Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 16706 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice di pace di Badolato ha accolto la domanda proposta da M.N. nei confronti dell’Enel Distribuzione s.p.a. e condannava questa al risarcimento del danno da inadempimento da contratto di somministrazione di energia elettrica, quantificato in Euro 1, oltre alle spese di lite. Secondo la ricostruzione del giudice di pace l’Enel era rimasta inadempiente al provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica n. 200/1999, integrante il contratto di fornitura, non avendo predisposto una modalità gratuita di pagamento della fornitura.

Il Tribunale di Catanzaro, adito da Enel Distribuzione, con sentenza depositata l’1.6.2009, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda e condannava la parte attrice alle spese del doppio grado.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte attrice.

Resiste con controricorso l’Enel Distribuzione s.p.a..
Motivi della decisione

1 – Il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista;

in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. Sez. 3, 11/06/2008, n. 15478).

2 – Il primo motivo adduce nullità della sentenza e del procedimento;

violazione degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non è ammissibile per il procedimento di appello; violazione art. 24 Cost..

La censura, che non indica a quale delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. ci si intenda riferire, è manifestamente infondata.

Anche di recente è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. 13/06/2009, n. 6205), secondo cui la norma dell’art. 281-sexies c.p.c. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass. 27/01/2011, n. 2024).

Nella specie parte ricorrente non si era avvalsa della facoltà concessa alle parti nel giudizio di appello dall’art. 352 c.p.c., comma 2 e, in questa sede, non ha spiegato il pregiudizio al proprio diritto di difesa che la scelta processuale del Tribunale le avrebbe arrecato.

Al riguardo va ribadito il seguente principio: l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, 20/ 11/2009, n. 24532).

3 – Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c. con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 200 del 1999.

Al ricorso è applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata antecedentemente al 4 luglio 2009) l’art. 366-bis c.p.c., a norma del quale i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ orientamento costante della Corte (cfr. Cass. 25/03/2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Parte ricorrente chiede "se il provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999 art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede che (Tempi e modalità di pagamento della bolletta) "L’esercente deve offrire a cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" integri ex art. 1139 c.c. i contratti individuali tra società Enel Distribuzione S.p.A. e singoli utenti, di tal che questi ultimi, in caso di inottemperanza da parte della predetta società, possano adire l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno".

Il quesito risulta privo di riferimenti all’art. 1196 c.c., pure indicato nella rubrica della censura, il quale, peraltro, stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore e, quindi, pone una regola opposta a quella postulata.

Inoltre il riferimento all’art. 1139 implica un’attività interpretativa del contenuto e dei limiti dell’indicato provvedimento dell’Autorità.

Infine, il quesito pecca di astrattezza, in quanto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato le ragioni che avevano indotto il Tribunale a negare che detto provvedimento potesse integrare i contratti individuali.

4 – Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad Enel.

La censura riguarda l’affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del danno subito dalla parte ricorrente. Essa è inammissibile, sia perchè tratta una questione che implica apprezzamenti di fatto, sia perchè viola l’art. 366-bis c.p.c..

Quando ci si duole per un vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3, 07/04/2008, n. 8897).

Nella specie manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

5 – Il quarto motivo ipotizza violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c..

La doglianza attiene all’obbligo di informazione all’utenza circa le modalità gratuite di pagamento.

Il quesito finale (se per effetto degli artt. 1175 e 1373 c.c. la società Enel Distribuzione S.p.A. sia obbligata a informare gli utenti delle modalità gratuite di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia) non si presta all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

6 – Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a pagamento delle spese dei giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 18856 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 26.8.05, ha accolto l’opposizione alla stima proposta da D.M.C. nei confronti del Comune di Nocera Inferiore e della Agroinvest s.p.a. e, determinata l’indennità in Euro 53.332,22, ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis commi 1 e 2 ha condannato entrambi i convenuti a versare in favore dell’attore, presso la Cassa DD.PP., la differenza fra l’importo liquidato e quello offerto. Per ciò che nella presente sede interessa, la Corte ha ritenuto che la Agroinvest, società partecipata dal comune di Nocera Inferiore e da questo delegata, in virtù di apposita convenzione, agli espropri dei suoli individuati per la realizzazione delle opere previste dal P.I.P., fosse passivamente legittimata alla domanda quale titolare della conduzione dell’intera procedura ablativa e della realizzazione delle opere di urbanizzazione. Agroinvest s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.

Il D.M. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria con la quale ha richiesto che l’indennità gli venga liquidata in misura corrispondente al valore venale del terreno, attesa la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5 bis cit.. Il comune di Nocera Inferiore non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, Agroinvest, denunciando violazione della L. n. 865 del 1971, art. 19, L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 120, art. 1372 c.c. e art. 100 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, lamenta che la Corte di merito l’abbia ritenuta passivamente legittimata alla domanda. Richiama a riguardo la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudizio di opposizione alla stima può svolgersi unicamente fra espropriato ed espropriante, i cui obblighi possono essere posti a carico del soggetto delegato all’esproprio solo se questi si sia manifestato titolare dell’obbligazione indennitaria verso l’espropriato. Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, titolare dal lato passivo del rapporto espropriativo, e in quanto tale obbligato al pagamento delle indennità nei confronti del proprietario espropriato, è unicamente il soggetto espropriante, a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione (Cass. nn. 17679/010, 11768/010, 880/04, 821/04).

Tale principio trova applicazione anche qualora alla realizzazione dell’opera pubblica concorrano più enti, posto che anche in tale ipotesi occorre avere riguardo, nei rapporti verso l’espropriato (indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti, che rilevano solo ai fini dell’eventuale rivalsa dell’uno verso l’altro) al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, sostituzione e simili) siano stati conferiti i poteri di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e di curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative e siano stati addossati i relativi oneri (Cass. n. 17679/010 cit.), ovvero che risulti provato che, nell’attività che ha portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell’esproprio, il primo si sia manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell’esercizio del potere espropriativo (Cass. n. 821/04 cit.).

In ogni altro caso a nulla rileva che gli atti ablativi siano delegati dall’amministrazione espropriante ai medesimi soggetti incaricati della realizzazione dell’opera pubblica, posto che la loro attività a rilevanza esterna si esaurisce nel compimento, in nome e per conto del soggetto delegante, degli atti necessari a conseguire il provvedimento ablatorio (materiale occupazione del fondo, offerta della indennità, eventuale anticipazione delle somme ecc.), che risulta perciò riferibile all’ente beneficiario dell’espropriazione.

(Cass. n. 17679/010 cit.).

Nel caso di specie la Corte territoriale, dopo aver precisato che la Agroinvest s.p.a. è società a partecipazione pubblica, costituita, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 120 del T.U. degli Enti locali, per la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana, ed aver sommariamente illustrato il contenuto della convenzione con la quale il Comune di Nocera Inferiore le ha affidato il compito di procedere agli espropri od all’acquisizione bonaria dei suoli e di realizzarvi le opere previste dal Piano Industriale Produttivo approvato con Delib. del 1993, ha espressamente affermato in sentenza che, non differentemente che nelle ipotesi di ordinaria delega concessa ad altri soggetti, l’ente pubblico delegante è rimasto titolare del potere dresproprio, tant’è che il decreto definitivo è (stato) pronunciato in suo favore e dallo stesso emesso". Ne consegue che, non risultando in alcun modo provato che Agroinvest s.p.a. abbia comunicato al D. M. di essere il soggetto obbligato al pagamento dell’ indennità, il giudice del merito, nel condannare la società, in via solidale col Comune, al versamento di detta indennità presso la Cassa DD.PP., è incorso nel denunciato vizio di violazione di legge.

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e rigettare la domanda proposta dal D.M. nei confronti della ricorrente. Restano assorbiti gli ulteriori due motivi di ricorso. Va, da ultimo, dichiarata inammissibile la domanda di riliquidazione dell’indennità di esproprio avanzata dall’odierno controricorrente – a seguito della sentenza n. 347/07 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis – solo con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. La mancata proposizione da parte del D.M. di ricorso incidentale, per ottenere la cassazione del capo della sentenza impugnata che ha liquidato le indennità, ha infatti comportato la sua acquiescenza a tale statuizione, con conseguente inapplicabilità della pronuncia del Giudice delle leggi, che non può spiegare effetto sui rapporti già esauriti (cfr., in termini, Cass. n. 5395/09).

Considerate le incertezze in ordine all’individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione delle indennità che derivano dalla molteplicità delle disposizioni normative in materia di esproprio e dalle peculiarità di ciascun procedimento ablatorio, e rilevato che dinanzi alla Corte d’Appello entrambe le parti convenute avevano eccepito di non essere passivamente legittimate all’opposizione, appare giustificato dichiarare interamente compensate le spese del primo grado del giudizio fra la Agroinvest ed il D.M.. Le spese del giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da D.M.C. nei confronti della Agroinvest s.p.a.;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di merito; condanna il D.M. a pagare alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20104 Liquidazione, riliquidazione e perequazione della pensione Pensioni indirette o di reversibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di Sa.Le. e S.P. alla riliquidazione, per ciascuna di esse, della pensione di reversibilità (a seguito della perdita del diritto da parte del figlio contitolare) con l’applicazione degli aumenti previsti dalla L. n. 140 del 1985, art. 4. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta osservando che, secondo la giurisprudenza della S.C., il trattamento pensionistico spettante al residuo superstite va determinato nella sua consistenza quantitativa con gli stessi criteri fissati per l’originaria liquidazione dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, e, pertanto, mediante un’operazione di riliquidazione da compiere con la preventiva detrazione dalla pensione originariamente goduta dal dante causa, o al medesimo spettante, della quota del contitolare escluso, con l’applicazione sulla quota del titolare restante, e con decorrenza dalla morte del dante causa, degli aumenti di legge e degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo, ivi compresi gli aumenti pensionistici di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 1985, la cui esclusione, non prevista da alcuna disposizione di legge, si porrebbe in contrasto con la generale applicabilità della L. n. 903 del 1965, citato art. 22.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi a un unico motivo di ricorso cui resistono con controricorso Sa.

L. e S.P., che hanno depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, come risultante dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, D.L. n. 463 del 1983, art. 6, conv. in L. n. 638 del 1983, L. n. 140 del 1985, artt. 4 e 5, chiedendo a questa Corte di stabilire "se, in caso di perdita del diritto alla pensione di reversibilità da parte di uno dei contitolari in epoca successiva al 30 settembre 1983, sul trattamento spettante ai rimanenti contitolari, decorrente quindi da epoca successiva alla data considerata dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638, non si applicano gli aumenti previsti dalla L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 4, poichè detti aumenti spettano solo sulle pensioni anteriori al 1 gennaio 1984 e integrate al minimo". 2.- Il ricorso non è fondato. Il quesito formulato dall’Istituto deve trovare risposta nel principio costantemente ribadito da questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n. 15644/2005 – secondo cui alla cessazione del regime di contitolarità tra beneficiari del trattamento di reversibilità, la pensione del titolare residuo deve essere determinata tenendo conto non già di quanto di fatto percepito durante il periodo di contitolarità, ma operando un conteggio virtuale, fin dalla morte del dante causa, al fine di ricostruire la prestazione come se vi fosse stato sempre un unico titolare; ne consegue che la quota di pensione spettante al contitolare superstite deve essere ricalcolata applicando ad essa tutti gli aumenti e le perequazioni fissati dalle leggi succedutesi nel tempo, tra i quali vanno compresi anche gli aumenti previsti dalla L. n. 140 del 1985, art. 4, a prescindere dal fatto che la pensione medesima non godesse della integrazione al minimo durante il regime di contitolarità, essendo necessario accertare se, al momento in cui maturavano i detti aumenti, la pensione stessa, ricalcolata appunto con riguardo alla sua spettanza teorica, fosse o meno passibile di integrazione al minimo.

Secondo il principio sopra espresso, era quindi necessario accertare se, al momento in cui maturavano gli aumenti di cui alla L. n. 140 del 1985, la pensione spettante al contitolare superstite, calcolata con riguardo alla sua spettanza teorica, avrebbe dovuto essere integrata al minimo, ed i giudici di merito hanno espresso sul punto, sia pure sinteticamente, una risposta affermativa che l’Istituto ricorrente non ha censurato (il ricorso non investe, infatti, il problema dell’accertamento della sussistenza di tale requisito, e cioè delle condizioni richieste ai fini della integrazione al minimo con riguardo alla spettanza teorica della pensione spettante al contitolare superstite).

3.- Erroneamente l’Istituto richiama la sentenza di questa Corte n. 4512 del 1999, ed altre successive, laddove si è affermato che il titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità in regime di contitolarità, il quale, in forza della norma speciale di cui alla L. n. 639 del 1983, art. 6, comma 11 bis, gode dell’integrazione al minimo su entrambe le prestazioni anche successivamente al 30 settembre 1983 (in deroga alla regola generale secondo cui, dalla stessa data, l’integrazione al minimo spetta una sola volta), allorchè cessi la situazione di contitolarità e perda il diritto alla integrazione sulla pensione di reversibilità, non ha diritto alla cristallizzazione di quest’ultima pensione.

Ed invero la regolamentazione della pensione del titolare residuo pone problematiche completamente diverse a seconda che si tratti del diritto agli aumenti di cui alla citata L. n. 140 del 1985, oppure del diritto alla c.d. cristallizzazione, di talchè i criteri applicabile al secondo non sono applicabili sic et simpliciter al primo. Si è infatti affermato nella pronunzia n. 4512/99 che il meccanismo di conservazione previsto per la cristallizzazione è inconciliabile con il meccanismo del ricalcolo che nella specie va applicato, sul rilievo che l’unico titolare rimasto non può, al momento della cessazione della integrazione per il venir meno della contitolarità, "conservare" l’importo della pensione raggiunto in precedenza, proprio perchè la misura del trattamento spettante da quel momento in poi deve essere ricalcolato; ossia, per le pensioni in esame, il momento in cui si perde l’integrazione coincide con il momento in cui si modifica la struttura stessa della prestazione variandone la misura, il che non consente la "conservazione" del trattamento raggiunto in precedenza. Nulla osta invece all’applicazione degli aumenti di cui alla citata L. n. 140 del 1985, dal momento che nel ricalcolo, cui devesi necessariamente procedere, si può ben tenere conto degli stessi aumenti, a cui il beneficiario avrà diritto ove la sua quota teorica, e non già quella concretamente erogata in regime di contitolarità, fosse stata integrabile al minimo all’epoca di operatività della medesima L. n. 140 del 1985. 4.- Il ricorso va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

5.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00, oltre Euro 2.500,00 per onorarì, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi a favore dell’avv. G. Sante Assennato, antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 13-06-2011, n. 23681 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28 gennaio 2010 la Corte d’appello di Catania respingeva l’istanza avanzata da M.G., volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. tra il reato di rapina ai danni di un istituto di credito, oggetto della sentenza della Corte d’appello di Palermo dell’8 febbraio 2000 (irrevocabile l’11 dicembre 2000), e i sedici reati oggetto della sentenza della Corte d’appello di Catania in data 16 febbraio 2002 (divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2007), sottolineando la diversa natura dei reati, le loro differenti modalità organizzative e di consumazione, il diverso contesto anche territoriale in cui gli illeciti erano maturati.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso personalmente M., il quale lamenta: a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione; b) violazione dell’art. 81 cpv c.p. e art. 671 c.p.p..
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. L’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare "in executivis" l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p.. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall’art. 671 c.p.p. (Sez. 6, 8.5.2000, sent. n. 00225, ric. P.G. in proc. Mastrangelo e altri, riv. 216142). Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.

Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1, 20.4.2000, sent. n. 01587, ric. D’Onofrio, riv. 215937).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicchè i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale.

Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la "cognizione" del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, sent. n. 01060, ric. Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, sent. n. 02229, ric. Caterino, riv. 198420; Sez. 1^, 30.1.1995, sent. n. 05518, ric. Montagna, riv. 200212).

Il provvedimento della Corte d’appello di Catania è conforme a tali principi giuridici, in quanto ha analiticamente valutato il contenuto delle diverse sentenze, oggetto dell’istanza di applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 c.p.p., ha evidenziato i punti di difformità, ha ricostruito, sulla base delle stesse, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, l’elemento soggettivo che ha sorretto ciascuna di esse, le causali dei vari reati, il contesto in cui essi si collocano.

All’esito di questa disamina ha, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ritenuto di non ravvisare l’unicità del disegno criminoso, considerati la diversità dei beni giuridici, le diverse modalità organizzative del reato di rapina rispetto a tutti gli altri delitti (estorsione e traffico di sostanze stupefacenti), le differenti modalità concorsuali, la lontananza dei contesti territoriali. La contestualità cronologica non è di per sè indizio dell’esistenza di un pregresso programma criminoso a fronte di elementi di segno contrario, indicati nell’ordinanza e non confutati dal ricorrente (modalità organizzative e complici diversi, luoghi diversi da quelli operativi dell’associazione). nell’ordinanza e non confutati dal ricorrente (modalità organizzative e complici diversi, luoghi diversi da quelli operativi dell’associazione).

Infine, l’esistenza di un retroterra mafioso non è nè prova nè indizio dell’esistenza di unicità del disegno criminoso, l’esistenza di una connessione associazione-reati scopo non implica l’esistenza tra gli stessi di un medesimo progetto criminoso e, di conseguenza, appare irrilevante il fatto che nel generico programma dell’organizzazione vi fosse – come sostiene il ricorrente – anche quello di commettere rapine.

L’ultimo motivo relativo alla richiesta di applicazione dell’indulto oltre ad essere aspecifico, non trova alcun valido fondamento neppure nella domanda originaria.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

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