Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-03-2011, n. 6145 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

1. Il sig. R.G., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001 la liquidazione dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, nella misura di Euro 13.875,00 derivatogli dall’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al TAR della Campania in data 2 febbraio 2000, ancora pendente al momento della proposizione del ricorso alla Corte d’appello. Questa, con decreto depositato il 4 dicembre 2008, rilevato il carattere collettivo del ricorso e che non era stata presentata istanza di prelievo, così (dimostrandosi uno scarso interesse al giudizio (riguardante la richiesta di compensi di lavoro aggiuntivi); quantificata in tre anni la giusta durata del processo e in cinque anni e dieci mesi la sua eccessiva durata, determinava l’indennizzo complessivamente in Euro 4.000,00, compensando per due terzi le spese di causa in relazione al solo parziale accoglimento della domanda. Avverso tale decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 9 luglio 2009, formulando otto motivi. La parte intimata resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso in relazione al disposto dell’art. 366 bis c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Si formula il seguente quesito: "La L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la Legge Pinto e la CEDU o di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale e applicare la CEDU"?.

Il motivo va dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito formulato, in quanto del tutto astratto e privo di riferimento alla decisione ed alla fattispecie concreta.

2. Con il secondo motivo si formula il seguente quesito: "Una volta accertato il diritto all’equo indennizzo lo stesso va liquidato nella misura annua si Euro 1.000,00 – 1.500,00"?. Con il terzo motivo si formula il seguente quesito: "La Corte ha omesso di motivare le ragioni per le quali andava derogato il principio secondo cui spetta un’equa riparazione nella misura di Euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno di ritardo, dovendo viceversa attenersi, in mancanza di prova diversa, ai parametri Europei di 1.000,00-1.500,00"?. Anche tali motivi sono inammissibili concludendosi con quesiti del tutto astratti, non collegati con il contenuto della decisione impugnata e la fattispecie concreta e non rapportati alla motivazione del decreto impugnato, che ha specificamente motivato sulle ragioni della misura dell’indennizzo liquidato.

3. Con il quarto e il quinto motivo si censura la mancata concessione del "bonus" di 2000.00 Euro, che si asserisce dovuto trattandosi di causa di lavoro. I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili in quanto come già statuito da questa Corte, (ex multis Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869), in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto per il danno non patrimoniale, la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e a riparare un pregiudizio normalmente sempre presente ed uguale, mentre l’attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto "bonus") postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore;

conseguentemente, nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla circostanza che il "bonus" spetta "ratione materiae", era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che non sono allegate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

4. I due successivi motivi riguardano la compensazione per due terzi delle spese di causa, che si allega essere errata.

I motivi non censurano la "ratio decidendi" della motivazione, che è costituita dalla parziale soccombenza, addotta dalla Corte d’appello a fondamento della compensazione delle spese per due terzi, essendo stata la domanda accolta solo in parte. Essi sono pertanto inammissibili.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro novecento, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-04-2011, n. 8527 Categoria, qualifica, mansioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 24/5/05 AEM Service s.p.a. conveniva, dinanzi alla Corte di Appello di Milano, D.F.R. chiedendo la riforma della sent. n. 4109/04 del Tribunale della stessa città, che aveva accolto la domanda di quest’ultimo, volta all’accertamento della dedotta dequalificazione e l’aveva condannata a pagare al lavoratore Euro 36.500,00, con rivalutazione e interessi.

L’appellante lamentava che il primo Giudice non avesse considerato che il D.F., impiegato ASS, non aveva più svolto mansioni di contabilità già da giugno 1998 quando era a (OMISSIS); che, avendo bisogno di cure, aveva chiesto di essere trasferito da (OMISSIS), dove aveva indicato consapevolmente l’ufficio cui essere assegnato – quello delle fatturazioni-, in assenza di un ufficio di contabilità; che egli, assegnato alle nuove mansioni da settembre 1999, si era lamentato per la dequalificazione solo a febbraio 2001; che la teste L. aveva riferito che egli non era sottoposto ad un lavoratore con qualifica inferiore nelle nuove mansioni, ma ad un quadro (Mapelli) che il lavoratore non aveva dedotto nè provato, in modo specifico, il danno alla professionalità; che la liquidazione era eccessiva, tenuto conto che il D.F. in realtà non voleva lavorare sul computer, strumento indispensabile.

Si costituiva il lavoratore e resisteva all’appello, rilevando che risultava dalle prove la lunga e grave dequalificazione.

Con sentenza del 30 novembre 2006-18 gennaio 2007, l’adita Corte d’appello di Milano, ritenuta provata la lamentata dequalificazione nonchè il conseguente danno nella misura accertata dal primo Giudice, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’AEM Service spa con tre articolati motivi.

Resiste D.F.R. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

La società ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2103 c.c., e vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostiene che la Corte d’appello di Milano, nello svolgimento del suo ragionamento,avrebbe fatto riferimento alle mansioni svolte dal D. F., alla declaratoria contrattuale della sua categoria di inquadramento (ASS), ma non a quella contrattuale della categoria inferiore (AS) alla quale la precedente declaratoria fa riferimento;

circostanza, questa, che concreterebbe sia la violazione dell’art. 2103 c.c., che l’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo del giudizio.

Il motivo, pur valutato nella sua duplice articolazione, è infondato in quanto, diversamente da quanto esposto dalla società ricorrente, la Corte di merito ha correttamente ed esaustivamente motivato la propria decisione attraverso un incensurabile iter logico-giuridico.

Il Giudice di secondo grado, infatti, ha in primo luogo enucleato il differente contenuto professionale delle mansioni riconducibili alla categoria ASS rispetto a quelle della categoria AS (così testualmente riportato nella sentenza della Corte d’Appello di Milano: "La declaratoria di questa categoria prevede, infatti, rispetto alla inferiore categoria AS un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dall’azienda, funzioni di sovrintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni"; successivamente, alla luce delle risultante probatorie emerse nel primo grado di giudizio, ha comparato, attraverso la loro descrizione analitica, le mansioni in concreto svolte dal D.F. fino all’agosto del 1999 (ovvero quelle di responsabile della contabilità analitica e responsabile della contabilità fornitori) con quelle svolte successivamente a tale data (ovvero quelle di controllo delle fatture con riferimento alle clausole contrattuali) ed è quindi giunto ad accertare la sussistenza della dequalificazione a cui è stato sottoposto il lavoratore.

Il procedimento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello di Milano è pertanto corretto e conforme agli insegnamenti della Corte di legittimità, secondo cui, ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, deve essere valutata dal giudice di merito – con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato – la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta (Cass. n. 13173/09).

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., comma 2, e motivazione omessa o insufficiente circa un fatto decisivo e controverso ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), fonda la propria censura sull’assunto che l’art. 2103 c.c., sia norma derogabile con il consenso delle parti al fine di soddisfare un rilevante interesse del lavoratore e che, nel caso di specie, tale consenso alla deroga ci sia stato.

Tale circostanza concreterebbe, secondo la ricorrente, sia la denunciata violazione di legge che il dedotto vizio di motivazione.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

Come è noto, infatti, l’art. 2103 c.c., che tutela la professionalità del prestatore di lavoro nonchè il diritto a prestare l’attività lavorativa per la quale si è stati assunti o si è successivamente svolta, vietandone l’adibizione a mansioni inferiori, è norma imperativa e quindi non derogabile nemmeno tra le parti, come sancisce l’ultimo comma di tale norma: "Ogni patto contrario è nullo".

Sul punto, pertanto, correttamente la Corte di merito ha osservato come fosse irrilevante che il D.F. avesse fatto valere la dequalificazione qualche mese dopo la sua assegnazione a nuove mansioni e che egli stesso avesse richiesto di essere assegnato a Milano all’ufficio commerciale Multiservizio-Fatturazione-Gestione.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. e dell’art. 432 c.p.c. e violazione dei principi generali in tema di illecito e di danno; in particolare degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 e 2087 c.c. vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la sentenza della Corte d’Appello, una volta accertato l’illegittimo demansionamento, non abbia provveduto a motivare in che cosa sussistesse il danno effettivamente patito dal D.F. ed abbia liquidato il risarcimento in carenza di deduzioni da parte dello stesso.

In particolare, si sostiene che la Corte milanese abbia erroneamente considerato che il risarcimento del danno non patrimoniale, così come richiesto dal D.F., rilevi di per sè.

L’assunto è infondato, in quanto le considerazioni svolte dalla Corte territoriale non conducono a tale conclusione, avendo la stessa, alla luce dell’istruttoria esperita, osservato come il lavoratore fosse stato assegnato all’uso dell’elaboratore elettronico senza la previa, necessaria istruzione e quindi con disagio dovuto all’evidente ed incolpevole imperizia e con conseguente pregiudizio per la dignità personale e per il prestigio professionale, tutelati dall’art. 35 Cost., comma 1. A tale proposito si evidenzia come questa Corte, abbia in più occasioni affermato che "in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 c.c., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., Cass. n. 8893/2010; Cass., n. 14729/2006).

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 58,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 08-03-2011, n. 339 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con nota n. 7253 dell’11 ottobre 1980 il Presidente del disciolto Ente Ospedaliero "G. Jazzolino" di Vibo Valentia ha disposto l’assegnazione del dipendente sig. S.R. al servizio di Economato dell’Ente stesso.

Il Comitato di Gestione dell’Unità Sanitaria Locale di Vibo Valentia, alle cui dipendenze era transitato il sig. Romeo, ha conferito formalmente a quest’ultimo l’incarico di economo cassiere.

Con ulteriore deliberazione del Comitato di Gestione è stata ratificato il decreto del Presidente dello stesso organo di conferimento al sig. Romeo dell’incarico di economo cassiere, non più del Presidio Ospedaliero, ma della Sede centrale dell’Ente.

In data 15 marzo 1993 il sig. Romeo, in possesso della qualifica di coadiutore amministrativo, ha presentato istanza volta al riconoscimento delle spettanze economiche previste per i dipendenti svolgenti la funzione di economo. L’istanza, nonostante i riscontri favorevoli da parte del Coordinatore Amministrativo e del Responsabile del Sevizio Gestione del Personale, non ha avuto riscontro.

2. Con ricorso notificato all’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Vibo Valentia (oggi Azienda Sanitaria Provinciale), alla Gestione Liquidatoria dell’USL n. 8 ed alla Regione Calabria, i signori R.L.G., V.R., F.R., M.R., C.R. e G.M.G.R., eredi del sig. S.R., deceduto il 15 gennaio 2000, hanno chiesto l’accertamento del

loro diritto di percepire la somma corrispondente al trattamento economico spettante per le mansioni superiori svolte dal loro dante causa per il periodo dall’11 ottobre 1980 sino alla data di pensionamento, avvenuto in data 1° ottobre 1998, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto.

I ricorrenti, in via subordinata, hanno chiesto che sia accertato il diritto degli stessi di percepire una somma a titolo di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione, che ha usufruito di mansioni di livello superiore rispetto a quelle proprie della qualifica di inquadramento, con condanna della stessa Amministrazione al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.

3. A fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto che il loro dante causa, inquadrato fin dall’1 gennaio 1978 con la qualifica di coadiutore amministrativo, ha svolto le mansioni di economo cassiere, conferite sulla base di atti formali, sottolineando che, in virtù del disposto dell’art. 11 del Regolamento del Sevizio Economato, le funzioni di economo cassiere devono essere svolte da dipendenti con qualifica di collaboratore direttivo, salva l’applicazione della norma transitoria sopra richiamata, che ha consentito che le mansioni di economo siano svolte da collaboratori amministrativi con oltre cinque anni di servizio documentato, in possesso di diploma di scuola media superiore.

Gli stessi hanno richiamato la norma di cui all’art. 29 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761, per il quale "In caso di esigenze di servizio il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L’assegnazione temporanea, che non può comunque eccedere i sessanta giorni nell’anno solare, non dà diritto a variazioni del trattamento economico". Essi hanno rilevato che, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta l’attribuzione del trattamento previsto per la qualifica corrispondente alle mansioni superiori svolte per il periodo eccedente i sessanta giorni.

4. Le argomentazioni dei ricorrenti sono incentrate, in sostanza, sull’affermazione secondo cui le mansioni dell’economo sono riconducibili ad una qualifica superiore a quella di appartenenza.

I ricorrenti omettono un riferimento specifico alle previsioni normative e/o contrattuali in base alle quali dovrebbe desumersi la non riconducibilità delle mansioni alla qualifica di appartenenza. Ed, infatti, non vi è alcuna indicazione riguardo al profilo o alla qualifica cui sarebbero riconducibili le mansioni svolte.

L’unico riferimento concreto è all’art. 11 del Regolamento del Sevizio Economato, nel testo modificato dalla delibera n. 160 del 29 luglio 1992, per il quale le funzioni di economo cassiere devono essere svolte da dipendenti con qualifica di collaboratore direttivo, salva l’applicazione della norma transitoria, che ha consentito che le mansioni di economo siano svolte da collaboratori amministrativi con oltre cinque anni di servizio documentato, in possesso di diploma di scuola media superiore.

È chiaro, tuttavia, che le previsioni del Regolamento non possono avere decisivo rilievo ai fini della controversia oggetto di giudizio.

Per determinare il trattamento stipendiale spettante in funzione della corrispondenza delle mansioni svolte ad una qualifica di livello superiore a quella in cui il dante causa dei ricorrenti era inquadrato, non può che farsi riferimento precipuo alle fonti che hanno definito profili professionali, mansioni, qualifiche e relative retribuzioni.

Al singolo ente non può essere riconosciuta la facoltà di definire corrispondenze tra mansioni e profili professionali e qualifiche, giacché tale compito è riservato alle fonti normative e contrattuali collettive.

Considerato il periodo in cui sono state svolte le mansioni, un sicuro punto di riferimento è costituito dal DPR 7 settembre 1984 n. 821, relativo alle attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali.

Esso contempla, infatti, le mansioni dei diversi profili professionali.

L’art. 60 del DPR testé indicato definisce le mansioni del profilo di coadiutore amministrativo, attribuito, come detto, al sig. S.R.: "Il coadiutore amministrativo disimpegna mansioni esecutive che per la loro natura non comportano particolari valutazioni di merito; provvede alla classificazione, alla archiviazione ed al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna mansioni di stenografia e di dattilografia; compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati; disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l’ausilio delle relative macchine; esegue, ove richiesto, compiti inerenti la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti".

L’art. 59 dispone: "L’assistente amministrativo svolge mansioni tecniche, amministrative e contabili che presuppongono una applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti, esplicando i propri compiti anche mediante l’ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici (che non richiedono elaborazione autonoma) o di altre macchine.

Esplica, ove richiesto, attività di informazione ai cittadini e ricevimento dei documenti; disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione, di programmazione, di studio e partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.

Ha responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto".

Ritiene il Collegio che la definizione dei compiti dell’assistente amministrativo ricalchi in pieno il contenuto delle mansioni proprie dell’economo. Tali mansioni, di carattere amministrativo e contabile, presuppongono certamente un’applicazione concettuale e valutazioni di merito ed implica una responsabilità diretta in relazione alle attività esplicate.

Appaiono sicuramente estranei ai compiti dell’economo quelli propri del collaboratore amministrativo, che implicano l’autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa, con l’utilizzazione dell’opera di personale appartenente ai livelli funzionali inferiori, con responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto (art. 58 DPR n. 821/1984).

La giurisprudenza ha specificato, proprio con riferimento alla figura dell’economo, che le funzioni ad esso attribuite non vanno al di là di quelle proprie del VI livello, implicanti attività di carattere istruttorio nel campo amministrativo e contabile, anche mediante la raccolta, l’organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni di natura complessa secondo fasi operative nell’ambito di procedure definite, escluse attività di direzione e coordinamento di personale di livello inferiore (Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6807).

5. Risulta da quanto detto che il sig. S.R. ha certamente esplicato compiti di livello superiore a quelli della qualifica di appartenenza (coadiutore amministrativo), avendo svolto mansioni proprie dell’assistente amministrativo.

Occorre verificare, a questo punto, se possano trovare applicazione le norme di cui al menzionato art. 29 che, nel settore della sanità, ammettono la retribuibilità delle mansioni superiori che si siano protratte per oltre sessanta giorni.

La giurisprudenza ha affermato che la possibilità di riconoscere le eventuali differenze retributive per l’espletamento di mansioni superiori svolte a far data dal 61° giorno successivo all’inizio dell’espletamento delle mansioni stesse, è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) le mansioni devono essere svolte su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica, e di fatto vacante; b) su tale posto non deve essere stato bandito alcun concorso; c) l’organo gestorio deve aver attribuito la supplenza con una formale deliberazione, dopo aver verificato i presupposti indicati in precedenza, assumendosene tutte le responsabilità, anche in ordine ai profili di copertura finanziaria (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 18 novembre 2003 n. 7310).

Nel caso di specie difetta il requisito di cui sub a).

L’Azienda Sanitaria, in seguito all’istruttoria espletata, ha inviato una serie di atti, tra i quali una delibera di commissario ad acta del 10 dicembre 1986, che, pur riconoscendo lo svolgimento delle mansioni proprie dell’assistente amministrativo, ha respinto l’istanza del sig. Romeo, tesa all’applicazione dei benefici di cui alla legge n. 207/1985, in considerazione del fatto che nella pianta organica dell’USL n. 22 di Vibo Valentia non risultava posto vacante di assistente amministrativo.

Manca, quindi, una delle condizioni per l’applicazione della norma di cui all’art. 29 del DPR n. 761/1979.

I ricorrenti, d’altra parte, non hanno fornito alcun elemento teso a dimostrare l’esistenza del posto vacante in pianta organica. Vi è solo riferimento a posti vacanti di collaboratore amministrativo, che non possono venire in considerazione.

La domanda tesa ad ottenere il pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto spettante in virtù delle mansioni superiori esplicate dal dante causa dei ricorrenti deve essere, pertanto, respinta.

6. Resta da esaminare la domanda subordinata rivolta all’attribuzione di una somma a titolo indennitario per l’ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione, che si è giovata di attività riconducibili a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza.

Anche tale domanda è prova di fondamento, giacché, come affermato dalla giurisprudenza, il diritto del pubblico dipendente al corrispettivo per l’espletamento di mansioni superiori non può fondarsi sull’ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., atteso che l’esercizio di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita, svolte durante l’ordinaria prestazione lavorativa, non reca alcuna effettiva diminuzione patrimoniale ai danni del dipendente (ex plurimis, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 1 dicembre 2010 n. 2834; Cons. St., sez. V, 3 novembre 2010 n. 7755; TAR Lazio, Roma, sez. II 13 ottobre 2010 n. 32806).

7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 25-03-2011, n. 12002 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 7 dicembre 2009, il Tribunale di Termoli ha ritenuto M.B.E.M. responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b e l’ha condannato alla pena di Euro duemila di ammenda. A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato come dei prodotti ittici – giacenti nel ristorante di cui era titolare l’imputato e destinati alla clientela – fossero trattati senza le idonee cautele igieniche necessarie per la loro conservazione; in diritto, ha rilevato come tale situazione fosse sufficiente ad integrare la contestata contravvenzione.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

-che il Giudice ha omesso di verificare se fosse giustificato il dissenso del Pubblico Ministero alla richiesta di pena concordata;

-che i prodotti erano ad uso personale della sua famiglia;

-che, per l’accertamento del cattivo stato di conservazione, era necessaria una analisi di laboratorio del prodotto;

-che la sentenza riporta solo i fatti e non esprime le ragioni del convincimento del Giudice;

-che non è congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Le censure sono manifestamente infondate per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.

In merito alla prima deduzione, è appena il caso di rilevare come il Giudice debba effettuare una specifica motivazione solo quando ritiene ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero alla richiesta di pena concordata inoltrata dallo imputato ed applica, all’esito del dibattimento, la sanzione da costui proposta.

Nel caso in esame, il Giudice – infliggendo una pena più severa di quella sollecitata dall’imputato (Euro cinquecento di ammenda) – implicitamente ha dato atto di avere reputato fondato il parere negativo dell’organo della accusa.

Tanto premesso, si osserva come non sia puntuale la critica del ricorrente sul deficit motivazionale della impugnata sentenza. Il Giudice ha avuto cura di indicare le emergenze processuali dalle quali ha tratto il convincimento che i prodotti alimentari di cui trattasi fossero stati congelati con un metodo inidoneo; tale conclusione fattuale, in quanto sorretta da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità.

Indi, il Giudice si è attenuto alla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale il reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. sub b si perfeziona quando l’alimento, pur essendo ancora genuino, è conservato senza le cure igieniche imposte dalla sua natura e necessarie per impedirne il degrado.

La deduzione difensiva sull’uso familiare del prodotto non è correlata da alcun elemento o argomento che la renda credibile ed implica indagini in fatto che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.

Il cattivo stato di conservazione, nel caso che ci occupa, era percepibile mediante l’uso di comuni conoscenze senza la necessità dell’intervento di analisi ed esperti del settore alimentare.

Infine, il Giudice ha sufficientemente esplicitato l’uso del suo potere discrezionale sul quantum della sanzione rilevando il ragionevole motivo per il quale le attenuanti generiche non erano concedibili (stante i cattivi precedenti penali) e la pena inflitta congrua alla luce dei parametri forniti dall’art. 133 cod. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

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