Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12303 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GdP di Belvedere M.mo con sentenza n. 460/2002 rigettava la domanda proposta da F.V. contro A.A. titolare della ditta A., tesa ad ottenere la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di L. 4.000.000 a titolo di restituzione di somma indebitamente a lui pagata per l’acquisto di una vettura Mercedes usata (su base di quotazioni Eurotax), quale differenza per il maggior prezzo corrisposto con riferimento all’anno d’immatricolazione che era a suo dire 1988 e non 1989.
Avverso detta sentenza proponeva appello il F. insistendo nelle proprie richieste, deducendo la non corretta valutazione della documentazione allegata. Nella resistenza dell’appellato, il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, rigettava l’appello rilevando che in effetti il veicolo de quo risultava immatricolato nell’anno 1988 come sosteneva, l’appellante, il quale però non aveva fornito alcuna prova – essendovi contestazione su punto – che il prezzo della vendita della predetta auto era stato determinato con riferimento all’anno d’immatricolazione 1989, secondo le quotazioni Eurotax, nè che la vettura era stata garantita al F. come immatricolata nel medesimo anno.
Avverso la suddetta decisione ricorre il F. sulla base di una due censure; resiste con controricorso l’ A..

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso l’esponente denuncia l’omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e omesso esame di documenti; falsa applicazione di legge. Secondo il ricorrente non sussiste contestazione alcuna sul fatto che l’auto venne venduta come immatricolata nel 1989, anzi sussiste sul punto ammissione esplicita da parte dell’Arena, che dunque aveva garantita l’auto come immatricolata nel 1989 e quindi che il prezzo fosse stato stabilito in relazione a quell’anno.
Con il 2 motivo si denunzia la violazione di legge : art. 115,1492 e 1226 c.c. deducendo che l’auto venne venduta come immatricolata nel 1989 il prezzo venne stabilito automaticamente con riferimento a quell’anno, senza che occorresse alcuna prova, essendo notorio che il prezzo delle auto usate viene stabilito principalmente in base all’anno d’immatricolazione; ciò avrebbe certamente comportato una riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c..
Entrambe le doglianze – congiuntamente esaminate in quanto strettamente connesse – sono fondate.
Il giudice a quo invero non ha tenuto conto che normalmente il prezzo delle automobili usate va stabilito secondo l’anno d’immatricolazione, che nella fattispecie è pacifico che fosse il 1988 e non il 1989 come ritenuto dal venditore. Poste tali premesse la successiva scoperta che l’anno di immatricolazione fosse anteriore a quello ritenuto dalle parti e che quindi l’automobile fosse ancor più usurata ( secondo l’id quod plerumque accidit) costituiva giusto motivo di riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1492 c.c.. Al riguardo si osserva che il mancato ricorso, da parte del giudice del merito, alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, di cui all’art. 115 c.p.c., deve essere specificamente spiegato ed è suscettibile di essere apprezzato dal giudice di legittimità sotto il profilo del vizio di insufficiente motivazione. (Cass. n. 5644 del 10/04/2012).
Nella fattispecie il giudice a quo non ha preso in alcuna considerazione siffatta evenienza come prospettata dal ricorrente.
Conclusivamente il ricorso dev’essere accolto; la sentenza dev’essere cassata e la causa rinviata anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Paola.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese, al tribunale di Paola.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-08-2012, n. 14182

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Svolgimento del processo
p. 1. Con sentenza del 26 settembre 2009 il Tribunale di Livorno – investito dalla s.p.a. XXX XXX in nome e per conto della XXX s.p.a. di un’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del 1 dicembre 2007, con cui il Giudice dell’Esecuzione presso lo stesso Tribunale aveva rigettato l’istanza di vendita di essa ricorrente nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare a suo tempo introdotta contro la s.n.c. XXX &
C. con un pignoramento del luglio del 2006 – ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l’opponente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della XXX Fallimentare di detta società, contro la quale l’opposizione era stata proposta.
p. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione la s.p.a. XXX – XXX in nome e per conto della XXX s.p.a., quale titolare del credito per cui si procedeva con l’esecuzione in forza di incorporazione della XXX con atto notarile del marzo del 2009.
p. 3. Al ricorso ha resistito con controricorso la XXX Fallimentare.
p. 4. La trattazione del ricorso veniva fissata una prima volta per l’udienza del 10 febbraio 2012 in vista della quale la ricorrente depositava memoria.
A seguito di astensione dalle udienze dei difensori la trattazione veniva rinviata all’udienza odierna.
Motivi della decisione
p. 1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost.", adducendosi che il magistrato che ha pronunciato la sentenza impugnata si sarebbe dovuto astenere, in quanto avrebbe avuto conoscenza della vicenda come componente del Collegio dello stesso Tribunale di Livorno che aveva provveduto sul reclamo della qui ricorrente avverso l’ordinanza di vendita emessa dal Giudice Delegato del Fallimento di XXX & C. s.n.c.. Si rileva che contro il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione, ma non si specifica il numero di ruolo con cui sarebbe stato iscritto e se ne indica solo la data di notifica nel 20 agosto 2008. Il dovere di astensione viene desunto, riproducendosi le richieste formulate con il non meglio individuato ricorso per cassazione, dalle quali si evince che il rigetto del reclamo imponeva necessariamente il rigetto della opposizione agli atti, atteso che era stata riconosciuta valida la vendita in sede fallimentare e nell’opposizione era stata lamentata l’illegittimità del provvedimento che aveva disposto la migrazione della esecuzione individuale nella procedura fallimentare. Si sostiene che per tale ragioni il magistrato che ha pronunciato la sentenza impugnata avrebbe conosciuto della causa.
p. 1.1. Il motivo è in primo luogo inammissibile, perchè si fonda sul contenuto del provvedimento emesso in sede fallimentare, del quale non indica se e dove sia stato prodotto in questa sede (Cass. sez. un. n. 22726 del 2011) e nemmeno riproduce per la parte che interessa il contenuto.
p. 1.2. Il motivo è ulteriormente inammissibile, sia pure con gli effetti di cui a Cass. sez. un. n. 19051 del 2010, tanto perchè omette di confrontarsi con la giurisprudenza della Corte sulle condizioni che possono consentire di dedurre in sede di impugnazione la violazione dell’art. 51 c.p.c., n. 4, atteso che non reca alcuna citazione della giurisprudenza della Corte, quanto e comunque perchè quest’ultima esprime il seguente principio di diritto consolidato, del tutto ignorato dalla ricorrente: "Anche a seguito della modifica dell’art. 111 Cost., introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, in difetto di ricusazione la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice che abbia già conosciuto della causa in altro grado del processo (art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4) non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacchè la norma costituzionale, nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l’imparzialità e terzietà del giudice) ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell’ipotesi anzidetta, l’imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell’astensione e della ricusazione. Nè detti istituti, cui si aggiunge quello dell’impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la quale, sotto l’ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell’imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost." (così Cass. n. 14807 del 2008; in senso conforme, Cass. n. 20 del 2010).
Nella specie la ricorrente non ha proposto istanza di ricusazione.
p. 1.3. Il motivo sarebbe inammissibile anche per altra gradata ragione, in quanto evoca la violazione di una norma, l’art. 51 c.p.c., n. 4 che palesemente non regolava la materia, dato che in essa si fa riferimento all’avere il magistrato conosciuto della causa in altro grado del processo, il che non sarebbe stato nella specie, dato che il reclamo fallimentare e l’opposizione agli atti sono giudizi del tutto distinti ed in alcun modo implicanti una relazione sotto la specie del grado.
p. 2. Con un secondo motivo si deduce "violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.".
Vi si lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto cessata la materia del contendere "alla luce dell’avvenuta vendita del bene pignorato in sede fallimentare con emissione del decreto di trasferimento della proprietà in favore dell’aggiudicatario" e lo avrebbe fatto nel presupposto che la qui ricorrente non avrebbe contestato la verificazione di tali eventi. L’errore del Tribunale viene individuato evocando senza alcuna spiegazione della loro pertinenza Cass. n. 271 del 2006 e altra decisione di cui non si cita il numero, ma solo la data.
p. 2.1. Il motivo, prima ancora che privo della necessaria attività argomentativa o almeno di un’attività dimostrativa intellegibile da questo Collegio (a tacer d’altro non si dice espressamente che non vi fu contestazione ed anzi sembra ammettersi che vi fu, e nemmeno si spiega perchè la non contestazione della situazione allegata siccome dimostrativa della cessazione della materia del contendere avrebbe potuto avere rilievo per impedirne il rilievo), è inammissibile perchè non tiene conto della motivazione della decisione impugnata, la quale, dopo la frase riportata dalla ricorrente, aggiunge la seguente affermazione "come dedotto dalla XXX e non contestato ex adverso all’udienza del 2/4/2009". E’ palese che si fa riferimento ad una mancanza di contestazione in tale udienza della quale la ricorrente si disinteressa e, dunque, il motivo non si risolve in una critica all’effettiva motivazione della decisione impugnata. Viene in rilievo il seguente principio di diritto: "Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4" (Cass. n. 359 del 2005, seguito da numerose conformi).
Tanto, naturalmente, rende inutile considerare le precise argomentazioni svolte dalla resistente nel controricorso per evidenziare che le vicende relative alla procedura fallimentare erano state ammesse dalla ricorrente. Argomentazioni del tutto ignorate nella memoria depositata in vista dell’udienza poi rinviata.
p. 3. Con un terzo motivo si denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 100 c.p.c." e si contesta che la vicenda verificatasi nella esecuzione concorsuale avesse determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sulla fondatezza dell’opposizione agli atti e, particolarmente, all’annullamento dell’ordinanza impugnata.
p. 3.1. Il motivo è inammissibile sempre alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, perchè non si fa carico della motivazione della sentenza impugnata, siccome enunciata nella seconda metà della pagina cinque e nella prima proposizione della pagina sei successiva: in essa si spiega ampiamente e dettagliatamente le ragioni della cessazione della materia del contendere ed occorreva criticarle.
p. 4. Con il quarto motivo si denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 112 c.p.c. ed al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41".
L’esposizione di tale motivo inizia con la seguente affermazione:
"superata la questione di rito, nella sentenza impugnata il Giudice procede, ugualmente, ad esaminare il merito seppure ai limitati fini dei definire il profilo relativo alla soccombenza onde regolare, coerentemente, il riparto delle spese del giudizio. In tale sede il Giudice ritiene infondata la domanda proposta dal ricorrente e perviene, coerentemente, alla attribuzione a carico dell’opponente delle spese di lite in misura esemplare".
Di seguito si passa a criticare la sentenza impugnata quanto alle valutazioni relative alla soccombenza virtuale, ma senza mai enunciare che la critica è funzionale a rovesciare la valutazione di tale soccombenza.
Nè nella illustrazione nè nelle conclusioni del ricorso si enuncia mai che la cassazione della sentenza è chiesta quanto alla condanna nelle spese conseguente all’apprezzamento come soccombente in via virtuale della ricorrente.
Siffatta modalità espositiva del motivo lo rende inammissibile, perchè esso critica la sentenza non al fine di rovesciare l’unica statuizione che ha reso sulla soccombenza virtuale in aggiunta a quella di cessazione della materia del contendere, cioè quella sulla soccombenza, ma come se essa avesse deciso nel merito.
Solo nella memoria si procede all’enunciazione che il motivo in discorso sarebbe finalizzato al rovesciamento della valutazione della soccombenza virtuale.
Ma la memoria non può supplire alla inidoneità del ricorso sul punto.
Inidoneità che si concreta anche nella mancata denuncia della violazione dell’art. 91 c.p.c., che, trattandosi di censurare la soccombenza virtuale sarebbe stata la norma di diritto da indicare come violata.
p. 4.1. Il motivo, comunque, se lo si intendesse dedotto correttamente, si caratterizzerebbe nuovamente per l’assolta mancanza di aderenza alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto omette di farsene carico. Detta motivazione è basata, infatti, sulla circostanza che all’udienza del 30 novembre 2007 non era possibile accogliere l’istanza di vendita della creditrice procedente, in quanto mancava la relazione di stima dell’immobile, atteso che quella redatta dallo stimatore in sede fallimentare e non risultava acquisita alla procedura esecutiva singolare. Nessuna critica a tale motivazione viene svolta nel motivo, la cui illustrazione si affanna a sostenere che ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41 la creditrice qui ricorrente avrebbe avuto diritto a proseguire l’esecuzione individuale, quasi che la sentenza impugnata glielo avesse negato. Nè l’illustrazione del motivo spiega come e perchè all’udienza del 30 novembre 2007 il Giudice dell’Esecuzione potesse procedere diversamente se non rigettando per la ragione indicata l’istanza di vendita.
p. 5. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.
p. 6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 30 novembre 2010, n.24255 EMERGENZA RIFIUTI: NO AL DANNO ESISTENZIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

In diritto

Il ricorso è fondato.

Con l’unico, complesso motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di responsabilità aquiliana di cui agli artt. 2043, 2059, 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento agli artt. 18, 19, 20 e 21 D.lgs. 22/97; violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164, 311, 318 c.p.c.; violazione dell’art. 97 Cost. e conseguente falsa applicazione dei principi dell’azione amministrativa; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il motivo merita accoglimento.

Al di là ed a prescindere dalla configurabilità di una autonoma categoria di danno non patrimoniale sub specie di danno esistenziale (recentemente esclusa dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza 26972/08, e motivo già di per sé assorbente ai fini dell’accoglimento del ricorso), circostanza decisiva appare ancora, nella specie, la assoluta carenza di prova in ordine al danno lamentata dall’odierna intimata, e ciononostante riconosciutole, in via equitativa, dal giudice di prossimità.

La disciplina dell’onere probatorio in tema di danno è, difatti, principio informatore della materia, e come tale non suscettibile di violazione da parte del giudice di pace, così come affermato, ancora, dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza dianzi citata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda risarcitoria va rigettata, in applicazione del disposto dell’art. 384 del codice di rito.

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente cassazione nel merito della sentenza impugnata e rigetto della domanda.

Motivi di equità inducono alla integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 6031 del 2011 Benefici per i lavoratori esposti all’amianto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di La Spezia, decidendo sulla domanda proposta da V.D. nei confronti di INPS e INAIL per l’accertamento del diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva spettante ai lavoratori esposti all’amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’INAIL e riteneva insussistente il diritto nei confronti dell’INPS, osservando che il V. aveva fruito del prepensionamento previsto dal D.L. n. 185 del 1994 (i cui effetti erano stati fatti salvi dalla L. n. 451 del 1994) e che, con tale normativa, era incompatibile quella relativa ai benefici contributivi derivanti dalla esposizione all’amianto.
La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova con la sentenza indicata in epigrafe.
Richiamando i principi di cui alla pronuncia della Cassazione n. 9982/2002, la Corte territoriale osservava: che, avendo avuto accesso al prepensionamento, il V. aveva, per certo, fruito della maggiorazione figurativa dell’anzianità contributiva (il c.d. scivolo) concessa dal D.L. n. 185 del 1994 per la maturazione del requisito contributivo minimo (35 anni) prescritto per il conseguimento della pensione di anzianità; che tanto escludeva la possibilità di ottenere anche l’accredito contributivo figurativo previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; che la tesi del V., secondo cui egli avrebbe avuto diritto di optare tra i due benefici (per il che doveva essere comunque ammesso a provare la sua esposizione qualificata all’amianto) era nuova e, in ogni caso, priva di sostegno normativo, posto che il riferito decreto-legge non consentiva di revocare la domanda di prepensionamento.
Di questa sentenza il V. chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo.
Resistono l’INPS e l’INAIL con distinti controricorsi. L’INPS ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Nell’unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 in relazione al D.L. n. 516 del 1994, artt. 4 e 5, convertito con L. n. 598 del 1994 il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha male interpretato la decisione della Cassazione n. 9982/02, la quale riterrebbe consentito il cumulo dei due accrediti contributivi figurativi in base alla disciplina applicabile anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6, conv. in L. n. 326 del 2003 (norma, quest’ultima, che ha esplicitamente escluso la cumulabilità).
Ugualmente errata sarebbe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente intendesse optare tra i due benefici previdenziali, mentre si chiedeva di verificare se fosse consentito l’accesso al pensionamento anticipato per il lavoratore in possesso – per effetto dell’accredito figurativo di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, – di un’anzianità contributiva maggiore di quella (35 anni) prevista dalla disciplina sul prepensionamento di cui al D.L. n. 516 del 1994.
Il ricorso non è fondato.
Nella decisione di questa Corte n. 9982/02, cui, dichiaratamente, la sentenza impugnata aderisce, il principio espresso è quello che il lavoratore non ha diritto di fruire dei contributi figurativi di “scivolo” concessi dalla normativa sul pensionamento anticipato di cui al D.L. n. 516 del 1994 (conv. in L. n. 598 del 1994) ai fini della maturazione dei trentacinque anni di contribuzione prescritti per il conseguimento della pensione di anzianità, ove sia già in possesso di tale requisito per effetto di contributi figurativi risultanti dall’ottenimento del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (rivalutazione dei periodi di esposizione all’amianto). Ma, sotteso a questo principio è quello, del pari emergente dalla decisione citata, che l’accesso a un prepensionamento analogo a quello disciplinato dal riferito D.L. n. 516 del 1994 – come è, nella specie, il prepensionamento di cui ha fruito il V. ai sensi del D.L. n. 185 del 1994 – non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai trentacinque anni (costituenti il periodo minimo per il conseguimento della pensione di anzianità): si che il cumulo dei due accrediti figurativi si giustifica solo se e in quanto, l’anzianità contributiva del lavoratore, accresciuta per effetto del beneficio legato all’esposizione all’amianto, resti comunque al disotto del “tetto” dei trentacinque anni.
Quanto alla questione prospettata dal V. nella seconda parte del suo motivo di ricorso, è decisivo il rilievo, correttamente effettuato dalla sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente ha chiesto (e ottenuto) il prepensionamento previsto dal D.L. n. 185 del 1994, il quale stabilisce espressamente (art.10, comma 5) che “le domande di prepensionamento anticipato sono irrevocabili, così rendendo evidente che, una volta domandato, non può rinunciarsi al beneficio del prepensionamento, l’ammissione al quale comporta l’applicazione della disciplina di legge che gli è propria; nel caso, come già detto, una disciplina che consente (soltanto) l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva massima pari ai trentacinque anni necessari per il pensionamento di anzianità.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Il ricorrente è condannato al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, (conv. in L. n. 326 del 2003), nella specie applicabile ratione temporis, avendo dichiarato, nel ricorso di primo grado, di essere titolare di un reddito superiore a quello comportante esonero dal pagamento delle spese e non avendo comunicato, nel proseguo del processo, variazioni rilevanti del redito in questione.
Si compensano, invece, le spese tra il ricorrente e l’INAIL, considerando che nessuna conclusione è stata formulata in ricorso nei confronti dell’Istituto.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese de giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10,00 per esborsi e in Euro 1.500.00 (millecinquecento) per onorari, con accessori di legge: compensa le spese nei confronti dell’INAIL. Così deciso in

Depositata in Cancelleria il 15.03.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.