n. 387 del 2003, di
alcune tipologie di impianti che sicuramente accedono alla DIA, e’
una individuazione minima, ma non esaustiva, tanto che il citato art.
11 del d.lgs. n. 115 del 2008 prevede che si applichi la DIA anche
per gli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili in edifici ed
impianti industriali.
La Regione, nell’esercizio della propria competenza legislativa e
secondo la sua politica di governo del territorio, proprio
perseguendo i principi di semplificazione dettati dalle norme
comunitarie e statali, puo’ anche, nel proprio ambito territoriale,
individuare impianti a fonte rinnovabile realizzabili con DIA al di
fuori di quelli indicati dalla Tabella A (di cui deve rispettare le
soglie minime), se opera secondo le logiche date dalla stessa tabella
(impianti con dimensioni analoghe), nel rispetto dell’art. 123 del
d.P.R. n. 380 del 2003 (utilizzo dell’energia rinnovabile negli
edifici) e dell’art. 11 del d.lgs. n. 115 del 2008 (semplificazione
per modalita’ di installazione meno impattanti).
Ne conseguirebbe la piena legittimita’ della disposizione
contestata. Essa richiede per tutti gli impianti il rispetto degli
strumenti urbanistici (modalita’ di installazione meno impattanti);
individua per l’eolico una soglia di 100 chilowatt, che rispetto ad
un impianto di 60 chilowatt si risolve in un rotore del 10% piu’
grande; individua per il fotovoltaico la soglia di 200 chilowatt
invece di 20 chilowatt: l’aumento e’ qui piu’ rilevante ma asseconda
il forte impulso di semplificazione dato dal d.lgs. n. 115 del 2008
su tale fonte rinnovabile, nel senso di qualificare tutte le
installazioni di impianti fotovoltaici integrati come interventi di
manutenzione ordinaria, e rispetta le nuove soglie individuate dal
decreto ministeriale 18 dicembre 2008 (Incentivazione della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi
dell’art. 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) per la
disciplina dello «scambio sul posto» (portate appunto da 20 chilowatt
a 200 chilowatt).
2.3. – La censura concernente l’art. 11, comma 4, ai sensi del
quale, nelle aree non soggette ai vincoli paesaggistici, non
necessitano di titolo abilitativo gli interventi indicati alle
lettere a, b e c, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate
dal piano energetico regionale e dai provvedimenti attuativi dello
stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano soggetti
responsabili, sarebbe infondata.
La norma regionale ha inteso perseguire l’obiettivo della massima
semplificazione degli adempimenti per la costruzione degli impianti
di produzione di energia elettrica da energie rinnovabili, indicato
dalle norme europee di riferimento (direttive 2001/77/CE, cit., e 23
aprile 2009, n. 2009/28/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) considerando che, nel rispetto
delle necessarie tutele dei territori interessati dagli impianti, ove
si tratti di impianti di energie rinnovabili di cui sono responsabili
la Regione e gli enti locali, la valutazione di compatibilita’
urbanistica e’ stata effettuata a monte, in sede di approvazione del
piano energetico e dei relativi atti attuativi.
Tale elemento, unito alla natura dei soggetti responsabili, che
sono appunto gli stessi enti territoriali che hanno adottato gli atti
di pianificazione e programmazione ove sono previsti quegli impianti,
rende osservato il principio posto dal legislatore nazionale (che e’
quello del controllo della compatibilita’ urbanistica degli
impianti), unitamente a quello della semplificazione procedurale
volta ad incentivare l’uso delle energie rinnovabili.
La norma in oggetto non rappresenta dunque una disposizione di
favore per gli enti territoriali (che accertano sempre la conformita’
urbanistica dei progetti di impianti), ma semplifica le procedure,
evitando che quello stesso accertamento sia ripetuto in diverse fasi.
Il riscontro di legittimita’ della disposizione potrebbe
rinvenirsi nell’art. 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), che ha stabilito
che gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono Enti
locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato,
indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche
dell’installazione: essi quindi accedono alla massima tariffa
incentivante fra quelle previste dal decreto ministeriale 19 febbraio
2007 (Criteri e modalita’ per incentivare la produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in
attuazione dell’art. 7 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387).
Non vi e’ quindi disparita’ di trattamento, perche’ questa si
puo’ ipotizzare a fronte di identita’ di situazioni, mentre nel caso
in esame, e’ differente, per le competenze istituzionali, la
posizione dell’ente territoriale rispetto a quella dell’operatore
privato, in quanto il primo valuta direttamente la conformita’
urbanistica dell’impianto in sede di esercizio dei propri compiti al
momento dell’adozione degli atti di governo del territorio.
E nemmeno puo’ ravvisarsi la violazione della tutela della
concorrenza, perche’ la norma, lungi dall’incidere sugli aspetti
afferenti alla gestione della rete energetica, e’ volta a fissare
criteri per la disciplina urbanistica e limita la propria
operativita’ ai soli profili di impatto sul territorio, senza
intaccare la competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost.
3. – Nell’imminenza dell’udienza, sia il Presidente del Consiglio
dei ministri, che la Regione Toscana hanno presentato memorie, con
cui ampliano le proprie argomentazioni difensive, in particolare la
Regione avallandole alla luce dell’evoluzione normativa piu’ recente.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt.
1, comma 1, 10, comma 2, e 11, comma 4, della legge della Regione
Toscana 23 novembre 2009 n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24
febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in materia di energia), per
violazione, da parte di tutte e tre le norme, dell’art. 117, terzo
comma, Cost., e da parte dell’ultima anche degli artt. 3 e 117,
secondo comma, lett. e), Cost.
Il ricorso, pur omettendo ogni premessa in ordine alla natura
della legge oggetto di censura, esamina direttamente le specifiche
disposizioni impugnate, e all’interno della prima censura, elenca
sinteticamente ma sufficientemente gli interventi della Corte
costituzionale che hanno configurato le competenze statali in materia
(sulla cui connotazione non s’intrattiene, dandola per scontata).
2. – L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 71
del 2009, sostituendo l’art. 3, comma 1, lettera d), della precedente
legge regionale n. 39 del 2005, che prevede, tra le funzioni della
Regione in materia di energia, il rilascio dell’autorizzazione per
quanto concerne, tra l’altro, «linee ed impianti di trasmissione,
trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione
nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura
di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale», e’ censurato
per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto
detterebbe regole concernenti la rete nazionale ad alta tensione, in
contrasto con i principi fondamentali fissati in materia dalla legge
dello Stato.
2.1. – La questione non e’ fondata.
2.2. – La disposizione impugnata va infatti interpretata come
riferita esclusivamente agli impianti non appartenenti alla rete
nazionale.
Si verte, indubbiamente, nella materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia» rientrante nella competenza
legislativa concorrente (sentenze n. 364 del 2006 e n. 383 del 2005),
in cui lo Stato detta i principi fondamentali (sentenze nn. 124 e 168
del 2010, n. 282 del 2009). Ragioni di uniformita’, inoltre,
determinano la chiamata in sussidiarieta’, in capo ad organi dello
Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di
livello nazionale (sentenze n. 103 del 2006, n. 6 del 2004).
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), agli artt. 29, comma 2, lettera g), 30 e 31, comma 2, prevede,
in generale, che la competenza autorizzatoria relativa agli
elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolts spetti a
Regioni e Province. Successivamente, il comma 1 dell’art. 1-sexies
del decreto-legge n. 239 del 2003 (Disposizioni urgenti per la
sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e modificato
dall’art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino
del settore energetico, nonche’ delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia), abbandonando il
criterio della potenza, ha previsto il rilascio di un’autorizzazione
unica da parte del Ministro delle attivita’ produttive per tutti gli
impianti appartenenti alla «rete nazionale di trasporto dell’energia
elettrica».
Quanto alla individuazione della consistenza della rete
nazionale, il sistema prevede una serie di «adeguati strumenti di
codecisione paritaria tra lo Stato ed il sistema delle autonomie
regionali» (sentenza n. 383 del 2005).
E’ evidente, pertanto, che non puo’ spettare alla Regione alcun
potere di autorizzazione con riguardo agli impianti costituenti parte
della rete nazionale.
Nulla, pero’, consente di concludere che la disposizione
impugnata non possa avere per oggetto soltanto le linee, e le
relative opere, di potenza non superiore a 150 chilovolts, che non
siano state incluse nella rete nazionale, per le quali necessita la
competenza autorizzatoria regionale: la giurisprudenza
costituzionale, del resto, ha dichiarato l’infondatezza della
questione quando la norma regionale e’ suscettibile di una
interpretazione tale da non determinare una lesione della competenza
legislativa statale (sentenze n. 248 del 2006, n. 8 del 2004, n. 246
del 2006). Cio’ risulta avvalorato dal contesto in cui s’inserisce la
disposizione impugnata, essendo seguito l’art. 3, sostituito dalla
disposizione oggetto di censura, dagli artt. 3-bis e 3-ter,
rispettivamente attribuenti le funzioni amministrative alle Province
ed ai Comuni, sicche’ alla norma impugnata puo’ riconoscersi lo scopo
di specificare le competenze regionali, rispetto alle competenze
provinciali e comunali, all’interno del sistema autorizzatorio di cui
agli artt. 11 e 13 (e delle concessioni di cui all’art. 14) del Capo
III della legge regionale, per definizione relativo ad impianti non
rientranti nella competenza statale.
Del resto, l’art. 10 della legge regionale, contenente i principi
generali dello stesso Capo III, precisa, al comma 1, che sono
soggette ad autorizzazione unica o a denuncia di inizio
dell’attivita’, «per cio’ che concerne le competenze della Regione e
degli enti locali», la costruzione ed esercizio di impianti per
produzione, trasporto, trasmissione e distribuzione di energia, di
impianti per lavorazione e stoccaggio di idrogeno, oli minerali e gas
naturali e liquefatti, in qualunque forma, nonche’ di impianti di
illuminazione esterna, cosi’ implicitamente escludendo gli impianti
di competenza statale.
La precisazione della competenza autorizzatoria regionale per
linee e impianti «qualora assoggettati a procedura di valutazione di
impatto ambientale (VIA) regionale», va posta in relazione con
l’intento di ripartire la competenza all’interno delle autonomie
locali: in linea generale, discende dall’art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e
dalle elencazioni di cui all’allegato III alla parte II dello stesso
d.lgs. n. 152 del 2006, che alla Regione spetta la valutazione
d’impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei esterni per il
trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100
chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.», mentre
allo Stato spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli
«elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a
150 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed
elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato
di lunghezza superiore a 40 chilometri» (art. 7, comma 3, del d.lgs.
n. 152 del 2006 e all. II alla parte II).
E’ evidente che la competenza autorizzatoria attribuita alla
Regione dalla norma censurata riguarda gli impianti con tensione (a
partire da 100 chilovolts) comunque contenuta entro i 150 chilovolts,
e non appartenenti alla rete nazionale, e, all’interno di questo
ambito, quelli per i quali la normativa regionale (art. 7 della legge
della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 79, recante «Norme per
l’applicazione della valutazione di impatto ambientale») attribuisce
alla Regione la VIA, mentre la competenza delle Province e’ residuale
(art. 3-bis, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 39 del
2005, aggiunto dall’art. 2 della legge regionale n. 71 del 2009):
conformemente, del resto, all’esigenza indicata dalla norma statale
(art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006), di coordinamento
delle procedure di VIA e di rilascio dell’autorizzazione (sentenza n.
225 del 2009).
Conseguentemente, essendo la norma impugnata suscettibile di una
interpretazione conforme a Costituzione, la questione non e’ fondata.
3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, altresi’,
l’art. 10, comma 2, della citata legge regionale n. 71 del 2009, che
sostituendo l’art. 16, comma 3, lettera f) della legge regionale n.
39 del 2005, avrebbe innalzato le soglie per le quali i principi
della legislazione statale ammettono la denuncia di inizio attivita’
(DIA), per gli impianti eolici da 60 a 100 chilowatt (lettera f, n.
1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 chilowatt (lettera f, n. 2).
3.1. – La questione e’ fondata.
3.2. – L’installazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di energia e’ regolata dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del
2003, il quale prevede, ai commi 3 e 4, una disciplina generale
caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio di
una autorizzazione unica. A tale disciplina fanno eccezione
determinati impianti che, se producono energia in misura inferiore a
quella indicata dalla tabella allegata allo stesso d.lgs. n. 387 del
2003, sono sottoposti alla disciplina della denuncia di inizio
attivita’ (art. 12, comma 5). In particolare, la indicata tabella
distingue i suddetti impianti in base alla tipologia di fonte che
utilizzano (eolica, soglia 60 chilowatt; solare, soglia 20 chilowatt;
etc). Sempre l’indicato art. 12, comma 5, prevede che «con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere
individuate maggiori soglie di capacita’ di generazione e
caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con
la medesima disciplina della denuncia di inizio attivita’».
L’art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 71 del
2009 – la cui censura e’ agevolmente riferibile alla lettera f) del
comma 3, dell’art. 16, della legge regionale n. 39 del 2005, e
dovendosi dunque disattendere l’eccezione della difesa regionale di
inammissibilita’ per indeterminatezza – prevede l’applicazione della
disciplina della DIA agli impianti la cui capacita’ di generazione
sia inferiore alle soglie di 100 chilowatt per l’energia eolica e di
200 chilowatt per quella solare fotovoltaica.
L’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la
capacita’, rispetto ai limiti di cui alla tabella A allegata al
d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione dell’impianto risulta
subordinata a procedure semplificate, e’ illegittimo, in quanto
maggiori soglie di capacita’ di generazione e caratteristiche dei
siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina,
possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza
unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente
(sentenze nn. 119, 124 e 194 del 2010).
La norma censurata finisce per incidere sulla disciplina
amministrativa di impianti, costruiti nel territorio regionale,
destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
per i quali l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, attesa la capacita’
di generazione degli stessi, superiore a determinati valori di
soglia, prevede un’autorizzazione unica, mirata al vaglio dei
molteplici interessi coinvolti.
Le norme statali di riferimento, citate dalla Regione resistente
a giustificazione del proprio intervento, attengono al limitato
settore della disciplina edilizia (decreto Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»), nella
parte in cui essa persegue il contenimento del consumo di energia
nelle costruzioni, incentivando l’utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile, e stabilendo che gli interventi a cio’ finalizzati negli
edifici e negli impianti industriali, sono equiparati alle opere di
manutenzione straordinaria (art. 123). La difesa regionale richiama
anche l’art. 11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE), che nell’ottica di semplificazione delle procedure
autorizzatorie, classifica come opera di manutenzione ordinaria
l’installazione di piccoli generatori eolici e di impianti solari
termici o fotovoltaici sui tetti degli edifici.
Le norme citate non appaiono richiamate a proposito: la diversa
categoria concettuale, fatta palese dall’oggetto di sistemi normativi
del tutto autonomi – la produzione dell’energia elettrica da inserire
in rete, e dunque finalizzata al mercato, da un lato, l’utilizzo
delle fonti alternative mediante apparecchi omogenei agli edifici,
anche industriali, per l’autoconsumo, dall’altro – e’
inequivocabilmente confermata dalle descrizione delle opere, che
l’art. 11 del d.lgs. n. 115 del 2008, limita nelle dimensioni
(generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri
e diametro non superiore a 1 metro) e nella forma (impianti solari
termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici
con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i
cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi),
considerando evidentemente l’irrilevanza funzionale di queste opere
nel sistema di produzione dell’energia elettrica.
La stessa legge regionale, di cui e’ impugnato l’art. 10, comma
2, modificando, all’art. 11, comma 2, l’art. 17 della precedente
legge n. 39 del 2005, cui aggiunge un comma 1-bis, mostra di
considerare separatamente il fenomeno dell’utilizzo diretto
dell’energia alternativa, di cui dimensiona i supporti tecnologici
con riproduzione delle caratteristiche prescritte dall’art. 11 del
d.lgs. n. 115 del 2008, al fine di esentarli, come la normativa
statale, dalla necessita’ del titolo abilitativo. Che gli impianti di
utilizzo dell’energia rinnovabile costituiscano categoria a se’,
rilevante ai soli effetti della disciplina urbanistica, in cui, a
seconda dei casi, sono assoggettati alla disciplina della DIA, quando
non costituiscono attivita’ libera, e’ fatto palese dal linguaggio
legislativo impiegato dalla stessa norma regionale impugnata, che,
invece, richiama l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e
significativamente ne ripete la formulazione, nel riferimento alla
costruzione e all’esercizio «degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili», senza ulteriore connotazione (e
dunque diversi dagli impianti tecnologici di edifici abitativi e
industriali), per i quali illegittimamente oltrepassa le soglie che
la normativa statale ha imposto all’ambito del regime semplificato
della DIA.
In conclusione, cio’ che rileva ai fini della questione in esame,
e’ che prevedendo soglie diverse di capacita’ generatrice degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti alternative,
agli effetti del titolo abilitativo, la norma regionale e’
illegittima, con la conseguenza che ne va dichiarata
l’incostituzionalita’ limitatamente ai numeri 1 e 2 della lettera f)
(impianti eolici e impianti solari fotovoltaici), posto che, per i
numeri 3, 4 e 5 della stessa lettera f), le soglie della legge
regionale coincidono con quelle dell’all. A del d.lgs. n. 387 del
2003.
3.3. – La piu’ recente normativa in tema energetico, citata dalla
Regione nella memoria integrativa, non sembra portare ad un mutamento
della conclusione che precede, essendo sempre presente il differente
regime tra gli interventi assimilabili alla disciplina edilizia, e
gli interventi di produzione dell’energia in senso stretto (vedi in
particolare l’art. 6 novellato del d.P.R. n. 380 del 2001).
Anche l’art. 1-quater del decreto-legge n. 105 del 2010, inserito
dalla legge di conversione n. 129 del 2010, che fa salvi gli effetti
relativi alle procedure di denuncia di inizio attivita’ per la
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, che risultino avviate in conformita’ a disposizioni
regionali recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introduce, nel quadro
della decretazione d’urgenza nel settore dell’energia, una sanatoria
limitata nel tempo, tanto da porre la condizione «che gli impianti
siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Il proposito e’ chiaro nel senso di non pregiudicare i limiti di
principio contenuti nella tabella allegata al d.lgs. n. 387 del 2003.
L’apertura verso una ulteriore liberalizzazione del regime
autorizzatorio per la costruzione e l’esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, si coglie semmai nella recente legge
4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge
comunitaria 2009), che delega il governo ad attuare la Direttiva
2009/28/CE, estendendo il regime della DIA alla realizzazione degli
impianti per la produzione di energia elettrica con capacita’ di
generazione non superiore ad 1 megawatt elettrico (art. 17). Il
recepimento della direttiva spetta allo Stato (entro il 5 dicembre
2010), per ragioni di uniformita’ sul territorio nazionale, legate
alla funzionalita’ della rete, e non e’ consentito alla Regione
derogare frattanto ai limiti vigenti, sia pure anticipando il
recepimento della normativa comunitaria.
4. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri si duole, infine,
che con l’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 71 del 2009, che
inserisce un comma 1-quater nell’art. 16 della legge regionale n. 39
del 2005, si siano individuati alcuni interventi che, per esserne
«soggetti responsabili» la Regione o gli enti locali, costituirebbero
«attivita’ libera», ovvero sottratta all’obbligo di DIA.
La norma impugnata esonera dal titolo abilitativo (identificato
dal ricorrente nella DIA) l’installazione di alcuni tipi di impianti
(pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore
a 1 megawatt, impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore
a 1 megawatt, impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o
inferiore a 200 chilowatt), quando la Regione e gli enti locali siano
soggetti responsabili degli interventi, realizzati tenendo conto
delle condizioni fissate dal piano di indirizzo energetico regionale
(PIER).
4.1. – La questione e’ fondata.
4.2. – Nell’individuazione del contrasto con la disciplina
statale, costituita dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, pur se
il ricorso denuncia la creazione, da parte del legislatore, di
categorie di interventi che sarebbero sottratti al titolo abilitativo
costituito dalla DIA di cui all’art. 10, comma 1, la tipologia degli
interventi, indicati alle lettere a), b) e c) della norma sospettata
d’incostituzionalita’, li fa considerare in gran parte assoggettati
all’ambito di applicazione dell’autorizzazione unica regionale, e non
della semplice DIA. Resta a maggior ragione valida la doglianza del
ricorrente per il fatto che la norma regionale ha liberalizzato
attivita’ comunque soggette a controllo. La questione riguarda in
particolare l’ammissibilita’ di un regime deregolamentato, ove
responsabili degli interventi siano la Regione e gli enti locali.
Va considerato che la titolarita’ dell’intervento non toglie che
nella realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti
rinnovabili, come di qualsiasi opera pubblica, sia necessaria la
compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi
(ambientale, culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nella
realizzazione dell’opera. La finalita’ di composizione degli
interessi coinvolti e’ perseguita dalla previsione
dell’autorizzazione unica (sentenza n. 249 del 2009), che, pur
attribuita alla competenza regionale, e’ il risultato di una
conferenza di servizi, che assume, nell’intento della semplificazione
e accelerazione dell’azione amministrativa, la funzione di
coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di
individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei
soggetti che li rappresentano, l’interesse pubblico primario e
prevalente.
La precisazione contenuta nella norma impugnata, che fa salva la
necessita’ di ottenere l’autorizzazione paesaggistica nelle aree
vincolate, non esaurisce la valutazione degli interessi variegati di
cui l’autorizzazione unica e’ la risultante, e per la tutela dei
quali sono chiamati a partecipare alla conferenza di servizi soggetti
diversi dai responsabili dell’istallazione degli impianti. Escludendo
dal procedimento di codecisione tali soggetti, la legge regionale
fuoriesce dal modello procedimentale individuato, per ragioni di
uniformita’, dalla legge statale (sentenze n. 62 del 2008 e n. 383
del 2005).
Il riconosciuto contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.,
assorbe gli ulteriori profili di doglianza (artt. 3 e 117, secondo
comma, lettera e, Cost.).

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 2,
della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche
alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in
materia di energia), nella parte in cui, sostituendo il comma 3
dell’art. 16, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n.
39 (Disposizioni in materia di energia), ha inserito i numeri 1 e 2
della lettera f);
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 11, comma 4,
della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009;
Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 10, comma 2, per il resto, della
legge della Regione Toscana n. 71 del 2009, promossa, in riferimento
all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l’11 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Cassazione penale 22059 del 2011 Omicidio volontario e preterintenzionale: quali differenze?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza della corte d’assise d’appello di Catania in data 25.5.2010, veniva riformata, solo in punto pena, la sentenza di condanna del gup del tribunale di Ragusa in data 15.7.2009 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato G. V. alla pena di anni quattordici di reclusione per il reato di omicidio, in danno di I.S., commesso il (OMISSIS), a seguito di un incidente stradale, la cui causalità andava riportata al G., rivale in amore della vittima. La corte d’assise d’appello riduceva la pena ad anni dodici di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ribadendo il giudizio sulla solidità di un quadro probatorio deponente nel senso che il sinistro a seguito del quale perse la vita l’ I., andava ritenuto artatamente provocato dal G. che, marciando ad elevata velocità (80-90 km/h), aveva speronato il ciclomotore della vittima, in pessime condizioni di manutenzione e quindi di sicurezza, aveva fatto cadere il menzionato a lato dell’autovettura, travolgendolo e proiettandolo in avanti. Venivano valorizzate in tal senso: 1) le dichiarazioni della giovane donna contesa, G.D., che aveva riferito come il G. non avesse accettato il suo allontanamento e fosse mal disposto verso I. – che riteneva a torto che avesse preso il suo posto -, avendolo ripetutamente minacciato di morte; 2) le dichiarazioni di C. G. che riferiva in ordine a messaggi SMS che il G. aveva inviato alla giovane, con cui minacciava di ammazzare il rivale ed i messaggi che aveva inviato all’ I., per farlo desistere dalle presunte attenzioni sulla giovane; 3) le dichiarazioni di M.A., che dichiarava che il giorno del fatto, dalle ore 17,40 alle ore 18,20, aveva notato distintamente l’auto Ford Fiesta del G., parcheggiata davanti al luogo di lavoro della vittima, con a bordo l’imputato, che aveva cercato di nascondersi alla vista di terzi; 4) le indicazioni dello stesso imputato che ammetteva di aver atteso l’ I., assumendo però di averlo voluto solo spaventare, avvicinandolo da tergo, ma errando i tempi della manovra. Significativi poi venivano ritenuti i messaggi di morte via SMS che erano stati acquisiti e che soprattutto a detta del giudice di primo grado, lasciavano ampiamente presupporre una volontà omicidiaria da realizzare con il mezzo dell’auto.

Condivisibile veniva poi ritenuta la ricostruzione dell’incidente operata dal CT del Pm, ing. D., che in buona sostanza aveva accreditato la ricostruzione dei fatti offerta dall’imputato, attraverso dati scientifici facenti leva sull’energia cinetica dispiegata dall’auto, a seguito dell’attrito e sulla deformazione dei due mezzi, quindi sullo strisciamento e sull’impatto del ciclomotore e del suo conducente con il suolo ed il muro posto lungo il ciglio della strada.

Secondo i giudici di appello, la morte dell’ I. -seguita a lesioni cerebrali- doveva essere ricondotta alla volontà dolosa dell’imputato, poichè scientificamente era stato provato che i due mezzi, al momento dell’urto tenevano una velocità molto differente e che era stata l’energia dell’auto ad avere urtato da tergo il motociclo in modo deflagrante, ancorchè la velocità del ciclomotore fosse molto contenuta ed il motociclista tenesse rigorosamente la sua destra. Aveva avuto una sua parte anche il fatto che l’ I. portava con sè un sacco di 25 chili di gesso, che aveva determinato verosimilmente una difficoltà di equilibrio e sicuramente la tenuta di velocità molto modesta. Veniva desunto quindi che se solo G. avesse voluto non investire, ma spaventare come da lui addotto, avrebbe avuto tutto lo spazio per farlo ed avrebbe dovuto operare a velocità molto più contenuta. Veniva quindi ritenuto il ricorrente animato da dolo omicidiario, nella forma quanto meno eventuale. Non venivano ritenuti ravvisabili i presupposti per fare luogo alla concessione dell’attenuante della provocazione, poichè nessuno dei messaggi che l’ I. aveva mandato in risposta all’imputato, presentava profili di minaccia, diversamente dai messaggi che invece G. aveva inviato, sia alla ragazza, che alla vittima. La corte poi sottolineava che i motivi di gelosia che animavano l’imputato erano del tutto infondati , poichè in realtà tra l’ I. e la giovane Gu. non era nata alcuna relazione sentimentale.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa, con due distinti ricorsi.

L’avv. Antonino Mollica ha dedotto:

2.1 errata applicazione dell’art. 575 c.p., anzichè degli artt. 586 o 584 c.p.. Nella motivazione della sentenza non sarebbe stato preso in considerazione che l’accettazione del rischio morte da parte dell’imputato non era conseguenza certa. Sarebbe stato erroneo tirare le fila sulla base del solo dato della sommatoria delle velocità dei due veicoli, laddove la velocità dell’auto fu indicata dal G. in 90 km/h, ma senza ponderazione, posto che non guardava il contachilometri; ancora non fu adeguatamente valutato che la vittima era provvista di casco e che tale circostanza avrebbe dovuto escludere ab origine un intento omicida , profilandosi più aderente alla realtà l’ipotesi del reato preterintenzionale, ovvero quella della morte quale conseguenza di altro delitto.

2.2 manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2: la difesa si duole che la corte d’appello non abbia colto che l’aspetto provocatorio starebbe nel fatto che la vittima abbia cercato di accreditare i sospetti del G., venendo così ad accendere uno stato d’ira nell’imputato che lo avrebbe spinto al delitto.

2.3 manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata riduzione della pena nella massima estensione, per effetto dell’art. 62 bis c.p.: essendosi discostati dalla riduzione massima, i giudici avrebbero dovuto dare conto in motivazione della scelta operata con un onere rafforzato di motivazione. L’avv. Michele Sbezzi ha dedotto:

2.4 difetto e illogicità della motivazione. Il CT avrebbe manifestato in alcuni passaggi della sua relazione che l’imputato aveva voluto urtare solo di striscio l’offeso, adombrando addirittura che lo stesso non fosse stato in grado di prevedere , concludendo poi che l’evento morte non sarebbe stato prevedibile e previsto dall’agente. Quindi viene contestato l’improvvido scostamento che sarebbe stato operato dai giudici di merito (che pure hanno aderito alle conclusioni del CT) nel passaggio motivazionale in cui non solo si dice che la manovra era finalizzata a colpire violentemente il ciclomotore, ma anche che il G. si configurò nettamente la morte dell’ I.. Non sarebbe stata valutata l’opzione interpretativa offerta dalla difesa sull’ipotesi di omicidio preterintenzionale.

2.5 Difetto di motivazione quanto alla mancata valutazione nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che sulla pena base di anni ventuno di reclusione, è stata operata una riduzione di soli tre anni, senza dar conto della scelta operata che potrebbe esser frutto di un mero errore di calcolo.
Motivi della decisione

I motivi a sostegno di entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. La valutazione operata dai giudice di merito sulla qualificazione del reato non si presta alle censure avanzate, essendo stato correttamente argomentato che se solo l’imputato avesse voluto un evento di minore impatto , avrebbe impresso all’auto da lui condotta una minore velocità ed avrebbe evitato di chiudere la vittima in uno spazio ridottissimo rispetto al muro a secco che si snodava lungo il ciglio della carreggiata. Con motivazione aderente ai dati disponibili e rigorosa sotto il profilo logico, sono stati ritenuti rivelatori dell’animus necandi dell’imputato , quanto meno in via e-ventuale, il fatto che intenti omicidiari erano stati chiaramente manifestati dall’imputato all’indirizzo della vittima, la circostanza che l’imputato attese la vittima a lungo all’esterno del suo luogo di lavoro e gli tese un agguato, la violenza dell’impatto tra auto e motorino a cagione della forte velocità del mezzo condotto dall’imputato, tanto da essere la posizione terminale del motorino stata calcolata a distanza di 35,50 metri dal punto d’urto.

Su questa base inferenziale solida, perchè scientificamente testata, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto inequivocabilmente integrata l’ipotesi di reato in contestazione, con motivazione assolutamente conforme al dato normativo, che ha portato ad escludere che si potesse accedere a ipotesi di minore gravità, quali quelle suggerite dalla difesa in termini di omicidio preterintenzionale o di morte quale conseguenza di altro delitto. Basti ricordare che il criteri distintivo tra omicidio volontario ed omicidio preterintenzionale risiede nel fatto che nel secondo caso la volontà dell’agente esclude ogni previsione dell’evento morte , che si determina per fattori esterni ed il cui accertamento deve fondarsi su elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta:

nel caso di specie i giudici di merito hanno escluso un’interferenza causale impropria nella determinazione dell’evento, riconoscendo invece i dati suindicati altamente rivelatori di una netta configurabilità dell’omicidio volontario.

Il fatto che la vittima indossasse il casco (dato che va ritenuto pacifico, poichè in tale senso depose il teste C. correttamente non fu valorizzato nel senso suggerito dalla difesa (per accreditare l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale), in quanto come osservato, lo scontro fu talmente violento da determinare la caduta del casco medesimo, come venne riscontrato e poi perchè la morte come conseguenza di lesioni cerebrali è soltanto una delle possibili cause di decesso in episodi gravemente pluritraumatici, quale quello che coinvolse l’ I..

Neppure è ammissibile la doglianza sulla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2, in quanto la corte territoriale ha sottolineato che agli atti non vi è traccia di alcun messaggio intimidatorio proveniente dalla persona offesa nei confronti dell’Imputato, a dispetto di un elevato numero di contatti sms con cui l’imputato manifestava sia alla giovane Gu., che all’ I. la degenerazione del suo stato d’animo. Pertanto, secondo il giudice a quo non erano ravvisabili nè il dato oggettivo costituente il fatto ingiusto altrui, nè quello soggettivo costituito dallo stato d’ira collegato al fatto ingiusto della vittima, visto che i motivi di gelosia dell’imputato erano del tutto ingiustificati, non essendo intercorso tra l’ I. e la giovane menzionata alcun legame sentimentale. Esauriente è quindi stata la motivazione sul punto, per cui non si giustifica la ripetizione della deduzione svolta nel precedente grado.

Infine, non è ravvisabile alcuna forzatura del dato normativo nella contenuta riduzione operata a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la corte territoriale, in accoglimento del motivo d’appello, concesso dette attenuanti, senza peraltro sottovalutare l’oggettiva ed indubbia gravità del fatto commesso", in relazione alla giovanissima età della vittima ed alla sua personalità, dato questo che ampiamente ha supportato la valutazione operata, sottraendola a censure deducibili in questa sede.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al versamento di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1,000,00 a favore della cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.