Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 27-09-2011, n. 34909

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che il difensore di P.V. ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 18 agosto 2010 con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano ex art. 409 c.p.p., comma 5, ha imposto al pubblico ministero di formulare l’imputazione coatta nei suoi confronti, respingendo la richiesta di archiviazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 36 c.p.p., poichè il giudice che ha emesso l’ordinanza è lo stesso che si è già pronunciato sui fatti in quanto condannò il P. alla pena di 4 anni di reclusione per violenza sessuale, con sentenza emessa all’esito di rito abbreviato in data 11 maggio 2007, sentenza poi annullata, a seguito della nullità degli atti compiuti in lingua tedesca, con rinvio degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Bolzano;

Considerato che il motivo di ricorso è fondato, in quanto il giudice per le indagini preliminari che ha disposto l’imputazione coatta con l’ordinanza impugnata è la stessa persona fisica che ebbe pronunciare la sentenza di condanna del P. in data 11 maggio 2007 (ormai definitiva), mentre il magistrato chiamato a giudicare, a seguito di sentenza di appello che pronuncia la nullità e dispone la trasmissione al giudice di primo grado, deve essere diverso da quello che ebbe a pronunciare la sentenza impugnata, come disposto dall’art. 604 c.p.p., comma 8; che tale principio risulta certamente valido anche in riferimento al giudice per le indagini preliminari che, respinta l’archiviazione, disponga la formulazione dell’imputazione coatta;

che di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Bolzano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bolzano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012, n. 3974 Conversione dei rapporti associativi in affitto Norme processuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso 15 novembre 2005 P.G. e P. M. hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione specializzata agraria, C.S. F.: premesso di essere locatori dal 1939-40 del fondo in agro di (OMISSIS) condotto in affitto dal convenuto, succeduto ai suoi genitori, hanno chiesto i ricorrenti che l’adita sezione, in via principale, dichiarasse cessato il rapporto inter partes alla data del 10 maggio 1992, o, in subordine a quella del 10 maggio 2007, come da disdetta 30 novembre 1991.

Costituitosi all’udienza di discussione il C. ha eccepito che il rapporto, in origine di mezzadria, si era trasformato in affitto solo nel 1998 e si opponeva, quindi, alla domanda di rilascio per il termine dell’annata agraria 1992, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale per ottenere l’indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adita sezione con sentenza 12 novembre 2007, rilevata la tardività della costituzione del resistente, e quindi, la inammissibilità delle prove documentali e orali e della domanda riconvenzionale, ha accolto il ricorso accertando che il contratto scadeva il 10 novembre 2007 con condanna del resistente al rilascio del fondo e al pagamento delle spese di lite.

Gravata tale pronunzia dal soccombente C.S.F., nel contraddittorio di P.G. e P.M. che, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell’avversa impugnazione, la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 3 febbraio – 1 marzo 2010 ha rigettato l’appello, ponendo a carico dell’appellante le spese del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 22 marzo 2010, ha proposto ricorso, con atto 14 maggio 2010 C.S. F., affidato a 4 motivi.

Resistono, con controricorso, P.G. e P. M..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando violazione e falsa applicazione di legge, art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento alla L. n. 203 del 1982, artt. 25 e succ. artt. 34 e 29. Insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la corte del merito affermato che l’originario rapporto di mezzadria si era trasformato in affitto a seguito della richiesta di esso concludente, senza considerare che – in realtà – i concedenti si erano opposti, con la lettera di disdetta 30 ottobre 1991, a tale conversione.

2. Il motivo è manifestamente infondato.

Recita la L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 1, che la L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 26, deve interpretarsi che nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente dall’inizio dell’annata agraria successiva.

La L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 33 bis (introdotto dalla L. n. 29 del 1990, art. 5) ancora, dispone, da un lato, che l’opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in affitto deve essere proposta, a pena di decadenza entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui all’art. 46, comma 1 (richiesta del tentativo di conciliazione, alla controparte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura), dall’altro, che la decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziaria nei centoventi giorni successivi al termine indicato nell’art. 46, comma 5.

In margine a tali disposizioni questa Corte, in diverse occasioni ha affermato che la L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 5, che ha introdotto la L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 33 bis, non può trovare applicazione, nella parte relativa alla decadenza dalla opposizione, con riguardo a situazioni verificatesi anteriormente alla data della sua entrata in vigore (Cass. 26 febbraio 2003, n. 2887; Cass. 19 agosto 1007, n. 7703).

Pacifico quanto sopra, e non controverso – in causa – che il C. ha fatto richiesta di conversione dell’originario contratto di mezzadria con raccomandata 28 agosto 1982 e che i concedenti nulla hanno opposto a tale richiesta è di palmare evidenza che sin dall’inizio della prima annata successiva alla lettera del 28 agosto 1982, cioè dal 10 novembre 1982, il rapporto di mezzadria era stato trasformato in affitto, ai sensi della L. n. 203, art. 26, come autenticamente interpretato dalla L. n. 29 del 1990, art. 1.

In un tale contesto, anche nella eventualità potesse ravvedersi, nella disdetta 30 ottobre 1991, una opposizione dei concedenti alla già attuata conversione, è palese che comunque la stessa è intervenuta tardivamente, allorchè cioè i P. erano già decaduti dal diritto di opporsi alla conversione (pacifico essendo, da un lato, che al 30 ottobre 1991 erano già trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 29 del 1990, dall’altro, che per essere produttiva di effetti, e, cioè, impeditiva della conversione, non era certamente sufficiente una mera raccomandata dei concedenti, essendo indispensabile che costoro, prima sollecitassero il tentativo di conciliazione di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, poi coltivassero un giudizio diretto all’accertamento che non sussistevano, in concreto, le condizioni di legge per la trasformazione del rapporto associativo in rapporto di affitto).

Accertato – come è stato accertato – che i concedenti non si sono opposti nelle forme e nei tempi previsti dalla legge alla domanda di conversione da parte dell’odierno ricorrente è palese che correttamente i giudici del merito hanno accertato che il rapporto inter partes era di affitto e soggetto alla relativa disciplina.

Rimangono assorbite, quindi, tutte le altre questioni prospettate nel motivo, quanto alla corretta interpretazione da dare alle espressioni contenute nella disdetta 30 ottobre 1991, questioni inammissibili sia perchè l’accertamento del contenuto della lettera in questione è rimesso alla esclusiva valutazione del giudice del merito, insindacabile in cassazione, sia – comunque – per carenza di interesse, atteso che anche nella eventualità potesse affermarsi che tale lettera conteneva la opposizione dei concedenti alla conversione, non solo la stessa non è tempestiva ma non è stata seguita dagli altri adempimenti voluti dalla legge (e, in particolare, instaurazione del giudizio per l’accertamento della assenza delle condizioni per farsi luogo alla conversione, previa richiesta del tentativo di conciliazione di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46).

3. La sentenza ora oggetto di ricorso, ancora, dopo avere accertato, in linea di fatto, che non vi è dubbio che il rapporto sorse come contratto di mezzadria .. nell’anno 1939-40 e evidenziato che i concedenti non si erano opposti alla domanda di conversione, tanto che a partire dal 1982 le ricevute di pagamento dei canoni recano la causale pagamento fitto, dovendosi quindi ritenere che sia i concedenti sia il C. consideravano certa la conversione del rapporto sin dal 1982, ha dichiarato infondato il secondo motivo di appello – per il quale il tribunale non avrebbe tenuto conto della denuncia di contratto di affitto del 1998, depositata dal C. a dimostrazione dell’assunto che il contratto sarebbe sorto ex novo come contratto di affitto unicamente in tale data, venendo a scadere nel 2013 – atteso che la costituzione tardiva del C. nel giudizi odi primo grado ha reso inammissibili le prove, anche documentali, dallo stesso prodotte, oltre che la domanda riconvenzionale.

4. Il ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.

In particolare il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando, nell’ordine:

– da un lato, violazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento alla L. n. 203 del 1982, art. 1, art. 2697 c.c., atteso che i P. non hanno fornito la prova che il rapporto fosse sorto nell’anno 1939-40 facendolo decorrere invece dal 1982, che l’inizio del rapporto era stato contestato per cui era onere di parte proprietaria fornire la prova sull’inizio dello stesso e che inoltre il tribunale come la corte di appello non hanno tenuto conto della documentazione fornita da esso C., che prova come il rapporto agrario fino al 1993 sia stato di mezzadria e come dopo la prosecuzione di fatto dello stesso le parti abbiano stipulato un contratto di fitto (secondo motivo);

– dall’altro, omessa e contraddittoria motivazione art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione di legge art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 345 c.p.c. e art. 297, error in procedimento, per avere la corte di appello ritenuto inammissibili le prove precostituite senza considerare che la loro indispensabilità ai fini della decisione, atteso che le stesse provano, appunto, la prosecuzione del rapporto di mezzadria sino al 1993 e poi di un rapporto di detenzione di fatto fino al 1993 epoca in cui è stato stipulato un nuovo contratto di affitto (terzo motivo);

– da ultimo, violazione di legge, vizio di motivazione, omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, art. 360, n. 3, in riferimento all’art. 214 c.p.c., n. 5, in riferimento all’art. 345 c.p.c., art. 2702 c.c., art. 2717 c.c., art. 2697 c.c., art. 2704 c.c., atteso che la prova della avvenuta costituzione di un nuovo contratto di affitto nel 1998 risulta dalla denunzia di contratto verbale di affitto proveniente dalla stessa P. (quarto motivo).

5. I sopra riassunti motivi, per più profili inammissibili, per altri manifestamente infondati, non possono trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

5.1. Contrariamente a quanto suppone la difesa del ricorrente e in armonia con quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (In termini, ad esempio, Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. 20 aprile 2011, n. 9117; Cass. 12 aprile 2011, n. 8410; Cass. 31 marzo 2011, n. 7459; Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonchè Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito hanno, in tesi, malamente interpretato il disposto delle molteplici disposizioni normative indicate nella rubrica dei molteplici motivi ora in esame (art. 1 della L. 3 maggio 1982, n. 203, nonchè artt. 2697, 2702, 2704 e 2717 cod. civ.) lungi dal censurare la interpretazione data dai giudici del merito delle norme in questione non è neppure riferito quale sia la interpretazione delle stesse data dalla sentenza impugnata si duole dell’apprezzamento espresso dal giudice a quo allorchè ha ritenuto, da un lato, che il rapporto inter partes aveva avuto inizio da una certa data peraltro, come evidenziato sopra, indicata dallo stesso odierno ricorrente in sede di tentativo di conciliazione dall’ altro, che il rapporto era cessato al 10 novembre 2007 (dovendosi escludere l’esistenza di una novazione dell’originario rapporto), prospetta vizi della sentenza rilevanti esclusivamente sotto il profilo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, e non – certamente – sotto quello di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (violazione o falsa, applicazione di norme di diritto) sì che sotto il profilo in questione i motivi devono essere dichiarati inammissibili.

5.2. A norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – nel testo applicabile nella specie ratione temporis (è stata impugnata con ricorso per cassazione una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006) – le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione, tra l1 altro "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

E’ palese, pertanto, che i detti vizi – salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioè diversi fatti controversi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.

Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonchè insufficiente e, ancora contraddittoria è evidente che è onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost. e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa al giudice (recentemente, in termini, ad esempio, Cass. 27 settembre 2011, n. 19748, nonchè Cass. 10 marzo 2011, n. 5701, e Cass. 13 dicembre 2010, n. 25127, specie in motivazione).

5.3. A norma del puntuale precetto di cui all’art. 416 cod. proc. civ., comma 3, nel rito del lavoro (come, del resto, anche nel rito ordinario, a seguito della nuova formulazione dell’art. 167 cod. proc. civ.), il convenuto, nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto…".

Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora l’attore-concedente abbia esposto, nel ricorso introduttivo, che il rapporto agrario inter partes ha avuto i-nizio in un certo periodo (nella specie: nel 1939-40), è onere del convenuto-conduttore non limitarsi a contestare, genericamente, quanto affermato dall’attore, ma prendere posizione in maniera precisa, tra l’altro, circa la data di inizio del rapporto. E’ onere dei convenuti, infatti, opporre – offrendo al riguardo le prove del caso – che in realtà il rapporto ha avuto inizio in altra data, puntualmente, indicata nella stessa memoria e dedurre, di conseguenza che non trovava applicazione la L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 2, lett. a), ma altra previsione, o dedurre, alternativamente, di essere nel godimento dei fondi di proprietà dell’attrice in forza di altro, puntualmente descritto, titolo giuridico (Cass. 21 maggio 2008, n. 13081, specie in motivazione).

Certo quanto sopra, non controverso, per contro, che la difesa del convenuto – che in occasione del tentativo di conciliazione dell’11 ottobre 2005 aveva espressamente dichiarato che il rapporto era sorto prima del 1939-40 – si sono esaurite nella generica contestazione dei fatti invocati da controparte è palese che correttamente i giudici del merito, anche sulla base di tale circostanza, hanno ritenuto che in realtà il contratto inter partes era sorto nell’epoca indicata dai ricorrente nel ricorso introduttivo (con conseguente applicabilità, alla fattispecie, della disciplina di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 2, lett. a) e, per l’effetto, essendo mancata una tempestiva disdetta per il 10 novembre 1992, con scadenza del rapporto al 10 novembre 2007).

5.4. In margine al terzo motivo si osserva che nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 416 cod. proc. civ., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 – e art. 437 cod. proc. civ., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo).

La irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 cod. proc. civ., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (in termini, ad esempio, Cass. 25 giugno 2007, n. 14696).

Non controverso quanto sopra correttamente i giudici del merito hanno escluso la ammissibilità della produzione di nuovi documenti da parte del convenuto tardivamente costituitosi in primo grado escludendone – pertanto – ancorchè implicitamente, la indispensabilità al fine del decidere.

5.5. Anche a prescindere da quanto precede – comunque – per completezza di esposizione deve evidenziarsi che la documentazione tardivamente prodotta in primo grado dall’odierno ricorrente, in alcun modo avrebbe potuto condurre a una soluzione della lite diversa da quella fatta propria dai giudici a quibus.

Giusta quanto assolutamente pacifico – presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e da cui totalmente prescinde la difesa di parte ricorrente – in particolare, in tema di affitto agrario, al fine di stabilire la scadenza del rapporto di affitto ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 2, deve aversi riguardo al momento genetico del rapporto, ossia al momento in cui il conduttore si è in concreto installato sul fondo, con correlativa perdita di disponibilità di questo da parte del concedente, attribuendo rilevanza, ai fini della durata, alla continuità del rapporto a partire da quell’epoca, indipendentemente dalla circostanza che, dopo la stipulazione dell’originario contratto, siano stati conclusi nuovi accordi parzialmente modificativi per quanto attiene all’estensione del fondo, o che siano intervenute eventuali novazioni soggettive del rapporto stesso per subentro di discendenti (In questo senso, ad esempio, Cass. 4 luglio 2006, n. 15266; Cass. 18 luglio 2008, n. 19925, nonchè Cass. 15 febbraio 1996, n. 1162, tra le tantissime).

Al riguardo, inoltre non si dubita, in giurisprudenza, che la trasformazione della mezzadria in affitto è un fatto modificativo e non estintivo del rapporto agrario in corso e come tale non incide sulla individuazione della data di inizio del rapporto stesso (che va determinata ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 2, prescindendo dalla trasformazione così intervenuta) (Cass. 29 gennaio 2010, n. 2044).

In altri termini, in ordine alla disciplina legale della durata dei contratti agrari posta dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, l’art. 2 della predetta legge – che detta la disciplina transitoria per i contratti di affitto a coltivatore diretto, stipulati anteriormente alla stessa legge ed in corso al momento della sua entrata in vigore, e che dispone, rispetto alla data di scadenza, una ulteriore durata, fa riferimento, nel fissare tale data, all’anno in cui ha avuto inizio il rapporto, intendendosi per tale quello in cui un certo conduttore o una certa famiglia si sono in concreto installati nel fondo, indipendentemente dalla circostanza che dopo la stipulazione del contratto siano stati conclusi nuovi accordi modificativi, o che l’originario rapporto di mezzadria sia stato convertito in affitto.

Infatti, tale conversione non produce l’estinzione del rapporto in corso e la nascita di un nuovo rapporto, ma solo la modificazione del rapporto originario, che, perciò, prosegue tra i medesimi soggetti e con lo stesso oggetto, dovendo la volontà di estinguere l’obbligazione precedente risultare in modo non equivoco, sicchè, nel dubbio, la volontà delle parti deve essere interpretata come meramente modificativa della precedente obbligazione (in termini, ad esempio, tra le tantissime, Cass. 22 gennaio 2001, n. 8596, nonchè Cass. 12 novembre 1998, n. 11449).

Pacifico in diritto quanto precede, non controverso, in linea di fatto alle luce delle considerazioni svolte sopra, vuoi quanto alla assolutamente generica e, quindi, priva di effetti, contestazione da parte del C. della data in cui sarebbe sorto il rapporto agrario tra le parti, vuoi tenute presenti le ammissioni dello stesso C. anteriori al giudizio da un lato, che il contratto inter partes è sorto, quale mezzadria, nel corso dell’annata agraria 1939- 40, dall’altro, che lo stesso si è trasformato in affitto con decorrenza dalla prima annata successiva a quella in cui il C. ha comunicato – con la nota del 28 agosto 1982 – alla parte concedente di volere trasformare in affitto il precedente rapporto, è palese che detto rapporto – ai sensi dell’art. art. 2, comma 1, lett. a) – ha avuto durata sino il 10 novembre 1992 e, quindi, non essendo intervenuta – per la detta data – tempestiva disdetta si è rinnovato tacitamente – ai sensi della citata L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 4 – per quindici anni e, quindi, sino al 10 novembre 2007, come correttamente affermato dai giudici di appello.

Deriva da quanto sopra che era onere del C. non limitarsi a affermare – e dimostrare – che nel 1998 parte concedente ai soli fini fiscali aveva dichiarato la esistenza, tra le parti di un contratto di affitto, ma dedurre e dimostrare che era intervenuto tra le parti un accordo, novativo del precedente, con le quali le parti stesse avevano – espressamente – da un lato, manifestato la volontà di estinguere il precedente rapporto (sorto come mezzadria e trasformatosi a far tempo dall’11 novembre 1982 in affitto), dall’altro, dare vita a un contratto totalmente diverso e nuovo rispetto al precedente, illustrandone le novità e le ragioni per le quali lo stesso doveva ritenersi nuovo e non una mera ricognizione del presente rapporto inter partes.

Essendo certamente la denuncia di contratto verbale di affitto in atti assolutamente priva di qualsiasi e-lemento a suffragio di una siffatta volontà novativa delle parti è palese la sua irrilevanza al fine del decidere.

6. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 25-11-2011, n. 9263

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nonché il D.M. n. 42/2009 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consentono l’inserimento del personale docente in tre ulteriori province, rispetto a quella di provenienza, ma sempre "in posizione subordinata (in coda");

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

– che nel riferito contesto e nelle more del giudizio interveniva:

– il comma 4ter, adottato in sede di legge di conversione del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134 che avrebbereso inefficace, in quanto norma (asseritamente) interpretativa, l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza di questa Sezione (Tar lazio Sez.III bis) n. 10809 in data 27 novembre 2008.

– l’ordinanza n. 00230/2010 di questa Sezione sollevante questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione;

– l’accoglimento da parte della Corte costituzionale,con sentenza 09 febbraio 2011, n.41 della sollevata questione di legittimità costituzionale con declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4 ter d.l. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167, per violazione dell’art. 3 cost., " posto che introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto a un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma anche in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione..", evidenziando in via preliminare che il contrasto di giurisprudenza in merito alla giurisdizione in subiecta materia "….preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010)….)…".

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– "la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 11-11-2011, n. 41087

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 26 febbraio 2011, il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame della misura della custodia in carcere applicata a C.S.I. per i reati previsti dall’art. 416 c.p., L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4, art. 600 c.p., L. n. 146 del 2006, art. 4.

A sostegno della conclusione, i Giudici hanno evidenziato le emergenze processuali dalle quali hanno dedotto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dell’indagata per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico della prostituzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù di una donna. I Giudici hanno ritenuto non incompatibili le circostanze che l’indagata, esercitante il meretricio, avesse assunto al contempo il ruolo di vittima e di partecipe alla associazione dedita allo sfruttamento di giovani donne.

Le esigenze di cautela sono state individuate nella prognosi negativa di recidiva. Per l’annullamento della ordinanza, l’indagata ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che il Tribunale non ha considerato che era solo una vittima della associazione e che gli eventuali reati commessi sono coperti dalla scriminante dell’art. 54 c.p. in quanto ha agito costretta dal capo della consorteria;

– che, poichè era madre di una bambina di due anni con lei convivente, le esigenze cautelari che giustificavano la misura dovevano assumere eccezionale rilevanza.

La deduzione che la indagata sia solo una vittima della illecita organizzazione e che quanto dalla stessa commesso sia scriminato dalla esistenza dei presupposti dello stato di necessità manca della necessaria concretezza; la ricorrente non segnala alcuna emergenza processuale a sostegno della sua assertiva conclusione che rimane, quindi, sfornita di qualsiasi elemento o argomento che la renda credibile.

Meritevole di accoglimento è la residua censura in quanto è riscontrabile il deficit argomentativo segnalato dalla ricorrente. Il Legislatore – operando un adeguato contemperamento tra le ragioni di giustizia e di protezione sociale e quelle connesse al diritto alla vita, alla salute, alla tutela della maternità e della prole – ha enucleato alcune situazioni nelle quali la custodia carceraria non sia applicabile. Con particolare riguardo allo l’interesse del bambino a non essere allontanato dalla figura primaria di attaccamento, l’art. 275 c.p.p., comma 4 ha previsto che la custodia carceraria non può essere disposta o mantenuta quando imputata sia una madre di prole di età non superiore ai tre anni. La regola subisce una eccezione in presenza di esigenze di cautela non comuni, ma connotate da un livello di eccezionale rilevanza.

Questa problematica non è stata presa in esame nel provvedimento impugnato benchè l’indagata avesse fatto espresso richiamo alla sua documentata situazione di madre di prole inferiore agli anni tre. Per questa lacuna motivazionale l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina perchè i nuovi Giudici verificano se le necessità di cautela siano di tale pregnanza da inibire l’applicazione della previsione dell’art. 275 c.p.p., comma 4.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Messina. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.