Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 568

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il ricorrente, XXXX del Servizio di Urologia presso l’Azienda Ospedaliera "XXXX" aveva chiesto al TAR per la Campania, Napoli, l’accertamento del diritto al conseguimento dell’indennità di rischio radiologico di cui alla legge 27.10.1988 n. 460 nella misura piena (lire 200.000 al mese pari ad euro 103,29) e dell’indennizzo equivalente al trattamento economico a titolo di mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali (riposo biologico) di cui al D.P.R. 25.6.1983, maggiorati di interessi e rivalutazione.
Aveva riferito di aver prestato servizio presso strutture ove venivano utilizzate in via continuativa fonti di radiazioni ionizzanti (c.d. amplificatore di brillantezza e apparecchi con IBTV per scopia intraoperatoria), in particolare presso la sala operatoria di urologia che risulta zona controllata con utilizzo continuativo ed abituale della fonte di radiazione, che la Azienda Ospedaliera con disposizione n.189 del 27.4.1999 e con la deliberazione del D.G. dell’Azienda XXXX in data 12.10.1999 n.755, riconosceva agli urologi della XIV° e XV° Divisione i benefici del rischio pieno, che tuttavia non era mai intervenuta la liquidazione dell’indennità per l’intero dovuto se non a partire dall’1.3.1998, né gli urologi erano stati posti in condizione di fruire ex post del riposo biologico per gli anni dal 1995 al 1997 o di ricevere un compenso a titolo di ristoro per il riposo non fruito.
Da qui il proposto ricorso davanti al Tar Campania, sede di Napoli, inteso ad ottenere le residue somme non corrisposte, nonché l’indennizzo sostitutivo del mancato godimento del riposo biologico.
L’Azienda Ospedaliera XXXX si costituiva sostenendo la inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 45 punto 17 parte seconda del d.l.gvo 31 marzo 1998 n.80 atteso che quantunque pacificamente notificato prima del termine del 15.9.2000 il ricorso risultava solo successivamente depositato.
2. Il TAR Campania, Sede di Napoli, Sezione Quinta, con la sentenza appellata ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo accogliendo la eccezione processuale sollevata dalla difesa dell’Azienda Ospedaliera rilevando che i fatti costituitivi del ricorso si collocavano prima del 30 giugno 1998 mentre il ricorso era stato depositato in Segreteria dopo il 15 settembre 2000 e pertanto dopo che si era verificata la decadenza di cui all’art. 45, comma 17, parte seconda del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nel testo sostituito dall’art. 69, comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
3. Nell’atto di appello parte ricorrente, con dovizia di argomentazioni e pluralità di motivi, afferma la erroneità della sentenza del primo giudice atteso che le disposizioni di cui sopra devono essere interpretate nel senso della sufficienza, ai fini della incardinazione della controversia, della data di notificazione della medesima controversia; nel merito reitera motivi già dedotti in primo grado evidenziando tra l’altro che il ricorrente aveva già proposto azione giurisdizionale contro la Gestione Liquidatoria della ex Usl n.40 per gli anni precedenti l’1.1.1995 di competenza di questa ultima e che il Tar Campania aveva accolto il ricorso con la sentenza n.887 del 2007 condannando la Gestione Liquidatoria della ex Usl 40 al pagamento delle somme spettanti agli urologi a titolo di benefici previsti per rischio radiologico.
Non essendo mutate successivamente al 31.12.1994, ossia dalla data di subentro dell’Azienda XXXX, le condizioni di lavoro e la esposizione degli urologi alle radiazioni ionizzanti che vengono prodotte dall’amplificatore di brillanza nella camera operatoria di Urologia, la istanza del ricorrente deve essere accolta anche per il periodo 1.1.199528.2.1998 e riconosciuto il congedo aggiuntivo per gli anni 1.1.1995/31.12.1997.
Si è costituita l’Azienda Ospedaliera XXXX chiedendo la conferma della sentenza del primo giudice ed assumendo nel merito che la Azienda ha provveduto ad erogare a favore degli interessati quanto preteso nel ricorso a titolo di indennità nella misura piena (lire 200.000) dalle date indicate dal ricorrente, mentre non spetterebbe la fruizione del riposo biologico per equivalente che non potrebbe essere monetizzato in quanto rappresenta una necessità biologica a tutela del lavoratore.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione alla udienza del 30 novembre 2010.
4. Viene appellata la sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, che, accogliendo la eccezione processuale sollevata dalla Amministrazione Ospedaliera, ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo nel ricorso presentato dal ricorrente, medico urologo in servizio presso il medesimo Ospedale, diretto al riconoscimento delle spettanze per esposizione a rischio radiologico, sul presupposto che il ricorso, pur pacificamente notificato prima del 15 settembre 2000, è stato depositato nella Segreteria Sezionale il 27 settembre 2000 e pertanto dopo che si è verificata la decadenza di cui all’art. 45 comma 17 del d.lgs 31 marzo 1998 n. 80 nel testo sostituito dall’art. 69 comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
5. Con un primo gruppo di motivi l’appellante assume la erroneità della sentenza del TAR Campania sottolineando che la questione di diritto posta alla base della pronunzia di inammissibilità del ricorso, relativa al momento in cui nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato è stata risolta da una ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato in maniera difforme da quanto sostenuto dal primo giudice.
6. Il motivo merita accoglimento.
Il Collegio ritiene sufficiente rinviare per relationem alla decisione della Sezione del 18 febbraio 2009 n. 946 che, statuendo su una questione analoga a quella sollevata nell’odierno gravame, ha ritenuto che il ricorso notificato prima del 15 settembre 2000 ma depositato dopo tale data deve considerarsi ammissibile. Così la decisione statuisce testualmente: "Il Collegio ritiene di dover aderire alla giurisprudenza prevalente, in quanto la tesi che, sotto il profilo logicogiuridico, fa discendere dalla scelta del modello processuale c.d. "da ricorso" la conseguenza che il rapporto processuale si costituirebbe soltanto con il deposito del ricorso e non con la sua notificazione, non considera che la chiave di soluzione del problema sta nello stabilire non il momento in cui il giudice viene concretamente investito dell’onere di decidere la controversia, ma il momento in cui, alle stregua delle norme processuali, debba intendersi concretamente esercitato il diritto d’azione. Diritto, che aldilà della sua connotazione formale, si ricollega, sul piano sostanziale alla situazione giuridica soggettiva che costituisce il titolo della domanda giudiziale, secondo la formula solenne contenuta nell’art. 24 della Costituzione, in forza del quale " tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi".
Ora, se l’azione "deve essere intesa come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito" (Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2006, n. 21192), sfuggono le ragioni del perché nel processo civile, sia pur ispirato al modello della " vocatio in ius", l’esercizio di tale potere si manifesta, conformemente al ricordato art. 39, ultimo comma, c.p.c., con la notifica della citazione, dell’atto cioè con cui l’attore formula la domanda giudiziale e chiama il soggetto che egli assume essere legittimato passivamente a comparire davanti al giudice (art. 163 c.p.c.), nel processo amministrativo, per il solo fatto che questo è ispirato al modello della "vocatio iudicis" debba attendersi, per ciò solo, anche l’ulteriore adempimento del deposito del ricorso.
Dal punto di vista strutturale, infatti, i due modelli, per quel che qui interessa, non divergono in modo significativo, perché sia nel processo amministrativo che in quello civile da citazione il giudice in realtà è concretamente investito della controversia solo successivamente alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Il primo con il deposito del ricorso notificato (art. 21, comma 2, legge Tar), il secondo con la costituzione delle parti e la conseguente iscrizione della causa a ruolo (artt. 165. 166 e 168 c.p.c.)."
Nel caso in esame il ricorso risulta notificato prima del 15 settembre 2000 e pertanto risulta tempestivamente azionato ed ammissibile con conseguente necessità di riforma in parte qua della sentenza del primo giudice.
7. Nel merito l’appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Sul primo capo della domanda relativo alla spettanza ai medici urologi del relativo pagamento dell’indennità di rischio radiologico nella misura "piena" vi è stato riconoscimento da parte della Amministrazione Ospedaliera della indennità di rischio radiologico nella misura di lire 200.000 mensili come attestato dalla stessa difesa della Azienda residuando incertezza solo sul punto se le suddette differenze siano state in concreto tutte già erogate, come sosterrebbe l’Amministrazione, che però non prova il suo assunto oppure se, come sostenuto dal ricorrente, mancherebbero ancora alcuni pagamenti.
Al riguardo la domanda, secondo il principio della prosecuzione del credito, per cui l’attore deve provare solo il titolo, mentre l’adempimento, come fatto estintivo, deve essere provato dal convenuto, è fondata e merita accoglimento con l’effetto che saranno dovuti, ovviamente, i soli pagamenti che non risultino già altrimenti eseguiti.
8. Sul secondo capo della domanda, relativo alla pretesa di parte ricorrente di indennizzo equivalente al trattamento economico a titolo di mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali, l’Amministrazione ospedaliera sostiene che tale congedo non può essere monetizzato in quanto rappresenta una necessità biologica a tutela del lavoratore, sicché solo nel caso di dimostrata insorgenza di patologie o di danni casualmente correlati alla mancata fruizione di detto riposo sarebbe possibile e legittima una tutela di tipo risarcitorio, anche perché già dal 1995 la vigente normativa sulla sorveglianza sanitaria del personale radioesposto non prevede più l’attribuzione del riposo biologico.
Le repliche dell’Amministrazione non paiono meritevoli di accoglimento come la Sezione ha statuito, anche di recente e proprio con riferimento a sanitari dell’Azienda Ospedaliera XXXX in posizione analoga a quella del ricorrente (da ultimo, Cons. Stato, V, 3 luglio 2009 n. 4271).
È stato al riguardo rilevato che l’incolpevole, mancata, fruizione del predetto riposo biologico ex artt. 120, comma 9, del d.P.R. n. 384/1990, e 5, comma 1, della legge n. 724/1994, è compensabile con un" indennità sostitutiva da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., a condizione che il mancato godimento del riposo sia comprovato dall’interessato (Cons. Stato sez. V, 6 settembre 2000, n. 4699 e sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1819).
Infatti, il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, a favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psicofisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.
Né sussistono gli estremi per differenziare il congedo di cui controverte, dalle ferie ordinarie ai fini della corresponsione dell’indennità sostitutiva, atteso che esula anche dal congedo in parola la finalità di prevenzione del rischio, trattandosi di forma di riposo biologico che opera necessariamente a posteriori, onde assicurare al lavoratore il ripristino delle energie ed il recupero delle forze ulteriormente perse a causa del particolare tipo di impegno professionale (Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003, n. 6739).
9. In conclusione l’appello merita accoglimento e pertanto, in riforma della sentenza del TAR, va condannata l’Azienda Ospedaliera intimata al pagamento delle somme dovute che non risultino ancora effettivamente corrisposte a titolo di indennità di rischio radiologico nella misura "piena" nonché a titolo di indennizzo equivalente al trattamento economico per mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali.
Sulle somme dovute dovranno essere conteggiati gli accessori come per legge.
10. Spese ed onorari dei due gradi di giudizio per la peculiarità e l’andamento della vicenda contenziosa possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando accoglie l’appello come in epigrafe proposto, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie come da motivazione il ricorso di primo grado.
Compensa spese ed onorari dei due gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF
Marco Lipari, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 28 ottobre 2010, n. 22021. In tema di colpa della P.A.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

In diritto

Preliminare ed assorbente rispetto alla valutazione dei motivi del ricorso principale e di quelli del ricorso incidentale appare l’esame del quarto motivo del ricorso incidentale, con il quale il comune di R. P. lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) relativamente all’elemento soggettivo dell’art. 2043 c.c., per non avere la corte d’appello accertato la sussistenza della colpa (ritenuta esistente ex se nell’atto amministrativo annullato dal giudice amministrativo).

Il motivo (corredato da conferente quesito di diritto, che lo rende ammissibile) è fondato.

La corte di appello, nell’individuare e predicare la risarcibilità del danno lamentato dai ricorrenti all’esito della condotta illecita della P.A. con riferimento alla ritardata individuazione del tracciato stradale da realizzare, afferma, difatti (ff. 32-33 dell’impugnata sentenza) che “la colpa richiesta dall’art. 2043 c.c. consiste proprio nel cattivo esercizio del potere pubblico”, in tal guisa patentemente discostandosi da quanto una costante e consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, a far tempo dalla pronuncia 500/99 delle sezioni unite, ha sempre avuto modo di affermare, avuto riguardo alla necessità della prova specifica e dell’accertamento in concreto della colpa dell’agente in tema di risarcibilità del danno da interessi legittimi.

All’accoglimento del motivo in esame consegue, ipso facto, l’assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di censura che, specularmente, ricorrenti e controricorrente muovono, in punto di an e quantum debeatur, alla sentenza impugnata.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri motivi del medesimo ricorso e di quelli del ricorso principale. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Trento in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 15774 del 2011 Lavoro part time – Se si va oltre l’orario il rapporto di lavoro diventa a tempo pieno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza impugnata, ha dichiarato l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a far tempo dal 22.12.1995, ritenendo che la lavoratrice ricorrente aveva dedotto e provato di avere lavorato alle dipendenze della società (…) spa con lo stesso orario dei suoi colleghi impiegati a tempo pieno e che nella fattispecie doveva trovare applicazione il principio per cui il rapporto a tempo parziale (così instaurato inizialmente tra le parti) può trasformarsi in contratto a tempo pieno “attraverso la prolungata esecuzione del lavoro con determinate caratteristiche, proprie del lavoro a tempo pieno”, e dunque “attraverso le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro”.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società (…) spa affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso (…)

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2697 cc, ed erronea o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che il ricorso introduttivo sarebbe stato carente sotto il profilo della precisa indicazione del numero delle ore lavorate mensilmente – che costituiva un dato decisivo per stabilire se la prestazione lavorativa potesse ritenersi a tempo pieno – e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che, a questo fine, fosse sufficiente avere indicato il numero delle giornate di lavoro nel mese, mentre quest’ultimo dato non poteva ritenersi significativo né, per sé solo, sufficiente ai fini della ricostruzione del numero delle ore lavorate mensilmente, posto che il turno di lavoro poteva variare da un minimo di quattro a un massimo di otto ore.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli 1362 cc in relazione all’art. 3 ccnl, nonché l’esistenza di un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza di un accordo novativo, ovvero modificativo della durata della prestazione lavorativa, con sostituzione dell’orario a tempo pieno a quello a tempo parziale, desunto dalla circostanza, tutt’altro che decisiva secondo la ricorrente, del superamento dell’orario di lavoro contrattualmente stabilito.

3.- Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, vanno rigettati.

4.- Nel rito del lavoro, la valutazione della sufficienza dell’esposizione degli elementi di fatto e della ragioni di diritto su cui la domanda si fonda, ex art. 414 c.p.c, implica una interpretazione dell’atto introduttivo, e così della domanda e della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, che costituisce, anche nel giudizio di appello, ai fini della individuazione del devolutum, un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (cfr. ex plurimis, Cass. n. 20373/2008, Cass. n. 19475/2005).

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorso contenesse una sufficiente indicazione degli elementi di fatto sui quali si fondava la domanda, ed in particolare una precisa indicazione e quantificazione delle ore lavorate mensilmente, osservando al riguardo che la ricorrente aveva precisato esattamente quali erano le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, deducendo che tutti i dipendenti, lei compresa, erano impiegati in turni giornalieri di otto ore e lavoravano con una turnazione di quattro giorni lavorativi più due di riposo, per un totale di 160 ore mensili. La ricorrente aveva, in sostanza, dedotto di avere lavorato per un numero costante di ore e di giorni per ciascun mese, inserita nei normali turni di lavoro come tutti i dipendenti a tempo pieno e con un orario di lavoro che coincideva in tutto e per tutto con quello osservato da questi ultimi.

Si tratta, quindi, di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria; anche perché la ricorrente, oltre a non indicare le norme che la Corte territoriale avrebbe violato nell’interpretazione della domanda, non ha riportato in ricorso il contenuto integrale del ricorso introduttivo, che assume carente delle suddette indicazioni, sicché le censure espresse con il primo motivo del ricorso rimangono confinate ad una mera contrapposizione rispetto a tale valutazione di merito operata dalla Corte d’appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest’ultima.

5.- Nella fattispecie, non è ravvisabile, inoltre, alcuna violazione della regola stabilita dall’art. 2697 cc, avendo la Corte territoriale, con valutazione di fatto incensurabile in questa sede, ritenuto che le deduzioni di parte ricorrente avessero trovato piena conferma, oltre che nella mancanza di una specifica contestazione da parte della società convenuta, in fonti documentali (i prospetti paga nei quali erano indicati il numero delle giornate lavorative e delle ore di lavoro mensili) di cui non è stata affatto contestata la rituale acquisizione al giudizio.

6.- Va poi rilevato come risultino inammissibili le doglianze relative alla pretesa violazione dell’ art. 5 legge_863_1984 e così anche quelle relative alla pretesa impossibilità che la richiesta di lavoro supplementare possa configurare una ipotesi di “novazione oggettiva” del rapporto, posto che la Corte territoriale ha espressamente dichiarato di ritenere non rilevante, ai fini dell’accoglimento della domanda, la violazione o meno della norma di cui all’art. 5 della legge n. 863/1984 (derivandone l’irrilevanza dei profili di doglianza relativi alla mancata considerazione delle modalità attraverso le quali i lavoratori erano portati a conoscenza della richiesta del lavoro supplementare e dell’incidenza della possibilità di rifiutare tale lavoro supplementare ) ed ha invece chiaramente esplicitato che le ragioni del decisum andavano individuate in relazione alla concreta esecuzione del contratto di lavoro stipulato tra le parti, facendo quindi corretta applicazione del principio secondo cui, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione. La giurisprudenza di questa Corte ammette infatti che in base a una continua prestazione dell’orario di lavoro, pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun residuo formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in un rapporto di lavoro a tempo pieno (cfr. Cass. 5520/2004, Cass. n. 3228/2008, nonché Cass. n. 6226/2009), cosicché “risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa della parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e del pari inconferente il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo” (cfr. in una fattispecie identica, Cass. n. 25891/2008).

7.- La sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, non è assoggettabile, dunque, alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità.

8.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

9.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in €. 38,00 oltre € 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Depositata in Cancelleria il 19.07.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2010) 21-01-2011, n. 2207 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 19.4.2010 il GIP presso il Tribunale di Napoli disponeva la custodia in carcere di Pi.Do. indagato per concorso nel reato di cui all’art. 513 bis c.p., aggravato dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7. Il Tribunale del riesame con ordinanza del 25.5.2010 rigettava l’istanza dell’indagato. Il Tribunale ricostruiva nella prime pagine dell’ordinanza il ruolo svolto dal cosiddetto clan dei casalesi per sottoporre a controllo il territorio della provincia di Caserta sia riguardo le attività di tipo economico che di altra natura con infiltrazioni persino nelle istituzioni universitarie ed in quelle di tipo politico. Posta questa premessa di ordine generale l’ordinanza rilevava che erano sorti contrasti tra le ditte gestite da P.C. e Pa.Do. e An. circa il controllo del settore trasporto su gomma di beni ortofrutticoli da e per alcuni mercati del sud Italia. Nel 2000 il P. aveva cercato di sottrarre ai Pa. il monopolio dei mercati nell’agro casertano inserendosi nel mercato di Fondi (MOF) in via esclusiva e lasciando ai Pa. il mercato ortofrutticolo di Giugliano (MOG).

Tuttavia questo accordo si era incrinato in quanto il clan degli Schiavone aveva preteso di espandersi anche presso il MOG, ricevendo però un rifiuto dal gruppo rivale. Dopo un’aggressione il Pa.

A. aveva finito con il denunciare i concorrenti ed a rivelare che era intervenuto un accordo con il clan dei Mallardo per respingere le pretese dei casalesi. Il Pi., che era l’interlocutore dei Mallardo nella zona, aveva richiesto il 50% dei proventi per proteggere la ditta dalle pretese dei casalesi. Tali dichiarazioni avevano il riscontro di intercettazioni di conversazioni effettuate tra il Pa.An. ed il figlio e da intercettazioni a carico del P. dalle quali emergeva una ricostruzione dei fatti in toto coincidente con la denuncia effettuata. Le dichiarazioni dei pentiti D.C. e V. dimostravano che l’indagato era in rapporti con il clan Mallardo e i rapporti tra indagato e il Pa. non erano contestate neppure dalla difesa. Pertanto alla stregua di quanto detto emergeva che il Pi. si era attivato per assicurare ai Pa. l’esclusiva dei trasporti da e verso il MOG assicurandosi il 50% degli utili alterando il normale e libero svolgimento dell’attività economica nel settore interessato.

Ricorre l’indagato che allega la carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata. Il provvedimento era del tutto illogico e confuso nella ricostruzione dei fatti. Emergeva dagli atti che i Pa. non avevano in effetti partecipato solo alla contesa circa il controllo del "MOG" ma anche alla più ampia contesa per controllare i mercati i siciliani.

Il Pa.An. in realtà è un pregiudicato in lotta con gli indagati con reciproche accuse di tentato omicidio. La sua credibilità non era stata affatto esaminata dal Tribunale pur essendo un teste chiave; dallo stesso tenore delle telefonate avute con il Pi. emergeva la vera ragione del risentimento nei confronti dell’indagato e cioè un investimento sbagliato garantito dal Pi.. Il Pa. si era poi ben guardato dal confermare le sue iniziali accuse. Le dichiarazioni rese dai pentiti sull’indagato non erano state riportate e non emergeva che l’indagato fosse mai stato sorpreso con appartenenti ai clan. Del tutto immotivata era la contestazione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Dalle conversazioni intercettate risultava che il Pa. aveva minacciato anche altre persone. Inoltre non era stata neppure esaminate l’eccezione per cui l’art. 513 bis c.p., era un reato proprio e il Pi. non aveva mai svolto attività imprenditoriale.

La difesa del Pi. produceva ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 19.4.2010/ nei confronti del N. F. concorrente nello stesso procedimento penale e per la stessa ipotesi di reato dell’attuale ricorrente di annullamento dell’ordinanza custodiale.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa la pretesa manifesta illogicità e comunque la carenza della motivazione della sentenza impugnata va ricordato l’orientamento di questa Corte (cass. Sez. un. n. 11/2000) per cui:

"in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

(In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 c.p.p., e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza)".

Ora il provvedimento impugnato ha ricostruito come premessa storica di ordine generale la crescente espansività dell’attività criminale del cosiddetto "clan dei casalesi" e, per quel che riguarda più direttamente il presente procedimento, il tentativo di tale clan di egemonizzare l’interso settore del trasporto su gomma di prodotti ortofrutticoli da e verso alcune zone del casertano e in altri territori del sud – Italia. In questo contesto matura un contrasto di natura esplosiva tra la famiglia dei Pa. e quella dei P. appoggiata dal "clan dei casalesi" che induce la prima a cercare la protezione dei Mallardo per resistere alle pressioni dei primi. In questo contesto di sopraffazione e violenta contrapposizione emerge la denuncia, dopo un attentato subito, da parte del Pa. alla P.G: che racconta della protezione avuta dal clan Mallardo e del ruolo svolto, nella vicenda, dal Pi., descritto analiticamente a pag. 9 del provvedimento impugnatecene aveva preteso il 50% dei guadagni dell’azienda per proteggerla nel grave scontro. Il racconto del Pa., poi non confermato da questi nel corso di successive audizioni, è stato però verificato attraverso quanto è emerso dalle intercettazioni effettuate e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia D.C. e V..

Pertanto sussiste una duplice verifica della veridicità e credibilità della denuncia del Pa., sia in base a riscontri oggettivi ed indubitabili come le riportate intercettazioni, sia alla luce di quanto riferito dai collaboratori di giustizia. Il dato, ripetuto in modo insistito in ricorso, che il denunciante fosse a sua volta un pregiudicato e soggetto collegato a ambienti della malavita organizzata, certamente non priva di veridicità il racconto, ma ne costituisce addirittura il presupposto visto che la vicenda processuale trova origine proprio nello scontro per il controllo, come detto, del trasporto su gomma in alcuni territori del sud – Italia, tra gruppi concorrenti.

La motivazione appare quindi congrua e logicamente coerente in quanto indica elementi che appaiono di indubbia gravita e che appaiono univoci e concordanti sul ruolo avuto dal Pi., in collegamento con il clan dei Mallardo, nel mantenere in capo alla ditta (OMISSIS) il controllo monopolistico sul trasporto di prodotti ortofrutticoli da e verso alcuni territori del sud – Italia indicati nel capo d’incolpazione. Le censure appaiono tutte di mero fatto e sollevano esclusivamente questioni di merito già esaminate dal Tribunale del riesame come la credibilità della ricostruzione dei fatti offerta nell’iniziale denuncia da parte del Pa. che, come detto, è stata valutata dal Tribunale anche alla luce dei riscontri di cui si parlato.

Circa l’ordinanza prodotta, a parte il fatto che non è stata dimostrato che la stessa non sia stata impugnata, essa si riferisce ad altra posizione e quindi appare non rilevante nel presente procedimento nel quale il ruolo avuto dal Pi. è stato ricostruito alla luce degli indizi prima ricordati.

Circa l’eccezione per cui il carattere di reato proprio dell’art. 513 bis. c.p., va ricordato l’orientamento di questa Corte secondo cui di tale reato risponde necessariamente il concorrente non imprenditore se conosce la qualifica di imprenditore" (cass. n. 7627/96) del soggetto la cui attività viene imposta violando le regole di concorrenza e di liberto mercato, così come gli elementi offerti inducono a ritenere, per quanto si qui detto, che l’opera di protezione del Pi. e di agevolazione dell’attività di gestione monopolistica dei Pa. avesse come base e come pratica quella dell’intimazione tipica del metodo mafioso e per fine il rafforzamento del clan Mallardo con cui il Pi. era strettamente collegato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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