Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-05-2011, n. 19248

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1-2-2010 il Giudice di Pace di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di G. S., imputato del reato di cui all’art. 594 c.p., comma 1, rilevato che la querela era inammissibile, essendo stata presentata oltre il termine di legge.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, rilevando ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 124 c.p. la inosservanza della legge penale.

A riguardo evidenziava che il ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, risultava depositato in data 20 febbraio 2008, e pertanto doveva ritenersi proposto entro il termine di legge, essendo le dichiarazioni offensive di cui in rubrica risalenti al 23 novembre del 2007.

Per tali rilievi il Requirente chiedeva dunque l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso risulta dotato di fondamento.

Invero, come evidenziato dal PM ricorrente, il ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, è stato proposto innanzi al Giudice di Pace in data 20 febbraio del 2008, onde risulta rispettato il termine per presentare querela, secondo la disposizione enunciata dall’art. 124 c.p. applicabile nella specie.

Il termine, di mesi tre, decorre infatti dal momento in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato(v. in tal senso Cass. Sez. 5 – sentenza in data 8 novembre 2005, n. 40274,e in senso conforme, Sez. 5 – sentenza del 3 marzo 2008, n.9572 – RV. 232542).

In riferimento alla proposizione del ricorso innanzi al Giudice di pace presentato il 20 febbraio 2008, il termine,indicato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 22, non risultava superato, avendo la persona offesa riferito di essere stata ingiuriata in data 23 novembre 2007.

La Corte deve pertanto pronunziare,in accoglimento dell’impugnazione, stante la violazione di legge, rilevata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Palermo per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21834 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con ordinanza in data 5.5.2010 il tribunale di Frosinone, in sede di riesame del sequestro preventivo di valori mobiliari ed immobiliari, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4, disposto dal gip del predetto tribunale in data 14 e 16.4.2010 nei confronti di D.M.F., indagato, tra l’altro, per più delitti di usura, ed estorsione, il tribunale di Frosinone accoglieva in parte la richiesta dell’imputato disponendo la restituzione della somma complessiva di Euro 715.285,83, nonchè di determinati immobili, partitamente indicati, ritenendo la legittima provenienza dei valori di cui aveva disposto la restituzione.

Rigettava nel resto la richiesta di riesame, ritenendo che dei valori di cui manteneva il sequestro l’istante non aveva giustificato la provenienza e che gli stessi avevano un valore sproporzionato alla capacità reddituale dell’indagato. In proposito avvertivano i giudici del riesame che a partire dall’anno 2005 erano state registrate entrate per un ammontare di Euro 7.111.917,25 a fronte di redditi accertati e riconducibili anche al nucleo familiare dell’indagato ed alla società da lui amministrata di Euro 77.079,00. 2 – La restituzione veniva motivata dai giudici del riesame in base ad una duplice considerazione: da un lato, il prevenuto in epoca anteriore ai fatti di reato di cui era imputato aveva con una operazione di giro-conto versato con quattro assegni circolari tutti datati 23.12.2002 sul c/c in sequestro la somma di Euro 320.000, dall’altro sempre il prevenuto aveva ricevuto per successione ereditaria del proprio padre L. la somma di Euro 392.285,83, verosimilmente utilizzati per gli acquisti degli immobili di cui disponeva la restituzione.

3 – Ricorre per cassazione il P.M. presso il tribunale di Frosinone, deducendo l’illegittimità del provvedimento per le ragioni che seguono: il tribunale non aveva per nulla motivato sulla natura illecita dei valori trasmigrati da un conto all’altro, e sia pur in epoca anteriore ai fatti di reato contestati, ancora il giudice del riesame solo per presunzioni aveva potuto ricollegare l’acquisto degli immobili, peraltro avvenuta in epoca prossima alla attività delittuosa oggetto di contestazione, alle somme pervenute da fonte lecita,ed infine sempre il giudice del riesame non aveva motivato sul perchè la somma complessiva pervenuta in via ereditaria aveva ritenuto essere stata divisa tra l’indagato e il di lui fratello, e non anche tra un terzo erede di D.M.L..

4- D.M.F., D.M.A. e Z.I. il 12.5.2011 depositavano una memoria a sostegno delle determinazioni giudiziali, muovendo critiche al ragionamento del P.M. ricorrente: in punto di inammissibilità, da un lato, doversi limitare i motivi di ricorso avverso la misura cautelare reale a censure correlate solo a violazioni di legge, mentre nella specie il P.M. avrebbe mosso critiche alla insufficiente, carente motivazione del provvedimento cautelare in punto di infondatezza, dall’altro, perchè le disponibilità economiche più rilevanti risalivano in tempi anteriori a quelli correlati ai rati contestati, che la successione del padre L. si era divisa tra D.M.F. ed il fratello, per la rinunzia della madre dei due, perchè gli immobili di proprietà dell’imputato gli erano pervenuti iure ereditatis.

5 – Il ricorso non può accogliersi perchè infondato.

Devesi premettere che la confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.

(Sez. 1, 1.4/24.5.2010, Barilari, Rv 247205). Il provvedimento ablativo, come il sequestro prodromico, comunque deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all’art. 42 Cost., non può coinvolgere i beni nel loro complesso, ma, nell’indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore dei beni medesimi, proporzionato all’incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. Da cui discende che sia la confisca sia il sequestro disposto in vista di essa vanno limitati, in ipotesi di riferibilità della presunzione di provenienza illecita, al solo incremento di valore, alla sola quota ideale del bene che corrisponde a detto maggior valore. Occorre rilevare ancora che ai fini della confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, e dunque del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non occorre che sussista un nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato per cui si procede e non rileva la data d’acquisizione del bene: confisca e sequestro potendo cadere anche su beni acquistati o acquisiti prima della commissione del reato. Invero l’assetto normativo conferma che la confisca in esame costituisce una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all’affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla L. 32.5.1965, n. 575. 6 – Ora, nella specie, il ricorso si risolve in una critica diffusa sulla motivazione del provvedimento ablativo, di cui implicitamente riconosce la serietà, certo non incompatibile con la plausibilità del discorso contrapposto. Il ricorrente,infatti, non contesta il passaggio dei valori – Euro 320.000 – da un conto ad un altro sempre dell’indagato,acceso il primo in epoca di molto anteriore alla data dei commessi reati;, ha poi genericamente contestato che i rilevanti valori acquisiti per eredità dall’imputato dovevano essere ripartiti anche con la madre, non considerando per nulla la documentazione allegata costitutiva di una dichiarazione di rinuncia di quest’ultima. Il che, nel discorso giustificativo dei giudici della cautela, ha rappresentato la considerazione di una notevole somma di denaro – Euro 392.285,83 nella disponibilità lecita fin dal 1999 con possibilità quindi di reinvestimento e reimpiego.

Ne consegue che per essere circoscritto, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., il controllo della Corte di cassazione ai soli profili di violazione di legge, a fronte di una motivazione diffusa, con riferimento a specifiche circostanze di fatto deponenti per la provenienza lecita dei valori come dissequestrati, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del giudice di legittimità non può risolvesi in una anticipata decisione della questione di merito definitiva. Il riferimento a fonti concrete di arricchimento lecito, a più che plausibili entità di valori provenienti da fonti non inquinate, plausibilmente in sintonia con i valori dissequestrati, non consente di poter ritenere fondato il ricorso del P.M..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 16-06-2011, n. 3215 Amministrazione Pubblica

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ato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe la Cooperativa Edilizia "P.V. srl’ ha chiesto il risarcimento del danno, ex art.2043 c.c., ad essa derivato per effetto delle illegittime delibere di Giunta Municipale n.3485 del 16 dicembre 1988 e di Consiglio Comunale n.17 del 24 febbraio 1989, di approvazione della graduatoria di assegnazione dei suoli alle cooperative ai sensi della legge n.167/62, annullate con sentenza del TAR Campania, III sez., n.195 del 20 gennaio 2009, in virtù delle quali la ricorrente era stata collocata al 5° posto della graduatoria (in luogo del 3° ad essa spettante) e, di conseguenza, non aveva potuto realizzare il programma di investimento del piano di edilizia economico popolare di S.Antonio Est, avviato con l’acquisto del lotto n.8.

Il danno patrimoniale subìto, in particolare, è stato quantificato dalla ricorrente nel valore del programma di investimento, pari ad euro 1.492,061,84 (comprensivi di rivalutazione ISTAT al 2007, cfr. pag.9 ric.intr,) cui andrebbe aggiunto quello subito per il deprezzamento del suolo "che a causa della sopravvenuta normativa paesaggistica ha perso la sua originaria edificabilità", il cui valore è quantificato in euro 242.475,55 (anch’esso comprensivo di rivalutazione ISTAT al 2007, come meglio precisato nella perizia tecnica di parte agli atti del Prof.Stranges).

L’amministrazione non si è costituita in giudizio e nella pubblica udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

Va premesso che la domanda di risarcimento danni è regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: grava pertanto sul danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (condotta, evento, nesso causale ed elemento psicologico).

In particolare,per quanto riguarda il risarcimento del danno cagionato da provvedimento amministrativo illegittimo, esso non è da intendersi quale conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale, richiedendo la positiva verifica – oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento- della sussistenza della colpa e del dolo dell’Amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 08 marzo 2011, n. 1342; Consiglio Stato, sez. V, 12 dicembre 2009, n. 7800).

A ciò va aggiunto che, nel caso in esame, trattandosi di danno conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo (alla stipulazione della convenzione, successiva all’inserimento della ricorrente nella graduatoria di assegnazione dei suoli alle cooperative ai sensi della legge n.167/62), pur in presenza di tutti i requisiti dell’illecito, il risarcimento è comunque subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l’aspirazione al provvedimento fosse destinata nel caso di specie ad esito favorevole e, quindi alla dimostrazione -ancorché fondata con il ricorso a presunzioni- della spettanza definitiva del bene collegato a tale interesse (Consiglio Stato, sez. V, 08 febbraio 2011, n. 854).

Ciò posto, il Collegio ritiene di poter prescindere dalla valutazione circa la sussistenza, nel caso in esame, degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria prevista dall’art.2043 c.c – così come individuati nel ricorso introduttivo e specificati nella memoria difensiva del 27.04.2011 che, con riferimento particolare al requisito della colpa, ha richiamato la pronunzia della Corte di Giustizia dell’U.E del 30.09.2010, causa C314/09- in quanto, sulla base dei criteri civilistici applicabili in materia, non appare sussistere nesso causale tra le delibere di G.M. n.3485/88 e di Consiglio Comunale n.17/89 ed il danno ingiusto asseritamente subìto da parte ricorrente, sia sotto l’aspetto della mancata edificazione del lotto n.8 che, a maggior ragione, sotto quello del deprezzamento del suolo per effetto dell’apposizione di vincolo di inedificabilità da parte del Ministero per i beni e le attività culturali del 14.12.1995 (con cui è stato approvato il PTP dell’Area del Vesuvio in Provincia di Napoli, con conseguente divieto di qualsiasi intervento edilizio nell’area in questione).

Il requisito del nesso causale tra condotta ed evento può, infatti, ritenersi sussistente quando la prima – nel caso in esame, costituita dal provvedimento illegittimo- costituisca "condicio sine qua non" del secondo, sub specie del danno ingiusto cagionato.

Nel caso in esame, invece – come evidenziato dalla stessa ricorrente- l’efficacia delle predette delibere è stata sospesa, dopo soli 4 mesi dalla ratifica della graduatoria, con ordinanza cautelare della III sez. del Tar di Napoli, del 9 maggio 1989. A seguito della pronuncia cautelare, il Comune di Torre del Greco ha quindi provveduto ad adottare le deliberazioni di G.M. n. 1732 del 7.11.1991 e del Consiglio n. 148 del 30.12.1991, con cui alla Cooperativa "P.V.", classificata al 3° posto in graduatoria, è stato attribuito il lotto n. 8, già di proprietà della cooperativa medesima, nell’ambito del piano di zona ex Lege 167/62 denominato "S.Antonio est", approvato con D.P.G.R. n. 10348 del 24.9.1980.

Tali provvedimenti costituiscono, ad avviso del Collegio, atti interruttivi del nesso causale rispetto al danno lamentato, ed a tal fine appare del tutto irrilevante che (come argomentato nella sentenza del TAR Campania, III sez., n.195 del 20 gennaio 2009, ai fini di motivare la permanenza dell’interesse al ricorso), essi non siano stati adottati "spontaneamente" bensì in esecuzione di un ordinanza cautelare del Giudice Amministrativo.

Ed infatti, a seguito della nuova formulazione della graduatoria e dell’assegnazione del lotto n.8, sussistevano le condizioni giuridiche affinchè potesse essere sottoscritta dalle parti la convenzione ex art. 35 L. 865/1971, la cui mancanza deve pertanto ritenersi – per quanto riguarda il periodo 1991/1995- causa diretta ed immediata della mancata realizzazione del progetto.

Quali siano state le cause di tale mancata sottoscrizione (se l’inerzia del Comune o di parte ricorrente) non è dato sapere: certo è che, con la riformulazione della graduatoria, parte ricorrente è stata posta nella condizione giuridica di attivarsi, anche con i mezzi giuridici previsti dall’ordinamento, per ottenere la sottoscrizione in oggetto e, quindi, la realizzazione dell’investimento edificatorio programmato. Al contrario, dagli atti di causa non emerge alcun elemento al fine di poter ritenere provato che, nel periodo in questione, parte ricorrente abbia intrapreso alcuna azione a tal fine.

In proposito, non può non rilevarsi – come emerge dalla memoria difensiva agli atti- che parte ricorrente si è attivata per sollecitare gli adempimenti dell’amministrazione solo a fa data dal 1996 (in epoca, peraltro, successiva alla apposizione del vincolo), con istanze presentate in data 3.6.1996, in data 20.9.1996 ed in data 18.10.1996, 24.10.1996, 27.2.1997, 31.7.1997, 24.9.1997, 15.6.1999, 6.12.2000 e 28.12.2000 e, da ultimo, in data 17.02.2005 e che comunque il TAR, pur nell’accertare l’illegittimità del silenzio tenuto dall’amministrazione sulle istanze presentate, non si è potuto esprimere sulla fondatezza della pretesa sostanziale alla sottoscrizione della convenzione da parte della Cooperativa, per non avere la stessa formulato la relativa domanda (vedi sentenza n.16137/2005, resa dalla III sezione del TAR Napoli).

Tuttavia, la richiesta risarcitoria oggetto del ricorso introduttivo è stata specificamente formulata con riferimento al danno derivante dai provvedimenti illegittimi del 1988 e del 1989, e non con riferimento al danno cagionato dal successivo comportamento omissivo tenuto dall’amministrazione. Né, sotto tale profilo, può valere ad integrare la domanda risarcitoria la suindicata memoria difensiva del 27.04.2011 (alla quale, in mancanza di instaurazione di contraddittorio con la controparte, anche in materia di diritti soggettivi, non può che essere riconosciuta la natura di mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame e non anche di ampliamento del "thema decidendum") che, oltre ad essere del tutto generica sul punto, comunque non è stata notificata all’amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 maggio 2010, n. 3367; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04 marzo 2005, n. 1608).

Tali considerazioni esimono il Collegio anche dal valutare se, per il periodo successivo al 1995, l’ adozione da parte del Ministero del decreto di apposizione del vincolo, costituisse o meno, per l’amministrazione comunale, "factum principis" idoneo ad esonerare l’amministrazione dal concludere la convenzione edificatoria di cui trattasi e, conseguentemente, ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva ed il danno identificato nel successivo deprezzamento del terreno.

Una differenziazione, invece, va effettuata con riferimento al precedente periodo, intercorrente tra la delibera del Consiglio Comunale n.17 del 24 febbraio 1989, di ratifica della prima graduatoria e la successiva delibera di rettifica e assegnazione del lotto n.8, n. 148 del 30.12.1991: infatti, pur potendosi in tal caso astrattamente ipotizzare un "danno da ritardo" per effetto del provvedimento illegittimamente adottato, successivamente annullato con sentenza del Tar del 2009, va evidenziato che nel ricorso introduttivo non ne sono stati menzionati gli elementi costitutivi né è stata formulata la relativa domanda (che, rispetto a quella proposta, costituisce domanda "nuova": cfr.Tribunale Nola, sez. II, 22 luglio 2010).

Di conseguenza, nel rispetto del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il Collegio non può pronunziarsi sul punto.

In conclusione, la domanda risarcitoria formulata con il ricorso introduttivo deve essere respinta..

Nulla per le spese, non essendosi l’amministrazione costituita in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese, non essendosi l’amministrazione costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-07-2011, n. 4033 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con decreto n.6330 depositato in data 31.8.2010 la quinta Sezione di questo Consiglio di Stato dichiarava la perenzione del ricorso proposto dalla signora N. L. G. recante il numero 2972 del 2000 in quanto "nel termine e nel modo previsti dal citato art.9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n.205 non è stata presentata domanda di fissazione di udienza" a seguito di avviso di perenzione ultraquinquennale datato 6.11.2009.

Considerato che come dall’atto di opposizione ex art. 26 della legge n.1034 del 1971 risulta invece il deposito di una nuova domanda di fissazione di udienza avvenuta secondo le prescrizioni della normativa sopradetta in data 29.4.2010.

Ritenuto pertanto di accogliere l’opposizione al decreto di perenzione ordinando la reiscrizione a ruolo della causa e fissando la data di udienza al 13.12.2011.

Ritenuto di compensare spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

pronunciando sull’opposizione come in epigrafe proposta, la accoglie e per l’effetto ordina la reiscrizione della causa a ruolo fissando l’udienza del 13.12. 2011.

Spese compensate.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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