Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30555 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 4 febbraio 1999, il tribunale di Palermo revocava il decreto ingiuntivo emesso il 25 maggio 1996 in favore del Fallimento Siciltrading spa, con il quale era stato intimato all’Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca della Regione Siciliana (di seguito Assessorato) il pagamento di circa L. 116 milioni, residuo dovuto per la progettazione esecutiva e l’organizzazione di tre manifestazioni fieristiche tenutesi nel 1990".

In parziale riforma di detta sentenza, la Corte d’appello di Palermo il 10 dicembre 2004 dichiarava improponibili le domande proposte dal curatore del Fallimento.

Disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Assessorato Regionale con il primo motivo di appello incidentale, la Corte territoriale reputava che il Fallimento non avrebbe potuto proporre la domanda di adempimento delle obbligazioni di controparte, perchè aveva in precedenza (con citazione del 5 dicembre 1992) domandato la risoluzione per inadempimento della Convenzione stipulata tra le parti il 12 maggio 1989, dalla quale era derivato l’incarico relativo alla attività promozionale anzidetta.

A tal fine la Corte d’appello contraddiceva la tesi del tribunale, il quale aveva affermato la parte che aveva agito per la risoluzione e che aveva già eseguito la propria prestazione poteva chiedere il pagamento della controprestazione.

A questa tesi la Corte territoriale preferiva altra ricostruzione, secondo la quale l’effetto risolutivo non operava (ex art. 1458 c.c.) per le prestazioni già esaurite reciprocamente con adempimento di entrambe le parti. Pertanto negava che il creditore potesse pretendere l’adempimento di una prestazione ancora ineseguita, dopo aver agito giudizialmente per la risoluzione del rapporto obbligatorio.

Il Fallimento Siciltrading spa impugna questa pronuncia con tre motivi di ricorso, resistiti da controricorso dell’Assessorato Regionale siciliano, difeso dall’avvocatura erariale. Parte ricorrente denuncia tra l’altro la violazione del giudicato, perchè il tribunale di Palermo con sentenza 1599/04 e anche con la sentenza 2575/98, in altre controversie tra le stesse parti, relative ad altre somme dovute in dipendenza dalla medesima convenzione, avrebbe ritenuto infondata l’eccezione di improponibilità della domanda ex art. 1453, comma 2. E’ stata depositata memoria di parte ricorrente.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., nonchè dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata – Vizi di motivazione.

Deduce che il tribunale di Palermo con sentenza 1599/04 e anche con la sentenza 2575/98, rese in controversie tra le stesse parti relative ad altre somme dovute in dipendenza dalla medesima convenzione, ha ritenuto infondata l’eccezione di improponibilità della domanda ex art. 1453, comma 2.

Parte ricorrente riferisce che la sentenza n. 1599/04 venne depositata quando la sentenza d’appello oggi impugnata era già passata in decisione. Ritenuta la possibilità di produrre tale documentazione ex art. 372 c.p.c., ha versato in atti la citata sentenza, divenuta definitiva, come da attestazione di cancelleria, al pari di quella n. 2575/98, formata tuttavia quando il giudizio di merito di cui qui si tratta era ancora in corso.

Il Fallimento Siciltrading spa sostiene che vi è giudicato esterno, documentato da tali sentenze, che contraddice la decisione impugnata, poichè l’eccezione – tratta dal disposto dell’art. 1453 c.c. – di improponibilità della domanda svolta, sarebbe vanificata dalle pronunce invocate, che hanno sancito l’ammissibilità della domanda di adempimento, pur in presenza di azione di risoluzione del contratto posto a fondamento della pretesa.

La censura è fondata.

Superando la giurisprudenza invocata in controricorso, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 13916/06 hanno stabilito che:

"Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento cosi1 compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo".

La stessa sentenza ha anche precisato che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilita1 della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può′ aver luogo unitamente al ricorso per cassazione".

La fattispecie odierna si attaglia pienamente al caso di specie, poichè la sentenza oggi impugnata, n. 1306/04 del 10 dicembre 2004, passò in decisione (come risulta dal verbale di causa e dalle annotazioni di cancelleria a margine della prima pagina della sentenza stessa) il 30 aprile 2004, cioè prima che fosse depositata la sentenza n. 1599/04 del tribunale di Palermo, che risulta depositata il 18 maggio 2004 e di cui è certificato in calce il passaggio in giudicato.

Quest’ultima sentenza, tempestivamente prodotta (a differenza dell’altra) è stata resa tra l’Assessorato e il Fallimento Siciltrading spa in controversia in tutto analoga a quella qui esaminata. Verteva infatti sull’adempimento di incarico progettazione esecutiva e concreta organizzazione nel 1991 delle medesime tre manifestazioni fieristiche – svolto in attuazione della Convenzione 12 maggio 1989.

Il tribunale di Palermo ha esaminato e respinto (cfr sentenza pag. 12 in fine e seguenti) l’eccezione di improponibilità ex art 1453 c.c. sollevata dall’Assessorato oppositore. A tal fine ha scrutinato le opposte interpretazioni di questa norma in relazione ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, giungendo alla conclusione, ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione, che il Fallimento poteva agire per conseguire la controprestazione di pagamento correlata alle prestazioni rese, sebbene avesse già chiesto in altro giudizio la risoluzione della Convenzione 12 maggio 1989 posta a base del rapporto.

Ne consegue che si è formato il giudicato sulla questione decisiva oggetto del primo motivo, poichè la controversia odierna attiene al medesimo rapporto giuridico, cioè a un’ulteriore fase attuativa della Convenzione pattuita "per lo svolgimento di tutta la attività di sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani in Italia e all’estero" (cfr. ricorso pag 2), con affidamento alla Siciltrading del compito di "eseguire i progetti di attuazione da essa stessa predisposti sulla base di programmi di promozione annuali formulati dall’Assessorato".

Discende da quanto esposto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, concernente l’eccezione su cui si è fondata la sentenza impugnata, restando assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo per lo svolgimento, sotto i residui profili, del giudizio di appello. La Corte territoriale liquiderà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35244 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, adito dall’indagato R.B. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti del predetto per il delitto di cui agli artt. 56-81 cpv e 110 c.p., art. 628 c.p., u.c., art. 629 c.p., commi 1 e 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 dal G.I.P. del Tribunale in sede con ordinanza in data 23/12/2010.

La vicenda estorsiva si inseriva nel contesto di una vasta indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Catanzaro, che aveva consentito di far luce su di una serie di estorsioni in danno di una attività turistica-alberghiera sita nel territorio di S,Andrea allo Ionio, gestita da due società: la s.p.a. Iperclub e la s.r.l. Fram Group, obbligate dalla criminalità organizzata locale ad assumere persone da essa indicate e ad accettare forniture di merci e servizi ad essa gradite.

Al R. si contestava il delitto di tentata estorsione aggravata in concorso con altre persone e in particolare con C.F. e M.M., pericolosi esponenti della criminalità organizzata locale, in danno della s.p.a. Iperclub, essendo stato presente e avendo assunto un ruolo attivo in una riunione programmata al fine di indurre con la forza intimidatoria, derivante dalla qualità dei predetti concorrenti, S.D., direttore p.t. del villaggio turistico, dal M. letteralmente prelevato dalla sua abitazione e condotto presso uno degli appartamenti del villaggio, ad estromettere, previa riunione dei componenti del cd.

"supercondominio" dalla carica di amministratore Ca.Lu. e di eleggere al suo posto il R., grazie al voto favorevole dello stesso S..

Fondava il Tribunale la gravità indiziaria sulle dichiarazioni rese agli inquirenti dal S.D., persona offesa, ritenuta altamente attendibile sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo, nonchè sugli atti di indagini compiuti dalla polizia giudiziaria, e giudicava adeguata, inevitabile e insostituibile la misura cautelare inflitta.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore, il quale nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della gravità del quadro indiziario, e sostiene con argomenti in fatto il non corretto apprezzamento delle dichiarazioni accusatorie del S.D. e l’erronea applicazione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Il ricorso è inammissibile, giacchè le censure proposte sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e una rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice della cautela a fondamento della misura cautelare adottata, condivise e fatte proprie dal Tribunale, come sintetizzate in narrativa con specifico riferimento alle censure formulate dal ricorrente. Gli argomenti sviluppati dal giudice del riesame danno adeguatamente conto dell’esistenza dell’ipotesi criminosa contestata all’indagato ed in particolare dell’aggravante contestata, nonchè del ruolo ricoperto dal predetto nella vicenda criminosa.

Infatti il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizza i contenuti significativi e condivisi dal Tribunale, è completo, logicamente corretto e privo di aporie, laddove pone in risalto gli elementi per i quali il ruolo del R. fosse indicativo del suo coinvolgimento nell’attività estorsiva e le modalità fossero da ritenersi mafiose. Va poi ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali, relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Principio quest’ultimo che non può non valere anche per l’asserito travisamento del fatto, riferito alla verifica della consistenza indiziaria e la significato di essa in relazione all’oggetto dell’accusa.

Questa Corte ha già più volte ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dopo le modifiche apportare dalla L. n. 46 del 2005, art. 8, non può consistere in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione. Il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione del quadro indiziario.

Del resto la valutazione della gravità indiziaria che – avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.

Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono dunque inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 2050 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso in epigrafe si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha assegnato al minore interessato, affetto da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 (documentata come in atti, e comunque non contestata), un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore al numero delle ore in relazione alle quali lo stesso minore necessita del sostegno, secondo quanto stabilito dal progetto educativo didattico relativo all’anno scolastico considerato.

Rilevato che le censure proposte lamentano il sacrificio del diritto allo studio del minore interessato, in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno, funzionali a consentire la proficua partecipazione del minore stesso alle attività didattiche, altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.

Considerato che, nella dialettica fra prestazioni che la pubblica amministrazione deve erogare in attuazione del modello di stato sociale fatto proprio dalla Costituzione, ed esigenze di bilancio pubblico, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010, ha affermato la natura incomprimibile – rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica – del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico effettivo, ed ha espressamente circoscritto lo spazio della discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che quest’ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente condizionato.

Rilevato anzitutto che, in conseguenza della ridetta qualificazione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, si versa nella ipotesi di giurisdizione esclusiva su diritti, ex art. 113, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm.vo.

Rilevato inoltre che, in conseguenza di tale arresto del giudice delle leggi, il parametro normativo del potere amministrativo in materia è stato modificato dallo stesso legislatore, che ha emanato il decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che autorizza il superamento del contingente degli insegnanti di sostegno qualora ricorrano – come nel caso dedotto – le condizioni di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (è appena il caso di osservare, in proposito, che ancorché la disposizione sia strutturata – per superare il precedente ostacolo normativo – in chiave autorizzatoria, l’unico significato costituzionalmente compatibile della stessa è quello che tenga conto della citata sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale, nella parte in cui questa ha chiaramente affermato che la soppressione della riserva che consentiva di assumere insegnati di sostegno a tempo determinato "non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave").

Considerato, pertanto, che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va evidentemente parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.

Ritenuto che il potere amministrativo, alla stregua dei superiori parametri normativi, debba essere quindi esercitato, in un’ottica di risultato, in funzione dell’interesse pubblico a garantire al minore disabile opportune ed adeguate misure di sostegno non già avulse dal riferimento allo specifico contesto formativo, o – il che è lo stesso – ad esso connesse in modo soltanto parziale ed insufficiente (come è avvenuto nel caso di specie), ma piuttosto orientate ad assicurare l’effettività dell’inserimento dell’interessato nel percorso scolastico frequentato.

Considerato che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto di tale fondamentale esigenza, avendo assegnato al minore indicato in epigrafe un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore alle accertate esigenze di carattere educativodidattico per mere ragioni di contenimento di spesa: così di fatto vanificando l’esigenza formativa dell’interessato, e fornendo allo stesso una prestazione scolastica puramente nominale, non essendo la stessa fruibile in assenza dei necessari meccanismi di compensazione della disabilità previsti dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che appare fondata la censura di violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 della Costituzione; degli artt.1, 3, 8, 12 e 13 della legge n. 104/1992, con assorbimento di ogni altra questione in rito e nel merito.

Considerato che, pertanto, in accoglimento del ricorso:

– deve essere annullato in parte qua il provvedimento impugnato;

– deve essere riconosciuto il diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno per l’intero orario indicato nel documento educativo didattico relativo al predetto minore;

– devono essere condannate le stesse amministrazioni, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della regola della soccombenza (tenuto conto, peraltro, del costante orientamento giurisprudenziale in materia, anche prima del citato intervento della Corte costituzionale)

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:

a) annulla il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha assegnato al minore indicato in epigrafe un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore al numero delle ore indicate dal documento educativo didattico relativo al corso di studi in concreto seguito dallo stesso minore;

b) dichiara il diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno per l’intero orario indicato nel suddetto documento educativo didattico;

c) condanna le stesse amministrazioni, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 27-10-2011, n. 39100

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 15.10.2010 dal Tribunale di Fermo, sezione distaccata di S. Elpidio a Mare, veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.V., in ordine al reato di cui all’art. 659 cod. pen., risalente al periodo (OMISSIS), perchè il reato era ritenuto estinto per intervenuta oblazione, risultando versata dall’imputato la somma di Euro 172,00, oltre Euro 27 per spese processuali.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d’Appello di Ancona, per dedurre inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, essendo stato a suo dire errato il calcolo della somma dovuta, che andava quantificata in Euro 463,5, oltre le spese, in ragione del fatto che erano state contestate più violazioni in continuazione tra loro e che quindi il limite massimo dell’ammenda a cui occorreva fare riferimento per il calcolo della somma dovuta a titolo di oblazione doveva essere pari al triplo della pena pecuniaria massima prevista per il reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il giudice a quo ha calcolato la somma dovuta a titolo di oblazione , facendo riferimento ad unico reato, implicitamente ritenendo in fatto assorbita la condotta di cui al comma 2 in quella, più grave, prevista dall’art. 659 cod. pen., comma 1. Non può quindi parlarsi di contravvenzione continuata, come opinato dal ricorrente, ma di unica violazione, con il che nessun appunto va mosso sulla correttezza del calcolo della somma stabilita come dovuta a titolo di oblazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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