Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 21890 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza 28 luglio 2006, la Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello proposto dal signor S.V. avverso la sentenza del tribunale di Modica, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta nel dicembre 1992 allo stato passivo del fallimento di C.N., non iscritta a ruolo e poi riassunta nel novembre 2000. 2. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorrono gli eredi di S.V., signori P.G., Gi., M. e S.G., per due motivi, con atto notificato il 15 dicembre 2006.

Il fallimento non ha svolto difese.

3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., R.D. n. 267 del 1942, art. 98 e art. 71 disp. att. c.p.c., e vizi di motivazione. Si formula il quesito di diritto "se gli adempimenti espletati dall’opponente possano essere sufficienti a perfezionare la costituzione in giudizio anche in mancanza del deposito della nota d’iscrizione a ruolo". 4. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2727 c.c., e segg.. Si formula il quesito di diritto "se la motivazione della sentenza di merito sia da ritenere congrua dal punto di vista logico ed immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni". 5. I due quesiti sono inammissibili. Il primo intende far discendere la decisione dagli adempimenti espletati dall’esponente, e per la sua genericità e al tempo stesso per il suo esclusivo riferimento ad una fattispecie concreta non costituisce un quesito di diritto. Il secondo fa esplicito riferimento al sindacato sulla motivazione, e si pone dunque fuori dell’area dei quesiti di diritto.

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In mancanza di difese svolte dal fallimento non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-11-2011, n. 24168 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 28 febbraio 2008, la Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da P.R. A. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio promosso dall’istante nei confronti del Ministero della Giustizia per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria ed agl’interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte a seguito dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali previsto della L. 11 luglio 1980, n. 312, artt. 3 e 4.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1995 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, si era concluso in primo grado con sentenza dell’11 novembre 1998 ed in appello con sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 6 marzo 2006, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in quattro anni per la prima fase e due anni per la seconda, avuto riguardo alla non particolare complessità della controversia, escludendo pertanto la sussistenza della violazione per il giudizio di primo grado e determinando in cinque anni il ritardo nella definizione di quello di secondo grado.

Tenuto conto dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha quindi liquidato il danno non patrimoniale in complessivi Euro 3.500,00, pari ad Euro 700.00 per ogni anno di ritardo, in considerazione della modestia della pretesa economica azionata e della conseguente limitatezza del patema d’animo cagionato dalla vicenda processuale, non incidente sui beni fondamentali della vita e della persona.

2. – Avverso il predetto decreto la P.R. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè l’omissione, l’insufficienza, l’illogicità e/o la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che, nella determinazione della ragionevole durata del giudizio di primo grado, la Corte d’Appello si è discostata dai parametri elaborati dalla Corte EDU senza fornire un’adeguata motivazione, e sottolineando anzi la semplicità della controversia, la quale, avendo ad oggetto un rapporto di pubblico impiego, avrebbe dovuto essere trattata con particolare sollecitudine.

1.1. – Il motivo è fondato.

E’ pur vero, infatti, che, come ripetutamente affermato da questa Corte in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la nozione di ragionevole durata del processo ha carattere relativo ed elastico, essendo condizionata da parametri che, in quanto strettamente legali alla singola fattispecie, non consentono il riferimento a cadenze temporali ed a schemi valutativi predefiniti.

La cit. L. n. 89, art. 2, comma 2, prevede che l’accertamento della violazione va condotto in concreto, avendo riguardo alla complessità del caso e, in relazione alla stessa, al comportamento delle parti e del giudice e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione. E’ stato tuttavia precisato che, pur risolvendosi in un apprezzamento di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, la valutazione della ragionevolezza della durata non può prescindere dal dovere del giudice italiano, chiamato ad applicare la L. n. 89 del 2001, di darne un’interpretazione conforme alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte EDU, nei limiti in cui tale interpretazione sia resa possibile dal testo della legge, e sempre che un eventuale contrasto con la Convenzione non ponga una questione di conformità con la Costituzione, ovvero non ne sia possibile un’interpretazione adeguatrice alla Carta fondamentale. Pertanto, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, occorre avere riguardo ai parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, dai quali il giudice di merito può discostarsi, purchè in misura ragionevole, e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (cfr. Cass., Sez. 1^, 10 marzo 2006, n. 5292; 26 aprile 2005, n. 8600).

Nella specie, la motivazione addotta a sostegno dell’accertata lesione del diritto alla ragionevole durata del processo appare tutt’altro che immune da vizi, avendo la Corte d’Appello ritenuto che il relativo termine fosse stato superato soltanto nell’ambito del giudizio amministrativo di appello, durato più di sette anni, e non anche in quello di primo grado, protrattosi per tre anni ed nove mesi, senza esplicitarne adeguatamente le ragioni, ed incorrendo anzi in un’evidente contraddizione. Pur richiamando i parametri cronologici elaborati dai Giudici di Strasburgo, essa vi si è infatti attenuta soltanto con riguardo al giudizio amministrativo di appello, la cui durata ragionevole è stata stimata in due anni, mentre per il giudizio di primo grado ha reputato adeguata una durata di almeno quattro anni, senza spiegare le ragioni per cui ha inteso discostarsi da quella triennale ordinariamente ritenuta congrua dalla Corte EDU. La valutazione compiuta non appare sorretta da alcuna considerazione in ordine alle concrete modalità di svolgimento del giudizio, ed particolare alla condotta delle parti e del giudice, risultando motivata unicamente mediante il riferimento alla non particolare complessità della controversia, la quale avrebbe dovuto logicamente condurre a ritenere che il giudizio dovesse essere definito in un lasso di tempo, se non più breve, quanto meno non superiore a quello ordinariamente ritenuto ragionevole.

Se è vero, infatti, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, la mera attinenza del giudizio presupposto ad un rapporto di pubblico impiego non giustifica, ai fini della valutazione in ordine all’avvenuto superamento del termine di ragionevole durata, il riferimento a standards inferiori a quelli ritenuti adeguati dalla Corte EDU con riguardo ad altre tipologie di controversie – in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, la natura lavoristica o previdenziale del giudizio, anche laddove impone l’applicazione di un rito speciale, non comporta l’adozione di forme diverse di organizzazione del lavoro, tali da differenziarne il corso in rapporto all’oggetto della controversia (cfr. Cass., Sez. 1^, 6 giugno 2011. n. 12172: 30 ottobre 2009, n. 23047), è anche vero, però, che, ove la risoluzione della questione sottoposta all’esame del giudice non renda necessaria un’articolata istruttoria o la trattazione di problemi giuridici di particolare difficoltà, è lecito aspettarsi che la definizione del giudizio abbia luogo in tempi particolarmente rapidi.

2. – L’accoglimento del primo motivo, comportando la caducazione del decreto impugnato anche nelle parti riguardanti la liquidazione dell’indennizzo ed il regolamento delle spese processuali, rende superfluo l’esame delle ulteriori censure, con cui la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 6, 13, 35 e 41 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 4 e 5, l’omissione c/o l’insufficienza della motivazione, lamentando l’avvenuto riconoscimento di un indennizzo irragionevolmente inferiore a quello accordato in casi analoghi dalla Corte EDU, nonchè l’omessa liquidazione dei diritti di avvocato.

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-04-2011) 15-07-2011, n. 28079

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Svolgimento del processo

La CdA di Palermo, sez. penale per i minorenni, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale C.V. fu condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 624 bis c.p. in danno di A.M..

Ricorre per cassazione il difensore e deduce: 1) mancata acquisizione di prova decisiva e mancanza di validi elementi probatori per la affermazione di responsabilità, atteso che non vi è nessuna seria ragione per escludere che le impronte digitali lasciate dal ricorrente nella casa della vittima risalgano, come da lui riferito, a un’occasione in cui egli fu invitato in casa dalla moglie dell’ A. (successivamente defunta) perchè la aiutasse a smontare le tende. Il fatto che il marito non fosse a conoscenza della circostanza non toglie che essa risponda al vero. E’ assurdo che i giudici del merito abbiano attribuito valenza decisiva alla presenza di dette impronte, 2) violazione dell’art. 530 c.p.p. per mancanza di validi elementi di prova, 3) grave difetto di motivazione. Il fatto che il dei non sia in grado di indicare persone che possano confermare la sua versione dei fatti non può essere valutato a suo carico, atteso anche che il processo si celebrò a distanza di due anni dalla consumazione del furto. Il decorso del tempo, secondo la CdA, spiegherebbe per qual motivo presso l’imputato non sia stata trovata la refurtiva. Non si vede perchè non possa essere valutato anche a favore del C. e della sua versione dei fatti, 4) violazione dell’art. 157 c.p., atteso che nel frattempo risulta maturata la prescrizione, 5) violazione della L. n. 241 del 2006 in quanto all’imputato non è stato concesso il beneficio dell’indulto, 6) violazione degli artt. 133, 62 bis e 163 c.p., atteso che il trattamento sanzionatorio appare immotivatamente severo e sproporzionato e che, senza ragione, non sono state concesse le attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale.

Motivi della decisione

Il ricorso è, in parte, infondato, in parte, generico e quindi inammissibile.

Quanto alla prima censura, non è stato chiarito quale sia la prova decisiva che non è stata assunta.

Non è revocato in dubbio che in casa dell’ A., le impronte del C. siano state rinvenute sul cofanetto portagioie, nel quale erano custoditi i preziosi e che non si trovava nella stanza in cui sarebbero state cambiate le tende.

La CdA, con motivazione logica e diffusa, chiarisce: a) che non vi era motivo perchè la moglie dell’ A. dovesse ricorrere all’aiuto di un’adolescente per portare a esecuzione un’operazione ordinaria e agevole, b) che non risultava minimamente all’ A. che la defunta consorte si sia rivolta al C., atteso, per altro che con la famiglia del predetto non esisteva alcun rapporto, c) che il cofanetto, come premesso, trovavasi in altra stanza rispetto a quella nella quale si trovavano le tende.

A fronte di tali articolate considerazioni, il ricorrente si limita a una alternativa, congetturale ricostruzione dell’accaduto.

La seconda censura consiste in una mera affermazione non suffragata da nessuna argomentazione.

Quanto alla terza censura, essa è affetta da assoluta genericità, in quanto vorrebbe porre in evidenza la scusabilità del mancato ricordo da parte dei testi della difesa, ma trascura il fatto che tali testi non sono stati nemmeno indicati (e quindi citati).

La quarta censura è manifestamente infondata in quanto la prescrizione per un furto in abitazione consumato nel 2004 non era certo maturata, quando fu emessa la sentenza di appello, nè è maturata oggi.

La quinta censura è manifestamente infondata, atteso che è stato chiarito dalle SS. UU. (sent. n. 2333 del 1995, ric. Aversa e altri, RV 200262) che il problema dell’applicazione dell’indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l’imputato avesse diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l’applicazione al giudice dell’esecuzione.

Ne consegue che, allorchè non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l’applicazione dell’indulto, la questione non è deducibile in cassazione. Da ciò deriva che il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell’esecuzione (ASN 200943262-RV 245106).

La sesta censura, relativa al trattamento sanzionatorio è infondata, atteso che la CdA ha chiarito per qual motivo non potevano essere concesse le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, facendo riferimento alla negativa personalità del minore, desunta dai suoi precedenti, dalla sua condotta processuale, dalla mancanza di resipiscenza. Quanto alla pena, i giudici del merito evidenziano come essa sia stata commisurata al minimo edittale.

Conclusivamente il ricorso merita rigetto.

Va disposto "l’oscuramento" dei dati del ricorrente in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 28-07-2011, n. 30094

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Svolgimento del processo

G.T. è stata condannata dal giudice di pace di Tirano a 300 Euro di multa per aver ingiuriato, a mezzo telefono, M. G. dicendogli "sei un bastardo, un ladro e vai a fanculo".

Fatto commesso in (OMISSIS).

Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso G.T. per illogicità ed incongruità della motivazione nella parte in cui nega la scriminante di cui all’art. 599 c.p., comma 2, la quale sarebbe sussistente secondo la difesa, per essere il fatto la reazione alla richiesta del M. che era stato interpellato per lavori di ristrutturazione di un preventivo eccessivamente alto e comprendente oltre ai lavori richiesti, anche la somma di Euro 20.000 dovuto ad altro artigiano (tal C.).

Per i suddetti motivi chiede la cassazione della sentenza.

Motivi della decisione

il ricorso è infondato; viene dedotto un vizio di motivazione, ma la sentenza contiene l’indicazione dei motivi per i quali non è stata ritenuta sussistente l’esimente della provocazione (cfr. ultimo capoverso della pagina quattro nella sentenza impugnata). Essendo tale indicazione congrua e non priva di una sua logicità non’è consentito a questa corte di sovrapporsi al giudizio di merito espresso nella sentenza impugnata. Non si può non rilevare, comunque che l’esimente di cui all’art. 590 c.p., comma 2 richiede uno stato d’ira derivante da un fetto ingiusto non potendosi considerare tale la confezione di un preventivo eccessivamente elevato che rientra nell’ambito delle scelte discrezionali dell’imprenditore e che non vincola in alcun modo il committente.

Il ricorso della G., al limite dell’inammissibilità, contiene dunque un censura di merito che non può essere oggetto di giudizio in questa sede, nè si può dire che il giudice di pace di Tirano abbia fatto una scorretta applicazione della legge penale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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