Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2010) 21-01-2011, n. 1910

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

quanto segue:

V.G. è imputata dei delitti di cui all’art. 594 c.p. e art. 612 c.p., comma 1 in danno di I.V. per aver pronunziato le seguenti frasi: a) la sede di (OMISSIS) è una sede di delinquenti, b) con me cascate male perchè vi faccio un culo così, vi faccio ricordare il mio nome.

Il GdP di Cosenza con sentenza 7.7.1009 la ha assolta "perchè i fatti non sussistono".

Ricorre per cassazione il competente P.d.R. e deduce mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità di motivazione, atteso che il giudicante, immotivatamente appunto, ha ritenuto non credibile la PO e la teste M.M.. Le loro dichiarazioni, a suo modo di vedere, sarebbero resistite da quelle di altri tre testi, i quali ebbero a sostenere di non aver udito le frasi addebitate all’imputata. Secondo il GdP, per altro, la V., adirata per l’insoddisfacente andamento dell’ufficio INPS di cui era direttrice, avrebbe pronunziato frasi sgarbate nei confronti della PO, ma "non tali da ritenersi ingiuriose".

Dunque la PO è ritenuta credibile tranne che per il contenuto e la valenza offensiva delle frasi. In realtà, non esiste alcun contrasto tra le deposizioni dei testi, atteso che i tre che hanno riferito di non aver udito nè insulti, nè minacce, giunsero dopo che l’imputata aveva proferito le frasi di cui al capo di imputazione.

Il 30.10.2010 il difensore di V. avv. Tilella ha depositato memoria con la quale sostiene che il ricorso del PM è infondato o inammissibile, atteso che i pretesi vizi di contraddittorietà della motivazione non sussistono. Non può condividersi l’opinione dell’impugnante, il quale evidentemente ritiene che un’accesa discussione debba necessariamente sfociare in una ingiuriosa minaccia. Il GdP, per altro, ha sufficientemente chiarito la ragione per la quale ha ritenuto credibile la PO. Il clima di astio, di tensione, di sfida instauratosi tra I. e il suo superiore gerarchico non consente di ritenere pienamente sereno, disinteressato e quindi attendibile il primo. Nè può condividersi l’idea che le dichiarazioni della M. e quelle degli altri testi riguardino differenti segmenti temporali, in quanto dagli atti di causa emerge esattamente il contrario.

In realtà il PM richiede una inammissibile rivalutazione dei medesimi elementi di fatto sui quali il GdP ha maturato la sua decisione. Il ricorrente poi omette di indicare gli atti processuali dei quali lamenta la mancata o scorretta valutazione, con ciò violando il dettato dell’art. 606 c.p.p. come innovato dalla L. n. 46 del 2006.

Viene infine dal ricorrente trascurata l’argomentazione con la quale il GdP dimostra che la V. non aveva alcuna intenzione di ingiuriare o minacciare il querelante, dal momento che ella aveva semplicemente esercitato il suo diritto-dovere di richiamare i suoi subalterni al rispetto dei loro doveri di ufficio. E ciò ella ha fatto, sia pure con linguaggio colorito.

Tanto premesso, osserva il Collegio che effettivamente la motivazione esibita dal GdP appare gravemente contraddicono.

Il giudicante infatti da atto della coincidenza delle versioni fornite dalla PO e dalla teste M.M., affermando tuttavia che esse sono contraddette da quelle provenienti da altri testi.

Quanto alla teste E.C., però, il GdP scrive che la stessa, presente nel momento del "contatto" iniziale tra latinucci e V., si ritirò subito dopo in altro locale a svolgere il suo lavoro.

La medesima posizione sembra che il GdP abbia attribuito al teste C.V., mentre il teste L.F. – per quel che è dato comprendere dalla lettura della sentenza- ha riferito circa l’intenzione, manifestata dalla PO il giorno prima dei fatti per i quali è processo, di assentarsi dal lavoro il (OMISSIS).

Egli dunque non fornisce alcun contributo diretto alla conoscenza del fatto, ma fornisce una spiegazione, per cd., della sua genesi.

Si fa anche parola delle testi D.V.M.P. e G. L., le quali ebbero a riferire che, in loro presenza, l’imputata non fece ricorso a frasi violente, volgari, minacciose o sconvenienti.

E’ lo stesso GdP, poi, che – riepilogando – scrive che allo scontro verbale tra l’imputata e lo I. assistettero certamente più impiegati, ma "in tempi diversi e non contestualmente".

Cosi stando le cose, il contrasto tra le dichiarazioni della M. e quelle degli altri testi trova spiegazione nelle stesse parole del giudicante; per meglio dire, si chiarisce come contrasto in realtà non vi fu, in quanto, come correttamente ha rilevato l’impugnante PM, le diverse versioni dell’accaduto non riguardano lo stesso momento.

D’altronde il GdP, nel tacciare (implicitamente) di mendacio, di imprecisione o di cattivo ricordo la M., non avanza, neanche in via ipotetica, alcuna spiegazione di tale condotta.

Nella parte finale della sentenza infine il giudicante finisce per affermare che la V. si lasciò andare a espressioni poco cortesi e dettate dall’ira, espressioni che tuttavia, a parere del GdP, non dimostrerebbero la volontà di ingiuriare e/o minacciare.

Vale a dire che, in tale passo della motivazione, il giudice del merito sembrerebbe ammettere la materialità della condotta della V., ritenendola tuttavia non penalmente rilevante perchè non sostenuta da animus iniuriandi o da una effettiva volontà di minacciare.

Ne consegue che, oltre alla evidente contraddizione, il GdP è anche incorso in un riconoscibile errore di diritto, in quanto per la sussistenza del delitto ex art. 594 c.p.; è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente (ASN 200202972 – RV 221018).

Tutto ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che il reato sub B) non può ritenersi sussistente, in quanto quello minacciato dalla imputata non fu un male ingiusto.

Nell’ambito dei suoi poteri di direzione dell’ufficio e di disciplina del personale da lei dipendente, la V. poteva certamente rendere edotti i suoi subalterni della sua intenzione di procedere a uno stretto controllo su tempi e modi di lavoro e sulla incidenza delle assenze per malattia sulla produttività della struttura, perchè ciò rientrava nel suo potere-dovere di dirigente.

L’aver utilizzato un frasario certamente poco urbano e signorile, anzi decisamente scurrile, non muta la natura della affermazione e anche la "promessa" che gli impiegati avrebbero ricordato il suo nome, non può che esser letta nel senso ella intendeva inaugurare una più seria e severa modalità di gestione del personale.

Per i motivi sopra esposti, il ricorso del PM va rigettato con riferimento alla imputazione sub B).

Valenza ingiuriosa viceversa deve essere riconosciuta alla frase di cui al capo A), relativa evidentemente a tutti i dipendenti della sede INPS di Cosenza, anche se, a quanto si apprende, il solo I. ha sporto querela.

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al medesimo ufficio del giudice di pace.

Il giudice di rinvio, sciolte le contraddizioni logiche sopra segnalate, assumerà, in merito, la conseguente decisione.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di ingiuria con rinvio al giudice di pace di Cosenza per nuovo esame; rigetta nel resto il ricorso.

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-02-2011, n. 803 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte resistente, vittoriosa in primo grado, con la nota sopra citata del 12 luglio 2010, ha dichiarato di non aver "più interesse alla causa"né alla somma ad essa ritenuta spettante per effetto della sentenza di primo grado, a titolo di risarcimento danno;

ritenuto che tale dichiarazione, ai sensi dell’art.84 punto 4 c.p.a. deve intendersi come sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso di primo grado e per essa alla decisione della causa.

ritenuto che le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, annulla la sentenza di primo grado qui appellata e dichiara improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse. alla decisione della causa

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8309 Responsabilità professionale

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Svolgimento del processo

La s.p.a. Paradiso ha proposto azione di responsabilità contro l’avv. B.P., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di L. 161.064.349 (Euro 83.182,79), in relazione all’attività svolta nella vertenza promossa nei suoi confronti da M.M.G., già addetta ai servizi di portierato in uno stabile di proprietà dell’attrice.

La M., con atto di citazione notificato nel 1985, aveva chiesto il pagamento di voci retributive non corrisposte fra il 1970 ed il 1980, periodo durante il quale essa aveva goduto gratuitamente dell’alloggio, svolgendo continuativamente attività di portierato;

aveva altresì chiesto il riconoscimento del carattere subordinato del rapporto di lavoro, con le conseguenti disposizioni patrimoniali, per gli anni successivi al settembre 1980, data quest’ultima in cui la società le aveva unilateralmente comunicato che il rapporto in corso era stato trasformato in contratto di appalto di servizi, avente ad oggetto le medesime prestazioni di portierato rese in precedenza, ed aveva richiesto un canone di locazione per l’appartamento già concessole in godimento gratuito.

La società aveva resistito alle domande, contestando che vi fosse mai stato un rapporto di lavoro subordinato ed eccependo in subordine la prescrizione, per il periodo anteriore al quinquennio dall’inizio della causa.

L’eccezione di prescrizione era stata respinta in primo grado, sul rilievo che la società non aveva fornito la prova della stabilità del rapporto di lavoro, presupposto indispensabile perchè il termine potesse farsi decorrere durante l’esecuzione del rapporto, e la soc. Paradiso imputa al difensore di non avere prodotto in giudizio i documenti, che gli erano stati tempestivamente inviati, al fine di dimostrare la suddetta stabilità, ai sensi della L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970.

Il convenuto ha resistito alla domanda, chiamando in causa la sua assicuratrice, soc. coop. r.l. Cattolica di Assicurazioni.

Il Tribunale di Massa ha respinto la domanda attrice e la Corte di appello di Genova – con sentenza n. 1094/2008, notificata il 24 ottobre 2008 – ne ha confermato la decisione.

Con atto notificato il 23 dicembre 2008 la soc. Paradiso propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resistono con separati controricorsi il B. e la Società Cattolica di Assicurazioni, la quale ultima propone due motivi di ricorso incidentale condizionato.

L’attrice replica con controricorso al ricorso incidentale.

La ricorrente e il B. hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha motivato la sua decisione in base al rilievo che nel periodo in cui la M. prestava la sua attività di lavoro in favore della società ricorrente, il rapporto di subordinazione non era riconosciuto come tale dalla datrice di lavoro, tanto che fu necessaria la causa per ottenerne il riconoscimento; che il mancato riconoscimento esclude la stabilità del rapporto, dovendo tale requisito essere valutato in concreto, con riguardo alla situazione esistente alla data in cui il rapporto si svolge; che pertanto la mancata produzione in giudizio dei documenti relativi alle dimensioni dell’impresa, al fine di dimostrare la stabilità del rapporto, è rimasta irrilevante, dovendo tale stabilità comunque escludersi per altre ragioni.

2.- Il primo e il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta violazione di varie norme di legge, sono inammissibili a causa dell’inidoneità e dell’irrilevanza delle proposizioni formulate come quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., norma in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (L. n. 40 del 2006, artt. 6 e 27).

Il ricorrente chiede alla Corte di cassazione di accertare se l’avvocato che sollevi un’eccezione in senso stretto ma non offra prove a sostegno di tale eccezione sia inadempiente ai suoi obblighi di mandatario e sia tenuto a risarcire i danni, indipendentemente dalla fondatezza dell’eccezione (primo quesito); se l’avvocato che omette di proporre o propone in ritualmente un’eccezione decisiva sia esente da responsabilità solo perchè sia dubbia la fondatezza dell’eccezione, ed in subordine se possa avvalersi della sospensione del termine di prescrizione ex art. 2948 cod. civ., n. 4, il lavoratore autonomo (secondo quesito).

Trattasi di questioni del tutto irrilevanti al fine di giustificare la riforma della sentenza impugnata, la quale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni non perchè abbia ritenuto insussistente l’inadempimento, o perchè abbia seguito un dato orientamento giurisprudenziale, o perchè abbia voluto applicare la sospensione della prescrizione ai rapporti di lavoro autonomo, bensì solo perchè ha escluso che sussista il nesso causale fra il comportamento dell’avv. B. – comunque lo si voglia in astratto qualificare – e l’effetto dannoso che la ricorrente ne prospetta a suo danno (rigetto dell’eccezione di prescrizione).

Ciò in base al rilievo che l’eccezione avrebbe dovuto essere comunque rigettata, anche se i documenti fossero stati prodotti poichè – qualunque fossero le dimensioni dell’impresa e l’astratta configurabilità di rapporti di lavoro stabili nei confronti della stessa – l’eccezione di prescrizione sarebbe stata comunque rigettata.

Contro questa motivazione – che attiene ad un accertamento in fatto, qual è quello relativo alla sussistenza o meno del nesso causale fra l’illecito e il danno – si sarebbero dovute indirizzare le censure della ricorrente ed avrebbero dovuto essere formulati specifici quesiti.

Così come proposti, i motivi sono inammissibili perchè irrilevanti.

3.- Inammissibile è anche il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia quantificato le spese processuali a suo carico in modo eccessivo, poichè la natura e la qualità delle avversarie difese avrebbero giustificato l’applicazione dei minimi tariffari.

La quantificazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito, ed è sottratta a riesame in sede di legittimità, ove non ricorra violazione di legge conseguente al mancato rispetto dei limiti minimi e massimi imposti dalle tariffe professionali.

4.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.600,00 in favore di B. P., di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.400,00 per onorari, ed in Euro 3.200,00 in favore della soc. coop. a r.l. Cattolica di Assicurazioni, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari; in entrambi i casi oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. I, Sent., 07-03-2011, n. 22 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La società ha partecipato alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della "Cittadella dei Giovani", indetta dal Comune di Aosta. All’esito delle operazioni di gara, con determinazione dirigenziale n. 1607 del 13 novembre 2009 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva al costituendo raggruppamento di imprese con capogruppo il Consorzio per le Tecnologie e l’Innovazione (d’ora in poi CTI) e mandanti le società Master Data s.r.l. e 3. soc. coop.. Con atto notarile le due società hanno costituito l’associazione di imprese denominata "U.". Dopo l’aggiudicazione, l’amministrazione ha provveduto anche a effettuare il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalle imprese componenti il raggruppamento aggiudicatario, riscontrando nei confronti della mandante Master Data il mancato adempimento di obblighi tributari. Con nota del 19 gennaio 2010 l’esito dei controlli è stato comunicato alla società, che ha fornito chiarimenti con lettera del 2 febbraio 2010. In pari data la capogruppo CTI comunicava alla stazione appaltante l’avvenuto recesso della società Master Data dal raggruppamento aggiudicatario.

Con la determinazione dirigenziale n. 143 del 16 febbraio 2010, l’amministrazione ha preso atto del recesso dal mandato costitutivo dell’ATI, ed ha deciso di procedere alla stipula del contratto con l’ATI composta dalle rimanenti società, capogruppo e mandante, per le quali attestava anche la sussistenza e la sufficienza dei requisiti generali e speciali previsti dal bando.

Con il ricorso in esame, la cooperativa ricorrente impugna la suddetta determinazione, nonché gli altri provvedimenti meglio indicati in epigrafe, deducendo un unico, articolato motivo, basato sulla violazione dell’art. 37, comma 9, del codice dei contratti pubblici, ossia sulla violazione del principio di immodificabilità della composizione soggettiva dei raggruppamenti temporanei.

2. – Si sono costituiti il Comune di Aosta e il controinteressato CTI, entrambi concludendo per il rigetto del ricorso.

3. – All’udienza del 15 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Il ricorso è infondato.

4.1. – Secondo orientamenti nettamente prevalenti nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, maturati già con riferimento all’art. 13, comma 5bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e confermati in sede di interpretazione dell’art. 37, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici "deve intendersi, in particolare, giustificato dall’esigenza di assicurare alle amministrazioni aggiudicatici una conoscenza piena dei soggetti che intendono contrarre con esse, al precipuo fine di consentire un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnicoorganizzativa ed economicofinanziaria dei concorrenti ed all’ulteriore scopo di impedire che tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive, in corso di gara, delle imprese candidate (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 3 agosto 2006, n. 5081). Così definita la ratio del divieto in esame, si deve, allora, rilevare, in conformità con la finalità della disposizione… che lo stesso deve leggersi come inteso ad impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all’a.t.i. e non anche a precludere il recesso di una o più imprese dall’associazione (ovviamente nel caso in cui quella o quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione). Mentre, infatti, nella prima ipotesi (aggiunta all’a.t.i., in corso di gara, di un’impresa o sostituzione di un’impresa con un’altra nuova) resta impedito all’amministrazione un controllo tempestivo e completo del possesso dei requisiti anche da parte della nuova compagine associativa, con grave ed irreparabile pregiudizio dell’interesse pubblico alla trasparenza delle procedure finalizzate alla selezione delle imprese appaltatrici ed alla affidabilità, capacità, serietà e moralità di queste ultime, nella seconda (recesso di un’impresa dall’a.t.i. ed intestazione della sua quota di partecipazione all’impresa o alle imprese rimanenti) le predette esigenze non risultano in alcun modo frustrate." (così Cons. St., sez. IV, 23 luglio 2007, n. 4101; nello stesso senso, e con riferimento all’art. 37, comma 9, cit., si veda sez. VI, 13 maggio 2009, n. 2964).

4.2. – Orientamento cui deve ascriversi anche la recente pronuncia della sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842 (in un caso in cui, dopo l’avvenuta presentazione dell’offerta, tre delle sette imprese facenti parte di un consorzio erano uscite dal consorzio stesso) che, proprio con riguardo alle modifiche delle riunioni di imprese (raggruppamenti o consorzi di imprese) che si realizzano mediante il recesso o, comunque, la fuoriuscita di uno degli operatori economici, aderisce alla prevalente interpretazione sulla estensione del divieto di modificazioni soggettive di cui all’art. 37, comma 9, cit., sottolineando come sia necessario garantire all’amministrazione appaltante lo svolgimento dei poteri di verifica e di controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi (di ordine generale o speciale), al fine di evitare comportamenti elusivi delle prescrizioni della lex specialis di gara. Ma, rispettata tale condizione, la conclusione cui si perviene "non penalizza la stazione appaltante, non creando incertezze, e dall’altro lato non penalizza le imprese, le cui dinamiche non di rado impongono modificazioni soggettive di consorzi e raggruppamenti, per ragioni che prescindono dalla singola gara, e che non possono precluderne la partecipazione se nessun nocumento ne deriva per la stazione appaltante. Né si verifica una violazione della par condicio dei concorrenti, perché non si tratta di introdurre nuovi soggetti in corsa, ma solo di consentire a taluno degli associati o consorziati il recesso, mediante utilizzo dei requisiti dei soggetti residui, già comunque posseduti.".

4.3. – Tale ultima pronuncia si distacca dall’orientamento prevalente per un profilo, che finisce per mettere in discussione la stessa ammissibilità della formula organizzativa del raggruppamento di imprese nell’ambito degli affidamenti di contratti pubblici. Si ritiene necessario, infatti, che la "modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio". Ma la soluzione non sembra condivisibile, e anzi si pone in contrasto con quanto previsto dai commi 18 e 19 dell’art. 37 cit., che consentono la sostituzione o il recesso anche nelle ipotesi di fallimento o di interdittiva antimafia; e dunque per ipotesi non legate a esigenze organizzative del raggruppamento.

4.4. – In definitiva, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento prevalente sopra richiamato, non ravvisando nella fattispecie ragioni per discostarsene. Come accennato nella esposizione in fatto, nel caso di specie la modifica soggettiva del raggruppamento aggiudicatario è avvenuta in una fase successiva alla effettuazione dei controlli; si è attuata in senso riduttivo, ossia mediante il recesso di una delle mandanti; si è provveduto, da parte dell’amministrazione, alla verifica dei requisiti prescritti nei confronti degli operatori economici (mandataria e mandante) rimanenti.

5. – Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

6. – La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, secondo quanto stabilito in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila), di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento) a favore del Comune di Aosta e euro 2.500,00 (duemilacinquecento) a favore dell’A.T.I. controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.