Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-06-2012, n. 9926 Manutenzione di strade e responsabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Alcuni proprietari di terreni siti in (OMISSIS) citarono in giudizio risarcitorio il G. ed il N., nonchè la Società Autostrade spa, la Autogrill spa, la Agip spa e la Gentile Antonio sas, sostenendo di aver subito danni a seguito dell’allagamento dei loro terreni prodotto dal deflusso delle acque di scolo dell’area di servizio autostradale, collocata su un terreno posto a quota superiore rispetto ai loro.

La domanda è stata respinta dal Tribunale di Teramo con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila, la quale ha accertato che su quei terreni preesisteva una palude non derivante dalle immissioni provenienti dall’area di servizio e che non era stata provata dagli attori la precedente coltivabilità della medesima zona.

Propongono ricorso per cassazione (RG 30181/10) V.L. e S. attraverso quattro motivi. Rispondono con controricorso la ENI spa, la Atlantia spa e l’Autogrill spa, la quale ultima propone anche ricorso incidentale condizionato svolto in un solo motivo.

Propongono, altresì, separato ricorso gli I. (RG 3965/11) attraverso due motivi. Rispondono con controricorso l’ENI spa, la Autostrada per l’Italia spar l’Autogrill spa. Quest’ultima propone ricorso incidentale condizionato svolto in un solo motivo.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO DEI V. (R.G. 30181/10).

Il primo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che essa ha deciso la questione relativa alla coltivazione o meno dei terreni in questione sulla sola base dei risultati della CTU che, sul punto, non avrebbe dovuto neanche essere disposta.

Il secondo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 116, 184, 246 e 247 c.p.c., laddove non ha ammesso la richiesta (in appello) prova testimoniale diretta a dimostrare che i terreni in questione erano coltivati prima che sugli stessi si formasse l’acquitrino a seguito degli allagamenti.

Il terzo motivo pone la medesima questione sotto il profilo del vizio della motivazione.

Il quarto motivo censura la sentenza per insufficienza della motivazione laddove ha ritenuto ininfluenti, in quanto non specificamente riferiti alla parte non paludosa, i capitoli della richiesta prova testimoniale vertenti sugli eventi lesivi e sulla precedente presenza di colture; sostenendo, invece, i ricorrenti che i menzionati capitoli si riferivano proprio alla parte paludosa.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

In primo luogo occorre rilevare che ricorre nella specie il caso del ricorso redatto con la tecnica del c.d. assemblaggio, in ordine al quale le SU di questa Corte hanno affermato che ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698).

Il ricorso in esame, di complessive pagg. 155, si articola in: 9 pagine occupate dalla integrale riproduzione della sentenza impugnata; 9 pagine e mezza occupate dallo svolgimento dei motivi;

135 pagine costituite dalla fotocopia di atti processuali.

A loro volta i motivi sono svolti per la maggior parte attraverso l’integrale riproduzione di massime giurisprudenziali e, per il resto, non contengono specifiche censure avverso la puntuale e logica motivazione sulla quale la sentenza fonda le sue conclusioni (che qui non è neppure necessario ripetere) sia quanto alla mancanza di prova a sostegno della domanda, sia quanto all’ininfluenza della richiesta prova testimoniale. Sul punto basta ricordare il consolidato principio giurisprudenziale in ragione del quale il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (tra le ultime, cfr. Cass. 8 febbraio 2012, n. 1754). Incongruità o contraddittorietà che nella specie non è dato rilevare.

In conclusione tutti i motivi del ricorso devono essere respinti, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Autogrill spa.

IL RICORSO DEGLI I. (R.G. 3965/11).

Il primo motivo, nel censurare la sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., sostiene, in estrema sintesi, che si sarebbe creata la "paradossale situazione" secondo cui il giudice ha respinto la domanda per mancanza di prova dei fatti posti a suo fondamento, benchè gli attori avessero chiesto di provare in via testimoniale proprio quegli stessi fatti.

Il secondo motivo censura la sentenza per vizi della motivazione.

Riguardo a questi motivi occorre fare la stessa considerazione e richiamare lo stesso principio di cui al ricorso già trattato.

Quanto ai motivi in discussione, va pure aggiunto che essi contengono considerazioni di fatto rivolti a confutare le conclusioni peritali più che le argomentazioni adottate dal giudice.

In conclusione, anche questo ricorso deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Autogrill spa.

I ricorrenti tutti vanno condannati in solido a rivalere ciascuno dei resistenti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato della Autogrill spa. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-10-2012) 22-11-2012, n. 45661

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Svolgimento del processo

1. La corte d’appello di Roma, giudice di rinvio, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale D.G.G. fu condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole di due episodi di concorso in incendio boschivo (art. 423 bis c.p.), riuniti ai sensi art. 81 c.p. e con giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva reiterata infraquinquennale. L’annullamento con rinvio è intervenuto limitatamente al trattamento sanzionatorio in conseguenza dell’effetto delle recidiva e del giudizio ex art. 69 c.p..

2. Ricorre per cassazione difensore e deduce:

2.1. a) violazione dell’art. 125 c.p.p. e carenza dell’apparato motivazionale in relazione agli artt. 157 e 161 c.p.p.. Alla polizia forestale il ricorrente indicò, in un primo tempo, quale suo domicilio (OMISSIS), luogo nel quale dimorava l’estate. Ma poi indicato (OMISSIS), località nella quale risiede con la famiglia e quindi ancora (OMISSIS).

Invitato a indicare definitivamente il domicilio, scelse l’abitazione di via (OMISSIS). Dopo tale elezione di domicilio, tutte le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate, appunto, in (OMISSIS). Il 22 dicembre 2008 D.G. ottenne gli arresti domiciliari e fu accompagnato in (OMISSIS), pur avendo sempre la residenza in (OMISSIS). Il giorno 11 agosto 2009 venne scarcerato per decorrenza dei termini. Ebbene, nonostante la sopraindicata elezione di domicilio ( (OMISSIS)), elezione mai revocata, in data 15 ottobre 2009, l’ufficiale giudiziario effettuò accesso in (OMISSIS), redigendo la seguente relata "relata negativa poichè, da informazioni assunte presso il Comune, risulta emigrato in (OMISSIS)". In effetti il 23 settembre 2009 venne inviata al D.G. raccomandata in (OMISSIS), sua residenza e domicilio eletto. Tuttavia, non vi è prova della ricezione, in quanto la notifica venne effettuata a mezzo posta e non a mezzo ufficiale giudiziario. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 5, non risultando provato che l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato, andava disposta la nuova notifica ai sensi di legge. Tale secondo adempimento non è mai avvenuto, il che comporta nullità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p..

2.2. b) ancora violazione dell’art. 125 e degli artt. 627 e 628 c.p.p. per erronea e mancata applicazione delle norme che regolano la materia e difetto di motivazione, atteso che l’annullamento da parte della corte di cassazione è avvenuto limitatamente alla recidiva contestata e sul conseguente trattamento sanzionatorio. Al proposito, il giudice di rinvio non ha valutato il fatto che tutti i reati per i quali l’imputato è stato già condannato sono risalenti nel tempo e di scarsa rilevanza. In due occasioni si è trattato di applicazione di pena e per una delle due sentenze è stata disposta la sospensione condizionale e la non menzione; vi sono poi alcuni decreti penali. Il giudice di rinvio non ha rilevato che due decreti penali sono relativi a reati ormai estinti, essendo trascorso il termine di cinque anni dalla loro commissione. Lo stesso deve dirsi per le sentenze di patteggiamento. Si tratta comunque di reati legati all’attività professionale dell’imputato che è un pastore. Andava quindi esclusa la recidiva contestata.

2.3. c) violazione dell’art. 125 c.p.p. e ancora degli artt. 627 e 628 c.p.p. per motivazione contraddittoria e apparente: la corte non ha preso in considerazione le condizioni sociali, individuali e familiari dell’imputato che è un povero pastore e vive solo dei proventi del suo gregge. Egli è un analfabeta, vive una baracca priva di servizi igienici; i precedenti penali sono risalenti e tutti puniti con pene pecuniarie. Conseguentemente le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute con giudizio di prevalenza.
Motivi della decisione

1. La prima censura è generica e manifestamente infondata. Il ricorrente afferma (pag. 3 del ricorso) che "… non vi è prova della ricezione, in quanto la notifica venne fatta a mezzo posta", senza specificare per qual motivo detta prova mancherebbe. E’ noto che la notifica a mezzo posta all’imputato è esplicitamente prevista dal codice, il quale prevede anche la prova legale della avvenuta ricezione. Sul punto il ricorso non è affatto chiaro, non specificandosi se detta prova mancherebbe, in quanto ciò sarebbe connaturato al sistema di notifica postale (il che non risponde al vero), oppure mancherebbe nel caso specifico (ma, in tal caso, avrebbe dovuto essere indicata la ragione per la quale la notifica si ritiene irregolare).

In ogni caso, è noto che le sezioni unite di questa corte (con sent.

n. 119 ud. 27.10.2004, dep. 7.1.2005, ric. Palumbo) hanno chiarito che, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile della notificazione all’imputato, prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p.. Dunque: l’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.

1.1. Orbene, nè il difensore, nel giudizio di rinvio, nè il ricorrente hanno rappresentato tale circostanza, di talchè si deve opinare – in mancanza di prova contraria – che la citazione eseguita comunque in uno dei luoghi alternativamente indicati dal D. G. abbia comunque posto l’imputato in grado di conoscere la effettiva pendenza (e la data di celebrazione) del processo innanzi al giudice di rinvio.

2. La seconda censura è infondata. Come la corte di rinvio ha chiarito, la sussistenza della recidiva va stabilita avendo presente la data del passaggio in giudicato della sentenza, non quella della commissione del fatto. Tanto ha fatto il giudice di rinvio che, comparando i reati "più antichi" a quelli oggetto del presente giudizio, ha riscontrato un preoccupante aumento del tasso di pericolosità del D.G., aumento denotato, appunto, dalla maggiore gravità delle ultime imprese criminali del ricorrente.

L’esame è stato accurato e attento (tanto che è stata esclusa la specificità della recidiva) e la giustificazione motivazionale appare logica e congrua.

3. Manifestamente infondata è la terza censura,. Atteso che le condizioni di vita individuali e sociali dell’imputato appaiono, nella complessiva trama motivazionale, del tutto soverchiate dalle considerazioni relative alla gravità dei fatti allo stesso addebitati, come evidenziate dalle modalità della loro commissione (un incendio boschivo consumato e uno tentato in breve lasso di tempo, con predisposizione di inneschi idonei). Inoltre, come anticipato, la corte romana ha anche attribuito "peso" vari (seppur non gravissimi) precedenti penali).

4. Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-08-2012, n. 13957

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 24 maggio 1988, C.L. convenne in giudizio dinanzi al Pretore di Tortolì, in funzione di giudice del lavoro, la ditta individuale C. C. chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di L. 37.576.903, oltre rivalutazione, interessi e spese, a titolo di differenze salariali per retribuzione ordinaria, compenso per lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, festività lavorate e trattamento di fine rapporto.
Fissata l’udienza di discussione del 26 luglio 1988, si costituì ritualmente in giudizio la società di fatto C. C. di M.F., il quale eccepì di aver rilevato l’azienda convenuta dal precedente titolare F.F. con contratto di cessione dell’8 agosto 1985 e che, pertanto, egli avrebbe potuto al più rispondere delle obbligazioni relative al rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente solo a decorrere dalla data predetta atteso che per il periodo precedente era obbligato, alla stregua dei patti assunti con il contratto di cessione, solo il F..
All’udienza del 13 settembre 1988, il Pretore, verificata la ritualità della chiamata in causa del F., nè dichiarò la contumacia.
In corso di causa, all’udienza del 14 marzo 1989 M.F., nella sua veste di legale rappresentante della C. C., definì con conciliazione giudiziale la controversia relativa al periodo di sua spettanza, versando nei confronti della ricorrente, che accettò, la somma di L. 5 milioni.
La causa proseguì pertanto nei confronti del solo F. che rimase contumace.
Con sentenza parziale 11 luglio 2003 – 21 ottobre 2004 il giudice monocratico accertò l’esistenza di un credito della ricorrente nei confronti del F. di complessivi Euro 17.445,70 a titolo di differenze retributive ordinarie maturate nel periodo dal 1980 al 1985, rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione dei trattamento di fine rapporto.
Espletata, a tal fine, una nuova consulenza tecnica, con sentenza 21 agosto 2005 – 10 settembre 2005, il tribunale condannò il F. al pagamento in favore della C. anche dell’ulteriore somma di Euro 3.044,39 per il trattamento di fine rapporto maturato nel periodo dal novembre 1976 all’agosto 1985, oltre accessori di legge, e delle spese legali liquidate in complessivi Euro 1500,00.
2. Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello, con ricorso 16 luglio 2008, F.F..
Ha resistito con memoria la C..
La Corte d’appello con la sentenza n. 469 del 7 ottobre 2009 – 16 novembre 2009, ha dichiara inammissibile l’appello condannando l’appellante al rimborso delle spese del grado.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione F. F. con un unico motivo.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Successivamente alla fissazione in pubblica udienza del ricorso, il ricorrente ha rinunciato alla ricorso, provvedendo alla notifica dell’atto di rinuncia alla parte resistente.
La rinuncia è causa di estinzione del giudizio.
In mancanza di accordo tra le parti, le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, sono a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per la rinuncia; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 40,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario d’avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 25-06-2008 (05-06-2008), n. 25706 Procedimento penale – Espulsione dell’imputato straniero – Lesione dei diritti di difesa e di partecipazione al processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29/5/2007 (dep. il 22/8/2007) la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza 4/1/2005 del Tribunale di Terni (altresì revocando il beneficio della sospensione condizionale e dichiarando interamente condonata la pena inflitta) che aveva condannato S.K., riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di mesi due e giorni venti di arresto, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, (omessa ottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato impartito dal Questore di Terni il 26/3/2003).
La Corte ha ribadito l’opinione del primo Giudice circa la irrilevanza e/o la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta per violazione dei diritti difensivi e dei principi del giusto processo con riferimento al rilascio del nulla osta alla espulsione dello straniero D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 3 bis. Ha altresì ritenuto infondata la eccezione di nullità del detto nulla osta perchè rilasciato dal primo Giudice nonostante la pendenza di altro procedimento per fattispecie analoga, procedimento sospeso in conseguenza di proposizione della indicata questione di costituzionalità, ed ha affermato infine essere priva di fondamento la sostenuta ineseguibilità dell’espulsione a seguito di tale sospensione. Da ultimo, la Corte ha ritenuto del tutto inconsistenti i motivi addotti a spiegazione dell’inottemperanza (mancanza di reddito, impossibilità di acquisto del biglietto aereo, intenzione di sposarsi con una cittadina italiana).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato con atto del 23/11/2007 articolato su quattro motivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente S.K. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.