Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe la Cooperativa Edilizia "P.V. srl’ ha chiesto il risarcimento del danno, ex art.2043 c.c., ad essa derivato per effetto delle illegittime delibere di Giunta Municipale n.3485 del 16 dicembre 1988 e di Consiglio Comunale n.17 del 24 febbraio 1989, di approvazione della graduatoria di assegnazione dei suoli alle cooperative ai sensi della legge n.167/62, annullate con sentenza del TAR Campania, III sez., n.195 del 20 gennaio 2009, in virtù delle quali la ricorrente era stata collocata al 5° posto della graduatoria (in luogo del 3° ad essa spettante) e, di conseguenza, non aveva potuto realizzare il programma di investimento del piano di edilizia economico popolare di S.Antonio Est, avviato con l’acquisto del lotto n.8.
Il danno patrimoniale subìto, in particolare, è stato quantificato dalla ricorrente nel valore del programma di investimento, pari ad euro 1.492,061,84 (comprensivi di rivalutazione ISTAT al 2007, cfr. pag.9 ric.intr,) cui andrebbe aggiunto quello subito per il deprezzamento del suolo "che a causa della sopravvenuta normativa paesaggistica ha perso la sua originaria edificabilità", il cui valore è quantificato in euro 242.475,55 (anch’esso comprensivo di rivalutazione ISTAT al 2007, come meglio precisato nella perizia tecnica di parte agli atti del Prof.Stranges).
L’amministrazione non si è costituita in giudizio e nella pubblica udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso non merita accoglimento.
Va premesso che la domanda di risarcimento danni è regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: grava pertanto sul danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (condotta, evento, nesso causale ed elemento psicologico).
In particolare,per quanto riguarda il risarcimento del danno cagionato da provvedimento amministrativo illegittimo, esso non è da intendersi quale conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale, richiedendo la positiva verifica – oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento- della sussistenza della colpa e del dolo dell’Amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 08 marzo 2011, n. 1342; Consiglio Stato, sez. V, 12 dicembre 2009, n. 7800).
A ciò va aggiunto che, nel caso in esame, trattandosi di danno conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo (alla stipulazione della convenzione, successiva all’inserimento della ricorrente nella graduatoria di assegnazione dei suoli alle cooperative ai sensi della legge n.167/62), pur in presenza di tutti i requisiti dell’illecito, il risarcimento è comunque subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l’aspirazione al provvedimento fosse destinata nel caso di specie ad esito favorevole e, quindi alla dimostrazione -ancorché fondata con il ricorso a presunzioni- della spettanza definitiva del bene collegato a tale interesse (Consiglio Stato, sez. V, 08 febbraio 2011, n. 854).
Ciò posto, il Collegio ritiene di poter prescindere dalla valutazione circa la sussistenza, nel caso in esame, degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria prevista dall’art.2043 c.c – così come individuati nel ricorso introduttivo e specificati nella memoria difensiva del 27.04.2011 che, con riferimento particolare al requisito della colpa, ha richiamato la pronunzia della Corte di Giustizia dell’U.E del 30.09.2010, causa C314/09- in quanto, sulla base dei criteri civilistici applicabili in materia, non appare sussistere nesso causale tra le delibere di G.M. n.3485/88 e di Consiglio Comunale n.17/89 ed il danno ingiusto asseritamente subìto da parte ricorrente, sia sotto l’aspetto della mancata edificazione del lotto n.8 che, a maggior ragione, sotto quello del deprezzamento del suolo per effetto dell’apposizione di vincolo di inedificabilità da parte del Ministero per i beni e le attività culturali del 14.12.1995 (con cui è stato approvato il PTP dell’Area del Vesuvio in Provincia di Napoli, con conseguente divieto di qualsiasi intervento edilizio nell’area in questione).
Il requisito del nesso causale tra condotta ed evento può, infatti, ritenersi sussistente quando la prima – nel caso in esame, costituita dal provvedimento illegittimo- costituisca "condicio sine qua non" del secondo, sub specie del danno ingiusto cagionato.
Nel caso in esame, invece – come evidenziato dalla stessa ricorrente- l’efficacia delle predette delibere è stata sospesa, dopo soli 4 mesi dalla ratifica della graduatoria, con ordinanza cautelare della III sez. del Tar di Napoli, del 9 maggio 1989. A seguito della pronuncia cautelare, il Comune di Torre del Greco ha quindi provveduto ad adottare le deliberazioni di G.M. n. 1732 del 7.11.1991 e del Consiglio n. 148 del 30.12.1991, con cui alla Cooperativa "P.V.", classificata al 3° posto in graduatoria, è stato attribuito il lotto n. 8, già di proprietà della cooperativa medesima, nell’ambito del piano di zona ex Lege 167/62 denominato "S.Antonio est", approvato con D.P.G.R. n. 10348 del 24.9.1980.
Tali provvedimenti costituiscono, ad avviso del Collegio, atti interruttivi del nesso causale rispetto al danno lamentato, ed a tal fine appare del tutto irrilevante che (come argomentato nella sentenza del TAR Campania, III sez., n.195 del 20 gennaio 2009, ai fini di motivare la permanenza dell’interesse al ricorso), essi non siano stati adottati "spontaneamente" bensì in esecuzione di un ordinanza cautelare del Giudice Amministrativo.
Ed infatti, a seguito della nuova formulazione della graduatoria e dell’assegnazione del lotto n.8, sussistevano le condizioni giuridiche affinchè potesse essere sottoscritta dalle parti la convenzione ex art. 35 L. 865/1971, la cui mancanza deve pertanto ritenersi – per quanto riguarda il periodo 1991/1995- causa diretta ed immediata della mancata realizzazione del progetto.
Quali siano state le cause di tale mancata sottoscrizione (se l’inerzia del Comune o di parte ricorrente) non è dato sapere: certo è che, con la riformulazione della graduatoria, parte ricorrente è stata posta nella condizione giuridica di attivarsi, anche con i mezzi giuridici previsti dall’ordinamento, per ottenere la sottoscrizione in oggetto e, quindi, la realizzazione dell’investimento edificatorio programmato. Al contrario, dagli atti di causa non emerge alcun elemento al fine di poter ritenere provato che, nel periodo in questione, parte ricorrente abbia intrapreso alcuna azione a tal fine.
In proposito, non può non rilevarsi – come emerge dalla memoria difensiva agli atti- che parte ricorrente si è attivata per sollecitare gli adempimenti dell’amministrazione solo a fa data dal 1996 (in epoca, peraltro, successiva alla apposizione del vincolo), con istanze presentate in data 3.6.1996, in data 20.9.1996 ed in data 18.10.1996, 24.10.1996, 27.2.1997, 31.7.1997, 24.9.1997, 15.6.1999, 6.12.2000 e 28.12.2000 e, da ultimo, in data 17.02.2005 e che comunque il TAR, pur nell’accertare l’illegittimità del silenzio tenuto dall’amministrazione sulle istanze presentate, non si è potuto esprimere sulla fondatezza della pretesa sostanziale alla sottoscrizione della convenzione da parte della Cooperativa, per non avere la stessa formulato la relativa domanda (vedi sentenza n.16137/2005, resa dalla III sezione del TAR Napoli).
Tuttavia, la richiesta risarcitoria oggetto del ricorso introduttivo è stata specificamente formulata con riferimento al danno derivante dai provvedimenti illegittimi del 1988 e del 1989, e non con riferimento al danno cagionato dal successivo comportamento omissivo tenuto dall’amministrazione. Né, sotto tale profilo, può valere ad integrare la domanda risarcitoria la suindicata memoria difensiva del 27.04.2011 (alla quale, in mancanza di instaurazione di contraddittorio con la controparte, anche in materia di diritti soggettivi, non può che essere riconosciuta la natura di mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame e non anche di ampliamento del "thema decidendum") che, oltre ad essere del tutto generica sul punto, comunque non è stata notificata all’amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 maggio 2010, n. 3367; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04 marzo 2005, n. 1608).
Tali considerazioni esimono il Collegio anche dal valutare se, per il periodo successivo al 1995, l’ adozione da parte del Ministero del decreto di apposizione del vincolo, costituisse o meno, per l’amministrazione comunale, "factum principis" idoneo ad esonerare l’amministrazione dal concludere la convenzione edificatoria di cui trattasi e, conseguentemente, ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva ed il danno identificato nel successivo deprezzamento del terreno.
Una differenziazione, invece, va effettuata con riferimento al precedente periodo, intercorrente tra la delibera del Consiglio Comunale n.17 del 24 febbraio 1989, di ratifica della prima graduatoria e la successiva delibera di rettifica e assegnazione del lotto n.8, n. 148 del 30.12.1991: infatti, pur potendosi in tal caso astrattamente ipotizzare un "danno da ritardo" per effetto del provvedimento illegittimamente adottato, successivamente annullato con sentenza del Tar del 2009, va evidenziato che nel ricorso introduttivo non ne sono stati menzionati gli elementi costitutivi né è stata formulata la relativa domanda (che, rispetto a quella proposta, costituisce domanda "nuova": cfr.Tribunale Nola, sez. II, 22 luglio 2010).
Di conseguenza, nel rispetto del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il Collegio non può pronunziarsi sul punto.
In conclusione, la domanda risarcitoria formulata con il ricorso introduttivo deve essere respinta..
Nulla per le spese, non essendosi l’amministrazione costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese, non essendosi l’amministrazione costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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