T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1940

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe fondato sulla non idoneità della documentazione prodotta in relazione allo scopo del soggiorno

Nell’unico motivo di ricorso veniva censurato il fatto che non era stata provata la simulazione del rapporto di lavoro con il datore indicato non potendo ciò ricavarsi dalla mera omissione di versamento dei contributi previdenziali, né dalla denuncia penale di quest’ultimo per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 13.01.2009 veniva accolta l’istanza sospensiva.

Nel corso dell’udienza di merito il difensore del ricorrente comunicava che successivamente alla sospensione del provvedimento era stato rilasciato al ricorrente un nuovo permesso di soggiorno.

Ciò determina la cessazione della materia del contendere.

Le spese possono essere compensate visto l’esito del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 28-07-2011, n. 30170 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Bergamo condannava B.G. per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore di fatto della snc B.A. e C.. La Corte d’appello di Brescia dichiarava ndp in ordine al delitto di bancarotta semplice documentale, così degradata la seconda imputazione e riduceva la pena, previa dichiarazione di prevalenza delle già concesse generiche.

Ricorre il difensore, lamentando vizio di motivazione circa la sanzione, poichè le generiche non sono state applicate nella massima estensione a causa di precedenti per reato depenalizzati; la recidiva, pur subvalente e semplice, ha indotto il giudice di merito ad una sanzione più severa.

Le censure sono manifestamente infondate, a fronte di un ineccepibile percorso argomentativi ed obliterano il carattere discrezionale della determinazione della sanzione che l’ordinamento affida al giudice di merito.

L’inammissibilità del ricorso preclude l’operatività della prescrizione maturata il 20.7.10 (S.U. 22.11.00, n. 32, De Luca). Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si stima equo fissare in E. 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di E. 500 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30716

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Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale il Comune chiedeva il pagamento dell’ICI per l’anno 2005, nella stessa misura regolarmente versata dall’ente contribuente fino all’anno 1997 in relazione ad un immobile accatastato come "D1 Opifici" (impianto idroelettrico) e sulla base della relativa rendita che per non essere stata mai oggetto di impugnazione era divenuta definitiva. La pretesa tributaria era contestata dall’ente elettrico per la affermata insussistenza del presupposto impositivo, in quanto, nel caso di specie, e per l’anno di riferimento, si trattava non di un opificio iscrivibile nella categoria catastale "D1", ma di terreni sommersi costituenti un invaso artificiale (bacino di Campotosto). La Commissione adita accoglieva il ricorso del contribuente, motivando per relationem ad altra sentenza della Commissione Tributaria Regionale de L’Aquila. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello del Comune, ritenendo che la questione dibattuta vertesse sulla sussistenza del presupposto d’imposta, concludendo per la esclusione di siffatto presupposto consistendo l’immobile in terreni sommersi (lago).

Avverso tale sentenza il Comune di Campotosto propone ricorso per cassazione con quattro articolati motivi. Resiste l’Enel con controricorso.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con i vari motivi di ricorso, il Comune solleva diverse questioni – violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato, omesso esame dell’avviso di liquidazione, errata individuazione degli immobili oggetto dell’atto impositivo, costituenti un impianto idroelettrico accatastato con attribuzione di rendita (della cui rilevanza ai fini della determinazione del presupposto d’imposta non si è tenuto conto) e non terreni sommersi -, tutte, tuttavia, funzionali ad evidenziare l’errore del giudicante nella valutazione della legittimità della pretesa impositiva, la quale, evidenzia il Comune ricorrente, era fondata esclusivamente (come per i precedenti anni di imposta) sulla (stessa) rendita attribuita all’immobile. 11 ricorso, così ricostruita la sostanza delle censure proposte, è fondato.

Invero esistono in giudizio diverse circostanze pacifiche (perchè non contestate dal contribuente):

a) il complesso immobiliare in questione – che si concretizza in un "impianto idroelettrico" – è stato accatastato come "D1 Opifici" e allo stesso è stata attribuita una rendita, che è divenuta definitiva, perchè non impugnata dal contribuente, il quale anzi su questa base ha regolarmente corrisposto l’ICI fino all’anno 1997;

b) i terreni sommersi fanno parte del complesso accatastato come opificio fin dall’originario accatastamento;

c) non risulta dedotta dal contribuente la presentazione di alcuna denuncia di variazione all’Agenzia del Territorio.

Alla luce di tali circostanze, deve rilevarsi che il giudice di merito ha errato nella individuazione del cespite oggetto dell’imposizione, ragionando come se si trattasse di "terreni", laddove si trattava, invece, inequivocabilmente, di un "impianto idroelettrico", che costituisce una struttura unitaria, la cui rendita catastale è determinata con il concorso di tutti gli elementi essenziali e indispensabili per il funzionamento dell’impianto e lo svolgimento dell’attività industriale (ivi compresi in inscindibilità funzionale le condotte, le gallerie di adduzione, le dighe, i bacini del lago, le turbine, ecc). Siffatte considerazioni fanno emergere la centralità nel giudizio della questione relativa alla contestazione da parte dell’Ente elettrico della rendita attribuita all’impianto idroelettrico sulla base della quale ha agito il Comune nella sua pretesa impositiva, in quanto, in materia di ICI è proprio l’accatastamento di un immobile (nella fattispecie l’impianto idroelettrico) a costituire il presupposto impositivo. Sicchè la soluzione della controversia non può che essere orientata al principio espresso da questa Corte, e che il Collegio condivide, secondo cui: "In tema di imposta comunale sugli immobili, il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola non solo il contribuente ma anche l’ente impositore tenuto per legge ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all’imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio)" (Cass. 16215 del 2010). Inoltre, se nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del Comune, il contribuente propone rilievi attinenti ai criteri di determinazione della rendita, ciò "non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l’Agenzia del territorio e, quindi, all’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita, che costituisce soltanto il presupposto di fatto su cui si fonda l’atto impositivo;

sussiste, invece, un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone una autonoma citazione dell’Agenzia da parte del ricorrente nello stesso processo in cui è citato il Comune, per una trattazione congiunta delle relative questioni, le quali rimangono tuttavia autonome" (Cass. n. 10571 del 2010; v. anche Cass. nn. 9203 del 2007 e 26380 del 2006). Orbene nel caso di specie, essendo fuor di dubbio che il Comune ha agito sulla base di una rendita attribuita con l’originario accatastamento dell’immobile, all’epoca non impugnato, l’ente debitore, il quale contesta la rendita (pur non avendo dedotto di avere presentato apposita istanza di variazione), avrebbe dovuto non solo agire nei confronti del Comune, impugnando l’atto impositivo, ma anche, e autonomamente, nei confronti dell’Agenzia dei Territorio per far valere, nei confronti dell’unico soggetto legittimato al contraddittorio sul punto, le ragioni per le quali quella rendita non era (o non era più) adeguata alle condizioni reali dell’immobile. Essendo mancato l’esercizio di tale azione, avente carattere pregiudiziale, il ricorso del Comune deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario dell’ente debitore. Il consolidamento dell’enunciato principio di diritto in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-02-2012, n. 1788 Alimenti e mantenimento

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.09-26.11.2005, il Tribunale di Palermo pronunciava la separazione personale dei coniugi I.F. e B.G., con addebito a quest’ultimo, cui imponeva di corrispondere mensilmente alla moglie Euro 350,00, quale assegno di mantenimento.

Decidendo, previa pure acquisizione d’informazioni dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, sui riuniti appelli principale ed incidentale, proposti rispettivamente dalla I. e dal B., la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26.06- 20.08.2009, aumentava ad Euro 500,00 mensili, rivalutabili, l’entità dell’assegno disposto in favore della prima, condannando il B. al pagamento anche delle spese del gravame e confermando nel resto l’impugnata pronuncia.

La Corte distrettuale riteneva:

– che la I. si era doluta dell’insufficiente misura dell’apporto economico statuito in suo favore, sottolineando anche che non abitava più nella casa coniugale e L chiedendone l’aumento ad Euro 1.500,00 mensili;

– che il B. aveva censurato la pronuncia di addebito a sè della separazione, la statuizione d’inammissibilità delle sue domande restitutorie di beni nonchè l’attribuzione alla moglie dell’assegno di mantenimento, che assumeva non dovuto, evidenziando anche che il suo reddito si era contratto per avere smesso dal 1.03.2004, la sua collaborazione professionale con una casa di cura, mentre la moglie era titolare di un’azienda agricola e conviveva con la madre ed il fratello, amministrando i suoi beni;

– che quanto alle contrapposte censure inerenti all’assegno di mantenimento in favore della moglie, emergeva dalla comparazione delle condizioni economiche delle parti, desunte dalle prodotte dichiarazioni fiscali, un divario medio annuo di circa Euro 12.000,00 a vantaggio del marito;

– che dalle informative rese dall’AGEA, risultava che i cd. premi conseguiti dalla I. costituivano contributi per la produzione del grano, sicchè non integravano reddito d’impresa ma provvidenze destinate a finanziare la conduzione del fondi (tra l’altro gravati da mutuo) e da lei in parte esposte nella denuncia dei redditi;

– che il divario economico esistente tra i coniugi giustificava l’attribuzione del chiesto assegno, dato che la I. non era in grado da sola di mantenere il tenore di vita cui poteva aspirare quale moglie di un medico affermato, assegno peraltro da contenere in Euro 500,00 mensili, misura congrua in rapporto agli emersi dati reddituali, alle di lei esigenze alloggiative, alla capacità lavorativa di lui, chirurgo libero professionista, anche proprietario di due beni immobili.

Contro questa sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi e notificato l’11.03.2010 alla I., che ha resistito con controricorso notificato il 19.04.2010.

Motivi della decisione

Con il ricorso il B. denunzia:

1. "Violazione o falsa applicazione delle norme 61, 115 e 116 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Si duole della mancata ammissione di una ctu di stima dei bilanci annuali relativi all’azienda agricola in titolarità della moglie, mezzo che a suo parere avrebbe evidenziato l’effettivo reddito da lei tratto a fronte di quello virtuale esposto nella denuncia dei redditi e conseguentemente consentito di apprezzare esistenza ed entità reale del riscontrato divario reddituale.

Il motivo non ha pregio.

La consulenza tecnica d’ufficio ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova previsti dall’art. 2697 cod. civ.. Inoltre, il giudizio sulla necessità ed opportunità di disporre nuove indagini tecniche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto ad emettere un’esplicita pronuncia sulla relativa istanza, quando, come nella specie, risulti per implicito, dal complesso della motivazione, che egli ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti già compiuti.

D’altra parte, in tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del "quantum" dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr, tra le altre, cass. n. 13592 del 2006; n. 23051 del 2007; n. 25618 del 2007). Alla luce di tali principi e della ratio decidendi adottata in ordine al punto in contestazione, legittimamente i giudici di merito per implicito non hanno ammesso l’invocata consulenza tecnica, avendo riconosciuto come esaurienti ossia sufficienti a dar conto della decisione adottata, gli elementi istruttori emersi.

2. "Violazione o falsa applicazione delle norme artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5".

Si duole che gli incentivi alla produzione del grano non siano stati ritenuti reddito d’impresa a favore della I., che non si sia valutato l’effettivo ricavato dalla stessa tratto dalla produzione agricola, che si sia fatto riferimento alle risultanze fiscali da lei esposte nel modello Unico, in cui era stato indicato non il reddito effettivo ma quello "virtuale" ancorato al dato catastale, ed ancora che non si sia ritenuto che l’entità annua dei contributi erogati dall’AGEA costituisse il reddito minimo reale della moglie.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in mere, generiche critiche, prive anche di richiami ad oggettivi riscontri eventualmente emersi nei pregressi gradi di merito, mentre sul punto in esame l’avversata conclusione appare confortata da puntuali e logiche argomentazioni, dalle quali risulta pure che la I. non aveva mancato di dichiarare in sede fiscale, come componente attiva del suo reddito e prò quota, i ricevuti contributi. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del soccombente B. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Non ricorrono gli estremi per la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, (applicabile ratione temporis), chiesta dal P.G..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il B. al pagamento in favore della I. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.