Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21824

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 22/4/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 23/10/2006, appellata da D.T.S. ritenuta colpevole di truffa per aver inviato, nella sua qualità di titolare di agenzia di servizi turistici, varie coppie di clienti, presso il Camping (OMISSIS), inducendo in errore il titolare, affermando che avrebbe pagato essa stessa il corrispettivo dei servizi offerti ai clienti, senza mai effettuare alcuno pagamento.

Veniva, pertanto, condannata alla pena di mesi quattro di reclusione e Euro 51,00 di multa oltre risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata deducendo i seguenti motivi:

1) estinzione del reato per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa;

2) erronea emissione del decreto di irreperibilità dell’imputata in mancanza di ricerche previste dall’art. 159 c.p.p.;

3) mancanza dei presupposti soggettivi e oggettive del reato ascrittole.
Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in mancanza di altri motivi di ricorso in quanto è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell’art. 648 c.p.p., comma 2, non sia stata "pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso" (cfr. per il caso di inammissibilità del ricorso Sez. 5^, Sentenza n. 10637 del 15/02/2002 Cc. (dep. 14/03/2002 ) Rv. 221498).

Va, quindi, dichiarata l’estinzione del reato per la remissione di querela ritualmente espressa (in data 4.6.2010) ed accettata (in data 25.11.2010).

La sentenza deve essere, quindi, annullata per estinzione del reato a seguito di remissione di querela.

L’imputata deve essere condannato ex lege al pagamento delle spese del processo.

A seguito di tale declaratoria non possono essere qui esaminate le questioni afferenti alle statuizioni civili.

Questa Corte ha infatti già ritenuto, con giurisprudenza che merita condivisione, che in caso di estinzione del reato, il dovere del giudice di decidere solo le disposizioni e i capi della sentenza che concernono gli interessi civili non può trovare applicazione allorchè la causa estintiva dipenda dall’intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato, in quanto la ratio dell’art. 578 c.p.p. è quella che cause estintive del reato, ma indipendenti dalla volontà della parte, possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado (Sez. 1^, Sentenza n. 42994 del 07/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008) Rv. 241827; Cass. 6^, 6 febbraio 2004, Rv.

229400).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per remissione della querela; condanna la ricorrente D.T. S. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-05-2011) 14-06-2011, n. 23787 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 7 ottobre 2009, il Tribunale di Bologna ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia l’11 settembre 2010, con la quale era stata respinta la richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di K.E. in ordine al reato di cui all’art. 640 c.p., comma 2, n. 2 bis in riferimento all’art. 61 c.p., n. 5, disponendo la misura predetta.

Propone ricorso per cassazione l’indagata la quale sottolinea come, alla luce delle modalità dei fatti e del relativo buon comportamento anche processuale non siano ravvisabili specifiche esigenze di cautela. Si contrastano, al riguardo, i singoli elementi di valutazione sfavorevole posti in luce nel provvedimento impugnato e si sottolinea come risulti incongrua la motivazione, nella parte in cui esclude l’adeguatezza di una misura gradata a fronteggiare le esigenze cautelari. Con successiva memoria l’imputata ha fatto presente che la condanna intervenuta in primo grado è passata in giudicato in quanto non è stata proposta impugnazione.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto i motivi proposti non si riflettono in alcun modo su vizi deducibili in sede di legittimità, giacchè coinvolgono esclusivamente profili di merito.

Per di più su aspetti tutti puntualmente esaminati dai giudici a quibus che hanno provveduto ad una più che esauriente disamina, tanto in ordine ala natura ed alla gravità dei fatti, alla loro non estemporaneità ed alla reiterazione delle condotte, che in riferimento alle specifiche e gravi esigenze di cautela che hanno giustificato la decisione adottata in sede di impugnazione de libertate.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-05-2011) 30-06-2011, n. 25776

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26 febbraio 2010, la Corte d’Appello di Milano, 4A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da L.A., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione del propulsore mat. (OMISSIS), provento di furto denunciato il 2.6.2003, montato su ciclomotore MBK Booster e di falsificazione del certificato di conformità, fatti accertati in (OMISSIS) e condannato, ritenuta l’ipotesi lieve di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di dieci mesi di reclusione ed Euro 240 di multa.

La Corte territoriale nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta dell’accertata disponibilità del veicolo, delle dichiarazioni di C.L. (che aveva indicato l’imputato come la persona che aveva provveduto alla sostituzione del motore), dell’assenza di giustificazioni alternative da parte di L., peraltro gravato da precedenti penali compatibili.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – per insufficiente motivazione sulla colpevolezza, fondata sul suo curriculum criminale e sul silenzio serbato in relazione ai fatti, senza tenere conto che egli ha avuto conoscenza del procedimento solo con l’avviso di deposito della sentenza di appello e che il sequestro del certificato di conformità era avvenuto in sua assenza;

illogicità della motivazione sulla sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) di entrambi i reati, perchè le dichiarazioni della coimputata C. non hanno trovato alcun riscontro e non si è proceduto alla verifica della sua attendibilità, non avendo alcun valore probatorio la presenza dell’imputato alla guida del motorino, in compagnia della proprietaria.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè i giudici di merito hanno tratto il convincimento della responsabilità innanzi tutto dall’obiettiva constatazione che al momento del controllo era proprio l’imputato alla guida del ciclomotore, ed inoltre dalle dichiarazioni della fidanzata, C.L. (intestataria del veicolo), che lo ha indicato come la persona che aveva provveduto a montare il propulsore (risultato di provenienza furtiva) dopo che quello originale si era "fuso". 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dell’imputata in procedimento connesso sulla scorta delle stesse ammissioni del ricorrente, il quale con l’atto di appello aveva ammesso di utilizzare quotidianamente il mezzo. Tale parte della motivazione non è stata oggetto di critica e quindi resiste come valido argomento a sostegno della decisione adottata in punto di attendibilità della C., per la parte in cui ha indicato L. come la persona che curò la sostituzione del propulsore.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-07-2011, n. 6544

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino iracheno, in data 1 dicembre 2009 ha presentato in Italia domanda diretta al riconoscimento della protezione internazionale.

L’Amministrazione ha verificato – attraverso il riscontro delle impronte digitali nel sistema EURODAC – che lo stesso ricorrente aveva presentato analoga istanza in Grecia in data 9 ottobre 2009; l’Unità Dublino – ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – ha inviato alla Grecia in data 21 aprile 2009 la richiesta di presa in carico ai sensi dell’art. 10.1 del Reg. n. 343/3003.

Rilevata l’accettazione implicita della Grecia, in base all’art. 18.7 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino, ritenendo la Grecia un paese terzo sicuro e non ravvisando motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento Dublino II, con provvedimento dell’8 giugno 2010, notificato il 17 giugno 2010, ha disposto il trasferimento in Grecia del ricorrente per la disamina della sua domanda di protezione.

Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2 del Reg. CE n. 343/03.

La censura è fondata.

L’Amministrazione, infatti, nel provvedimento impugnato si è limitata ad affermare che la Grecia è un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino), non tenendo conto della notoria situazione in cui versano i richiedenti protezione internazionale in Grecia.

Il Collegio ha più volte richiamato nella propria giurisprudenza in materia i documenti dell’UNCHR di raccomandazioni del dicembre 2009, del 15 aprile 2008, ed, in precedenza, del 9 luglio 2007 con i quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei ed ha raccomandato espressamente ai Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso, raccomandando, invece, "l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso".

Sebbene la Grecia abbia successivamente ratificato e recepito sia la "Direttiva procedure (2005/85/CE) l’11/7/08, la "Direttiva qualifiche" (2004/83/CE) il 30/7/07 e la "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE) il 13/11/07 e dal luglio del 2008 non applichi più il diniego automatico alle procedure d’asilo cosiddette "interrotte", la situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia è soltanto migliorata ma non è ancora equiparabile a quella esistente negli altri paesi europei come emerge chiaramente dalla disamina della raccomandazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del dicembre 2009 (successiva al recepimento delle direttive comunitarie) con la quale l’Alto Commissariato ha dichiarato di "continuare ad opporsi ai trasferimenti verso la Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II" in considerazione dei problemi osservati nella procedura di asilo greca, che le stesse Autorità greche riconoscono".

Infatti, l’adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco, non comporta automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo, attestati da organismi internazionali quali l’Alto Commissario Onu per i Rifugiati anche di recente; la criticità del cosiddetto "Sistema Dublino" è notoria in quanto denunciata non soltanto da organizzazioni quali Amnesty International ma anche dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Hammarberg dinanzi alla Corte di Strasburgo nell’udienza tenutasi a settembre 2010 sul ricorso riguardante un richiedente asilo afgano rinviato in Grecia dal Belgio (caso M.S.S. c/ Belgio e Grecia) conclusosi poi con la sentenza del 21 gennaio 2011 che ha condannato il Belgio e la Grecia per la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

Risulta al Collegio, che il Commissario del Consiglio d’Europa, dopo aver effettuato visite in Grecia dall’8 al 10 dicembre 2008 e dall’8 al 10 febbraio 2010, e dopo aver regolarmente monitorato la situazione nel paese, – pur apprezzando lo sforzo del governo greco per modificare il sistema di tutela dei rifugiati e porre rimedio alle sue gravi carenze strutturali -, ha osservato che le attuali disposizioni legislative e le prassi seguite in Grecia in materia di asilo non sono conformi alle norme internazionali ed europee in materia di garanzia dei diritti umani, in quanto i richiedenti asilo continuano ad affrontare enormi difficoltà in Grecia per avere accesso alla procedura di domanda di asilo e non godono sempre delle garanzie basilari, quali l’assistenza di un interprete e la consulenza legale. Inoltre, le vie di ricorso di cui dispongono attualmente per contestare il rifiuto della domanda di asilo non possono essere considerate effettive ed i richiedenti asilo trasferiti verso la Grecia rischiano di essere rinviati verso paesi pericolosi per la loro incolumità, mentre le condizioni di accoglienza in Grecia sono lungi dall’essere soddisfacenti.

Lo stesso Commissario ha rilevato la criticità del Regolamento Dublino II, in quanto la sua applicazione ha come conseguenza che alcuni paesi devono trattare un numero di domande di asilo che supera le loro capacità ed ha prospettato la possibilità alla Commissione europea di istituire un meccanismo volto a sospendere i trasferimenti e ad alleviare sul breve periodo i problemi degli Stati particolarmente sollecitati ai sensi del Regolamento di Dublino.

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha così accolto il ricorso proposto dal cittadino afgano ed ha condannato sia il Belgio che la Grecia per violazione dell’art. 3 (divieto di trattamento inumano e degradante) e dell’art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

La Corte ha ritenuto lo Stato Greco responsabile della violazione delle suddette disposizioni, poiché i richiedenti asilo in quello Stato non trovano adeguata tutela nell’accesso alle misure di protezione internazionale e sono sottoposti a trattamenti degradanti per la dignità umana; lo Stato Belga è stato ritenuto anch’esso responsabile per aver trasferito il cittadino afgano in applicazione del Regolamento Dublino II, pur essendo edotto della situazione nella quale versano i richiedenti asilo in quello Stato.

Risulta quindi al Collegio, che dopo l’udienza dinanzi alla Corte di Strasburgo relativa al caso M.S.S./Belgio e Grecia alcuni Paesi membri abbiano sospeso i trasferimenti in Grecia dei richiedenti asilo applicando la clausola di sovranità (il Belgio dal 10 ottobre 2010, la Norvegia dal 15 ottobre 2010, la Gran Bretagna dal 17 settembre 2010, l’Olanda dagli inizi di ottobre; la Germania per un anno).

Alla stregua di questi presupposti ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia viziato per difetto di istruttoria – in relazione alla reale situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia anche dopo il recepimento delle direttive comunitarie – sia per carenza di motivazione, in quanto il mancato ricorso alla clausola di sovranità di cui all’art. 3.2 del Reg. CE 343/03 non appare adeguatamente giustificato tenuto conto di quanto rappresentato da tempo da parte di organismi internazioni quali l’UNCHR e poi rilevato dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza del 21 gennaio 2011 che – benché adottata in data successiva al provvedimento impugnato – si limita a fotografare una situazione di fatto esistente da molto tempo prima.

Il ricorso deve essere pertanto accolto ed il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.