T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 23-03-2011, n. 140 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12 luglio 1996 e depositato il 7 agosto successivo il Sig. P.R. ha impugnato il provvedimento prot. n. 089914/14036 del 6 maggio 1996 del Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria- Ufficio Centrale del personale – di reiezione della domanda di inquadramento nel ruolo degli ispettori; il provvedimento di immissione del medesimo nel ruolo dei sovrintendenti, nel punto in cui dispone l’inquadramento dalla data dell’1.09.1995 anzicchè dalla data di entrata in vigore della legge 200/1995, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

L’interessato, dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia -Corpo Polizia Penitenziaria, con la qualifica di vice sovrintendente – ufficiale di Polizia giudiziaria, riferisce di aver proposto, in data 29.03.1996 domanda di inquadramento, a far data dall’1.09.1995 nel ruolo degli ispettori e che con nota del 6 maggio 1996 l’ufficio promozioni del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha rigettato la predetta domanda ritenendo che a norma dell’art. 7, comma IV, della legge n. 200 del 1995 l’interessato era già inquadrato nella qualifica di UPG.

Avverso i provvedimenti innanzi citati è insorto il sig. P. che ha affidato il ricorso ai seguenti motivi.

1) violazione dell’art. 3 legge 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione;

2) violazione art. 7, comma 4 e art.8, comma 1, lett. d della legge n. 200 del 1995;

3) violazione artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento;

4) violazione artt. 7 e 8 d.lvo. n. 200 sotto altro profilo.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato documentazione e prodotto memoria per contrastare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata introitata per essere decisa.
Motivi della decisione

Il ricorso, a giudizio di questo Tribunale, è privo di fondamento e deve pertanto essere respinto.

Il ricorrente, appartenente al corpo della Polizia Penitenziaria, sostanzialmente ritiene che, a far data dall’assunzione nella qualifica di UPG, avrebbe dovuto essere inquadrato nel ruolo corrispondente alle mansioni svolte, ovvero nel ruolo dei sovraintendenti, e di aver poi diritto a transitare nel ruolo degli ispettori.

L’assunto è privo di fondamento atteso che in base al combinato disposto degli artt. 14, comma 1 lett.c, punto 3 della legge n. 395/1990 e 68, comma 5 del D.lvo n. 443/1992, il diritto all’inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti spettava esclusivamente a coloro che rivestivano la qualifica di U.P.G. alla data dell’11.01.1991 (data di entrata in vigore della legge n. 395/1990), sicchè il ricorrente, avendo ottenuto la qualifica di UPG, ai sensi dell’art. 5 del d.lvo n. 200/1995, non poteva che essere inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti e nella rispettiva qualifica a norma dei commi 2, 3, e 4 del citato articolo.

Anche la richiesta del ricorrente, poi, di essere inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell’art. 8 del d.lvo n. 200/1995 è priva di fondamento, in quanto la invocata norma ha previsto l’inquadramento nel ruolo degli ispettori solo per i dipendenti appartenenti al ruolo dei sovrintendenti alla data del 1° settembre 1995, mentre il ricorrente a quella stessa data era inquadrato nel ruolo degli assistenti capo con la qualifica di UPG.

Va poi soggiunto che la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire, con argomentazioni che questo Collegio condivide, che la nuova disciplina di riordino delle carriere del corpo della polizia penitenziaria ha inteso procedere alla risistemazione dei ruoli, tenendo conto dell’esistente e delle posizioni in fieri e attribuendo, in via di prima applicazione, nell’ambito di scelte di carattere discrezionale del legislatore, benefici di cui anche il ricorrente si è giovato.

Ma ha, altresì, fissato delle norme a regime, quale quella contenuta nel IV comma dell’art. 8 del d.lvo n. 200/1995, che non rientrano nella salvaguardia delle posizioni in fieri di cui all’art. 10 del medesimo decreto e di cui non può fruire chi non risulti in possesso dei requisiti richiesti, ed ha ancora chiarito che il beneficio di cui all’art. 8 citato non può ritenersi applicabile ai vice ispettore promossi alla qualifica di ispettori a norma dell’art. 29 del d.lvo n. 443/1992.

In conclusione, quindi, il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2011, n. 14726 trasferimento di azienda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Bari il lavoratore in epigrafe, esponeva di essere stato assunto, negli anni 80 come operaio irriguo presso la distinta ed autonoma struttura per i servizi irrigui della Regione Puglia creata, con Delib. GR n. 2351 del 1986, in attesa dell’affidamento di detti servizi ai Consorzi di Bonifica.

Precisava, poi, il ricorrente di essere stato, negli ultimi mesi dell’anno 1993, licenziato e di aver ripreso servizio nel maggio del 1994 fino al successivo mese di luglio, epoca nella quale era passato alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia a cui erano stati affidati i predetti servizi irrigui.

Tanto premesso il lavoratore chiedeva dichiararsi sul presupposto della natura privatistica del rapporto di lavoro e del superamento del termine di 181 giornate lavorative per anno ex c.c.n.l. operai agricoli, e, quindi, della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Regione Puglia con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno con condanna emessa, in base all’art. 2112 c.c., anche nei confronti del predetto Consorzio.

L’adito giudice respingeva la domanda e la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Bari.

La Corte territoriale, affermata la propria giurisdizione, riteneva, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte, di confermare la reiezione della domanda del lavoratore sul rilievo fondante dell’inapplicabilità, ai contratti di lavoro a termine stipulati con la Regione Puglia, della disciplina di cui alle L. n. 230 del 1962 e L. n. 457 del 1972 dovendosi escludere la configurabilità di un’ipotesi di costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato in deroga alla regola generale, sancita dall’art. 97 Cost., della necessità del pubblico concorso.

Avverso questa sentenza il lavoratore ricorre in cassazione sulla base di sette articolate censure.

Resiste con controricorso il Consorzio in epigrafe.

La Regione intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. in relazione alla L. 22 maggio 1971, n. 349, art. 41, reitera l’eccezione d’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla Regione Puglia prospetta, ex art. 366 bis c.p.c., che ai sensi del denunciato art. 41 dello Statuto regionale la costituzione in un giudizio di appello del presidente della Giunta Regionale deve ai pena d’inammissibilità essere previamente autorizzata dalla giunta regionale e senza possibilità di successiva sanatoria come ritenuto dalla Corte di Appello.

La censura è inammissibile.

Infatti difetta l’interesse dell’attuale ricorrente alla dichiarazione d’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla Regione Puglia essendo stato questo respinto dalla Corte del merito.

Nè su tale rigetto vi è impugnazione della parte interessata.

Con la seconda critica il ricorrente, allegando violazione degli artt. 112, 416 e 420 c.p.c. nonchè della L. n.457 del 1972, art. 8 e dell’art. 17 del CCNL per gli operai agricoli ed errata applicazione dell’art. 97 Cost., pone vari quesiti di diritto, con i quali prospetta che: 1. avendo egli sostenuto, in primo grado, di essere stato assunto con contratto privatistico a tempo indeterminato non poteva la Corte ritenere che egli era stato assunto come operaio avventizio in difformità alla documentazione prodotta (libretto di lavoro) ed in mancanza di contestazione da parte della Regione Puglia in primo grado che ebbe a costituirsi tardivamente; 2. essendo egli stato assunto con contratto privatistico senza prefissione del termine da parte di struttura imprenditoriale autonoma distinta dalla Regione Puglia non può nei suoi confronti operare il divieto di assunzioni a tempo indeterminato di pubblici impiegati regionali; 3. non essendo il suo rapporto di lavoro occasionale ed essendo qualificato dalla L.R. n. 15 del 1994 come di natura privatistica va ritenuta l’esistenza di una deroga normativa al principio della configurabilità del rapporto di pubblico impiego in quanto si svincola dall’ inserimento nella struttura istituzionale dell’ente come statuito dalle Sezioni Unite del 14 maggio 1998 n. 4876 e del 15 ottobre 2002 n. 14614, non determinandosi alcun contrasto con il principio di cui all’art. 97 Cost..

La critica non può trovare ingresso in questa sede.

In proposito mette conto, innanzitutto, rilevare che la questione della assunta non contestazione da parte della Regione Puglia della natura non avventizia del rapporto di lavoro deve considerarsi, non risultando trattata nella sentenza impugnata e non essendo stata allegata la relativa deduzione dinanzi al giudice di appello, nuova in quanto sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità e, quindi, come tale è inammissibile.

Del resto, e vale la pena di sottolinearlo, il giudice di primo grado, come riportato nello svolgimento del processo della sentenza impugnata, aveva ritenuto che nessun riscontro provava la natura del rapporto a tempo indeterminato. Sicchè a fronte di tale decisum l’attuale ricorrente, per correttamente investire questa Corte della questione della non contestazione della natura del rapporto di lavoro, doveva allegare di aver devoluto ed, in coerenza con il principio di autosufficienza, in quali termini, la questione al giudice di appello. Tuttavia, come rilevato, tale specificazione manca del tutto.

Per di più non può sottacersi che una chiara e ripetuta affermazione dell’assunzione a tempo indeterminato di un elevato numero di operai in un contesto procedurale finalizzato a ricoprire posti in organico ed a stabilizzare in via definitiva detto personale presso la Pubblica Amministrazione, avrebbe potuto legittimare da parte di detta Amministrazione una prova, sia pure indiretta, di una violazione dell’art. 97 Cost..

Devesi poi, osservare che l’affermata natura avventizia del rapporto di lavoro dedotto in giudizio costituisce accertamento di fatto come tale non suscettibile di sindacato di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione che, nella censura in esame, non è dedotto.

A tanto aggiungasi che il richiamo alla documentazione prodotta, a supporto della censurata non correttezza della ritenuta natura a tempo determinato del rapporto di lavoro in questione, sconta la mancata trascrizione nel ricorso, in violazione del detto principio di autosufficienza, del contenuto di tale documentazione.

Risultando intangibile la sentenza impugnata circa l’accertamento della natura temporanea dell’assunzione del ricorrente quale operaio stagionale, rimane travolta l’ulteriore critica, di cui ai precedenti n. 2 e 3, che si fonda sul diverso presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., in relazione al CCNL 7 novembre 1991 per gli operai agricoli e florovivaisti e violazione della L.R. n. 21 del 1994, art. 21 – nonchè contraddittorietà della motivazione (travisamento dei fatti).

Formula il ricorrente conseguentemente i seguenti quesiti di diritto:.se nel rito del lavoro debba considerarsi inammissibile per tardività la pretesa applicabilità, formulata per la prima volta oltre i termini di cui agli artt. 4141-416 dal convenuto, di un CCNL- nella specie per gli operai forestali, in contrasto con quanto pacificamente risultante dagli atti, che attestano, invece, l’applicabilità di un CCNL – nella specie quello per gli operai agricoli e florovivaisti"; 2. "se sia inficiata da difetto di motivazione per travisamento, la sentenza della Corte di Appello che, per sostenere l’applicabilità agli operai irrigui del CCNL previsto per i lavori idraulico-forestali, si sia fondata, richiamandola espressamente come base del proprio apparato argomentativo, sulla Delib. Giunta regionale 24 marzo 1992, n. 1054 che era stata – per converso – annullata dalla commissione di Governo proprio per la espressa ragione della erroneità di tale affermazione regionale".

Il motivo è infondato.

Mette conto, in primo luogo, rilevare che la prospettata tardivita della costituzione in primo grado del convenuto e, quindi, della assunta conseguente decadenza dalla eccezione dell’inapplicabilità del CCNL invocato dall’attore, è solo asserita e non è suffragata, nel rispetto del richiamato principio di autosufficienza, da alcuna specifica allegazione concernente il mancato rispetto del termine di costituzione.

A tante aggiungasi che, comunque, anche siffatta questione, non essendo trattate nella sentenza impugnata e non essendone specificata la deduzione in appello, va reputata come sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità ed è quindi inammissibile.

Circa, poi, l’assunto travisamento dei fatti, che poggia sul rilievo secondo il quale la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che la Delib. 24 marzo 1992, n. 1054 era stata annullata dalla commissione di Governo proprio per l’affermata applicabilità agli operai irrigui del CCNL previsto per i lavori idraulico-forestali, è sufficiente rimarcare che la censura, per come articolata, non consente alcun sindacato di legittimità. Infatti il ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza, non riporta il testo del provvedimento di annullamento.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 457 del 1972, art. 8, art. 17 del CCNL (1990-1993) per gli operai agricoli e florovivaisti, L.R. n. 26 del 1984, art. 19, L.R. n. 13 del 1988, art. 5, L.R. n. 22 del 1990, art. 47 e L.R. Pugliese n. 21 del 1994, art. 21 nonchè vizio di motivazione in ordine ad elementi allegati e elementi istruttori acquisiti.

Pone il ricorrente, conseguentemente, vari quesiti con i quali, rispettivamente chiede: 1.se il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti sia applicabile al caso di specie; 2.se conseguentemente spetti la corresponsione del trattamento salariale per tutti dodici mesi dell’anno; 3. se la Corte del merito non tenendo conto dei documenti allegati nonchè delle dichiarazioni testimoniali del teste T.F. – richiamati ai fini dell’applicabilità del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed al fine della qualificazione del rapporto come a tempo indeterminato – sia incorsa nel vizio di parziale difetto di motivazione; 4. se la Corte di Appello sia incorsa nel vizio di contraddittorietà della motivazione rispetto alle indicate emergenze istruttorie e rispetto ai principi sanciti da Cass. sez.un. nn. 4876/98 e 14614/2002 "finendo per ritenere del tutto erroneamente di poter parificare la situazione del ricorrente (operaio assunto senza prefissione di termine e rimasto in servizio a tempo indeterminato) alla diversa situazione degli operai (meramente occasionali e saltuari assunti espressamente per brevi periodi, di cui si erano occupate le sentenza di cod. Suprema corte nn. 4461/04, 5517/04 tutte richiamate e parafrasate".

Il motivo è infondato.

Occorre esaminare preliminarmente il dedotto vizio di motivazione in quanto questo investe l’accertamento di fatto concernente l’applicabilità di un diverso contratto – ossìa quello per i forestali- e l’assunzione del ricorrente come avventizio.

Orbene il ricorrente pur richiamando una molteplicità di documenti vari (circolari, accordi sindacali, lettera di assunzione, note della Regione, ecc..)(omette del tutto, in violazione del più volte citato principio di autosufficienza, di trascriverne nel ricorso il relativo testo, nè, per alcuni di essi, precisa se siano stati ritualmente prodotti nel giudizio di merino.

Tanto impedisce qualsiasi sindacato in merito dedotto vizio di motivazione.

Nè là- deposizioni testimoniali possono essere, in relazione a quanto trascritto nel ricorso, considerate decisive ai fini di cui trattasi atteso che le stesse non sono riferibili in modo specifico alla posizione del ricorrente.

Tanto comporta che, anche sotto il profilo in esame, la sentenza rimane intangibile per quanto attiene l’accertata assunzione del ricorrente quale operaio avventizio e l’applicabilità del contratto collettivo degli operai forestali.

Ciò determina, altresì, l’infondatezza delle ulteriori critiche movendo ì relativi questi dal diverso presupposto che, nella specie, trova applicazione il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e non si tratta di assunzione a tempo determinato.

Con la quinta censura il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., articola tre quesiti di diritto con i quali chiede se la Corte del merito sia incorsa nella violazione del denunciato art. 112 avendo omesso di valutare la prospettazione difensiva, secondo la quale costituendo il servizio irriguo – di cui alla Delib. n. 23551 del 1986 – una organizzazione di carattere imprenditoriale, del tutto distinta dalla organizzazione pubblicistica della Regione Puglia, sia da parificare alle aziende autonome e se conseguentemente i rapporti di lavoro instaurati con tale organizzazione devono essere assoggettati, per tale sola ragione, alla disciplina comune prevista per i lavoratori agricoli di cui al CCNL 7 novembre 1991 per gli operai agricoli ed alla Legge Nazionale n. 457 del 1972, art. 8.

La censura è infondata.

Non risulta, infatti, che la questione, concernente siffatta prospettazione – e nei termini in cui è stata dedotta con la censura in esame-, sia stata devoluta al giudice di appello con specifico motivo d’impugnazione. Nè il ricorrente allega gli estremi esatti in cui detta argomentazione è stata sottoposta al giudice di secondo grado.

Ciò premesso, ragioni di nomofilachia giustificano l’assunto che – come affermato in una fattispecie analoga a quella ora scrutinata-in tema di assunzioni temporanee alle dipendenze della P.A. con inserimento nella organizzazione pubblicistica dell’ente, trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche per i rapporti di lavoro private, avendo riguardo all’art. 97 Cost. non alla natura giuridica del rapporto, ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente per casi particolari (così in motivazione Cass. 17 maggio 2006 n. 11533).

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 457 del 1972, art. 8, comma 3, in relazione al CCNL 7 novembre 1991 per gli operai agricoli e florovivaisti. Sostiene, formulando il relativo quesito di diritto, che applicandosi il CCNL denunciato e trattandosi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento intimato ad esso ricorrente nel 1993 è illegittimo perchè non sonetto da motivi e cause previsti dalla legge, così come stabilito da Cass. n. 11487 del 1992 secondo la quale il completamento dell’opera cui era addetto il lavoratore assunto a tempo indeterminato costituisce giustificato motivo oggettivo solo ove ne sia anche impossibile una diversa utilizzazione.

Il motivo non merita accoglimento.

Infatti la critica muove dal presupposto che si tratti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre tanto è, in ragione delle considerazioni innanzi svolte, escluso dalla sentenza impugnata la quale, come rilevato, è rimasta intangibile in punto di accertata natura temporanea del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e d’inapplicabilità del denunciato CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.

Con la settima censura il ricorrente, allegando violazione dell’art. 2112 cc., chiede, ex art. 366 bis c.p.c., se va riconosciuto il vincolo di solidarietà, ex art. 2112 c.c., tra Regione Puglia e Consorzio di bonifica Terre d’Apulia – per avvenuto trapasso di azienda, con ì medesimi beni organizzati e il medesimo personale, ed in attuazione della L.R. n. 15 del 1994 -, anche relativamente ai crediti da lui vantati nei confronti della Regione e riferiti ad epoca antecedente al predetto trapasso di gestione.

La censura deve ritenersi assorbita risultando infondati i motivi di ricorso che precedono (Cfr. per analogo assorbimento di simili questioni sulla base delle ragioni fondanti la presente decisione:

Cass. 17 maggio 2006 n 11533 cit.).

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti della parte resistente.

Nulla si deve disporre riguardo alla parte rimasta intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore della parte resistente in Euro 2040, 00 di cui Euro 2000,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla per le spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte rimasta intimata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 02-05-2011, n. 16807 Stupefacenti attività illecita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

elehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

K.E.H., cittadino marocchino, ha scontato dal 30.3.2005 al 10.12.2008 la pena determinata dal provvedimento di cumulo della Procura Generale di Bari in data 10.12.2008 risultante da condanne per estorsione, ricettazione e violazione della legge stupefacenti, reati commessi tra il (OMISSIS).

Restava da eseguire la misura di sicurezza dell’espulsione, applicata con una delle sentenze comprese nel suddetto cumulo, e il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, con provvedimento in data 12.11.2009, ritenuto che permanesse la pericolosità sociale del predetto, ne ha disposto l’espulsione.

Proponeva appello K.E.H. avverso il suddetto provvedimento e il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 4.6.2010, rigettava l’impugnazione con la seguente motivazione.

Risultava che l’appellante, dopo aver scontato la pena di cui al suddetto provvedimento di cumulo pene, era stato sottoposto a custodia cautelare con ordinanza del GIP del Tribunale di Bari in data 10.9.2007 per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commesso dal (OMISSIS), e successivamente era stato condannato in primo grado per detto delitto alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione. Dalla sentenza del Tribunale di Bari – contro la quale era stato proposto appello – risultava che il K. era stato uno stabile fornitore di hashish del clan pugliese Gaeta.

Per il suddetto reato il predetto era stato posto agli arresti domiciliari nel luglio 2008 ed era stato poi scarcerato in data 22.12.2009.

La gravità del fatto per il quale K. era stato condannato, seppure con sentenza non definitiva, giustificava il giudizio di pericolosità sociale formulato dal magistrato di sorveglianza, atteso che non risultavano positivamente mutate nel tempo le condizioni già valutate: non si rilevavano significativi progressi trattamentali durante la detenzione e non apparivano documentati in modo certo, dalle produzioni del difensore, nè il rapporto di convivenza con una cittadina italiana nè le mutate condizioni di vita del condannato.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di K.E.H., eccependo, con un primo motivo, la nullità dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, in quanto la decisione del Magistrato di sorveglianza in data 12.11.2009, con la quale era stata data esecuzione alla misura di sicurezza dell’espulsione, era stata presa da un giudice che si era già pronunciato nello stesso modo in data 15.1.2009, con provvedimento che però era stato annullato dalla Corte di Cassazione.

Secondo il ricorrente, il giudizio di rinvio doveva essere affidato ad altro Magistrato di sorveglianza, essendosi tra l’altro il giudice del rinvio limitato a ribadire quanto aveva già sostenuto nella precedente motivazione.

Con un secondo motivo il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza per carenza e illogicità della motivazione.

Gli arresti domiciliari erano stati revocati per un mero equivoco al K., tant’è che lo stesso, prima che sulla revoca si pronunciasse il Tribunale del Riesame, era stato definitivamente scarcerato.

Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni raccolte dalla difesa era risultato che K.E.H. si trovava in Italia da circa vent’anni; aveva costituito un nucleo familiare con una cittadina italiana, dalla quale aveva avuto due figli, uno di undici e l’altro di sette anni che frequentavano regolarmente la scuola; che dal 2003 non aveva più commesso delitti e che lo stesso da quando era stata scarcerato, e già nel periodo in cui era agli arresti domiciliari, si era dedicato ad un’onesta attività lavorativa come contadino, con la quale manteneva il suo nucleo familiare; durante l’esecuzione della pena aveva ottenuto benefici e regimi cautelari attenuati, senza mai contravvenire alle prescrizioni impostegli.

Nel provvedimento impugnato non si era tenuto conto del notevole cambiamento di vita del K., risultante da una copiosa documentazione, limitandosi a mettere in dubbio il contenuto di documenti dello stato civile e atti notori, che fanno fede fino a querela di falso.

Il Tribunale, nel caso in cui avesse nutrito dubbi su quanto risultava dalla suddetta documentazione, avrebbe dovuto disporre indagini e accertamenti tramite le forze dell’ordine.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Non è prevista alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle disposizioni dell’art. 34 c.p.p. che prevedono i casi di incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento.

Attesa, inoltre, la non riconducibilità di dette disposizioni a quelle attinenti le condizioni di capacità del giudice, l’inosservanza delle disposizioni di cui al citato art. 34 non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l’esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di ricusazione del giudice, nei modi previsti dall’art. 38 c.p.p. (V. Sez. 1, sent. n. 108 del 14.1.1993, Rv. 193364). Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso.

L’espulsione dello straniero dallo Stato, nei casi previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, è una vera e propria misura di sicurezza la cui applicazione richiede quindi, secondo le regole generali, l’accertamento della pericolosità del soggetto all’atto in cui detta misura di sicurezza deve essere eseguita (V. Sez. 1, sent. n. 5577 del 20.12.1993, Rv. 196141).

Sull’accertamento della pericolosità, la motivazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma appare carente sotto diversi profili.

In esecuzione del menzionato provvedimento di cumulo pene, riguardante reati commessi fino al (OMISSIS), il ricorrente aveva sofferto un lungo periodo di carcerazione, la prima parte inframuraria e successivamente in detenzione domiciliare.

Nel luglio 2008, mentre si trovava ancora in detenzione domiciliare, è stato colpito da un’ordinanza cautelare emessa dal GIP di Bari per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 commesso fino al (OMISSIS), con la quale però gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, misura poi revocata dal predetto giudice nel dicembre 2009.

La commissione di un delitto risalente a molti anni prima, coevo agli altri delitti per i quali fin dal marzo 2005 aveva iniziato a scontare la pena, non poteva essere indicato come un sicuro indice dell’attuale pericolosità del ricorrente, senza peraltro esaminare attentamente il comportamento serbato dallo stesso nel lungo periodo trascorso in detenzione e agli arresti domiciliari.

La difesa di K.E.H. aveva prodotto documentazione sulla situazione familiare del predetto e sull’attività lavorativa dallo stesso svolta già nel periodo in cui si trovava agli arresti domiciliari.

Il Tribunale, avendo nutrito dubbi su quanto risultava da detta documentazione, avrebbe dovuto disporre gli opportuni accertamenti, al fine di avere un quadro completo e sicuro sulla sussistenza o meno degli elementi dai quali dedurre il giudizio di pericolosità.

Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti al Giudice che l’ha pronunciata per un nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 17-05-2011, n. 19312 Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 16/10/2007 il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò, condannava V.C., poichè in qualità di committente di lavori edili in corso di esecuzione sul tetto di un suo immobile ad opera della ditta Scovazzo, provocava lesioni personali colpose a S.A. che, lavorando sul tetto senza protezioni, cadeva al suolo (fatto accaduto in (OMISSIS)), oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidando una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 8.000,00.

Evidenziava infatti il primo giudice che:

– il cantiere ove era al lavoro la vittima era privo delle più elementari misure di sicurezza; sul tetto si lavorava senza parapetti e ad esso si accedeva senza neanche una scala, ma con mezzi di fortuna (una cassetta di legno, mattoni);

– il V., nel commissionare i lavori, li aveva affidati ad un’impresa priva di organizzazione e neanche iscritta alla Camera di Commercio, con ciò violando il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, che impone al committente di verificare l’idoneità tecnica dell’impresa esecutrice di lavori;

– abitando il V. nell’immobile in cui si stavano eseguendo i lavori non poteva non essersi accorto della inadeguatezza delle misure di sicurezza approntate dallo S..

2. Con sentenza del 15/4/2008 la Corte di Appello di Catania assolveva l’imputato sul rilievo che:

– il V. aveva dato l’incarico di direttore dei lavori a tale geometra P.;

– l’impresa che era stata incaricata di svolgere i lavori era abilitata a farlo e per tale motivo appariva legittimo che l’imputato non aveva controllato la presenza delle misure di sicurezza in cantiere.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania e la parte civile, evidenziando che la ditta esecutrice dei lavori, scelta personalmente dal V., non era nè iscritta alla camera di commercio, nè aveva partita IVA e, pertanto, non poteva definirsi azienda dotata di affidabilità. Quanto al geometra P., questi aveva redatto il progetto dei lavori ed i calcoli, ma non aveva assunto la posizione dei responsabile della sicurezza, nè aveva avuto in proposito una delega da parte del committente.

4. La Corte di Cassazione accoglieva i ricorsi rilevando tra l’altro che ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, la eventuale designazione di un "responsabile dei lavori", non esonera il committente dalle responsabilità connesse all’esecuzione degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 626 del 1994; che il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, atteso che l’effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo e che il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati.

Riteneva inoltre che, a fronte della pronuncia di primo grado, sorretta da solide argomentazioni in fatto ed in diritto, la Corte di Appello, con una sintetica motivazione, aveva assolto l’imputato osservando, in modo del tutto apodittico, che l’impresa appaltatrice (Scovazzo) era idonea all’esecuzione dei lavori, obliterando completamente le osservazioni del Tribunale in ordine alla non iscrizione dell’azienda presso la Camera di Commercio.

Veniva, infine, censurata la decisione di merito nella parte in cui aveva sostenuto che, avendo il V. nominato un responsabile dei lavori, con ciò egli si era esonerato dal controllo del rispetto delle norme di prevenzione infortuni. Così argomentando, infatti, la corte di merito non aveva tenuto conto del fatto che il geometra P. aveva redatto il progetto dei lavori, ma non aveva assunto alcuna posizione di garanzia in sostituzione del committente, in quanto nessuna delega antinfortunistica (per iscritto) gli era stata conferita dal V..

Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla violazione antinfortunistica – perchè estinta per prescrizione – e con rinvio relativamente al delitto di lesioni colpose ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

5. In sede di rinvio la corte d’appello di Catania confermava la decisione del primo giudice sostanzialmente ritenendo che dalle risultanze processuali non ricorressero elementi per discostarsi dalle motivazioni di quest’ultimo.

6. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione V. C. deducendo:

1) violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), del codice di rito in relazione agli articoli 113 e 590 del codice penale per l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Si sostiene al riguardo che erroneamente sarebbe stata ritenuta la responsabilità dell’imputato non potendosi rinvenire nei confronti di quest’ultimo nè gli estremi integranti la colpa generica nè quelli riferibili alla colpa specifica. E ciò in quanto la condotta del V. non poteva essere ritenuta negligente o in violazione di legge in quanto i lavori stessi erano stati affidati ad un’impresa che egli riteneva pienamente affidabile sul piano tecnico e che nessun rimprovero poteva essere mosso ad esso imputato avendo preventivamente affidato l’incarico di direttore dei lavori a soggetto munito delle competenze per l’espletamento dell’incarico.

2) violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), del codice di rito in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, per l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la normativa antinfortunistica attribuisce al committente il ruolo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di prevenzione protezione ma tale cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte le volte in cui costui omettere di adottare le misure di prevenzione prescritte.

Si rileva infine che al contrario di quanto sostenuto dalla corte d’appello non si attanaglia al caso di specie la culpa in eligendo avendo scelto il V. per l’esecuzione dei lavori in questione un soggetto noto nel paese per la professionalità e la frequenza con cui eseguiva lavori di ristrutturazione.

Nell’interesse del ricorrente la difesa ha fatto pervenire memoria aggiuntiva nella quale ribadisce le ragioni di doglianza.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Questa Corte annullando la precedente decisione di appello ha, come detto, richiesto in sede di rinvio un nuovo giudizio sostanzialmente finalizzato a verificare la validità della delega dei compiti in materia di sicurezza da parte del committente dei lavori evidenziando le carenze motivazionali sul punto insite nella precedente decisione di merito.

La corte di appello si è specificamente attenuta ai principi enunciati in sede di rinvio evidenziando con argomentazioni logiche e corrette – esenti come tali da censure in questa sede – le ragioni per le quali il committente dei lavori non poteva essere ritenuto immune dal controllo sulla sicurezza della vittima.

I giudici di appello hanno infatti rilevato per un verso che non vi era stata nella specie alcuna valida delega per l’approntamento delle misure di sicurezza in quanto il geometra P.A. aveva ricevuto unicamente l’incarico di svolgere per conto e nell’interesse del V. il progetto dei lavori necessario per avviare presso il comune le pratiche relative all’intervento commissionato; per altro verso che, in ogni caso, il committente era stato in grado di rendersi perfettamente conto delle condizioni di insicurezza in cui il lavoro si stava svolgendo, in quanto il lavori stessi venivano effettuati a distanza ravvicinata dall’abitazione dell’imputato.

Il ricorrente pretende ora di rimettere in discussione tali aspetti.

Con il primo motivo riafferma infatti la pienezza della delega al geometra P. sulla sicurezza nel cantiere e la piena affidabilità della ditta appaltatrice in materia di sicurezza.

Il che evidentemente non è possibile in sede di legittimità sostanziandosi entrambi i rilievi in censure di merito non più deducibili dinanzi alla Corte posto che la decisione di merito si è fatta specificamente carico di esaminare i limiti della delega escludendo con argomentazione adeguata e corretta che la stessa potesse ricomprendere anche la vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori.

Ma anche la censura dedotta con il secondo motivo è palesemente infondata.

Si contesta la correttezza giuridica della affermazione di corresponsabilità del committente nel caso in cui l’evento si possa comunque essere collegato casualmente alla sua colposa omissione quando l’omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile.

Ora fermo restando che questo aspetto è dai giudici di appello esaminato ad abundantiam e per completezza motivazionale avendo gli stessi ritenuto già dirimente già il primo profilo esaminato, si deve rilevare comunque la manifesta infondatezza della specifica doglianza.

Si è già affermato, infatti, che in tema d’infortuni sul lavoro, il principio d’affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell’incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui. (Sez. 4, n. 22622 del 29/04/2008 Rv. 240161).

L’obbligo di verifica delle misure di sicurezza, attualmente espressamente affermato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 97, è dunque senz’altro rinvenibile anche nei precedenti arresti di questa Corte ditalchè anche sotto quest’ultimo profilo le censure del ricorrente si appalesano manifestamente infondate.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00.

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