Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-06-2011) 30-06-2011, n. 25821

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 14/1/2011, il Tribunale per il riesame di Venezia, a seguito di appello del P.M. avverso l’ordinanza del Gip di Verona, emessa in data 29/11/2010, con la quale era stata respinta la richiesta di misura cautelare, applicava a B.I.R., indagato per i reati di tentata rapina impropria e di resistenza a p.u., la misura cautelare della custodia in carcere.

Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravita indiziaria fondato sulle circostanze che avevano portato all’arresto dei due complici del prevenuto in flagranza di reato e sull’individuazione fotografica effettuata da un agente di P.G.. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato, per cui la custodia cautelare in carcere appariva l’unica misura adeguata.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deduce l’illogicità della motivazione, sia per quanto riguarda la fondatezza del quadro indiziario, sia per quanto riguarda la fondatezza delle esigenze cautelari riconosciute dal Tribunale.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati. è anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:

1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento".

(Cass. Sez. 6A sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).

Inoltre "Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

Tanto premesso, per quanto riguarda le censure in punto di gravita del quadro indiziario, esse postulano una revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate che rientrano nel compito esclusivo ed insindacabile del Tribunale per il riesame. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto insuscettibili di vantazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

Ugualmente inammissibili risultano le censure in punto di fondatezza delle esigenze cautelari, essendo le relative valutazioni del Tribunale del riesame fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, come tale incensurabile in questa sede.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 05-12-2011, n. 26082

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Svolgimento del processo

M.D.G. ricorre per cassazione nei confronti de decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile per difetto di valida procura la sua domanda di riconoscimento dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 83, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto invalida la procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo dall’attuale ricorrente, residente all’estero, in quanto priva di indicazione del luogo di rilascio e sulla base dalla mancata comparizione della parte a rendere l’interrogatorio formale vertente anche sulle circostanze della sottoscrizione dell’atto.

Il motivo è infondato in quanto la Corte intende dare continuità al principio anche di recente affermato in identica fattispecie secondo cui "Al cittadino straniero che agisca davanti al giudice italiano è consentito il rilascio del mandato "ad litem" nella forma prevista dall’art. 83 cod. proc. civ., dovendosi presumere la presenza di esso nello stato italiano, che costituisce il presupposto per la validità della procura medesima, dall’attestazione del procuratore che ne autentica la sottoscrizione. Ne consegue che chi ha interesse a fornire la prova contraria può deferire alla controparte l’interrogatorio formale sulla circostanza dell’avvenuto rilascio della procura non in Italia e, in caso di mancata risposta, il giudice, tenuto conto di altri elementi di giudizio integrativi di segno negativo (nella specie, la residenza dell’estero della parte onerata), può ritenere che sia stata fornita la prova contraria al rilascio in Italia della detta procura" (Sez. 6-1, Ordinanza n. 665 del 13/01/2011).

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna a ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 1.000, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 22-08-2011, n. 496 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La società ricorrente riferisce di aver inoltrato il 13 aprile 2010 denuncia di inizio attività per la realizzazione di un edificio di civile abitazione, previa demolizione di quello preesistente, sito in Montesilvano tra via Venezia Giulia e via Romagna.

Riferisce, altresì, che, a seguito della segnalazione di alcuni vicini, il Dirigente del Settore IX con l’ordinanza 21 marzo 2011, n. 17bis, aveva disposto la sospensione dei lavori, riservandosi di svolgere al riguardo ulteriori verifiche.

Non avendo il Comune concluso tale procedimento con un provvedimento definitivo, con il ricorso in esame, notificato il 19 maggio 2011, l’interessata è insorta dinanzi questo Tribunale ai sensi degli art. 31 e 117 del codice del processo amministrativo, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di Montesilvano di concludere il procedimento iniziato con la predetta ordinanza di sospensione dei lavori.

Ha dedotto al riguardo che l’Amministrazione comunale, in base al disposto dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, avrebbe dovuto adottare il provvedimento definitivo entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori e che tale inattività perdurava anche dopo l’inoltro da parte della ricorrente di una richiesta di revoca dell’ordine di sospensione dei lavori. A tale richiesta aveva, invero, fatto seguito la sola nota 13 maggio 2011, n. 30608, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica aveva dichiarato di ritenere corretta la procedura seguita dalla DA.CO. Costruzioni s.r.l. e di non dover disporre l’annullamento in autotutela.

Conclusivamente, oltre a chiedere l’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento, ha anche chiesto al Collegio di pronunciarsi sulla legittimità dell’intervento edilizio in questione e sulla fondatezza della pretesa di conclusione del procedimento, "mediante revoca in autotutela della emanata ordinanza di sospensione dei lavori". Ha, infine, anche chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi anche via equitativa.

Il Comune di Montesilvano, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 28 luglio 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

2. – Con il ricorso in esame, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo, la parte ricorrente – come sopra esposto – ha chiesto al Collegio l’accertamento dell’obbligo del Comune di Montesilvano di concludere il procedimento iniziato con l’ordinanza di sospensione dei lavori 21 marzo 2011, n. 17bis, del Dirigente del Settore IX; ha, inoltre, anche chiesto al Collegio di pronunciarsi sulla legittimità dell’intervento edilizio in questione e di condannare l’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.

Va al riguardo meglio precisato in punto di fatto che con la predetta l’ordinanza n. 17bis il Dirigente del Settore IX del Comune aveva disposto la sospensione dei lavori iniziati dalla ricorrente e che l’interessata era insorta con altro ricorso avverso tale atto.

Con sentenza 10 giugno 2011, n. 367, questo Tribunale – avendo rilevato che l’ordinanza di sospensione dei lavori, in base al disposto dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, aveva perso efficacia essendo decorsi 45 giorni dalla sua emanazione – ha dichiarato tale ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In aggiunta, deve anche ricordarsi che con nota 13 maggio 2011, n. 30608, il Dirigente del Settore Urbanistica aveva dichiarato di ritenere nella sostanza corretta la procedura seguita dalla DA.CO. Costruzioni s.r.l. e di non dover disporre l’annullamento in autotutela della denuncia di inizio attività inoltrata; mentre nessun ulteriore atto era stato assunto dal Dirigente del Settore IX del Comune.

Con il ricorso in esame la società ricorrente ha dedotto che il procedimento iniziato d’ufficio dall’Amministrazione, volto ad accertare la legittimità dell’attività edilizia in questione, avrebbe dovuto concludersi con un provvedimento espresso; in definitiva, pur avendo l’ordinanza di sospensione dei lavori perso efficacia, il Comune avrebbe dovuto ugualmente concludere il procedimento, mediante l’adozione di un atto espresso di accertamento della legittimità dell’intervento edilizio in questione. Con il ricorso ha, pertanto, chiesto al Collegio di accertare l’obbligo del Comune di Montesilvano di concludere il procedimento iniziato con l’ordinanza di sospensione dei lavori in questione.

Tale richiesta non è fondata.

Prescindendo dal rilievo che il Comune aveva in realtà implicitamente concluso il procedimento in questione con la predetta nota del 13 maggio 2011, n. 30608, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica aveva dichiarato di non dover disporre l’annullamento in autotutela della denuncia di inizio attività inoltrata, va, in ogni caso, ricordato che la L. 7 agosto 1990, n. 241, dispone testualmente al primo comma dell’art. 2 che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso" e l’art. 2bis indica le conseguenze per la violazione di tale obbligo, imponendo alle pubbliche amministrazioni il risarcimento del danno ingiusto "cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento".

Tale norma impone, cioè, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso in due distinte ipotesi:

a) ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza;

b) ove il procedimento debba essere iniziato d’ufficio.

Ciò detto, ritiene il Collegio che non ricorra nella specie nessuna delle due ipotesi previste dalla normativa in questione: il procedimento, iniziato con l’atto di sospensione dei lavori, era, invero, volto ad accertare se ricorrevano o meno nella specie in punto di fatto i presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della d.i.a. presentata dalla ricorrente e se fossero state rispettato le "norme urbanisticheedilizie con particolare riferimento al rapporto di copertura".

Premesso che l’Amministrazione comunale, in presenza di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un intervento costruttivo, può adottare, dopo la scadenza del termine di legge previsto per il consolidamento del titolo, i provvedimenti di sospensione dei lavori solo dopo il previo ricorso allo strumento dell’autotutela (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. IV, 7 giugno 2011, n. 1405), va evidenziato che il procedimento in questione, come sembra evidente, per un verso non era di certo iniziato ad istanza della parte ricorrente (la quale deve, pertanto, ritenersi allo stato di certo pienamente legittimata ad eseguire l’intervento edilizio in questione in quanto il Comune non aveva effettuato i dovuti controlli sulla denuncia entro termini di legge e non era tempestivamente intervenuto per inibire lo svolgimento dell’attività); per altro verso il Comune nella specie non aveva iniziato d’ufficio un procedimento per l’esercizio dei poteri di autotutela, ma si era semplicemente limitato ad effettuare degli accertamenti tecnici preliminari in ordine all’attività edilizia intrapresa, che, ove avessero dato esito positivo, avrebbero potuto indurre l’Amministrazione ad iniziare un ulteriore procedimento, che si sarebbe potuto concludere, in ipotesi, con un atto di autotutela.

Ritiene, in definitiva, il Collegio che nella specie il Comune non aveva iniziato d’ufficio un procedimento volto all’esercizio dei poteri di autotutela, ma si era limitato a svolgere accertamenti preliminari sulla legittimità del titolo edilizio in questione.

L’Amministrazione comunale, infatti, in base al predetto art. 27 del T.U. dell’edilizia, ha il potere – che non può ritenersi sottoposto a preclusioni o a decadenze – di vigilare sull’attività urbanisticaedilizia e tra tali poteri rientra anche quello di svolgere accertamenti sulla attività intraprese dai privati e di assumere successivamente al riguardo anche atti di autotutela, che, in definitiva, possono sempre essere assunti, nel rispetto ovviamente di quanto disposto dagli artt. 21quinques e 21nonies della legge sul procedimento amministrativo.

In estrema sintesi, ritiene il Collegio che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo, non sia fondato per la parte volta a censurare il silenzio serbato dal Comune, in quanto l’Amministrazione non aveva l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso lo svolgimento di accertamenti sulle attività edilizie dei privati.

Tale ricorso è, invece, inammissibile, sia per la parte con cui si è chiesto al Collegio di pronunciarsi sulla legittimità dell’intervento edilizio in questione, trattandosi di azione di accertamento che non è esperibile dinanzi a questo Tribunale, sia relativamente alla richiesta di "revoca in autotutela della emanata ordinanza di sospensione dei lavori", dal momento che questo Tribunale si è in merito già pronunciato con la predetta sentenza 10 giugno 2011, n. 367, rilevando che l’ordinanza di sospensione dei lavori, in base al disposto dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, aveva perso efficacia, essendo decorsi 45 giorni dalla sua emanazione.

Quanto, infine, alla domanda di risarcimento dei danni, va evidenziato che tale richiesta è ugualmente inammissibile in ragione dell’inesistenza dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento; peraltro, tale richiesta, in relazione al fermo del cantiere per i 45 giorni di sospensione dei lavori, era stata già avanzata nel ricorso proposto avverso la predetta ordinanza di sospensione dei lavori, per cui, in violazione del principio del ne bis in idem, non avrebbe potuto essere riproposta in questa sede.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata dispensa il Collegio dal provvedere in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 02-09-2011, n. 33053 Esecuzione

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 22/11/2010 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’opposizione presentata da C.C. avverso il provvedimento della medesima Corte che, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato l’indulto precedentemente applicato in favore del C. per avere costui commesso nel quinquennio altro reato per il quale aveva riportato condanna superiore ad anni due di reclusione.

La Corte ha rilevato che la data di cessazione della permanenza del reato ritento causa di revoca del beneficio era avvenuta – secondo quanto emergeva dagli atti – dopo la data del 2/5/2006 (limite ultimo per l’applicazione dell’indulto) e che quindi il reato in questione ben doveva essere considerato causa di revoca del beneficio in precedenza concesso. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato deducendo violazione di legge nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 11 ricorrente ha rilevato che la Corte non aveva in concreto esaminato la questione della cessazione della permanenza del reato limitandosi a richiami generici dei principi giurisprudenziali in materia, senza tenere conto che alla data 2/5/2006 il C. trovavasi in stato di detenzione da quasi cinque mesi e che non emergeva dagli atti alcuna protrazione, pur nel corso della detenzione, della sua partecipazione al sodalizio; inoltre, pur a non ritenere cessata la consumazione del reato in contestualità con l’arresto, certamente si sarebbe dovuto limitare la sua protrazione solo fino al momento della "cristallizzazione" dell’accusa, ossia fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio, questione questa posta all’attenzione della Corte di merito che non aveva però offerto al proposito alcuna motivazione. Con memoria datata 20/6/2011 il difensore ha ulteriormente argomentato in risposta al parere di inammissibilità del ricorso espresso dal P.G. presso questa Corte.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, nessuno dei rilievi in esso esposti ed altresì illustrati nella memoria finale meritando di essere condiviso.

La Corte di Napoli, giudice dell’opposizione ad ordinanza resa dalla stessa Corte in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha fatto puntuale e motivata applicazione del principio formulato da questa Corte per il quale in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta", la regola, di natura processuale, per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data. Ne consegue che, qualora in sede esecutiva deve farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della pennanenza, è compito del giudice dell’esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 37335/2007;

cfr. anche Cass. sent. n. 25578/2007). Ebbene il giudice del merito, al fine di valutare se la cessazione della permanenza alla data del 6/11/2006 fosse dato oggettivamente rilevante ai fini della collocazione temporale del fatto impositivo della revoca ex lege dell’indulto, ha rettamente fatto capo alla statuizione del giudice della cognizione quale fonte esclusiva della valutazione sottopostagli. Ha quindi accertato: che nulla autorizzava a ritenere che la sentenza di primo grado del 6/11/2006 avesse individuato fatti anteriori alla sua emissione indicativi della cessazione della effettività del permanente vincolo associativo, che di contro la sentenza era assai chiara nell’affermare che l’accertato vincolo associativo (operante dal 1999) fosse in atto al momento della decisione (fino ad oggi), che inoltre la sentenza indicava come la commissione dei reati fine fosse coessenziale alla effettività territoriale del sodalizio (il clan Pagnozzi) ma non certo indispensabile per la sua esistenza (sicchè non si poteva inferire dalla non commissione dei primi, in relazione allo stadio di custodia in carcere del C., una sostanziale cessazione del secondo). E dalla interazione di tali elementi la Corte territoriale ha tratto argomento per ritenere che il giudice della cognizione avesse affermato la cessazione della permanenza del delitto in questione solo alla data della emissione della sentenza. Si tratta, dunque, di affermazioni dispiegate in applicazione dei principi posti da questa Corte ed articolate con logica e congruità di argomentazione non superate dalle censure del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.