Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-04-2012, n. 6002 Responsabilità civile del datore di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2.2/12.8.2010 la Corte di appello di Venezia confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da M.A. nei confronti dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. (OMISSIS) Regione Veneto per il risarcimento dei danni sofferto a seguito di infortunio sul lavoro avvenutoli (OMISSIS).

Osservava la Corte territoriale che l’obbligazione di lavoro assunta dal M., che lavorava presso l’Azienda ospedaliera quale infermiere professionale, non comportava l’esigibilità della condotta nel caso tenuta dal dipendente, e precisamente l’inseguimento del paziente fuori dai locali dell’ospedale, utilizzando modalità gravemente imprudenti (scavalcamento del cancello).

Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.A. con tre motivi. Resiste con controricorso l’Azienda intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente lamenta che senza alcuna motivazione la corte veneziana aveva ritenuto che l’inseguimento del paziente fosse avvenuto al di fuori dell’ambiente sanitario e che tale circostanza fosse conforme all’esito dell’istruttoria.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2047 c.c., della L. n. 180 del 1978, art. 1, e segg., e degli artt. 2 e 3 Cost., ed, al riguardo, osserva che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che il dovere di sorveglianza (nei confronti di paziente affetto da grave disturbo psicotico) fosse limitato all’ambito ospedaliero in quanto quest’ultimo non era interdetto, nè in regime di trattamento sanitario obbligatorio, ma di ricovero volontario, trascurando, però, di considerare che il dipendente era tenuto ad esercitare la dovuta sorveglianza ex art. 2047 c.c., al fine di evitare che il paziente potesse produrre danni per sè o altri.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente, denunciando ancora violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 e all’art. 2087 c.c.), rileva che la decisione impugnata, nell’escludere la riconducibilità del danno al titolo dell’obbligazione, aveva fatto propria una nozione di rischio elettivo non conforme a quella legale, non risultando, nel caso, una deviazione, puramente arbitraria, della condotta del dipendente dalle normali modalità della prestazione di lavoro.

2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione sul piano logico e giuridico, e risultano infondati.

3. Sostiene il ricorrente che la condotta che ha determinato l’infortunio non era tale da determinare una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità della prestazione lavorativa, e che, pertanto, a torto la Corte di merito ha ritenuto che il danno che ne era derivato non fosse riconducibile al titolo dell’obbligazione di lavoro.

Così impostata, nei suoi termini essenziali, la questione controversa, deve ritenersi che la stessa implichi un preliminare momento di chiarificazione circa gli ambiti di rilevanza che assume, rispetto alla tutela della persona del lavoratore, il rischio professionale e l’obbligazione di sicurezza del datore di lavoro prevista dall’art. 2087 c.c..

E’ ben noto come la nozione di rischio professionale stia all’origine stessa del sistema della sicurezza sociale e come la stessa si fondi sul superamento del principio di diritto comune della responsabilità per colpa, attraverso l’introduzione di un criterio alternativo, fondato sull’imputazione al datore di lavoro, entro limiti predeterminati, della responsabilità oggettiva connessa all’esercizio di attività economiche vantaggiose per l’imprenditore, e, comunque, necessarie per il progresso sociale, ma rischiose e potenzialmente produttive di danno per i lavoratori.

L’adozione di tale criterio ha comportato che il datore di lavoro, entro i limiti dell’obbligo assicurativo, sia chiamato a rispondere non solo dei danni sofferti dal lavoratore che gli possano essere imputati a titolo di responsabilità per colpa (propria o dei propri sottoposti), ma pure di quelli che, accaduti nello svolgimento dell’attività lavorativa, siano conseguenza di caso fortuito, di forza maggiore o anche di colpa dello stesso lavoratore, con il solo limite dell’atto puramente arbitrario.

Si è così realizzata una soluzione, come si è detto in dottrina, eminentemente transattiva, in virtù della quale i datori di lavoro vedono ampliata la sfera della propria responsabilità, ma ne rispondono secondo le forme dell’assicurazione obbligatoria, mentre i lavoratori, in cambio della maggior tutela, ricevono un ristoro solo parziale del danno sofferto, dal momento che la tutela previdenziale, non solo non interviene per le lesioni lievi, ma neppure garantisce la piena equivalenza tra l’entità del danno sofferto e la prestazione economica in concreto erogata.

Non vi è dubbio che sulla linea di demarcazione fra rischio professionale e responsabilità civile abbia inciso la previsione dell’art. 2087 c.c., e sopra tutto la lettura costituzionalmente orientata che della stessa ha progressivamente offerto la giurisprudenza, ma senza certo annullarla, nè nella sua dimensione teorica, nè nei suoi spazi operativi, pur notevolmente ridotti dalla esistenza di un espresso obbligo di protezione, dal momento che, neppure nell’ordinamento del lavoro, è, comunque, penetrata, sino alle sue estreme conseguenze, l’idea della responsabilità civile (oggettiva) per rischio professionale.

Giova sul punto ribadire che, con l’art. 2087 c.c., la protezione della persona fisica e morale del lavoratore è divenuta oggetto del debito contrattuale del datore di lavoro e che la stessa, traendo linfa dai precetti costituzionali, si è rivelata come "norma aperta ai mutamenti economico-sociali", capace di realizzare una funzione sussidiaria ed integrativa delle misure protettive del lavoratore, alla luce della direttiva della "massima sicurezza ragionevolmente praticabile" (v. sul punto Corte di giustizia CE, 14.6.2007, causa C- 127/05).

In questo contesto, il debito di sicurezza si è risolto essenzialmente in un obbligo di prevenzione, che, come già osservava questa Corte con la sentenza n. 4012 del 1998 (richiamando la decisione della Corte Costituzionale n. 399 del 1996, in ordine alla "generale e comune pretesa dell’individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongono a rischio" il bene essenziale della salute), "abbraccia ogni tipo di misura utile a garantire il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi" e, da questo punto di vista, è anche norma di chiusura del sistema.

Se, pertanto, è richiesto al datore di adottare, non solo le misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività svolta, ma ogni altra misura che, alla luce dell’evoluzione tecnica e scientifica, sia dettata dalla specifica situazione di rischio (così ex plurimis Cass. n. 17314/2004), ciò non vale a negare ogni differenza fra rischio professionale e responsabilità per colpa, fra protezione indennitaria e tutela risarcitoria.

Ha precisato sul punto la giurisprudenza di legittimità che l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c., che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoratore in base all’esperienza e alla tecnica; tuttavia, da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l’evento sia riferibile a sua colpa (così da ultimo Cass. n. 8710/2007), dal momento che la colpa costituisce, comunque, elemento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro (v. Cass. n. 10579/2008).

E, del resto, la stessa evoluzione normativa, nel momento in cui ha esteso, con il D.Lgs. n. 38 del 2000, la copertura assicurativa al danno biologico, e cioè al danno alla persona in sè, ha confermato ancora una volta la distinzione fra risarcimento e indennizzo, prevedendo, ad un tempo, la riduzione dell’area della responsabilità civile del datore di lavoro e l’estensione dei contenuti della tutela del lavoratore, che, però, se viene garantito anche dagli eventi di danno riferibili ad un suo comportamento colposo, realizza, tuttavia, tale garanzia solo entro i limiti del trattamento assicurativo previsto.

4. Dalle considerazioni che precedono deriva che le condizioni per la tutela risarcitoria non possono essere eguali a quelle previste per la tutela assicurativa.

Il che rileva, in specie, per ciò che riguarda l’occasione di lavoro che ha determinato l’evento infortunistico.

Afferma, al riguardo, la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ad escludere l’indennizzabilità del sinistro non basta l’atto colpevole del lavoratore, e cioè l’atto volontario posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, ma che, motivato comunque da finalità produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l’infortunio e l’attività lavorativa, come, invece, deve ritenersi allorchè il comportamento del dipendente sia del tutto arbitrario ed abnorme, in quanto determinato da "impulsi puramente personali" (v.

Cass. n. 11417/2009 e ivi ult. Rif.).

Ma tali condizioni se sono sufficienti per riconoscere l’indennizzabilità del sinistro, e, quindi, la responsabilità del datore di lavoro per rischio professionale, non appaiono certo sufficienti ad affermare la tutela risarcitoria del lavoratore, che presuppone la responsabilità per colpa del datore di lavoro.

Non configurando, infatti, l’art. 2087 c.c., una ipotesi di responsabilità oggettiva, non basta, a tal fine, che si dia prova che il comportamento del lavoratore, per quanto incongruo rispetto alle stesse direttive del datore di lavoro, sia, comunque, inerente all’attività lavorativa, ma è necessario che il comportamento del datore di lavoro sia qualificato da uno specifico disvalore.

5. Nel caso in esame, dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di appello emerge che l’infortunio avvenne durante l’inseguimento di un paziente (peraltro, in regime di ricovero volontario) fuori dai locali del nosocomio e per effetto di modalità comportamentali gravemente imprudenti (scavalcamelo del cancello).

11 ricorrente afferma che tale comportamento non poteva ritenersi estraneo alle mansioni lavorative, ma il punto è che il processo non offre alcuna prova (nè, comunque, viene data alcuna allegazione) di un comportamento colpevole del datore di lavoro, e cioè della ricollegabilità del sinistro alla violazione di un obbligo di diligenza del datore di lavoro nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per i propri dipendenti.

La Corte territoriale ha fatto riferimento all’inesigibilità della condotta del ricorrente;

va ulteriormente precisato che, nel caso, quel che rileva è l’insussistenza delle condizioni di operatività dell’obbligo di sicurezza, sotto il profilo dell’indimostrata esigibilità di una diversa e specifica condotta protettiva del datore di lavoro.

Ne deriva che l’infortunio, ancorchè indennizzabile (ed indennizzato), non è, tuttavia, risarcibile.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie e delle motivazioni del comportamento del lavoratore, per compensare tra le parti le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 19-12-2011, n. 9865

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Svolgimento del processo

Con verbale. di obbligazione in solido prot. n. 13347 del 9 giugno 2009 redatto nei confronti della ditta A.S.S. COOP. A.R.L, la Società S.E.C. S.p.a. riceveva formale diffida per alcune asserite violazioni e richieste di pagamento per sanzioni amministrative per altre asserite violazioni, sia sanabili sia insanabili (doc. 2).

Nella specie venivano contestate numerose inadempienze e relative violazioni per un importo totale ma provvisorio di Euro 9.311,00.

La S. ricorrente richiedeva l’accesso agli atti e ai documenti per potere esercitare il diritto di difesa. Con istanza datata 22 giugno 2009,, parte ricorrente chiedeva "l’accesso a tutti i documenti amministrativi del procedimento amministrativo concluso con il verbale di obbligazione in solido, emarginato in oggetto ed allegato, invitando le amministrazioni resistenti alla comunicazione dell”unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, del responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento e del responsabile del procedimento ed alla messa in visione, estrazione e/o trasmissione della documentazione medesima presso l’eletto domicilio in Roma, Viale Regina Margherita, n. 294, 00198 Roma, nello Studio degli Avvocati Angelo e Valerio Vallefuoco ovvero a consentire l’ingresso personale della Società S.E.C. s.p.a., in persona del procuratore speciale, parte istante, o dei propri legali nella sede dell’Amministrazione per l’esame e l’estrazione di copia di tutti gli atti e documenti".

La domanda di accesso ai documenti trovava quindi ragione nel fatto che "la Società S.E.C. s.p.a. non era stata posta nelle condizioni di interloquire nel procedimento amministrativo sin dal 2008, inizio degli accertamenti ispettivi, e nulla può sapere delle risultanze del verbale".

Precisa altresì parte ricorrente che il verbale risulta essere datato 9 giugno 2009, mentre la risposta negativa della DPL è datata 2 luglio 2009 (l’INAIL e l’INPS non hanno ancora risposto).

Con nota n. 15083 del 2 luglio 2009 la direzione provinciale del lavoro di Ferrara, servizio ispezione del lavoro, pur ritenendo "sussistere in capo a codesta società un interesse concreto ed attuale" sottolineava che ai sensi del D.M. 757/1994 "sono sottratti all’accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni a carico di lavoratori o terzi, finché perdura il rapporto di lavoro".:Le altre due amministrazioni non hanno risposto all’istanza di accesso e sull’istanza di accesso medesima si sarebbe formato anche il diniego tacito.

Con il ricorso in esame e proposto ex art.25 della legge n.241 del 1990 e art 116 c.p.a. la società S.E.C. S.P.A., impugna il diniego, formatosi sull’istanza di accesso ai documenti del 22 giugno 2009 della direzione provinciale del lavoro di Ferrara, servizio ispezione del lavoro.

Afferma parte ricorrente che l’impugnato diniego tacito di accesso sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di accesso ad documenti amministrativi ex articoli 22, 24 e 25, L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e giusto procedimento, nonché diritto di difesa. Falsa applicazione D.M. 4 novembre 1994, n. 757: annullamento ovvero disapplicazione della normativa regolamentare. Eccesso di potere sotto molteplici motivi. Motivazione insufficiente e/o carente.

Il diniego espresso e/o tacito appare illegittimo per le considerazioni in diritto che seguono.

La condotta dell’Amministrazione aggrava la posizione di un soggetto, appunto la S., impossibilitato a difendersi.

1.2 Innanzitutto sulla sussistenza del concreto interesse.

Dall’esame degli atti risulta sufficientemente motivato il concreto interesse che spinge la S. a richiedere l’accesso agli atti.

Il requisito del concreto interesse deriva dal contenuto dell’istanza di accesso proposta dalla S. per difendere i propri interessi e i propri diritti soggettivi in un procedimento illegittimo sin dall’inizio, in ragione dei motivi dedotti nella domanda di accesso che devono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente atto.

1.3 Insussistenza delle cause di esclusione del diritto di accesso, sia di natura legislativa sia di natura regolamentare.

Nella fattispecie in esame non possono essere opposte né le cause di esclusione di natura legislativa né quelle regolamentari.

1.4 Insussistenza del segreto istruttorio.

Nella vertenza in esame le amministrazioni resistenti non potrebbero trincerarsi nemmeno dietro il segreto istruttorio.

Anche per questo terzo ed ultimo aspetto i Giudici Amministrativi hanno precisato che la rilevanza penale delle contestazioni non può legittimare un assoluto diniego all’ accesso.

Dall’esame della normativa richiamata emerge in maniera chiara l’interesse della S. ad accedere alla documentazione in possesso del Ministero. L’interesse è ulteriormente qualificato in quanto nella fattispecie in esame attraverso l’accesso agli atti e ai documenti la S. vorrebbe esercitare il proprio diritto di difesa.

Di contro le amministrazioni resistenti non hanno espresso motivi espressi di diniego, mentre il diniego tacito in quanto illegittimo deve essere annullato

2. Richiesta di condanna delle amministrazioni soccombenti al risarcimento danni.

La società ricorrente ha già subito, subisce e subirà sino alla pronuncia di annullamento dell’ atto con il quale l’accesso è stato negato un danno notevole, un danno notevole, corrispondente allo stato alla somma riportata nel verbale di obbligazione in solido prot. n. 13347 del 9 giugno 2009, Euro 9.311,00., ovvero in quella che verrà successivamente ingiunta in corso di causa.

Il danno notevole, peraltro, deriva, in parte minima, dal danno emergente appena accennato e, in maggior misura, dal lucro cessante, dalla perdita di chance, dal mancato possibile esercizio del diritto alla difesa e da danno moraleesistenziale.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che, nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Nel merito il ricorso è fondato.

Al riguardo, la ricorrente esattamente afferma che nessun dubbio sussiste in ordine all’interesse ed alla legittimazione all’accesso ai sensi dell’art.25 della L. n.241/1990 agli atti in base ai quali è stata chiamata in solido con la propria appaltatrice di cui alla domanda indicata in epigrafe ed in particolare:

– di tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con verbale di obbligazione in solido prot. n. 13347 del 9 giugno 2009 redatto nei confronti della ditta A.S.S. COOP. A.R.L.;

– di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al verbale di obbligazione in solido prot. n. 13347 del 9 giugno 2009 redatto nei confronti della ditta A.S.S. COOP. A.R.L, ancorché non conosciuti e/o non comunicati

A quasi vent’anni dall’entrata in vigore delle norme sull’accesso di cui alla legge n.241, il diniego espresso della Direzione provinciale del Tesoro di Ferrara nella complessiva vicenda appare improntato ad un ingiustificato ed ingiustificabile ostruzionismo.

In linea di principio va considerato che l’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art. 24 l. n. 241 cit., 8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e 4 d.lg. 24 febbraio 1997 n. 39). Nel caso in esame non si ravvisa alcun segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale o commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori i cui nominativi, con i relativi contributi che l’INPS aveva ritenuto non conformi ai CCNL di settore, erano peraltro già presenti nel verbale di accertamento.

L’atteggiamento ostruzionistico dell’Amministrazione non pare dunque avere alcuna reale giustificazione.

Ed invero già l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (con la decisione 4 febbraio 1997, n. 5) si è pronunciata nel senso che "l’accesso, qualora venga in rilevo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto al! "esigenza di riservatezza del terzo".

Con decisione dell’anno successivo il Consiglio di Stato ha ripetuto la statuizione dell’Adunanza Plenaria (cfr. C.S., sez. VI, dec. 2 dicembre 1998, n. 1725) favorendo il diritto di accesso rispetto a quello di riservatezza, chiarendo che "in presenza di un conflitto fra fonte primaria ed atto di formazione secondaria che disciplini successivamente la medesima fattispecie in maniere. contrastante con la prima, la norma di rango secondario, anche se non impugnata, deve considerarsi recessiva e quindi inapplicabile come regola di giudizio", confermando che "il diritto alla difesa prevale su quello alla riservatezza (cfr. C.S., sez. VI, dec. 26 gennaio 1999, n. 59).

Peraltro l’orientamento giurisprudenziale intervenuto successivamente alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del 1997, in seguito all’entrata in vigore delle modifiche alla L. 241/1990, apportate dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, trova conferma nella previsione dell’ultimo comma del novellato art. 24, L. 241/1990, in base al quale "deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Da ciò consegue che si appalesa illegittimo il diniego all’accesso ai documenti contenenti notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva a carico di lavoratori o terzi, giacché quando il diritto di accesso viene in rilievo ed è esercitato dal richiedente a fini di tutela degli interessi giuridici del richiedente con corrispondente recessione dell’esigenza di tutela della sfera privata altrui deve prevalere rispetto all’ esigenza di riservatezza dei terzi. (cfr. T.A.R. LombardiaBrescia, sent. 20 dicembre 2006, n. 1621 T.A.R. PugliaLecce, sentenza 29 agosto 2008, n. 2439, e sentenza 16 febbraio 2007, n. 481).

In tale direzione dunque essendo l’accesso la regola ed il diniego l’eccezione, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto deve ordinarsi l’esibizione della documentazione richiesta.

Quanto alla pretesa risarcitoria la stessa va radicalmente respinta per genericità ed assenza di qualsiasi elemento probatorio

Avendo l’Amministrazione costretto la ricorrente a tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 1.000,00 a favore della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, ai sensi dell’art.21 bis, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n.1034 introdotto dall’art.2 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Direzione provinciale del lavoro di Ferrara, servizio ispezione del lavoro di rilasciare alla ricorrente copia della documentazione richiesta indicata in epigrafe, addebitandogli le spese di riproduzione e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti di ricerca e di visura.

1) Respinge la pretesa risarcitoria,

2) Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e degli onorari e diritti del presente giudizio che sono liquidati omnicomprensivamente in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-06-2012, n. 10029 Colpa concorso di colpa

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Svolgimento del processo

1. Il giorno 10 dicembre 1999 in Roma, lungo la strada (OMISSIS) in direzione di (OMISSIS) avveniva uno scontro tra l’auto Wolksvagen Golf condotta da R. R., proprietà di Ro.Ri., assicurata Toro Assicurazioni, e il ciclomotore Piaggio condotto da C. M. che cadeva a terra e riportava trauma cranico con frattura cranica e varie ferite e contusioni.

2. Con citazione dinanzi al Tribunale di Siena il C. conveniva la R.R., il proprietario e l’assicuratrice e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità esclusiva della conducente dell’auto,che si era immessa sulla strada uscendo da un parcheggio,senza dare la precedenza.

3. Il Tribunale, con sentenza del 11 luglio 2003 riteneva paritario il concorso di colpa dei due conducenti e condannava i convenuti in solido a risarcire i danni al C..

4. La decisione era appellata dal C. in punto di concorso di colpa e in punto di omessa liquidazione di danni per spese di ricovero ospedaliero e di intervento chirurgico e in relazione alla ridotta liquidazione dei danni subiti dal motorino; hanno resistito le controparti appellate chiedendo il rigetto del gravame.

5. La Corte di appello di Firenze,con sentenza del 21 febbraio 2008 ha confermato la decisione del Tribunale di Siena condannando l’appellante alle spese del grado.

6. Contro la decisione ricorre il C. deducendo quattro motivi di censura, non resistono le controparti.

La parte ricorrente ha proposto istanza di trattazione ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26.

Motivi della decisione

7. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, i quali ratione temporis seguono il regime dei quesiti.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

7.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO motivo si deduce error in iudcando per la violazione degli artt. 228 e sgg c.p.c., art. 230 c.p.c. e dell’art. 3730 c.c. in tema di confessione.

La tesi è che la ricostruzione della dinamica dello incidente si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla R. in sede di interrogatorio formale, sostenendosi che la stessa dopo avere risposto ai capitoli articolati dal C. aveva aggiunto una nuova circostanza, relativa alla presenza del segnalatore direzionale acceso da parte del conducente del ciclomotore, che indicava una intenzione di svolta nell’area del parcheggio.

Il quesito, a ff 7 è proposto nei seguenti termini: "dica la Corte se lo aver desunto dall’interrogatorio formale della parte interrogata elementi di prova a suo favore, costituisca violazione o falsa applicazione del disposto di cui allo art. 228 e seguenti c.p.c. e se la sentenza gravata sia incorsa in tale violazione".

Nel SECONDO motivo si deduce error in iudicando per violazione dell’art. 2054 c.c. sul rilievo che la presunzione di colpa ha carattere sussidiario e che la dinamica dello incidente, confermata dai rilievi dei CC di Siena e dalle dichiarazioni spontanee rese dalla R., rendevano evidente che la stessa si era assunta la responsabilità esclusiva del sinistro. Il termine è il quesito a ff.9.

Nel TERZO motivo si deduce il vizio della motivazione circa il concorso di colpa per avere il giudice di appello ignorato le prove contrarie offerte dal C., formulando un quesito che attiene alla mancata valutazione delle prove a carico della R..

Nel QUARTO motivo si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova di cui allo art. 2967 c.c.. Manca tuttavia il quesito propositivo.

8. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo ed il quarto motivo sono inammissibili, per ragioni diverse.

Il primo motivo, che deduce error in iudicando, è privo di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il testo completo dell’interrogatorio formale reso, i capitoli formulati, e la puntualizzazione resa dalla interrogando, peraltro conforme alle dichiarazioni rese ai carabinieri come dichiarazioni spontanee.

Il difetto di autosufficienza preclude l’esame del motivo in relazione al quesito proposto, non senza rilevare che questa Corte ha precisato che in ordine a fatti e circostanze spontaneamente aggiunti in sede di interpello il giudice del merito può liberamente apprezzarli ove indichi ragionevoli considerazioni in ordine alla loro veridicità anche in relazione ad altre acquisizioni, quali i verbali dei carabinieri e le dichiarazioni spontanee: vedi in tal senso Cass. 1 agosto 2003 n. 11745. Il quarto motivo è invece inammissibile mancando la sintesi descrittiva ed il relativo quesito.

Il secondo ed il terzo motivo vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione essendo strumentali ad un terzo riesame del merito, e risultano infondati in punto di interpretazione della regula iuris, e del contesto probatorio, da cui si deduce la conferma della prima decisione, corretta per lo attribuzione paritetica del concorso di colpa ai conducenti: alla R., che immettendosi nel flusso della circolazione avrebbe dovuto usare particolare prudenza e non dimostrò di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione; al C. che con la sua condotta aveva indotto in plausibile errore l’altra conducente, che escluse la possibilità di interferenze delle traiettorie.

Tale valutazione esprime un prudente apprezzamento delle prove ed è giuridicamente fondata sullo accertamento in concreto della parità del concorso, piuttosto che su un criterio di sussidiarietà, onde la censura in diritto espressa dal quesito è manifestamente infondata.

Nulla per le spese non avendo svolto difese le controparti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-10-2012) 16-11-2012, n. 44988

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2012 il Tribunale di Milano rigettava l’appello cautelare presentato da R.S. – condannato in primo grado a seguito di giudizio abbreviato per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso – avverso il provvedimento con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva a sua volta respinto l’istanza del medesimo di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva.

2. Avverso l’ordinanza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.

2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi motivazionali del provvedimento impugnato in merito al lamentato difetto di motivazione dell’ordinanza del G.i.p. In proposito ricorda come per l’appunto i motivi d’appello avessero rilevato che il giudice di prime cure non aveva effettivamente motivato il rigetto dell’originaria istanza di sostituzione della misura cautelare, servendosi di un modulo prestampato integrato attraverso frasi generiche e del tutto inconferenti rispetto a quanto prospettato dall’istante, come tali inidonee a dare conto di una effettiva elaborazione della complessa vicenda processuale del R.. Non di meno il Tribunale, ignorando tale doglianza e provvedendo ad integrare tale motivazione, avrebbe sostanzialmente indebitamente creato in maniera autonoma le basi argomentative del rigetto dell’istanza, peraltro ricorrendo a sua volta ad affermazioni astratte e tautologiche.

2.2 Con il secondo motivo viene contestata la tenuta logica della motivazione resa dal Tribunale, che avrebbe ritenuto ancora attuale il pericolo di reiterazione del reato, nonostante plurime evidenze di segno contrario in grado di consentire il superamento della presunzione legale di adeguatezza del regime carcerario di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 e cioè nonostante che: l’imputato, il quale ha oramai raggiunto i 56 anni di età, sia incensurato, sia detenuto da oltre un anno e mezzo, non risulti coinvolto in alcuno dei reati fine del sodalizio mafioso di cui è accusato di essere membro, sia stato condannato in primo grado alla pena minima prevista per il reato ascrittogli. Sottolinea inoltre il ricorrente come il Tribunale abbia altresì ignorato che con la condanna di primo grado debba, per conforme interpretazione giurisprudenziale, ritenersi cessata la permanenza del reato di partecipazione all’associazione mafiosa, circostanza dalla quale avrebbe dovuto dedursi anche la cessazione dell’esigenza di cautela invece ritenuta ancora sussistente. Infine i giudici dell’appello, nel ritenere quest’ultima tuttora attuale, non avrebbero debitamente valutato l’evanescenza del quadro indiziario relativo alla posizione dell’imputato (che il ricorrente si è premurato di riassumere analiticamente e criticamente), comunque inidoneo ad attribuirgli quel ruolo di spicco in seno al sodalizio da cui il provvedimento sembra aver dedotto la permanenza della sua pericolosità sociale.

2.3 Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente ripropone infine la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275 c.p.p., comma 3, per violazione degli artt. 3, 13 e 27 Cost. e nella parte in cui non consente al giudice di considerare per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. misure alternative alla custodia carceraria, già ritenuta dal Tribunale inammissibile perchè non rilevante.

3. All’udienza, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 5, il ricorrente ha proposto motivi nuovi, eccependo che successivamente all’adozione del provvedimento impugnato un coindagato del R. si è visto attenuare il regime cautelare per motivi "inerenti la sfera familiare". Circostanza che secondo il ricorrente costituisce nuovo elemento di necessaria valutazione atteso che il R. aveva a sua volta prospettato a sostegno del suo appello cautelare le compromesse condizioni di salute del coniuge, imputabili proprio allo stato detentivo dell’indagato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e per diversi aspetti anche inammissibile e deve pertanto essere rigettato.

1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, risultando altresì non poco generico in ragione della sua contraddittorietà. Il ricorrente sembra infatti voler denunciare vizi motivazionali del provvedimento impugnato – senza peraltro precisare quali – salvo poi apparentemente prospettare una presunta violazione della legge processuale in merito al lamentato intervento integrativo del Tribunale sull’asseritamente insufficiente o addirittura apparente motivazione resa dal giudice di prime cure.

1.2 In proposito deve ricordarsi innanzi tutto che, in tema di impugnazioni cautelari, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che il giudice di appello, quale giudice del merito, può (ed anzi deve), nell’ambito del devolutum, integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, senza annullare il provvedimento stesso per tale vizio (ex multis e da ultima Sez. 1 n. 27677 del 10 giugno 2009, Genchi, rv 244718). E tale regola deve ritenersi valida anche all’ipotesi di mancanza assoluta della motivazione del provvedimento appellato, sia nel caso di assenza grafica della medesima come in quello di motivazione meramente apparente, atteso che lo stesso si fonda sul principio della piena cognitio del giudice dell’appello, sebbene, ovviamente, nei limiti dei motivi proposti e delle eventuali eccezioni previste dalla legge processuale (ma come chiarito sempre da questa Corte, tra tali eccezioni non è annoverabile – nemmeno nel giudizio di cognizione, nulla prevedendo in proposito l’art. 604 c.p.p. – la fattispecie della motivazione mancante: in tal senso tra le altre Sez. 6 n. 26075 dell’8 giugno 2011, B., rv 250513).

1.3 Nel caso di specie il Tribunale milanese si è rigorosamente attenuto agli illustrati principi e con un apparato argomentativo esauriente ha giustificato le ragioni che impongono il mantenimento della misura cautelare, senza che alcun rilievo possa essere avanzato in ordine alla mancata analisi critica della motivazione del provvedimento appellato, giacchè proprio lo sforzo motivazionale compiuto per colmarne le eventuali lacune corrisponde al relativo motivo di appello.

2. Il secondo motivo di ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

2.1 Certamente inammissibile è la richiesta di sostanziale rivalutazione dell’effettivo peso indiziario delle evidenze utilizzate per l’adozione della misura cautelare e per la condanna dell’imputato, seppure avanzata nei limiti in cui le stesse sono state considerate ai fini dell’affermazione di attualità della prognosi di pericolosità sociale.

In proposito deve innanzi tutto rammentarsi come per costante insegnamento di questa Corte la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello incidentale de libertate la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 1 n. 2350/10 del 22 dicembre 2009, Siclari, rv 246037).

Il ruolo rivestito dal R. nell’ambito del sodalizio mafioso – assunto dal Tribunale a presupposto della sua valutazione – deve ritenersi dunque quello accertato in sede di cognizione, senza che sia possibile nell’incidente cautelare una rivisitazione critica degli elementi di prova sui quali tale accertamento si fonda, salvo che non vengano prospettati fatti inediti non considerati nel procedimento principale, il che nel caso di specie non è avvenuto.

Ma anche a prescindere da questo profilo, in ogni caso il motivo sotto questo profilo si esaurisce sostanzialmente nell’inammissibile richiesta di promuovere una lettura alternativa del merito delle risultanze processuali rispetto a quella effettuata dal Tribunale, il quale invece ha fornito una interpretazione non manifesta illogica delle stesse e coerente con il loro contenuto.

2.2 Quanto all’omessa valutazione delle circostanze asseritamente sintomatiche dell’assenza di un pericolo di reiterazione elencate dal ricorrente, deve osservarsi che la doglianza è infondata, atteso che il Tribunale ha invece puntualmente risposto a tutte le sollecitazioni contenute nei motivi d’appello sul punto, supportando ancora una volta le sue valutazioni con motivazione esauriente e priva di vizi logici apprezzabili in questa sede.

Non meno infondato, al limite dell’inammissibilità, è l’ulteriore profilo prospettato dal ricorrente e cioè quello relativo alla sopravvenuta estraneità del R. all’ambiente associativo in conseguenza della cessazione della permanenza del reato di partecipazione al sodalizio quale conseguenza dell’intervento della condanna di primo grado.

Anche su questo punto il Tribunale ha fornito adeguata motivazione, facendo buon governo dei principi che regolano la materia.

Effettivamente – come ricordato dal ricorrente – si è ritenuto che il delitto di associazione di tipo mafioso possa continuare a consumarsi anche successivamente all’emissione di una misura cautelare – essendo legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione dell’affectio societatis scelerum – fino ad un atto di desistenza che può essere volontaria oppure legale, rappresentato in tal caso dalla sentenza di condanna anche non definitiva e che, pertanto, nel caso di contestazione senza l’indicazione della data di cessazione della condotta, la permanenza debba ritenersi sussistente fino alla data della pronunzia di primo grado (Sez. 5 n. 31111 del 19 marzo 2009, Marazia, rv 244479). Non di meno la portata del principio in oggetto deve essere correttamente colta. Ciò che con esso si vuole significare è infatti che l’accertamento giudiziale della partecipazione al sodalizio non può che riguardare il fatto per cui viene celebrato il processo e cioè quello al più tardi consumatosi al momento della condanna dell’imputato. In tal senso la relativa pronunzia segna per l’appunto la cessazione della permanenza del reato, proprio perchè la stessa non potrebbe spingere l’accertamento che ne costituisce l’oggetto oltre il momento della sua adozione, nè potrebbe, nei successivi gradi di giudizio, procedersi ad espandere l’imputazione per registrare la permanente adesione dell’imputato all’associazione.

Ciò non significa però che la sentenza di condanna pronunziata in primo grado in qualche modo certifichi l’effettiva cessazione della sua appartenenza al sodalizio, tant’è vero che per consolidata giurisprudenza l’imputato potrà essere poi nuovamente processato in riferimento alla sua partecipazione allo stesso protrattasi nei periodi successivi senza incorrere nel divieto di cui all’art. 649 c.p.p. E dal costante inserimento dell’imputato nel sodalizio ben può essere tratto valido argomento per supportare la valutazione positiva sulla permanenza delle esigenze cautelari, come avvenuto nel caso di specie.

3. Inammissibile in quanto priva di rilevanza nel presente contesto è infine l’eccezione di legittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 275 c.p.p. sollevata con il terzo motivo del ricorso.

In proposito deve infatti evidenziarsi come il Tribunale, nel rigettare l’appello del R., si sia fondato non già sull’accertamento negativo di elementi idonei ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, quanto piuttosto sulla ricognizione di elementi di segno contrario idonei a consentire la positiva affermazione dell’adeguatezza della misura carceraria anche a prescindere dalla presunzione contemplata dalla disposizione impugnata. In tal senso dunque, come correttamente rilevato dal giudice del merito, l’eventuale cancellazione di quest’ultima da parte del giudice delle leggi non gioverebbe al R., non influendo in alcun modo sulla valutazione della sua posizione.

Per completezza va comunque rilevato che la questione è anche manifestamente infondata, come ripetutamente affermato proprio dalle sentenze della Corte Costituzionale citate dal ricorrente, con le quali il giudice delle leggi, nel ridimensionare l’ambito di applicazione della norma in questione impropriamente esteso dal legislatore negli ultimi anni, ha avuto modo di ribadire quanto già affermato dalla Consulta con Cord. n. 450/1995 in merito alla compatibilità della menzionata presunzione con i principi della carta fondamentale qualora riferita al reato di cui all’art. 416-bis c.p.. Nè cose diverse sono state affermate dalle Sezioni Unite di questa Corte in occasione della recente impugnazione dell’art. 275, comma 3 in relazione ai reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152/1991 (Sez. Un. n. 34473 del 19 luglio 2012, Lipari e Sez. Un. n. 34474 del 19 luglio 2012, Ucciero) ovvero, con riguardo alla compatibilità della norma con la CEDU, dalla Corte EDU 6 novembre 2003, Pantano e, Italia.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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