Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 28-09-2011, n. 35276

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.F., persona offesa nel procedimento penale a carico di B.V. in riferimento alle ipotesi di reato di cui agli artt. 594 e 612 c.p. e art. 393 c.p., ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il G.I.P. ha disposto l’archiviazione degli atti, previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, e denunzia l’erronea applicazione della legge processuale in riferimento alla mancata fissazione dell’udienza camerale, nonchè il vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta irrilevanza delle richieste indagini suppletive e alla infondatezza della notitia criminis.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure proposte.

Ricorda il collegio che in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., la giurisprudenza di questa Corte è ormai costantemente orientata nel senso che il G.I.P. possa disporre ex art. 410 c.p.p. l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione: e cioè la inammissibilità dell’opposizione per la irrilevanza o omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e l’infondatezza della notitia criminis.

Orbene nel caso in esame il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del suindicato principio, laddove da un lato ha esaminato il contenuto dell’opposizione, osservando che mancava la prospettazione di investigazioni, idonee a porre in discussione il fondamento della richiesta del P.M., ovvero che tra i fatti denunciati e il momento di proposizione della querela fosse intercorso un lasso di tempo superiore a quello massimo consentito – come peraltro è rilevabile dalla stessa ricostruzione della vicenda, operata dalla ricorrente -, e dall’altro mostrando di condividere l’analisi oggettiva delle risultanze con valutazione di infondatezza della notizia criminis.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-03-2012, n. 4053 Maternità e relative provvidenze

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Ancona, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno, accoglieva la domanda proposta da C.A. contro l’Inps, diretta a far valere il suo diritto all’indennità di maternità per il periodo 21 gennaio – 21 giugno 2002.

La Corte riteneva che, con riferimento alle coltivatrici dirette, non comporti l’esclusione del diritto alla prestazione il fatto che l’iscrizione negli elenchi di categoria sia stata richiesta successivamente al verificarsi dell’evento assicurato, semprechè, in relazione all’esito dei necessari controlli amministrativi, trovi attuazione l’iscrizione con decorrenza da data anteriore a quella di verificazione dell’evento. Assumeva quindi rilievo in favore della lavoratrice la circostanza che nella specie l’iscrizione era avvenuta nel novembre 2002 ma con decorrenza dal 27.3.2001 e quindi anteriore al periodo di astensione dal lavoro per maternità.

L’Inps ricorre per cassazione. L’intimata non si è costituita.

Il ricorso, per la trattazione del quale è stata inizialmente seguita la procedura camerale, è stato poi rinviato alla pubblica udienza.

L’Inps ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 66 e 68. L’istituto ribadisce la tesi secondo cui per le lavoratrice autonome contemplate dalla L. n. 546 del 1987 l’iscrizione negli elenchi è elemento integrativo della fattispecie occorrente per la nascita del rapporto previdenziale e, quindi, l’indennità di maternità per tali lavoratrici non può essere erogata con decorrenza da data anteriore a quella in cui è stata proposta domanda di iscrizione negli elenchi.

Il ricorso è fondato.

Come è noto la tutela previdenziale dei lavoratori agricoli e, in particolare, dei lavoratori autonomi e degli operai a tempo determinati, è soggetta ad una particolare disciplina che condiziona la stessa non solo all’esistenza delle condizioni oggettive costituenti presupposti dell’assicurazione, ma anche alla iscrizione negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli, previsti dal R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. Cass., sez. un., n. 1133/2000 a proposito dei lavoratori agricoli a tempo determinato). Tale principio, riguardo alle prestazioni temporanee come l’assicurazione malattia e l’assicurazione per la maternità, implica la decorrenza della copertura assicurativa solo a partire dalla iscrizione negli elenchi (cfr. D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, art. 4, comma 1), come confermato anche dalla disposizione che, prevedendo il rilascio di un apposito certificato al fine di attestare il diritto alla iscrizione negli elenchi prima della loro formazione e quindi di anticipare la copertura assicurativa (specificamente con riferimento al rischio malattia), precisa che "l’ammissione alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato" (art. 4 cit., comma 4, richiamato dalla L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11, comma 7, sulla disciplina assicurativa in favore dei coltivatori, coloni e mezzadri).

Deve darsi quindi continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, con riferimento alle lavoratrici autonome contemplate dalla L. n. 546 del 1987, l’iscrizione negli elenchi (o almeno la domanda di iscrizione, sulla base di un criterio interpretativo costituzionalmente corretto), è l’elemento integrativo della fattispecie occorrente per la nascita del rapporto previdenziale, con la conseguenza che l’indennità giornaliera di maternità non può essere erogata a partire da una data anteriore a quella in cui è stata proposta la domanda di iscrizione negli elenchi stessi (Cass. n. 2005/19792, 20791/2010, e n. 17734/2011, anche per il riferimento alla data della domanda di iscrizione).

Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il rigetto della domanda.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 9.7.2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-11-2011, n. 2918 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso l’istante ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con la quale questa sezione, in accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente per l’accesso a documentazione concernente il suo rapporto di lavoro con P.I. Spa, ha ordinato a quest’ultima di trasmettere all’interessato copia di tutti i documenti richiesti entro venti giorni dalla comunicazione della stessa.

Nonostante il passaggio in giudicato della suddetta sentenza n. 4166/09, pubblicata il 26 giugno 2009, la società non ottemperava, rimanendo inerte.

Con ordinanza n. 1803/2011 la sezione ha concesso alla società intimata ulteriore termine per dare esecuzione alla succitata sentenza, ordinanza rimasta pure inottemperata da P.I. Spa, che non si è neppure costituita in giudizio;

Alla luce di quanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto, e, per l’effetto, va ordinato alla società intimata di ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe mediante la trasmissione al ricorrente di copia della documentazione inerente il suo rapporto di lavoro con la medesima società come statuito dalla sentenza n. 4166/09, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza.

In difetto di tempestiva esecuzione provvederà, in vece e luogo dell’amministrazione inadempiente e con spese a carico della stessa, il commissario ad acta, come già nominato con ordinanza n. 1803/2011, previa apposita istanza allo stesso formulata da parte ricorrente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a P.I. Spa di ottemperare alla sentenza in epigrafe, come in motivazione.

Condanna la Società intimata alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1500, compresi gli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-11-2011, n. 41398

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con ordinanza in data 20/05/2011, il Tribunale di Ancona annullava l’ordinanza con la quale in data 4/05/2011, il g.i.p. del tribunale della medesima città aveva applicato a G.L. la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata ai danni di un tabaccaio di via (OMISSIS), di cui al capo e) dell’imputazione. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il P.m. ha proposto ricorso per cassazione deducendo MANCANZA di motivazione in quanto il Tribunale aveva annullato l’ordinanza del g.i.p., "dopo aver riassunto i numerosi e convergenti indizi a carico del G., ritenendoli non gravi senza in alcun modo motivare quest’ultimo giudizio e senza indicare anche un solo elemento a favore del G. che possa giustificare il giudizio di minore portata indiziaria degli elementi a suo carico". p. 3. Preliminarmente, questa Corte rileva che la memoria depositata in data odierna dal difensore, non può essere presa in esame in quanto l’art. 311 c.p.p., comma 4 si riferisce, chiaramente, al "ricorrente" (ossia al soggetto impugnante) e non al resistente per il quale, invece, si applica il disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 2 a norma del quale le memorie possono essere depositate cinque giorni prima dell’udienza. p. 4. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale, innanzitutto, nella premessa, evidenziava i numerosi indizi gravanti a carico dell’indagato fra cui: a) il modus operandi identico in altre numerose rapine ai danni di tabaccai; b) intercettazioni telefoniche; c) servizi di appostamento dei C.C. i quali osservavano che il G., insieme a tale C., aveva effettuato numerosi giri di osservazione presso l’abitazione del tabaccaio S.; d) ritrovamento, a bordo dell’auto, di uno zaino nero Napapijri – consegnato al C. dal G. – all’interno del quale vi era una pistola scacciacani con caricatore e cartucce a salve e tappo rosso colorato di nero, due passamontagna neri, cento fascette autobloccanti in uso agli elettricisti, un rotolo di nastro isolante, due paia di guanti in lattice ed uno in tessuto; e) dichiarazioni accusatorie di tale F., fermato a bordo dell’auto guidata dal C. nel momento in cui si stavano recando a prendere il G. (intercettazione n. 1005); f) perquisizioni presso l’abitazione del C. e del G. all’esito delle quali venivano rinvenuti indumenti identici a quelli indossati dai rapinatori in occasione della rapina in esame (quella cioè di cui al capo e); g) "i rapinatori, inoltre, nella circostanza, avevano anche uno zaino nero Napapijri identico a quello sequestrato al C." (cfr supra sub d) e la "fisionomia del G. è, poi, simile a quella dei rapinatori, come descritta dalle vittime delle rapine, emergente dai filmati della video sorveglianza in atti".

Orbene, dopo tutta questa premessa, il tribunale, in modo laconico, conclude con la seguente testuale affermazione: "ciò nonostante ritiene il Collegio che gli elementi descritti non siano dotati della necessaria gravità indiziaria con riferimento alla rapina in contestazione sub e)".

E’ del tutto evidente che ci si trova di fronte ad una motivazione palesemente contraddittoria e carente non essendo affatto chiaro l’iter e la ratio decidendi tanto più che il tribunale, nella premessa, ha cura di elencare i numerosi indizi a carico dell’indagato. E’, quindi, appena il caso di rammentare che, se il giudice di merito è libero di valutare il compendio probatorio, la suddetta libertà non significa certo arbitrio dovendo sempre illustrare, in modo motivato e razionale, le ragioni della sua decisione tenendo ben presente che la valutazione dei gravi indizi – ai fini cautelari – non è uguale a quella richiesta per la condanna per la quale, invece, la legge stabilisce l’assenza di ogni ragionevole dubbio.

Nel caso di specie, pertanto, è incomprensibile ed arbitraria l’apodittica conclusione alla quale il tribunale è pervenuto. Di conseguenza, l’ordinanza va annullata e gli atti trasmessi al tribunale di Ancona per una nuova e motivata valutazione del compendio probatorio.

P.Q.M.

ANNULLA con rinvio il provvedimento impugnato e DISPONE la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per nuovo esame.

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