T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 16-05-2011, n. 929 Condominio di edifici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Condominio di N.- P.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 14 novembre 2009 e depositato il successivo 17 novembre, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di diniego di rilascio della concessione edilizia dagli stessi richiesta, riguardante il terreno di loro comproprietà e sito in Palermo, via Pio La Torre, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 55, particelle 171421 e 1107.

1.1. Il ricorso, oltre a contenere un’esaustiva esposizione in fatto dell’iter procedurale sotteso al diniego per cui è causa, si articola in due motivi con i quali si deducono i seguenti vizi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, così come richiamato dall’art. 11 bis della l.r. n. 10 del 1991, poiché l’Amministrazione non avrebbe fatto precedere l’impugnato diniego dal preavviso previsto dalla predetta disposizione di legge;

2) Eccesso di potere sotto diversi profili, poiché l’Amministrazione non avrebbe proceduto alla verifica dell’effettivo "impegno" della volumetria in favore della controinteressata cooperativa P.D. e non avrebbe, altresì, tenuto conto della inalterata attitudine edificatoria del fondo di proprietà dei ricorrenti.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo il quale, con distinte memorie, ha eccepito la non integrità del contraddittorio e concluso per l’infondatezza del ricorso nel merito.

3. Si è costituito in giudizio il Condominio di via Pio la Torre n. 6 che, dapprima, con memoria, ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dello stesso con conseguente estromissione dal giudizio, e, successivamente, ha proposto ricorso incidentale notificato il 15 febbraio 2010 e depositato il successivo 23 febbraio.

4. All’udienza pubblica del 4 maggio 2011, presenti i procuratori delle parti che hanno insistito sulle rispettive posizioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

5. Va preliminarmente delibata l’eccezione sollevata nel corso dell’udienza di discussione da parte della difesa del Comune di Palermo, tesa a revocare in dubbio l’ammissibilità del ricorso poiché l’elemento centrale del giudizio verterebbe, in tesi, sull’avvenuta usucapione della volumetria la cui disponibilità consentirebbe il rilascio del titolo abilitativo, ragione per la quale la controversia sarebbe attribuita al giudice ordinario.

L’eccezione va disattesa.

L’oggetto del giudizio attiene alla legittimità dell’impugnato diniego di concessione edilizia; ciò implica che, ove sorgano dubbi sulla titolarità del diritto del richiedente, l’Amministrazione può accertare l’esistenza e la titolarità del diritto medesimo, in quanto attività necessaria che deve essere compiuta per stabilire la sussistenza o meno dei presupposti per il rilascio del titolo edificatorio.

Ed invero, i diversi profili inerenti all’esistenza o meno di volumetria non consumata, costituiscono elementi di valutazione all’interno del procedimento amministrativo per cui è causa, che pertanto deve ritenersi attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, dunque, validamente incardinato dinanzi a questo Tribunale.

6. Un’ulteriore eccezione tendente a contestare l’ammissibilità del gravame è quella sollevata, sempre nel corso dell’udienza di discussione, dalla difesa di parte controinteressata, la quale sostiene che i ricorrenti non avrebbero dimostrato la proprietà del bene sul quale è stato chiesto il rilascio della denegata concessione edilizia (recte: permesso di costruire).

Anche tale questione in rito va disattesa.

Sul punto, è sufficiente osservare che, a differenza dell’impugnativa dello strumento urbanistico generale, per il quale la giurisprudenza del Giudice d’appello sottolinea che il ricorrente ha l’onere di fornire la prova della posizione qualificata, idonea a conferire la titolarità dell’interesse legittimo a tutela del quale è preordinata l’azione di annullamento (v. C.g.a., sez. giur., 19 ottobre 2010, n. 1293), quando viene in rilievo un provvedimento concessorio la qualità di proprietario (o altra qualità tale per cui sia consentito l’uso del bene in relazione alla concessione richiesta) deve essere documentata all’atto della presentazione dell’istanza al competente ufficio comunale, a pena della sua improcedibilità.

La circostanza che il Comune di Palermo non abbia contraddetto la qualifica di proprietari rivestita da parte degli odierni ricorrenti, incontestatamente dimostrata ai sensi dell’art. 36 della l.r. n. 71 del 1978, è sufficiente a far ritenere gli stessi soggetti legittimati in sede procedimentale e, dunque, anche nella fase processuale del rapporto.

7. Il Comune di Palermo deduce, ancora, la non integrità del contraddittorio, in ragione della (asserita) necessaria notificazione del ricorso a tutti i comproprietari del Condominio di via Pio La Torre n. 6Palermo, nonché a tutti gli aventi causa della Coop. P.D..

Aggiunge la difesa della parte pubblica che, poiché il ricorso metterebbe in discussione il diritto dominicale di ogni singolo condomino e connoterebbe, in tesi, un’azione avente carattere reale, la mancata notificazione a ciascuno di costoro renderebbe difettoso il contraddittorio medesimo.

Anche il Condominio di via Pio La Torre n. 6 – Palermo chiede dichiararsi il difetto di legittimazione passiva per le medesime sostanziali ragioni e sua conseguente estromissione dal giudizio.

Entrambe le eccezioni, che vanno trattate congiuntamente stante l’intima connessione tra loro, sono infondate.

In disparte la sostanziale tacita rinunzia del resistente Condominio all’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, e ciò in ragione dell’avvenuta proposizione del ricorso incidentale da parte dello stesso, a ciò legittimato proprio dall’essere parte controinteressata, va osservato, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che la finalità di assicurare e garantire l’uso e la conservazione delle cose comuni, insita nella creazione del condominio di un edificio come centro di imputazione d’interessi, giustifica la titolarità in capo al medesimo dell’azione di annullamento nei confronti dell’illegittima esplicazione dello ius aedificandi ad opera del confinante, poiché le azioni promosse a difesa dei diritti e degli interessi legittimi dei condomini esplicano efficacia sull’intero raggruppamento degli occupanti dell’edificio e rappresentano una modalità della realizzazione dell’interesse comune (arg. T.A.R. Lombardia Brescia, 6 maggio 2005, n. 410; Cass., III, 20 febbraio 2009, n. 4245). Per tale ragione, specularmente, il Condominio va qui ritenuto correttamente evocato in giudizio in quanto legittimato, dovendosi, al contrario, non ritenere necessaria l’invocata notificazione del ricorso a tutti i proprietari L’esercizio dello ius aedificandi dei ricorrenti cagiona specifiche refluenze soprattutto sul ridetto interesse comune: questo, com’è noto, è rimesso dall’art. 1131 cod. civ. proprio alla cura dell’Amministratore quale "rappresentante dei partecipanti" (v. Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2010, n. 22886, secondo cui la presenza in giudizio del condominio, in persona dell’amministratore, esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini).

8. Può adesso passarsi all’esame del merito della vicenda contenziosa.

Il diniego di concessione edilizia di che trattasi muove dalla saturazione della volumetria, addotta dal Comune di Palermo, volumetria che, al contrario, i ricorrenti sostengono essere disponibile per lo sfruttamento edificatorio, argomentazione, questa, non manifestamente smentita dagli atti di causa.

Da questi ultimi si evince, infatti, come, in realtà, talune particelle che sono ritenute essere assegnate alla Coop. P.D., sono il frutto di una previsione della convenzione del 1976, conseguente alla deliberazione consiliare di assegnazione delle aree, ma, invero, contenente l’indicazione di particelle ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto dell’assegnazione disposta dal Consiglio comunale.

Ed è proprio su tale effettiva assegnazione o meno, con le refluenze che da ciò conseguono sull’altrettanto effettiva "consumazione" della volumetria disponibile, che, in via di estrema sintesi, si incentra la vicenda per cui è causa.

Ed infatti, viene all’attenzione del Tribunale il provvedimento del Comune di Palermo con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio della concessione edilizia avanzata dai ricorrenti e relativa al terreno sito in Palermo, via Pio La Torre, identificato al fg. n. 55, particelle nn. 171421420: detto provvedimento di diniego fonda la sua motivazione proprio sulla (addotta) circostanza che "l’area in esame è da considerarsi facente parte del programma costruttivo della Cooperativa P.D., poiché è stata inserita nella convenzione del suddetto programma sfruttando di conseguenza la volumetria ad essa afferente".

I ricorrenti, in relazione a tale assunto dell’Amministrazione comunale, dopo aver enucleato, sul piano temporale, le fasi dell’attuazione del programma costruttivo in argomento – qui non riportate in omaggio al principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm. – espongono che in realtà l’assunto secondo cui l’area non sia da considerarsi nella disponibilità degli stessi sarebbe infondato, e ciò sarebbe confermato dai dubbi in origine manifestati dalla stessa Amministrazione comunale, la quale ha financo ritenuto necessaria l’attivazione di una (seppur impropriamente definita tale) "conferenza di servizi" per i necessari approfondimenti.

Da ciò la censura, contenuta nel secondo motivo, con la quale i ricorrenti deducono il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili ed, in particolare, per difetto d’istruttoria.

Con memoria depositata in data 14 dicembre 2010, la difesa di parte ricorrente ha segnalato al Tribunale che l’Amministrazione ha avviato una verifica tecnicoamministrativa dalla quale sarebbe, in tesi, risultata la conferma di una situazione di fatto corrispondente a quella rappresentata dalla medesima parte ricorrente, nel senso della disponibilità dell’area e della mancata saturazione della volumetria.

L’effettuazione di tali verifiche è stata confermata dalla difesa del Comune con la memoria del 24 dicembre 2010.

Il verbale di tale sopralluogo è stato depositato in giudizio il 26 gennaio 2010 e dallo stesso emerge la non completezza delle operazioni di verifica stante la dichiarata opposizione di taluni condomini, ciò che ne ha imposto la richiesta di ausilio della Polizia Municipale per la necessaria appendice di verifica (tesa a verificare eventuali aumenti di volumetria realizzata rispetto a quella autorizzata, cfr. nota del Comune di Palermo del 13.01.2011, prot. n. 29411).

L’ulteriore sopralluogo del 13 gennaio 2011 non ha consentito di raggiungere lo scopo della completa effettuazione delle misurazioni, e ciò per la segnalata opposizione di taluni condomini e nonostante l’intervento della Polizia Municipale (cfr. verbale depositato in data 24 marzo 2011).

9. Orbene, ritiene il Collegio che il ricorso, i cui due motivi di censura devono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione, sia fondato secondo quanto di seguito specificato.

10. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 10bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo risultante dalle modifiche apportate con l. 15 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale: "nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. (…)".

Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha fatto precedere il provvedimento di diniego dal cd. preavviso di rigetto regolato dalla predetta disposizione (e previsto in ambito regionale – in anticipo rispetto al legislatore statale – con l’art. 23 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17), né tampoco esso risulta essere stato preceduto da atti che, in qualche misura, potessero surrogarne la funzione.

La difesa dell’Amministrazione ha chiesto al Tribunale di fare applicazione dell’art. 21octies della l. n. 241 del 1990, ossia della disposizione secondo la quale: "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (comma 2, 1° cpv.).

L’esame di tale eccezione va congiunta a quella del secondo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo è dedotta, sostanzialmente, l’assenza delle verifiche che, in sede istruttoria, l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare al fine di accertare "l’effettivo impegno della volumetria", in ragione delle suesposte problematiche riguardanti l’atto di convenzione con cui sono state assegnate particelle alla cooperativa P.D., appartenenti, in tesi, alla proprietà C..

I suesposti motivi di censura sono fondati.

Ben conosce il Collegio la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali circa l’applicabilità della cd. sanatoria processuale di cui all’art. 21octies della l. n. 241 del 1990 anche alla violazione dell’art. 10bis della stessa legge (per la tesi favorevole: Cons. St., VI, 11 agosto 2009, n. 4929; Tar Sicilia, Catania, 8 aprile 2010, n. 1076; Tar Lombardia, Milano, 13 gennaio 2010, n. 22; per la tesi contraria: Tar Liguria, 29 gennaio 2010, n. 195).

Ove a tutto concedere si volesse aderire all’opinione secondo la quale l’art. 21octies, 1° cpv abbia un campo di applicazione esteso all’ ipotesi di vizio formale del provvedimento ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, non appare altrettanto dubitabile la circostanza, qui, della oggettiva sussistenza di carenze istruttorie.

La dedotta difettosità dell’attività istruttoria, volta soprattutto a censurare la mancata verifica dell’effettiva consumazione della volumetria, risulta conclamata.

Decisivo elemento indiziante, in tal senso, è dato dalle ulteriori "indagini" ed attività avviate dall’Amministrazione, pendente il giudizio, con il susseguirsi dei sopralluoghi svolti. Tutto ciò, ovviamente, non consente, ancor oggi, di avere certezze specifiche sulla reale situazione in ordine alla medesima volumetria: sotto tale profilo, il provvedimento impugnato non resiste alla proposta censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La difettosa attività istruttoria dal punto di vista della verifica dei presupposti per l’adozione del diniego, impedisce l’invocata applicazione dell’art 21octies della l. n. 241 del 1990, risultando tutt’altro che "palese" – né dimostrato in giudizio dall’Amministrazione – che il provvedimento, per restare alla terminologia usata dalla richiamata medesima disposizione, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, così come peraltro confermato dagli ulteriori predetti sopralluoghi che, come detto, non sono andati a buon fine in relazione all’esito conoscitivo cui erano preordinati.

In siffatte fattispecie non può pertanto farsi luogo all’applicazione del richiamato art. 21octies stante la necessità di specifiche attività istruttorie da realizzarsi da parte dell’Amministrazione, per cui, anche sotto tale aspetto il ricorso va ritenuto fondato.

11. Può adesso il Collegio passare all’esame del ricorso incidentale proposto dal controinteressato condominio di via Pio La Torre n. 6Palermo, con il quale è impugnata la deliberazione del Consiglio comunale di Palermo n. 24 del 2009 – non prodotta in atti – inerente alla "revoca" del diritto di proprietà alla Coop. Celo.

Il ricorso è irricevibile poiché tardivamente notificato in relazione ai termini previsti dal previgente art. 37 del r.d. n. 1054 del 1924, richiamato dall’art. 22 l. n. 1034 del 1971.

Il gravame incidentale di che trattasi è stato, infatti, notificato il 15 febbraio 2010, oltre il termine di trenta giorni, spirato il 17 gennaio 2010, dal termine ultimo per il deposito del ricorso principale (il quale, essendo stato lo stesso ricorso principale notificato il 18.11.2009 coincideva con il 18.12.2009), e ciò ai sensi del previgente art. 37 del r.d. n. 1054 del 1924, richiamato dall’art. 22 l. n. 1034 del 1971, anteriormente alla sua abrogazione operata con il d. lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre 2010).

12. Quanto alla conversione del ricorso incidentale in ricorso principale proposto in via ordinaria, come pure richiesto in via gradata da parte controinteressata, la medesima richiesta va dichiarata inammissibile, stante la già avvenuta proposizione della predetta domanda caducatoria della deliberazione n. 24/2009 per il tramite del gravame incidentale.

13. Ogni altra questione od eccezione, poiché ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione, può essere assorbita.

14. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso incidentale va dichiarato irricevibile mentre il ricorso principale, poiché fondato, va accolto nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e salvo l’ulteriore avvio dell’istruttoria da parte dell’Amministrazione.

15. Il regolamento delle spese processuali e degli onorari di causa, liquidati come da dispositivo, tra le parti costituite segue la regola della soccombenza; quanto alle parti non costituite, le spese vanno invece dichiarate irripetibili.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, pronunziando sul ricorso in epigrafe, così statuisce:

– accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato in epigrafe indicato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;

– dichiara irricevibile il ricorso incidentale;

Condanna il Comune di Palermo ed il Condominio di via Pio La Torre n. 6 – Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, alla rifusione in solido, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila e zero centesimi) oltre IVA e CPA come per legge; dichiara irripetibili le spese nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 30-05-2011, n. 4881 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stata impugnata la delibera di aggiudicazione dell’appalto per la progettazione definitiva ed esecuzione del centro regionale trapianti presso l’ospedale S. Camillo.

All’udienza pubblica del 1852011 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente ricorso, avendo eseguito i medesimi lavori oggetto della gara a seguito dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, non sussiste più alcun interesse concreto ed attuale della parte alla decisione del presente ricorso, essendo mutata la situazione di fatto e di diritto in relazione alla adozione da parte della Azienda di nuovi provvedimenti, peraltro satisfattivi dell’interesse sostanziale della parte ricorrente.

La sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso giurisdizionale, infatti, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, ovvero per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-10-2011, n. 21806

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Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi la Sia – Società italiana automobili s.p.a. impugnò, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Pistoia, cinque avvisi di accertamento emessi dal Comune di Pistoia, ai fini Ici, per gli anni dal 1994 al 1998 compresi, in relazione a immobili il cui valore era stato rettificato alla luce del criterio contabile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3.

Affermò che, invece, gli immobili erano muniti di rendita catastale. il ricorso venne accolto solo parzialmente, in relazione alle sanzioni che la commissione provinciale ritenne in effetti non dovute.

Su gravame della società, la commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 63/36/04, accolse i ricorsi ritenendo illegittima l’applicazione, da parte del comune, ai fini del calcolo dell’imponibile, del criterio del valore contabile, stante che la società aveva presentato domanda di attribuzione di rendita catastale nel 1992, sicchè – motivò – non potevasi far ricadere sul contribuente la conseguenza negativa del ritardo dell’ufficio.

Per la cassazione di questa sentenza il comune di Pistoia ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati anche da memoria.

La società ha resistito con controricorso.

La causa è stata chiamata una prima volta all’udienza pubblica del 16 febbraio 2010, e lì rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite sulla specifica questione di diritto involta dall’interpretazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, e della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74.
Motivi della decisione

1. – Col primo motivo il comune ricorrente pone la questione della decorrenza dell’efficacia dell’atto di attribuzione della rendita catastale.

Denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 540 del 1992, art. 5, comma 3, dell’art. 12 preleggi e della L. n. 212 del 2000, art. 10 (statuto dei diritti del contribuente), oltre che insufficiente motivazione su punto decisivo.

Censura la sentenza (a) per aver disatteso il disposto evocato di cui all’art. 5, comma 3, laddove prevede che, per gli immobili interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applichi, ai fini dell’imponibile, il criterio del valore contabile fino a quando non sia intervenuta l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita; e (b) per aver affermato che la rendita doveva considerarsi esistente in base a una attestazione dell’Ute in verità dimostrativa del fatto che, al momento, la rendita non era ancora stata registrata in atti catastali, sì da non potersi considerare affatto "attribuita", tenuto conto che la società non si era avvalsa della procedura Docfa di cui alla circ. min. 144/97 richiamata in sentenza.

Col secondo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, dichiarando di riproporre le censure proposte in via incidentale contro la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto non dovute le sanzioni.

2. – Il primo motivo, il cui esame è pregiudiziale, è da ritenere infondato.

Difatti il contrasto interpretativo in tema di Ici, insorto all’interno di questa sezione in relazione all’individuazione dell’anno in cui devesi ritenere verificato il presupposto che impone di considerare, per gli immobili in cat. D, il valore catastale in luogo del c.d. valore di libro (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3), è stato composto dalle sezioni unite di questa Corte in termini contrari alla tesi qui sostenuta dal comune.

E’ stato dalle sezioni unite di questa Corte affermato il principio che il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. cit., per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, "vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge" (sez. un. n. 3160/2011).

Posto che da tale principio non si ha ragione di deflettere, consegue che non rileva, in senso avversativo, la circostanza, rimasta incontroversa, che nella specie la rendita catastale fu iscritta in catasto il 16 giugno 1998, giacchè – per quel che emerge dall’impugnata in sentenza – l’iscrizione conseguì a una domanda di attribuzione presentata fin dall’anno 1992.

La decisione di merito pertanto appare al suddetto principio uniformata, donde, con le precisazioni sopra svolte, si sottrae alle avanzate censure.

Tanto determina l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo. Pertanto il ricorso è rigettato.

Le spese processuali, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale solo da ultimo composto, possono essere compensate per giusti motivi.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-11-2011, n. 24062 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento per ritenuta d’acconto non operate e non versate per l’anno 1995 su utili erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, la quale non aveva diritto secondo l’amministrazione alle agevolazioni di cui L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo applicabili le predette agevolazioni e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste la Fondazione con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità sollevata da parte controricorrente, in ragione del mancato deposito ex art. 369 c.p.c. di un primo ricorso notificato il 12 giugno 2007 e identico a quello notificato il 19 luglio 2007, sul quale oggi si discute.

L’eccezione è infondata sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purchè la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, dal momento che la mera notificazione del primo ricorso non comporta la consumazione del potere d’impugnazione.

Peraltro, all’ammissibilità del secondo ricorso non osta nemmeno la contestuale declaratoria d’improcedibilità del primo che abbia avuto luogo su iniziativa del controricorrente, il quale abbia sopperito al mancato deposito dell’originale del ricorso, provvedendo ad allegare la copia a lui notificata (Cass. n. 12898 del 2010). Nel caso di specie il secondo ricorso è stato notificato nel termine breve decorrente dalla notifica del primo ricorso non depositato.

I tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, propongono censure di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla questione fondamentale dibattuta in causa sulla possibilità che alle fondazioni bancarie siano riconosciute le agevolazioni di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6. Si tratta di questione sulla quale questa Corte si è già pronunciata con un orientamento che può dirsi ormai consolidato, secondo cui: Gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG; la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua ratio va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 87, comma 1, lett. c) T.U.I.R., non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro,la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni- (Cass. S.U. n. 1576 del 2009). Poichè nel caso di specie il compito che il legislatore ha assegnato alla Fondazione non appare compatibile con quelli propri degli enti a fiscalità privilegiata, nè risulta fornita la prova che l’attività svolta in concreto fosse sussumibile ai modelli legislativi invocati per beneficiare dell’agevolazione fiscale richiesta, il ricorso dell’amministrazione deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario dell’ente. La formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

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